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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/10/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 905/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza 4 luglio
2025, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 1° luglio 2025,
vertente
TRA
A-A1, in persona del suo Amministratore e legale Parte_1
rappresentante p.t. Geom. , con sede in Messina, Viale Principe Parte_2
Umberto n.89, Cod. Fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela P.IVA_1
Dom. Maria Ruvolo (Cod. Fisc. ), per procura in calce CodiceFiscale_1
all'atto di appello,
appellante contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su P.IVA_2 foglio separato ma materialmente congiunto all'atto introduttivo del I^ grado,
dall'Avv. Giuseppe Melazzo, C.F.: CodiceFiscale_2
appellata
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Appellate contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Messina 16 novembre 2023,
n. 2134 – “Comunione e condominio – impugnazione di delibera assembleare –
spese condominiali”.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 12 novembre 2018, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nonché le signore
[...]
, , convenivano in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
giudizio innanzi al Tribunale di Messia il A-A1, Parte_1
impugnando la delibera assembleare del 5 ottobre 2018 che, al punto 2)
dell'ordine del giorno prevedeva la “Ratifica dei punti 2 e 3 all'O.D.G. della
delibera assembleare del 18.05.2018, oggetto di ulteriore impugnativa da parte
della ” che, a loro dire, era stata assunta Parte_3
da condominio inesistente, non essendosi verificata la scissione del c.d.
Condominio ” dal composto Parte_4 Parte_1
dalle palazzine A, A1, B, C e spazi esterni comuni.
Deducevano gli attori che a) Con delibera dell'assemblea generale del 12 gennaio 2018 non era stata approvata la richiesta dei condomini delle palazzine A e A1 di separarsi dal
; Controparte_5
b) Gli stessi condomini, nel tentativo di aggirare l'ostacolo, avevano irritualmente “autoconvocato” l'assemblea del 25 febbraio 2018, limitata ai soli condomini interessati, e costituito il “ Controparte_6
;
[...]
c) Tale delibera era stata oggetto di impugnazione da parte degli attuali appellati, per irregolare convocazione e il giudizio si era concluso con declaratoria di cessazione della materia del contendere, per avere successivamente il , riconosciuta l'esistenza del vizio, deliberato Parte_1
la ratifica della pregressa delibera nell'assemblea del 18 maggio 2018;
d) Anche tale delibera era stata impugnata e il relativo giudizio si era conclusosi con dichiarazione della cessazione della materia del contendere per effetto della ratifica attuata con delibera del 5 ottobre 2018, oggetto del presente giudizio.
2. Nella resistenza del A-A1, con sentenza del 16 Parte_1
novembre 2023, n. 2134, il Tribunale adìto, rigettate le eccezioni preliminari ed accolta l'impugnazione, ha annullato la delibera condominiale del 5 ottobre 2018,
punto 2) dell'ordine del giorno, rigettato ogni altra domanda e regolato le spese di lite in base alla soccombenza.
A sostegno della decisione, il giudice di primo grado ha affermato che
“condizione necessaria perché una delibera assembleare sia idonea a sanare
una precedente delibera è il superamento dei vizi presenti in quest'ultima
delibera. Occorre, cioè, che la delibera in sanatoria presenti quelle condizioni di
validità che mancavano alla delibera che intende ratificare”. Ciò posto, ha osservato in punto di fatto che “non è contestato che il condominio “ ” Parte_1
inglobasse le palazzine A – A1 -B e C e che il condominio A-A1 Parte_1 nascesse dalla scissione dal condominio ”. Parte_1
Ha quindi affermato che” perché possa legittimamente costituirsi il nuovo
è necessaria l'autonomia strutturale dell'edificio o delle ali che Parte_1
compongono un unico edificio e che lo scioglimento sia deliberato dall'assemblea
con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 cc. o, comunque, che sia disposto
dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di
quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione, come sancito
dall'art. 61 delle disposizioni di attuazione del codice civile”.
Par Ritenendo incontestata l'autonomia strutturale delle – il Parte_4
Tribunale ha accertato che “difetta in atti una delibera autorizzativa della
scissione da parte di tutti i condomini dell'originario , in Parte_1
violazione di quanto disposto dall'art. 61 delle disposizioni di attuazione del
codice civile. “In definitiva la delibera impugnata non presenta i requisiti di legge
per ratificare l'originaria delibera di formazione del nuovo condominio Parte_1
A – A1 poiché non è stata assunta dall'assemblea del condominio ,
[...] Parte_1
nel rispetto della maggioranza prevista dall'art. 1136 c.c.”
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello il A Parte_1
– A1, sulla base di cinque motivi, chiedendone l'integrale riforma, previa sospensiva, con la dichiarazione che “non sussistono motivi per ritenere nulla e/o
annullabile e/o invalida e/o priva di effetto la delibera assunta la punto 2 all'ODG
del deliberato assembleare del 05/10/2018, essendo stata regolarmente adottata
con le maggioranze previste dalla legge” e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 4. Nel contraddittorio delle parti, essendosi costituita solo la
[...]
nella contumacia delle altre originarie attrici, ritualmente Controparte_1
citate, con ordinanza del 31 maggio 2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria e, quindi, ha posto la causa in decisione.
5. Sull'eccezione preliminare di nullità dell'atto di appello per violazione
dell'art. 163 n° 7 c.p.c. come richiamato dall'art. 342 c.p.c., questa Corte si è già
pronunciata, disattendendola, con ordinanza 31 maggio 2024, che va richiamata integralmente in questa sede.
6. Analogamente, è infondata l'eccezione dell'appellata Congregazione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avendo l'atto di gravame i requisiti sufficienti di specificità richiesti dalla norma.
7. Con il primo motivo di appello, il soccombente (deducendo Parte_1
che la sentenza gravata era fondata su un presupposto fattuale errato, per
“erroneità della motivazione e dell'interpretazione delle risultanze istruttorie.
Illegittima e/o erronea applicazione dell'art. 61 delle disposizioni di attuazione del
codice civile”), assume che il Tribunale, a fronte della mancata produzione da parte degli originari attori oggi appellati della delibera del 25 febbraio 2028, aveva ritenuto senza alcun supporto documentale che detta delibera avesse “disposto la scissione e la conseguente formazione del A – A1”, Parte_1
laddove si era limitata alla “Nomina Amministratore Pal. A-A1”, come da ordine del giorno. Pertanto, per nominare l'amministratore “non occorreva sicuramente
la delibera da parte “dell'assemblea del condominio ”, ma era sufficiente Parte_1 Par quella dei soli proprietari degli immobili ricadenti nelle palazzine A e con le
maggioranze di cui all'art. 1136 c.c.”, che sussisteva nella delibera del 5 ottobre
2018.
Ancora l'appellante contesta il punto motivazionale nel quale il Tribunale
afferma che “la delibera impugnata (quella del 5 ottobre 2018, per l'appunto) non
presenta i requisiti di legge per ratificare l'originaria delibera di formazione del
nuovo A – A1 poiché non è stata assunta Parte_1
dall'assemblea del condominio , nel rispetto della maggioranza prevista Parte_1
dall'art. 1136 c.c.” perché prevedeva solo la nomina del suo amministratore.
4.1 – Il motivo di gravame è palesemente infondato.
Premesso che è documentalmente provato che con delibera dell'assemblea generale del 12 gennaio 2018 era stata respinta la richiesta dei condomini delle palazzine A e A1 di separarsi dal e che risulta Controparte_5
dagli atti che con la delibera successiva del 25 febbraio 2018, in un'assemblea
(auto) convocata all'uopo dai soli condomini interessati, sia stato nominato un amministratore solo per le palazzine A e A1, è di tutta evidenza – per ragioni di logica - che tale nomina presupponga inevitabilmente l'affermazione di una autonomia delle stesse palazzine rispetto al generale, negata un Parte_1
mese prima e, pertanto, disposta (separazione e nomina) in violazione di legge,
per come si dimostrerà in seguito.
In ogni caso, il denunciato vizio di quest'ultima assemblea per difetto di regolare convocazione era stato riconosciuto nell'assemblea del 18 maggio
2018, che l'aveva superata, ratificandone il deliberato, come affermato dalle parti e documentato dalla sentenza del Tribunale di Messina n. 1122/2021 la quale,
conseguentemente, aveva dichiarato cessata la materia del contendere sull'impugnazione della delibera del febbraio 2018.
4.2 - Ne consegue che ogni questione sulla validità o meno della stessa delibera è superata, mentre sugli altri profili anche attinenti all'assemblea del 5
ottobre 2018 si statuirà nel prosieguo.
5. Con il secondo motivo di gravame, il denuncia l' “illegittimità Parte_1
della sentenza per aver il Giudice deciso su questioni coperte dal giudicato”, in quanto ha analizzato, nel merito, le doglianze che erano state mosse dagli attori avverso le delibere del 25 febbraio 2018 e del 15 maggio 2018, oggetto di separati giudizi di impugnazione, conclusisi con sentenze – non impugnate - che hanno dichiarato cessata la materia del contendere (rispettivamente sentenze n.
1122/2021 e n. 276/2022 rese dal Tribunale di Messina): in definitiva, assume l'appellante che non poteva più discutersi la questione della legittimità o meno del distacco delle Palazzine A-A1 dal Condominio Controparte_5
5.1 – La doglianza non coglie nel segno, nella misura in cui fa derivare dalla mancata impugnazione delle sentenze dichiarative della cessata materia del contendere (che attenevano al contenzioso avverso le delibere del 25 febbraio e del 18 maggio 2018) l'asserita impossibilità di sindacare la questione centrale della controversia e cioè il contestato distacco delle Palazzine A-A1 dal
Controparte_5
5.2 - Invero, va intanto premesso che la statuizione di cessazione della materia del contendere è inidonea al giudicato, limitandosi l'efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass., S.U. 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. 24
aprile 2025, n. 10829). 5.3 - Inoltre, rilevato che quelle cessazioni della materia del contendere è stata via via pronunciata non nel merito, ma perché ogni delibera era stata superata da quella successiva, sicché tutte vanno considerate nella loro connessione logico-cronologica, osserva la Corte che, impugnando la delibera del 5 ottobre
2018, la Congregazione appellata ha inteso mettere in discussione, come correttamente rilevato dal Tribunale, lo specifico deliberato della stessa (e non altro), consistente nella “ratifica” di quanto stabilito il 18 maggio 2018. E se tale ultima delibera presentava il vizio – di cui si parlerà di qui a poco – della mancanza della maggioranza calcolata sull'intero condominio generale, bene ha fatto il Tribunale ad affermare – in coerenza con i principi regolatori della materia
- cche “condizione necessaria perché una delibera assembleare sia idonea a
sanare una precedente delibera è il superamento dei vizi presenti in quest'ultima
delibera”.
Vale al riguardo il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui per la costituzione di un condominio separato dal condominio generale preesistente, deve essere rispettato il procedimento stabilito negli artt. 61 e 62
disp. att. c.c., disposizioni che richiedono, in via prioritaria, una delibera del condominio esistente di scioglimento da adottarsi con una maggioranza qualificata - anche in seconda convocazione - dall'art. 1136, comma 2, c.c. (v. ex multis, Trib. Catania sez. III, 12 gennaio 2024, che disattende un contrario orientamento, minoritario e rimasto isolato). Ed è di tutta evidenza che una siffatta delibera manca, avendo il condominio generale, nell'unica occasione in cui si è
espresso, votato in senso contrario.
5.4 – Ne consegue il rigetto del motivo di gravame. 6. Con il terzo motivo di appello il censura la sentenza di primo Parte_1
grado, avendo ritenuto che fosse circostanza non contestata “che il Parte_1
” inglobasse le palazzine A – A1 -B e C”: infatti, gli stessi attori avevano
[...]
dedotto in citazione che “Il risulta essere composto dalle Parte_1
palazzine A-A1, dalla palazzina C e dagli spazi esterni”, perché già nel 2017 la palazzina B si era staccata con delibera del 15 dicembre 2017. Pertanto, continua l'appellante, dovendosi escludere dal conteggio dei votanti nella riunione del condominio generale tenutasi il 12/01/2018 i condomini della palazzina B, in quell'assemblea era stato raggiunto il quorum previsto dall'art. 61 disp. att. c.c. e dal secondo comma dell'art. 1136 c.c. (ossia “la maggioranza degli intervenuti e
almeno la metà del valore dell'edificio”), cioè 745,50 millesimi totali.
Ne consegue che i condomini delle , in forza della suddetta Parte_5
delibera, si erano legittimamente autoconvocati in assemblea il 25/02/2018,
ponendo all'ordine del giorno non già il distacco dal (già Parte_1
oggetto di delibera del generale del 12/01/2018), ma Parte_1
unicamente la nomina dell'amministratore, che è stato infatti nominato nella persona del Geom. . Parte_2
6.1 – Anche tale doglianza non persuade e va rigettata.
Infatti (al di là della circostanza che non risulta provato che all'assemblea del
12 gennaio 2018 abbiano partecipato i condomini della pal. B), l'appellante omette di considerare che quella delibera non risulta essere stata impugnata:
sicché ogni questione sulla validità o meno delle maggioranze ivi raggiunte non
è più esaminabile, permanendo una decisione di unificazione delle palazzine A,
A1 e C che non può essere superata, come visto, da una votazione (illegittima)
dei soli condomini delle palazzine A e A1. 7. Con il quarto motivo il deduce l'illogicità ed erroneità della Parte_1
sentenza, per essere il decidente in primo grado partito dall'erroneo presupposto che la delibera impugnata non presentasse “i requisiti di legge per ratificare l'originaria delibera di formazione del nuovo A-A1” Parte_6
e senza tener conto “della circostanza che gli attori non hanno impugnato l'intera
delibera, ma solo il punto 2 all'ODG, come analogamente accaduto in ordine alle
precedenti impugnazioni parziali delle delibere. Ne consegue che gli altri punti
all'ODG resterebbero salvi, con riconoscimento dell'esistenza proprio di
quell'organo assembleare che si ritiene irregolarmente costituito. Si tratta di una
motivazione illogica, oltre che erronea”.
7.1 – A giudizio della Corte, la censura tende a provare troppo, posto che la contestazione della si è appuntata sulla “Ratifica dei punti 2 e 3 CP_1
all'O.D.G. della delibera assembleare del 18.05.2018, oggetto di ulteriore
impugnativa da parte della ”, Parte_3
deducendo, quindi, per quanto di specifico interesse l'illegittimità
dell'approvazione, con una maggioranza non idonea, della scissione e conseguente formazione del nuovo Condominio “Cristo Re Palazzine A-A1, e tale domanda è stata correttamente accolta dal Tribunale, nei limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, eliminando dal mondo giuridico la contestata deliberazione. Nulla di più e nulla di contraddittorio nel percorso argomentativo del primo giudice.
8. L'infondatezza dei superiori motivi di appello assorbe quello con cui l'appellante contesta la statuizione del Tribunale di condanna alle spese. 9. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in mancanza di nota, tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile di complessità bassa), nella misura di € 8.469,00 per compensi
(fase di studio € 2.058,00, fase introduttiva € 1.418,00, fase di trattazione €
1.523,00 ai minimi, per l'attività concretamente svolta, fase decisoria € 3.470,00),
oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali,
disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
10. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 905/2023 R.G. sull'appello proposto da
A-A1 contro Parte_1 Controparte_7
, , avverso la
[...] Controparte_3 Controparte_4
sentenza del tribunale di Messina 16 novembre 2023, n. 2134:
1. dichiara la contumacia di , , Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3. Condanna l'appellante a pagare alla appellata Parte_1 CP_1 le spese di lite del grado, liquidate in € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
4. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, l'8 ottobre 2025.
Il consigliere rel.
(dott. Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 905/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza 4 luglio
2025, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 1° luglio 2025,
vertente
TRA
A-A1, in persona del suo Amministratore e legale Parte_1
rappresentante p.t. Geom. , con sede in Messina, Viale Principe Parte_2
Umberto n.89, Cod. Fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela P.IVA_1
Dom. Maria Ruvolo (Cod. Fisc. ), per procura in calce CodiceFiscale_1
all'atto di appello,
appellante contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su P.IVA_2 foglio separato ma materialmente congiunto all'atto introduttivo del I^ grado,
dall'Avv. Giuseppe Melazzo, C.F.: CodiceFiscale_2
appellata
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Appellate contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Messina 16 novembre 2023,
n. 2134 – “Comunione e condominio – impugnazione di delibera assembleare –
spese condominiali”.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 12 novembre 2018, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nonché le signore
[...]
, , convenivano in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
giudizio innanzi al Tribunale di Messia il A-A1, Parte_1
impugnando la delibera assembleare del 5 ottobre 2018 che, al punto 2)
dell'ordine del giorno prevedeva la “Ratifica dei punti 2 e 3 all'O.D.G. della
delibera assembleare del 18.05.2018, oggetto di ulteriore impugnativa da parte
della ” che, a loro dire, era stata assunta Parte_3
da condominio inesistente, non essendosi verificata la scissione del c.d.
Condominio ” dal composto Parte_4 Parte_1
dalle palazzine A, A1, B, C e spazi esterni comuni.
Deducevano gli attori che a) Con delibera dell'assemblea generale del 12 gennaio 2018 non era stata approvata la richiesta dei condomini delle palazzine A e A1 di separarsi dal
; Controparte_5
b) Gli stessi condomini, nel tentativo di aggirare l'ostacolo, avevano irritualmente “autoconvocato” l'assemblea del 25 febbraio 2018, limitata ai soli condomini interessati, e costituito il “ Controparte_6
;
[...]
c) Tale delibera era stata oggetto di impugnazione da parte degli attuali appellati, per irregolare convocazione e il giudizio si era concluso con declaratoria di cessazione della materia del contendere, per avere successivamente il , riconosciuta l'esistenza del vizio, deliberato Parte_1
la ratifica della pregressa delibera nell'assemblea del 18 maggio 2018;
d) Anche tale delibera era stata impugnata e il relativo giudizio si era conclusosi con dichiarazione della cessazione della materia del contendere per effetto della ratifica attuata con delibera del 5 ottobre 2018, oggetto del presente giudizio.
2. Nella resistenza del A-A1, con sentenza del 16 Parte_1
novembre 2023, n. 2134, il Tribunale adìto, rigettate le eccezioni preliminari ed accolta l'impugnazione, ha annullato la delibera condominiale del 5 ottobre 2018,
punto 2) dell'ordine del giorno, rigettato ogni altra domanda e regolato le spese di lite in base alla soccombenza.
A sostegno della decisione, il giudice di primo grado ha affermato che
“condizione necessaria perché una delibera assembleare sia idonea a sanare
una precedente delibera è il superamento dei vizi presenti in quest'ultima
delibera. Occorre, cioè, che la delibera in sanatoria presenti quelle condizioni di
validità che mancavano alla delibera che intende ratificare”. Ciò posto, ha osservato in punto di fatto che “non è contestato che il condominio “ ” Parte_1
inglobasse le palazzine A – A1 -B e C e che il condominio A-A1 Parte_1 nascesse dalla scissione dal condominio ”. Parte_1
Ha quindi affermato che” perché possa legittimamente costituirsi il nuovo
è necessaria l'autonomia strutturale dell'edificio o delle ali che Parte_1
compongono un unico edificio e che lo scioglimento sia deliberato dall'assemblea
con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 cc. o, comunque, che sia disposto
dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di
quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione, come sancito
dall'art. 61 delle disposizioni di attuazione del codice civile”.
Par Ritenendo incontestata l'autonomia strutturale delle – il Parte_4
Tribunale ha accertato che “difetta in atti una delibera autorizzativa della
scissione da parte di tutti i condomini dell'originario , in Parte_1
violazione di quanto disposto dall'art. 61 delle disposizioni di attuazione del
codice civile. “In definitiva la delibera impugnata non presenta i requisiti di legge
per ratificare l'originaria delibera di formazione del nuovo condominio Parte_1
A – A1 poiché non è stata assunta dall'assemblea del condominio ,
[...] Parte_1
nel rispetto della maggioranza prevista dall'art. 1136 c.c.”
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello il A Parte_1
– A1, sulla base di cinque motivi, chiedendone l'integrale riforma, previa sospensiva, con la dichiarazione che “non sussistono motivi per ritenere nulla e/o
annullabile e/o invalida e/o priva di effetto la delibera assunta la punto 2 all'ODG
del deliberato assembleare del 05/10/2018, essendo stata regolarmente adottata
con le maggioranze previste dalla legge” e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 4. Nel contraddittorio delle parti, essendosi costituita solo la
[...]
nella contumacia delle altre originarie attrici, ritualmente Controparte_1
citate, con ordinanza del 31 maggio 2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria e, quindi, ha posto la causa in decisione.
5. Sull'eccezione preliminare di nullità dell'atto di appello per violazione
dell'art. 163 n° 7 c.p.c. come richiamato dall'art. 342 c.p.c., questa Corte si è già
pronunciata, disattendendola, con ordinanza 31 maggio 2024, che va richiamata integralmente in questa sede.
6. Analogamente, è infondata l'eccezione dell'appellata Congregazione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avendo l'atto di gravame i requisiti sufficienti di specificità richiesti dalla norma.
7. Con il primo motivo di appello, il soccombente (deducendo Parte_1
che la sentenza gravata era fondata su un presupposto fattuale errato, per
“erroneità della motivazione e dell'interpretazione delle risultanze istruttorie.
Illegittima e/o erronea applicazione dell'art. 61 delle disposizioni di attuazione del
codice civile”), assume che il Tribunale, a fronte della mancata produzione da parte degli originari attori oggi appellati della delibera del 25 febbraio 2028, aveva ritenuto senza alcun supporto documentale che detta delibera avesse “disposto la scissione e la conseguente formazione del A – A1”, Parte_1
laddove si era limitata alla “Nomina Amministratore Pal. A-A1”, come da ordine del giorno. Pertanto, per nominare l'amministratore “non occorreva sicuramente
la delibera da parte “dell'assemblea del condominio ”, ma era sufficiente Parte_1 Par quella dei soli proprietari degli immobili ricadenti nelle palazzine A e con le
maggioranze di cui all'art. 1136 c.c.”, che sussisteva nella delibera del 5 ottobre
2018.
Ancora l'appellante contesta il punto motivazionale nel quale il Tribunale
afferma che “la delibera impugnata (quella del 5 ottobre 2018, per l'appunto) non
presenta i requisiti di legge per ratificare l'originaria delibera di formazione del
nuovo A – A1 poiché non è stata assunta Parte_1
dall'assemblea del condominio , nel rispetto della maggioranza prevista Parte_1
dall'art. 1136 c.c.” perché prevedeva solo la nomina del suo amministratore.
4.1 – Il motivo di gravame è palesemente infondato.
Premesso che è documentalmente provato che con delibera dell'assemblea generale del 12 gennaio 2018 era stata respinta la richiesta dei condomini delle palazzine A e A1 di separarsi dal e che risulta Controparte_5
dagli atti che con la delibera successiva del 25 febbraio 2018, in un'assemblea
(auto) convocata all'uopo dai soli condomini interessati, sia stato nominato un amministratore solo per le palazzine A e A1, è di tutta evidenza – per ragioni di logica - che tale nomina presupponga inevitabilmente l'affermazione di una autonomia delle stesse palazzine rispetto al generale, negata un Parte_1
mese prima e, pertanto, disposta (separazione e nomina) in violazione di legge,
per come si dimostrerà in seguito.
In ogni caso, il denunciato vizio di quest'ultima assemblea per difetto di regolare convocazione era stato riconosciuto nell'assemblea del 18 maggio
2018, che l'aveva superata, ratificandone il deliberato, come affermato dalle parti e documentato dalla sentenza del Tribunale di Messina n. 1122/2021 la quale,
conseguentemente, aveva dichiarato cessata la materia del contendere sull'impugnazione della delibera del febbraio 2018.
4.2 - Ne consegue che ogni questione sulla validità o meno della stessa delibera è superata, mentre sugli altri profili anche attinenti all'assemblea del 5
ottobre 2018 si statuirà nel prosieguo.
5. Con il secondo motivo di gravame, il denuncia l' “illegittimità Parte_1
della sentenza per aver il Giudice deciso su questioni coperte dal giudicato”, in quanto ha analizzato, nel merito, le doglianze che erano state mosse dagli attori avverso le delibere del 25 febbraio 2018 e del 15 maggio 2018, oggetto di separati giudizi di impugnazione, conclusisi con sentenze – non impugnate - che hanno dichiarato cessata la materia del contendere (rispettivamente sentenze n.
1122/2021 e n. 276/2022 rese dal Tribunale di Messina): in definitiva, assume l'appellante che non poteva più discutersi la questione della legittimità o meno del distacco delle Palazzine A-A1 dal Condominio Controparte_5
5.1 – La doglianza non coglie nel segno, nella misura in cui fa derivare dalla mancata impugnazione delle sentenze dichiarative della cessata materia del contendere (che attenevano al contenzioso avverso le delibere del 25 febbraio e del 18 maggio 2018) l'asserita impossibilità di sindacare la questione centrale della controversia e cioè il contestato distacco delle Palazzine A-A1 dal
Controparte_5
5.2 - Invero, va intanto premesso che la statuizione di cessazione della materia del contendere è inidonea al giudicato, limitandosi l'efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass., S.U. 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. 24
aprile 2025, n. 10829). 5.3 - Inoltre, rilevato che quelle cessazioni della materia del contendere è stata via via pronunciata non nel merito, ma perché ogni delibera era stata superata da quella successiva, sicché tutte vanno considerate nella loro connessione logico-cronologica, osserva la Corte che, impugnando la delibera del 5 ottobre
2018, la Congregazione appellata ha inteso mettere in discussione, come correttamente rilevato dal Tribunale, lo specifico deliberato della stessa (e non altro), consistente nella “ratifica” di quanto stabilito il 18 maggio 2018. E se tale ultima delibera presentava il vizio – di cui si parlerà di qui a poco – della mancanza della maggioranza calcolata sull'intero condominio generale, bene ha fatto il Tribunale ad affermare – in coerenza con i principi regolatori della materia
- cche “condizione necessaria perché una delibera assembleare sia idonea a
sanare una precedente delibera è il superamento dei vizi presenti in quest'ultima
delibera”.
Vale al riguardo il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui per la costituzione di un condominio separato dal condominio generale preesistente, deve essere rispettato il procedimento stabilito negli artt. 61 e 62
disp. att. c.c., disposizioni che richiedono, in via prioritaria, una delibera del condominio esistente di scioglimento da adottarsi con una maggioranza qualificata - anche in seconda convocazione - dall'art. 1136, comma 2, c.c. (v. ex multis, Trib. Catania sez. III, 12 gennaio 2024, che disattende un contrario orientamento, minoritario e rimasto isolato). Ed è di tutta evidenza che una siffatta delibera manca, avendo il condominio generale, nell'unica occasione in cui si è
espresso, votato in senso contrario.
5.4 – Ne consegue il rigetto del motivo di gravame. 6. Con il terzo motivo di appello il censura la sentenza di primo Parte_1
grado, avendo ritenuto che fosse circostanza non contestata “che il Parte_1
” inglobasse le palazzine A – A1 -B e C”: infatti, gli stessi attori avevano
[...]
dedotto in citazione che “Il risulta essere composto dalle Parte_1
palazzine A-A1, dalla palazzina C e dagli spazi esterni”, perché già nel 2017 la palazzina B si era staccata con delibera del 15 dicembre 2017. Pertanto, continua l'appellante, dovendosi escludere dal conteggio dei votanti nella riunione del condominio generale tenutasi il 12/01/2018 i condomini della palazzina B, in quell'assemblea era stato raggiunto il quorum previsto dall'art. 61 disp. att. c.c. e dal secondo comma dell'art. 1136 c.c. (ossia “la maggioranza degli intervenuti e
almeno la metà del valore dell'edificio”), cioè 745,50 millesimi totali.
Ne consegue che i condomini delle , in forza della suddetta Parte_5
delibera, si erano legittimamente autoconvocati in assemblea il 25/02/2018,
ponendo all'ordine del giorno non già il distacco dal (già Parte_1
oggetto di delibera del generale del 12/01/2018), ma Parte_1
unicamente la nomina dell'amministratore, che è stato infatti nominato nella persona del Geom. . Parte_2
6.1 – Anche tale doglianza non persuade e va rigettata.
Infatti (al di là della circostanza che non risulta provato che all'assemblea del
12 gennaio 2018 abbiano partecipato i condomini della pal. B), l'appellante omette di considerare che quella delibera non risulta essere stata impugnata:
sicché ogni questione sulla validità o meno delle maggioranze ivi raggiunte non
è più esaminabile, permanendo una decisione di unificazione delle palazzine A,
A1 e C che non può essere superata, come visto, da una votazione (illegittima)
dei soli condomini delle palazzine A e A1. 7. Con il quarto motivo il deduce l'illogicità ed erroneità della Parte_1
sentenza, per essere il decidente in primo grado partito dall'erroneo presupposto che la delibera impugnata non presentasse “i requisiti di legge per ratificare l'originaria delibera di formazione del nuovo A-A1” Parte_6
e senza tener conto “della circostanza che gli attori non hanno impugnato l'intera
delibera, ma solo il punto 2 all'ODG, come analogamente accaduto in ordine alle
precedenti impugnazioni parziali delle delibere. Ne consegue che gli altri punti
all'ODG resterebbero salvi, con riconoscimento dell'esistenza proprio di
quell'organo assembleare che si ritiene irregolarmente costituito. Si tratta di una
motivazione illogica, oltre che erronea”.
7.1 – A giudizio della Corte, la censura tende a provare troppo, posto che la contestazione della si è appuntata sulla “Ratifica dei punti 2 e 3 CP_1
all'O.D.G. della delibera assembleare del 18.05.2018, oggetto di ulteriore
impugnativa da parte della ”, Parte_3
deducendo, quindi, per quanto di specifico interesse l'illegittimità
dell'approvazione, con una maggioranza non idonea, della scissione e conseguente formazione del nuovo Condominio “Cristo Re Palazzine A-A1, e tale domanda è stata correttamente accolta dal Tribunale, nei limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, eliminando dal mondo giuridico la contestata deliberazione. Nulla di più e nulla di contraddittorio nel percorso argomentativo del primo giudice.
8. L'infondatezza dei superiori motivi di appello assorbe quello con cui l'appellante contesta la statuizione del Tribunale di condanna alle spese. 9. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in mancanza di nota, tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile di complessità bassa), nella misura di € 8.469,00 per compensi
(fase di studio € 2.058,00, fase introduttiva € 1.418,00, fase di trattazione €
1.523,00 ai minimi, per l'attività concretamente svolta, fase decisoria € 3.470,00),
oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali,
disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
10. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 905/2023 R.G. sull'appello proposto da
A-A1 contro Parte_1 Controparte_7
, , avverso la
[...] Controparte_3 Controparte_4
sentenza del tribunale di Messina 16 novembre 2023, n. 2134:
1. dichiara la contumacia di , , Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3. Condanna l'appellante a pagare alla appellata Parte_1 CP_1 le spese di lite del grado, liquidate in € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
4. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, l'8 ottobre 2025.
Il consigliere rel.
(dott. Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)