TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 44/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott. ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 44/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
(C.F. ) con sede legale in Torino, via Monforte 12.
[...] P.IVA_1
* * * * *
Letto il ricorso presentato dalla , in persona del Liquidatore Parte_2 giudiziale dott. , finalizzato all'apertura della propria liquidazione Controparte_1 giudiziale;
esaminati gli atti, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
dato atto che non si è provveduto alla convocazione della parte istante, stante la proposizione in proprio dell'istanza; ritenuta sussistente la competenza del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario di questo Ufficio;
considerato che la società debitrice risulta soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, esercitando un'impresa commerciale e non risultando possedere congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
ritenuto che, dall'esame delle allegazioni della parte e della documentazione prodotta in giudizio la Società ricorrente risulta essere in stato di insolvenza, essendo la stessa divenuta incapace di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale della Società ricorrente;
1 ritenuto che il Curatore nominato ai sensi dell'art. 125 CCII sia dotato dei requisiti richiesti dagli artt. 125, 356 e 358 CCII e della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore maturata;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
(C.F. Parte_1
) con sede legale in Torino, via Monforte 12, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore; nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta;
nomina Curatore l'avv. Emiliano Camilla, con Studio in Torino;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII.; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 12 giugno 2025, alle ore 16:00, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
2 avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
invita il Curatore ad avvertire il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, dell'onere di indicargli l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico (art. 10 commi 2 bis e 3 CCII); autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 07/02/2025.
Il Presidente Il Giudice est. (Dott. Enrico Astuni) (Dott. Stefano Miglietta)
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott. ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 44/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
(C.F. ) con sede legale in Torino, via Monforte 12.
[...] P.IVA_1
* * * * *
Letto il ricorso presentato dalla , in persona del Liquidatore Parte_2 giudiziale dott. , finalizzato all'apertura della propria liquidazione Controparte_1 giudiziale;
esaminati gli atti, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
dato atto che non si è provveduto alla convocazione della parte istante, stante la proposizione in proprio dell'istanza; ritenuta sussistente la competenza del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario di questo Ufficio;
considerato che la società debitrice risulta soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, esercitando un'impresa commerciale e non risultando possedere congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
ritenuto che, dall'esame delle allegazioni della parte e della documentazione prodotta in giudizio la Società ricorrente risulta essere in stato di insolvenza, essendo la stessa divenuta incapace di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale della Società ricorrente;
1 ritenuto che il Curatore nominato ai sensi dell'art. 125 CCII sia dotato dei requisiti richiesti dagli artt. 125, 356 e 358 CCII e della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore maturata;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
(C.F. Parte_1
) con sede legale in Torino, via Monforte 12, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore; nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta;
nomina Curatore l'avv. Emiliano Camilla, con Studio in Torino;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII.; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 12 giugno 2025, alle ore 16:00, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
2 avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
invita il Curatore ad avvertire il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, dell'onere di indicargli l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico (art. 10 commi 2 bis e 3 CCII); autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 07/02/2025.
Il Presidente Il Giudice est. (Dott. Enrico Astuni) (Dott. Stefano Miglietta)
3