Art. 25.
Chiunque, essendovi obbligato, non tiene o tiene irregolarmente i registri prescritti dall'Amministrazione, e' punito con l'ammenda fino a lire 50.000.
Con la stessa pena e' punito chiunque rifiuti di presentare i registri medesimi o di fare ispezionare le scritture e le contabilita' prescritte o in qualsiasi modo ostacola ai funzionari od agenti dell'Amministrazione l'accesso nei locali della fabbrica.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.
Chiunque, essendovi obbligato, non tiene o tiene irregolarmente i registri prescritti dall'Amministrazione, e' punito con l'ammenda fino a lire 50.000.
Con la stessa pena e' punito chiunque rifiuti di presentare i registri medesimi o di fare ispezionare le scritture e le contabilita' prescritte o in qualsiasi modo ostacola ai funzionari od agenti dell'Amministrazione l'accesso nei locali della fabbrica.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.