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Decreto 3 aprile 2025
Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 161/2025
TRIBUNALE DI GELA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Pietro Enea, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da P.I.: Parte_1
) – in persona del suo legale rappresentante pro tempore – avente sede legale a P.IVA_1
Padova, in via San Marco n. 11 rappresentata e difesa dagli avvocati Renata Castellan e Sebastiano
Angelo Scarpa, giusta procura versata in atti;
esaminata la documentazione prodotta;
rilevato che parte ricorrente ha depositato ricorso per ottenere decreto ingiuntivo, assumendo di essere cessionaria dei crediti derivanti da contratti di prestito personale conclusi da
[...]
e da (in veste di coobbligata) e AGOS DUCATO S.P.A., CP_1 Parte_2
producendo a sostegno della propria pretesa copia dei contratti sottoscritti da questi ultimi: il contratto di prestito personale n. 045238631, concluso il 12.1.2012 e relativo estratto conto (Cfr. doc. n. 2 e 16 allegati al ricorso); il contratto di rilascio di carta di credito a opzione con concessione di un fido pari ad € 2.100,00 n. 045270216, concluso il 12.1.2012 e relativa lista movimenti (Cfr. doc. n.3 e 18 allegati al ricorso); atteso che la ricorrente ha rappresentato che i contratti su cui si fonda la domanda sono stati conclusi dai debitori per finalità estranee all'esercizio di attività di impresa o professionale, ossia in qualità di “consumatori” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d.
Codice del Consumo); ritenuta, in primo luogo, sussistente la competenza ai sensi dell'art. 637 c.p.c. e dell'art. 66 bis
D.lgs. n. 206/2005 atteso che gli ingiunti risiedono in un comune ricompreso nel circondario del presente Tribunale (Cfr. doc. n. 19 allegato al ricorso); osservato, nel merito, che secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione (Cfr. tra tutte Cassazione Sez. Un. n.
9479 del 6/4/2023) il Giudice nazionale, per ovviare allo squilibrio che si presume sussistere tra consumatore e professionista, è tenuto a verificare d'ufficio la presenza di eventuali clausole abusive nel contratto da cui origina la controversia non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine;
1
considerato che
tale sindacato circa l'abusività/vessatorietà delle clausole contenute nei contratti
“conclusi tra professionista e consumatore” non è escluso nel procedimento monitorio – ma è anzi doveroso stante l'assenza di contraddittorio con l'ingiunto/consumatore – specie alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e;
Controparte_2 Controparte_3
tenuto conto che, pur risultando sufficienti i documenti indicati nella menzionata disposizione ai fini della prova del quantum del credito, è comunque necessario che il Giudice verifichi a monte che le clausole che fondano la pretesa creditoria (per corrispettivo, per penale o interessi di mora, per oneri accessori, ecc.) non siano abusive poiché, diversamente, il credito non sussisterebbe a monte in punto di an debeatur, atteso che la clausola abusiva è inopponibile al consumatore;
considerato, sul punto, che parte ricorrente ha allegato che il credito fatto valere nel presente giudizio si fonda su due contratti nel contesto dei quali non sono state applicate clausole vessatorie, prendendo espressamente posizione sulle clausole che disciplinano le conseguenze del mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto dal consumatore nonché le ipotesi di decadenza del beneficio del termine e gli effetti ad esso correlato
Ritenuto che – in base ad un esame sommario delle clausole dei contratti conclusi dai debitori
(direttamente incidenti sull'entità del credito) posti a fondamento della domanda (segnatamente: le clausole 10 e 11 per il contratto n. 045238631; le clausole 15 e 16 per il contratto n. 045270216) – esse non appaiono abusive ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d.
Codice del Consumo), in quanto, da un lato, le condizioni stabilite per i ritardi di pagamento e l'ammontare degli interessi moratori sono state determinate in termini chiari e comprensibili, ai sensi dell'art. 35 D.lgs 206/2005, e dall'altro esse non appaiono manifestamente eccessive tenuto conto che:
- per il contratto di finanziamento n. 045238631 è stato contrattualmente previsto un tasso di mora dell'1,5% su base mensile (pari al 18% annuo), ossia in misura inferiore al tasso soglia previsto per operazioni analoghe durante nel I trimestre del 2012 – momento in cui è stato concluso – (18,1500% e ciò anche senza considerare la maggiorazione del 2,1% applicabile per gli interessi di mora e comunque soggetto all'adeguamento previsto dall'art. 10);
- per il contratto di rilascio di carta di credito a opzione n. 045270216 sono previsti solo costi di recupero limitati senza alcuna applicazione di penali o interessi di mora;
rilevato, quindi, che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato, pertanto, che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; ritenuti, tuttavia, non sussistenti i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del presente decreto
2 INGIUNGE A
A) (C.F.: ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._1
B) (C.F.: ) nata a [...] l'[...] Parte_2 C.F._2
di pagare, in solido tra loro, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 25.335,46;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate € 567,00 per compenso, in € 145,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15% di quanto liquidato per compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
AVVERTE le parti ingiunte che hanno diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo
AVVISA le parti ingiunte che in caso di mancata opposizione nel suindicato termine di legge decadranno, altresì, dalla facoltà di far valere l'abusività delle clausole poste a fondamento della pretesa creditoria
3 aprile 2025 Pt_3
Il Giudice
Pietro Enea
3
TRIBUNALE DI GELA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Pietro Enea, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da P.I.: Parte_1
) – in persona del suo legale rappresentante pro tempore – avente sede legale a P.IVA_1
Padova, in via San Marco n. 11 rappresentata e difesa dagli avvocati Renata Castellan e Sebastiano
Angelo Scarpa, giusta procura versata in atti;
esaminata la documentazione prodotta;
rilevato che parte ricorrente ha depositato ricorso per ottenere decreto ingiuntivo, assumendo di essere cessionaria dei crediti derivanti da contratti di prestito personale conclusi da
[...]
e da (in veste di coobbligata) e AGOS DUCATO S.P.A., CP_1 Parte_2
producendo a sostegno della propria pretesa copia dei contratti sottoscritti da questi ultimi: il contratto di prestito personale n. 045238631, concluso il 12.1.2012 e relativo estratto conto (Cfr. doc. n. 2 e 16 allegati al ricorso); il contratto di rilascio di carta di credito a opzione con concessione di un fido pari ad € 2.100,00 n. 045270216, concluso il 12.1.2012 e relativa lista movimenti (Cfr. doc. n.3 e 18 allegati al ricorso); atteso che la ricorrente ha rappresentato che i contratti su cui si fonda la domanda sono stati conclusi dai debitori per finalità estranee all'esercizio di attività di impresa o professionale, ossia in qualità di “consumatori” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d.
Codice del Consumo); ritenuta, in primo luogo, sussistente la competenza ai sensi dell'art. 637 c.p.c. e dell'art. 66 bis
D.lgs. n. 206/2005 atteso che gli ingiunti risiedono in un comune ricompreso nel circondario del presente Tribunale (Cfr. doc. n. 19 allegato al ricorso); osservato, nel merito, che secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione (Cfr. tra tutte Cassazione Sez. Un. n.
9479 del 6/4/2023) il Giudice nazionale, per ovviare allo squilibrio che si presume sussistere tra consumatore e professionista, è tenuto a verificare d'ufficio la presenza di eventuali clausole abusive nel contratto da cui origina la controversia non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine;
1
considerato che
tale sindacato circa l'abusività/vessatorietà delle clausole contenute nei contratti
“conclusi tra professionista e consumatore” non è escluso nel procedimento monitorio – ma è anzi doveroso stante l'assenza di contraddittorio con l'ingiunto/consumatore – specie alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e;
Controparte_2 Controparte_3
tenuto conto che, pur risultando sufficienti i documenti indicati nella menzionata disposizione ai fini della prova del quantum del credito, è comunque necessario che il Giudice verifichi a monte che le clausole che fondano la pretesa creditoria (per corrispettivo, per penale o interessi di mora, per oneri accessori, ecc.) non siano abusive poiché, diversamente, il credito non sussisterebbe a monte in punto di an debeatur, atteso che la clausola abusiva è inopponibile al consumatore;
considerato, sul punto, che parte ricorrente ha allegato che il credito fatto valere nel presente giudizio si fonda su due contratti nel contesto dei quali non sono state applicate clausole vessatorie, prendendo espressamente posizione sulle clausole che disciplinano le conseguenze del mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto dal consumatore nonché le ipotesi di decadenza del beneficio del termine e gli effetti ad esso correlato
Ritenuto che – in base ad un esame sommario delle clausole dei contratti conclusi dai debitori
(direttamente incidenti sull'entità del credito) posti a fondamento della domanda (segnatamente: le clausole 10 e 11 per il contratto n. 045238631; le clausole 15 e 16 per il contratto n. 045270216) – esse non appaiono abusive ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d.
Codice del Consumo), in quanto, da un lato, le condizioni stabilite per i ritardi di pagamento e l'ammontare degli interessi moratori sono state determinate in termini chiari e comprensibili, ai sensi dell'art. 35 D.lgs 206/2005, e dall'altro esse non appaiono manifestamente eccessive tenuto conto che:
- per il contratto di finanziamento n. 045238631 è stato contrattualmente previsto un tasso di mora dell'1,5% su base mensile (pari al 18% annuo), ossia in misura inferiore al tasso soglia previsto per operazioni analoghe durante nel I trimestre del 2012 – momento in cui è stato concluso – (18,1500% e ciò anche senza considerare la maggiorazione del 2,1% applicabile per gli interessi di mora e comunque soggetto all'adeguamento previsto dall'art. 10);
- per il contratto di rilascio di carta di credito a opzione n. 045270216 sono previsti solo costi di recupero limitati senza alcuna applicazione di penali o interessi di mora;
rilevato, quindi, che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato, pertanto, che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; ritenuti, tuttavia, non sussistenti i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del presente decreto
2 INGIUNGE A
A) (C.F.: ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._1
B) (C.F.: ) nata a [...] l'[...] Parte_2 C.F._2
di pagare, in solido tra loro, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 25.335,46;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate € 567,00 per compenso, in € 145,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15% di quanto liquidato per compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
AVVERTE le parti ingiunte che hanno diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo
AVVISA le parti ingiunte che in caso di mancata opposizione nel suindicato termine di legge decadranno, altresì, dalla facoltà di far valere l'abusività delle clausole poste a fondamento della pretesa creditoria
3 aprile 2025 Pt_3
Il Giudice
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