Articolo 104 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 103Articolo 105
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15 marzo 1969
Art. 104.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il fondo di cui al capitolo n. 1307 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969, in applicazione dell'articolo 45, lettere dd), della legge 27 ottobre 1966, n. 910 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1969