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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/09/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, in esito alla trattazione dell'udienza del 13 marzo 2025 in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fissata per la precisazione delle conclusioni, presa visione delle conclusioni scritte delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1030/2017 promossa da:
CF CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
e CF rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Massimo Vittucci presso il medesimo elettivamente domiciliato in
Cisterna di Latina (Latina) L.go Filippo Salvatori n. 10 per procura a margine dell'atto di citazione
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
in persona del legale rappresentante pro-tempore C.F. n. Controparte_1
– Partita Iva rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Stefano P.IVA_1 P.IVA_2
D'Ercole giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv Massimo Iucci Viale dello Statuto n. 41, Latina,
- PARTE CONVENUTA
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI
A seguito di decreto di fissazione di cd. udienza di trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc per la data del 13 marzo 2025, fissata per la precisazione delle
1 conclusioni, i procuratori delle parti concludevano come da note depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 20 febbraio 2017, , Parte_1 Pt_3
ed convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale al
[...] Parte_2 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale di Latina, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2049 c.c. di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno in favore del sig. Parte_1
per euro 16.000,00, in favore del sig. per euro 5.000,00 ed in favore del Parte_3
sig. per euro 5.000,00, oltre gli interessi legali dalla data del Parte_2
pagamento e la rivalutazione come per legge. Vittoria di spese e compensi professionali del grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
A sostegno della domanda si deduceva che in data 3.7.2012 , a Parte_1
copertura del premio avente scadenza 6.7.2012, riferito alla polizza n. 71024312/39, sottoscritta presso l'agenzia di Cisterna di Latina, facente capo alla soc. Controparte_1
Capuccio Sas di Capuccio Nazzareno, versava la somma di € 5.000,00 a mezzo assegno postale tratto su n. 7134605193 e che del ridetto versamento veniva Controparte_2
rilasciata al medesimo, dalla agenzia , quietanza di pagamento;
si esponeva Parte_4
inoltre che in pari data 3.07.2012 lo stesso corrispondeva al sig. Parte_1 [...]
impiegato presso l'Agenzia Generali di Cisterna di Latina, la somma in contanti Parte_5 di € 6.000,00 per il pagamento del premio aggiuntivo n. 007152023, collegato alla polizza n. 71024312/39, ricevendo quietanza del relativo pagamento. Si esponeva inoltre in narrativa che il medesimo , titolare anche della polizza n. 71032844, Parte_1
in data 26.07.2012, a copertura del premio con scadenza al 30.07.2012, pagava la somma di € 5.000,00, a mezzo assegno, tratto su , e riceveva relativa quietanza Controparte_2
di pagamento .
Nell'interesse di parte attrice si deduceva altresì che titolare della Parte_3
polizza n. 71072923/13, sempre con la Compagnia Generali Italia, presso l'Agenzia di
Cisterna di Latina facente capo alla soc. Capuccio Nazareno sas, in data 21.11.2012, a copertura del premio in scadenza il giorno 30.11.2012, versava la somma di € 5.000,00 in contanti a mani di (impiegato presso l'agenzia nonché genero del legale Parte_5
rappresentante, ), che la accettava ed emetteva quietanza di Persona_1
pagamento; si esponeva inoltre che titolare della polizza Parte_2
2 n.71083165/13, sempre con la , presso la medesima agenzia di Cisterna, Controparte_1 in data 21.11.2012 versava, a mani del sig. la somma in contanti di € Parte_5
5.000,00, che la accettava emettendo la relativa quietanza di pagamento.
In narrativa si esponeva inoltre che per la violazione delle disposizioni di legge sui pagamenti in contanti, i venivano sottoposti a sanzione amministrativa e che si Pt_1
era appreso che nessuno dei pagamenti effettuati risultava ricevuto dalla Compagnia.
Si dava conto della comunicazioni di in data 19 giugno 2014 con la quale Controparte_1
si dichiarava che la somma contanti di € 6.000,00 non era entrato nelle casse della agenzia e che gli importi di cui ai due assegni postali di € 5.000,00 erano stati imputati diversamente e precisamente l'assegno di n. 7155609365 di € 5.000,00 CP_2
emesso da destinato alla copertura della polizza n. 71032844 era stato Parte_1
imputato a copertura della annualità 2012 della polizza n. 70969209 con medesimo contraente e l'assegno n. 7134605193, di importo pari ad € 5.000,00, emesso da Pt_1
destinato alla copertura della polizza n. 71024312 era stato imputato a copertura
[...]
della annualità 2012 di polizza n. 71192536 con contraente Parimenti Parte_2
si esponeva che la Compagnia aveva denegato l'incasso delle somme in contanti versate da e Parte_3 Parte_2
Veniva pertanto affermata in giudizio la sussistenza della responsabilità della Compagnia ex art. 2049 cc per l'operato del collaboratore infedele e la distrazione di somme di denaro effettuata in danno degli attori.
Si costituiva la compagnia convenuta, chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
attrice ed evidenziando che con la comunicazione del 19.6.2014 aveva dato atto CP_1 dell'avvenuta contabilizzazione dei pagamenti effettuati a mezzo assegno ma allo stesso tempo aveva fatto rilevare che l'importo di euro 6.000,00 da destinarsi alla polizza n.
71024312, che il sig. riferiva di aver versato in danaro contante, non Parte_1
risultava entrato nelle casse dell'Agenzia.
La Compagnia deduceva pertanto di aver tenuto un comportamento conforme ai canoni della buona fede ai sensi del combinato disposto degli artt. 1175 e 1375 c.c. mentre gli attori avevano violato la prescrizione contenuta nelle Condizioni di Polizza che prevedevano espressamente il divieto di effettuare pagamenti in contanti. Si assumeva che tale circostanza, già di per sé risulta idonea ad interrompere qualsiasi nesso tra l'attività di riscossione degli importi in contanti posta in essere dal sig. Parte_5 collaboratore dell'Agente Generali e non preposto di , valeva ad Controparte_1
evidenziare l'assenza di responsabilità della compagnia per i fatti di causa. Si evidenziava
3 inoltre che la violazione della “c.d. legge antiriciclaggio” prevista nel D.lgs. 21.11.2007
n. 231 era tale da costituire un concorso colposo degli stessi danneggiati nella produzione dell'evento lesivo. Inoltre, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, si evidenziava che la richiesta di risarcimento per complessivi € 16.000,00 avanzata da risultava infondata in quanto la sola somma non contabilizzata dalla Parte_1
compagnia risultava quella versata in contanti per € 6.000,00 euro, mentre le ulteriori somme versate a mezzo assegno erano state riconosciute come pagate. In punto di diritto si negava la sussistenza di responsabilità ex art. 2049 cc atteso che la Compagnia non intratteneva alcun rapporto con i collaboratori dell'Agente Generale dallo stesso direttamente nominati dal medesimo con la conseguenza che la convenuta non poteva essere ritenuta responsabile del loro eventuale comportamento illecito, di cui, invece, sussistendone i presupposti, doveva , semmai, rispondere lo stesso Agente.
Espletata una istruttoria meramente documentale, la causa veniva assunta in decisione in esito alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc della udienza del 13 marzo 2025 fissata per la precisazione delle conclusioni presa visione delle conclusioni scritte delle parti.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Gli attori richiedono in giudizio il risarcimento del danno in relazione al mancato riversamento delle somme corrisposte a copertura di polizze intrattenute presso l'agenzia di Cisterna di Latina a mani di un collaboratore che aveva provveduto a CP_1
quietanzare i pagamenti effettuati a mezzo due assegni da ed in Parte_1
contanti da tutti e tre gli attori, avendo la Compagnia negato di imputarli alle polizze stesse ed anzi la percezione dei relativi importi.
Circostanza incontestata ed emergente anche dagli accertamenti della Guardia di Finanza, risulta che il soggetto materiale percettore degli assegni e delle somme contanti,
[...]
fosse il genero dell'agente titolare e che lo stesso ebbe a rilasciare a nome della Parte_5
Compagnia quietanza di pagamento per le singole polizze, come documentato in atto.
Circa la responsabilità della Compagnia assicuratrice per l'operato del collaboratore infedele, devono richiamarsi principi ormai pacifici in giurisprudenza in tema di art. 2049 cc.
Come da ultimo evidenziato ( Cass. 14 novembre 2023 n. 31675), tale norma sancisce la responsabilità a carico dei «padroni» e «committenti» per i fatti illeciti compiuti dai
«domestici» e «commessi». La nozione di padrone o committente è stata nel tempo
4 ampliata fino a ricomprendere soggetti che, per il perseguimento dei propri fini, si avvalgono dell'opera di altri soggetti a loro legati e a tutti i casi in cui è ravvisabile un rapporto di preposizione, e cioè tutte le forme giuridiche (rapporto di lavoro subordinato, rapporto institorio, lavoro d'opera, ecc.) in cui un soggetto (preponente) utilizza e dispone per i propri fini dell'attività di un altro soggetto (preposto), in forza di vincoli di varia natura. Altrettanto pacifico il principio secondo cui ai fini della configurabilità del rapporto di preposizione, non si richiede un vincolo di dipendenza, ma è sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarità del preposto, affermandosi come irrilevanti, in funzione dell'operatività della disciplina stabilita dalla norma predetta nel rapporto con agente assicurativo, sia la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società assicuratrice e l'agente di cui essa sia avvalsa sia la sussistenza del potere di rappresentanza della compagnia assicurativa in capo all'agente medesimo.
Con riferimento alla natura di questa responsabilità, da una nozione di una responsabilità soggettiva, e cioè di una responsabilità fondata sulla colpa del preponente (datore di lavoro, imprenditore, committente ecc.) nella scelta del preposto (lavoratore subordinato, institore, commesso ecc.) o nella vigilanza sul suo operato si è valorizzato il rilievo che l'art. 2049 c.c., diversamente dalle altre ipotesi di responsabilità speciale contemplate dal codice negli artt. 2047 e ss., non consente al responsabile alcuna prova liberatoria ed è stato quindi affermato in giurisprudenza che trattasi non di una responsabilità per colpa, ma di una responsabilità oggettiva per fatto altrui, il cui fondamento va ravvisato nell'esigenza che chi si appropria dell'attività altrui, per il perseguimento dei propri fini, assuma le conseguenze dannose di tale attività.
Deve valorizzarsi quanto affermato dalle Sezioni Unite ( sentenza del 16/05/2019, n.
13246) le quali - pur affrontando la diversa questione relativa al se la pubblica amministrazione sia civilmente responsabile per i danni arrecati dal fatto penalmente illecito del suo dipendente, quando questi, approfittando delle sue attribuzioni, abbia agito in funzione del conseguimento di una finalità esclusivamente egoistica e personale, estranea all'amministrazione e addirittura contraria ai fini istituzionali da essa perseguiti
– hanno analiticamente esaminato la natura della responsabilità ex art. 2049 c.c., alla luce della più recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità sul punto, e, richiamando i principi da questa affermati, hanno ribadito che trattasi di responsabilità oggettiva per fatto altrui e, in particolare, di un'applicazione moderna del principio cuius commoda eius et incommoda, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l'attribuzione al primo di quella posta in
5 essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli. Tale appropriazione di attività deve comportarne l'imputazione nel suo complesso e, così, sia degli effetti favorevoli che di quelli pregiudizievoli, rispondendo un simile principio ad esigenze generali dell'ordinamento di riallocazione dei costi delle condotte dannose in capo a colui cui è riconosciuto di avvalersi dell'operato di altri. Quale ultimo elemento costitutivo della fattispecie - oltre al rapporto di preposizione ed all'illiceità del fatto del preposto - occorre la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra esercizio delle incombenze e danno al terzo, con la precisazione che il nesso di occasionalità necessaria (e la responsabilità del preponente) sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, alla condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze.
Le Sezioni Unite hanno pure ulteriormente precisato che, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, valgono i principi e le regole in tema di accertamento del nesso causale come elaborati dalla giurisprudenza con riferimento a tale ambito (a partire da Cass., sez. un., dell'11/01/2008, n. 576 e succ.), nel quale vige l'elisione del nesso causale in ipotesi di fatto naturale o del terzo o del danneggiato che sia di per sé solo idoneo a determinare l'evento e si applica la regola generale dell'art. 1227, primo comma, c.c. in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato.
Si afferma ( Cass. 8 settembre 2023 n. 26195) che il predetto nesso può essere escluso dal contegno del danneggiato, allorché la sua condotta sia caratterizzata da "anomalie" tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul preposto.
In questo caso, viene meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della società preponente per il fatto dell'agente ed inoltre il contegno
"anomalo" dell'investitore può, inoltre, essere valutato quale fatto colposo concorrente con l'illecito dell'agente, in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227
c.c., comma 1, (Cass. 01/03/2016, n. 4037; Cass. 13/05/2016, n. 9892; Cass. 26/07/2017,
n. 18383; Cass. 28/07/2021, n. 21643). Elementi presuntivi sintomatici di un contegno
6 significativamente "anomalo" del danneggiato possono ricavarsi dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio- economiche. Tra questi elementi si colloca la consegna all'agente di somme di danaro in contanti (Cass. 20/01/2022, n. 1786).
Questa circostanza assume particolare rilevanza in funzione del giudizio circa l'anomalia della condotta del danneggiato, in quanto la consegna di denaro in contanti è oggetto di specifico ed espresso divieto normativo ( nel caso di specie D.lgs. 21.11.2007 n. 231).
Si esclude l'operatività di qualsiasi automatismo (giacché la valutazione relativa agli elementi sintomatici della condotta anomala dell'investitore - e l'apprezzamento se essi siano tali da rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore - costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, da compiersi caso per caso, il quale sfugge al sindacato di legittimità: cfr., ad es., Cass. 18/05/2022, n. 15917, in motiv.), tuttavia, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quale, nella fattispecie, quello di consegnare all'agente unicamente assegni bancari o circolari, non trasferibili, intestati all'intermediario per cui opera ovvero alla società i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, o comunque di avvalersi di altri strumenti - ordini di bonifico e documenti similari, nonché strumenti finanziari nominativi o all'ordine che abbiano come beneficiari o che siano stati intestati o girati ai predetti soggetti - dotati di tracciabilità, in funzione di impedire elusioni del controllo antiriciclaggio: cfr., in tal senso, Cass. 28/07/2021, n. 21643; Cass. 25/10/2022, n. 31453), il giudice del merito è tenuto ad apprezzare specificamente queste circostanze e, eventualmente, a dar conto, in motivazione, delle ragioni per le quali ritenga che tale condotta, lungi dal concretare una cooperazione colposa con l'illecito del promotore, sia stata perfettamente rispondente al principio di autoresponsabilità che deve governare i rapporti tra consociati e che si pone alla base della tutela dell'affidamento incolpevole, e non abbia pertanto integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al preposto, che giustifica la responsabilità dell'intermediario.
7 Tale valutazione nel caso di specie, con riferimento ai pagamenti in contanti effettuati dai deve condurre ad affermare che non sussista tale concorso di colpa, tenuto conto Pt_1
che, contrariamente alle circostanze emerse nei precedenti richiamati ( ove si evidenziavano pagamenti per somme rilevanti versate dal cliente senza ricevuta a fronte di polizze inesistenti per i quali l'investitore si era interessato solo dopo molti anni), nel caso di specie si è trattato di un unico versamento in contanti per ciascun cliente, parte di una famiglia titolare di numerose polizze nella stessa agenzia, effettuati nel giro di pochi giorni a luglio 2013 con reazione alla rilevata anomalia già a settembre 2013, dopo la contestazione di illecito amministrativo, versamento nelle mani di soggetto che appariva legittimato a riceverlo, il genero dell'agente, che lo accettava in più tranches pur trattandosi di contanti, tanto è vero che lo stesso provvedeva a rilasciare per ogni versamento la quietanza per il premio della relativa polizza.
Alla stregua delle risultanze di causa, deve ritenersi pertanto sussistente ex art. 2049 cc la responsabilità della Compagnia convenuta per quanto concerne l'operato del collaboratore di agenzia, per le somme non riversate dal medesimo che le aveva ricevute e quietanzate, dovendo la stessa rispondere delle ingerenze dannose che al terzo preposto o al dipendente, della cui opera si è avvalso per l'adempimento della propria obbligazione negoziale, sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al danneggiato, terzo o creditore;
e cioè dei danni che il terzo preposto o il dipendente ha potuto a quest'ultimo arrecare in ragione di quel particolare contatto cui il medesimo è nei suoi confronti risultato esposto in dipendenza della occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno, tra cui sussista un mero collegamento obiettivo. Nel caso di specie il collaboratore presente in agenzia appariva inserito nell'apparato organizzativo dell'assicuratore e legittimato a rilasciare quietanze riferibili alla Compagnia, sulla base di condotte apparentemente riconducibile agli occhi del cliente alla medesima assicuratrice.
Per quanto concerne l'ammontare del risarcimento, con riferimento ai versamenti effettuati da tramite assegni postali imputati nelle quietanze alle polizze CP_3
cui gli stessi erano destinati, la Compagnia ha dato conto di averli ricevuti sia pure imputandoli a polizze diverse. Tuttavia l'imputazione del pagamento di cui all'assegno n.
7134605193, di importo pari ad € 5.000,00, emesso da destinato alla Parte_1
copertura della polizza n. 71024312 a copertura della annualità 2012 di polizza n.
71192536 con contraente vale senz'altro a far ritenere illegittima tale Parte_2
operazione e tale da esporre ad un correlato ammanco il quale, di Parte_1
8 converso, non ha comprovato e neppure dedotto che la diversa imputazione dell'assegno di n. 7155609365 di € 5.000,00 emesso da destinato CP_2 Parte_1
alla copertura della polizza n. 71032844 invece a copertura della annualità 2012 della polizza n. 70969209 con medesimo contraente abbia determinato un danno per la posizione assicurativa rimasta scoperta.
In conseguenza, in parziale accoglimento della domanda attrice, deve Controparte_1 essere condannata al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
11.000,00 ( assegno di € 5.000,00 imputato a soggetto diverso e pagamento contanti di €
6.000,00), in favore di della somma di € 5.000,00 ed in favore di Parte_3 Pt_2 della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del pagamento al
[...]
saldo.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza in relazione al valore del decisum per controversia di natura documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della Dott.ssa Gianna Valeri ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
P.Q.M.
a) Accoglie la domanda di parte attrice nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore al pagamento in favore di della somma di € 11.000,00 Parte_1
( assegno di € 5.000,00 e pagamento contanti di € 6.000,00), in favore di Pt_3 della somma di € 5.000,00 ed in favore di della somma
[...] Parte_2 di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
b) Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore a Controparte_1
rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore degli attori, Parte_1
, ed nella somma di € 545,00 per
[...] Parte_3 Parte_2
spese ed € 3.397,00 per compensi oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.
Così deciso in Latina, il 2 settembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, in esito alla trattazione dell'udienza del 13 marzo 2025 in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fissata per la precisazione delle conclusioni, presa visione delle conclusioni scritte delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1030/2017 promossa da:
CF CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
e CF rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Massimo Vittucci presso il medesimo elettivamente domiciliato in
Cisterna di Latina (Latina) L.go Filippo Salvatori n. 10 per procura a margine dell'atto di citazione
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
in persona del legale rappresentante pro-tempore C.F. n. Controparte_1
– Partita Iva rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Stefano P.IVA_1 P.IVA_2
D'Ercole giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv Massimo Iucci Viale dello Statuto n. 41, Latina,
- PARTE CONVENUTA
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI
A seguito di decreto di fissazione di cd. udienza di trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc per la data del 13 marzo 2025, fissata per la precisazione delle
1 conclusioni, i procuratori delle parti concludevano come da note depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 20 febbraio 2017, , Parte_1 Pt_3
ed convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale al
[...] Parte_2 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale di Latina, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2049 c.c. di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno in favore del sig. Parte_1
per euro 16.000,00, in favore del sig. per euro 5.000,00 ed in favore del Parte_3
sig. per euro 5.000,00, oltre gli interessi legali dalla data del Parte_2
pagamento e la rivalutazione come per legge. Vittoria di spese e compensi professionali del grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
A sostegno della domanda si deduceva che in data 3.7.2012 , a Parte_1
copertura del premio avente scadenza 6.7.2012, riferito alla polizza n. 71024312/39, sottoscritta presso l'agenzia di Cisterna di Latina, facente capo alla soc. Controparte_1
Capuccio Sas di Capuccio Nazzareno, versava la somma di € 5.000,00 a mezzo assegno postale tratto su n. 7134605193 e che del ridetto versamento veniva Controparte_2
rilasciata al medesimo, dalla agenzia , quietanza di pagamento;
si esponeva Parte_4
inoltre che in pari data 3.07.2012 lo stesso corrispondeva al sig. Parte_1 [...]
impiegato presso l'Agenzia Generali di Cisterna di Latina, la somma in contanti Parte_5 di € 6.000,00 per il pagamento del premio aggiuntivo n. 007152023, collegato alla polizza n. 71024312/39, ricevendo quietanza del relativo pagamento. Si esponeva inoltre in narrativa che il medesimo , titolare anche della polizza n. 71032844, Parte_1
in data 26.07.2012, a copertura del premio con scadenza al 30.07.2012, pagava la somma di € 5.000,00, a mezzo assegno, tratto su , e riceveva relativa quietanza Controparte_2
di pagamento .
Nell'interesse di parte attrice si deduceva altresì che titolare della Parte_3
polizza n. 71072923/13, sempre con la Compagnia Generali Italia, presso l'Agenzia di
Cisterna di Latina facente capo alla soc. Capuccio Nazareno sas, in data 21.11.2012, a copertura del premio in scadenza il giorno 30.11.2012, versava la somma di € 5.000,00 in contanti a mani di (impiegato presso l'agenzia nonché genero del legale Parte_5
rappresentante, ), che la accettava ed emetteva quietanza di Persona_1
pagamento; si esponeva inoltre che titolare della polizza Parte_2
2 n.71083165/13, sempre con la , presso la medesima agenzia di Cisterna, Controparte_1 in data 21.11.2012 versava, a mani del sig. la somma in contanti di € Parte_5
5.000,00, che la accettava emettendo la relativa quietanza di pagamento.
In narrativa si esponeva inoltre che per la violazione delle disposizioni di legge sui pagamenti in contanti, i venivano sottoposti a sanzione amministrativa e che si Pt_1
era appreso che nessuno dei pagamenti effettuati risultava ricevuto dalla Compagnia.
Si dava conto della comunicazioni di in data 19 giugno 2014 con la quale Controparte_1
si dichiarava che la somma contanti di € 6.000,00 non era entrato nelle casse della agenzia e che gli importi di cui ai due assegni postali di € 5.000,00 erano stati imputati diversamente e precisamente l'assegno di n. 7155609365 di € 5.000,00 CP_2
emesso da destinato alla copertura della polizza n. 71032844 era stato Parte_1
imputato a copertura della annualità 2012 della polizza n. 70969209 con medesimo contraente e l'assegno n. 7134605193, di importo pari ad € 5.000,00, emesso da Pt_1
destinato alla copertura della polizza n. 71024312 era stato imputato a copertura
[...]
della annualità 2012 di polizza n. 71192536 con contraente Parimenti Parte_2
si esponeva che la Compagnia aveva denegato l'incasso delle somme in contanti versate da e Parte_3 Parte_2
Veniva pertanto affermata in giudizio la sussistenza della responsabilità della Compagnia ex art. 2049 cc per l'operato del collaboratore infedele e la distrazione di somme di denaro effettuata in danno degli attori.
Si costituiva la compagnia convenuta, chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
attrice ed evidenziando che con la comunicazione del 19.6.2014 aveva dato atto CP_1 dell'avvenuta contabilizzazione dei pagamenti effettuati a mezzo assegno ma allo stesso tempo aveva fatto rilevare che l'importo di euro 6.000,00 da destinarsi alla polizza n.
71024312, che il sig. riferiva di aver versato in danaro contante, non Parte_1
risultava entrato nelle casse dell'Agenzia.
La Compagnia deduceva pertanto di aver tenuto un comportamento conforme ai canoni della buona fede ai sensi del combinato disposto degli artt. 1175 e 1375 c.c. mentre gli attori avevano violato la prescrizione contenuta nelle Condizioni di Polizza che prevedevano espressamente il divieto di effettuare pagamenti in contanti. Si assumeva che tale circostanza, già di per sé risulta idonea ad interrompere qualsiasi nesso tra l'attività di riscossione degli importi in contanti posta in essere dal sig. Parte_5 collaboratore dell'Agente Generali e non preposto di , valeva ad Controparte_1
evidenziare l'assenza di responsabilità della compagnia per i fatti di causa. Si evidenziava
3 inoltre che la violazione della “c.d. legge antiriciclaggio” prevista nel D.lgs. 21.11.2007
n. 231 era tale da costituire un concorso colposo degli stessi danneggiati nella produzione dell'evento lesivo. Inoltre, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, si evidenziava che la richiesta di risarcimento per complessivi € 16.000,00 avanzata da risultava infondata in quanto la sola somma non contabilizzata dalla Parte_1
compagnia risultava quella versata in contanti per € 6.000,00 euro, mentre le ulteriori somme versate a mezzo assegno erano state riconosciute come pagate. In punto di diritto si negava la sussistenza di responsabilità ex art. 2049 cc atteso che la Compagnia non intratteneva alcun rapporto con i collaboratori dell'Agente Generale dallo stesso direttamente nominati dal medesimo con la conseguenza che la convenuta non poteva essere ritenuta responsabile del loro eventuale comportamento illecito, di cui, invece, sussistendone i presupposti, doveva , semmai, rispondere lo stesso Agente.
Espletata una istruttoria meramente documentale, la causa veniva assunta in decisione in esito alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc della udienza del 13 marzo 2025 fissata per la precisazione delle conclusioni presa visione delle conclusioni scritte delle parti.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Gli attori richiedono in giudizio il risarcimento del danno in relazione al mancato riversamento delle somme corrisposte a copertura di polizze intrattenute presso l'agenzia di Cisterna di Latina a mani di un collaboratore che aveva provveduto a CP_1
quietanzare i pagamenti effettuati a mezzo due assegni da ed in Parte_1
contanti da tutti e tre gli attori, avendo la Compagnia negato di imputarli alle polizze stesse ed anzi la percezione dei relativi importi.
Circostanza incontestata ed emergente anche dagli accertamenti della Guardia di Finanza, risulta che il soggetto materiale percettore degli assegni e delle somme contanti,
[...]
fosse il genero dell'agente titolare e che lo stesso ebbe a rilasciare a nome della Parte_5
Compagnia quietanza di pagamento per le singole polizze, come documentato in atto.
Circa la responsabilità della Compagnia assicuratrice per l'operato del collaboratore infedele, devono richiamarsi principi ormai pacifici in giurisprudenza in tema di art. 2049 cc.
Come da ultimo evidenziato ( Cass. 14 novembre 2023 n. 31675), tale norma sancisce la responsabilità a carico dei «padroni» e «committenti» per i fatti illeciti compiuti dai
«domestici» e «commessi». La nozione di padrone o committente è stata nel tempo
4 ampliata fino a ricomprendere soggetti che, per il perseguimento dei propri fini, si avvalgono dell'opera di altri soggetti a loro legati e a tutti i casi in cui è ravvisabile un rapporto di preposizione, e cioè tutte le forme giuridiche (rapporto di lavoro subordinato, rapporto institorio, lavoro d'opera, ecc.) in cui un soggetto (preponente) utilizza e dispone per i propri fini dell'attività di un altro soggetto (preposto), in forza di vincoli di varia natura. Altrettanto pacifico il principio secondo cui ai fini della configurabilità del rapporto di preposizione, non si richiede un vincolo di dipendenza, ma è sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarità del preposto, affermandosi come irrilevanti, in funzione dell'operatività della disciplina stabilita dalla norma predetta nel rapporto con agente assicurativo, sia la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società assicuratrice e l'agente di cui essa sia avvalsa sia la sussistenza del potere di rappresentanza della compagnia assicurativa in capo all'agente medesimo.
Con riferimento alla natura di questa responsabilità, da una nozione di una responsabilità soggettiva, e cioè di una responsabilità fondata sulla colpa del preponente (datore di lavoro, imprenditore, committente ecc.) nella scelta del preposto (lavoratore subordinato, institore, commesso ecc.) o nella vigilanza sul suo operato si è valorizzato il rilievo che l'art. 2049 c.c., diversamente dalle altre ipotesi di responsabilità speciale contemplate dal codice negli artt. 2047 e ss., non consente al responsabile alcuna prova liberatoria ed è stato quindi affermato in giurisprudenza che trattasi non di una responsabilità per colpa, ma di una responsabilità oggettiva per fatto altrui, il cui fondamento va ravvisato nell'esigenza che chi si appropria dell'attività altrui, per il perseguimento dei propri fini, assuma le conseguenze dannose di tale attività.
Deve valorizzarsi quanto affermato dalle Sezioni Unite ( sentenza del 16/05/2019, n.
13246) le quali - pur affrontando la diversa questione relativa al se la pubblica amministrazione sia civilmente responsabile per i danni arrecati dal fatto penalmente illecito del suo dipendente, quando questi, approfittando delle sue attribuzioni, abbia agito in funzione del conseguimento di una finalità esclusivamente egoistica e personale, estranea all'amministrazione e addirittura contraria ai fini istituzionali da essa perseguiti
– hanno analiticamente esaminato la natura della responsabilità ex art. 2049 c.c., alla luce della più recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità sul punto, e, richiamando i principi da questa affermati, hanno ribadito che trattasi di responsabilità oggettiva per fatto altrui e, in particolare, di un'applicazione moderna del principio cuius commoda eius et incommoda, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l'attribuzione al primo di quella posta in
5 essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli. Tale appropriazione di attività deve comportarne l'imputazione nel suo complesso e, così, sia degli effetti favorevoli che di quelli pregiudizievoli, rispondendo un simile principio ad esigenze generali dell'ordinamento di riallocazione dei costi delle condotte dannose in capo a colui cui è riconosciuto di avvalersi dell'operato di altri. Quale ultimo elemento costitutivo della fattispecie - oltre al rapporto di preposizione ed all'illiceità del fatto del preposto - occorre la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra esercizio delle incombenze e danno al terzo, con la precisazione che il nesso di occasionalità necessaria (e la responsabilità del preponente) sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, alla condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze.
Le Sezioni Unite hanno pure ulteriormente precisato che, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, valgono i principi e le regole in tema di accertamento del nesso causale come elaborati dalla giurisprudenza con riferimento a tale ambito (a partire da Cass., sez. un., dell'11/01/2008, n. 576 e succ.), nel quale vige l'elisione del nesso causale in ipotesi di fatto naturale o del terzo o del danneggiato che sia di per sé solo idoneo a determinare l'evento e si applica la regola generale dell'art. 1227, primo comma, c.c. in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato.
Si afferma ( Cass. 8 settembre 2023 n. 26195) che il predetto nesso può essere escluso dal contegno del danneggiato, allorché la sua condotta sia caratterizzata da "anomalie" tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul preposto.
In questo caso, viene meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della società preponente per il fatto dell'agente ed inoltre il contegno
"anomalo" dell'investitore può, inoltre, essere valutato quale fatto colposo concorrente con l'illecito dell'agente, in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227
c.c., comma 1, (Cass. 01/03/2016, n. 4037; Cass. 13/05/2016, n. 9892; Cass. 26/07/2017,
n. 18383; Cass. 28/07/2021, n. 21643). Elementi presuntivi sintomatici di un contegno
6 significativamente "anomalo" del danneggiato possono ricavarsi dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio- economiche. Tra questi elementi si colloca la consegna all'agente di somme di danaro in contanti (Cass. 20/01/2022, n. 1786).
Questa circostanza assume particolare rilevanza in funzione del giudizio circa l'anomalia della condotta del danneggiato, in quanto la consegna di denaro in contanti è oggetto di specifico ed espresso divieto normativo ( nel caso di specie D.lgs. 21.11.2007 n. 231).
Si esclude l'operatività di qualsiasi automatismo (giacché la valutazione relativa agli elementi sintomatici della condotta anomala dell'investitore - e l'apprezzamento se essi siano tali da rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore - costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, da compiersi caso per caso, il quale sfugge al sindacato di legittimità: cfr., ad es., Cass. 18/05/2022, n. 15917, in motiv.), tuttavia, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quale, nella fattispecie, quello di consegnare all'agente unicamente assegni bancari o circolari, non trasferibili, intestati all'intermediario per cui opera ovvero alla società i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, o comunque di avvalersi di altri strumenti - ordini di bonifico e documenti similari, nonché strumenti finanziari nominativi o all'ordine che abbiano come beneficiari o che siano stati intestati o girati ai predetti soggetti - dotati di tracciabilità, in funzione di impedire elusioni del controllo antiriciclaggio: cfr., in tal senso, Cass. 28/07/2021, n. 21643; Cass. 25/10/2022, n. 31453), il giudice del merito è tenuto ad apprezzare specificamente queste circostanze e, eventualmente, a dar conto, in motivazione, delle ragioni per le quali ritenga che tale condotta, lungi dal concretare una cooperazione colposa con l'illecito del promotore, sia stata perfettamente rispondente al principio di autoresponsabilità che deve governare i rapporti tra consociati e che si pone alla base della tutela dell'affidamento incolpevole, e non abbia pertanto integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al preposto, che giustifica la responsabilità dell'intermediario.
7 Tale valutazione nel caso di specie, con riferimento ai pagamenti in contanti effettuati dai deve condurre ad affermare che non sussista tale concorso di colpa, tenuto conto Pt_1
che, contrariamente alle circostanze emerse nei precedenti richiamati ( ove si evidenziavano pagamenti per somme rilevanti versate dal cliente senza ricevuta a fronte di polizze inesistenti per i quali l'investitore si era interessato solo dopo molti anni), nel caso di specie si è trattato di un unico versamento in contanti per ciascun cliente, parte di una famiglia titolare di numerose polizze nella stessa agenzia, effettuati nel giro di pochi giorni a luglio 2013 con reazione alla rilevata anomalia già a settembre 2013, dopo la contestazione di illecito amministrativo, versamento nelle mani di soggetto che appariva legittimato a riceverlo, il genero dell'agente, che lo accettava in più tranches pur trattandosi di contanti, tanto è vero che lo stesso provvedeva a rilasciare per ogni versamento la quietanza per il premio della relativa polizza.
Alla stregua delle risultanze di causa, deve ritenersi pertanto sussistente ex art. 2049 cc la responsabilità della Compagnia convenuta per quanto concerne l'operato del collaboratore di agenzia, per le somme non riversate dal medesimo che le aveva ricevute e quietanzate, dovendo la stessa rispondere delle ingerenze dannose che al terzo preposto o al dipendente, della cui opera si è avvalso per l'adempimento della propria obbligazione negoziale, sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al danneggiato, terzo o creditore;
e cioè dei danni che il terzo preposto o il dipendente ha potuto a quest'ultimo arrecare in ragione di quel particolare contatto cui il medesimo è nei suoi confronti risultato esposto in dipendenza della occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno, tra cui sussista un mero collegamento obiettivo. Nel caso di specie il collaboratore presente in agenzia appariva inserito nell'apparato organizzativo dell'assicuratore e legittimato a rilasciare quietanze riferibili alla Compagnia, sulla base di condotte apparentemente riconducibile agli occhi del cliente alla medesima assicuratrice.
Per quanto concerne l'ammontare del risarcimento, con riferimento ai versamenti effettuati da tramite assegni postali imputati nelle quietanze alle polizze CP_3
cui gli stessi erano destinati, la Compagnia ha dato conto di averli ricevuti sia pure imputandoli a polizze diverse. Tuttavia l'imputazione del pagamento di cui all'assegno n.
7134605193, di importo pari ad € 5.000,00, emesso da destinato alla Parte_1
copertura della polizza n. 71024312 a copertura della annualità 2012 di polizza n.
71192536 con contraente vale senz'altro a far ritenere illegittima tale Parte_2
operazione e tale da esporre ad un correlato ammanco il quale, di Parte_1
8 converso, non ha comprovato e neppure dedotto che la diversa imputazione dell'assegno di n. 7155609365 di € 5.000,00 emesso da destinato CP_2 Parte_1
alla copertura della polizza n. 71032844 invece a copertura della annualità 2012 della polizza n. 70969209 con medesimo contraente abbia determinato un danno per la posizione assicurativa rimasta scoperta.
In conseguenza, in parziale accoglimento della domanda attrice, deve Controparte_1 essere condannata al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
11.000,00 ( assegno di € 5.000,00 imputato a soggetto diverso e pagamento contanti di €
6.000,00), in favore di della somma di € 5.000,00 ed in favore di Parte_3 Pt_2 della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del pagamento al
[...]
saldo.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza in relazione al valore del decisum per controversia di natura documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della Dott.ssa Gianna Valeri ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
P.Q.M.
a) Accoglie la domanda di parte attrice nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore al pagamento in favore di della somma di € 11.000,00 Parte_1
( assegno di € 5.000,00 e pagamento contanti di € 6.000,00), in favore di Pt_3 della somma di € 5.000,00 ed in favore di della somma
[...] Parte_2 di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
b) Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore a Controparte_1
rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore degli attori, Parte_1
, ed nella somma di € 545,00 per
[...] Parte_3 Parte_2
spese ed € 3.397,00 per compensi oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.
Così deciso in Latina, il 2 settembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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