CASS
Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2024, n. 20699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20699 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG,AR DALL'AOLIO, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 20699 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto il reclamo proposto da MA CA avverso il provvedimento, in data 6 dicembre 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva negato al ricorrente i rimedi risarcitori di cui all'art. ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. (Ord. pen.) in relazione a periodi di detenzione patiti presso l'istituto di pena di Fossombrone. Il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigetto del reclamo, confermando in primo luogo la correttezza dei criteri di computo dello spazio individuale in cella collettiva, concludendo che l'istante, nel periodo in contestazione, è stato detenuto in cella singola e fruito di uno spazio superiore a quattro metri quadrati (segnatamente 5,4 metri quadrati al netto del bagno e degli arredi), avuto riguardo a quanto risultante dalla relazione trasmessa dall'Istituto penitenziario ed ai criteri indicati dalla giurisprudenza. In secondo luogo, quanto ai fattori degradanti la detenzione, ha osservato come, con riferimento alla dedotta presenza nella cella singola di un bagno alla turca - essendo l'uso di tale servizio non promiscuo e il bagno comunque separato dal resto della cella da un muretto alto, sormontato da una tenda corrente fino al soffitto - tale circostanza non integrasse alcun profilo d'insalubrità, ma costituisse un indicatore da valutarsi nel complesso delle condizioni detentive che riteneva, dunque, non contrarie all'art. 3 della convenzione EDU. 2. Avverso detta ordinanza ricorre CA, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con un unico e articolato motivo, la violazione degli artt. 35-ter Ord. pen. Deduce la sussistenza di tutte le condizioni per procedere al riconoscimento della detenzione non conforme e, senza avversare i criteri di calcolo dello spazio individuale da assicurare a ciascun detenuto, concentra le sue doglianze sulla mancata valutazione dei fattori negativi, diversi dal sovraffollamento, comunque idonei a configurare la violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU. Segnatamente, lamenta che la motivazione del Tribunale di sorveglianza sarebbe meramente riproduttiva di quella del Magistrato di sorveglianza, senza che sia stato svolto alcun confronto con le obiezioni difensive in punto d'insalubrità dell'ambiente, rese invece evidenti dall'obiettiva circostanza che la finestra della cella poteva aprirsi esclusivamente dall'esterno; ciò avrebbe reso stagnanti i miasmi provenienti dal bagno alla turca, in patente violazione delle 2 disposizioni dell'Ordinamento penitenziario e del relativo Regolamento in punto di rispetto della dignità umana dei locali di detenzione. Censura, infine, l'omessa ispezione dei luoghi o l'omessa perizia, non essendo soddisfacente la relazione dell'Amministrazione penitenziaria presente nel fascicolo. 3. Il Sostituto procuratore generale, MA Dall'Olio, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 27 novembre 2023, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure infondate. 2. Com'è noto, il sistema di tutela a favore dei detenuti è stato rafforzato rendendosi concreto in due azioni, autonome e complementari, disciplinate, rispettivamente, agli artt. 35-bis e 35-ter Ord. Pen., che consentono al detenuto di essere sottratto in modo tempestivo ad una condizione detentiva contraria al senso di umanità - per effetto di un intervento di tipo preventivo-inibitorio, con possibilità di esecuzione coattiva, in base all'art.35-bis - e, dall'altro, di conseguire un ristoro per la violazione già subita, grazie alla tutela risarcitorio- compensativa di cui all'art. 35-ter (il riferimento è al decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 10 e al decreto- legge 26 giugno 2014, n. 92 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117). L'essenziale caratteristica dell'art.35-ter Ord. pen. consiste nell'aver introdotto rimedi di tipo compensativo/risarcitorio, con estensione dei poteri di verifica e d'intervento del magistrato di sorveglianza, allo scopo di rafforzare gli strumenti tesi alla riaffermazione della «legalità della detenzione». Si tratta, in sostanza, dì misure che rappresentano un quid pluris rispetto al previgente sistema di tutela, essenzialmente incentrato sul potere del magistrato di sorveglianza di inibire la prosecuzione dell'attività contra legem, in ottemperanza al monito derivante dalla Corte EDU di introdurre ricorsi tali «che le violazioni dei diritti tratti dalla Convenzione possano essere riparate in maniera realmente effettiva» (così, Corte EDU, 8/01/2013, GG ed altri c. Italia, §98). Il legislatore ha perinnetrato il pregiudizio risarcibile ai sensi dell'art. 35-ter al fatto di aver subìto «condizioni di detenzione tali da violare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 3 ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo». 3. Ciò premesso, rileva la Corte come il Tribunale di sorveglianza abbia fatto buon governo dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, costituzionale e convenzionale espressi sul tema ed ha mostrato di avere tenuto in considerazione tutti i lamentati motivi di disagio dedotti dall'interessato, ritenendoli - con motivazione non manifestamente illogica - non incidenti sulla decisione discrezionale ad essa spettante. 3.1. In primo luogo, ha correttamente posto in evidenza la circostanza, non avversata dal ricorrente, che il detenuto aveva fruito di uno spazio superiore a quattro mq. A tal proposito va ricordato come, a seguito di quanto chiarito nella pronuncia della Grande Camera del 20/10/2016 nel procedimento RS c. Croazia, mentre la costrizione di un detenuto in uno spazio inferiore a tre metri quadrati in una cella collettiva determina una "forte presunzione" di violazione dell'art. 3 CEDU, uno spazio personale dentro la cella compreso fra i tre e i quattro metri quadrati può assumere rilievo, nella prospettiva dell'art. 3 CEDU solo, se l'esiguità della superficie si accompagna ad altri fattori d'inadeguatezza del regime penitenziario (impossibilità di fare esercizio all'aria aperta, scarso accesso alla luce naturale e all'aria, insufficiente sistema di riscaldamento, omesso rispetto di basilari requisiti igienico-sanitari). Infine, in presenza di uno spazio personale dentro la cella superiore a quattro metri quadrati, come quello che riguarda l'odierno ricorrente, ai fini dell'eventuale violazione dell'art. 3 CEDU, assumono rilievo aspetti diversi da quello dello spazio. Sicché, sotto tale profilo, il Tribunale non ha trascurato le deduzioni difensive, ma ha, di contro, valutato (p. 2 e 3 dell'ordinanza) le condizioni negative dedotte dal detenuto (limitata possibilità di uso delle docce, ridotta permanenza all'aria aperta, la scarsa luminosità) e le ha reputate smentite dalle informazioni acquisite e, comunque, ha correttamente ritenuto che non vi fosse stato un trattamento disumano e degradante cui il detenuto sia stato sottoposto. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, la condizione detentiva contraria all'art. 3 della CEDU, a differenza dell'ambito di applicazione dei rimedi preventivi di cui all'art. 35-bis Ord. pen., non è riconoscibile in presenza di una qualsiasi violazione dei diritti del soggetto detenuto, ma esclusivamente in caso di violazioni di tale entità da provocare all'interessato un'afflizione che eccede l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione (tra le altre, Sez. 1, n. 20985 del 23/06/2020, Biondino, Rv. 279220; Sez.1 n. 43722 4 del 11/06/2015, Salierno;
Sez. 1, n. 14258 del 23/01/2020, Inserra, Rv. 278898 secondo cui, «In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter Ord. pen., non costituisce trattamento inumano o degradante, rilevante ai sensi dell'art. 3 della convenzione, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la situazione di "mero disagio" collegata a contesti di vita intramuraria poco confortevoli o alla necessità di subire, per periodi non prolungati, disagi non previsti, né prevedibili, la cui rimozione richiede tempi di intervento non sempre prograrrimabili». Ciò coerentemente con il criterio della c.d.soglia minima di gravità, costantemente utilizzato dalla Corte EDU per selezionare le condotte messe al bando ai sensi dell'art. 3 della Convenzione. Gravità non riconoscibile nella situazione complessivamente denunciata dal ricorrente. 3.2. Quanto allo specifico tema della presenza, all'interno della cella, di un bagno-doccia alla turca, il Collegio intende dare continuità al principio di diritto espresso da questa Corte (Sez. 1, n. 15308 del 23/01/2019, Kondi, non mass.) secondo cui «il periodo detentivo trascorso anche in camera detentiva singola, senza limitazioni di spazio vitale rilevanti, può rappresentare un concreto indicatore di trattamento degradante, da valutarsi nel complessivo contesto delle condizioni detentive». L'assenza di un'effettiva e completa separazione tra il locale-bagno e il resto della camera detentiva - si è chiarito - «è fattore potenzialmente produttivo di un trattamento inumano o degradante, sia in camera detentiva singola (per questioni di decoro e igiene, oltre che per la probabilità di osservazione dall'esterno di quanto accade nello spazio che dovrebbe essere riservato), sia in camera detentiva collettiva, se e in quanto a tale condizione sfavorevole si associno altri aspetti negativi della complessiva condizione vissuta dal soggetto recluso» e che «non può, pertanto, omettersi la verifica del complesso delle condizioni detentive - ai fini di cui all'art. 35-ter Ord. pen - lì dove risulti accertata, come nel caso in esame, l'esistenza del bagno "a vista" in camera detentiva singola». Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ha espresso le ragioni per le quali non ha ritenuto tale elemento di intollerabile afflittività, chiarendo che il bagno- doccia era separato dal resto della cella da un muro alto e sormontato da una tenda corrente fino al soffitto e che tale circostanza - considerata unitamente all'uso esclusivo della cella da parte del ricorrente - escludeva la lesione del diritto alla riservatezza, così come quello alla salubrità dell'ambiente. Conclusivamente, nel caso in esame, tutti i concorrenti aspetti risultano oggetto di positiva valutazione da parte del Tribunale con motivazione che non risulta illogica e che appare fondata su una compiuta ricognizione delle circostanze rilevanti. 5 La diversa opinione esposta, sul tema, dal ricorrente non introduce profili di critica tali da determinare la riconoscibilità di un vizio motivazionale o d'incompletezza rilevante dell'istruttoria. 4. S'impone, per tali ragioni, il rigetto del ricorso, da cui discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG,AR DALL'AOLIO, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 20699 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto il reclamo proposto da MA CA avverso il provvedimento, in data 6 dicembre 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva negato al ricorrente i rimedi risarcitori di cui all'art. ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. (Ord. pen.) in relazione a periodi di detenzione patiti presso l'istituto di pena di Fossombrone. Il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigetto del reclamo, confermando in primo luogo la correttezza dei criteri di computo dello spazio individuale in cella collettiva, concludendo che l'istante, nel periodo in contestazione, è stato detenuto in cella singola e fruito di uno spazio superiore a quattro metri quadrati (segnatamente 5,4 metri quadrati al netto del bagno e degli arredi), avuto riguardo a quanto risultante dalla relazione trasmessa dall'Istituto penitenziario ed ai criteri indicati dalla giurisprudenza. In secondo luogo, quanto ai fattori degradanti la detenzione, ha osservato come, con riferimento alla dedotta presenza nella cella singola di un bagno alla turca - essendo l'uso di tale servizio non promiscuo e il bagno comunque separato dal resto della cella da un muretto alto, sormontato da una tenda corrente fino al soffitto - tale circostanza non integrasse alcun profilo d'insalubrità, ma costituisse un indicatore da valutarsi nel complesso delle condizioni detentive che riteneva, dunque, non contrarie all'art. 3 della convenzione EDU. 2. Avverso detta ordinanza ricorre CA, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con un unico e articolato motivo, la violazione degli artt. 35-ter Ord. pen. Deduce la sussistenza di tutte le condizioni per procedere al riconoscimento della detenzione non conforme e, senza avversare i criteri di calcolo dello spazio individuale da assicurare a ciascun detenuto, concentra le sue doglianze sulla mancata valutazione dei fattori negativi, diversi dal sovraffollamento, comunque idonei a configurare la violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU. Segnatamente, lamenta che la motivazione del Tribunale di sorveglianza sarebbe meramente riproduttiva di quella del Magistrato di sorveglianza, senza che sia stato svolto alcun confronto con le obiezioni difensive in punto d'insalubrità dell'ambiente, rese invece evidenti dall'obiettiva circostanza che la finestra della cella poteva aprirsi esclusivamente dall'esterno; ciò avrebbe reso stagnanti i miasmi provenienti dal bagno alla turca, in patente violazione delle 2 disposizioni dell'Ordinamento penitenziario e del relativo Regolamento in punto di rispetto della dignità umana dei locali di detenzione. Censura, infine, l'omessa ispezione dei luoghi o l'omessa perizia, non essendo soddisfacente la relazione dell'Amministrazione penitenziaria presente nel fascicolo. 3. Il Sostituto procuratore generale, MA Dall'Olio, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 27 novembre 2023, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure infondate. 2. Com'è noto, il sistema di tutela a favore dei detenuti è stato rafforzato rendendosi concreto in due azioni, autonome e complementari, disciplinate, rispettivamente, agli artt. 35-bis e 35-ter Ord. Pen., che consentono al detenuto di essere sottratto in modo tempestivo ad una condizione detentiva contraria al senso di umanità - per effetto di un intervento di tipo preventivo-inibitorio, con possibilità di esecuzione coattiva, in base all'art.35-bis - e, dall'altro, di conseguire un ristoro per la violazione già subita, grazie alla tutela risarcitorio- compensativa di cui all'art. 35-ter (il riferimento è al decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 10 e al decreto- legge 26 giugno 2014, n. 92 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117). L'essenziale caratteristica dell'art.35-ter Ord. pen. consiste nell'aver introdotto rimedi di tipo compensativo/risarcitorio, con estensione dei poteri di verifica e d'intervento del magistrato di sorveglianza, allo scopo di rafforzare gli strumenti tesi alla riaffermazione della «legalità della detenzione». Si tratta, in sostanza, dì misure che rappresentano un quid pluris rispetto al previgente sistema di tutela, essenzialmente incentrato sul potere del magistrato di sorveglianza di inibire la prosecuzione dell'attività contra legem, in ottemperanza al monito derivante dalla Corte EDU di introdurre ricorsi tali «che le violazioni dei diritti tratti dalla Convenzione possano essere riparate in maniera realmente effettiva» (così, Corte EDU, 8/01/2013, GG ed altri c. Italia, §98). Il legislatore ha perinnetrato il pregiudizio risarcibile ai sensi dell'art. 35-ter al fatto di aver subìto «condizioni di detenzione tali da violare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 3 ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo». 3. Ciò premesso, rileva la Corte come il Tribunale di sorveglianza abbia fatto buon governo dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, costituzionale e convenzionale espressi sul tema ed ha mostrato di avere tenuto in considerazione tutti i lamentati motivi di disagio dedotti dall'interessato, ritenendoli - con motivazione non manifestamente illogica - non incidenti sulla decisione discrezionale ad essa spettante. 3.1. In primo luogo, ha correttamente posto in evidenza la circostanza, non avversata dal ricorrente, che il detenuto aveva fruito di uno spazio superiore a quattro mq. A tal proposito va ricordato come, a seguito di quanto chiarito nella pronuncia della Grande Camera del 20/10/2016 nel procedimento RS c. Croazia, mentre la costrizione di un detenuto in uno spazio inferiore a tre metri quadrati in una cella collettiva determina una "forte presunzione" di violazione dell'art. 3 CEDU, uno spazio personale dentro la cella compreso fra i tre e i quattro metri quadrati può assumere rilievo, nella prospettiva dell'art. 3 CEDU solo, se l'esiguità della superficie si accompagna ad altri fattori d'inadeguatezza del regime penitenziario (impossibilità di fare esercizio all'aria aperta, scarso accesso alla luce naturale e all'aria, insufficiente sistema di riscaldamento, omesso rispetto di basilari requisiti igienico-sanitari). Infine, in presenza di uno spazio personale dentro la cella superiore a quattro metri quadrati, come quello che riguarda l'odierno ricorrente, ai fini dell'eventuale violazione dell'art. 3 CEDU, assumono rilievo aspetti diversi da quello dello spazio. Sicché, sotto tale profilo, il Tribunale non ha trascurato le deduzioni difensive, ma ha, di contro, valutato (p. 2 e 3 dell'ordinanza) le condizioni negative dedotte dal detenuto (limitata possibilità di uso delle docce, ridotta permanenza all'aria aperta, la scarsa luminosità) e le ha reputate smentite dalle informazioni acquisite e, comunque, ha correttamente ritenuto che non vi fosse stato un trattamento disumano e degradante cui il detenuto sia stato sottoposto. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, la condizione detentiva contraria all'art. 3 della CEDU, a differenza dell'ambito di applicazione dei rimedi preventivi di cui all'art. 35-bis Ord. pen., non è riconoscibile in presenza di una qualsiasi violazione dei diritti del soggetto detenuto, ma esclusivamente in caso di violazioni di tale entità da provocare all'interessato un'afflizione che eccede l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione (tra le altre, Sez. 1, n. 20985 del 23/06/2020, Biondino, Rv. 279220; Sez.1 n. 43722 4 del 11/06/2015, Salierno;
Sez. 1, n. 14258 del 23/01/2020, Inserra, Rv. 278898 secondo cui, «In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter Ord. pen., non costituisce trattamento inumano o degradante, rilevante ai sensi dell'art. 3 della convenzione, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la situazione di "mero disagio" collegata a contesti di vita intramuraria poco confortevoli o alla necessità di subire, per periodi non prolungati, disagi non previsti, né prevedibili, la cui rimozione richiede tempi di intervento non sempre prograrrimabili». Ciò coerentemente con il criterio della c.d.soglia minima di gravità, costantemente utilizzato dalla Corte EDU per selezionare le condotte messe al bando ai sensi dell'art. 3 della Convenzione. Gravità non riconoscibile nella situazione complessivamente denunciata dal ricorrente. 3.2. Quanto allo specifico tema della presenza, all'interno della cella, di un bagno-doccia alla turca, il Collegio intende dare continuità al principio di diritto espresso da questa Corte (Sez. 1, n. 15308 del 23/01/2019, Kondi, non mass.) secondo cui «il periodo detentivo trascorso anche in camera detentiva singola, senza limitazioni di spazio vitale rilevanti, può rappresentare un concreto indicatore di trattamento degradante, da valutarsi nel complessivo contesto delle condizioni detentive». L'assenza di un'effettiva e completa separazione tra il locale-bagno e il resto della camera detentiva - si è chiarito - «è fattore potenzialmente produttivo di un trattamento inumano o degradante, sia in camera detentiva singola (per questioni di decoro e igiene, oltre che per la probabilità di osservazione dall'esterno di quanto accade nello spazio che dovrebbe essere riservato), sia in camera detentiva collettiva, se e in quanto a tale condizione sfavorevole si associno altri aspetti negativi della complessiva condizione vissuta dal soggetto recluso» e che «non può, pertanto, omettersi la verifica del complesso delle condizioni detentive - ai fini di cui all'art. 35-ter Ord. pen - lì dove risulti accertata, come nel caso in esame, l'esistenza del bagno "a vista" in camera detentiva singola». Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ha espresso le ragioni per le quali non ha ritenuto tale elemento di intollerabile afflittività, chiarendo che il bagno- doccia era separato dal resto della cella da un muro alto e sormontato da una tenda corrente fino al soffitto e che tale circostanza - considerata unitamente all'uso esclusivo della cella da parte del ricorrente - escludeva la lesione del diritto alla riservatezza, così come quello alla salubrità dell'ambiente. Conclusivamente, nel caso in esame, tutti i concorrenti aspetti risultano oggetto di positiva valutazione da parte del Tribunale con motivazione che non risulta illogica e che appare fondata su una compiuta ricognizione delle circostanze rilevanti. 5 La diversa opinione esposta, sul tema, dal ricorrente non introduce profili di critica tali da determinare la riconoscibilità di un vizio motivazionale o d'incompletezza rilevante dell'istruttoria. 4. S'impone, per tali ragioni, il rigetto del ricorso, da cui discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente