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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 175/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 162/2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel. ha pronunciato, all'esito del deposito telematico di note scritte, contenenti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le sole richieste e conclusioni scritte delle parti, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 175/2023 R.G. Lav.
promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e rappresentati e
[...] Parte_5 Parte_6
difesi dall'Avv. Vincenzo Iacovino, elettivamente domiciliati come in atti appellanti
contro
:
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lagioia, elettivamente domiciliata come in atti appellata nonché contro
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Ugo Nucciarone e dall'Avv. Antonella Testa, elettivamente domiciliato come in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza non definitiva del 15.03.2022 il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarava gli odierni appellanti, tutti professionisti laureati in medicina veterinaria, decaduti dall'azione dagli stessi proposta, ad eccezione dell'ultimo co.co.pro, con decorrenza dal 10.03.2020.
1.2. I ricorrenti avevano dedotto di avere stipulato con la un contratto di collaborazione CP_1 coordinata e continuativa, a far data dal 01.06.2008 (il solo dall'01.07.2008), Pt_5
successivamente prorogato. Seguivano altri contratti, anch'essi prorogati, ragion per cui il rapporto di collaborazione si protraeva fino al 31.12.2015.
1.3. Con provvedimento n. 648 del 20.07.2016 venivano conferiti ai ricorrenti incarichi a tempo determinato dal 01.08.2016 al 30.11.2016, prorogati, con deliberazione n. 1006 del
15.12.2016 fino all'approvazione della graduatoria definitiva. Con successiva deliberazione n. 849 dell'1.8.2017 venivano affidati incarichi per 52 ore mensili nell'area A di sanità animale, dal 01.8.2017 al 28.2.2018, prorogati, fino alla concorrenza di 24 mesi, la cui durata, tuttavia, veniva interrotta, con mail del 29.7.2019, a decorrere dal 31.7.2019.
1.4. I ricorrenti contestavano la nullità del termine apposto al proprio contratto, sostenendo che le ripetute proroghe avrebbero avuto l'intento di dissimulare un rapporto di lavoro subordinato, non sussistendo alcuna differenza tra l'attività da essi prestata e quella dei dirigenti veterinari di ruolo, essendo la stessa coerente con gli scopi e le attività istituzionali dell' . Avevano, quindi, agito per l'accertamento dell'illegittimità del Controparte_1
termine apposto ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con la e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con CP_1
condanna della resistente al pagamento di tutte le differenze retributive maturate, con ricostruzione della posizione previdenziale, nonché al risarcimento del danno ex art.36
d.lgs.165/01. In via residuale i ricorrenti avevano chiesto la condanna della ex art. CP_1
2041 c.c. ad indennizzarli per l'ingiustificato arricchimento di cui la stessa aveva
2 beneficiato, con corresponsione di una somma pari alla differenza tra quanto percepito e quanto dovuto in ragione della subordinazione e dell'inquadramento come dirigente medico veterinario, ai sensi del CCNL di riferimento.
1.5. Si costituiva la che, eccepita la prescrizione delle pretese maturate per il periodo CP_1 precedente l'ultimo quinquennio lavorativo, evidenziava la legittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati tra le parti, sostenendo l'assenza degli indici della subordinazione. Si contestavano, in particolare, le modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione così come descritte nei ricorsi, asserendo che i veterinari avevano svolto in piena autonomia solo i compiti e le prestazioni oggetto del contratto, in virtù delle specifiche professionalità, e senza alcun vincolo di subordinazione.
Le proroghe sarebbero state disposte per completare le attività progettuali.
Quanto al compenso, la resistente affermava che le relative modalità di erogazione erano state negozialmente determinate, senza che ciò implicasse l'equiparazione dell'attività resa dai ricorrenti a quella dei dirigenti veterinari di ruolo.
In merito al rapporto instauratosi tra il luglio 2016 e il luglio 2019, esso sarebbe stato distinto dai precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sia per il lasso di circa sette mesi trascorso, sia per la natura, trattandosi di incarichi previsti dall'art. 20 dell'ACN di categoria, con durata massima di 12 mesi, prorogabili fino a 24 mesi.
La resistente ha poi eccepito l'inammissibilità della domanda di conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, atteso che tale disciplina non troverebbe applicazione per le P.A., essendo prevista in caso di abusivo ricorso al contratto a termine la sola tutela risarcitoria.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, se ne evidenziava l'infondatezza, avendo i ricorrenti sostenuto solo genericamente di aver subito un pregiudizio, senza assolvere l'onere allegatorio né quello probatorio. La resistente ha poi evidenziato come i ricorrenti possedessero i requisiti previsti dall'art.1, comma 543 d.lgs. 208/15 per poter partecipare alle future procedure di stabilizzazione, potendo avanzare, solo all'esito delle stesse, eventuali pretese risarcitorie.
Eccepiva, infine, la l'intervenuta decadenza dalla impugnazione dei contratti CP_1 indicati in ricorso, ai sensi dell'art. 32 l. n. 183/2010.
1.6. Si costituiva anche l' , evocato in giudizio in relazione alla domanda di regolarizzazione CP_2
della posizione contributiva avanzata dai ricorrenti, che, evidenziata la propria posizione di
3 terzietà rispetto alle parti, chiedeva al Tribunale di tenere conto, nell'accertamento dei fatti, anche della disciplina della prescrizione in materia contributiva, che specificatamente richiamava.
1.7. Con la sentenza definitiva del 30.10.2023 il Giudice di prime cure rigettava la domanda anche relativamente al cocopro con decorrenza dal 10.03.2020, ritenendo che l'attività dei veterinari si fosse svolta, in virtù di detto contratto, con modalità tali da escludere la subordinazione, anche alla luce della espletata istruttoria. In particolare, era emerso che i ricorrenti si limitavano allo svolgimento della propria attività professionale secondo direttive e pianificazione generali, ma sempre nell'ambito del progetto assegnato (esecuzione di prove tubercoliniche nei bovini e nei prelievi ematici presso gli allevamenti, con successivo inserimento on line dei dati- report- nel sistema SANAN), organizzando in autonomia, nel rispetto delle tempistiche di cui al progetto, gli accessi agli allevamenti e svolgendo in concomitanza attività professionale privata.
2. Avverso la sentenza parziale e quella definitiva hanno proposto appello , Parte_1
, , , E Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
. Parte_6
2.1. Con il primo motivo gli appellanti denunciano l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui si è esclusa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, tanto in contrasto con i principi affermato dalla consolidata giurisprudenza nazionale, di legittimità e di merito, e da quella comunitaria, I documenti prodotti e la espletata istruttoria avrebbero, invece, dimostrato l'esistenza nel caso di specie di tutti gli indici della subordinazione. Si evidenzia, quindi, che questa Corte in casi analoghi avrebbe accolto le domande dei ricorrenti.
Richiamata, quindi, la giurisprudenza in materia di subordinazione e di elementi rivelatori della stessa, si deduce che gli appellanti si sarebbero per numerosi anni occupati di piani di profilassi delle malattie infettive presso gli allevamenti bovini, ovini -caprini, suini ed equini,
Il lavoro sarebbe stato determinato, secondo una programmazione annuale, dal Direttore del
Dipartimento di prevenzione, con assegnazione, a gennaio di ogni anno, a ciascun veterinario di un carico di lavoro suddiviso per Comuni ed aziende. I ricorrenti, inoltre, oltre alle attività programmate, avrebbero svolto attività ulteriori, sulla base di ordini di servizio ricevuti per telefono o per iscritto, anche via mail. I veterinari erano, poi, soggetti al controllo da parte del
Veterinario dirigente coordinatore, dr. , e del direttore del Servizio di sanità Persona_1
animale, dr. essendo previste riunioni a cadenza settimanale, mensile o trimestrale. Essi Per_2
4 erano tenuti ad inviare ogni mese le schede di richiesta carburane e report trimestrali sulle attività svolte. I ricorrenti, benché inquadrati quali collaboratori, avrebbero svolto attività istituzionali dell'azienda, quali i piani di profilassi animale, E, del resto, non si spiegherebbe, altrimenti, la protrazione dei rapporti con la per circa dodici anni. La stessa CP_1 CP_1 avrebbe mostrato di non potere privarsi dell'apporto degli odierni appellanti, prorogando ulteriormente fino al 31.12.2015 gli incarichi agli stessi conferiti “onde evitare interruzioni ai servizi e garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza” (delibera D.G. n. 172 del
27.03.2015). Il rapporto si sarebbe atteggiato in termini di subordinazione con stabile inserimento dei ricorrenti nella organizzazione della , adibizione a mansioni rientranti CP_1 nei compiti istituzionale dell'ente, vincolo di subordinazione gerarchica, volontà della P.A. di considerare il collaboratore come inserito nella propria struttura burocratica. Tali elementi sarebbero emersi anche dalle deposizioni dei testi che avrebbero confermato che l'attività, rientrante tra i compiti istituzionali della , era svolta in orario compatibile con quello CP_1
degli altri dipendenti, che i veterinari collaboratori erano tenuti a comunicare l'assenza dal lavoro e ad attenersi alle direttive e alle indicazioni dei responsabili del servizio (dr.
, in particolare). Si chiede, quindi, di riformare la sentenza accertando la natura Persona_1
subordinata del rapporto di lavoro degli appellanti dal 01.06.2008 (1.07.2008 per il ) Pt_5
e sino alla data del 31.07.2019 (19.05.2020 per la ), con ogni conseguenza Parte_6
retributiva e contributiva.
2.2.Si censura, con il secondo motivo, la sentenza parziale emessa il 15.03.2022, nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010 sollevata da , ad CP_1 esclusione dell'ultimo contratto di co.co.pro. La sentenza avrebbe errato non solo in quanto ha ritenuto sussistente la decadenza, ma anche per avere omesso di pronunciarsi sulle domande di accertamenti di un rapporto di lavoro subordinato e di pagamento delle differenze retributive, che non sarebbero travolte dalla decadenza.
Sotto il primo profilo si deduce, quindi, che il rapporto di lavoro sarebbe nella specie unico, avendo il Tribunale, invece, distinto i diversi contratti (co.co.co. e contratti a termine); quanto al secondo aspetto si richiama la giurisprudenza di questa stessa Corte secondo cui le domande del tipo di quelle qui proposte, non implicando una pronuncia sulla legittimità del recesso datoriale, che qui manca, non sarebbero soggette alla previsione decadenziale dell'art. 32 l. cit.
5 2.3. Si censura, quindi, la sentenza per non avere riconosciuto, in conseguenza della esclusione di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno comunitario, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (SS.UU., sentenza n. 5072/2016).
Si chiede, quindi, che nel caso di specie, in ragione della protrazione per circa 12 anni dei rapporti illegittimamente instaurati quali collaborazioni o contratti a termine dalla , il CP_1
risarcimento dovrebbe essere quantificato nella misura massima di 12 mensilità.
2.4. Si è costituita la la quale resiste all'appello, evidenziando la correttezza della CP_1
sentenza impugnata che ha escluso che tra le parti si fosse instaurato un rapporto di lavoro subordinato. Le attività svolte dai collaboratori sarebbero state coerenti con quanto previsto nell'avviso pubblico pubblicato sul B.U. del 01.12.2007 della Regione Molise, essendosi essi occupati di esecuzione di prove tubercoliniche nei bovini e di prelievi ematici inerenti piani di eradicazione della brucellosi bovine bufalina, brucellosi ovicaprina, malattia vescicolare del suino, malattia di Aujeszky, blue tongue, anemia infettiva degli equini. Tali attività non sarebbero equiparabili alle attività istituzionalmente svolte dai veterinari dipendenti . CP_1
Non sarebbe stato, peraltro, dimostrato, l'inserimento del collaboratore nella organizzazione aziendale, difettando, oltretutto, l'esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro. L'attività dei collaboratori era svolta per lo più all'esterno dei locali aziendali, articolandosi in sopralluoghi e visite presso gli allevamenti e allorquando essi si recavano in sede per i report sull'attività svolta e per immettere i dati nel sistema informatico
SANAN, c'era ovviamente bisogno che tanto si facesse in orario di apertura degli uffici
(l'insussistenza dell'obbligo di osservare un orario fisso sarebbe stato confermato dai testi e . I testi escussi avrebbero anche riferito che i collaboratori non erano Persona_1 Per_2 tenuti a giustificare le assenze o a chiedere l'autorizzazione per assentarsi, confermando che le indicazioni date agli appellanti in occasione delle riunioni indette dai Dirigenti veterinari
(dr. e dr. servivano per assicurare il raggiungimento degli obiettivi secondo Persona_1 Per_3
le scadenze previste dalla normativa sul commercio dei prodotti alimentari e per la rendicontazione delle attività. I collaboratori avrebbero svolto, tranne casi sporadici, solo le attività programmate.
2.5. Si deduce, inoltre, che correttamente è stata pronunciata la decadenza da parte del primo
Giudice dalla azione di impugnativa di tutti i contratti, tranne l'ultimo co.co.pro., ribadendosi l'insussistenza di rapporti di lavoro subordinato, da cui l'esclusione del diritto degli appellanti al risarcimento del danno da illegittima precarizzazione. Si chiede, in conseguenza, la
6 conferma delle sentenze, parziale e definitiva, di primo grado, reiterando, altresì, l'eccezione di prescrizione quinquennale quanto alle pretese retributive.
2.6. Si è costituito anche l' che, richiamate le difese del primo grado, chiede che si provveda CP_2
come per legge.
2.7. Disposta c.t.u. contabile, al fine di quantificare le differenze retributive spettanti agli appellati in virtù dei rapporti di collaborazione di cui ai ricorsi, acquisite, infine, le note scritte depositate telematicamente dalle parti, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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3. L'appello è fondato, dovendosi accogliere, nei limiti che si preciseranno, il ricorso introduttivo del giudizio di I grado, con riferimento ai contratti di co.co.co. e al rapporto intercorso tra i veterinari odierni appellanti e la fino al 31.12.2015, da qualificarsi di CP_1
natura subordinata, risultando conseguentemente fondate le domande di risarcimento del danno da illegittima precarizzazione e di pagamento delle differenze retributive, oltre che quella di regolarizzazione contributiva.
4. In merito alla sentenza non definitiva, tempestivamente impugnata dagli appellanti, rileva il collegio che erroneamente è stata dichiarata dal giudice di primo grado la decadenza ex art. 32
l. n. 183/2010 con riferimento ai contratti di co.co.co. intercorsi tra le parti.
L'art. 32, comma 3, summenzionato estende il termine di 60 giorni di cui all'art. 6 L. n. 604/66 anche all'ipotesi di licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto
(lett. a) e al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui di cui all'art. 409 n. 3 cpc (lett. b). Orbene, nel caso di specie l'odierna appellante, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha svolto domande attinenti, in primis, al riconoscimento della natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. Non si è agito, quindi, per accertare l'illegittimità del licenziamento o del recesso, bensì la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Non si verte, pertanto, in un'ipotesi riconducibile all'alveo di cui alla lettera a) o b) del comma 3 dell'art 32 l. cit.
Detta disposizione non contempla un termine decadenziale riferibile all'azione di accertamento della natura subordinata del rapporto. Conseguentemente, in tale ottica, non è configurabile in capo al collaboratore un onere di impugnare un atto datoriale che abbia posto fine al rapporto
7 prima della scadenza naturale dello stesso, donde l 'oggetto del giudizio, e quindi la sottesa domanda fatta valere dalla parte, non rientra nell'ambito di fattispecie soggetta alla previsione decadenziale di cui all'art. 32 suddetto.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte che ha affermato il principio secondo cui quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolve per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessa per la sua naturale scadenza,
l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b), l. n. 183 del 2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di recesso del committente e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare (Cass., sez. L, sentenza n. 32254 del
10.12.2019).
4.1. In merito ai contratti intercorsi tra la e i veterinari appellanti, va debitamente CP_1
premesso che, esauritisi il 31.12.2015, i co.co.co. stipulati a far data dal 2008, sono intervenuti contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, dall'1.08.2016 al 31.07.2019,
e, da ultimo, co.co.pro dal 25.11.2019 al 15.02.2020 e, successivamente, dal 10.03.2020 al
19.05.2020.
È evidente i contratti a termine, intervenuti tra le parti da agosto 2016 a luglio del 2019 non possono essere oggetto di indagine, trattandosi di contratti di lavoro subordinati per i quali non è in discussione che sia stato applicato il trattamento normativo ed economico previsto dal CCNL di riferimento. Il rapporto scaturente da tali contratti, peraltro, non si è protratto oltre i tre anni previsti dalla legge, donde deve escludersi che vi sia stato abusivo ricorso al contratto a termine.
5. Quanto ai due contratti a progetto del 2020, deve evidenziarsi che con riferimento agli stessi gli originari ricorrenti non hanno formulato alcuna domanda, essendo state le pretese avanzate sulla scorta dei co.co.co. e dei contratti a termine (v., a titolo esemplificativo, punto 37 del ricorso di I grado della dr.ssa ). Si aggiunga che non sono stati prodotti i Parte_6
provvedimenti del Commissario Straordinario n. 1385 del 18.11.2019 e n. 279 del
28.02.2020, sulla base dei quali detti contratti sono stati stipulati, né sono state articolate prove testimoniali riguardo ad essi, a dimostrazione che dinanzi al Tribunale di Campobasso le pretese fatte valere dagli odierni appellanti non erano connesse ai co.co.pro.
8 Sotto tale profilo la sentenza definitiva del Tribunale di Campobasso del 30.10.2023, pronunciatasi solo sul contratto a progetto con decorrenza dal 10.03.2020, va riformata nella motivazione.
6. Venendo ai co.co.co., ritiene la Corte che siano fondate le domande diverse dalla pretesa all'assunzione e/o stabilizzazione avanzate dagli odierni appellanti, e che vadano, quindi, accolte la domanda di risarcimento del danno e quella avente ad oggetto le differenze retributive, essendo incontestato che ai veterinari collaboratori è stato corrisposto un compenso pari a quello dei veterinari a tempo indeterminato, con una decurtazione del 15%
(come da contratti in atti).
Come già si è avuto modo di evidenziare in altre sentenze emesse da questa Corte, anche in fattispecie relative ai medesimi rapporti tra e veterinari (v., in particolare, sentenze CP_1
nn. 94/2021 e 95/2021), vengono in rilievo nel caso di specie contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per effetto dei quali si è instaurato un rapporto protrattosi, senza soluzione di continuità, dall'1.6.2008 (dal 01.07.2008 il solo ) al 31.12.2015. Pt_5
A partire dal d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le collaborazioni, occasionali o continuative, sono state espressamente attratte nella sfera di applicabilità dell'art. 7 D.L.vo 165/2001 e gli interventi normativi succedutisi nel tempo hanno fissato condizioni oggettive e soggettive sempre più rigorose per il ricorso alla collaborazione esterna.
Per restare alla normativa vigente all'epoca di stipulazione dei contratti che qui rilevano, il comma 6 dell'art. 7 D.L.vo cit. prevedeva che:
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
9 d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.
Non vi è dubbio, peraltro, che già nella vigenza dell'originario testo del d.lgs. n. 165/2001, gli artt. 35 e 36 consentissero il ricorso al lavoro subordinato, a tempo indeterminato o temporaneo, solo nel rispetto delle forme di reclutamento e dei presupposti richiesti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in relazione alle diverse tipologie contrattuali, escludendo, pertanto, alla radice la possibilità per gli enti pubblici di avvalersi di contratti formalmente qualificati di lavoro autonomo per assicurarsi prestazioni da rendere, di fatto, in regime di subordinazione.
7. Ebbene nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalle difese è emerso incontrovertibilmente che la prestazione è stata resa dal ricorrente in regime di subordinazione, secondo modalità del tutto assimilabili a quelle dei dipendenti della , CP_1
come si evince da alcuni significativi indici.
Va, innanzitutto, rilevato che la stessa circostanza della protrazione del rapporto di collaborazione per oltre sette anni sia di per sé indice di una anomalia.
Tanto, si aggiunge, in contrasto con le indicazioni normative, atteggiandosi la collaborazione de qua, secondo le previsioni dell'art. 7 D.L.vo 165/2011, nel testo ratione temporis applicabile, come “occasionale” e “temporanea”.
Venendo al merito delle mansioni, non può trascurarsi di evidenziare che per lo più nei contratti di collaborazione stipulati dagli odierni appellanti risulta assai generico l'oggetto del contratto (così, per il e, la si afferma che il collaboratore avrebbe Pt_1 Parte_6 espletato attività specialistica in Medicina Veterinaria da svolgere nell'ambito dell'area “A” della – zona territoriale di Campobasso;
per lo si fa riferimento all'Area CP_1 Parte_2
Sanità Animale;
ugualmente generici sul punto risultano gli altri contratti). In ogni caso il rinvio è ad attività proprie ed ordinarie della medicina veterinaria di spettanza della . CP_1
A dette attività si fa riferimento anche nei provvedimenti amministrativi in base ai quali sono stati stipulati i singoli contratti.
E si consideri che la stessa , come si evince dai documenti prodotti, ha riconosciuto la CP_1
indispensabilità delle attività svolte dai veterinari collaboratori, così implicitamente riconoscendone la natura ordinaria, senz'altro non connotata da esigenze occasionali cui far fronte con “esperti di particolare e comprovata specializzazione”.
10 Rileva, a titolo esemplificativo, il provvedimento n. 172 del 27.3.2015 del direttore generale
(all. 6 del fascicolo di primo grado degli odierni appellanti) laddove si motivava la proroga dei co.co.co. di cui si tratta con l'esigenza di “garantire la continuità ai servizi e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.
Nel provvedimento, inoltre, viene richiamata una nota, del 23 marzo 2015, a firma del
Direttore dei servizi sanità animale, dr. che, a fronte del provvedimento con cui Persona_4 il direttore generale aveva disposto l'annullamento dei diversi avvisi per il reclutamento del personale a tempo determinato, evidenziava l'indispensabilità dei veterinari collaboratori per l'attuazione degli obiettivi programmati (all. 19 fascicolo ). Parte_2
Così, ancora, nel provvedimento D.G. n. 670 del 29.09.2015 (all. 10) si afferma espressamente che l'ulteriore proroga è disposta “al fine di evitare interruzione di pubblici servizi e di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, secondo quanto rappresentato dal Direttore dei Servizi Sanità Animale del Dipartimento Unico di
Prevenzione , dr. giusta nota n. 4652 del 23/03/2015”. CP_1 Persona_4
8. L'attività dei veterinari collaboratori era organizzata dai competenti dirigenti della . CP_1
Si vedano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni di servizio con cui si assegnavano i compiti al dr. per il 2015 ed il 2017 (all. 18 e 19), oppure la mail del 20.12.2014 Parte_2 con cui il dr. inviava ai veterinari collaboratori “il piano operativo per le attività di Per_2 profilassi e i piani di monitoraggio 2015 con le relative procedure” (all. 20 del fascicolo
). Pt_4
Significativa è la nota del 24.11.2008, contenente “disposizioni organizzative”, inviata ai medici veterinari co.co.co. , e con cui il dr. pur ribadendo Pt_5 Pt_3 Parte_6 Per_2
“la non obbligatorietà della rilevazione delle ore di lavoro effettuate e la possibilità di effettuare le prestazioni, laddove sia ritenuto più efficiente, in ore pomeridiane”, tuttavia evidenziava che “in linea di massima, il lavoro deve essere articolato in 6 giorni settimanali, in ore antimeridiane. Nelle giornate in cui non sono previste attività di campo (o in caso siano estremamente ridotte) le SS.LL. sono invitate ad essere presenti nella sede del servizio
“Sanità animale” a Larino per la programmazione e l'organizzazione delle attività professionali. Le presenze nelle sedi di Castelmauro e Termoli andranno comunicate ai veterinari dirigenti referenti e documentate sulla scheda riepilogativa delle attività” (all. 18 fascicolo ). Pt_5
11 Nel fascicolo di parte della dr.ssa sono numerose le note contenenti disposizioni Parte_6 specifiche in merito all'attività da svolgere e alle relative modalità (all. 20), indirizzate alla stessa, ma anche al dr. . Pt_3
E, nella richiamata nota del 23.03.2015, inviata al direttore del Dipartimento Prevenzione, dr.
il dr. in veste di direttore dei Servizi Sanità Animali, così si Persona_5 Per_2 esprimeva: “…il servizio di “Sanità Animale” della . si avvale della CP_3
collaborazione di diversi medici veterinari in virtù di specifici contratti di collaborazione continuativa. A tali professionisti sono attribuiti carichi di lavoro nell'ambito dei piani di eradicazione e monitoraggio di malattie infettive… Alla data odierna – nell'ambito della programmazione per l'anno 2015 delle attività di Sanità Animale della – ai liberi CP_1
professionisti di trattasi è stato attribuito un carico di lavoro con nota scritta del 20 gennaio
2015 firmato dal sottoscritto e dalla S.V. in cui si elencano i Comuni in cui devono operare e il conseguente tipo di attività da espletare. Inoltre, in data 21 gennaio 2015 agli stessi è stato inviato in formato elettronico l'elenco dettagliato ed aggiornato dei singoli allevamenti
(bovini e ovicaprini) nei quali devono svolgere l'attività professionale di profilassi per l'anno
2015. Con la stessa mail è stato inviato il piano operativo 2015 (procedure operative dettagliate) che, infine, sono state discusse e approvate con tutti gli operatori veterinari
(dipendenti e convenzionati) il giorno 19 febbraio 2010…”. La richiamata nota conferma, da un lato, l'inserimento stabile dei veterinari collaboratori nella struttura aziendale e l'equiparazione degli stessi ai veterinari dipendenti (a nulla rilevando che alcune attività erano assegnate esclusivamente ai secondi), dall'altro, che i collaboratori operavano sotto le direttive e le indicazioni dei responsabili del servizio.
Così organizzata l'attività dei veterinari collaboratori, è plausibile, che agli stessi fosse richiesto, come, peraltro, si evince dalla richiamata nota del dr. in data 24.11.2008, di Per_2 espletare l'attività nell'arco di sei giorni settimanali e in orario antimeridiano, in linea con le dichiarazioni rese dai testi e a prescindere dal fatto che vi fossero o no dei Tes_1 Tes_2
fogli di rilevazione delle presenze. Ed è altrettanto probabile, come, peraltro, confermato dai menzionati testi di parte ricorrente, che i veterinari fossero tenuti ad avvisare preventivamente l'azienda in caso di assenza.
9. Sussistono, peraltro, nel caso di specie gli indici sintomatici della subordinazione ed, in particolare: la continuità per lungo tempo della collaborazione e la sua prestazione con regolarità di presenza, come si evince dal carattere cadenzato delle attività da porre in essere;
12 il pieno inserimento nell'organizzazione aziendale: svolgimento dell'attività presso i locali della azienda con uso di beni di proprietà della stessa (computer con propria password, telefono), mansioni uguali a quelle svolte dal personale dipendente;
corresponsione di un corrispettivo costituito da un compenso erogato mensilmente.
Può, dunque, affermarsi che la si è avvalsa delle prestazioni degli odierni appellati CP_1
per oltre sette anni, mediante sottoscrizioni di contratti di collaborazione coordinata e continuata al di fuori dei presupposti previsti dalla legge, nel corso dei quali i predetti sono stati inseriti nella struttura organizzativa della PA, svolgendo un'attività che prevedeva l'osservanza di un'attività rigidamente vincolata, modalità di compenso a scadenza fissa e soggezione alle direttive e disposizioni dei superiori.
10. E, come è noto, la Suprema Corte, ha anche di recente ribadito che “ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni" (Cass.
28161/2018, 17101/2017, 1639/2012, 12749/2008, 20009/2005). Ed è stato anche affermato che “la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie dì indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (Cass.
28162/2018,14434/2015”; cfr, anche, tra le più recenti, Cass., sezione L, ordinanza n. 3314 del 5.2.2019).
11. Al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, stante la natura di amministrazione pubblica dell'appellata, non può seguire la condanna della stessa alla stipula di un contratto subordinato a tempo indeterminato come chiesto dai medici veterinari appellanti (cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, ordinanza n. 42004 del 30.12.2021: “Nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, atteso che
13 la "ratio" dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, non risiede esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire l'efficienza dell'amministrazione pubblica ed il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica”.
12. Può essere, invece, accolta la domanda di condanna della al risarcimento del danno, CP_1
cd. danno comunitario, in applicazione di quanto affermato dalle SS.UU della Corte di cassazione nella sentenza n. 5072 del 15.3.2016.
Il Supremo Collegio ha innanzitutto ribadito il principio affermato dalla giurisprudenza (ex plurimis Cass., sez. lav., 15 giugno 2010, n. 14350) secondo cui nel pubblico impiego un rapporto di lavoro a tempo determinato in violazione di legge non è suscettibile di conversione in rapporto a tempo indeterminato, stante il divieto posto dall'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, il cui disposto non è stato modificato dal d.lgs. n. 368 del 2001, per cui in caso di violazione di norme poste a tutela dei diritti del lavoratore, in capo a quest'ultimo, essendo preclusa la conversione del rapporto, sussiste solo il diritto al risarcimento dei danni subiti. In conseguenza dell'obbligo del concorso pubblico e del conseguente divieto di conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato nel caso di rapporto con pubbliche amministrazioni, le SS.UU. hanno precisato che “fuori dal risarcimento del danno è la mancata conversione del rapporto. Questa è esclusa per legge e tale esclusione — si è appena detto — è legittima sia secondo i parametri costituzionali (v. sopra sub 10) che quelli europei (v. sopra sub 11). Non ci può essere risarcimento del danno per il fatto che la norma non preveda un effetto favorevole per il lavoratore a fronte di una violazione di norme imperative da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi il danno non è la perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato perché una tale prospettiva non c'è mai stata: in nessun caso il rapporto di lavoro a termine si potrebbe convertire in rapporto a tempo indeterminato perché l'accesso al pubblico impiego non può avvenire - invece che tramite di concorso pubblico - quale effetto, sia pur in chiave sanzionatoria, di una situazione di illegalità”.
14 Non c'è, quindi, un danno da mancata conversione del rapporto e quindi da perdita del posto di lavoro.
In punto di qualificazione del danno le SS.UU. hanno rilevato che: “Il lavoratore, che abbia reso una prestazione lavorativa a termine in una situazione di ipotizzata illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro o, più in generale, di abuso del ricorso a tale fattispecie contrattuale, essenzialmente in ipotesi di proroga, rinnovo o ripetuta reiterazione contra legem, subisce gli effetti pregiudizievoli che, come danno patrimoniale, possono variamente configurarsi. Si può soprattutto ipotizzare una perdita di chance nel senso che, se la pubblica amministrazione avesse operato legittimamente emanando un bando di concorso per il posto, il lavoratore, che si duole dell'illegittimo ricorso al contratto a termine, avrebbe potuto parteciparvi e risultarne vincitore. Le energie lavorative del dipendente sarebbero state liberate verso altri impieghi possibili ed in ipotesi verso un impiego alternativo a tempo indeterminato. Il lavoratore che subisce l'illegittima apposizione del termine o, più in particolare, l'abuso della successione di contratti a termine rimane confinato in una situazione di precarizzazione e perde la chance di conseguire, con percorso alternativo, l'assunzione mediante concorso nel pubblico impiego o la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato. L'evenienza ordinaria è la perdita di chance risarcibile come danno patrimoniale nella misura in cui l'illegittimo
(soprattutto se prolungato) impiego a termine abbia fatto perdere al lavoratore altre occasioni di lavoro stabile. Ma non può escludersi che una prolungata precarizzazione per anni possa aver inflitto al lavoratore un pregiudizio che va anche al di là della mera perdita di chance di un'occupazione migliore. In ogni caso l'onere probatorio di tale danno grava interamente sul lavoratore. Pur potendo operare il regime delle presunzioni semplici (art.
2729 c.c.), però indubbiamente il danno - una volta escluso che possa consistere nella perdita del posto di lavoro occupato a termine - può essere in concreto di difficile prova;
di qui il monito della Corte di giustizia con riferimento all'ipotesi dell'abuso del ricorso al contratto a termine. Occorre allora un'operazione di integrazione in via interpretativa, orientata dalla conformità comunitaria, che valga a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile”.
La Corte ha, quindi, ricordato che a livello di normativa interna la prova del danno grava sul lavoratore che eserciti in giudizio la pretesa risarcitoria regolata dalla disciplina codicistica
(art. 1223 c.c.). La circostanza che effettivamente il lavoratore abbia difficoltà a provare il
15 danno subìto, che consiste essenzialmente nella perdita di chance di un'occupazione migliore, costituisce un inconveniente di mero fatto che non mina la legittimità a livello interno di tale normativa applicata a questa fattispecie.
Se, però, proseguono le SS.UU., “ci si sposta a livello comunitario, la situazione è differente ed è tale in ragione proprio del ricordato monito della giurisprudenza della Corte di giustizia: la difficoltà della prova non può dirsi che costituisca un inconveniente di mero fatto, ma - in caso di abusivo ricorso al contratto a termine che va prevenuto con misure equivalenti, di efficacia non inferiore a quelle previste dalla clausola 5 del citato accordo quadro - ridonda in deficit di adeguamento della normativa interna a quella comunitaria e quindi in violazione di quest'ultima; la quale, per essere (pacificamente) non autoapplicativa, opererebbe non di meno come parametro interposto ex art. 117, primo comma, Cost. e potrebbe inficiare la legittimità costituzionale della norma interna (art. 36, comma 5, d.lgs. n.
165/2001) che tale pretesa risarcitoria disciplina in termini comunitariamente inadeguati nel caso di abuso nella successione di contratti a termine”.
La Suprema Corte ha, quindi, optato per una interpretazione adeguatrice che, con riferimento all'ipotesi dell'abuso, che costituisce una illegittimità qualificata, consenta di rinvenire nell'ordinamento nazionale un regime risarcitorio di tale abuso che soddisfi quell'esigenza di tutela del lavoratore evidenziata dalla Corte di giustizia.
E la verifica “di una disciplina comunitariamente adeguata va ricercata - e, se rinvenuta, non
c'è necessità di sollevare la questione di costituzionalità che risulterebbe altrimenti inammissibile - in un ambito normativo omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo, che è quello del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato e non già in quella del risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo in cui sia stata ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), né in quella di licenziamento parimenti illegittimo in cui sia stata ordinata dal giudice la riassunzione ex art. 8 legge n. 604/66, e neppure in quella di licenziamento illegittimo in cui non possa essere ordinata la reintegrazione ma ci sia solo una compensazione economica (art. I legge n. 92 del 2012 e successivamente, per i contratti di lavoro a tutele crescenti, art. 3 d.lgs. n. 23 del 2015).
L'ipotesi del licenziamento evoca la perdita del posto di lavoro che nella fattispecie del lavoro pubblico contrattualizzato - per quanto sopra diffusamente argomentato - è esclusa in radice dalla legge ordinaria (art. 36 d.lgs. n. 165/2001 cit.) in ottemperanza di un precetto
16 costituzionale sull'agire della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) in stretta connessione con il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.). Il dipendente pubblico che subisce la precarizzazione per effetto di una successione di contratti a termine connotata da abusività non perde alcun posto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione pubblica per la quale ha lavorato ed al quale non avrebbe mai avuto diritto non avendo superato il vaglio di un concorso pubblico per un posto stabile. Il danno per il dipendente pubblico - come già rilevato - è altro: il lavoratore a termine nel pubblico impiego, se il termine è illegittimamente apposto, perde la chance della occupazione alternativa migliore e tale è anche la connotazione intrinseca del danno, seppur più intenso, ove il termine sia illegittimo per abusiva reiterazione dei contratti. Ma l'esigenza di conformità alla cit. direttiva del 1999 richiede di differenziare. In questo secondo caso - di abuso nella reiterazione dei contratti a termine - occorre anche una disciplina concretamente dissuasiva che abbia, per il dipendente, la valenza di una disciplina agevolativa e di favore, la quale però non può essere ricercata nell'ambito della fattispecie del licenziamento illegittimo, perché questa implica la illegittima perdita di un posto di lavoro a tempo indeterminato, mentre la fattispecie in esame, all'opposto, esclude in radice che ci sia il mancato conseguimento di un posto di lavoro a tempo indeterminato stante la preclusione nascente dall'obbligo del concorso pubblico per l'accesso al pubblico impiego. La fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua, è invece quella del cit. art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 che prevede - per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato - che "il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604" (in tal senso già
Cass. 21 agosto 2013, n. 19371). La misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è proprio in questa agevolazione della prova da ritenersi in via di interpretazione sistematica orientata dalla necessità di conformità alla clausola 5 del più volte cit. accordo quadro: il lavoratore è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo. La trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già Cass. 30 dicembre 2014, n.
17 27481 e 3 luglio 2015, n.13655) nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna art. 36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, ad essere in violazione della clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio di sua illegittimità costituzionale;
essa, quindi, esaurisce l'esigenza di interpretazione adeguatrice. La quale si ferma qui e non si estende anche alla regola della conversione, pure prevista dall'art. 32, comma 5, cit., perché - si ripete - la mancata conversione è conseguenza di una norma legittima, che anzi rispecchia un'esigenza costituzionale, e che non consente di predicare un
(inesistente) danno da mancata conversione. In sintesi, il richiamo alla disciplina del licenziamento illegittimo, sia quella dell'art. 8 della legge n. 604/66 che dell'art. 18 della legge n. 300/1970, che altresì, in ipotesi, quella del regime indennitario in caso di contratto di lavoro a tutele crescenti (art. 3 d.lgs. n. 23 del 2015), è incongruo perché per il dipendente pubblico a termine non c'è la perdita di un posto di lavoro. Può invece farsi riferimento all'art. 32, comma 5, cit. che appunto riguarda il risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine”.
Con successive pronunce la Corte di cassazione ha esteso i principi sopra richiamati anche alle ipotesi di “reiterazione, mediante proroga o rinnovo (sulla assimilabilità della proroga al rinnovo ai fini dell'applicazione della clausola 5 dell'accordo quadro Cass. 5229/2017), di rapporti che, sebbene formalmente qualificati di collaborazione, si siano svolti nelle forme tipiche del lavoro subordinato, a condizione che degli stessi la parte abbia allegato la illegittimità anche in ragione del carattere abusivo della reiterazione del termine” (cfr., tra le più recenti, Cassazione sezione L, sentenza n. 10951 dell'8 maggio 2018).
13. Ebbene, applicando i principi affermati dalla Suprema Corte alla fattispecie in esame, va riconosciuto il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno cd. comunitario, essendo stati censurati i contratti anche sotto il profilo della reiterazione del termine.
In merito al quantum del risarcimento da accordare, applicati i principi affermati dalla
Suprema Corte nella richiamata sentenza n. 5072/2016, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, considerate, quindi, le dimensioni della datrice di lavoro ) e il numero di dipendenti della stessa, la durata del rapporto, CP_1
protrattosi per oltre sette anni, si reputa congruo determinare nella misura di sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto l'indennità risarcitoria spettante ai lavoratori, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
18 Agli appellanti, che ne hanno fatto specifica richiesta nel ricorso introduttivo del giudizio di I grado, vanno anche riconosciute le retribuzioni che sarebbero spettate nel periodo in cui gli stessi hanno prestato servizio, ove fossero stati assunti con contratto di lavoro subordinato
(cfr. Cass. sezione L, Sentenza n. 23645 del 21/11/2016: “Il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione”)1.
Né rileva la circostanza, evidenziata dall'appellata, che in concreto il rapporto di collaborazione si sia svolto secondo modalità non completamente sovrapponibili a quello dei dirigenti veterinari assunti a tempo indeterminato (orario minimo settimanale, necessità di valutazione e verifica dei risultati), non essendo ciò dipeso dalla volontà del collaboratore, ma dalla scelta della di avvalersi delle prestazioni degli odierni appellanti ricorrendo ad CP_1
uno strumento contrattuale inappropriato.
E ciò senza considerare gli istituti tipici del contratto di lavoro subordinato di cui il collaboratore non ha potuto beneficiare durante il rapporto.
14. Le differenze retributive, tenuto conto della prescrizione maturata e in considerazione degli atti interruttivi prodotti da parte appellante (note del 23.04.2015 e del 27.09.2019), vengono liquidate nella misura accertata dal c.t.u., , secondo il conteggio comprensivo Persona_6
anche delle ferie non godute. All'uopo va considerato che, stante la natura del rapporto intercorrente tra le parti (formalmente di collaborazione), è evidente che i veterinari non dipendenti non hanno goduto di ferie propriamente intese (come confermato dallo stesso teste di parte resistente dr. ), non potendo applicarsi a rapporti di tal fatta il principio, Persona_1
proprio del rapporto di lavoro subordinato, secondo cui è il lavoratore a dover dimostrare il mancato godimento delle ferie. 15. Va accolta la domanda relativa alla regolarizzazione contributiva, a cui dovrà provvedere la in conseguenza della accertata natura subordinata dei rapporti intercorsi con gli CP_1
appellanti fino al 31.12.2015, nei limiti della maturata prescrizione, alla luce delle vigenti disposizioni di legge.
16. Nei termini di cui sopra, l'appello deve essere, quindi, accolto, con conseguente riforma delle sentenze impugnate (dovendosi osservare che per mero errore materiale nel dispositivo depositato all'esito della camera di consiglio si è omesso il necessario riferimento alla sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Campobasso il 30.10.2023).
Le spese del doppio grado, nel rapporto appellanti/appellata vengono poste a carico CP_1
della seconda risultata soccombente, non ravvisandosi ragioni per disporne la compensazione,
e si liquidano come da dispositivo. A carico dell'appellata vengono poste anche le spese di ctu, che si liquidano in complessivi € 1.000,00, oltre IVA e oneri previdenziali, se dovuti.
Si reputa, invece, congruo disporre la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio quanto al rapporto processuale con l' . CP_2
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa il 15.03.2022 dal Tribunale di
Campobasso - Giudice del lavoro - proposto con ricorso qui depositato il 05.12.2023 da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e nei confronti di
[...] Parte_5 Parte_6
, nonché di in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ogni contraria CP_1 CP_2
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto in riforma della impugnata sentenza, condanna a corrispondere agli appellanti, a titolo di differenze retributive, per la CP_1 causale di cui al ricorso, la somma di € 111.523,48 a , € 106.080,82 a Parte_1
, € 96.014,24 a , € 106.668,26 a , € Parte_2 Parte_3 Parte_4
107.817,96 a ed € 93.606,46 a oltre al Parte_5 Parte_6
maggior importo tra quelli dovuti per interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, nonché al pagamento, in favore dei predetti appellanti, a titolo di risarcimento del danno per illegittimo ricorso al contratto a termine, di una somma corrispondente per ciascuno di essi a sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, spettante nella misura accertata dal
20 c.t.u., oltre al maggior importo tra quelli dovuti per interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Condanna, altresì, a provvedere alla regolarizzazione, presso l' , delle CP_1 CP_2
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per ciascuno degli appellanti, per il rapporto di lavoro cessato per tutti alla data del 31.12.2015, nei limiti della maturata prescrizione, alla luce delle vigenti disposizioni di legge.
Condanna alla rifusione in favore degli appellanti delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio, che liquida in € 7.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con pagamento in favore del procuratore antistatario, e pone a carico dell'appellata le spese della disposta c.t.u., che liquida in € 1.000,00, oltre IVA e oneri contributivi, se dovuti.
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, quanto al rapporto processuale con l' . CP_2
Campobasso, 13.12.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Suprema Corte ha anche di recente ribadito tale principio di diritto, affermando che “La stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti dell'articolo 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale” (Cassazione, sezione L, ordinanza n. 9591 del 18.4.2018, in fattispecie in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la natura subordinata del rapporto di lavoro in quanto l'oggetto della prestazione non corrispondeva a obiettivi e progetti specifici e determinati, il lavoratore era stato adibito a compiti istituzionali della P.A., né vi era l'impossibilità oggettiva per la stessa di utilizzare risorse umane già presenti all'interno della propria organizzazione per lo svolgimento delle medesime attività).
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