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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 30/07/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20 del Ruolo Generale Affari Civile Contenziosi per l'anno 2023, promossa da:
c.f. ), in persona dell'avv. Bruna Pastinese, per effetto Parte_1 P.IVA_1
dei poteri alla stessa conferiti in forza di procura del 14/4/2021, autenticata nelle sottoscrizioni dal notaio rep. n. 6744, racc. n. 4736, elettivamente domiciliata in Persona_1
Cagliari, alla Via Scano, 46, presso lo studio dell'avv. Enrico Ferrero, che la rappresenta e la difende in virtù di procura speciale in calce all'atto d'appello, rilasciata su documento informatico allegato
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale resa in calce alla C.F._2
Pagina 1 comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Antonello Angioni e Giovanna F. Dessì, presso il cui studio in Cagliari, via Tiziano n. 11, hanno eletto domicilio
APPELLATI
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“1) in via pregiudiziale, sospendere anche con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva
e/o l'esecuzione della sentenza impugnata;
2) nel merito, rigettare la domanda proposta in primo
grado dal dott. , perché contrastante con la legge professionale e non rispondente ai CP_1
requisiti che la legge richiede per valutare il compenso dell'attività professionale (art. 2233 c.c.),
applicando in via subordinata quanto già statuito tra le parti per prestazioni analoghe, così come
enunciato e documentato negli atti di causa;
3) in ogni caso, con vittoria delle spese e delle
competenze del doppio grado di giudizio”.
Nell'interesse degli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa: 1) rigettare l'avverso atto
d'appello, siccome infondato in fatto e in diritto;
2) in accoglimento dell'appello incidentale,
rideterminare, alla luce della vigente normativa, il corrispettivo dovuto da Parte_1
al dott. nella misura di € 696.991,37 ovvero nel diverso importo che sarà ritenuto di CP_1
giustizia, con conseguente condanna della banca al pagamento;
3) con gli interessi di legge ai
sensi dell'art. 1284 cod. civ.; 4) in ogni caso, con vittoria di spese e di onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il dr. convenne in giudizio la società CP_1 [...]
per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di euro 696.991,37 a titolo Controparte_3
di compensi professionali maturati.
A fondamento della domanda, dedusse:
Pagina 2 - di aver curato, su incarico e per conto della , la pratica concernente il Controparte_4
progetto di fusione per incorporazione della predetta in provvedendo CP_4 Parte_1
alla predisposizione e redazione dell'atto pubblico 14 ottobre 2014, rep. n. 178617, racc. n. 39179,
avente ad oggetto la delibera di fusione;
- in relazione a tale atto non aveva quantificato il proprio compenso professionale, né era stato raggiunto alcun accordo al riguardo. In detta obbligazione di pagamento era subentrata, come per legge, ; Parte_1
- l'onorario era stato determinato assumendo, quale base di calcolo, il capitale e le riserve della società ed il relativo importo era stato calcolato tenendo conto dell'aliquota minima della tabella C
allegata al DM 140/2012 per lo scaglione fino a 5.000.000,00 (ossia 0,13%).
La società convenuta si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e deducendo:
1) l'erroneità della quantificazione del compenso, non essendo previsto dal DM 140/2012, quale criterio di calcolo, quello costituito dal capitale e dalle riserve della società;
2) il reciproco affidamento in ordine all'allineamento del compenso agli usi e alle tariffe praticate dal professionista nel corso del rapporto pluriennale con la banca;
3) l'inconsistenza della prestazione notarile.
La causa, istruita con produzioni documentali, con sentenza n. 2736/2022 pubblicata in data
25/11/2022, venne decisa nei seguenti termini: “- dichiara tenuta e condanna la convenuta al
pagamento, in favore dell'attore, di euro 107.229,00 a titolo di compensi professionali, oltre
interessi legali dal 5.5.2005 al saldo;
- dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento delle
spese di lite in favore dell'attore che liquida in euro 7.052,00 per compensi professionali, euro
1.723,34 per spese, oltre spese generali (15%), i.v.a., c.p.a., disponendo la distrazione in favore
degli avvocati Antonello Angioni e Giovanna Dessì”.
Si riporta, in sintesi, il percorso motivazionale della statuizione.
Nel riconoscere la domanda attorea parzialmente fondata, il Giudice di primo grado ha accertato, preliminarmente, che per la determinazione del compenso richiesto nel caso di specie
Pagina 3 dovesse farsi riferimento ai criteri individuati dal D.M. n. 140/2012, vigenti al momento della conclusione dell'incarico (ottobre 2014), tra i quali, ai fini della liquidazione, deve tenersi conto della percentuale riferita al valore medio reale dell'atto, come indicata nelle tabelle A-Notai, B-
Notai, C-Notai, “compresa nella forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione,
rispetto a quella riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all'aumento o alla
diminuzione del valore stesso” (art. 32 del D.M. citato).
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che il valore dell'atto potesse essere considerato,
coerentemente con quanto sostenuto dalla difesa del professionista, sulla base del capitale sociale e delle riserve della società incorporata, come desumibile dall'intera procedura di fusione, indicato nell'atto in € 536.147.209,00: trattandosi, dunque, di atto il cui valore superava il massimo dell'ultimo scaglione indicato nella tabella (da € 1.500.001,00 a € 5.000.000,00), il Giudice ha ritenuto che potesse farsi ricorso a quanto sancito dal comma 7 dell'art. 32 D.M. 140/2012, a mente del quale per gli atti il cui valore supera € 5.000.000,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-
Notai, l'organo giurisdizionale liquida il compenso tenuto conto del valore dell'atto, della natura,
difficoltà, complessità […].
Evidenziato, inoltre, che le tabelle citate operino come fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale è dato ricorrere in tutti i casi, quale quello in esame, in cui non risulti stipulato con il cliente un accordo sul compenso medesimo, il Tribunale ha rilevato che nessun elemento utile potesse essere ricavato, come auspicato da parte convenuta, dalla delibera di aumento del capitale e conferimento connesso dal 2009, sia perché non riconducibile alla specifica tipologia di atto in contestazione, sia perché, in ogni caso, anteriore all'abrogazione delle tariffe attuata completamente con la disciplina del 2012.
Tanto precisato, il Giudice ha ritenuto che la prestazione in oggetto dovesse essere valutata complessivamente, tenuto conto delle tre fasi essenziali in cui si articola il procedimento di fusione
(progetto di fusione, delibera di fusione e atto di fusione) e, in particolare, del fatto che in tale articolato procedimento la delibera di approvazione del progetto di fusione (unico atto redatto dal
Pagina 4 dott. , che rappresenta l'atto strumentale alla realizzazione dell'atto di fusione vero e proprio, CP_1
costituisce l'atto prodromico al perfezionamento della fusione stessa, senza il quale non può essere realizzata;
l'attività espletata dal notaio, a detta del Giudice, era risultata, pertanto, indispensabile al fine di pervenire all'effettiva incorporazione.
Rilevato, quindi, che la circostanza che le bozze del verbale fossero state predisposte dalla società stessa a nulla rilevasse -circostanza, peraltro, neanche dimostrata, in ragione del rigetto dell'istanza di prova testimoniale sul punto - e che nessun appunto fosse stato svolto in merito alla correttezza dell'operato del notaio, il Tribunale ha definitivamente accertato che in ragione del valore economico dell'atto, dei notevoli vantaggi economici conseguiti, valutate quantitativamente e qualitativamente le prestazioni rese dal professionista e considerato, d'altro canto, che egli si era occupato esclusivamente della fase per così dire preparatoria della fusione, siccome riguardante la sola decisione di addivenire alla fusione da parte dei soci dell'incorporanda mediante approvazione del relativo progetto, il compenso potesse essere determinato in € 107.229,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data della diffida (sulla base di una percentuale reputata equa e conforme a tutti i parametri indicati dall'art. 32 D.M. 140/2012 e in particolare all'impegno profuso, pari a 0,02%).
***
Avverso la sentenza ha proposto appello anche nei confronti di Parte_1 [...]
alla quale il dott. ha frattanto ceduto il credito accertato in proprio Controparte_2 CP_1
favore con l'impugnata sentenza (al fine di risarcirla della perdita patrimoniale subita, in qualità di sua garante, in conseguenza della vendita di un immobile sito in Carloforte, di proprietà esclusiva della medesima, avvenuta all'esito del procedimento esecutivo n. 44/2016 R.ES.) e la quale, a sua volta, con atto di precetto notificato a mezzo pec in data 29/12/2022, ha intimato a Parte_1
il pagamento del complessivo importo di € 171.675,58 pari al capitale maggiorato degli interessi commerciali.
Si sono costituiti in giudizio e ognuno per quanto di CP_1 Controparte_2
ragione e competenza, resistendo all'appello; ha altresì proposto appello incidentale. CP_1
Pagina 5
1.Con i primi tre motivi di appello censura la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui il Tribunale, disattendendo il disposto di cui all'art. 2233 c.c., avrebbe determinato il compenso spettante al notaio in maniera assolutamente abnorme rispetto alla prestazione effettivamente svolta, violando, altresì, i criteri specificatamente stabiliti dal D.M. 140/2012 per l'applicazione delle tabelle relative alla liquidazione dei compensi spettanti ai notai e alla determinazione del valore degli atti dagli stessi compiuti.
In primo luogo il Giudice avrebbe errato nel ritenere che nella fattispecie in esame l'atto redatto dal notaio rientrasse tout court nella categoria degli “atti societari” e che, conseguentemente, CP_1
il compenso dovesse essere calcolato sulla base dei parametri stabiliti dalla tabella C-Notai, anziché
della tabella D-Notai: assume, sul punto, la bancache sia pacifico che l'attività posta in essere da controparte sia stata circoscritta alla redazione in forma pubblica del verbale dell'assemblea straordinaria del 14/10/2014 (e non anche del prodromico progetto di fusione e del successivo atto di fusione vero e proprio), con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto determinare il compenso facendo riferimento alla tabella D allegata al citato D.M., la quale si riferisce agli “altri atti” che non sono compresi nelle precedenti tabelle e alle attività di valore indeterminato e indeterminabile, e applicando il disposto di cui all'art. 30, comma 4, che alla lettera B annovera espressamente tra gli atti procedimentalizzati il “verbale di assemblea e deliberazione di organi sociali di società”, prevedendo per tale attività un compenso compreso tra € 600,00 ed € 4.000,00.
In via di subordine, qualora dovesse ritenersi che l'attività posta in essere dal notaio rientri tra CP_1
quelle comprese nella tabella C-Notai, sostiene parte appellante che, comunque, la liquidazione operata dal Giudice sarebbe totalmente sproporzionata anche in relazione ai criteri indicati dalla stessa tabella: il riferimento al criterio del capitale e delle riserve sarebbe, innanzitutto,
inammissibile, in quanto contemplato soltanto dalle abrogate tariffe di cui al D.M. 27/11/2001 e non ripreso dal vigente D.M. 140/2012, che, invece, prevede scaglioni di valore degli atti solo fino all'importo di € 5.000.000,00, con la conseguenza che il parametro di riferimento sarebbe dovuto
Pagina 6 essere ancorato allo scaglione di valore tra € 1.500.000,00 ed € 5.000.000,00, così come previsto dal comma 7 dell'art. 32 del citato D.M. In ogni caso, il criterio di commisurazione dell'onorario sarebbe dovuto essere individuato nel valore del patrimonio netto della , e Controparte_4
non, invece, nel valore del capitale e delle riserve, così come prospettato dal notaio e ritenuto dallo stesso Giudice. Peraltro anche il Notaio avrebbe fatto riferimento al valore del patrimonio netto, ma lo avrebbe erroneamente quantificato, posto che il bilancio della banca al 2013 esponeva per la predetta voce il valore di euro 443.126.692, e non quello di euro 536.147.209 (doc. 6 prodotto in primo grado con la comparsa di risposta).
I motivi sono infondati e devono essere rigettati per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda – in quanto asseritamente nuova e contraria alle difese svolte dalla banca fino al momento dell'impugnazione -
di applicazione della tabella D-Notai, in luogo della tabella C-Notai, sollevata da parte convenuta:
sul punto basti evidenziare che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti alla base delle domande o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti (ex multis, Cass. Civ. n. 7467/2020).
Tanto premesso, le censure avanzate da parte appellante non sono idonee a confutare efficacemente il passaggio motivazionale censurato: come correttamente individuato dal Giudice di primo grado,
con particolare riferimento alla natura dell'atto, deve rilevarsi che a norma degli artt. 2501 e ss. c.c.,
il procedimento di fusione si articola in tre fasi essenziali: progetto di fusione, delibera di fusione e atto di fusione;
segnatamente, per quel che qui rileva, il codice civile stabilisce che la fusione deve essere deliberata dai soci di ciascuna società partecipante all'operazione mediante l'approvazione del relativo progetto, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto (art. 2502 c.c.). Ebbene, nell'articolato procedimento, composto, come si è visto, dalle tre fasi, la delibera di approvazione del progetto di fusione, oggetto della verbalizzazione redatta dal notaio rappresenta un atto strumentale ineludibile alla realizzazione dell'atto di fusione vero CP_1
Pagina 7 e proprio, siccome prodromico al perfezionamento della fusione, senza il quale la stessa non può
essere realizzata.
Ne discende che, senza dubbio, l'atto di delibera del progetto di fusione debba essere ricompreso nella categoria “atti societari”, con la conseguente applicazione per la commisurazione dei compensi della tabella C-Notai indicata dal D.M. n. 140/2012.
Con riguardo, poi, al valore dell'atto cui deve farsi riferimento per la corretta individuazione dello scaglione applicabile, deve confermarsi, anche in questa sede, che l'art. 31 del citato D.M. prevede che per valore di riferimento debba intendersi “il valore dell'oggetto dell'atto come indicato dalle
parti o desumibile dall'atto, o, in mancanza, quello di mercato;
in ogni altro caso l'atto si
considera di valore indeterminato”: ebbene, nel caso di cui ci si occupa il valore dell'atto può
essere individuato, come rappresentato dalla difesa del professionista e poi recepito dal Tribunale,
nel capitale sociale e nelle riserve della società incorporata, quantificate nell'atto di fusione in €
536.147.209,00 (art. 7 atto di fusione, doc. 3 parte convenuta primo grado). E' difatti ragionevole il ricorso al criterio di riferimento espressamente previsto dalla vecchia disciplina (D.M. 27/2001) per stabilire il valore dell'atto di fusione/incorporazione societaria, non trovando, invece, il riferimento al patrimonio netto alcun aggancio normativo, anche in via di interpretazione, né precedente, né
attuale, né essendo realisticamente riconducibile alla previsione generica dell'art. 31 cit.
Conseguentemente, il vecchio criterio, nel silenzio della norma attuale, ben può costituire ragionevole valore di riferimento, seppure non cogente. La questione non è, tuttavia, di pratico rilievo, posto che il Tribunale ha ben chiarito di aver fatto ricorso allo scaglione entro 5.000.000,00,
quale parametro massimo di riferimento, richiamando la previsione del comma 7 dell'art. 32 del
D.M. 140/2012, a mente del quale “per gli atti il cui valore supera euro 5.000.000,00 per la
tipologia della tabella A-Notai e C-Notai […] l'organo giurisdizionale, tenuto conto dei valori di
liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto del valore
dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale
urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato,
Pagina 8 del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal
cliente” (cfr. sentenza di primo grado, pag. 9, “in questo caso la forbice dello scaglione precedente,
ossia sino a 5.000.000). Né può ritenersi che la differenza fra i due menzionati valori abbia sicuramente inciso sulla quantificazione finale, tenuto conto delle riduzioni operate dal giudice sulla percentuale (minima) applicata.
Alla luce delle argomentazioni fin qui svolte, la sentenza di primo grado, sul punto deve essere confermata.
2. Con quarto motivo di appello censura il provvedimento di primo grado Parte_1
nella parte in cui il Giudice non avrebbe considerato la concreta valorizzazione delle attività svolte dal professionista ai fini della commisurazione del compenso: evidenzia, a tal proposito,
l'appellante che, in particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il notaio non avrebbe predisposto alcun preventivo per la quantificazione di massima del proprio onorario
(circostanza che sarebbe dovuta essere valutata negativamente) e che, soprattutto, la sua attività
sarebbe consistita essenzialmente nella redazione del verbale pubblico di assemblea e nella sua partecipazione alla stessa, configurandosi, quindi, come un'attività meramente esecutiva e di estrema semplicità, posto che la stessa adunanza si era svolta in forma totalitaria, con la partecipazione dell'unico socio. Inoltre, soggiunge la società, il dott. non avrebbe nemmeno CP_1
allegato e dimostrato se ed eventualmente quali ulteriori attività avrebbe svolto, oltre alla mera partecipazione all'assemblea (ad esempio studio, ricerca e approfondimento, verifica ecc.).
Di contro, proprio al fine di mettere in luce il “limitato apporto intellettuale” fornito dal notaio, la società appellante aveva dedotto prova testimoniale, rigettata erroneamente dal Giudice di primo grado, e sulla quale ha insistito in questa sede (sostenendo che la mancata reiterazione dell'istanza nella precisazione delle conclusioni in primo grado non presupporrebbe affatto la sua rinuncia).
Da ultimo, soggiunge , il Tribunale non avrebbe nemmeno considerato, ai fini della Parte_1
liquidazione, che il dott. nel corso del pluriennale rapporto intercorso tra le parti, aveva già CP_1
Pagina 9 svolto in passato attività analoghe a quella in oggetto, per le quali aveva percepito l'importo complessivo di € 20.000,00 (docc. 4 e 6 parte convenuta primo grado).
La doglianza non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, è necessario evidenziare che per costante orientamento nella giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente,
devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione (ex pluribus, Cass.
Civ. n. 12791/2025): nel caso in esame è inequivocabilmente emerso che la banca convenuta non abbia reiterato l'istanza di ammissione della prova testimoniale, già rigettata dal Tribunale con ordinanza del 29.5.2018, all'udienza di precisazione delle conclusioni, con la conseguenza inevitabile che la stessa debba intendersi rinunciata, e quindi non più proponibile in sede di impugnazione.
Passando al merito della censura, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, deve ritenersi che il Giudice di primo grado abbia esaustivamente motivato circa la concreta valorizzazione delle attività svolte dal professionista, sulla base di argomentazioni dalle quali, anche in questo caso, non si intende discostarsi.
In primo luogo, deve evidenziarsi che l'assunto circa la natura meramente esecutiva dell'attività
posta in essere dal notaio e, quindi, dell'inconsistenza della sua prestazione, non corrisponda al vero: per stessa ammissione della banca convenuta (cfr. comparsa di costituzione e risposta in primo grado), il dott. ha apportato delle modifiche all'atto di delibera (dalla corrispondenza e CP_1
mail depositata dalla banca è emerso che la predisposizione della bozza del verbale di assemblea era avvenuta invece da parte di , per le quali sono state necessarie, Controparte_3
attendibilmente, un'attività di studio e di controllo, conseguenti all'importanza dell'atto in oggetto,
e conseguenziale assunzione di responsabilità in capo al professionista, come rilevato dal primo giudice e non adeguatamente confutato dall'appellante.
Pagina 10 In secondo luogo, alcuna rilevanza può essere attribuita, contrariamente a quanto auspicato dalla difesa dell'appellante, alle fatture emesse dal dott. nel 2009 per la redazione di un atto di CP_1
sottoscrizione di aumento di capitale e relativo conferimento e del corrispondente verbale di assemblea di delibera, sia perché le stesse non sono in alcun modo riconducibili alla specifica tipologia di atto in esame, sia perché, seppur successive all'abrogazione dei minimi tariffari operata col c.d. decreto Bersani, sono comunque anteriori all'introduzione delle nuove tariffe, avvenuta,
come si è visto, con il D.M. 140/2012. In ogni caso tali pregresse fatture nulla attestano in ordine ad un tacito accordo sui compensi dovuti per gli incarichi conferiti.
Il fatto poi, che il notaio non avesse redatto una parcella, pur costituendo elemento a lui non favorevole, non può, tuttavia escludere l'applicazione della tabella nei termini operati dal primo giudice, con le riduzioni effettuate: d'altra parte proprio la banca non lamenta espressamente che siffatte riduzioni siano state inadeguate e che il tribunale avrebbe, in ipotesi, dovuto applicare una percentuale di riduzione ancora maggiore, né, tantomeno, l'ha indicata.
Conseguentemente, non vi sono ulteriori elementi per discostarsi dalla decisione impugnata.
3. Con quinto e ultimo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha accertato che sulla somma liquidata a titolo di compensi dovessero essere riconosciuti anche gli interessi legali a decorrere dalla diffida del 05/05/2005: sostiene, a tal proposito, la banca che il Tribunale non abbia considerato che il mancato pagamento del compenso sia dipeso unicamente dal fatto che il credito azionato non fosse né determinato, né determinabile,
non essendone previamente concordata la misura, tanto che lo stesso professionista, per ottenerne la liquidazione, ha dovuto avviare il giudizio di primo grado, circostanza, per l'appunto, non imputabile alla società appellante. A ciò deve aggiungersi che il Tribunale non avrebbe nemmeno considerato che nel corso del giudizio di primo grado erano state formulate diverse proposte (pari ad € 50.000,00), tutte rifiutate da controparte.
In ogni caso, risulterebbe per tabulas che la prima richiesta di pagamento da parte del dott. CP_1
sia pervenuta con e-mail del 05/05/2015 e non, di certo del 05/05/2005.
Pagina 11 Da ultimo, dalla sentenza non si evincerebbe affatto la previsione degli interessi ai sensi del 4
comma dell'art. 1284 c.c. essendo ivi espressamente previsto il riferimento agli interessi legali.
Il motivo non ha, in parte, ragion d'essere, alla luce delle precisazioni, peraltro necessarie, o quantomeno opportune, che seguono.
Preliminarmente, deve darsi atto che a fronte della espressa domanda di riconoscimento degli
“interessi di legge” avanzata dal dott. (cfr. conclusioni atto di citazione “per l'effetto, CP_1
condannare in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore Controparte_3
del dott. , del relativo importo con gli interessi di legge”), il Tribunale ha riconosciuto CP_1
l'applicazione degli “interessi legali a decorrere dalla diffida del 5.5.2005 al saldo”: ebbene è
evidente che il riferimento all'anno 2005 sia frutto di un mero errore materiale e che la decorrenza debba intendersi riferita all'anno 2015 (anche in considerazione del fatto che il verbale di assemblea
è stato redatto dal professionista nell'anno 2014). D'altra parte anche il professionista ha chiarito di avere inteso in detti termini la decorrenza degli interessi.
Va ancora chiarito che il Tribunale non ha affatto riconosciuto al professionista gli interessi commerciali, bensì quelli legali, dovendosi ritenere tali, secondo la regola chiarificatrice enunciata dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sent. n. 12499 del 07/05/2024, quelli previsti dall'art. 1284, comma 1, c.c. (cfr. sez. Un. cit. “Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva
individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di
"interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice
della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della
domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura
degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1,
c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo)”. Nella specie, dunque, è
fuori di dubbio che gli interessi dovuti secondo il giudice di primo grado siano quelli legali ex art. 1284 c.1 c.c., di talchè, ove in ipotesi il dott. (o, per lui, la cessionaria del credito) abbia CP_1
Pagina 12 effettuato i propri conteggi in esecuzione della sentenza di primo grado calcolando in suo favore gli interessi commerciali avrebbe, evidentemente, errato, pretendendo somme non dovutegli. Tale
profilo esula, peraltro, dalla presente pronuncia.
Da ultimo, deve considerarsi assolutamente irrilevante -dovendosi, sotto tale profilo, ritenere l'infondatezza della censura- ai fini del riconoscimento degli interessi, la circostanza per cui, al fine di ottenere la liquidazione del compenso, il dott. ha dovuto avviare il giudizio di primo CP_1
grado, nel corso del quale, peraltro, sono state formulate diverse proposte (fino a quella dell'importo di € 50.000,00), tutte rifiutate da controparte: trattandosi di interessi di mora essi sono dovuti dalla richiesta di pagamento, ovvero dalla diffida ancorché questa contenesse l'indicazione di un importo superiore a quello effettivamente riconosciuto come dovuto.
Con unico motivo di appello incidentale censura la sentenza di primo grado nella CP_1
parte in cui il Giudice ha liquidato il compenso in soli € 107.229,00, a fronte di una specifica richiesta di € 696.991,37, riducendo drasticamente l'aliquota applicabile per la determinazione dello stesso dallo 0,13% allo 0,02%, senza, tuttavia, fornire delle specifiche motivazioni. Sostiene, in particolare, l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che, in ragione dell'attività
svolta dal professionista ad una sola delle tre fasi del procedimento di fusione (redazione del verbale di delibera di fusione), la riduzione dell'aliquota sarebbe dovuta avvenire nella misura della metà, cioè dallo 0,13% allo 0,065%, ovvero, eventualmente, nella misura di un terzo, cioè dallo
0,13% allo 0,043%.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
E' bene rilevare che era onere del professionista dimostrare, a fronte della mancata presentazione della parcella, quali attività erano state in concreto svolte, al di là di quelle implicite alla redazione dell'atto e delle modifiche alla bozza sopra individuate. Tale prova il dott. non ha affatto CP_1
fornito né, ancor prima, ha allegato specifiche attività di pregio e impegno ulteriori: non risulta, in altri termini un apporto professionale del notaio tale da giustificare un incremento del già
considerevole, e decisamente congruo importo riconosciutogli per l'attività svolta.
Pagina 13 In ragione della soccombenza reciproca, le spese del presente grado devono essere interamente compensate tra le parti.
Sussistono, inoltre, i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1,
comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e sull'appello incidentale Controparte_3
proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di CP_1 Controparte_2
Cagliari n. 2736/2022, pubblicata in data 25/11/2022:
accertato che nella sentenza impugnata la decorrenza degli interessi legali sull'importo dovuto deve intendersi dal 5.5. 2015 in luogo del 5.5.2005 ;
1) Rigetta l'appello proposto da Controparte_3
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da e;
CP_1 Controparte_2
3) Compensa integralmente fra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio;
4) Dichiara che sussistono i presupposti processuali previsti dall'art. DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte di
[...]
dell'ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato;
CP_3
5) Dichiara che sussistono i presupposti processuali previsti dall'art. DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte di CP_1
e , dell'ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo Controparte_2
unificato per l'appello incidentale.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20 del Ruolo Generale Affari Civile Contenziosi per l'anno 2023, promossa da:
c.f. ), in persona dell'avv. Bruna Pastinese, per effetto Parte_1 P.IVA_1
dei poteri alla stessa conferiti in forza di procura del 14/4/2021, autenticata nelle sottoscrizioni dal notaio rep. n. 6744, racc. n. 4736, elettivamente domiciliata in Persona_1
Cagliari, alla Via Scano, 46, presso lo studio dell'avv. Enrico Ferrero, che la rappresenta e la difende in virtù di procura speciale in calce all'atto d'appello, rilasciata su documento informatico allegato
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale resa in calce alla C.F._2
Pagina 1 comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Antonello Angioni e Giovanna F. Dessì, presso il cui studio in Cagliari, via Tiziano n. 11, hanno eletto domicilio
APPELLATI
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“1) in via pregiudiziale, sospendere anche con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva
e/o l'esecuzione della sentenza impugnata;
2) nel merito, rigettare la domanda proposta in primo
grado dal dott. , perché contrastante con la legge professionale e non rispondente ai CP_1
requisiti che la legge richiede per valutare il compenso dell'attività professionale (art. 2233 c.c.),
applicando in via subordinata quanto già statuito tra le parti per prestazioni analoghe, così come
enunciato e documentato negli atti di causa;
3) in ogni caso, con vittoria delle spese e delle
competenze del doppio grado di giudizio”.
Nell'interesse degli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa: 1) rigettare l'avverso atto
d'appello, siccome infondato in fatto e in diritto;
2) in accoglimento dell'appello incidentale,
rideterminare, alla luce della vigente normativa, il corrispettivo dovuto da Parte_1
al dott. nella misura di € 696.991,37 ovvero nel diverso importo che sarà ritenuto di CP_1
giustizia, con conseguente condanna della banca al pagamento;
3) con gli interessi di legge ai
sensi dell'art. 1284 cod. civ.; 4) in ogni caso, con vittoria di spese e di onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il dr. convenne in giudizio la società CP_1 [...]
per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di euro 696.991,37 a titolo Controparte_3
di compensi professionali maturati.
A fondamento della domanda, dedusse:
Pagina 2 - di aver curato, su incarico e per conto della , la pratica concernente il Controparte_4
progetto di fusione per incorporazione della predetta in provvedendo CP_4 Parte_1
alla predisposizione e redazione dell'atto pubblico 14 ottobre 2014, rep. n. 178617, racc. n. 39179,
avente ad oggetto la delibera di fusione;
- in relazione a tale atto non aveva quantificato il proprio compenso professionale, né era stato raggiunto alcun accordo al riguardo. In detta obbligazione di pagamento era subentrata, come per legge, ; Parte_1
- l'onorario era stato determinato assumendo, quale base di calcolo, il capitale e le riserve della società ed il relativo importo era stato calcolato tenendo conto dell'aliquota minima della tabella C
allegata al DM 140/2012 per lo scaglione fino a 5.000.000,00 (ossia 0,13%).
La società convenuta si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e deducendo:
1) l'erroneità della quantificazione del compenso, non essendo previsto dal DM 140/2012, quale criterio di calcolo, quello costituito dal capitale e dalle riserve della società;
2) il reciproco affidamento in ordine all'allineamento del compenso agli usi e alle tariffe praticate dal professionista nel corso del rapporto pluriennale con la banca;
3) l'inconsistenza della prestazione notarile.
La causa, istruita con produzioni documentali, con sentenza n. 2736/2022 pubblicata in data
25/11/2022, venne decisa nei seguenti termini: “- dichiara tenuta e condanna la convenuta al
pagamento, in favore dell'attore, di euro 107.229,00 a titolo di compensi professionali, oltre
interessi legali dal 5.5.2005 al saldo;
- dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento delle
spese di lite in favore dell'attore che liquida in euro 7.052,00 per compensi professionali, euro
1.723,34 per spese, oltre spese generali (15%), i.v.a., c.p.a., disponendo la distrazione in favore
degli avvocati Antonello Angioni e Giovanna Dessì”.
Si riporta, in sintesi, il percorso motivazionale della statuizione.
Nel riconoscere la domanda attorea parzialmente fondata, il Giudice di primo grado ha accertato, preliminarmente, che per la determinazione del compenso richiesto nel caso di specie
Pagina 3 dovesse farsi riferimento ai criteri individuati dal D.M. n. 140/2012, vigenti al momento della conclusione dell'incarico (ottobre 2014), tra i quali, ai fini della liquidazione, deve tenersi conto della percentuale riferita al valore medio reale dell'atto, come indicata nelle tabelle A-Notai, B-
Notai, C-Notai, “compresa nella forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione,
rispetto a quella riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all'aumento o alla
diminuzione del valore stesso” (art. 32 del D.M. citato).
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che il valore dell'atto potesse essere considerato,
coerentemente con quanto sostenuto dalla difesa del professionista, sulla base del capitale sociale e delle riserve della società incorporata, come desumibile dall'intera procedura di fusione, indicato nell'atto in € 536.147.209,00: trattandosi, dunque, di atto il cui valore superava il massimo dell'ultimo scaglione indicato nella tabella (da € 1.500.001,00 a € 5.000.000,00), il Giudice ha ritenuto che potesse farsi ricorso a quanto sancito dal comma 7 dell'art. 32 D.M. 140/2012, a mente del quale per gli atti il cui valore supera € 5.000.000,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-
Notai, l'organo giurisdizionale liquida il compenso tenuto conto del valore dell'atto, della natura,
difficoltà, complessità […].
Evidenziato, inoltre, che le tabelle citate operino come fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale è dato ricorrere in tutti i casi, quale quello in esame, in cui non risulti stipulato con il cliente un accordo sul compenso medesimo, il Tribunale ha rilevato che nessun elemento utile potesse essere ricavato, come auspicato da parte convenuta, dalla delibera di aumento del capitale e conferimento connesso dal 2009, sia perché non riconducibile alla specifica tipologia di atto in contestazione, sia perché, in ogni caso, anteriore all'abrogazione delle tariffe attuata completamente con la disciplina del 2012.
Tanto precisato, il Giudice ha ritenuto che la prestazione in oggetto dovesse essere valutata complessivamente, tenuto conto delle tre fasi essenziali in cui si articola il procedimento di fusione
(progetto di fusione, delibera di fusione e atto di fusione) e, in particolare, del fatto che in tale articolato procedimento la delibera di approvazione del progetto di fusione (unico atto redatto dal
Pagina 4 dott. , che rappresenta l'atto strumentale alla realizzazione dell'atto di fusione vero e proprio, CP_1
costituisce l'atto prodromico al perfezionamento della fusione stessa, senza il quale non può essere realizzata;
l'attività espletata dal notaio, a detta del Giudice, era risultata, pertanto, indispensabile al fine di pervenire all'effettiva incorporazione.
Rilevato, quindi, che la circostanza che le bozze del verbale fossero state predisposte dalla società stessa a nulla rilevasse -circostanza, peraltro, neanche dimostrata, in ragione del rigetto dell'istanza di prova testimoniale sul punto - e che nessun appunto fosse stato svolto in merito alla correttezza dell'operato del notaio, il Tribunale ha definitivamente accertato che in ragione del valore economico dell'atto, dei notevoli vantaggi economici conseguiti, valutate quantitativamente e qualitativamente le prestazioni rese dal professionista e considerato, d'altro canto, che egli si era occupato esclusivamente della fase per così dire preparatoria della fusione, siccome riguardante la sola decisione di addivenire alla fusione da parte dei soci dell'incorporanda mediante approvazione del relativo progetto, il compenso potesse essere determinato in € 107.229,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data della diffida (sulla base di una percentuale reputata equa e conforme a tutti i parametri indicati dall'art. 32 D.M. 140/2012 e in particolare all'impegno profuso, pari a 0,02%).
***
Avverso la sentenza ha proposto appello anche nei confronti di Parte_1 [...]
alla quale il dott. ha frattanto ceduto il credito accertato in proprio Controparte_2 CP_1
favore con l'impugnata sentenza (al fine di risarcirla della perdita patrimoniale subita, in qualità di sua garante, in conseguenza della vendita di un immobile sito in Carloforte, di proprietà esclusiva della medesima, avvenuta all'esito del procedimento esecutivo n. 44/2016 R.ES.) e la quale, a sua volta, con atto di precetto notificato a mezzo pec in data 29/12/2022, ha intimato a Parte_1
il pagamento del complessivo importo di € 171.675,58 pari al capitale maggiorato degli interessi commerciali.
Si sono costituiti in giudizio e ognuno per quanto di CP_1 Controparte_2
ragione e competenza, resistendo all'appello; ha altresì proposto appello incidentale. CP_1
Pagina 5
1.Con i primi tre motivi di appello censura la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui il Tribunale, disattendendo il disposto di cui all'art. 2233 c.c., avrebbe determinato il compenso spettante al notaio in maniera assolutamente abnorme rispetto alla prestazione effettivamente svolta, violando, altresì, i criteri specificatamente stabiliti dal D.M. 140/2012 per l'applicazione delle tabelle relative alla liquidazione dei compensi spettanti ai notai e alla determinazione del valore degli atti dagli stessi compiuti.
In primo luogo il Giudice avrebbe errato nel ritenere che nella fattispecie in esame l'atto redatto dal notaio rientrasse tout court nella categoria degli “atti societari” e che, conseguentemente, CP_1
il compenso dovesse essere calcolato sulla base dei parametri stabiliti dalla tabella C-Notai, anziché
della tabella D-Notai: assume, sul punto, la bancache sia pacifico che l'attività posta in essere da controparte sia stata circoscritta alla redazione in forma pubblica del verbale dell'assemblea straordinaria del 14/10/2014 (e non anche del prodromico progetto di fusione e del successivo atto di fusione vero e proprio), con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto determinare il compenso facendo riferimento alla tabella D allegata al citato D.M., la quale si riferisce agli “altri atti” che non sono compresi nelle precedenti tabelle e alle attività di valore indeterminato e indeterminabile, e applicando il disposto di cui all'art. 30, comma 4, che alla lettera B annovera espressamente tra gli atti procedimentalizzati il “verbale di assemblea e deliberazione di organi sociali di società”, prevedendo per tale attività un compenso compreso tra € 600,00 ed € 4.000,00.
In via di subordine, qualora dovesse ritenersi che l'attività posta in essere dal notaio rientri tra CP_1
quelle comprese nella tabella C-Notai, sostiene parte appellante che, comunque, la liquidazione operata dal Giudice sarebbe totalmente sproporzionata anche in relazione ai criteri indicati dalla stessa tabella: il riferimento al criterio del capitale e delle riserve sarebbe, innanzitutto,
inammissibile, in quanto contemplato soltanto dalle abrogate tariffe di cui al D.M. 27/11/2001 e non ripreso dal vigente D.M. 140/2012, che, invece, prevede scaglioni di valore degli atti solo fino all'importo di € 5.000.000,00, con la conseguenza che il parametro di riferimento sarebbe dovuto
Pagina 6 essere ancorato allo scaglione di valore tra € 1.500.000,00 ed € 5.000.000,00, così come previsto dal comma 7 dell'art. 32 del citato D.M. In ogni caso, il criterio di commisurazione dell'onorario sarebbe dovuto essere individuato nel valore del patrimonio netto della , e Controparte_4
non, invece, nel valore del capitale e delle riserve, così come prospettato dal notaio e ritenuto dallo stesso Giudice. Peraltro anche il Notaio avrebbe fatto riferimento al valore del patrimonio netto, ma lo avrebbe erroneamente quantificato, posto che il bilancio della banca al 2013 esponeva per la predetta voce il valore di euro 443.126.692, e non quello di euro 536.147.209 (doc. 6 prodotto in primo grado con la comparsa di risposta).
I motivi sono infondati e devono essere rigettati per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda – in quanto asseritamente nuova e contraria alle difese svolte dalla banca fino al momento dell'impugnazione -
di applicazione della tabella D-Notai, in luogo della tabella C-Notai, sollevata da parte convenuta:
sul punto basti evidenziare che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti alla base delle domande o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti (ex multis, Cass. Civ. n. 7467/2020).
Tanto premesso, le censure avanzate da parte appellante non sono idonee a confutare efficacemente il passaggio motivazionale censurato: come correttamente individuato dal Giudice di primo grado,
con particolare riferimento alla natura dell'atto, deve rilevarsi che a norma degli artt. 2501 e ss. c.c.,
il procedimento di fusione si articola in tre fasi essenziali: progetto di fusione, delibera di fusione e atto di fusione;
segnatamente, per quel che qui rileva, il codice civile stabilisce che la fusione deve essere deliberata dai soci di ciascuna società partecipante all'operazione mediante l'approvazione del relativo progetto, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto (art. 2502 c.c.). Ebbene, nell'articolato procedimento, composto, come si è visto, dalle tre fasi, la delibera di approvazione del progetto di fusione, oggetto della verbalizzazione redatta dal notaio rappresenta un atto strumentale ineludibile alla realizzazione dell'atto di fusione vero CP_1
Pagina 7 e proprio, siccome prodromico al perfezionamento della fusione, senza il quale la stessa non può
essere realizzata.
Ne discende che, senza dubbio, l'atto di delibera del progetto di fusione debba essere ricompreso nella categoria “atti societari”, con la conseguente applicazione per la commisurazione dei compensi della tabella C-Notai indicata dal D.M. n. 140/2012.
Con riguardo, poi, al valore dell'atto cui deve farsi riferimento per la corretta individuazione dello scaglione applicabile, deve confermarsi, anche in questa sede, che l'art. 31 del citato D.M. prevede che per valore di riferimento debba intendersi “il valore dell'oggetto dell'atto come indicato dalle
parti o desumibile dall'atto, o, in mancanza, quello di mercato;
in ogni altro caso l'atto si
considera di valore indeterminato”: ebbene, nel caso di cui ci si occupa il valore dell'atto può
essere individuato, come rappresentato dalla difesa del professionista e poi recepito dal Tribunale,
nel capitale sociale e nelle riserve della società incorporata, quantificate nell'atto di fusione in €
536.147.209,00 (art. 7 atto di fusione, doc. 3 parte convenuta primo grado). E' difatti ragionevole il ricorso al criterio di riferimento espressamente previsto dalla vecchia disciplina (D.M. 27/2001) per stabilire il valore dell'atto di fusione/incorporazione societaria, non trovando, invece, il riferimento al patrimonio netto alcun aggancio normativo, anche in via di interpretazione, né precedente, né
attuale, né essendo realisticamente riconducibile alla previsione generica dell'art. 31 cit.
Conseguentemente, il vecchio criterio, nel silenzio della norma attuale, ben può costituire ragionevole valore di riferimento, seppure non cogente. La questione non è, tuttavia, di pratico rilievo, posto che il Tribunale ha ben chiarito di aver fatto ricorso allo scaglione entro 5.000.000,00,
quale parametro massimo di riferimento, richiamando la previsione del comma 7 dell'art. 32 del
D.M. 140/2012, a mente del quale “per gli atti il cui valore supera euro 5.000.000,00 per la
tipologia della tabella A-Notai e C-Notai […] l'organo giurisdizionale, tenuto conto dei valori di
liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto del valore
dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale
urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato,
Pagina 8 del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal
cliente” (cfr. sentenza di primo grado, pag. 9, “in questo caso la forbice dello scaglione precedente,
ossia sino a 5.000.000). Né può ritenersi che la differenza fra i due menzionati valori abbia sicuramente inciso sulla quantificazione finale, tenuto conto delle riduzioni operate dal giudice sulla percentuale (minima) applicata.
Alla luce delle argomentazioni fin qui svolte, la sentenza di primo grado, sul punto deve essere confermata.
2. Con quarto motivo di appello censura il provvedimento di primo grado Parte_1
nella parte in cui il Giudice non avrebbe considerato la concreta valorizzazione delle attività svolte dal professionista ai fini della commisurazione del compenso: evidenzia, a tal proposito,
l'appellante che, in particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il notaio non avrebbe predisposto alcun preventivo per la quantificazione di massima del proprio onorario
(circostanza che sarebbe dovuta essere valutata negativamente) e che, soprattutto, la sua attività
sarebbe consistita essenzialmente nella redazione del verbale pubblico di assemblea e nella sua partecipazione alla stessa, configurandosi, quindi, come un'attività meramente esecutiva e di estrema semplicità, posto che la stessa adunanza si era svolta in forma totalitaria, con la partecipazione dell'unico socio. Inoltre, soggiunge la società, il dott. non avrebbe nemmeno CP_1
allegato e dimostrato se ed eventualmente quali ulteriori attività avrebbe svolto, oltre alla mera partecipazione all'assemblea (ad esempio studio, ricerca e approfondimento, verifica ecc.).
Di contro, proprio al fine di mettere in luce il “limitato apporto intellettuale” fornito dal notaio, la società appellante aveva dedotto prova testimoniale, rigettata erroneamente dal Giudice di primo grado, e sulla quale ha insistito in questa sede (sostenendo che la mancata reiterazione dell'istanza nella precisazione delle conclusioni in primo grado non presupporrebbe affatto la sua rinuncia).
Da ultimo, soggiunge , il Tribunale non avrebbe nemmeno considerato, ai fini della Parte_1
liquidazione, che il dott. nel corso del pluriennale rapporto intercorso tra le parti, aveva già CP_1
Pagina 9 svolto in passato attività analoghe a quella in oggetto, per le quali aveva percepito l'importo complessivo di € 20.000,00 (docc. 4 e 6 parte convenuta primo grado).
La doglianza non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, è necessario evidenziare che per costante orientamento nella giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente,
devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione (ex pluribus, Cass.
Civ. n. 12791/2025): nel caso in esame è inequivocabilmente emerso che la banca convenuta non abbia reiterato l'istanza di ammissione della prova testimoniale, già rigettata dal Tribunale con ordinanza del 29.5.2018, all'udienza di precisazione delle conclusioni, con la conseguenza inevitabile che la stessa debba intendersi rinunciata, e quindi non più proponibile in sede di impugnazione.
Passando al merito della censura, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, deve ritenersi che il Giudice di primo grado abbia esaustivamente motivato circa la concreta valorizzazione delle attività svolte dal professionista, sulla base di argomentazioni dalle quali, anche in questo caso, non si intende discostarsi.
In primo luogo, deve evidenziarsi che l'assunto circa la natura meramente esecutiva dell'attività
posta in essere dal notaio e, quindi, dell'inconsistenza della sua prestazione, non corrisponda al vero: per stessa ammissione della banca convenuta (cfr. comparsa di costituzione e risposta in primo grado), il dott. ha apportato delle modifiche all'atto di delibera (dalla corrispondenza e CP_1
mail depositata dalla banca è emerso che la predisposizione della bozza del verbale di assemblea era avvenuta invece da parte di , per le quali sono state necessarie, Controparte_3
attendibilmente, un'attività di studio e di controllo, conseguenti all'importanza dell'atto in oggetto,
e conseguenziale assunzione di responsabilità in capo al professionista, come rilevato dal primo giudice e non adeguatamente confutato dall'appellante.
Pagina 10 In secondo luogo, alcuna rilevanza può essere attribuita, contrariamente a quanto auspicato dalla difesa dell'appellante, alle fatture emesse dal dott. nel 2009 per la redazione di un atto di CP_1
sottoscrizione di aumento di capitale e relativo conferimento e del corrispondente verbale di assemblea di delibera, sia perché le stesse non sono in alcun modo riconducibili alla specifica tipologia di atto in esame, sia perché, seppur successive all'abrogazione dei minimi tariffari operata col c.d. decreto Bersani, sono comunque anteriori all'introduzione delle nuove tariffe, avvenuta,
come si è visto, con il D.M. 140/2012. In ogni caso tali pregresse fatture nulla attestano in ordine ad un tacito accordo sui compensi dovuti per gli incarichi conferiti.
Il fatto poi, che il notaio non avesse redatto una parcella, pur costituendo elemento a lui non favorevole, non può, tuttavia escludere l'applicazione della tabella nei termini operati dal primo giudice, con le riduzioni effettuate: d'altra parte proprio la banca non lamenta espressamente che siffatte riduzioni siano state inadeguate e che il tribunale avrebbe, in ipotesi, dovuto applicare una percentuale di riduzione ancora maggiore, né, tantomeno, l'ha indicata.
Conseguentemente, non vi sono ulteriori elementi per discostarsi dalla decisione impugnata.
3. Con quinto e ultimo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha accertato che sulla somma liquidata a titolo di compensi dovessero essere riconosciuti anche gli interessi legali a decorrere dalla diffida del 05/05/2005: sostiene, a tal proposito, la banca che il Tribunale non abbia considerato che il mancato pagamento del compenso sia dipeso unicamente dal fatto che il credito azionato non fosse né determinato, né determinabile,
non essendone previamente concordata la misura, tanto che lo stesso professionista, per ottenerne la liquidazione, ha dovuto avviare il giudizio di primo grado, circostanza, per l'appunto, non imputabile alla società appellante. A ciò deve aggiungersi che il Tribunale non avrebbe nemmeno considerato che nel corso del giudizio di primo grado erano state formulate diverse proposte (pari ad € 50.000,00), tutte rifiutate da controparte.
In ogni caso, risulterebbe per tabulas che la prima richiesta di pagamento da parte del dott. CP_1
sia pervenuta con e-mail del 05/05/2015 e non, di certo del 05/05/2005.
Pagina 11 Da ultimo, dalla sentenza non si evincerebbe affatto la previsione degli interessi ai sensi del 4
comma dell'art. 1284 c.c. essendo ivi espressamente previsto il riferimento agli interessi legali.
Il motivo non ha, in parte, ragion d'essere, alla luce delle precisazioni, peraltro necessarie, o quantomeno opportune, che seguono.
Preliminarmente, deve darsi atto che a fronte della espressa domanda di riconoscimento degli
“interessi di legge” avanzata dal dott. (cfr. conclusioni atto di citazione “per l'effetto, CP_1
condannare in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore Controparte_3
del dott. , del relativo importo con gli interessi di legge”), il Tribunale ha riconosciuto CP_1
l'applicazione degli “interessi legali a decorrere dalla diffida del 5.5.2005 al saldo”: ebbene è
evidente che il riferimento all'anno 2005 sia frutto di un mero errore materiale e che la decorrenza debba intendersi riferita all'anno 2015 (anche in considerazione del fatto che il verbale di assemblea
è stato redatto dal professionista nell'anno 2014). D'altra parte anche il professionista ha chiarito di avere inteso in detti termini la decorrenza degli interessi.
Va ancora chiarito che il Tribunale non ha affatto riconosciuto al professionista gli interessi commerciali, bensì quelli legali, dovendosi ritenere tali, secondo la regola chiarificatrice enunciata dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sent. n. 12499 del 07/05/2024, quelli previsti dall'art. 1284, comma 1, c.c. (cfr. sez. Un. cit. “Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva
individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di
"interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice
della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della
domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura
degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1,
c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo)”. Nella specie, dunque, è
fuori di dubbio che gli interessi dovuti secondo il giudice di primo grado siano quelli legali ex art. 1284 c.1 c.c., di talchè, ove in ipotesi il dott. (o, per lui, la cessionaria del credito) abbia CP_1
Pagina 12 effettuato i propri conteggi in esecuzione della sentenza di primo grado calcolando in suo favore gli interessi commerciali avrebbe, evidentemente, errato, pretendendo somme non dovutegli. Tale
profilo esula, peraltro, dalla presente pronuncia.
Da ultimo, deve considerarsi assolutamente irrilevante -dovendosi, sotto tale profilo, ritenere l'infondatezza della censura- ai fini del riconoscimento degli interessi, la circostanza per cui, al fine di ottenere la liquidazione del compenso, il dott. ha dovuto avviare il giudizio di primo CP_1
grado, nel corso del quale, peraltro, sono state formulate diverse proposte (fino a quella dell'importo di € 50.000,00), tutte rifiutate da controparte: trattandosi di interessi di mora essi sono dovuti dalla richiesta di pagamento, ovvero dalla diffida ancorché questa contenesse l'indicazione di un importo superiore a quello effettivamente riconosciuto come dovuto.
Con unico motivo di appello incidentale censura la sentenza di primo grado nella CP_1
parte in cui il Giudice ha liquidato il compenso in soli € 107.229,00, a fronte di una specifica richiesta di € 696.991,37, riducendo drasticamente l'aliquota applicabile per la determinazione dello stesso dallo 0,13% allo 0,02%, senza, tuttavia, fornire delle specifiche motivazioni. Sostiene, in particolare, l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che, in ragione dell'attività
svolta dal professionista ad una sola delle tre fasi del procedimento di fusione (redazione del verbale di delibera di fusione), la riduzione dell'aliquota sarebbe dovuta avvenire nella misura della metà, cioè dallo 0,13% allo 0,065%, ovvero, eventualmente, nella misura di un terzo, cioè dallo
0,13% allo 0,043%.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
E' bene rilevare che era onere del professionista dimostrare, a fronte della mancata presentazione della parcella, quali attività erano state in concreto svolte, al di là di quelle implicite alla redazione dell'atto e delle modifiche alla bozza sopra individuate. Tale prova il dott. non ha affatto CP_1
fornito né, ancor prima, ha allegato specifiche attività di pregio e impegno ulteriori: non risulta, in altri termini un apporto professionale del notaio tale da giustificare un incremento del già
considerevole, e decisamente congruo importo riconosciutogli per l'attività svolta.
Pagina 13 In ragione della soccombenza reciproca, le spese del presente grado devono essere interamente compensate tra le parti.
Sussistono, inoltre, i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1,
comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e sull'appello incidentale Controparte_3
proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di CP_1 Controparte_2
Cagliari n. 2736/2022, pubblicata in data 25/11/2022:
accertato che nella sentenza impugnata la decorrenza degli interessi legali sull'importo dovuto deve intendersi dal 5.5. 2015 in luogo del 5.5.2005 ;
1) Rigetta l'appello proposto da Controparte_3
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da e;
CP_1 Controparte_2
3) Compensa integralmente fra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio;
4) Dichiara che sussistono i presupposti processuali previsti dall'art. DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte di
[...]
dell'ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato;
CP_3
5) Dichiara che sussistono i presupposti processuali previsti dall'art. DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte di CP_1
e , dell'ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo Controparte_2
unificato per l'appello incidentale.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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