CASS
Sentenza 14 luglio 2021
Sentenza 14 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2021, n. 27017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27017 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MACERATA nel procedimento a carico di: IF NE nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/12/2020 del TRIBUNALE di MACERATA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Alessandro CIMMINO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di AN;
dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27017 Anno 2021 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 02/07/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena inflitta a TI SI con la sentenza del Tribunale di Fermo in data 30 gennaio 2012, riformata con riguardo alla pena dalla sentenza della Corte d'appello di AN in data 17 dicembre 2012, irrevocabile il 29 giugno 2013, in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato perché emanato da giudice incompetente in quanto l'ultima sentenza passata in giudicato, in relazione alla quale va stabilita la competenza in sede esecutiva, è quella pronunciata dalla Corte d'appello di AN in data 16 maggio 2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata in data 26 giugno 2012, irrevocabile il 30 dicembre 2017, oggetto del procedimento di esecuzione n. 233/2018 SIEP PG AN. 3. Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio perché affetto da incompetenza funzionale per materia. Emerge dagli atti che l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile (il 30 dicembre 2017) è la sentenza della Corte d'appello di AN in data 16 maggio 2016. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo. Infatti, l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi (da ultimo Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679; in precedenza Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl., comp. in proc. Armanio, Rv. 261459; Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv. 259600; Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004, Confl., comp. in proc. Salah, Rv. 228253). 2 L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio per incompetenza funzionale assoluta del Tribunale di Macerata, essendo competente la Corte d'appello di AN alla quale vanno trasmessi gli atti perché provveda sull'istanza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di appello di AN. Così deciso il 2 luglio 2021.
lette le conclusioni del PG Alessandro CIMMINO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di AN;
dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27017 Anno 2021 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 02/07/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena inflitta a TI SI con la sentenza del Tribunale di Fermo in data 30 gennaio 2012, riformata con riguardo alla pena dalla sentenza della Corte d'appello di AN in data 17 dicembre 2012, irrevocabile il 29 giugno 2013, in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato perché emanato da giudice incompetente in quanto l'ultima sentenza passata in giudicato, in relazione alla quale va stabilita la competenza in sede esecutiva, è quella pronunciata dalla Corte d'appello di AN in data 16 maggio 2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata in data 26 giugno 2012, irrevocabile il 30 dicembre 2017, oggetto del procedimento di esecuzione n. 233/2018 SIEP PG AN. 3. Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio perché affetto da incompetenza funzionale per materia. Emerge dagli atti che l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile (il 30 dicembre 2017) è la sentenza della Corte d'appello di AN in data 16 maggio 2016. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo. Infatti, l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi (da ultimo Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679; in precedenza Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl., comp. in proc. Armanio, Rv. 261459; Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv. 259600; Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004, Confl., comp. in proc. Salah, Rv. 228253). 2 L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio per incompetenza funzionale assoluta del Tribunale di Macerata, essendo competente la Corte d'appello di AN alla quale vanno trasmessi gli atti perché provveda sull'istanza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di appello di AN. Così deciso il 2 luglio 2021.