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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/05/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Angela Vitarelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 16/5/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 8535/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Francesco Ognissanti Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avv.ti Salvatore Spano, Maurizio Valentini e Claudio Spano
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 8/10/2024 la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del lavoro, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ a) accertare e dichiarare l'illegittimità della clausola contrattuale relativa alla distribuzione della collocazione temporale dell'orario di lavoro contenuta nel contratto di assunzione stipulato tra le parti in data 11.07.2012 e
27.05.2013 e/o comunque la mancanza della stessa per violazione dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs n.
81/2015; b) accertare e dichiarare che la ricorrente, in quanto assunta con contratto di lavoro part- time, ha diritto ad una precisa definizione del proprio orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile;
c) disporre che, in ragione delle esigenze di accudimento della figlia minore, alla Pt_1
debbano essere assegnati turni nella fascia oraria stabile dalle ore 08:00 sino alle ore 12:00 con riposo nella giornata festiva domenicale;
d) per effetto, condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra della somma Pt_1
(da determinarsi in via equitativa con riferimento al 30% della retribuzione effettivamente erogata dal novembre 2013 fino alla data del deposito del ricorso) per un importo complessivo pari ad €
37.550,04, o a quella somma diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo, in conseguenza della violazione da parte della azienda delle norme sulla ripartizione dell'orario di lavoro;
e) con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
A sostegno della propria domanda ha dedotto: di prestare servizio, con qualifica di ausiliaria alle vendite, alle dipendenze della società a partire dal 17.07.2012, in virtù di un Controparte_1
contratto di lavoro subordinato part-time a tempo determinato stipulato in data 11.07.2012, convertito dal 01.06.2013 a tempo indeterminato, come previsto dal CCNL Commercio e Servizi per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione dei servizi;
che all'atto della sua assunzione, prestava la propria attività lavorativa presso il Punto Vendita sito in Manfredonia con un orario settimanale part-time di 20 ore, con distribuzione della prestazione su cinque giorni la settimana e su tre fasce orarie così ripartite: Lunedi: 09:30/13:30 oppure 07:30/11:30 oppure
07:30/11.30; Martedì: riposo oppure 18:00/22:00 oppure riposo;
Mercoledì: 17:30/21:30 oppure riposo oppure 18:00/22:30; Giovedì: 09:30/13:30 oppure 07:30/11:30 oppure 09:30/13:30; Venerdì:
17:30/21:30 oppure 07:30/11:30 oppure 17:30/20:30; Sabato: 17:30/21:30 oppure 18:00/22:00 oppure 18:00/22:30; che, con scrittura del 27.05.2013, le parti modificavano il contratto individuale di lavoro a tempo parziale da tempo determinato a tempo indeterminato, rinviando, per le condizioni ivi non espressamente previste, alla lettera di assunzione precedentemente sottoscritta dalla ricorrente e quindi senza la puntuale predeterminazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro;
che, di conseguenza, la lavoratrice, dal momento della instaurazione del rapporto di lavoro ad oggi, è sempre stata soggetta ad orari assai eterogenei nell'ambito delle fasce orarie indicate in sede di assunzione, con assegnazioni di turni ( tra una settimana e l'altra) sempre variabili nella fascia oraria dalle 07:30 alle 22:30, con pregiudizio della possibilità di programmazione del tempo libero e della gestione della famiglia;
che la variazione della collocazione della prestazione lavorativa in assenza del consenso della ricorrente era illegittima, anche in considerazione del fatto che, a fronte della richiesta flessibilità, alla lavoratrice mai sono state versate le maggiorazioni contrattualmente previste;
che, dunque, la ricorrente è stata assunta senza la puntuale indicazione della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, dal momento che la distribuzione giornaliera dell'orario contenuta nel contratto di assunzione dell'11.07.2012 e del 27.05.2013 è da qualificarsi nulla, non ravvisandosi alcuna specifica indicazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa;
che, nel contratto stipulato dalle parti in data 11.07.2012, è indicata la durata della prestazione lavorativa in 4 ore al giorno per cinque giorni settimanali, ma la collocazione temporale dell'orario di 20 ore settimanali sarebbe puntualmente indicata solo in via apparente, in quanto l'indicazione di tre possibili fasce orarie che coprono complessivamente 15 ore su 24 equivale, nella sostanza, ad una omessa indicazione;
che la condotta dell' azienda datrice di lavoro integrerebbe una violazione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015, che dispone: “quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”; che la condotta dell' azienda datrice le aveva cagionato un danno risarcibile ai sensi dell' art 8, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2000, che quantificava nella misura complessiva di € 37.550,04, corrispondente ad euro 284,47 (pari al 30% di euro 948,25) x 132 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo, quantificazione che riteneva congrua ai sensi della valutazione equitativa applicabile al caso di specie;
che, con pec trasmessa in data 03.11.2023, a mezzo del procuratore costituito nel presente giudizio, richiedeva formalmente il risarcimento di tutti i danni subiti per l'illegittimità della clausola relativa alla collocazione temporale dell'orario di lavoro part time, nonché per richiedere la stabile definizione temporale dell'orario di lavoro part time e di quant'altro connesso con il rapporto instaurato alle dipendenze della società resistente;
che i tentativi di risolvere bonariamente la controversia restavano senza esito.
2.Parte convenuta, ritualmente costituitasi, ha eccepito: che la ricorrente aveva liberamente sottoscritto il contratto di lavoro,dunque accettando espressamente che l'articolazione oraria settimanale dei turni di lavoro previsti fosse non rigida ma variabile e come descritta nei relativi prospetti;
che non aveva mai formulato alcuna domanda in ordine alla maggiorazione di cui all'art. 95 co. 8 CCNL di cat. - comunque non dovutale - con la conseguenza che tale richiesta risulterebbe essere del tutto estraneo al thema decidendum;
di aver organizzato i turni della ricorrente coerentemente con le alternative orarie concordate, salvo sporadiche eccezioni e di aver richiesto lo svolgimento di turni domenicali in forza di apposita pattuizione. Ed, inoltre, la prescrizione di ogni pretesa maturata oltre il limite prescrizionale quinquennale decorrente dalla messa in mora del
3.11.2023 -dunque antecedente il novembre 2018- nonché la necessità di ricomprendere nella turnazione a stabilirsi anche la giornata della domenica, stante il disposto dell'art . 10 del D. Lgs.
81/15 il cui secondo comma testualmente recita: “2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”. In ultimo, ha dedotto che, in ogni caso, la allocazione dei turni richiesta al giudice dovrebbe avvenire tenendo conto delle fasce orarie convenute dalle parti nel contratto.
3.La causa è stata istruita con acquisizione della produzione documentale delle parti, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e disattese le istanze istruttorie formulate dalle parti, in quanto vertenti su circostanze documentali ovvero non contestate.
3.1 Quindi, la causa, trattata all' odierna udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza contestuale depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
3.2.La domanda è fondata e va accolta nei termini di seguito precisati, sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte, richiamati, anche ai sensi dell'art 118 disp att cpc, i passaggi motivazionali elaborati nella sentenza n. 4286/2022 ( rg nr 125/2022 est. dott. I.Caputo), da questo Giudice condivisi.
Seguendo l'ordine espositivo contenuto in ricorso ed esaminando con priorità le doglianze attinenti all'omessa indicazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro nel contratto di lavoro a tempo parziale intercorso tra le parti, appare utile una preliminare ricognizione del quadro normativo di riferimento.
L'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 61/2000 (poi abrogato dall'art. 55, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, ma ratione temporis applicabile ad una frazione del rapporto di lavoro dedotto in giudizio) stabilisce che “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”. Il successivo art. 8, comma 2, prevede che “(…) Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa (...)”.
Le surrichiamate previsioni normative sono state riprodotte, senza sostanziali variazioni, dal D.lgs.
n. 81/2015, che, per quel che in questa sede rileva, sancisce, all'art. 5, comma 2, che “Nel contratto di lavoro a tempo parziale e' contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”, aggiungendo, al comma 3, che “Quando l'organizzazione del lavoro e' articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 puo' avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”.
E' rimasta immutata anche la tutela sanzionatoria apprestata dall'ordinamento nel caso di omessa collocazione temporale dell'orario. Difatti, l'art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 81 cit. ribadisce che
“(…) Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalita' temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilita' familiari del lavoratore interessato e della sua necessita' di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.
Così sintetizzato l'ordito normativo sotteso alla fattispecie in esame, va rilevato che la ricorrente ha dedotto: di prestare servizio, con qualifica di ausiliaria alle vendite, a partire dal 17.07.2012, in virtù di un contratto di lavoro subordinato part-time a tempo determinato stipulato in data
11.07.2012, convertito dal 01.06.2013 a tempo indeterminato, come previsto dal CCNL Commercio
e Servizi per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione dei servizi;
che all'atto della sua assunzione, prestava la propria attività lavorativa presso il Punto Vendita sito in Manfredonia con un orario settimanale part-time di 20 ore, con distribuzione della prestazione su cinque giorni la settimana e su tre fasce orarie così ripartite: Lunedi: 09:30/13:30 oppure 07:30/11:30 oppure
07:30/11.30; Martedì: riposo oppure 18:00/22:00 oppure riposo;
Mercoledì: 17:30/21:30 oppure riposo oppure 18:00/22:30; Giovedì: 09:30/13:30 oppure 07:30/11:30 oppure 09:30/13:30; Venerdì:
17:30/21:30 oppure 07:30/11:30 oppure 17:30/20:30; Sabato: 17:30/21:30 oppure 18:00/22:00 oppure 18:00/22:30. E che, inoltre, con scrittura del 27.05.2013, le parti modificavano il contratto individuale di lavoro a tempo parziale da tempo determinato a tempo indeterminato, rinviando, per le condizioni ivi non espressamente previste, alla lettera di assunzione precedentemente sottoscritta dalla ricorrente e quindi senza la puntuale predeterminazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro. Parte resistente, nella propria memoria di costituzione, ha precisato che le parti, con scrittura del 29.6.2015, hanno concordato una temporanea implementazione oraria a 24 ore sviluppatasi nei mesi di luglio e agosto 2015.
Orbene, un simile schema contrattuale non s'appalesa conforme al dettato normativo, per l'assorbente considerazione che esso contiene una semplice elencazione di fasce orarie, senza alcuna specificazione in ordine ai giorni, alle settimane oppure ai mesi in cui la ricorrente sarebbe stata chiamata a rendere la prestazione lavorativa.
A tal fine si condividono i rilievi svolti dalla ricorrente circa la natura meramente apparente della collocazione temporale contrattualmente prevista, giacchè l'enunciazione di differenti fasce orarie per ciascuna giornata di lavoro- in alternativa al riposo in taluni casi- equivale, di fatto, ad una omessa indicazione di detta collocazione.
Giova, poi, evidenziare – in linea con un condivisibile orientamento di merito – che l'art. 5, comma
3, del d.lgs. n. 81/2015, nel prevedere che “quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”, fa riferimento a turni “programmati” e dunque già predefiniti (e fissi) al momento del rinvio e non già a turni “programmabili”, ossia stabiliti e comunicati dall'azienda in un momento successivo.
Pertanto…la disposizione di legge invocata non ammette che, in caso di organizzazione del lavoro articolato in turni, il contratto part-time rinvii a future comunicazioni aziendali che, con cadenza annuale, semestrale o mensile, indichino la collocazione temporale della prestazione nell'ambito dei turni via via programmati” (Corte d'Appello di Milano-Sez. Lavoro, 27.7.2022, n. 469).
Neppure può attribuirsi rilievo alla clausola contrattuale, secondo la quale “ai sensi dell'art. 3, co. 7
D. Lgs. 61/00 la distribuzione dell'orario di lavoro potrà essere modificata - previa tempestiva comunicazione - per esigenze aziendali, sempre tuttavia restando contenuta nel limite del part time in atto”.
Vero è, infatti, che, nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (ex artt. 3, comma 7, D.lgs. n. 61/2000 e 6, comma 4, D.lgs. n. 81/2015). Sennonchè, ciò è ammissibile – come puntualizzato da una giurisprudenza di merito – “solo se viene indicata nel contratto individuale di lavoro la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, come si desume dall'incipit della disposizione” (Corte d'Appello di Napoli-Sez. Lav., 7.7.2022, n. 2840). A ciò si aggiunga che la summenzionata clausola – rinviando a non meglio precisate “esigenze aziendali” – non s'appalesa neppure compatibile con la finalità di “puntuale indicazione” della collocazione oraria, perseguita dal Legislatore nei contratti di lavoro a tempo parziale.
La ricostruzione appena riportata appare condivisa anche dalla Corte Territoriale, che si è espressa in termini analoghi in una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente (cfr. Cda Bari sent.
226/2025 del 5.3.2025).
In definitiva, ravvisandosi nella fattispecie un'omissione riguardante la collocazione temporale dell'orario di lavoro, devono trovare applicazione gli artt. 8, comma 2, del D.lgs. n. 61/2000 e 10, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, con determinazione – ope iudicis – delle modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, tenuto conto delle esigenze familiari della lavoratrice e della necessità di integrazione del reddito derivante dalla natura part time del rapporto di lavoro, nonché delle concorrenti esigenze del datore di lavoro.
A tal proposito, la ricorrente ha chiesto di essere assegnata a turni nella fascia oraria stabile dalle ore 8:00 alle ore 12:00, con riposo nella giornata domenicale.
Invero, l'articolazione dell'orario di lavoro contenuta nel titolo contrattuale versato in atti non appare compatibile con l'esigenza dedotta dalla ricorrente di potersi dedicare a soddisfare le proprie esigenze personali e familiari- queste ultime dedotte e documentate nell' esigenza di accudire la propria figlia minore ( cfr. doc. 3 allegato al fascicolo della ricorrente) - né, d'altro canto, sono state allegate dalla parte resistente specifiche ragioni di segno contrario.
Ne discende che – in assenza di una soluzione concordata – l'orario di lavoro settimanale possa essere collocato dalle ore 8:00 alle ore 12:00 per ciascuna giornata lavorativa su base settimanale.
La giornata di riposo non può, invece, individuarsi automaticamente nella giornata festiva domenicale, ostandovi il tenore letterale del documento contrattuale. Invero nel contratto di assunzione, così come nella successiva modifica del contratto- ( cfr. doc. 4 e 5 allegati al fascicolo di parte ricorrente) è prevista testualmente la possibilità di osservare turni di lavoro straordinario nelle giornate festive in occasione di particolari contingenze della parte datrice.
3.3L'acclarata omissione determina, poi, l'accoglimento della domanda risarcitoria cumulativamente proposta.
Giova rammentare che – secondo un pacifico orientamento di legittimità – “ In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro che ometta di indicare l'orario lavorativo, non unilateralmente variabile ai sensi degli artt. 3, comma 7, e 9 del d.lgs. n. 61 del 2000, è tenuto a corrispondere al lavoratore un ulteriore emolumento, ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 61 cit., alla cui liquidazione il giudice può provvedere equitativamente senza necessità della prova del danno procurato - che deriva dall'obbiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione - trattandosi di misura di natura sanzionatoria. Peraltro, l'esercizio di tale potere discrezionale non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito” (Cass. Sez. Lav. n.
9229/2021; cfr., altresì, Cass. Sez. Lav. n. 6900/2018; Cass. Sez. Lav. n. 8882/2015).
L'emolumento in questione ha natura non retributiva, ma risarcitoria, con conseguente applicabilità dell'ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.).
Nella specie, il primo atto interruttivo della prescrizione risiede nella lettera di costituzione in mora ricevuta dalla società datrice in data 3.11.2023, con la quale la lavoratrice rivendicava il risarcimento di “tutti i danni subiti per l'illegittimità della clausola contrattuale relativa alla collocazione temporale dell'orario di lavoro part time” (cfr., doc. 12, fascicolo di parte ricorrente).
E poiché il pregiudizio lamentato dalla ricorrente attiene al periodo decorrente dal mese di novembre 2013 sino alla data di presentazione del presente ricorso (8.10.2024), nessuna prescrizione può dirsi maturata.
Passando alla liquidazione, da effettuarsi – come detto – in via necessariamente equitativa (ex artt.
432 c.p.c. e 1226 c.c.), si ritiene che l'assenza di puntuali allegazioni, da parte della lavoratrice, in ordine ai danni subiti, pur non escludendo il diritto al risarcimento (spettante ex lege), ne giustifichi la quantificazione nella misura minima del 10% della retribuzione mensile (pari ad euro 948,25, secondo quanto dedotto dalla ricorrente e non contestato dalla parte resistente), per il periodo compreso dal 3.11.2013 alla presentazione del ricorso ( 8.10.2024).
Né può trascurarsi, ai fini della quantificazione, il complessivo contegno della ricorrente, la quale, pur a fronte di un inadempimento protrattosi per oltre 10 anni, ha inteso reagire alla condotta datoriale soltanto con la sopra citata messa in mora.
S'appalesa, dunque, la congruità di un risarcimento contenuto nella misura del 10% della retribuzione mensile (in tal senso, cfr., Corte d'Appello di Milano-Sez. Lav., 23.5.2022, n. 466, Cda
Bari sent. 226/2025 del 5.3.2025).
Dal numero di mensilità azionate dalla ricorrente, pari a 132, appare equo ed opportuno a questo giudice scomputare i periodi di assenza effettuati dalla stessa, dedotti da parte resistente e non oggetto di contestazione alcuna, durante in quali non si ravvisa la configurabilità di pregiudizi risarcibili (a. Per maternità per un anno compreso tra il giugno 2019 ed il maggio 2020, avendo messo alla luce il 3.2.2020 la figlia;
b. Per aspettativa non retribuita tra il Persona_1
14.12.2020 ed il 9.5.2021;c. Per malattia per circa trecento giornate, in particolare:
1.Dal 30.5.2016 al 8.6.2016; 2. Dal 4 al 8 aprile 2017; 3.Il 10.5.2019; 4.Il 13.5.2019; 5.Dal 16.5.2019 al 13.6.2019;
6. Dal 10 al 12 febbraio 2022; 7. Il 11.11.2022; 8. Dal 13.11.2022 al 29.1.2023; 9. Dal 2.2.2023 al
12.3.2023; 10. Il 12.5.2023; 11. Dal 15.5.2023 al 19.6.2023; 12. Dal 21.6.2023 al 9.7.2023; 13. Dal 5 al 6 novembre 2023; 14. Il 3.4.2024; 15. Il 5.4.2024; 16. Dal 7 al 24 aprile 2024; 17. Il
23.6.2024; 18.Il 25.7.2024; 19. Dal 27.7.2024 al 14.8.2024; 20. Il 15.11.2024; 21. Dal 17.11.2024 al 4.12.2024; 22. Il 23.12.2024).
Le assenze predette, calcolate in giornate ( 763 giornate) sono pari a complessive 25,50 mensilità: dunque spetta alla ricorrente il risarcimento parametrato sulla base di 106,50 mensilità complessive
( 132- 25,50 mensilità).
Ne deriva la condanna della al pagamento, in favore della parte ricorrente, della CP_1
complessiva somma di euro 10.525,00 corrispondente ad euro 94,825 (pari al 10% di euro 948,25) x
106,50 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo.
4. Le spese di lite, liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi, stante la marcata serialità del presente contenzioso), vengono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) determina l'orario di lavoro settimanale della ricorrente dalle ore 8:00 alle ore 12:00, dal lunedì al sabato;
b) condanna la al pagamento, in favore della parte ricorrente e per il titolo di Controparte_1
cui in motivazione, della complessiva somma di euro 10.525,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo;
d) liquida le spese di lite in complessivi euro 4.629,00, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie
15% e contributo unificato (ove dovuto), che pone a carico della parte resistente.
Foggia, 16.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli