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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/07/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, nella persona LL dott.ssa Song Damiani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3132/2017 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Scalfari, giusta procura in atti dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- attrice -
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Florenza Russo e Marcella
Mamone, giusta procura in atti;
-convenuta -
E
Dott. (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_2 C.F._2
Amedeo Bianco e Francesco Carioti, giusta procura in atti;
- convenuto -
NONCHÉ CONTRO
in persona del suo Rappresentante generale in Italia pro Controparte_3 tempore, difeso dall'Avv. Silvia Traverso;
-terza chiamata da CP_4
Oggetto: responsabilità da colpa medica;
Conclusioni delle parti:
1 - Attrice: “in via preliminare riconoscere e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella causazione del danno subito dalla signora , a seguito degli eventi sopra descritti;
− per Parte_1
l'effetto condannare l' - ora Controparte_5 [...]
, in persona del Direttore Generale e/o suo legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, in solido, con il Prof.re al risarcimento di tutti i danni CP_2 patiti e patenti dalla signora , patrimoniali e non patrimoniali, quantificati Parte_1 in complessivi Euro 476.978,94 (in via meramente descrittiva a titolo di danno biologico temporaneo e permanente, a titolo di danno morale, a titolo di perdita capacità lavorativa, a titolo di rivalutazione dalla data del sinistro al 13/02/2017, a titolo di interessi legali), oltre ancora il risarcimento del danno da perdita di chance da liquidarsi in via equitativa;
ovvero in quell'altra maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche seguito LL disposta c.t.u., e, pertanto, pari ad € 201.140,78 (così determinata in base alla Tabella Unica
Nazionale), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal fatto (14/12/2006) all'effettivo soddisfo.
Con vittoria, in ogni caso, delle spese e dei compensi del giudizio, oltre ancora il rimborso spese forfettario,
c.a.p. e i.v.a. nella misura di legge, somma da distrarre ex art. art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario, Avv. Sergio Scalfari, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
- : “Voglia l'Onorevole Giudice adìto, contrariis Controparte_1
reiectis e, ritenuta, invece, la narrativa LL comparsa di costituzione e risposta e delle ulteriori memorie e note depositate, le emergenze documentali ed istruttorie tutte, -preliminarmente, in via istruttoria, disporre il rinnovo LL CTU medico/legale attesa la mancata risposta alle osservazioni di parte convenuta e la contraddittorietà, lacunosità dell'elaborato T. U., per l'effetto, ove ritenuto, designando un esperto, nella branca di ostetricia e ginecologia, con attività svolta in sala operatoria presso Ospedali HUB;
-di seguito rigettare la domanda perché non provata, neppure a seguito dell'espletata CTU;
-in estremo subordine e senza rinunciare alle assorbenti e dianzi riassunte, eccezioni, ridurre la percentuale invalidante riconosciuta dai CCTTUU in quanto avulsa sia dal caso che ci occupa che dalle improprie tabelle considerate da essi ausiliari del Giudice;
- condannare controparte, in ogni caso al pagamento di spese e competenze di lite”
- : “come da comparsa di costituzione e risposta (“Nel merito, accertare e CP_2
dichiarare che non sussiste alcun profilo di responsabilità colposa in capo al Dott. ed CP_2 all'operato dallo stesso posto in essere in relazione agli interventi chirurgici LL signora e, per Pt_1
2 l'effetto, rigettare le richieste di risarcimento danni come proposte dall'attrice; Condannare le controparti, in solido fra loro, alla refusione di spese e competenze di giudizio.”)
- Terza chiamata dall'AOPC “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: rigettare integralmente le domande svolte dalla parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate;
conseguentemente, rigettare la domanda di manleva rigettare la domanda di manleva svolta da nei confronti degli CP_4 che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. Controparte_3
1336483; in via subordinata di merito (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti di CP_4 dichiarare l'obbligo di manleva di quegli che hanno assunto il rischio di Controparte_3 cui al contratto di assicurazione n. 1336483 esclusivamente entro i limiti contrattualmente assunti di franchigia, franchigia aggregata e massimale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.”
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione del 03.07.2017, ha chiesto la condanna a Parte_1
titolo risarcitorio dell' e del dott. , in Controparte_1 CP_2 solido, per la c.d. “malpractice sanitaria” – rectius, accertamento LL natura e dell'entità delle lesioni subite, nesso di causa tra l'evento e la condotta medica e LL struttura sanitaria, imprudente ed imperita – asseritamente subita nell'intervento chirurgico, del
14.12.2006, di “isterectomia laparoscopica” eseguito presso il nosocomio di CP_5 dall'odierno convenuto.
1.1. In particolare, ha dedotto:
- che in data 14.09.2006 si è sottoposta a visita presso l'U.O. di Ginecologia ed
Ostetricia universitaria dell' convenuta, all'esito LL quale le Controparte_1 veniva diagnosticato un “Mioma inoperabile” con prescrizione di terapia farmacologica;
- a seguito LL visita specialistica con il dott. , veniva ricoverata dal 13.12. al CP_2
16.12.2006 per “fibromatosi uterina”;
- al momento del ricovero, le veniva fatto sottoscrivere un modulo di consenso informato – a suo dire – “generico e senza l'indicazione del medico che lo ha acquisto” (v. all. 5 atto di citazione);
3 - il 14.12.2006 è stata sottoposta ad intervento di “isterectomia totale laparoscopica con conservazione degli annessi” (v. per la descrizione completa dell'intervento, cartella clinica e all. 5 atto di citazione) da cui non emergevano complicanze intraoperatorie;
- che in data 21.12.2006, si recava al PS del nosocomio catanzarese per sintomatologia algica da “idronefrosi” che, per successiva diagnosi, era da ricondurre a “stenosi dell'uretere di destra ad un cm dal suo sbocco in vescica”: veniva dimessa con il “consiglio” di monitoraggio ecografico;
- “stante il perdurare del quadro clinico, veniva nuovamente ricoverata dal 03.01.2007 al
05.01.2007 presso l'U.O. di Ostetricia Universitaria dell'Azienda Ospedaliera Pugliese AC di
Catanzaro con diagnosi di ammissione “idrofenosi di 2° grado dx in esiti isterectomia”;
- sottoposta a consulenza urologica, veniva evidenziata una “sospetta fistola utero-vaginale”.
Inoltre, lo screening ecografico renale aveva evidenziato la presenza di esile “liquido endoperitoneale”. Anche il tale occasione sarebbe stata dimessa senza provvedimenti terapeutici;
- in data 09.01.2017, a causa di coliche pelviche, seguiva un nuovo ricovero presso il medesimo nosocomio che confermava le condizioni di salute, così per come descritte nella cartella clinica;
- infatti, l'evidenziazione del “tramite fistoloso verosimilmente con ansa intestinale dell'uretere destro” tramite l'ecografia pelvica e renale, aveva comportato la necessita, culminata l'11.01.2007, di un nuovo intervento chirurgico con posizionamento di “stent doppio J”;
- gli esiti non risolutivi di detto intervento avevano portato al ricovero dal 22.02.2007 al
23.02.2007, sempre presso l' per “incontinenza in pz sottoposta a isterectomia” le cui CP_4 dimissioni hanno confermato la diagnosi dell'idronefrosi;
- la persistenza dell'incontinenza urinaria e delle coliche addominopelviche avevano necessitato – a suo dire - il ricovero per urgenza, a seguito dell'insorgere di “febbre urosettica” e la sottoposizione ad altro intervento chirurgico, in data 21.03.2007 per la rimozione del catetere;
- la stasi delle condizioni di salute aveva richiesto un ulteriore periodo di ricovero, dal
20.04.2007 al 27.04.2007, con sottoposizione all'intervento chirurgico, del 21.04.2007, per “nefrostomia dx”;
4 - ciononostante, il persistere LL diagnosi ha reso necessario l'intervento chirurgico di
“ureterocistoneostomia”, in data 10.05.2007;
- “a seguito degli interventi chirurgici subiti, che avevano determinato una debolezza LL parete addominale con conseguenza formazione di un laparocele, rendendosi necessario, in data
09.09.2018, un intervento chirurgico presso il policlinico “Gemelli” di Roma”;
1.2. A seguito dell'intervento – a suo dire – “aveva riportato postumi permanenti ed invalidanti causati esclusivamente, dai macroscopici errori effettuati nell'esecuzione dell'intervento chirurgico” e, in particolare:
- “mancata identificazione ed isolamento degli ureteri nel corso dell'intervento del 14/12/2006 con conseguente lesione dell'uretere destro;
- dalla mancata diagnosi intraoperatoria di lesione dell'uretere e conseguente mancata tempestiva richiesta di consulenza intraoperatoria dello specialista urologo e riparazione tardiva LL lesione con insorgenza di complicanze riconducibili alla lesione iniziale;
- tardivo riconoscimento LL complicanza anche nella fase post-operatoria;
- tardiva indicazione al ricovero presso unità operativa specialistica adeguata al trattamento LL complicanza insorta;
- mancata acquisizione di un valido consenso informato al trattamento chirurgico del 14/12/2006.”
1.3. Inoltre, sempre secondo l'attrice, basandosi sulla consulenza stragiudiziale a firma del dott. trascritta nell'atto introduttivo, si aggiungevano ulteriori Per_1 conseguenze, tra cui “l'aggravamento delle condizioni di salute LL signora Parte_1
, e, in particolare:
[...]
- l'insorgere di stenosi iatrogena, reflusso vescico ureterale, IVU recidivanti, incontinenza urinaria, ptosi vescicale e coliche addomino-pelviche in esiti di lesione iatrogena dell'uretere destro trattata con ureterocistoneostomia;
- abolizione dell'attività sessuale con grave compromissione LL relazione coniugale;
- sindrome depressiva endoreattiva grave;
- indebolimento LL parete addominale con laporocele ed esiti cicatriziali in regione addominale determinanti pregiudizio estetico.”
- Sofferenza interiore per l'iter clinico complesso cui seguiva l'insorgere di una sindrome depressiva reattiva con carattere di cronicità e ipertensione arteriosa, di cui allega certificazione medica;
5 1.4. In virtù di ciò, ha introdotto il tentativo di mediazione, conclusosi, però, con esito negativo.
2. Si costituiva in giudizio, l' , chiedendo il rigetto Controparte_1
LL domanda poiché “inammissibile, improponibile, irricevibile” e comunque, infondata nonché il differimento dell'udienza per consentire la chiamata di terzo in garanzia
(impropria), dei di Londra. CP_3
2.1. Ha eccepito, in particolare:
- che il quadro clinico-operatorio era “tutt'altro che semplice” poiché la paziente “già nell'anno 1997 presentava formazione iperecogena a carico del canale cervicale”. Inoltre, “dal 1999
[…] erano stati riscontrati 2 nodi di mioma” che “aumentavano di volume ed erano sintomatici”;
- al momento del primo ricovero presso il nosocomio, la pazienza era affetta sa fibromatosi “a nodi multipli, con frequenti metrorragie”;
- ciò rendeva necessario l'intervento di “isterectomia totale laparoscopica con conservazione degli annessi”;
- l'intervento presentava la risoluzione di problematiche particolarmente complesse poiché “l'utero si presentava aumentato di volume ed irregolare di forma per la presenza di numerosi nodi miomatosi”;
- si tratterebbero, indi, di “lesioni iatrogene dell'uretere” alla stregua di complicanza non prevenibili e, indi, non ascrivibili a colpa medica;
- l'ammontare del danno sarebbe “abnorme”.
3. Si è costituito in giudizio, altresì, , il quale ha chiesto il rigetto LL domanda CP_2
poiché infondata.
3.1. Ha eccepito, in particolare, che:
- la vicenda clinica dell'odierna parte attrice andrebbe esaminata, “al fine di verificare se vi sia stata una corretta esecuzione dell'intervento chirurgico del 14.12.2006, partendo dall'esame del quadro clinico successivo”;
- la “consulenza urologica veniva effettuata dopo 5 giorni dalle dimissioni avvenute in data
16.12.2006 e annotata all'interno LL medesima cartella clinica nell'ambito del medesimo ricovero ospedaliero;
veniva riscontrata una idronefrosi modesta (1°) relativa al rene destro all'esito LL quale veniva consigliata un monitoraggio ecografico”;
6 - il quadro clinico così delineato non subiva variazione particolari anche a seguito del nuovo ricovero che avveniva in data 03.01.2007 presso l'U.O. di Ginecologia ed:
[...]
, durante il quale la sig.ra veniva Controparte_7 Pt_1 sottoposta a consulenza urologica per la comparsa di idronefrosi”;
- l'ecografia renale eseguita in data 03.01.2007 evidenziava l'assenza sia di alterazioni del pattern parenchimale, sia di stasi e litasi in reni in sede e morfologicamente nella norma, con presenza di esile versamento di liquido endoperitoneale;
- la diagnosi principale alla dimissione LL paziente era di idronefrosi;
- il successivo ricovero del 09.01.2007, sempre presso Î!'U.O. di Ginecologia ed Ostetricia
Universitaria dell' avveniva a causa di Controparte_5 coliche pelviche, per cui si rendeva necessario eseguire una ecografia renale e pelvica dalla quale non si rilevavano segni di stasi urinaria e non si evidenziava idronefrosi a destra;
si segnalava, inoltre, la presenza di una piccola raccolta retro vescicale lievemente "ridotta rispetto al precedente controllo del
03.01.2007;
- l'esame urografico permetteva di visualizzare una fistola, verosimilmente con ansa intestinale.
- durante l'intervento chirurgico di laparoscopia esplorativa e riparazione dell'uretere eseguito dallo stesso Dott. si rendeva necessaria una consulenza intraoperatoria da parte del dott. a CP_2 Per_2 causa di una piccola soluzione di continuo a carico dell'uretere. Quest'ultimo procedeva al posizionamento di stent doppio J. La sig.ra veniva dimessa con diagnosi di traumatismo Pt_1 uretere destro;
- alla data del 22.02.2007, giorno in cui la sig.ra veniva nuovamente ricoverata per eseguire Pt_1
una ecografia renale, il quadro ecografico appariva invariato rispetto a quello di cui al precedente controllo e la idronefrosi si presentava sempre di 2° grado con catetere a doppio J ben posizionato.
- nonostante ciò, v'è da precisare che la sig.ra riferiva – a dire del convenuto - al momento Pt_1 del ricovero, un netto miglioramento dell'incontinenza urinaria.”;
- tale condizione si evolveva favorevolmente tanto che parte attrice evidenziava la scomparsa dell'incontinenza urinaria già a partire dalla metà del mese di febbraio e, in occasione del ricovero avvenuto in data 21.03.2007 le veniva rimosso il catetere ureterale doppio J” e non già a causa di febbre urosettica, insorta nell'aprile del 2007;
7 - “l'intervento chirurgico eseguito presso il in Roma in data 09.09.2008 di Controparte_8
annessectomia bilaterale e riparazione di ernia addominale veniva compiuto a seguito LL comparsa di cisti ovariche.
- Ciò posto, la condotta professionale del Dott. unitamente a quella degli altri componenti CP_2
l'equipe operatoria, è stata caratterizzata da perizia nell'esecuzione tecnica dell'intervento: la circostanza che nessuna criticità medica, operatoria e post-operatoria sia insorta nel decorso clinico LL paziente tanto nelle fasi dell'intervento quanto nell'immediatezza dell'intervento eseguito, anzi, non solo e non tanto nelle prime fasi postoperatorie bensì per le successive giornate di degenza, dimostra che l'intervento chirurgico è stato eseguito correttamente.”
- Quanto al consenso informato: “la contestata estrema genericità del consenso informato relativo all'intervento chirurgico del 14.12.2006 non trova alcun riscontro” poiché la frase
“esaurientemente informata sui vantaggi e sui rischi che l'intervento comporta” risulterebbe avere le caratteristiche richieste dalla legge “laddove si prevede una informazione generale inerente
l'atto sanitario da eseguire”;
- “Parte attrice, ad ogni modo, omette di considerare l'esistenza di un nesso causale tra il pregiudizio subito e il difetto di consenso informato” poiché non ha fornito la prova che “ove adeguatamente informata di tutti i rischi e delle possibili conseguenze negative dell'intervento del
14.12.2006, non si sarebbe sottoposta” ad esso;
- i danni sarebbero insussistenti per difetto di prova nonché arbitraria la loro quantificazione.
4. Si è costituito in giudizio il Rappresentante generale in Italia, per alcuni Controparte_3
di Londra, contestando “integralmente le domande formulate contro in quanto
[...] CP_4 articolate lacunosamente, illegittime e non provate, in ciò associandosi a quanto esposto dalla medesima”: poiché nel caso di specie verrebbe in rilievo una c.d. complicanza. Di conseguenza, sarebbe eliso il nesso causale.
4.1. Inoltre, ha eccepito:
- “Quanto al consenso informato.”: la carenza di prova in ordine alla fattispecie illecita asseritamente lamentata;
- “Quanto alla perdita di chances”: la formulazione in modo apodittico e “quasi casuale”, senza sostantivare la chance asseritamente perduta, e, dunque, non allegata (né provata);
8 - “In ordine alla quantificazione dei danni.” la mancata prova LL c.d. personalizzazione degli stessi;
- “il contratto di assicurazione” prevede una franchigia aggregata di 1.250.000,00.
5. Instaurato il contraddittorio e provvedendo all'istruzione, con ordinanza del 20.12.2018, il giudice ha ritenuto di disporre consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 15 LL legge n. 24/2017, mediante l'affidamento dell'incarico ad un collegio di periti extra- circondario - in virtù del coinvolgimento dell'azienda ospedaliera di zona - composto da un medico-legale, e da un medico specialista, sui seguenti quesiti:
a) “descrivano i CC.TT.UU. le condizioni di al momento del ricovero, in data Parte_1
13/12/2006, presso l'U.O. di Ginecologia e Ostetricia del P.O. Pugliese CP_9 CP_5 accertando anche le condizioni di salute generali;
b) descrivano quale tipo di accertamenti diagnostici o strumentali, interventi o trattamenti l'attrice ha subito presso l' onvenuta ad opera del dott. ; CP_10 CP_2
c) dicano se risulti dalla documentazione allegata che siano state fornite le doverose informative alla paziente in ordine alla natura dell'intervento, alle possibili complicanze, alla necessità di terapie successive, ed a tutto quanto fosse necessario per consentire alla paziente di esprimere un consenso libero ed adeguatamente informato;
d) dicano se, in rapporto alle cognizioni medico-chirurgiche acquisite all'epoca dell'intervento suddetto, lo stesso fosse indicato e se sia stato effettuato secondo la migliore pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili al medico chirurgo che ha eseguito
l'intervento;
e) dicano se l'intervento eseguito presentasse la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche in considerazione delle condizioni e del complessivo stato di salute LL parte attrice;
f) descriva le attuali condizioni dei e dicano se le conseguenze negative dedotte nell'atto Parte_1 introduttivo (ove in concreto riscontrate) siano causalmente riconducibili a condotte del medico chirurgo del predetto ospedale censurabili sotto il profilo LL colpa professionale;
g) in caso di risposta affermativa al precedente quesito e nell'ipotesi in cui vengano riscontrate lesioni, indichino i CC.TT.UU. la durata LL inabilità temporanea (maggiore o diversa da quella
9 ordinariamente prevedibile in esito alla operazione effettuata) assoluta e relativa, precisando quali attività LL vita quotidiana dell'attrice siano state precluse o limitate;
h) dicano se da tali lesioni siano residuati postumi permanenti quantificandone l'entità in termini percentuali, indicando i criteri di valutazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (baréme);
i) dicano se i postumi permanenti impediscano in tutto o in parte (ed in che misura) l'attività svolta dalla parte attrice all'epoca dell'evento;
j) indichi le spese mediche e di cura sostenute e la loro pertinenza e congruità, e precisi se siano necessarie eventuali spese mediche future, indicandone i relativi costi;
k) riferisca ogni altro elemento utile ai fini di giustizia;
”
6. Dopo numerosi rinvii giustificati dal fatto che i consulenti nominati (6) non accettavano l'incarico o avendolo accettato successivamente rassegnavano dimissioni, con ordinanza dell'11.10.2022 sono stati nominati il Dott. quale medico legale, e il Dott. Persona_3
, quale specialista di Ginecologia e Ostetricia;
Persona_4
7. Il deposito dell'elaborato peritale è avvenuto il 22.04.2023, così, all'udienza del
23.06.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
8. Tuttavia, con ordinanza del 03.12.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo affinché i nominati CCTTUU rispondessero singolarmente agli undici quesiti già formulati con ordinanza del 20.12.2018, al fine di meglio quantificare l'eventuale danno, “atteso che l
'ordinanza del 20.12.2018 dispone che venga data risposta a undici quesiti e che la CTU depositata dal collegio peritale riporta nella descrizione dei quesiti solo sette di questi” nonché “rilevato che nella richiamata CTU il collegio peritale procede alla percentualizzazione, indicando l'utilizzo delle tabelle di cui all'art. 138 d.lgs. n. 209/2005 e del D.M. del 03.07.2003”(cfr. ordinanza del 03.12.2024);
9. I chiarimenti sono stati forniti con deposito del 21.01.2025, e le parti hanno formulato le relative osservazioni come in atti.
10. All'udienza del 07.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
11. È necessario premettere che quanto lamentato in ordine alla asserita artificiosità delle cartelle cliniche deve dirsi, allo stato, non provata poiché non è stata avanzata domanda di querela di falso posto che, essendo documenti pubblici fanno fede fino a che la falsità
10 non venga consacrata in tal senso. Ad ogni buon conto preme evidenziare che l'
[...] ha dato conto delle ragioni dei refusi nei nomi ovvero LL discrasia sulle CP_1 date ivi riportate anche con dichiarazione a firma del pubblico ufficiale dichiarante che fanno apparire maggiormente verosimile l'attendibilità delle cartelle cliniche.
11.1. Pertanto, i documenti sono pienamente utilizzabili.
12. La presente controversia involge il tema LL responsabilità sanitaria, nella specie, la responsabilità LL struttura sanitaria e dell'operatore sanitario per l'eventuale errore terapeutico commesso da quest'ultimo, causativo di danno alla paziente.
12.1. Con riguardo alle ipotesi di responsabilità sanitaria, nonostante la non sottoposizione al regime introdotto dalla l. n. 24 del 2017 trattandosi di evento verificatosi prima LL sua entrata in vigore (cfr. Cass. 08/11/2019, n. 28811; Cass. 11/11/2019, n.
28994), si riteneva già che nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria), in esecuzione LL prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra la struttura, pubblica o privata, e il paziente, la responsabilità LL struttura va qualificata in termini di responsabilità contrattuale, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di «spedalità» o di
«assistenza sanitaria». Detto contratto si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti - con la sola accettazione del malato presso la struttura – giusto il rilievo per cui “l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto”. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 577/2008)
12.2. Quanto, invece, alla responsabilità del sanitario, giusto il rilievo per cui l'evento è antecedente alla l. n. 24 del 2017, ancorché non fondata sul contratto, anche l'obbligazione del sanitario nei confronti del paziente, ha natura contrattuale, fondandosi sul "contatto sociale", “atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. Tale situazione si riscontra nei confronti dell'operatore di una professione c.d. protetta (per la quale cioè è richiesta una speciale abilitazione), particolarmente quando essa abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti come il bene LL salute tutelato dall'art. 32 Cost. (Ne consegue che alla responsabilità contrattuale del medico per il danno alla
11 persona, causato da imperizia nell' esecuzione di un'operazione chirurgica, si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale”; cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9085 del 19/04/2006;
Cass., Sez. Un., Sentenza n. 577 del 11/01/2008)
12.3. Quanto alla natura dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria e dal professionista, devesi richiamare il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità - con cui è stato affrontato in maniera organica il tema dell'accertamento e degli oneri probatori in ordine al nesso di causalità – secondo cui la causalità - in termini di danno evento e danno conseguenza – “è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato LL distinzione fra causalità ed imputazione”. (cfr. Cass civ., 11 novembre 2019 n. 28991 e Cass. civ., 11 novembre
2019 n. 28992). Mentre la causalità attiene al piano oggettivo, quale collegamento naturalistico fra fatti ed eventi naturalistici (cfr. Cass. sez. U. 11 gennaio 2008, n. 576;
Cass. 11 luglio 2017, n. 17084), su un piano diverso, prettamente soggettivo, si colloca l'imputazione (o criterio di addebito). Quest'ultima corrisponde all'effetto giuridico che la norma collega ad un determinato comportamento sulla base di un criterio di valore (appunto, addebito), che è rappresentato dall'inadempienza, nella responsabilità da inadempimento, ovvero dalla colpa o dal dolo, dalla custodia LL res, dell'animale, dall'essere proprietario, dall'essere stato il conducente.
12.4. Procedendo con ordine. In via generale e a prescindere dalla sua fonte, l'obbligazione trova i suoi requisiti costitutivi, oltre che nelle due posizioni di debito e di credito
(elementi essenziali del rapporto obbligatorio), nei principi che ne integrano il contenuto. Ci si riferisce, da un lato, alla prestazione, suscettibile di valutazione economica, che forma oggetto LL posizione di debito e nell'interesse che costituisce il punto di riferimento LL posizione di credito, cui la prima deve corrispondere (art. 1174 cod. civ.).
12.5. La necessità che la prestazione del debitore corrisponda all'interesse del creditore esclude la possibilità di individuare in essa un contenuto del tutto predeterminato e specificamente individuato, dovendosi piuttosto conformare, di volta in volta, al concreto interesse perseguito dal creditore e posto a fondamento dell'operazione economica effettuata. Il giudizio di adempimento – che è diverso dal giudizio di inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c. -, inteso come giudizio di esatta
12 esecuzione LL prestazione che forma oggetto dell'obbligazione, presuppone il riscontro del diligente impiego delle energie e dei mezzi utili al soddisfacimento dell'interesse creditorio nel caso concreto. Quest'ultimo, dunque, oltre che come condizione di esistenza dell'obbligazione (art. 1174 cod. civ.), rileva quale criterio di determinazione LL prestazione da eseguire e quale criterio di valutazione LL prestazione eseguita (anche ai sensi dell'art. 1176 c.c.). La prestazione si determina, per un verso, secondo lo sforzo diligente normalmente adeguato a soddisfare l'interesse del creditore e, per altro verso, la prestazione deve considerarsi liberatoria quando essa abbia comunque conseguito il soddisfacimento dell'interesse del creditore, pur non essendo esattamente conforme al previsto per la presenza di irrilevanti inesattezze qualitative o quantitative.
12.6. Vi è, infatti, una relazione biunivoca tra la causa del contratto e l'interesse creditorio: quando l'obbligazione ha titolo in un rapporto contrattuale, la causa concreta del contratto consente di determinare l'interesse creditorio;
e, l'interesse creditorio concorre ad integrare la predetta causa concreta del contratto e, quindi a determinarne gli effetti naturali (Cass. 28/05/2020, n. 9997; Cass.19/05/2022, n.
16224).
12.7. Dal rilievo che precede può trarsi la seguente implicazione: la tradizionale distinzione delle obbligazioni in base al contenuto LL prestazione (obbligazioni di dare, di fare, di non fare;
obbligazioni generiche, obbligazioni specifiche, ecc.) ha una rilevanza meramente descrittiva e classificatoria che non fonda, di per sé, diversi criteri di imputazione LL responsabilità per inadempimento.
12.8. Il rapporto obbligatorio, poi, vive nella dimensione relazionale, la cui violazione, in termini di torto contrattuale, integra inadempimento. E, il danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione richiede - si è affermato - non la qualifica dell'ingiustizia - che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perché la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500), ma - la corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 cod. civ.). È la fonte contrattuale, anche atipica, dell'obbligazione che conferisce rilevanza giuridica all'interesse regolato. Se la
13 soddisfazione dell'interesse è affidata alla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione vuol dire che la lesione dell'interesse, in cui si concretizza il danno evento, è cagionata dall'inadempimento. In altre parole, la scissione causalità imputazione non è praticabile, poiché all'inadempimento corrisponde la lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al danno evento.
12.9. Di conseguenza, si è affermato, in tema di prova, che l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale, deve essere solo allegato dal creditore, perché allegare l'inadempimento significa allegare anche nesso di causalità e danno evento.
12.10. Tale forma del rapporto fra causalità materiale e responsabilità contrattuale attiene tuttavia allo schema classico dell'obbligazione di dare o di fare contenuto nel codice civile. Nel caso in cui l'obbligazione dedotta richiede uno sforzo di diligenza professionale, l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore. In altre parole, la prestazione oggetto dell'obbligazione non è la guarigione dalla malattia, ma il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27142 del
21/10/2024). Il danno evento, in termini di aggravamento LL situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie, riguarda l'interesse presupposto corrispondente al diritto alla salute e non l'interesse affidato all'adempimento LL prestazione professionale. Benché la guarigione dalla malattia non sia dedotta in obbligazione – però, in virtù LL già esposta relazione biunivoca, interesse creditorio e causa del contratto - non costituisce un motivo irrilevante. Costituisce interesse meritevole di tutela che diversamente regola il rapporto tra la prestazione, strumentale del debitore, e l'interesse, anche non patrimoniale del creditore.
12.11. In virtù di ciò, allora, la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento.
Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma la lesione dell'interesse strumentale non significa necessariamente lesione dell'interesse primario. E, dunque, allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento in termini di – lesione LL mancata – guarigione. Ciò, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis, potendo anche dipendere ad una causa diversa dall'inadempimento.
14 12.12. La violazione delle regole LL diligenza professionale non ha, dunque, un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno. Ed ecco che la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento LL riconducibilità dell'evento alla condotta in ragione dell'esposta peculiarità LL conformazione del rapporto obbligatorio.
12.13. La causalità materiale nella disciplina delle obbligazioni di diligenza professionale non
è soltanto causa di esonero da responsabilità per il debitore (art. 1218 cod. civ.), ma costituisce elemento costitutivo LL fattispecie dedotta in giudizio, ove risulti allegato il danno evento in termini di aggravamento LL situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie.
12.14. Traducendo ciò in termini probatori il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione LL salute, in termini di aggravamento LL situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico.
12.15. Sul punto è stato dapprima affermato che il paziente, in quanto creditore, può limitarsi ad allegare un “inadempimento qualificato”, ossia astrattamente idoneo alla produzione dell'evento dannoso, gravando sul convenuto la prova che l'inadempimento denunciato non vi è stato ovvero che, pur essendovi stato, è dipeso da causa non imputabile o non ha avuto rilevanza eziologica nella produzione del danno. Inadempimento, però, che nella sua allegazione deve essere pur sempre specifico dato che, nell'ipotesi di responsabilità sanitaria, l'attore non può dolersi LL generica sussistenza di una diversa alternativa terapeutica e/o chirurgica rispetto a quella concretamente praticata, dovendo invece indicare - in maniera puntuale - la regola di diligenza, prudenza e perizia asseritamente violata dai sanitari durante la fase di scelta o di esecuzione del trattamento terapeutico somministrato al paziente.
In altre parole, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, non ogni inadempimento coincide con il verificarsi LL lesione. Pertanto, vi è la necessità di allegare un quid pluris (id est, inadempimento qualificato) fondante in astratto un'inferenza semplice del nesso eziologico. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
24073 del 13/10/2017). È stato poi meglio chiarito successivamente che l'attore ha anche l'onere di provare quella connessione, sul piano meramente naturalistico, perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata
15 (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore). La prova LL causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione.
12.16. Ne discende, altresì, che l'incertezza “circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda inevitabilmente a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento” (cfr. Cass., n. 10188/2025; Cass. 18392 del 2017).
13. Inoltre, per quanto riguarda specificamente la responsabilità LL struttura sanitaria, la distinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario assumono rilievo meramente classificatorio con riguardo al contenuto LL prestazione di volta in volta erogata, ma ad essa non corrisponde un diverso titolo di responsabilità, in quanto l'inadempimento delle prime, al pari di quello delle seconde, si traduce nella violazione LL medesima regola contrattuale stipulata tra le parti e consistente nel contratto di spedalità.
14. È stato chiarito che l'art. 1228 cod. civ. “aggancia” la responsabilità LL struttura, per l'inadempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto la prestazione sanitaria in senso stretto, ai fatti dolosi o colposi del personale sanitario, non già nel senso LL responsabilità per il fatto degli ausiliari (quale fattispecie di responsabilità oggettiva per fatto altrui), bensì nel senso di responsabilità per fatto proprio e, dunque, soggettiva e diretta (cfr. Cass. 11/11/2019, n. 28987; Cass.20/10/2021, n. 29001). La distinzione tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario è giuridicamente imprecisa atteso che, da un lato, tutte le obbligazioni LL struttura, quale ente, vengono adempiute per il tramite delle persone fisiche che agiscono per essa;
e, dall'altro lato, le condotte del personale sanitario, ove riguardate come fatti di adempimento o di inadempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di spedalità, vanno imputate, non alle persone fisiche che ne sono autrici, bensì direttamente alla struttura sanitaria (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7074 del
15/03/2024).
15. Sul punto, allora, è necessario far discendere che non vi sia differenza tra le obbligazioni LL struttura sanitaria e quella del personale medico, bensì coincidenza LL seconda con la prima, fermo restando la più lata espansione di quest'ultima. In ciò consisterebbe
16 la naturale conseguenza dell'affermazione del regime di responsabilità per fatto proprio, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. E, ancora, in ciò si spiegherebbe la differenza tra l'art. 1228 c.c. e l'art. 2049 c.c. con la corrispondete questione del regresso.
16. Una volta assolto tale onere probatorio, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità LL prestazione a lui non imputabile. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad esempio, all'intervento chirurgico, la struttura sanitaria deve dimostrare che l'intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale ha reso impossibile l'esecuzione esperta dell'intervento chirurgico medesimo (cfr. Cass. n.18392/2017). Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore LL prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento LL situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta LL prestazione di diligenza professionale (art. 1218).
17. Ne discende che la causa dell'evento sfavorevole resta ignota, le conseguenze retano a carico del creditore;
mentre se resta ignora l'imprevedibilità e inevitabilità dell'impossibilità sopravvenuta ovvero resta indimostrata, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore» (cfr. Cass., 11/11/2019, n. 28991, e n. 28992).
18. Per quanto concerne l'accertamento del necessario nesso di causalità materiale, in tema di responsabilità civile, questo è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio LL cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno LL serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili.
18.1. Questa conclusione è avvalorata dal principio secondo cui qualora le condizioni ambientali o i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di
17 danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o dell'omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione LL minore gravità LL sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile (cfr., Cass., 21/07/2011, n. 15991, Cass., 22/11/2019, n. 30521).
19. In relazione a ciò deve essere valutata la c.d. complicanza.
19.1. Con detto termine si suole far riferimento a fenomeni apparentemente differenti: da un lato, le condizioni cliniche del paziente e dall'altro all'insorgenza di un fattore di rischio inevitabile, idoneo a determinare l'evento o che pur prevedibile sia inevitabile.
19.2. Ebbene, avendo riguardo alle condizioni pregresse esse possono attestarsi alla stregua di concausa naturale (es, patologia di cui è affetta) in cui la condotta del sanitario non viene privata di efficacia eziologica, giusto il disposto dell'art. 41 c.p.c a mente del quale “il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione o l'omissione e l'evento”. In altre parole, la condizione pregressa del paziente, in quanto preesistente è conosciuta o conoscibile ex ante dall'agente”: pertanto, non esclude l'evento.
19.3. Avendo riguardo, invero, alla concausa c.d. complicanza, intesa quale fattore imprevedibile e inevitabile o prevedibile, ma inevitabile, vengono in rilievo, da un lato, fattori causali alternativi successivi abnormi, che se dotati di questi caratteri, ai sensi dell'art. 41, co. 2 c.p., elidono il nesso causale;
dall'altro lato, possono venire in rilievo caso fortuito e forza maggiore che, in non diversa guisa, possono elidere il nesso causale.
18 19.4. Per la prova liberatoria del debitore si parlerà allora di fattore impeditivo, quale prova liberatoria ex art. 1218 c.c. in tal senso, quale insorgenza di un fattore imprevisto e inevitabile ovvero prevedibile ma inevitabile.
20. Quanto alla regola di giudizio, vale la regola LL preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», la quale “impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto LL comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o LL sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione.” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25805 del
26/09/2024; e, per la causalità omissiva, Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 16199 del 11/06/2024).
21. In estrema sintesi, il principio di diritto fattosi strada nella materia in esame, nelle fattispecie non soggette alla l. 24 del 2017, è il seguente: “In tema di responsabilità LL struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e
l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta – e sul medico - ove tale prova sia fornita,
l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili.” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024)
22. Ciò premesso, in tema di an debeatur, l'attrice ha rappresentato che:
- era affetta da “fibromatosi uterina” cui conseguiva un “mioma inoperabbile” trattato farmacologicamente prima;
- il 14.12.2006 si è sottoposta all'intervento di “isterectomia totale laparoscopica con conservazione degli annessi” presso il nosocomio di;
CP_5
- a seguito di ciò ha riportato complicazioni post-operatorie, come riportato in narrativa, addebitabile all'inadempimento del Dott. per: CP_2
- “mancata identificazione ed isolamento degli ureteri nel corso dell'intervento del 14/12/2006 con conseguente lesione dell'uretere destro;
- dalla mancata diagnosi intraoperatoria di lesione dell'uretere e conseguente mancata tempestiva richiesta di consulenza intraoperatoria dello specialista urologo e riparazione tardiva LL lesione con insorgenza di complicanze riconducibili alla lesione iniziale;
- tardivo riconoscimento LL complicanza anche nella fase post-operatoria;
19 - tardiva indicazione al ricovero presso unità operativa specialistica adeguata al trattamento LL complicanza insorta;
- mancata acquisizione di un valido consenso informato al trattamento chirurgico del 14/12/2006.”
20.1 La consulenza tecnica preventiva, acquisita agli atti, ha consentito di rilevare:
- […] “CONCLUSIONI E RISPOSTA AI QUESITI//
Si risponderà ai quesiti complessivamente tenendo conto che alcune risposte ne ricomprendono le altre.
- 1)-Manca una adeguata informazione (consenso informato) preoperatorio alla paziente sulle possibili complicanze dell'intervento di Chirurgia pelvica attraverso laparoscopia, riguardante la maggiore incidenza di lesioni del tratto urinario. E' stato firmato un consenso generico. (Vedasi Cartella
Clinica: Acquisizione consenso informato).
- Nel Caso LL RA , si sono determinati danni a carico dell'uretere dx di Parte_1
natura iatrogena dovuti a negligenza, imperizia da parte dell'operatore prof e da parte dei CP_2 sanitari che l'hanno avuto in Cura presso il P.O. Pugliese AC di Catanzaro. Evidentemente, Parte all'epoca dei fatti, l'esperienza del prof. nell'approccio non era sufficiente, non avendo CP_2 egli stesso compiuto un adeguato numero di interventi. Si assiste da parte del Prof (primo CP_2 operatore) e dell'equipe durante il trattamento successivo, ad una:
- 2)Mancata identificazione ed isolamento degli ureteri nel corso dell'intervento chirurgico del 14-12-
2006 con lesione dell'uretere dx.
- 3) mancata diagnosi intraoperatoria di lesione dell'uretere e conseguente mancata tempestiva richiesta di consulenza intraoperatoria dello specialista urologo e riparazione tardiva LL lesione con insorgenza di complicanze riconducibili alla lesione iniziale;
- 4) tardivo riconoscimento delle complicanze anche nella fase postoperatoria;
- 5) Tardiva indicazione al ricovero presso Unità operativa specialistica adeguata al trattamento LL complicanza insorta.
- Per quanto riguarda la patologia in menzione (fibromatosi uterina), non si tratta di una patologia per la quale si devono affrontare problemi tecnici di speciale difficoltà, ma si possono considerare compresi nel patrimonio culturale del professionista (prof. . Si può pertanto affermare che CP_2 sussiste il rapporto di causalità materiale tra l'evento lesivo (incongruo trattamento chirurgico) e
l'instaurarsi delle menomazioni oggi apprezzabili.
DIAGNOSI MEDICO LEGALE//
20 - ESITI DI LESIONE IATROGENA DELL'URETERE DESTRO TRATTATA
CON URETEROCISTONEOSTOMIA. REFLUSSO VESCICO URETERALE,
INCONTINENZA URINARIA, COLICHE ADDOMINO PELVICHE,
ABOLIZIONE DELLA ATTIVITA' SESSUALE CON SINDROME
DEPRESSIVA ENDOREATTIVA, INDEBOLIMENTO DELLA PARETE
ADDOMINALE CON LAPAROCELE DETERMINANTE PREGIUDIZIO
ESTETICO.
- Dovendo quantificare il danno che le patologie riportate in diagnosi arrecano alla sig.ra Parte_1 avendo il collega specialista, per le motivazioni tutte esposte nella decisa e determinata relazione che precede, ritenuto senza tentennamenti che le stesse siano causalmente riconducibili ad errori dovuti a negligenza, imperizia da parte dell'operatore prof e da parte dei sanitari che l'hanno avuto in CP_2 cura presso il P.O. Pugliese AC di con intervento in data 14-12-2006;.” CP_5
20.2 In relazione ai chiarimenti, invece:
“Come si evince dalla discussione svoltasi in data 18-01-2025, i partecipanti non hanno fatto altro che riproporre le stesse osservazioni che avevano già esposto con le controdeduzioni alla bozza, alle quali abbiamo già risposto con i dovuti chiarimenti depositati con la CCTTUU il 21.04.23 seguiti da ulteriore integrazione depositata l'11.12.24.
Tutte le parti sono concordi nel ritenere che il 23% sia la valutazione equa ed appropriata al caso, il resto sono cavilli per questioni di forma e non di merito.
Il dott. con dichiarazione a verbale, più una nota scritta che ha ritenuto dover inviare anche se non Per_5 concordato in sede di svolgimento delle operazioni peritali (per opportuna perspicuità si allega), ha ribadito che
“esiste una responsabilità multidisciplinare”; tale considerazione si può ritenere ammissibile anche se il capo equipe è onerato da maggiore responsabilità, in quanto è tenuto a un obbligo di diligenza concernente non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui, in quanto tali rilevabili con l'ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio.(Cassazione Civile, sez III 11-12-
2018 n. 31.966); (tribunale di Benevento, 18 febbraio 2020 n.365).
In caso di complicanze, Il Primario, deve gestire in prima persona, inoltre scrivere un dettagliato e analitico report da conservare e dovrebbe essere sempre in grado di convertire l'intervento laparoscopico in laparotomico in caso di necessita.
In caso di interventi endoscopici, deve inoltre predisporre un consenso informato specifico (e non generico) per ogni tipo di intervento in modo che si includa le informazioni relative alla tecnica che si vuole adottare, i rischi
21 e le complicanze connesse, la necessita dell'intervento, le probabilità di non riuscita dell'intervento, le cure alternative possibili. Certamente la corresponsabilità si può esprimere solo concettualmente non essendo, da parte nostra, proponibile alcuna percentualizzazione.
Abbiamo risposto a tutti i quesiti postici, vedasi chiarimenti depositati con la CCTTUU il 21.04.23 e ulteriore integrazione depositata l'11.12.24”.
20.3 È necessario, a fronte del sostanziale rinvio per relationem all'atto dell'11.12.2024, da ritenersi parte integrante dei chiarimenti a fronte proprio del summenzionato rinvio, riportare le risposte del collegio peritale ai singoli quesiti (in grassetto le risposte, giusta enfasi del redattore):
“1) Descrivano i CC.TT.UU. le condizioni di al momento del ricovero in data Parte_1
13/12/2006 presso l'U.O. di Ginecologia ed Ostetricia del P.O. Pugliese AC di
Catanzaro accertando anche le condizioni di salute generali;
Le condizioni cliniche di le possiamo ricavare dalla anamnesi clinica: Parte_1
A.P. R . nel 1982 intervento laparotomico per cisti endometriosiche bilaterali;
Nel
1992 diagnosi di rettocolite ulcerosa. 3 gravidanze di cui 2 a termine ed 1 aborto. E' quindi una donna che si presenta in mediocri condizioni generali avendo già subito un intervento laparotomico nel 1982, un aborto e due gravidanze che hanno contribuito a determinare una lassità addominale testimoniata dalle numerose smagliature.
Nel 2004 riscontro di fibromatosi uterina. (certamente l'esame obiettivo LL sigra: situazione psicologico- motivazionali e costituzionali quali l'obesità poteva essere un motivo per orientarsi verso una tecnica rispetto ad un'altra. Ma si è visto che “nessun limite di dimensioni uterine, come anche pregressi interventi chirurgici costituiscono una controindicazione assoluta a questo tipo di chirurgia laparoscopica.
2) Descrivano quale tipo di accertamenti diagnostici o strumentali, interventi o trattamenti l'attrice ha subito presso l' avvenuta ad opera del Dott. CP_10 CP_2
La sigra , dopo aver eseguita una visita in data 08-09-2006 Parte_1 presso l'U. O. Di Oncologia Medica LL , esegui una Controparte_11 valutazione chirurgica presso l'U.O. di Ginecologia ed Ostetricia Universitaria dell' (Direttore Prof. ) dove veniva posto diagnosi di Controparte_12 CP_2
“MIOMA INOPERABILE” (si ritiene ad opera del prof. o per lo meno CP_2
22 essendo il primario del reparto tutte le cartelle di dimissione dovrebbero essere approvate dal direttore) e veniva prescritta la terapia farmacologica con Decapeptyl.
(perchè dopo qualche giorno il mioma inoperabile diventerà operabile. Forse perchè la terapia con decapeptyl ne ha ridotto la grandezza? N.B. questa è una supposizione perchè non ci sono documenti scritti che confermano questo pensiero) DAL 13-12-
2006 AL 16-12-2006 si ricoverava presso l'U.O. di Ostetricia Universitaria di
Catanzaro dove veniva confermata la diagnosi di fibromatosi uterina e in data 14-12-
2006 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di isterectomia totale laparoscopica con conservazione degli annessi.
3) Dicano se risulti dalla documentazione allegata che siano state fornite le doverose informative alla paziente in ordine alla natura dell'intervento, alle possibili complicanze, alla necessita di terapie successive, ed a tutto quanto fosse necessario per consentire alla paziente di esprimere un consenso libero ed adeguatamente informato;
Manca un'adeguata informazione (consenso informato) preoperatorio alla paziente sulle possibili complicanze dell'intervento di Chirurgia pelvica attraverso laparoscopia, riguardante la maggiore incidenza di lesioni del tratto urinario. E' stato firmato un consenso generico (vedasi in Cartella clinica: acquisizione consenso informato).
4) Dicano se, in rapporto alle cognizioni medico chirurgiche acquisite all'epoca dell'intervento suddetto, lo stesso fosse indicato e se sia stato effettuato secondo la migliore pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza , diligenza e perizia in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili al medico chirurgo che ha eseguito l'intervento;
L'isterectomia (asportazione dell'Utero) è la procedura di chirurgia maggiore più frequentemente eseguita in ginecologia per una vasta gamma di indicazioni, sia in malattie benigne che preinvasive maligne e acute. Le indicazioni più comuni rientrano nella patologia benigna: includono i leiomiomi uterini sintomatici (40%),
l'endometriosi (17%) e il prolasso (14,5%). Altra variabile importante è come eseguirla, infatti lo stesso intervento può essere svolto per via addominale, vaginale, con l'assistenza LL laparoscopia o del robot. L'approccio per isterectomia dipende
23 dalle dimensioni di utero e vagina, dall'accessibilità all'utero, dalle eventuali patologie extrauterine, dall'esperienza del chirurgo (almeno 10 interventi l'anno).
L'isterectomia vaginale è l'approccio di prima scelta. L'isterectomia laparoscopica è
l'alternativa alla chirurgia addominale. Con l'aumentare dell'esperienza (piu di 30 procedure consecutive eseguite dall'operatore) il numero di complicanze si riduce significativamente. Quindi l'unica limitazione alla esecuzione di questo tipo di intervento per via laparoscopica è rappresentata dalla poca esperienza del chirurgo.
5) Dicano se l'intervento eseguito presentasse la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche in considerazione delle condizioni e del complessivo stato di salute LL parte attrice;
Per quanto riguarda la patologia in menzione (fibromatosi uterina) non si tratta di una patologia per la quale si devono affrontare problemi tecnici di speciale difficolta, ma si possono considerare compresi nel patrimonio culturale del professionista
(Prof. ). Da ricordare che proprio il Prof , circa 13 anni dopo (2019) CP_2 CP_2 contribuisce alla stesura, come coautore, del capitolo 26 (Isterectomia ed annessiectomia laparoscopica) (pag 255 e seg.) del Trattato di chirurgia Ostetrica e
Ginecologica ed. EDRA (prima edizione 2019).
6) Descrivano le attuali condizioni di e dicano se le conseguenze negative Parte_1 dedotte nell'atto introduttivo (ove in concreto riscontrate) siano casualmente riconducibili a condotte del medico chirurgo del predetto ospedale censurabili sotto il profilo LL colpa professionale;
Le attuali condizioni LL sig.ra (danni a carico dell'uretere dx), sono Parte_1 dovuti ad una a) mancata identificazione ed isolamento degli ureteri nel corso dell'intervento chirurgico del 14-12-2006 con lesione dell'uretere dx, b) mancata diagnosi intraoperatoria di lesione dell'uretere e conseguente mancata tempestiva richiesta di consulenza intraoperatoria dello specialista urologo e riparazione tardiva LL lesione con insorgenza di complicanze riconducibili alla lesione iniziale;
c) tardivo riconoscimento delle complicanze anche nella fase postoperatoria;
d) tardiva indicazione al ricovero presso Unità operativa specialistica adeguata al trattamento LL complicanza insorta;
24 7) in caso di risposta affermativa al precedente quesito e nell'ipotesi in cui vengano riscontrate lesini, indichino i CC.TT.UU. la durata LL inabilità temporanea (maggiore o diversa da quella ordinariamente prevedibile in esito alla operazione effettuata) assoluta e relativa, precisando quali attività LL vita quotidiana dell'attrice siano state precluse o limitate;
Circa la valutazione dell'inabilità temporanea ancor più cogente risulta la circostanza che in qualsiasi caso, essendo affetta da patologia che necessitava di intervento chirurgico, avrebbe comunque il trattamento comportato un relativo periodo di inabilità. Dovendo riconoscere alla ricorrente solo il periodo di allungamento LL prognosi riconducibile all'indesiderato peggioramento imputabile all'errore medico si ritiene di dover più che dimezzare il periodo richiesto dal CTP e riconoscere 30 giorni di ITT e 40 di ITP al 50%.
8) dicano se da tali lesioni siano residuati postumi permanenti quantificandone
l'entità in termini percentuali, indicando i criteri di valutazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (bareme);
Dovendo quantificare il danno che le patologie riportate in diagnosi arrecano alla sig.ra avendo il collega specialista, per le motivazioni tutte esposte nella Parte_1 decisa e determinata relazione che precede, ritenuto senza tentennamenti che le stesse siano causalmente riconducibili ad errori dovuti a negligenza, imperizia da parte dell'operatore prof e da parte dei sanitari che l'hanno avuto in cura presso CP_2 il P.O. Pugliese AC di con intervento in data 14-12-2006; si procede CP_5 alla percentualizzazione, con riferimento alle voci attinenti riportate nelle tabelle previste dall'art. 138 del D. Legislativo 07.07.05 n. 209, delle seguenti patologie: esiti di lesione iatrogena dell'uretere destro trattata con ureterocistoneostomia, reflusso vescico ureterale, incontinenza urinaria, coliche addomino-pelviche, abolizione LL attività sessuale con sindrome depressiva endoreattiva, indebolimento LL parete addominale con laparocele determinante pregiudizio estetico.
D. Legislativo 07.07.05 n. 209: sezione apparato genitourinario voce n. 10:
“Incontinenza urinaria totale” 30%; (DM 3.7.03) sezione apparato digerente voce n.
24 “laparocele dimensioni entro cm 10X10” da 4 a 8%; (DM 3.7.03) sezione danno estetico voce n. 1 “il pregiudizio estetico complessivo è lieve” meno del 5%; sezione
25 apparato psichico voce n. 37: “disturbo depressivo maggiore cronico – forme da lieve
a moderata o lieve complicata” da 10% a 30%.
Per procedere ad un'equa valutazione bisogna tenere in debito conto in senso generale che la sig.ra era comunque affetta da patologia Parte_1 uterina che avrebbe comunque richiesto un intervento chirurgico che avrebbe inevitabilmente comportato degli esiti più o meno rilevanti;
che, anche se il collega
CTU non esita nell'attribuire una condotta censurabile agli operatori per un intervento di non particolati difficoltà tecniche di esecuzione, i danni riscontrati fanno pur sempre parte delle complicanze dell'intervento praticato, magari prevenibili in quanto prevedibili e quindi comportanti non eccessivi profili di responsabilità a carico degli operatori, nella comparsa viene riportata la difficoltà dell'esecuzione per la presenza di un utero molto grande, ma ciò era stato già appurato e conseguentemente se l'esecuzione di un intervento laparoscopico avesse potuto presentare delle difficoltà optare per una laparotomia. In riferimento alle voci specifiche di danno l'incontinenza urinaria non è totale anzi sembrerebbe trattarsi di minzione frequente ed imperiosa;
il laparocele e il danno estetico fanno parte di un'unica considerazione valutativa che senza l'inaspettato accesso laparotomico non si sarebbero verificati e hanno contribuito a determinare, insieme alla riferita rinuncia ad avere rapporti sessuali, allo strutturarsi di una depressione reattiva grave.
Depressione che viene attestata in atti con certificati specialistici ma che, come tutte le patologie psichiche reattive, prevede un favorevole terreno predisponente e può facilmente essere ingrandita nella sua reale gravità. Reazione psichica che, non si può escludere, avrebbe potuto colpire la perizianda anche senza le descritte colpe mediche, come succede per molte donne operate di isterectomia, ciò non toglie che i maggiori inattesi esiti ne abbiano quanto meno aumentato la gravità.
La valutazione viene determinata equitativamente e complessivamente in riferimento alle voci citate e al reale pregiudizio che nell'insieme arrecano alla sig.ra e Pt_1 tenendo conto dell'effettiva quota dell'esistente danno riconducibile alla condotta censurabile dei medici.
Alla luce delle discriminanti menzionate che qui si intendono riportate e in considerazione che il danno complessivo non può essere la somma algebrica dei
26 singoli danni, ma un valore sincretico che corrisponda all'effettivo attuale danno permanente decurtato dagli ineluttabili deficit che comunque sarebbero esitati per la patologia da cui era autonomamente affetta la sig.ra anche senza alcun Parte_1 biasimevole intervento dei sanitari che l'hanno avuto in cura presso il P.O. Pugliese
AC di , che si ritiene equo con valutazione complessiva 23% (ventitre CP_5 percento).
9) dicano se i postumi permanenti impediscano in tutto o in parte (ed in che misura) l'attività svolta dalla parte attrice all'epoca dell'evento;
Non vi è particolare incidenza sul lavoro di bracciante agricolo non agendo le patologie sull'aspetto dell'efficienza o potenza fisica ma più incidenti sui lavori intellettuali che richiedono abilità psico-attitudinali; le sofferenze patite non sono di particolare impatto morale.
10) indichino le spese mediche e di cura sostenute e la loro pertinenza e congruità, e precisi se siano necessarie eventuali spese mediche future, indicandone i relativi costi;
Non documentate spese mediche.
11) riferiscano ogni eventuale elemento utile ai fini di giustizia”;
Quanto possa ritenersi utile è ricompreso nell'elaborato.”
20.4 Venendo agli elementi costitutivi LL fattispecie, in punto di causalità materiale,
l'attrice ha allegato di non essere affetta da problemi urinari prima dell'intervento, posta l'estraneità LL causa dell'intervento (fibromatosi uterina) con i problemi poi derivanti all'apparato urinario. Ciò è altresì confermato dalla documentazione clinica versati in atti, all'atto del ricovero, che non evidenziavano la sussistenza LL patologia lamentata.
20.5 Si ritiene, quindi, provata la causa iatrogena LL malattia all'apparato urinario. Queste conclusioni sono peraltro suffragate dalla consulenza tecnica. Tuttavia, ciò non è sufficiente, giacché è necessario rintracciare sia un inadempimento del sanitario, così per come lamentato, e sia il nesso causale tra quest'ultimo e la mancata guarigione.
21 Quanto al lamentato inadempimento del personale sanitario, l'attrice, già in punto di allegazioni, sulla scorta di una consulenza stragiudiziale, aveva individuato l'inadempienza del sanitario sostantivandola più fattori tra cui: la “mancata identificazione ed isolamento degli ureteri nel corso dell'intervento del 14/12/2006 con conseguente lesione dell'uretere
27 destro; dalla mancata diagnosi intraoperatoria di lesione dell'uretere e conseguente mancata tempestiva richiesta di consulenza intraoperatoria dello specialista urologo e riparazione tardiva LL lesione con insorgenza di complicanze riconducibili alla lesione iniziale;
tardivo riconoscimento LL complicanza anche nella fase post-operatoria; tardiva indicazione al ricovero presso unità operativa specialistica adeguata al trattamento LL complicanza insorta;
mancata acquisizione di un valido consenso informato al trattamento chirurgico del 14/12/2006.”
21.1 In altre parole, aver sostantivato l'inadempimento con la causa iatrogena colposa ed aver escluso decorsi causali alternativi ipotetici, può dirsi provato per inferenza il nesso causale tra inadempimento del sanitario e mancata guarigione, nel senso di insorgenza di nuova malattia derivante da lesioni provocate a seguito dell'intervento chirurgico.
23. Ebbene, le suesposte conclusioni dei CC. TT. UU. – che questo giudice condivide nei termini di cui si dirà infra- hanno suffragato le allegazioni dell'attrice quanto alla prova sia dell'inadempimento, dal momento che l'intervento è stato eseguito male poiché
l'operatore sanitario non si è accorto di aver danneggiato la vescica, sia del nesso causale tra l'inadempimento e la mancata guarigione.
24. È significativo rilevare, altresì, che il convenuto operatore sanitario non contesta il lamentato inadempimento intraoperatorio, giacché – a suo dire – l'esame LL correttezza dei successivi ricoveri poteva ragionevolmente dimostrare l'assenza di errori terapeutici del precedente intervento.
24.1. Questo ragionamento è inficiato già sul piano logico poiché il convenuto non si avvede che la causa dei successivi ricoveri è una conseguenza iatrogena, appunto del precedente intervento, in cui si sarebbero verificate la negligenza e l'imperizia.
24.2. L'oggetto del presente giudizio non è, infatti, l'accertamento o meno di negligenza nei successivi ricoveri, bensì proprio l'accertamento dell'inadempimento verificatosi nel primo intervento che costituisce l'unico fattore eziologico nella sequela del danno.
24.3. Facendo ciò, implicitamente afferma la sussistenza del fatto allegato dall'attrice. A nulla vale a rilevare, come correttamente fa il convenuto, che la febbre urosettica si sia manifestata soltanto ad aprile e non già a marzo, poiché costituisce soltanto uno sviluppo del danno alla vescica già perpetratosi.
25. Raggiunta la prova dei fatti costitutivi, occorre esaminare l'eventuale prova liberatoria.
28 25.1. La struttura sanitaria, insieme all'assicurazione, ha affermato la sussistenza di una complicanza, alla stregua di un fattore imprevedibile o prevedibile ma inevitabile, consistente nello stato dell'utero aumentato di volume LL paziente e nel fatto che solo una volta iniziato l'intervento, si sarebbe potuto meglio indentificare il problema. Il Dott. , invece, si è limitato a contestare in fatto l'inadempimento, CP_2 spiegando una mera difesa, senza affermare alcun fattore impeditivo di tal fatta.
26. Ebbene, la prova liberatoria non può dirsi fornita giacché i convenuti debitori non hanno provato la causa esterna non imputabile, ex art. 1218 c.c. nei termini del fattore imprevisto ed imprevedibile ovvero prevedibile ma inevitabile.
26.1. Giova al riguardo affermare che il collegio peritale ha incontestabilmente escluso che la condizione LL paziente, sia clinica che fisica, era valutabile alla stregua di complicanza poiché l'intervento non presentava problemi di estrema complessità.
Inoltre, hanno consentito di appurare, in particolare, che le condizioni fisiche LL paziente potevano suggerire un diverso approccio interventistico rispetto alla patologia da trattare, preferendo soluzioni alternative alla via laparoscopica (es, laparotomica). Tuttavia, non sono erano ad una corretta gestione dell'intervento laparoscopico.
26.2. È bene al riguardo precisare in diritto, che le condizioni di salute e fisiche LL paziente sono governate dall'art. 41 c.p.: nella specie, non elidono l'evento se preesistenti o simultanee poiché conosciute o conoscibile dall'agente.
26.3. Il medico, nel caso di specie, conoscendo le condizioni fisiche e cliniche LL paziente, così come testimonia l'anamnesi clinica ripetuta in ogni singola cartella clinica dei ricoveri, avrebbe potuto tenere in considerazione ciò al fine di scegliere il trattamento operatorio più confacente al caso di specie. Questa circostanza è anche avvalorata dal fatto che, agli atti, non risulta per nulla essere stata data l'informazione relativa alle condizioni di salute poiché nel modulo del consenso informato, per quanto rileva a questi fini, le espressioni generiche e apodittiche utilizzate non consentono di rinvenire una complicanza di tal fatta né di altro tipo prevista e, del caso, inevitabile.
26.4. Sul punto, l'indirizzo LL Suprema Corte è cristallino nell'affermare che “in tema di attività medico-chirurgica, il consenso del paziente, oltre che informato ed esplicito, deve essere
29 consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, compreso quelli statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali o altamente improbabili;
detto consenso, inoltre, deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase di esso.” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023).
26.5. Peraltro, il CTU ha escluso la ricorrenza di fattori eccezionali o altamente improbabili dal momento che “L'incidenza delle lesioni del tratto urinario varia da 0,05% a 8,3% in chirurgia endoscopica ginecologica.” (cfr. ctu in atti)
27. Quest'ultimo rilievo consente di esaminare congiuntamene la domanda risarcitoria relativa all'omissione del consenso informato posto che si intrecciano, con riferimento alla medesima fattispecie di danno, allegazioni riguardanti l'esecuzione ─ inadempiente
(ex art. 1218 cod. civ.) ─ LL prestazione sanitaria e la violazione dell'obbligo informativo, quest'ultima in relazione sia alla lesione del diritto all'autodeterminazione.
27.1. L'indirizzo pretorio pressocché granitico ha invero ripetutamente affermato che il consenso del paziente, oltre che informato, “dev'essere consapevole, completo (deve riguardare cioè tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, con esclusione solo di quelli assolutamente eccezionali ed altamente improbabili) e globale (deve coprire non solo
l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase dello stesso), dall'altro, esso deve essere esplicito e non meramente presunto o tacito -anche se presuntiva, per contro, può essere la prova, da darsi dal medico, che un consenso informato sia stato prestato effettivamente ed in modo esplicito-.”
(cfr. ex multis, Cass. n. 20984 del 2012; n. 26827 del 2017; n. 7248 del 2018; n. 9053 del 2018; n. 9807 del 2018; n. 9179 del 2018; n. 16336 del 2018; n. 3992 del 2019).
27.2. In ossequio alla funzione risarcitoria LL responsabilità di diritto civile, l'indirizzo tendenzialmente unitario LL giurisprudenza di legittimità ha tirato le fila del discorso sull'intreccio di fattispecie tra lesione dell'autodeterminazione e danno alla salute (in altre parole, sulle possibili combinazioni tra l'omesso consenso,
l'inadempienza del medico, il consenso presunto e il dissenso presunto a seconda dell'esito fausto o infausto dell'intervento, anche in relazione alle malattie iatrogene).
27.3. Sul punto è stato chiarito che: “Nell'ambito LL responsabilità medico-chirurgica, ai fini LL risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione LL prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se
30 correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente
o colposa, LL prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione LL prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni); III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione LL prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione LL salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione LL prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata
o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione LL libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente.” (cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4682 del
22/02/2025)
27.4. Ebbene, nel caso di specie, il consenso agli interventi chirurgici non presenta le caratteristiche richieste dalla legge, per come meglio chiarite dalla giurisprudenza,
31 essendo meramente generico, - rimandando aliunde alle informazioni che esso deve contenere, senza peraltro aver richiesto mezzi istruttori per recuperare l'informazione omessa – risultando, altresì, mancante LL firma del medico.
27.5. Occorre altresì osservare che detta genericità è peraltro evincibile dal raffronto con altro consenso informato, versato in atti e appartenente ad altro medico in servizio presso il nosocomio catanzarese. Ci si riferisce al modulo di consenso relativo alla consulenza Urologica a firma del Dott. , che si presenta conforme ai requisiti di Per_2 legge anche in relazione alla sottoscrizione del sanitario.
27.6. Accertato ciò, l'intrecciarsi dell'omessa informazione e del danno alla salute per inadempimento necessitano di un corretto inquadramento, per ciò che concerne il danno iatrogeno lamentato.
27.7. L'omessa informazione consente comunque di rintracciare un consenso presunto LL paziente all'intervento, in relazione al fatto che nonostante il consenso generico e difforme dai requisiti di legge, la stessa ha provveduto a firmarlo, seppur non correttamente informata e a sottoporsi poi all'intervento. Inoltre, l'attrice non ha provato - e nemmeno asserito - che qualora fossa stata informata su percorsi terapeutici diversi dalla laparoscopia, avrebbe scelto quest'ultimi. Ciò consente di ritenere presunto il consenso all'intervento.
27.8. Tuttavia, occorre considerare che, nel caso in oggetto, il danno iatrogeno (seppur descrittivamente inteso come aggravamento delle condizioni di salute generale LL paziente) si configura alla stregua dell'insorgenza di una nuova malattia di cui prima non era affetta.
27.9. In tal senso deve essere inteso l'aggravamento delle condizioni di salute.
27.10. In questi termini, allora, il rigore del principio secondo cui il risarcimento del danno alla salute riguarda solo le voci di danno relazionale e morale trova un temperamento fattuale in virtù LL coesistenza, in termini differenziali, di un diverso danno alla salute risarcibile nella differenza, appunto, tra il danno verificatosi e la percentuale di danno ascrivibile alla malattia di cui era affetta. (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
21261 del 30/07/2024: “In tema di risarcimento del danno alla salute, in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore medico ed altra a questo riconducibile, il pregiudizio può essere liquidato secondo i criteri del cd. danno differenziale solo nel caso in cui, con giudizio
32 controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza - non di semplice coesistenza - e, cioè, quando i postumi LL causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza LL prima tipologia di postumi incide negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti - se la menomazione risulta soltanto coesistente - liquidare interamente il danno iatrogeno.”).
27.11. Dei suesposti principi ha fatto buon governo la consulenza tecnica che ha quantificato il danno alla salute in modo differenziale nella misura del 23% decurtando dal complessivo danno iatrogeno la percentuale addebitabile alla malattia pregressa.
28. In relazione al risarcimento del danno, l'attrice ha chiesto “Danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi Euro 476.978,94” a titolo di:
a) danno biologico temporaneo;
b) permanente;
c) danno morale;
d) perdita capacità lavorativa,
e) rivalutazione dalla data del sinistro al 13/02/2017, a titolo di interessi legali;
f) danno da perdita di chance da liquidarsi in via equitativa;
ovvero in quell'altra maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche seguito LL disposta
c.t.u.
28.1. Principiando dal danno non patrimoniale, occorre ricordare che il danno non patrimoniale – è stato affermato – è descrittivamente unitario, ma atomisticamente considerato a livello normativo, a seguito LL modica degli artt. 138 e 138 c. ass. priv., nel danno morale soggettivo, da un lato, e nel danno biologico dall'altro.
28.2. Per voce di danno morale, giova osservare, come sia pacifica in giurisprudenza una nozione di intesa come danno non suscettibile di accertamento medico legale e consistente in una rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali LL vita del danneggiato. Inoltre, mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là LL
33 personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n.
910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019).
28.3. Quanto al danno biologico, la giurisprudenza di legittimità ha affermato ripetutamente che la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto. La legge n. 24/2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 del
Codice delle assicurazioni private - discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali. Questi ultimi, (c.d. danno dinamico relazionale) devono consistere in circostanze eccezionali e specifiche - sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle
"tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno-. (cfr. Cass.
28988/2019; e, da ultimo, Cass., 25164/2020).
28.4. Venendo al caso di specie, il ricorrente ha chiesto il danno alla salute anche nella personalizzazione c.d. relazione e il danno morale.
28.5. È stato accertato che l'illecito ha causato:
a) Postumi, in termini di danno biologico, valutabili nella misura del 23% come differenza tra l'invalidità complessiva e l'invalidità di cui comunque sarebbe stata portatrice b) INABILITA' TEMPORANEA TOTALE è di gg. 30 (ricoveri ospedalieri);
c) (valutabile mediamente nella misura del Parte_3
50 %) è stata di gg. 40 (post-ricoveri e convalescenza);
29. Sotto il profilo dei criteri dai seguire per la liquidazione del danno, la. l. 24/2017, come già faceva la (cd. legge Balduzzi) ha disposto l'applicazione, nelle controversie concernenti la responsabilità - contrattuale od extracontrattuale per esercizio LL professione sanitaria - del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le Tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del c. ass. p.
29.1. È stato affermato che detto criterio trova diretta applicazione in tutti i casi in cui il
Giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di
34 liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite LL formazione del giudicato interno sul "quantum". Non è ostativa, infatti, la circostanza che la condotta illecita sia stata commessa, ed il danno si sia prodotto, anteriormente alla entrata in vigore LL legge, o che l'azione risarcitoria sia stata promossa prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legge;
né può configurarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra i giudizi ormai conclusi ed i giudizi pendenti, atteso che proprio e soltanto la definizione del giudizio - e la formazione del giudicato - preclude una modifica retroattiva LL regola giudiziale a tutela LL autonomia LL funzione giudiziaria e del riparto delle attribuzioni al potere legislativo e al potere giudiziario. (cfr. Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 31868 del 11/12/2024: “In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, LL l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e
a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi LL fattispecie legale LL responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.”)
29.2. Inoltre, “la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento LL liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data LL pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o LL pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 8839 del 03/04/2025; ass., Sez. 3, Ordinanza n. 8352 del 30/03/2025).
29.3. Neppure può ravvisarsi una lesione del legittimo affidamento in ordine alla determinazione del valore monetario del danno non patrimoniale, in quanto il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno, riservato al Giudice di merito, si colloca su un piano distinto e comunque al di fuori LL fattispecie legale LL
35 responsabilità civile: la norma sopravvenuta non ha, infatti, modificato gli effetti giuridici che la legge preesistente ricollega alla condotta illecita, né ha inciso sulla esistenza e sulla conformazione del diritto al risarcimento del danno insorto a seguito del perfezionamento LL fattispecie (cfr. Cass. civ. sez. III, 11/11/2019, n. 28990 e
Cass. civ. sez. III, 11/11/2019, n. 28994).
29.4. In buona sostanza, mentre le norme sostanziali di cui alla legge n. 24 del 2017 non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avventi in epoca precedente alla loro entrata in vigore, le norme che richiamano gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi, con il solo limite LL formazione del giudicato interno sul quantum.
30. Parte attrice ha chiesto l'applicazione LL Tabella Unica Nazionale.
31. Ebbene, sul punto occorre precisare quanto segue.
32. Per il danno macropermanente, fino all'entrata in vigore del d.P.R. 13 gennaio 2025, n.
12 («Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209»), entrato in vigore il 5 marzo 2025, è stato sempre affermato che, non esistendo criteri legali di liquidazione del danno, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno alla salute, quando avvenga in via equitativa e con modalità idonee a garantire la parità di trattamento, a parità di conseguenze. La parità di trattamento, infatti, costituisce uno dei due pilastri - insieme alla valutazione delle specificità del caso concreto - su cui poggia la valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.
32.1. L'art. 5 del d.P.R. cit. prevede l'applicabilità delle disposizioni «ai sinistri verificatisi successivamente alla data LL sua entrata in vigore».
32.2. Tuttavia, la ricerca di un parametro equitativo consente di ritenere altresì applicabile indirettamente la Tabella Unica Nazionale, così per come meglio chiarito dalla pronuncia LL Corte di cassazione n. 11319 del 29/4/2025, secondo cui l'utilizzo indiretto può fornire un parametro di riferimento nella ricerca di valori il più
36 possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione LL regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (cfr. Cass. n. 11319/2025 in motivazione pag. 27).
32.3. In virtù di ciò, allora, il danno biologico deve essere liquidato in €. 138.230,15, comprensiva LL personalizzazione del danno (25%) in quanto poiché allegata e provata, secondo un criterio di normalità, non esclusa dai CCTTUU seppur non pienamente affermata, così determinato: Danno permanente complessivo (€
136.139,04 x 0,792): € 107.822,12
Invalidità temporanea totale per 30 giorni: € 1.657,20
Invalidità temporanea al 50% per 40 giorni: € 1.104,80
Danno temporaneo totale: € 2.762,00
Totale danno non patrimoniale: € 110.584,12
Aumento ex art. 138, comma 3 C.A.P. (25% di € 110.584,12): € 27.646,03.
33. Quanto al danno morale, esso è soggetto ad un onere di allegazione stringente da parte del danneggiato che dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. Come osservato dalla Suprema Corte, 'in ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta,
l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). In tema di danno non patrimoniale, la rilevanza pratica di tale principio è, tuttavia, marginale atteso che, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato (Cass. Civ., Sez. III, n. 25164/2020).
34. Ebbene in ordine a detta richiesta di danno, si ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per riconoscerla (in percentuale dell'aumento medio del 37 %) in favore dell'attrice poiché non si è limitata ad affermare pregiudizi e sofferenze generici. Ha
37 addotto patemi specifici che, anche secondo massime di esperienza, sono compatibili con l'iter clinico vissuto e LL depressione reattiva di cui è affetta. Invero, ciò non risulta smentito dalla consulenza tecnica che, seppur con formula dubitativa, consente comunque di ritenerla sussistente nel caso di specie come aggravamento del percorso clinico subito e dei danni estetici riportati.
35. Quanto al danno da perdita di chance occorre rilevare che esso è soltanto affermato e non provato, essendosi, l'attrice, limitata ad affermare solo genericamente la domanda senza assolvere ai propri oneri di affermazione e individuazione LL chance, in termini di oggettiva apprezzabilità, né di allegazione.
36. Quanto alle voci di danno patrimoniale, le spese mediche, quale voce di danno emergente, non risultano provate (così come peraltro accertato anche dai ccttuu: “Non documentate spese mediche”).
37. Peraltro, quanto al dedotto danno patrimoniale del mancato guadagno per inattività lavorativa si osserva sia che la ctu ha accertato che i suddetti postumi non vanno ad incidere sulla specifica capacità lavorativa LL periziata ( “Non vi è particolare incidenza sul lavoro di bracciante agricolo non agendo le patologie sull'aspetto dell'efficienza o potenza fisica ma più incidenti sui lavori intellettuali che richiedono abilità psico-attitudinali; le sofferenze patite non sono di particolare impatto morale” cfr. relazione di c.t.u.).
38. In definitiva, la domanda formulata dall'attrice va accolta e la struttura ospedaliera in solido con il professionista sanitario vanno condannati a pagare a Parte_1 la somma di €. 138.230,15.
39. Su tale importo, già rivalutato alla data attuale, vanno riconosciuti gli interessi compensativi secondo i criteri indicati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 17.2.1995, n. 1712, ovvero applicando gli interessi legali sulla predetta somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata anno per anno sino alla data odierna secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Sull'importo sopra indicato decorreranno gli interessi legali dalla data di deposito LL presente sentenza, ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c..
40. La domanda di manleva non può trovare accoglimento giacché la terza chiamata asserisce e prova, mediante produzione LL polizza assicurativa, di una c.d. franchigia aggregata
38 secondo cui sarebbe a carico dell' l'importo riconosciuto a seguito Controparte_1 del sinistro per aver esuberato i limiti annui di indennizzabilità.
41. Sul punto nulla ha eccepito la chiamante in garanzia e, pertanto, deve, ex art. 115 c.p.c. darsi per pacifica la sussistenza LL predetta franchigia.
42. Le spese seguono la soccombenza per le parti principali e quello di causalità per la domanda di garanzia impropria, e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM. n.
147/2022, tenuto conto del valore LL domanda e dell'attività processuale svolta, del numero delle parti e dei relativi aumenti, e LL complessità delle questioni svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie la domanda risarcitoria condannando l'Azienda Ospedaliera Pugliese AC e il dott. , al pagamento in favore di a titolo di risarcimento CP_2 Parte_1 danni, l'importo di € 138.230,15 oltre interessi come specificato in parte motiva.
- Condanna l'Azienda Ospedaliera Pugliese AC, e CP_2 Controparte_3
di Londa, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in €
[...]
21.083,99 (comprensivo di aumento per il numero delle parti) oltre accessori e oneri di legge, se eventualmente previsti, al procuratore dell'attrice, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- Condanna l'Azienda Ospedaliera Pugliese AC al pagamento delle spese processuali nei confronti di di Londra, che si liquidano in 7.052,00, oltre Controparte_3 accessori e oneri di legge, se eventualmente previsti;
- Pone definitivamente a carico delle parti soccombenti le spese di CTU già liquidate in atti.
Catanzaro, 30 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
39
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, nella persona LL dott.ssa Song Damiani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3132/2017 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Scalfari, giusta procura in atti dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- attrice -
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Florenza Russo e Marcella
Mamone, giusta procura in atti;
-convenuta -
E
Dott. (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_2 C.F._2
Amedeo Bianco e Francesco Carioti, giusta procura in atti;
- convenuto -
NONCHÉ CONTRO
in persona del suo Rappresentante generale in Italia pro Controparte_3 tempore, difeso dall'Avv. Silvia Traverso;
-terza chiamata da CP_4
Oggetto: responsabilità da colpa medica;
Conclusioni delle parti:
1 - Attrice: “in via preliminare riconoscere e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella causazione del danno subito dalla signora , a seguito degli eventi sopra descritti;
− per Parte_1
l'effetto condannare l' - ora Controparte_5 [...]
, in persona del Direttore Generale e/o suo legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, in solido, con il Prof.re al risarcimento di tutti i danni CP_2 patiti e patenti dalla signora , patrimoniali e non patrimoniali, quantificati Parte_1 in complessivi Euro 476.978,94 (in via meramente descrittiva a titolo di danno biologico temporaneo e permanente, a titolo di danno morale, a titolo di perdita capacità lavorativa, a titolo di rivalutazione dalla data del sinistro al 13/02/2017, a titolo di interessi legali), oltre ancora il risarcimento del danno da perdita di chance da liquidarsi in via equitativa;
ovvero in quell'altra maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche seguito LL disposta c.t.u., e, pertanto, pari ad € 201.140,78 (così determinata in base alla Tabella Unica
Nazionale), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal fatto (14/12/2006) all'effettivo soddisfo.
Con vittoria, in ogni caso, delle spese e dei compensi del giudizio, oltre ancora il rimborso spese forfettario,
c.a.p. e i.v.a. nella misura di legge, somma da distrarre ex art. art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario, Avv. Sergio Scalfari, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
- : “Voglia l'Onorevole Giudice adìto, contrariis Controparte_1
reiectis e, ritenuta, invece, la narrativa LL comparsa di costituzione e risposta e delle ulteriori memorie e note depositate, le emergenze documentali ed istruttorie tutte, -preliminarmente, in via istruttoria, disporre il rinnovo LL CTU medico/legale attesa la mancata risposta alle osservazioni di parte convenuta e la contraddittorietà, lacunosità dell'elaborato T. U., per l'effetto, ove ritenuto, designando un esperto, nella branca di ostetricia e ginecologia, con attività svolta in sala operatoria presso Ospedali HUB;
-di seguito rigettare la domanda perché non provata, neppure a seguito dell'espletata CTU;
-in estremo subordine e senza rinunciare alle assorbenti e dianzi riassunte, eccezioni, ridurre la percentuale invalidante riconosciuta dai CCTTUU in quanto avulsa sia dal caso che ci occupa che dalle improprie tabelle considerate da essi ausiliari del Giudice;
- condannare controparte, in ogni caso al pagamento di spese e competenze di lite”
- : “come da comparsa di costituzione e risposta (“Nel merito, accertare e CP_2
dichiarare che non sussiste alcun profilo di responsabilità colposa in capo al Dott. ed CP_2 all'operato dallo stesso posto in essere in relazione agli interventi chirurgici LL signora e, per Pt_1
2 l'effetto, rigettare le richieste di risarcimento danni come proposte dall'attrice; Condannare le controparti, in solido fra loro, alla refusione di spese e competenze di giudizio.”)
- Terza chiamata dall'AOPC “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: rigettare integralmente le domande svolte dalla parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate;
conseguentemente, rigettare la domanda di manleva rigettare la domanda di manleva svolta da nei confronti degli CP_4 che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. Controparte_3
1336483; in via subordinata di merito (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti di CP_4 dichiarare l'obbligo di manleva di quegli che hanno assunto il rischio di Controparte_3 cui al contratto di assicurazione n. 1336483 esclusivamente entro i limiti contrattualmente assunti di franchigia, franchigia aggregata e massimale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.”
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione del 03.07.2017, ha chiesto la condanna a Parte_1
titolo risarcitorio dell' e del dott. , in Controparte_1 CP_2 solido, per la c.d. “malpractice sanitaria” – rectius, accertamento LL natura e dell'entità delle lesioni subite, nesso di causa tra l'evento e la condotta medica e LL struttura sanitaria, imprudente ed imperita – asseritamente subita nell'intervento chirurgico, del
14.12.2006, di “isterectomia laparoscopica” eseguito presso il nosocomio di CP_5 dall'odierno convenuto.
1.1. In particolare, ha dedotto:
- che in data 14.09.2006 si è sottoposta a visita presso l'U.O. di Ginecologia ed
Ostetricia universitaria dell' convenuta, all'esito LL quale le Controparte_1 veniva diagnosticato un “Mioma inoperabile” con prescrizione di terapia farmacologica;
- a seguito LL visita specialistica con il dott. , veniva ricoverata dal 13.12. al CP_2
16.12.2006 per “fibromatosi uterina”;
- al momento del ricovero, le veniva fatto sottoscrivere un modulo di consenso informato – a suo dire – “generico e senza l'indicazione del medico che lo ha acquisto” (v. all. 5 atto di citazione);
3 - il 14.12.2006 è stata sottoposta ad intervento di “isterectomia totale laparoscopica con conservazione degli annessi” (v. per la descrizione completa dell'intervento, cartella clinica e all. 5 atto di citazione) da cui non emergevano complicanze intraoperatorie;
- che in data 21.12.2006, si recava al PS del nosocomio catanzarese per sintomatologia algica da “idronefrosi” che, per successiva diagnosi, era da ricondurre a “stenosi dell'uretere di destra ad un cm dal suo sbocco in vescica”: veniva dimessa con il “consiglio” di monitoraggio ecografico;
- “stante il perdurare del quadro clinico, veniva nuovamente ricoverata dal 03.01.2007 al
05.01.2007 presso l'U.O. di Ostetricia Universitaria dell'Azienda Ospedaliera Pugliese AC di
Catanzaro con diagnosi di ammissione “idrofenosi di 2° grado dx in esiti isterectomia”;
- sottoposta a consulenza urologica, veniva evidenziata una “sospetta fistola utero-vaginale”.
Inoltre, lo screening ecografico renale aveva evidenziato la presenza di esile “liquido endoperitoneale”. Anche il tale occasione sarebbe stata dimessa senza provvedimenti terapeutici;
- in data 09.01.2017, a causa di coliche pelviche, seguiva un nuovo ricovero presso il medesimo nosocomio che confermava le condizioni di salute, così per come descritte nella cartella clinica;
- infatti, l'evidenziazione del “tramite fistoloso verosimilmente con ansa intestinale dell'uretere destro” tramite l'ecografia pelvica e renale, aveva comportato la necessita, culminata l'11.01.2007, di un nuovo intervento chirurgico con posizionamento di “stent doppio J”;
- gli esiti non risolutivi di detto intervento avevano portato al ricovero dal 22.02.2007 al
23.02.2007, sempre presso l' per “incontinenza in pz sottoposta a isterectomia” le cui CP_4 dimissioni hanno confermato la diagnosi dell'idronefrosi;
- la persistenza dell'incontinenza urinaria e delle coliche addominopelviche avevano necessitato – a suo dire - il ricovero per urgenza, a seguito dell'insorgere di “febbre urosettica” e la sottoposizione ad altro intervento chirurgico, in data 21.03.2007 per la rimozione del catetere;
- la stasi delle condizioni di salute aveva richiesto un ulteriore periodo di ricovero, dal
20.04.2007 al 27.04.2007, con sottoposizione all'intervento chirurgico, del 21.04.2007, per “nefrostomia dx”;
4 - ciononostante, il persistere LL diagnosi ha reso necessario l'intervento chirurgico di
“ureterocistoneostomia”, in data 10.05.2007;
- “a seguito degli interventi chirurgici subiti, che avevano determinato una debolezza LL parete addominale con conseguenza formazione di un laparocele, rendendosi necessario, in data
09.09.2018, un intervento chirurgico presso il policlinico “Gemelli” di Roma”;
1.2. A seguito dell'intervento – a suo dire – “aveva riportato postumi permanenti ed invalidanti causati esclusivamente, dai macroscopici errori effettuati nell'esecuzione dell'intervento chirurgico” e, in particolare:
- “mancata identificazione ed isolamento degli ureteri nel corso dell'intervento del 14/12/2006 con conseguente lesione dell'uretere destro;
- dalla mancata diagnosi intraoperatoria di lesione dell'uretere e conseguente mancata tempestiva richiesta di consulenza intraoperatoria dello specialista urologo e riparazione tardiva LL lesione con insorgenza di complicanze riconducibili alla lesione iniziale;
- tardivo riconoscimento LL complicanza anche nella fase post-operatoria;
- tardiva indicazione al ricovero presso unità operativa specialistica adeguata al trattamento LL complicanza insorta;
- mancata acquisizione di un valido consenso informato al trattamento chirurgico del 14/12/2006.”
1.3. Inoltre, sempre secondo l'attrice, basandosi sulla consulenza stragiudiziale a firma del dott. trascritta nell'atto introduttivo, si aggiungevano ulteriori Per_1 conseguenze, tra cui “l'aggravamento delle condizioni di salute LL signora Parte_1
, e, in particolare:
[...]
- l'insorgere di stenosi iatrogena, reflusso vescico ureterale, IVU recidivanti, incontinenza urinaria, ptosi vescicale e coliche addomino-pelviche in esiti di lesione iatrogena dell'uretere destro trattata con ureterocistoneostomia;
- abolizione dell'attività sessuale con grave compromissione LL relazione coniugale;
- sindrome depressiva endoreattiva grave;
- indebolimento LL parete addominale con laporocele ed esiti cicatriziali in regione addominale determinanti pregiudizio estetico.”
- Sofferenza interiore per l'iter clinico complesso cui seguiva l'insorgere di una sindrome depressiva reattiva con carattere di cronicità e ipertensione arteriosa, di cui allega certificazione medica;
5 1.4. In virtù di ciò, ha introdotto il tentativo di mediazione, conclusosi, però, con esito negativo.
2. Si costituiva in giudizio, l' , chiedendo il rigetto Controparte_1
LL domanda poiché “inammissibile, improponibile, irricevibile” e comunque, infondata nonché il differimento dell'udienza per consentire la chiamata di terzo in garanzia
(impropria), dei di Londra. CP_3
2.1. Ha eccepito, in particolare:
- che il quadro clinico-operatorio era “tutt'altro che semplice” poiché la paziente “già nell'anno 1997 presentava formazione iperecogena a carico del canale cervicale”. Inoltre, “dal 1999
[…] erano stati riscontrati 2 nodi di mioma” che “aumentavano di volume ed erano sintomatici”;
- al momento del primo ricovero presso il nosocomio, la pazienza era affetta sa fibromatosi “a nodi multipli, con frequenti metrorragie”;
- ciò rendeva necessario l'intervento di “isterectomia totale laparoscopica con conservazione degli annessi”;
- l'intervento presentava la risoluzione di problematiche particolarmente complesse poiché “l'utero si presentava aumentato di volume ed irregolare di forma per la presenza di numerosi nodi miomatosi”;
- si tratterebbero, indi, di “lesioni iatrogene dell'uretere” alla stregua di complicanza non prevenibili e, indi, non ascrivibili a colpa medica;
- l'ammontare del danno sarebbe “abnorme”.
3. Si è costituito in giudizio, altresì, , il quale ha chiesto il rigetto LL domanda CP_2
poiché infondata.
3.1. Ha eccepito, in particolare, che:
- la vicenda clinica dell'odierna parte attrice andrebbe esaminata, “al fine di verificare se vi sia stata una corretta esecuzione dell'intervento chirurgico del 14.12.2006, partendo dall'esame del quadro clinico successivo”;
- la “consulenza urologica veniva effettuata dopo 5 giorni dalle dimissioni avvenute in data
16.12.2006 e annotata all'interno LL medesima cartella clinica nell'ambito del medesimo ricovero ospedaliero;
veniva riscontrata una idronefrosi modesta (1°) relativa al rene destro all'esito LL quale veniva consigliata un monitoraggio ecografico”;
6 - il quadro clinico così delineato non subiva variazione particolari anche a seguito del nuovo ricovero che avveniva in data 03.01.2007 presso l'U.O. di Ginecologia ed:
[...]
, durante il quale la sig.ra veniva Controparte_7 Pt_1 sottoposta a consulenza urologica per la comparsa di idronefrosi”;
- l'ecografia renale eseguita in data 03.01.2007 evidenziava l'assenza sia di alterazioni del pattern parenchimale, sia di stasi e litasi in reni in sede e morfologicamente nella norma, con presenza di esile versamento di liquido endoperitoneale;
- la diagnosi principale alla dimissione LL paziente era di idronefrosi;
- il successivo ricovero del 09.01.2007, sempre presso Î!'U.O. di Ginecologia ed Ostetricia
Universitaria dell' avveniva a causa di Controparte_5 coliche pelviche, per cui si rendeva necessario eseguire una ecografia renale e pelvica dalla quale non si rilevavano segni di stasi urinaria e non si evidenziava idronefrosi a destra;
si segnalava, inoltre, la presenza di una piccola raccolta retro vescicale lievemente "ridotta rispetto al precedente controllo del
03.01.2007;
- l'esame urografico permetteva di visualizzare una fistola, verosimilmente con ansa intestinale.
- durante l'intervento chirurgico di laparoscopia esplorativa e riparazione dell'uretere eseguito dallo stesso Dott. si rendeva necessaria una consulenza intraoperatoria da parte del dott. a CP_2 Per_2 causa di una piccola soluzione di continuo a carico dell'uretere. Quest'ultimo procedeva al posizionamento di stent doppio J. La sig.ra veniva dimessa con diagnosi di traumatismo Pt_1 uretere destro;
- alla data del 22.02.2007, giorno in cui la sig.ra veniva nuovamente ricoverata per eseguire Pt_1
una ecografia renale, il quadro ecografico appariva invariato rispetto a quello di cui al precedente controllo e la idronefrosi si presentava sempre di 2° grado con catetere a doppio J ben posizionato.
- nonostante ciò, v'è da precisare che la sig.ra riferiva – a dire del convenuto - al momento Pt_1 del ricovero, un netto miglioramento dell'incontinenza urinaria.”;
- tale condizione si evolveva favorevolmente tanto che parte attrice evidenziava la scomparsa dell'incontinenza urinaria già a partire dalla metà del mese di febbraio e, in occasione del ricovero avvenuto in data 21.03.2007 le veniva rimosso il catetere ureterale doppio J” e non già a causa di febbre urosettica, insorta nell'aprile del 2007;
7 - “l'intervento chirurgico eseguito presso il in Roma in data 09.09.2008 di Controparte_8
annessectomia bilaterale e riparazione di ernia addominale veniva compiuto a seguito LL comparsa di cisti ovariche.
- Ciò posto, la condotta professionale del Dott. unitamente a quella degli altri componenti CP_2
l'equipe operatoria, è stata caratterizzata da perizia nell'esecuzione tecnica dell'intervento: la circostanza che nessuna criticità medica, operatoria e post-operatoria sia insorta nel decorso clinico LL paziente tanto nelle fasi dell'intervento quanto nell'immediatezza dell'intervento eseguito, anzi, non solo e non tanto nelle prime fasi postoperatorie bensì per le successive giornate di degenza, dimostra che l'intervento chirurgico è stato eseguito correttamente.”
- Quanto al consenso informato: “la contestata estrema genericità del consenso informato relativo all'intervento chirurgico del 14.12.2006 non trova alcun riscontro” poiché la frase
“esaurientemente informata sui vantaggi e sui rischi che l'intervento comporta” risulterebbe avere le caratteristiche richieste dalla legge “laddove si prevede una informazione generale inerente
l'atto sanitario da eseguire”;
- “Parte attrice, ad ogni modo, omette di considerare l'esistenza di un nesso causale tra il pregiudizio subito e il difetto di consenso informato” poiché non ha fornito la prova che “ove adeguatamente informata di tutti i rischi e delle possibili conseguenze negative dell'intervento del
14.12.2006, non si sarebbe sottoposta” ad esso;
- i danni sarebbero insussistenti per difetto di prova nonché arbitraria la loro quantificazione.
4. Si è costituito in giudizio il Rappresentante generale in Italia, per alcuni Controparte_3
di Londra, contestando “integralmente le domande formulate contro in quanto
[...] CP_4 articolate lacunosamente, illegittime e non provate, in ciò associandosi a quanto esposto dalla medesima”: poiché nel caso di specie verrebbe in rilievo una c.d. complicanza. Di conseguenza, sarebbe eliso il nesso causale.
4.1. Inoltre, ha eccepito:
- “Quanto al consenso informato.”: la carenza di prova in ordine alla fattispecie illecita asseritamente lamentata;
- “Quanto alla perdita di chances”: la formulazione in modo apodittico e “quasi casuale”, senza sostantivare la chance asseritamente perduta, e, dunque, non allegata (né provata);
8 - “In ordine alla quantificazione dei danni.” la mancata prova LL c.d. personalizzazione degli stessi;
- “il contratto di assicurazione” prevede una franchigia aggregata di 1.250.000,00.
5. Instaurato il contraddittorio e provvedendo all'istruzione, con ordinanza del 20.12.2018, il giudice ha ritenuto di disporre consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 15 LL legge n. 24/2017, mediante l'affidamento dell'incarico ad un collegio di periti extra- circondario - in virtù del coinvolgimento dell'azienda ospedaliera di zona - composto da un medico-legale, e da un medico specialista, sui seguenti quesiti:
a) “descrivano i CC.TT.UU. le condizioni di al momento del ricovero, in data Parte_1
13/12/2006, presso l'U.O. di Ginecologia e Ostetricia del P.O. Pugliese CP_9 CP_5 accertando anche le condizioni di salute generali;
b) descrivano quale tipo di accertamenti diagnostici o strumentali, interventi o trattamenti l'attrice ha subito presso l' onvenuta ad opera del dott. ; CP_10 CP_2
c) dicano se risulti dalla documentazione allegata che siano state fornite le doverose informative alla paziente in ordine alla natura dell'intervento, alle possibili complicanze, alla necessità di terapie successive, ed a tutto quanto fosse necessario per consentire alla paziente di esprimere un consenso libero ed adeguatamente informato;
d) dicano se, in rapporto alle cognizioni medico-chirurgiche acquisite all'epoca dell'intervento suddetto, lo stesso fosse indicato e se sia stato effettuato secondo la migliore pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili al medico chirurgo che ha eseguito
l'intervento;
e) dicano se l'intervento eseguito presentasse la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche in considerazione delle condizioni e del complessivo stato di salute LL parte attrice;
f) descriva le attuali condizioni dei e dicano se le conseguenze negative dedotte nell'atto Parte_1 introduttivo (ove in concreto riscontrate) siano causalmente riconducibili a condotte del medico chirurgo del predetto ospedale censurabili sotto il profilo LL colpa professionale;
g) in caso di risposta affermativa al precedente quesito e nell'ipotesi in cui vengano riscontrate lesioni, indichino i CC.TT.UU. la durata LL inabilità temporanea (maggiore o diversa da quella
9 ordinariamente prevedibile in esito alla operazione effettuata) assoluta e relativa, precisando quali attività LL vita quotidiana dell'attrice siano state precluse o limitate;
h) dicano se da tali lesioni siano residuati postumi permanenti quantificandone l'entità in termini percentuali, indicando i criteri di valutazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (baréme);
i) dicano se i postumi permanenti impediscano in tutto o in parte (ed in che misura) l'attività svolta dalla parte attrice all'epoca dell'evento;
j) indichi le spese mediche e di cura sostenute e la loro pertinenza e congruità, e precisi se siano necessarie eventuali spese mediche future, indicandone i relativi costi;
k) riferisca ogni altro elemento utile ai fini di giustizia;
”
6. Dopo numerosi rinvii giustificati dal fatto che i consulenti nominati (6) non accettavano l'incarico o avendolo accettato successivamente rassegnavano dimissioni, con ordinanza dell'11.10.2022 sono stati nominati il Dott. quale medico legale, e il Dott. Persona_3
, quale specialista di Ginecologia e Ostetricia;
Persona_4
7. Il deposito dell'elaborato peritale è avvenuto il 22.04.2023, così, all'udienza del
23.06.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
8. Tuttavia, con ordinanza del 03.12.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo affinché i nominati CCTTUU rispondessero singolarmente agli undici quesiti già formulati con ordinanza del 20.12.2018, al fine di meglio quantificare l'eventuale danno, “atteso che l
'ordinanza del 20.12.2018 dispone che venga data risposta a undici quesiti e che la CTU depositata dal collegio peritale riporta nella descrizione dei quesiti solo sette di questi” nonché “rilevato che nella richiamata CTU il collegio peritale procede alla percentualizzazione, indicando l'utilizzo delle tabelle di cui all'art. 138 d.lgs. n. 209/2005 e del D.M. del 03.07.2003”(cfr. ordinanza del 03.12.2024);
9. I chiarimenti sono stati forniti con deposito del 21.01.2025, e le parti hanno formulato le relative osservazioni come in atti.
10. All'udienza del 07.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
11. È necessario premettere che quanto lamentato in ordine alla asserita artificiosità delle cartelle cliniche deve dirsi, allo stato, non provata poiché non è stata avanzata domanda di querela di falso posto che, essendo documenti pubblici fanno fede fino a che la falsità
10 non venga consacrata in tal senso. Ad ogni buon conto preme evidenziare che l'
[...] ha dato conto delle ragioni dei refusi nei nomi ovvero LL discrasia sulle CP_1 date ivi riportate anche con dichiarazione a firma del pubblico ufficiale dichiarante che fanno apparire maggiormente verosimile l'attendibilità delle cartelle cliniche.
11.1. Pertanto, i documenti sono pienamente utilizzabili.
12. La presente controversia involge il tema LL responsabilità sanitaria, nella specie, la responsabilità LL struttura sanitaria e dell'operatore sanitario per l'eventuale errore terapeutico commesso da quest'ultimo, causativo di danno alla paziente.
12.1. Con riguardo alle ipotesi di responsabilità sanitaria, nonostante la non sottoposizione al regime introdotto dalla l. n. 24 del 2017 trattandosi di evento verificatosi prima LL sua entrata in vigore (cfr. Cass. 08/11/2019, n. 28811; Cass. 11/11/2019, n.
28994), si riteneva già che nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria), in esecuzione LL prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra la struttura, pubblica o privata, e il paziente, la responsabilità LL struttura va qualificata in termini di responsabilità contrattuale, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di «spedalità» o di
«assistenza sanitaria». Detto contratto si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti - con la sola accettazione del malato presso la struttura – giusto il rilievo per cui “l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto”. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 577/2008)
12.2. Quanto, invece, alla responsabilità del sanitario, giusto il rilievo per cui l'evento è antecedente alla l. n. 24 del 2017, ancorché non fondata sul contratto, anche l'obbligazione del sanitario nei confronti del paziente, ha natura contrattuale, fondandosi sul "contatto sociale", “atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. Tale situazione si riscontra nei confronti dell'operatore di una professione c.d. protetta (per la quale cioè è richiesta una speciale abilitazione), particolarmente quando essa abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti come il bene LL salute tutelato dall'art. 32 Cost. (Ne consegue che alla responsabilità contrattuale del medico per il danno alla
11 persona, causato da imperizia nell' esecuzione di un'operazione chirurgica, si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale”; cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9085 del 19/04/2006;
Cass., Sez. Un., Sentenza n. 577 del 11/01/2008)
12.3. Quanto alla natura dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria e dal professionista, devesi richiamare il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità - con cui è stato affrontato in maniera organica il tema dell'accertamento e degli oneri probatori in ordine al nesso di causalità – secondo cui la causalità - in termini di danno evento e danno conseguenza – “è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato LL distinzione fra causalità ed imputazione”. (cfr. Cass civ., 11 novembre 2019 n. 28991 e Cass. civ., 11 novembre
2019 n. 28992). Mentre la causalità attiene al piano oggettivo, quale collegamento naturalistico fra fatti ed eventi naturalistici (cfr. Cass. sez. U. 11 gennaio 2008, n. 576;
Cass. 11 luglio 2017, n. 17084), su un piano diverso, prettamente soggettivo, si colloca l'imputazione (o criterio di addebito). Quest'ultima corrisponde all'effetto giuridico che la norma collega ad un determinato comportamento sulla base di un criterio di valore (appunto, addebito), che è rappresentato dall'inadempienza, nella responsabilità da inadempimento, ovvero dalla colpa o dal dolo, dalla custodia LL res, dell'animale, dall'essere proprietario, dall'essere stato il conducente.
12.4. Procedendo con ordine. In via generale e a prescindere dalla sua fonte, l'obbligazione trova i suoi requisiti costitutivi, oltre che nelle due posizioni di debito e di credito
(elementi essenziali del rapporto obbligatorio), nei principi che ne integrano il contenuto. Ci si riferisce, da un lato, alla prestazione, suscettibile di valutazione economica, che forma oggetto LL posizione di debito e nell'interesse che costituisce il punto di riferimento LL posizione di credito, cui la prima deve corrispondere (art. 1174 cod. civ.).
12.5. La necessità che la prestazione del debitore corrisponda all'interesse del creditore esclude la possibilità di individuare in essa un contenuto del tutto predeterminato e specificamente individuato, dovendosi piuttosto conformare, di volta in volta, al concreto interesse perseguito dal creditore e posto a fondamento dell'operazione economica effettuata. Il giudizio di adempimento – che è diverso dal giudizio di inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c. -, inteso come giudizio di esatta
12 esecuzione LL prestazione che forma oggetto dell'obbligazione, presuppone il riscontro del diligente impiego delle energie e dei mezzi utili al soddisfacimento dell'interesse creditorio nel caso concreto. Quest'ultimo, dunque, oltre che come condizione di esistenza dell'obbligazione (art. 1174 cod. civ.), rileva quale criterio di determinazione LL prestazione da eseguire e quale criterio di valutazione LL prestazione eseguita (anche ai sensi dell'art. 1176 c.c.). La prestazione si determina, per un verso, secondo lo sforzo diligente normalmente adeguato a soddisfare l'interesse del creditore e, per altro verso, la prestazione deve considerarsi liberatoria quando essa abbia comunque conseguito il soddisfacimento dell'interesse del creditore, pur non essendo esattamente conforme al previsto per la presenza di irrilevanti inesattezze qualitative o quantitative.
12.6. Vi è, infatti, una relazione biunivoca tra la causa del contratto e l'interesse creditorio: quando l'obbligazione ha titolo in un rapporto contrattuale, la causa concreta del contratto consente di determinare l'interesse creditorio;
e, l'interesse creditorio concorre ad integrare la predetta causa concreta del contratto e, quindi a determinarne gli effetti naturali (Cass. 28/05/2020, n. 9997; Cass.19/05/2022, n.
16224).
12.7. Dal rilievo che precede può trarsi la seguente implicazione: la tradizionale distinzione delle obbligazioni in base al contenuto LL prestazione (obbligazioni di dare, di fare, di non fare;
obbligazioni generiche, obbligazioni specifiche, ecc.) ha una rilevanza meramente descrittiva e classificatoria che non fonda, di per sé, diversi criteri di imputazione LL responsabilità per inadempimento.
12.8. Il rapporto obbligatorio, poi, vive nella dimensione relazionale, la cui violazione, in termini di torto contrattuale, integra inadempimento. E, il danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione richiede - si è affermato - non la qualifica dell'ingiustizia - che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perché la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500), ma - la corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 cod. civ.). È la fonte contrattuale, anche atipica, dell'obbligazione che conferisce rilevanza giuridica all'interesse regolato. Se la
13 soddisfazione dell'interesse è affidata alla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione vuol dire che la lesione dell'interesse, in cui si concretizza il danno evento, è cagionata dall'inadempimento. In altre parole, la scissione causalità imputazione non è praticabile, poiché all'inadempimento corrisponde la lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al danno evento.
12.9. Di conseguenza, si è affermato, in tema di prova, che l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale, deve essere solo allegato dal creditore, perché allegare l'inadempimento significa allegare anche nesso di causalità e danno evento.
12.10. Tale forma del rapporto fra causalità materiale e responsabilità contrattuale attiene tuttavia allo schema classico dell'obbligazione di dare o di fare contenuto nel codice civile. Nel caso in cui l'obbligazione dedotta richiede uno sforzo di diligenza professionale, l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore. In altre parole, la prestazione oggetto dell'obbligazione non è la guarigione dalla malattia, ma il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27142 del
21/10/2024). Il danno evento, in termini di aggravamento LL situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie, riguarda l'interesse presupposto corrispondente al diritto alla salute e non l'interesse affidato all'adempimento LL prestazione professionale. Benché la guarigione dalla malattia non sia dedotta in obbligazione – però, in virtù LL già esposta relazione biunivoca, interesse creditorio e causa del contratto - non costituisce un motivo irrilevante. Costituisce interesse meritevole di tutela che diversamente regola il rapporto tra la prestazione, strumentale del debitore, e l'interesse, anche non patrimoniale del creditore.
12.11. In virtù di ciò, allora, la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento.
Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma la lesione dell'interesse strumentale non significa necessariamente lesione dell'interesse primario. E, dunque, allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento in termini di – lesione LL mancata – guarigione. Ciò, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis, potendo anche dipendere ad una causa diversa dall'inadempimento.
14 12.12. La violazione delle regole LL diligenza professionale non ha, dunque, un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno. Ed ecco che la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento LL riconducibilità dell'evento alla condotta in ragione dell'esposta peculiarità LL conformazione del rapporto obbligatorio.
12.13. La causalità materiale nella disciplina delle obbligazioni di diligenza professionale non
è soltanto causa di esonero da responsabilità per il debitore (art. 1218 cod. civ.), ma costituisce elemento costitutivo LL fattispecie dedotta in giudizio, ove risulti allegato il danno evento in termini di aggravamento LL situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie.
12.14. Traducendo ciò in termini probatori il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione LL salute, in termini di aggravamento LL situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico.
12.15. Sul punto è stato dapprima affermato che il paziente, in quanto creditore, può limitarsi ad allegare un “inadempimento qualificato”, ossia astrattamente idoneo alla produzione dell'evento dannoso, gravando sul convenuto la prova che l'inadempimento denunciato non vi è stato ovvero che, pur essendovi stato, è dipeso da causa non imputabile o non ha avuto rilevanza eziologica nella produzione del danno. Inadempimento, però, che nella sua allegazione deve essere pur sempre specifico dato che, nell'ipotesi di responsabilità sanitaria, l'attore non può dolersi LL generica sussistenza di una diversa alternativa terapeutica e/o chirurgica rispetto a quella concretamente praticata, dovendo invece indicare - in maniera puntuale - la regola di diligenza, prudenza e perizia asseritamente violata dai sanitari durante la fase di scelta o di esecuzione del trattamento terapeutico somministrato al paziente.
In altre parole, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, non ogni inadempimento coincide con il verificarsi LL lesione. Pertanto, vi è la necessità di allegare un quid pluris (id est, inadempimento qualificato) fondante in astratto un'inferenza semplice del nesso eziologico. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
24073 del 13/10/2017). È stato poi meglio chiarito successivamente che l'attore ha anche l'onere di provare quella connessione, sul piano meramente naturalistico, perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata
15 (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore). La prova LL causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione.
12.16. Ne discende, altresì, che l'incertezza “circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda inevitabilmente a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento” (cfr. Cass., n. 10188/2025; Cass. 18392 del 2017).
13. Inoltre, per quanto riguarda specificamente la responsabilità LL struttura sanitaria, la distinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario assumono rilievo meramente classificatorio con riguardo al contenuto LL prestazione di volta in volta erogata, ma ad essa non corrisponde un diverso titolo di responsabilità, in quanto l'inadempimento delle prime, al pari di quello delle seconde, si traduce nella violazione LL medesima regola contrattuale stipulata tra le parti e consistente nel contratto di spedalità.
14. È stato chiarito che l'art. 1228 cod. civ. “aggancia” la responsabilità LL struttura, per l'inadempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto la prestazione sanitaria in senso stretto, ai fatti dolosi o colposi del personale sanitario, non già nel senso LL responsabilità per il fatto degli ausiliari (quale fattispecie di responsabilità oggettiva per fatto altrui), bensì nel senso di responsabilità per fatto proprio e, dunque, soggettiva e diretta (cfr. Cass. 11/11/2019, n. 28987; Cass.20/10/2021, n. 29001). La distinzione tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario è giuridicamente imprecisa atteso che, da un lato, tutte le obbligazioni LL struttura, quale ente, vengono adempiute per il tramite delle persone fisiche che agiscono per essa;
e, dall'altro lato, le condotte del personale sanitario, ove riguardate come fatti di adempimento o di inadempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di spedalità, vanno imputate, non alle persone fisiche che ne sono autrici, bensì direttamente alla struttura sanitaria (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7074 del
15/03/2024).
15. Sul punto, allora, è necessario far discendere che non vi sia differenza tra le obbligazioni LL struttura sanitaria e quella del personale medico, bensì coincidenza LL seconda con la prima, fermo restando la più lata espansione di quest'ultima. In ciò consisterebbe
16 la naturale conseguenza dell'affermazione del regime di responsabilità per fatto proprio, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. E, ancora, in ciò si spiegherebbe la differenza tra l'art. 1228 c.c. e l'art. 2049 c.c. con la corrispondete questione del regresso.
16. Una volta assolto tale onere probatorio, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità LL prestazione a lui non imputabile. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad esempio, all'intervento chirurgico, la struttura sanitaria deve dimostrare che l'intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale ha reso impossibile l'esecuzione esperta dell'intervento chirurgico medesimo (cfr. Cass. n.18392/2017). Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore LL prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento LL situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta LL prestazione di diligenza professionale (art. 1218).
17. Ne discende che la causa dell'evento sfavorevole resta ignota, le conseguenze retano a carico del creditore;
mentre se resta ignora l'imprevedibilità e inevitabilità dell'impossibilità sopravvenuta ovvero resta indimostrata, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore» (cfr. Cass., 11/11/2019, n. 28991, e n. 28992).
18. Per quanto concerne l'accertamento del necessario nesso di causalità materiale, in tema di responsabilità civile, questo è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio LL cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno LL serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili.
18.1. Questa conclusione è avvalorata dal principio secondo cui qualora le condizioni ambientali o i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di
17 danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o dell'omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione LL minore gravità LL sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile (cfr., Cass., 21/07/2011, n. 15991, Cass., 22/11/2019, n. 30521).
19. In relazione a ciò deve essere valutata la c.d. complicanza.
19.1. Con detto termine si suole far riferimento a fenomeni apparentemente differenti: da un lato, le condizioni cliniche del paziente e dall'altro all'insorgenza di un fattore di rischio inevitabile, idoneo a determinare l'evento o che pur prevedibile sia inevitabile.
19.2. Ebbene, avendo riguardo alle condizioni pregresse esse possono attestarsi alla stregua di concausa naturale (es, patologia di cui è affetta) in cui la condotta del sanitario non viene privata di efficacia eziologica, giusto il disposto dell'art. 41 c.p.c a mente del quale “il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione o l'omissione e l'evento”. In altre parole, la condizione pregressa del paziente, in quanto preesistente è conosciuta o conoscibile ex ante dall'agente”: pertanto, non esclude l'evento.
19.3. Avendo riguardo, invero, alla concausa c.d. complicanza, intesa quale fattore imprevedibile e inevitabile o prevedibile, ma inevitabile, vengono in rilievo, da un lato, fattori causali alternativi successivi abnormi, che se dotati di questi caratteri, ai sensi dell'art. 41, co. 2 c.p., elidono il nesso causale;
dall'altro lato, possono venire in rilievo caso fortuito e forza maggiore che, in non diversa guisa, possono elidere il nesso causale.
18 19.4. Per la prova liberatoria del debitore si parlerà allora di fattore impeditivo, quale prova liberatoria ex art. 1218 c.c. in tal senso, quale insorgenza di un fattore imprevisto e inevitabile ovvero prevedibile ma inevitabile.
20. Quanto alla regola di giudizio, vale la regola LL preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», la quale “impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto LL comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o LL sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione.” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25805 del
26/09/2024; e, per la causalità omissiva, Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 16199 del 11/06/2024).
21. In estrema sintesi, il principio di diritto fattosi strada nella materia in esame, nelle fattispecie non soggette alla l. 24 del 2017, è il seguente: “In tema di responsabilità LL struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e
l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta – e sul medico - ove tale prova sia fornita,
l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili.” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024)
22. Ciò premesso, in tema di an debeatur, l'attrice ha rappresentato che:
- era affetta da “fibromatosi uterina” cui conseguiva un “mioma inoperabbile” trattato farmacologicamente prima;
- il 14.12.2006 si è sottoposta all'intervento di “isterectomia totale laparoscopica con conservazione degli annessi” presso il nosocomio di;
CP_5
- a seguito di ciò ha riportato complicazioni post-operatorie, come riportato in narrativa, addebitabile all'inadempimento del Dott. per: CP_2
- “mancata identificazione ed isolamento degli ureteri nel corso dell'intervento del 14/12/2006 con conseguente lesione dell'uretere destro;
- dalla mancata diagnosi intraoperatoria di lesione dell'uretere e conseguente mancata tempestiva richiesta di consulenza intraoperatoria dello specialista urologo e riparazione tardiva LL lesione con insorgenza di complicanze riconducibili alla lesione iniziale;
- tardivo riconoscimento LL complicanza anche nella fase post-operatoria;
19 - tardiva indicazione al ricovero presso unità operativa specialistica adeguata al trattamento LL complicanza insorta;
- mancata acquisizione di un valido consenso informato al trattamento chirurgico del 14/12/2006.”
20.1 La consulenza tecnica preventiva, acquisita agli atti, ha consentito di rilevare:
- […] “CONCLUSIONI E RISPOSTA AI QUESITI//
Si risponderà ai quesiti complessivamente tenendo conto che alcune risposte ne ricomprendono le altre.
- 1)-Manca una adeguata informazione (consenso informato) preoperatorio alla paziente sulle possibili complicanze dell'intervento di Chirurgia pelvica attraverso laparoscopia, riguardante la maggiore incidenza di lesioni del tratto urinario. E' stato firmato un consenso generico. (Vedasi Cartella
Clinica: Acquisizione consenso informato).
- Nel Caso LL RA , si sono determinati danni a carico dell'uretere dx di Parte_1
natura iatrogena dovuti a negligenza, imperizia da parte dell'operatore prof e da parte dei CP_2 sanitari che l'hanno avuto in Cura presso il P.O. Pugliese AC di Catanzaro. Evidentemente, Parte all'epoca dei fatti, l'esperienza del prof. nell'approccio non era sufficiente, non avendo CP_2 egli stesso compiuto un adeguato numero di interventi. Si assiste da parte del Prof (primo CP_2 operatore) e dell'equipe durante il trattamento successivo, ad una:
- 2)Mancata identificazione ed isolamento degli ureteri nel corso dell'intervento chirurgico del 14-12-
2006 con lesione dell'uretere dx.
- 3) mancata diagnosi intraoperatoria di lesione dell'uretere e conseguente mancata tempestiva richiesta di consulenza intraoperatoria dello specialista urologo e riparazione tardiva LL lesione con insorgenza di complicanze riconducibili alla lesione iniziale;
- 4) tardivo riconoscimento delle complicanze anche nella fase postoperatoria;
- 5) Tardiva indicazione al ricovero presso Unità operativa specialistica adeguata al trattamento LL complicanza insorta.
- Per quanto riguarda la patologia in menzione (fibromatosi uterina), non si tratta di una patologia per la quale si devono affrontare problemi tecnici di speciale difficoltà, ma si possono considerare compresi nel patrimonio culturale del professionista (prof. . Si può pertanto affermare che CP_2 sussiste il rapporto di causalità materiale tra l'evento lesivo (incongruo trattamento chirurgico) e
l'instaurarsi delle menomazioni oggi apprezzabili.
DIAGNOSI MEDICO LEGALE//
20 - ESITI DI LESIONE IATROGENA DELL'URETERE DESTRO TRATTATA
CON URETEROCISTONEOSTOMIA. REFLUSSO VESCICO URETERALE,
INCONTINENZA URINARIA, COLICHE ADDOMINO PELVICHE,
ABOLIZIONE DELLA ATTIVITA' SESSUALE CON SINDROME
DEPRESSIVA ENDOREATTIVA, INDEBOLIMENTO DELLA PARETE
ADDOMINALE CON LAPAROCELE DETERMINANTE PREGIUDIZIO
ESTETICO.
- Dovendo quantificare il danno che le patologie riportate in diagnosi arrecano alla sig.ra Parte_1 avendo il collega specialista, per le motivazioni tutte esposte nella decisa e determinata relazione che precede, ritenuto senza tentennamenti che le stesse siano causalmente riconducibili ad errori dovuti a negligenza, imperizia da parte dell'operatore prof e da parte dei sanitari che l'hanno avuto in CP_2 cura presso il P.O. Pugliese AC di con intervento in data 14-12-2006;.” CP_5
20.2 In relazione ai chiarimenti, invece:
“Come si evince dalla discussione svoltasi in data 18-01-2025, i partecipanti non hanno fatto altro che riproporre le stesse osservazioni che avevano già esposto con le controdeduzioni alla bozza, alle quali abbiamo già risposto con i dovuti chiarimenti depositati con la CCTTUU il 21.04.23 seguiti da ulteriore integrazione depositata l'11.12.24.
Tutte le parti sono concordi nel ritenere che il 23% sia la valutazione equa ed appropriata al caso, il resto sono cavilli per questioni di forma e non di merito.
Il dott. con dichiarazione a verbale, più una nota scritta che ha ritenuto dover inviare anche se non Per_5 concordato in sede di svolgimento delle operazioni peritali (per opportuna perspicuità si allega), ha ribadito che
“esiste una responsabilità multidisciplinare”; tale considerazione si può ritenere ammissibile anche se il capo equipe è onerato da maggiore responsabilità, in quanto è tenuto a un obbligo di diligenza concernente non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui, in quanto tali rilevabili con l'ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio.(Cassazione Civile, sez III 11-12-
2018 n. 31.966); (tribunale di Benevento, 18 febbraio 2020 n.365).
In caso di complicanze, Il Primario, deve gestire in prima persona, inoltre scrivere un dettagliato e analitico report da conservare e dovrebbe essere sempre in grado di convertire l'intervento laparoscopico in laparotomico in caso di necessita.
In caso di interventi endoscopici, deve inoltre predisporre un consenso informato specifico (e non generico) per ogni tipo di intervento in modo che si includa le informazioni relative alla tecnica che si vuole adottare, i rischi
21 e le complicanze connesse, la necessita dell'intervento, le probabilità di non riuscita dell'intervento, le cure alternative possibili. Certamente la corresponsabilità si può esprimere solo concettualmente non essendo, da parte nostra, proponibile alcuna percentualizzazione.
Abbiamo risposto a tutti i quesiti postici, vedasi chiarimenti depositati con la CCTTUU il 21.04.23 e ulteriore integrazione depositata l'11.12.24”.
20.3 È necessario, a fronte del sostanziale rinvio per relationem all'atto dell'11.12.2024, da ritenersi parte integrante dei chiarimenti a fronte proprio del summenzionato rinvio, riportare le risposte del collegio peritale ai singoli quesiti (in grassetto le risposte, giusta enfasi del redattore):
“1) Descrivano i CC.TT.UU. le condizioni di al momento del ricovero in data Parte_1
13/12/2006 presso l'U.O. di Ginecologia ed Ostetricia del P.O. Pugliese AC di
Catanzaro accertando anche le condizioni di salute generali;
Le condizioni cliniche di le possiamo ricavare dalla anamnesi clinica: Parte_1
A.P. R . nel 1982 intervento laparotomico per cisti endometriosiche bilaterali;
Nel
1992 diagnosi di rettocolite ulcerosa. 3 gravidanze di cui 2 a termine ed 1 aborto. E' quindi una donna che si presenta in mediocri condizioni generali avendo già subito un intervento laparotomico nel 1982, un aborto e due gravidanze che hanno contribuito a determinare una lassità addominale testimoniata dalle numerose smagliature.
Nel 2004 riscontro di fibromatosi uterina. (certamente l'esame obiettivo LL sigra: situazione psicologico- motivazionali e costituzionali quali l'obesità poteva essere un motivo per orientarsi verso una tecnica rispetto ad un'altra. Ma si è visto che “nessun limite di dimensioni uterine, come anche pregressi interventi chirurgici costituiscono una controindicazione assoluta a questo tipo di chirurgia laparoscopica.
2) Descrivano quale tipo di accertamenti diagnostici o strumentali, interventi o trattamenti l'attrice ha subito presso l' avvenuta ad opera del Dott. CP_10 CP_2
La sigra , dopo aver eseguita una visita in data 08-09-2006 Parte_1 presso l'U. O. Di Oncologia Medica LL , esegui una Controparte_11 valutazione chirurgica presso l'U.O. di Ginecologia ed Ostetricia Universitaria dell' (Direttore Prof. ) dove veniva posto diagnosi di Controparte_12 CP_2
“MIOMA INOPERABILE” (si ritiene ad opera del prof. o per lo meno CP_2
22 essendo il primario del reparto tutte le cartelle di dimissione dovrebbero essere approvate dal direttore) e veniva prescritta la terapia farmacologica con Decapeptyl.
(perchè dopo qualche giorno il mioma inoperabile diventerà operabile. Forse perchè la terapia con decapeptyl ne ha ridotto la grandezza? N.B. questa è una supposizione perchè non ci sono documenti scritti che confermano questo pensiero) DAL 13-12-
2006 AL 16-12-2006 si ricoverava presso l'U.O. di Ostetricia Universitaria di
Catanzaro dove veniva confermata la diagnosi di fibromatosi uterina e in data 14-12-
2006 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di isterectomia totale laparoscopica con conservazione degli annessi.
3) Dicano se risulti dalla documentazione allegata che siano state fornite le doverose informative alla paziente in ordine alla natura dell'intervento, alle possibili complicanze, alla necessita di terapie successive, ed a tutto quanto fosse necessario per consentire alla paziente di esprimere un consenso libero ed adeguatamente informato;
Manca un'adeguata informazione (consenso informato) preoperatorio alla paziente sulle possibili complicanze dell'intervento di Chirurgia pelvica attraverso laparoscopia, riguardante la maggiore incidenza di lesioni del tratto urinario. E' stato firmato un consenso generico (vedasi in Cartella clinica: acquisizione consenso informato).
4) Dicano se, in rapporto alle cognizioni medico chirurgiche acquisite all'epoca dell'intervento suddetto, lo stesso fosse indicato e se sia stato effettuato secondo la migliore pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza , diligenza e perizia in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili al medico chirurgo che ha eseguito l'intervento;
L'isterectomia (asportazione dell'Utero) è la procedura di chirurgia maggiore più frequentemente eseguita in ginecologia per una vasta gamma di indicazioni, sia in malattie benigne che preinvasive maligne e acute. Le indicazioni più comuni rientrano nella patologia benigna: includono i leiomiomi uterini sintomatici (40%),
l'endometriosi (17%) e il prolasso (14,5%). Altra variabile importante è come eseguirla, infatti lo stesso intervento può essere svolto per via addominale, vaginale, con l'assistenza LL laparoscopia o del robot. L'approccio per isterectomia dipende
23 dalle dimensioni di utero e vagina, dall'accessibilità all'utero, dalle eventuali patologie extrauterine, dall'esperienza del chirurgo (almeno 10 interventi l'anno).
L'isterectomia vaginale è l'approccio di prima scelta. L'isterectomia laparoscopica è
l'alternativa alla chirurgia addominale. Con l'aumentare dell'esperienza (piu di 30 procedure consecutive eseguite dall'operatore) il numero di complicanze si riduce significativamente. Quindi l'unica limitazione alla esecuzione di questo tipo di intervento per via laparoscopica è rappresentata dalla poca esperienza del chirurgo.
5) Dicano se l'intervento eseguito presentasse la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche in considerazione delle condizioni e del complessivo stato di salute LL parte attrice;
Per quanto riguarda la patologia in menzione (fibromatosi uterina) non si tratta di una patologia per la quale si devono affrontare problemi tecnici di speciale difficolta, ma si possono considerare compresi nel patrimonio culturale del professionista
(Prof. ). Da ricordare che proprio il Prof , circa 13 anni dopo (2019) CP_2 CP_2 contribuisce alla stesura, come coautore, del capitolo 26 (Isterectomia ed annessiectomia laparoscopica) (pag 255 e seg.) del Trattato di chirurgia Ostetrica e
Ginecologica ed. EDRA (prima edizione 2019).
6) Descrivano le attuali condizioni di e dicano se le conseguenze negative Parte_1 dedotte nell'atto introduttivo (ove in concreto riscontrate) siano casualmente riconducibili a condotte del medico chirurgo del predetto ospedale censurabili sotto il profilo LL colpa professionale;
Le attuali condizioni LL sig.ra (danni a carico dell'uretere dx), sono Parte_1 dovuti ad una a) mancata identificazione ed isolamento degli ureteri nel corso dell'intervento chirurgico del 14-12-2006 con lesione dell'uretere dx, b) mancata diagnosi intraoperatoria di lesione dell'uretere e conseguente mancata tempestiva richiesta di consulenza intraoperatoria dello specialista urologo e riparazione tardiva LL lesione con insorgenza di complicanze riconducibili alla lesione iniziale;
c) tardivo riconoscimento delle complicanze anche nella fase postoperatoria;
d) tardiva indicazione al ricovero presso Unità operativa specialistica adeguata al trattamento LL complicanza insorta;
24 7) in caso di risposta affermativa al precedente quesito e nell'ipotesi in cui vengano riscontrate lesini, indichino i CC.TT.UU. la durata LL inabilità temporanea (maggiore o diversa da quella ordinariamente prevedibile in esito alla operazione effettuata) assoluta e relativa, precisando quali attività LL vita quotidiana dell'attrice siano state precluse o limitate;
Circa la valutazione dell'inabilità temporanea ancor più cogente risulta la circostanza che in qualsiasi caso, essendo affetta da patologia che necessitava di intervento chirurgico, avrebbe comunque il trattamento comportato un relativo periodo di inabilità. Dovendo riconoscere alla ricorrente solo il periodo di allungamento LL prognosi riconducibile all'indesiderato peggioramento imputabile all'errore medico si ritiene di dover più che dimezzare il periodo richiesto dal CTP e riconoscere 30 giorni di ITT e 40 di ITP al 50%.
8) dicano se da tali lesioni siano residuati postumi permanenti quantificandone
l'entità in termini percentuali, indicando i criteri di valutazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (bareme);
Dovendo quantificare il danno che le patologie riportate in diagnosi arrecano alla sig.ra avendo il collega specialista, per le motivazioni tutte esposte nella Parte_1 decisa e determinata relazione che precede, ritenuto senza tentennamenti che le stesse siano causalmente riconducibili ad errori dovuti a negligenza, imperizia da parte dell'operatore prof e da parte dei sanitari che l'hanno avuto in cura presso CP_2 il P.O. Pugliese AC di con intervento in data 14-12-2006; si procede CP_5 alla percentualizzazione, con riferimento alle voci attinenti riportate nelle tabelle previste dall'art. 138 del D. Legislativo 07.07.05 n. 209, delle seguenti patologie: esiti di lesione iatrogena dell'uretere destro trattata con ureterocistoneostomia, reflusso vescico ureterale, incontinenza urinaria, coliche addomino-pelviche, abolizione LL attività sessuale con sindrome depressiva endoreattiva, indebolimento LL parete addominale con laparocele determinante pregiudizio estetico.
D. Legislativo 07.07.05 n. 209: sezione apparato genitourinario voce n. 10:
“Incontinenza urinaria totale” 30%; (DM 3.7.03) sezione apparato digerente voce n.
24 “laparocele dimensioni entro cm 10X10” da 4 a 8%; (DM 3.7.03) sezione danno estetico voce n. 1 “il pregiudizio estetico complessivo è lieve” meno del 5%; sezione
25 apparato psichico voce n. 37: “disturbo depressivo maggiore cronico – forme da lieve
a moderata o lieve complicata” da 10% a 30%.
Per procedere ad un'equa valutazione bisogna tenere in debito conto in senso generale che la sig.ra era comunque affetta da patologia Parte_1 uterina che avrebbe comunque richiesto un intervento chirurgico che avrebbe inevitabilmente comportato degli esiti più o meno rilevanti;
che, anche se il collega
CTU non esita nell'attribuire una condotta censurabile agli operatori per un intervento di non particolati difficoltà tecniche di esecuzione, i danni riscontrati fanno pur sempre parte delle complicanze dell'intervento praticato, magari prevenibili in quanto prevedibili e quindi comportanti non eccessivi profili di responsabilità a carico degli operatori, nella comparsa viene riportata la difficoltà dell'esecuzione per la presenza di un utero molto grande, ma ciò era stato già appurato e conseguentemente se l'esecuzione di un intervento laparoscopico avesse potuto presentare delle difficoltà optare per una laparotomia. In riferimento alle voci specifiche di danno l'incontinenza urinaria non è totale anzi sembrerebbe trattarsi di minzione frequente ed imperiosa;
il laparocele e il danno estetico fanno parte di un'unica considerazione valutativa che senza l'inaspettato accesso laparotomico non si sarebbero verificati e hanno contribuito a determinare, insieme alla riferita rinuncia ad avere rapporti sessuali, allo strutturarsi di una depressione reattiva grave.
Depressione che viene attestata in atti con certificati specialistici ma che, come tutte le patologie psichiche reattive, prevede un favorevole terreno predisponente e può facilmente essere ingrandita nella sua reale gravità. Reazione psichica che, non si può escludere, avrebbe potuto colpire la perizianda anche senza le descritte colpe mediche, come succede per molte donne operate di isterectomia, ciò non toglie che i maggiori inattesi esiti ne abbiano quanto meno aumentato la gravità.
La valutazione viene determinata equitativamente e complessivamente in riferimento alle voci citate e al reale pregiudizio che nell'insieme arrecano alla sig.ra e Pt_1 tenendo conto dell'effettiva quota dell'esistente danno riconducibile alla condotta censurabile dei medici.
Alla luce delle discriminanti menzionate che qui si intendono riportate e in considerazione che il danno complessivo non può essere la somma algebrica dei
26 singoli danni, ma un valore sincretico che corrisponda all'effettivo attuale danno permanente decurtato dagli ineluttabili deficit che comunque sarebbero esitati per la patologia da cui era autonomamente affetta la sig.ra anche senza alcun Parte_1 biasimevole intervento dei sanitari che l'hanno avuto in cura presso il P.O. Pugliese
AC di , che si ritiene equo con valutazione complessiva 23% (ventitre CP_5 percento).
9) dicano se i postumi permanenti impediscano in tutto o in parte (ed in che misura) l'attività svolta dalla parte attrice all'epoca dell'evento;
Non vi è particolare incidenza sul lavoro di bracciante agricolo non agendo le patologie sull'aspetto dell'efficienza o potenza fisica ma più incidenti sui lavori intellettuali che richiedono abilità psico-attitudinali; le sofferenze patite non sono di particolare impatto morale.
10) indichino le spese mediche e di cura sostenute e la loro pertinenza e congruità, e precisi se siano necessarie eventuali spese mediche future, indicandone i relativi costi;
Non documentate spese mediche.
11) riferiscano ogni eventuale elemento utile ai fini di giustizia”;
Quanto possa ritenersi utile è ricompreso nell'elaborato.”
20.4 Venendo agli elementi costitutivi LL fattispecie, in punto di causalità materiale,
l'attrice ha allegato di non essere affetta da problemi urinari prima dell'intervento, posta l'estraneità LL causa dell'intervento (fibromatosi uterina) con i problemi poi derivanti all'apparato urinario. Ciò è altresì confermato dalla documentazione clinica versati in atti, all'atto del ricovero, che non evidenziavano la sussistenza LL patologia lamentata.
20.5 Si ritiene, quindi, provata la causa iatrogena LL malattia all'apparato urinario. Queste conclusioni sono peraltro suffragate dalla consulenza tecnica. Tuttavia, ciò non è sufficiente, giacché è necessario rintracciare sia un inadempimento del sanitario, così per come lamentato, e sia il nesso causale tra quest'ultimo e la mancata guarigione.
21 Quanto al lamentato inadempimento del personale sanitario, l'attrice, già in punto di allegazioni, sulla scorta di una consulenza stragiudiziale, aveva individuato l'inadempienza del sanitario sostantivandola più fattori tra cui: la “mancata identificazione ed isolamento degli ureteri nel corso dell'intervento del 14/12/2006 con conseguente lesione dell'uretere
27 destro; dalla mancata diagnosi intraoperatoria di lesione dell'uretere e conseguente mancata tempestiva richiesta di consulenza intraoperatoria dello specialista urologo e riparazione tardiva LL lesione con insorgenza di complicanze riconducibili alla lesione iniziale;
tardivo riconoscimento LL complicanza anche nella fase post-operatoria; tardiva indicazione al ricovero presso unità operativa specialistica adeguata al trattamento LL complicanza insorta;
mancata acquisizione di un valido consenso informato al trattamento chirurgico del 14/12/2006.”
21.1 In altre parole, aver sostantivato l'inadempimento con la causa iatrogena colposa ed aver escluso decorsi causali alternativi ipotetici, può dirsi provato per inferenza il nesso causale tra inadempimento del sanitario e mancata guarigione, nel senso di insorgenza di nuova malattia derivante da lesioni provocate a seguito dell'intervento chirurgico.
23. Ebbene, le suesposte conclusioni dei CC. TT. UU. – che questo giudice condivide nei termini di cui si dirà infra- hanno suffragato le allegazioni dell'attrice quanto alla prova sia dell'inadempimento, dal momento che l'intervento è stato eseguito male poiché
l'operatore sanitario non si è accorto di aver danneggiato la vescica, sia del nesso causale tra l'inadempimento e la mancata guarigione.
24. È significativo rilevare, altresì, che il convenuto operatore sanitario non contesta il lamentato inadempimento intraoperatorio, giacché – a suo dire – l'esame LL correttezza dei successivi ricoveri poteva ragionevolmente dimostrare l'assenza di errori terapeutici del precedente intervento.
24.1. Questo ragionamento è inficiato già sul piano logico poiché il convenuto non si avvede che la causa dei successivi ricoveri è una conseguenza iatrogena, appunto del precedente intervento, in cui si sarebbero verificate la negligenza e l'imperizia.
24.2. L'oggetto del presente giudizio non è, infatti, l'accertamento o meno di negligenza nei successivi ricoveri, bensì proprio l'accertamento dell'inadempimento verificatosi nel primo intervento che costituisce l'unico fattore eziologico nella sequela del danno.
24.3. Facendo ciò, implicitamente afferma la sussistenza del fatto allegato dall'attrice. A nulla vale a rilevare, come correttamente fa il convenuto, che la febbre urosettica si sia manifestata soltanto ad aprile e non già a marzo, poiché costituisce soltanto uno sviluppo del danno alla vescica già perpetratosi.
25. Raggiunta la prova dei fatti costitutivi, occorre esaminare l'eventuale prova liberatoria.
28 25.1. La struttura sanitaria, insieme all'assicurazione, ha affermato la sussistenza di una complicanza, alla stregua di un fattore imprevedibile o prevedibile ma inevitabile, consistente nello stato dell'utero aumentato di volume LL paziente e nel fatto che solo una volta iniziato l'intervento, si sarebbe potuto meglio indentificare il problema. Il Dott. , invece, si è limitato a contestare in fatto l'inadempimento, CP_2 spiegando una mera difesa, senza affermare alcun fattore impeditivo di tal fatta.
26. Ebbene, la prova liberatoria non può dirsi fornita giacché i convenuti debitori non hanno provato la causa esterna non imputabile, ex art. 1218 c.c. nei termini del fattore imprevisto ed imprevedibile ovvero prevedibile ma inevitabile.
26.1. Giova al riguardo affermare che il collegio peritale ha incontestabilmente escluso che la condizione LL paziente, sia clinica che fisica, era valutabile alla stregua di complicanza poiché l'intervento non presentava problemi di estrema complessità.
Inoltre, hanno consentito di appurare, in particolare, che le condizioni fisiche LL paziente potevano suggerire un diverso approccio interventistico rispetto alla patologia da trattare, preferendo soluzioni alternative alla via laparoscopica (es, laparotomica). Tuttavia, non sono erano ad una corretta gestione dell'intervento laparoscopico.
26.2. È bene al riguardo precisare in diritto, che le condizioni di salute e fisiche LL paziente sono governate dall'art. 41 c.p.: nella specie, non elidono l'evento se preesistenti o simultanee poiché conosciute o conoscibile dall'agente.
26.3. Il medico, nel caso di specie, conoscendo le condizioni fisiche e cliniche LL paziente, così come testimonia l'anamnesi clinica ripetuta in ogni singola cartella clinica dei ricoveri, avrebbe potuto tenere in considerazione ciò al fine di scegliere il trattamento operatorio più confacente al caso di specie. Questa circostanza è anche avvalorata dal fatto che, agli atti, non risulta per nulla essere stata data l'informazione relativa alle condizioni di salute poiché nel modulo del consenso informato, per quanto rileva a questi fini, le espressioni generiche e apodittiche utilizzate non consentono di rinvenire una complicanza di tal fatta né di altro tipo prevista e, del caso, inevitabile.
26.4. Sul punto, l'indirizzo LL Suprema Corte è cristallino nell'affermare che “in tema di attività medico-chirurgica, il consenso del paziente, oltre che informato ed esplicito, deve essere
29 consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, compreso quelli statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali o altamente improbabili;
detto consenso, inoltre, deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase di esso.” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023).
26.5. Peraltro, il CTU ha escluso la ricorrenza di fattori eccezionali o altamente improbabili dal momento che “L'incidenza delle lesioni del tratto urinario varia da 0,05% a 8,3% in chirurgia endoscopica ginecologica.” (cfr. ctu in atti)
27. Quest'ultimo rilievo consente di esaminare congiuntamene la domanda risarcitoria relativa all'omissione del consenso informato posto che si intrecciano, con riferimento alla medesima fattispecie di danno, allegazioni riguardanti l'esecuzione ─ inadempiente
(ex art. 1218 cod. civ.) ─ LL prestazione sanitaria e la violazione dell'obbligo informativo, quest'ultima in relazione sia alla lesione del diritto all'autodeterminazione.
27.1. L'indirizzo pretorio pressocché granitico ha invero ripetutamente affermato che il consenso del paziente, oltre che informato, “dev'essere consapevole, completo (deve riguardare cioè tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, con esclusione solo di quelli assolutamente eccezionali ed altamente improbabili) e globale (deve coprire non solo
l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase dello stesso), dall'altro, esso deve essere esplicito e non meramente presunto o tacito -anche se presuntiva, per contro, può essere la prova, da darsi dal medico, che un consenso informato sia stato prestato effettivamente ed in modo esplicito-.”
(cfr. ex multis, Cass. n. 20984 del 2012; n. 26827 del 2017; n. 7248 del 2018; n. 9053 del 2018; n. 9807 del 2018; n. 9179 del 2018; n. 16336 del 2018; n. 3992 del 2019).
27.2. In ossequio alla funzione risarcitoria LL responsabilità di diritto civile, l'indirizzo tendenzialmente unitario LL giurisprudenza di legittimità ha tirato le fila del discorso sull'intreccio di fattispecie tra lesione dell'autodeterminazione e danno alla salute (in altre parole, sulle possibili combinazioni tra l'omesso consenso,
l'inadempienza del medico, il consenso presunto e il dissenso presunto a seconda dell'esito fausto o infausto dell'intervento, anche in relazione alle malattie iatrogene).
27.3. Sul punto è stato chiarito che: “Nell'ambito LL responsabilità medico-chirurgica, ai fini LL risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione LL prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se
30 correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente
o colposa, LL prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione LL prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni); III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione LL prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione LL salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione LL prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata
o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione LL libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente.” (cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4682 del
22/02/2025)
27.4. Ebbene, nel caso di specie, il consenso agli interventi chirurgici non presenta le caratteristiche richieste dalla legge, per come meglio chiarite dalla giurisprudenza,
31 essendo meramente generico, - rimandando aliunde alle informazioni che esso deve contenere, senza peraltro aver richiesto mezzi istruttori per recuperare l'informazione omessa – risultando, altresì, mancante LL firma del medico.
27.5. Occorre altresì osservare che detta genericità è peraltro evincibile dal raffronto con altro consenso informato, versato in atti e appartenente ad altro medico in servizio presso il nosocomio catanzarese. Ci si riferisce al modulo di consenso relativo alla consulenza Urologica a firma del Dott. , che si presenta conforme ai requisiti di Per_2 legge anche in relazione alla sottoscrizione del sanitario.
27.6. Accertato ciò, l'intrecciarsi dell'omessa informazione e del danno alla salute per inadempimento necessitano di un corretto inquadramento, per ciò che concerne il danno iatrogeno lamentato.
27.7. L'omessa informazione consente comunque di rintracciare un consenso presunto LL paziente all'intervento, in relazione al fatto che nonostante il consenso generico e difforme dai requisiti di legge, la stessa ha provveduto a firmarlo, seppur non correttamente informata e a sottoporsi poi all'intervento. Inoltre, l'attrice non ha provato - e nemmeno asserito - che qualora fossa stata informata su percorsi terapeutici diversi dalla laparoscopia, avrebbe scelto quest'ultimi. Ciò consente di ritenere presunto il consenso all'intervento.
27.8. Tuttavia, occorre considerare che, nel caso in oggetto, il danno iatrogeno (seppur descrittivamente inteso come aggravamento delle condizioni di salute generale LL paziente) si configura alla stregua dell'insorgenza di una nuova malattia di cui prima non era affetta.
27.9. In tal senso deve essere inteso l'aggravamento delle condizioni di salute.
27.10. In questi termini, allora, il rigore del principio secondo cui il risarcimento del danno alla salute riguarda solo le voci di danno relazionale e morale trova un temperamento fattuale in virtù LL coesistenza, in termini differenziali, di un diverso danno alla salute risarcibile nella differenza, appunto, tra il danno verificatosi e la percentuale di danno ascrivibile alla malattia di cui era affetta. (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
21261 del 30/07/2024: “In tema di risarcimento del danno alla salute, in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore medico ed altra a questo riconducibile, il pregiudizio può essere liquidato secondo i criteri del cd. danno differenziale solo nel caso in cui, con giudizio
32 controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza - non di semplice coesistenza - e, cioè, quando i postumi LL causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza LL prima tipologia di postumi incide negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti - se la menomazione risulta soltanto coesistente - liquidare interamente il danno iatrogeno.”).
27.11. Dei suesposti principi ha fatto buon governo la consulenza tecnica che ha quantificato il danno alla salute in modo differenziale nella misura del 23% decurtando dal complessivo danno iatrogeno la percentuale addebitabile alla malattia pregressa.
28. In relazione al risarcimento del danno, l'attrice ha chiesto “Danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi Euro 476.978,94” a titolo di:
a) danno biologico temporaneo;
b) permanente;
c) danno morale;
d) perdita capacità lavorativa,
e) rivalutazione dalla data del sinistro al 13/02/2017, a titolo di interessi legali;
f) danno da perdita di chance da liquidarsi in via equitativa;
ovvero in quell'altra maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche seguito LL disposta
c.t.u.
28.1. Principiando dal danno non patrimoniale, occorre ricordare che il danno non patrimoniale – è stato affermato – è descrittivamente unitario, ma atomisticamente considerato a livello normativo, a seguito LL modica degli artt. 138 e 138 c. ass. priv., nel danno morale soggettivo, da un lato, e nel danno biologico dall'altro.
28.2. Per voce di danno morale, giova osservare, come sia pacifica in giurisprudenza una nozione di intesa come danno non suscettibile di accertamento medico legale e consistente in una rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali LL vita del danneggiato. Inoltre, mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là LL
33 personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n.
910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019).
28.3. Quanto al danno biologico, la giurisprudenza di legittimità ha affermato ripetutamente che la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto. La legge n. 24/2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 del
Codice delle assicurazioni private - discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali. Questi ultimi, (c.d. danno dinamico relazionale) devono consistere in circostanze eccezionali e specifiche - sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle
"tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno-. (cfr. Cass.
28988/2019; e, da ultimo, Cass., 25164/2020).
28.4. Venendo al caso di specie, il ricorrente ha chiesto il danno alla salute anche nella personalizzazione c.d. relazione e il danno morale.
28.5. È stato accertato che l'illecito ha causato:
a) Postumi, in termini di danno biologico, valutabili nella misura del 23% come differenza tra l'invalidità complessiva e l'invalidità di cui comunque sarebbe stata portatrice b) INABILITA' TEMPORANEA TOTALE è di gg. 30 (ricoveri ospedalieri);
c) (valutabile mediamente nella misura del Parte_3
50 %) è stata di gg. 40 (post-ricoveri e convalescenza);
29. Sotto il profilo dei criteri dai seguire per la liquidazione del danno, la. l. 24/2017, come già faceva la (cd. legge Balduzzi) ha disposto l'applicazione, nelle controversie concernenti la responsabilità - contrattuale od extracontrattuale per esercizio LL professione sanitaria - del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le Tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del c. ass. p.
29.1. È stato affermato che detto criterio trova diretta applicazione in tutti i casi in cui il
Giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di
34 liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite LL formazione del giudicato interno sul "quantum". Non è ostativa, infatti, la circostanza che la condotta illecita sia stata commessa, ed il danno si sia prodotto, anteriormente alla entrata in vigore LL legge, o che l'azione risarcitoria sia stata promossa prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legge;
né può configurarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra i giudizi ormai conclusi ed i giudizi pendenti, atteso che proprio e soltanto la definizione del giudizio - e la formazione del giudicato - preclude una modifica retroattiva LL regola giudiziale a tutela LL autonomia LL funzione giudiziaria e del riparto delle attribuzioni al potere legislativo e al potere giudiziario. (cfr. Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 31868 del 11/12/2024: “In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, LL l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e
a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi LL fattispecie legale LL responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.”)
29.2. Inoltre, “la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento LL liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data LL pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o LL pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 8839 del 03/04/2025; ass., Sez. 3, Ordinanza n. 8352 del 30/03/2025).
29.3. Neppure può ravvisarsi una lesione del legittimo affidamento in ordine alla determinazione del valore monetario del danno non patrimoniale, in quanto il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno, riservato al Giudice di merito, si colloca su un piano distinto e comunque al di fuori LL fattispecie legale LL
35 responsabilità civile: la norma sopravvenuta non ha, infatti, modificato gli effetti giuridici che la legge preesistente ricollega alla condotta illecita, né ha inciso sulla esistenza e sulla conformazione del diritto al risarcimento del danno insorto a seguito del perfezionamento LL fattispecie (cfr. Cass. civ. sez. III, 11/11/2019, n. 28990 e
Cass. civ. sez. III, 11/11/2019, n. 28994).
29.4. In buona sostanza, mentre le norme sostanziali di cui alla legge n. 24 del 2017 non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avventi in epoca precedente alla loro entrata in vigore, le norme che richiamano gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi, con il solo limite LL formazione del giudicato interno sul quantum.
30. Parte attrice ha chiesto l'applicazione LL Tabella Unica Nazionale.
31. Ebbene, sul punto occorre precisare quanto segue.
32. Per il danno macropermanente, fino all'entrata in vigore del d.P.R. 13 gennaio 2025, n.
12 («Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209»), entrato in vigore il 5 marzo 2025, è stato sempre affermato che, non esistendo criteri legali di liquidazione del danno, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno alla salute, quando avvenga in via equitativa e con modalità idonee a garantire la parità di trattamento, a parità di conseguenze. La parità di trattamento, infatti, costituisce uno dei due pilastri - insieme alla valutazione delle specificità del caso concreto - su cui poggia la valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.
32.1. L'art. 5 del d.P.R. cit. prevede l'applicabilità delle disposizioni «ai sinistri verificatisi successivamente alla data LL sua entrata in vigore».
32.2. Tuttavia, la ricerca di un parametro equitativo consente di ritenere altresì applicabile indirettamente la Tabella Unica Nazionale, così per come meglio chiarito dalla pronuncia LL Corte di cassazione n. 11319 del 29/4/2025, secondo cui l'utilizzo indiretto può fornire un parametro di riferimento nella ricerca di valori il più
36 possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione LL regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (cfr. Cass. n. 11319/2025 in motivazione pag. 27).
32.3. In virtù di ciò, allora, il danno biologico deve essere liquidato in €. 138.230,15, comprensiva LL personalizzazione del danno (25%) in quanto poiché allegata e provata, secondo un criterio di normalità, non esclusa dai CCTTUU seppur non pienamente affermata, così determinato: Danno permanente complessivo (€
136.139,04 x 0,792): € 107.822,12
Invalidità temporanea totale per 30 giorni: € 1.657,20
Invalidità temporanea al 50% per 40 giorni: € 1.104,80
Danno temporaneo totale: € 2.762,00
Totale danno non patrimoniale: € 110.584,12
Aumento ex art. 138, comma 3 C.A.P. (25% di € 110.584,12): € 27.646,03.
33. Quanto al danno morale, esso è soggetto ad un onere di allegazione stringente da parte del danneggiato che dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. Come osservato dalla Suprema Corte, 'in ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta,
l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). In tema di danno non patrimoniale, la rilevanza pratica di tale principio è, tuttavia, marginale atteso che, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato (Cass. Civ., Sez. III, n. 25164/2020).
34. Ebbene in ordine a detta richiesta di danno, si ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per riconoscerla (in percentuale dell'aumento medio del 37 %) in favore dell'attrice poiché non si è limitata ad affermare pregiudizi e sofferenze generici. Ha
37 addotto patemi specifici che, anche secondo massime di esperienza, sono compatibili con l'iter clinico vissuto e LL depressione reattiva di cui è affetta. Invero, ciò non risulta smentito dalla consulenza tecnica che, seppur con formula dubitativa, consente comunque di ritenerla sussistente nel caso di specie come aggravamento del percorso clinico subito e dei danni estetici riportati.
35. Quanto al danno da perdita di chance occorre rilevare che esso è soltanto affermato e non provato, essendosi, l'attrice, limitata ad affermare solo genericamente la domanda senza assolvere ai propri oneri di affermazione e individuazione LL chance, in termini di oggettiva apprezzabilità, né di allegazione.
36. Quanto alle voci di danno patrimoniale, le spese mediche, quale voce di danno emergente, non risultano provate (così come peraltro accertato anche dai ccttuu: “Non documentate spese mediche”).
37. Peraltro, quanto al dedotto danno patrimoniale del mancato guadagno per inattività lavorativa si osserva sia che la ctu ha accertato che i suddetti postumi non vanno ad incidere sulla specifica capacità lavorativa LL periziata ( “Non vi è particolare incidenza sul lavoro di bracciante agricolo non agendo le patologie sull'aspetto dell'efficienza o potenza fisica ma più incidenti sui lavori intellettuali che richiedono abilità psico-attitudinali; le sofferenze patite non sono di particolare impatto morale” cfr. relazione di c.t.u.).
38. In definitiva, la domanda formulata dall'attrice va accolta e la struttura ospedaliera in solido con il professionista sanitario vanno condannati a pagare a Parte_1 la somma di €. 138.230,15.
39. Su tale importo, già rivalutato alla data attuale, vanno riconosciuti gli interessi compensativi secondo i criteri indicati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 17.2.1995, n. 1712, ovvero applicando gli interessi legali sulla predetta somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata anno per anno sino alla data odierna secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Sull'importo sopra indicato decorreranno gli interessi legali dalla data di deposito LL presente sentenza, ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c..
40. La domanda di manleva non può trovare accoglimento giacché la terza chiamata asserisce e prova, mediante produzione LL polizza assicurativa, di una c.d. franchigia aggregata
38 secondo cui sarebbe a carico dell' l'importo riconosciuto a seguito Controparte_1 del sinistro per aver esuberato i limiti annui di indennizzabilità.
41. Sul punto nulla ha eccepito la chiamante in garanzia e, pertanto, deve, ex art. 115 c.p.c. darsi per pacifica la sussistenza LL predetta franchigia.
42. Le spese seguono la soccombenza per le parti principali e quello di causalità per la domanda di garanzia impropria, e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM. n.
147/2022, tenuto conto del valore LL domanda e dell'attività processuale svolta, del numero delle parti e dei relativi aumenti, e LL complessità delle questioni svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie la domanda risarcitoria condannando l'Azienda Ospedaliera Pugliese AC e il dott. , al pagamento in favore di a titolo di risarcimento CP_2 Parte_1 danni, l'importo di € 138.230,15 oltre interessi come specificato in parte motiva.
- Condanna l'Azienda Ospedaliera Pugliese AC, e CP_2 Controparte_3
di Londa, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in €
[...]
21.083,99 (comprensivo di aumento per il numero delle parti) oltre accessori e oneri di legge, se eventualmente previsti, al procuratore dell'attrice, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- Condanna l'Azienda Ospedaliera Pugliese AC al pagamento delle spese processuali nei confronti di di Londra, che si liquidano in 7.052,00, oltre Controparte_3 accessori e oneri di legge, se eventualmente previsti;
- Pone definitivamente a carico delle parti soccombenti le spese di CTU già liquidate in atti.
Catanzaro, 30 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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