Sentenza 16 settembre 2005
Massime • 1
Con riferimento al gravame esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale, l'individuazione deve essere fatta sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, con la conseguenza che, nel caso di opposizione di terzo all'esecuzione, ai fini dell'impugnazione non si applica la sospensione dei termini processuali in periodo feriale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/09/2005, n. 18356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18356 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA AE, CO ME, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato MASTROBUONO SEBASTIANO, che li difende unitamente agli avvocati LUIGI PUCCI, SC NARDELLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LA ET, elettivamente domiciliatA in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio dell'avvocato CAPASSO ISABELLA, difesa dagli avvocati FORTUNATO ANGELO, FORTUNATO ANTONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
LA NN, LA AN, LA SC, IT OS;
- intimati -
avverso la sentenza n. 179/02 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, sezione unica civile, emessa l'8/05/02, depositata il 14/06/02, R.G. 186/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/07/05 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO;
udito l'Avvocato ANTONIO FORTUNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per la inammissibilità del ricorso o in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ET AG e AR AN proponevano opposizione di terzo a norma dell'art. 619 c.p.c. all'esecuzione promossa da NN e IA IB nei confronti di RO TO avente ad oggetto abbattimento di costruzione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
A sostegno dell'opposizione deducevano che la sentenza del tribunale di Taranto posta a fondamento dell'esecuzione non poteva spiegare effetti nei loro confronti in quanto il giudizio, nel quale era intervenuta, era stato instaurato contro il TO quando oramai non era proprietario della costruzione e la domanda non era stata trascritta.
Il pretore di TT sospendeva l'esecuzione e fissava termine per la riassunzione della causa davanti al tribunale di Taranto competente per valore.
Riassunta la causa, si costituivano le opposte, le quali deducevano che gli opponenti erano a conoscenza della pendenza del giudizio conclusosi con la sentenza del tribunale di Taranto e chiedevano disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del TO e dei coniugi AR - TO.
Il tribunale rigettava l'opposizione, osservando che il AG e la AN avevano proposto l'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c., che è data al terzo che pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, mentre avrebbero dovuto proporre opposizione di terzo a norma dell'art. 404 c.p.c., avendo chiesto la rimozione degli effetti pregiudizievoli che la sentenza pronunciata tra altri soggetti poteva produrre nei loro confronti. La corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - rigettava il gravame del AG e della AN, considerando che "la causa petendi è quella del ricorso al pretore di TT (619 c.p.c.)e la riassunzione, di per sè, non comporta modificazioni della domanda originaria;
dei principi di diritto processuali richiamati in atto di appello non discute nessuno: si discute solo dell'obiettività della lite. Peraltro va osservato che gli appellanti sono aventi causa e perciò potevano fare opposizione solo ai sensi dell'art. 404 c.p.c.". Il AG e la AN hanno proposto ricorso per Cassazione;
ha resistito con controricorso la sola IB TT, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
i ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la corte di merito, confermando la sentenza di primo grado, ha nella sostanza qualificato opposizione di terzo all'esecuzione a norma dell'art. 619 c.p.c. quella proposta dal AG e dalla AN.
La qualificazione del giudice "a quo" rileva, oltre che ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione, anche a quelli della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, con la conseguenza che, se la qualificazione è di opposizione di terzo all'esecuzione, la detta sospensione non opera (Cass. 7.5.1998, n. 397 (ord.) Cass. 1.2.1995, n. 1135). Ciò premesso, va rilevato che, mentre la sentenza impugnata risulta notificata il 12.9.2002, la notifica del ricorso per Cassazione è avvenuta il 12.11.2002 e, cioè, il sessantunesimo giorno invece che il sessantesimo.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente IB TT;
non vi sono provvedimenti da assumere in ordine alle spese per quanto riguarda gli altri intimati.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, in favore della controricorrente, liquidate in euro 2100, di cui euro 2000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2005. Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2005