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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr. ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3636/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1160/2019, pubblicata in data
10 maggio 2019, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata - Seconda
Sezione Civile
TRA 2
la (codice fiscale ), Parte_1 P.IVA_1
incorporante la (giusta atto di fusione a ministero _1
del notaio del 6 ottobre 2020, rep. n. 10462/5546), Persona_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 263, presso lo studio dell'avv. Luca Moscardino (codice fiscale , che C.F._1
unitamente all'avv. Rosa Rinaldi (codice fiscale C.F._2
la rappresenta e difende in virtù della procura in atti
-appellante-
E
(codice fiscale ), CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Napoli, al Viale Gramsci n. 16, presso lo studio dell'avv. Mariano Nozzola (codice fiscale
, che lo rappresenta e difende in virtù della C.F._4
procura in atti
-appellato-
NONCHÉ
la codice fiscale ) E_ P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, al Viale Premuda n. 14, presso lo studio
2 3
dell'avv. Alessandro Sillani (codice fiscale , che C.F._5
la rappresenta e difende in virtù della procura in atti
-appellata/appellante in via incidentale-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Si premette in fatto che in data 23 luglio 2007, CP_2
, allorchè era alle dipendenze de “L'igiene Urbana S.r.l.” stipulava
[...]
con FI S.p.A. un contratto di mutuo il cui importo di €
34.752,00 di montante ( comprensivo dell'estinzione di un precedente finanziamento erogato dalla Prestitalia) era dovuto in restituzione in n. 96 rate mensili, ciascuna di € 362,00, con delegazione di pagamento a carico del datore di lavoro.
Il predetto contratto, che ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
1268 e 1269 c.c. era ritualmente notificato a “L'igiene Urbana S.r.l.”, prevedeva a beneficio della società mutuante (FI) la stipulazione di una polizza assicurativa “rischio impiego” che nel caso di specie veniva sottoscritta con la In E_
particolare, l'art. 14 del contratto di mutuo prevedeva che: “Per le
somme che l'Assicuratore dovesse pagare per effetto della garanzia
Rischio Impiego, la PA sarà sostituita all'istituto mutuante in
3 4
tutti i suoi diritti e privilegi verso il Delegante”. Tale clausola veniva espressamente accettata e sottoscritta dal e per gli effetti di cui CP_2
agli artt. 1341 e 1342 c.c.
Con decorrenza dal 7 agosto 2007, la FI S.p.A. effettuava a favore della la cessione del credito e di tutti _1
i diritti di natura patrimoniale vantati nei confronti del CP_2
unitamente alle garanzie, agli accessori, alle cause di prelazione, ragioni e pretese, azioni ed eccezioni che assistevano i propri diritti, nonché ogni altro diritto relativo a qualsiasi polizza assicurativa stipulata in relazione al contratto.
In data 30 giugno 2010, cessava il rapporto di lavoro tra CP_2
e “L'igiene Urbana S.r.l.” e pertanto da tale data veniva interrotto il pagamento delle rate mensili di mutuo. Conseguentemente, con lettera del 20 settembre 2010 la (cessionaria del credito _1
della mutuante) inviava al il prospetto riassuntivo del debito CP_2
residuo richiedendone il pagamento.
Tale richiesta rimaneva inevasa e pertanto il 25 settembre 2012, la effettuava – in forza della polizza E_
“rischio impiego” – il pagamento a favore della della _1
somma di € 19.790,50 ad estinzione dell'operazione di mutuo in
4 5
esame, come da conteggio predisposto dalla e _1
corrispondente atto di quietanza e surroga.
Per effetto di tale pagamento la si E_
surrogava nel diritto di credito vantato dalla nei confronti _1
del . CP_2
I.2.Stante il mancato spontaneo pagamento da parte del CP_2
delle somme dovute alla . in ragione dei Controparte_4
fatti esposti, su ricorso della (che, si E_
ripete, si era surrogata nel diritto di credito vantato dalla _1
e che aveva pagato la somma di € 19.790,50 ad estinzione
[...]
dell'operazione di mutuo in esame, come da conteggio predisposto dalla , il Tribunale di Torre Annunziata, con decreto _1
ingiuntivo n. 187/2015, notificato il 29 gennaio 2015, intimava al CP_2
il pagamento della somma di € 23.195,82, oltre interessi dal 30 giugno 2010, determinata in ragione di € 19.750,50 liquidata dalla
PA assicurativa a favore della maggiorata _1
degli interessi moratori al tasso annuo stabilito nel contratto di finanziamento pari al 3,95% a decorrere dal 30 giugno 2010.
A sostegno del ricorso monitorio, la E_
aveva dedotto che:
5 6
-l'FI aveva erogato a un mutuo di € Controparte_2
34.752,00 di montante, comprensivo dell'estinzione di un precedente finanziamento della Prestitalia, da restituire mediante n. 96 rate mensili di € 362,00 cadauna;
- a fronte di tale finanziamento il aveva ceduto pro solvendo CP_2
alla FI “una quota mensile del suo stipendio pari alla rata da
versare”;
- tale contratto era stato notificato alla sua datrice di lavoro ““L'igiene
Urbana s.r.l.”, che nelle more aveva rilasciato il certificato di stipendio del suo dipendente e l'atto di benestare alla cessione;
- successivamente, con raccomandata a.r. del 07 luglio 2009
l'FI S.p.A. aveva comunicato alla debitrice ceduta (L'igiene
Urbana S.r.l.) e al mutuatario ( ) la cessione del suo CP_2
credito a favore della società “ ; Controparte_1
- essendo intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro con
“L'igiene Urbana s.r.l.” per pensionamento del dipendente, la _1
aveva, invano, diffidato l' erogatore del trattamento
[...] CP_5
pensionistico, a proseguire nel pagamento del mutuo mediante trattenute mensili sulla pensione;
6 7
- l'Istituto non aveva mai provveduto nonostante ogni diffida così
come non aveva sortito effetto alcuno la diffida rivolta direttamente al mutuatario, obbligato principale. Di qui la domanda di ingiunzione di pagamento avanzata dalla Controparte_6
. Avverso detto decreto – con atto di citazione per l'udienza
[...]
del 15 luglio 2015, notificato il 9 marzo 2015- CP_2
proponeva opposizione richiedendone la revoca stante la natura usuraria degli interessi previsti dal contratto di mutuo a suo tempo stipulato.
In particolare, domandava di:
“1. Accertare e dichiarare, per le ragioni ed i motivi di cui al presente atto, la nullità, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 1815,
comma 2°, c.c. (come interpretato dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito) della clausola del contratto di mutuo per cui
è causa, istitutiva degli interessi di mora, in conseguenza del superamento del c.d. tasso soglia”;
“2. Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la alla restituzione in favore del sig. di _1 CP_2
tutti gli interessi sino ad oggi corrisposti in esecuzione della clausola nulla”;
7 8
“3. In via subordinata (e nella denegata ipotesi in cui l'On. Giudicante
non reputasse nulla la clausola del contratto di mutuo per cui è causa
istitutiva degli interessi), accertare e dichiarare quantomeno la nullità
parziale della medesima, in conseguenza del superamento del c.d. tasso soglia”;
“4. Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, e condannare la alla restituzione in favore del sig. di _1 CP_2
tutti gli interessi sino ad oggi corrisposti eccedenti il c.d. tasso soglia legale”;
“5. Condannare la alla restituzione di tutte le voci di _1
spese applicate al contratto di mutuo”;
“6. Adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale”.
I.4.Con comparsa di costituzione e risposta, in data 6 luglio
2015, si costituiva in giudizio la società “ , E_
formulando le seguenti conclusioni. Nel merito, in via principale, chiedeva di:
“a. Respingersi l'opposizione proposta da avverso il CP_2
decreto ingiuntivo n. 187/15 avente R.G. n. 6734/14, emesso nei suoi
confronti dal Tribunale di Torre Annunziata il 21.01.15, questo confermando in ogni sua parte”;
8 9
“b. Respingere ogni altra domanda di parte opponente, infondate in
fatto e in diritto, con conseguente condanna al pagamento di spese e compensi di causa del presente giudizio di opposizione, oltre IVA,
C.P.A, 15% spese generali e le successive occorrende”;
Nel merito, in via subordinata:
“a. Previa riunione del presente giudizio al giudizio già radicato dinanzi
l'intestato Tribunale, avente R.G. n. 5369/2014, accertare se, quando
ed in favore di chi è stato versato l'importo di € 7.178,86, sulla base del quale il chiede il “ricalcolo degli interessi” anche CP_2
in ipotesi di mancato superamento del tasso soglia”;
“b. Accertare l'ammontare dell'importo che il sig. è CP_2
tenuto a versare alla e, per l'ammontare E_
dell'importo accertato, dichiarare tenuto e condannare l'odierno
opponente al versamento dell'importo in favore della
[...]
con vittoria dei compensi e spese di causa”; E_
“c. Per l'eventuale somma che dovesse risultare non dovuta dal sig.
, a titolo di interessi e/o sorte capitale, dichiarare CP_2
tenuta alla restituzione la con rifusione dei compensi e _1
spese del presente giudizio in via alternativa e/o solidale – a carico di
9 10
parte opponente e/o – ciascuna per la propria qualità e _1
secondo l'esito del giudizio”.
I.5. Il citato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto al n. 1687/2015 R.G. del Tribunale di Torre Annunziata, veniva, dunque, riunito al giudizio iscritto al n. 5369/2014 R.G. del medesimo
Tribunale e avviato dallo stesso , in opposizione al Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 775/2014 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata, con cui su ricorso della finanziaria “ _1
(cessionaria del credito della mutuante FI) nei confronti del
, ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della somma di € CP_2
7.550,92, a titolo di rate restitutorie di mutuo non corrisposte e non
“coperte” dalla polizza “rischio impiego” stipulata con la società
“ . E_
I.6. Espletata la C.T.U. nell'ambito dell'unico giudizio, così riunito, diretta a verificare la natura usuraria dei tassi di interesse applicati al contratto di mutuo in esame;
precisate le conclusioni;
disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali, si teneva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies codice procedura civile.
10 11
I.7. Con sentenza n. 1160/2019, pubblicata in data 10 maggio
2019, il Tribunale di Torre Annunziata- Seconda Sezione Civile, così provvedeva:
”
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca i decreti ingiuntivi opposti”;
“2. Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente”;
“3. Compensa le spese di giudizio”;
“4. Pone in via definitiva le spese della CTU svolta nel presente giudizio
a carico solidale delle parti in egual misura”.
II.1. Avverso detta sentenza - con atto di citazione per l'udienza del 10 gennaio 2020, notificato in data 31 luglio 2019- la
“ (mutuante) proponeva appello con il quale, in primo _1
luogo, si doleva della sentenza impugnata per avere erroneamente asserito il superamento del tasso soglia con riferimento al TAEG, includendo nel relativo conteggio anche le spese di assicurazione, in secondo luogo, lamentava che il primo Giudice avesse omesso di pronunciarsi sulla avanzava richiesta di anonimizzazione, nonché di rinnovazione della c.t.u.
Tanto premesso, chiedeva all'adita Corte di:
11 12
“1. Voglia l'adita Corte di Appello di Napoli riformare la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 1160/19 pubblicata il 10/05/19, limitatamente alla parte in cui revocava il decreto ingiuntivo n. 775/14 del 10/06/14 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata e che condannava l'odierno appellato a corrispondere la somma di
€7.550,92 oltre interessi a saldo e spese di giudizio e, per l'effetto,
Voglia la Corte d'Appello di Napoli rigettare tutte le domande svolte
dall'appellato nei confronti della perché destituite di _1
fondamento in fatto ed in diritto, respingere l'altrui opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata n. 775/14 del 10.06.14, condannandolo conseguentemente a corrispondere alla _1
la somma di €.7.550,92= oltre interessi dal dovuto al saldo, spese del giudizio monitorio, nonché del giudizio di opposizione in primo ed in secondo grado, oltre alle spese di consulenza”.
II.2. Con comparsa di costituzione all'appello del 18 dicembre
2019, si costituiva la formulando appello E_
incidentale avverso la sentenza già impugnata dalla società “ _1
, per i capi riguardanti la propria posizione processuale e
[...]
richiedendone la riforma ad ogni effetto, anche restitutorio.
12 13
In via preliminare, impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti del , in ragione E_ CP_2
della rilevata nullità parziale del contratto di mutuo de quo ai sensi dell'art. 1815, comma 2, codice civile, conseguente all'asserita usurarietà dei tassi di interesse ivi previsti.
Sotto un diverso profilo, impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna formulata, in via subordinata, dalla società nei confronti del , al pagamento E_ CP_2
degli importi comunque dovuti alla PA (nella qualità di soggetto che si era surrogato alla società “ nei diritti di _1
credito vantati nei confronti del mutuatario) anche nell'ipotesi di accertamento della natura usuraria degli interessi previsti dal contratto di mutuo in esame.
Infine, impugnava la sentenza di primo grado per omessa pronuncia in merito alla domanda di restituzione formulata, in via subordinata, dalla società nei confronti di E_
“ , in relazione alle somme che dovessero risultare non _1
dovute dal , nell'ipotesi di accertamento della natura usuraria CP_2
degli interessi previsti dal contratto di mutuo in esame.
13 14
Tutto ciò premesso, chiedeva all'adita Corte di:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa e respinta e con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, in riforma della sentenza n. 1160/2019 pubblicata in data 10.05.2019 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata”:
In via principale:
“a. respingersi l'opposizione proposta da avverso il CP_2
decreto ingiuntivo n. 187/15 avente R.G. n. 6734/14, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Torre Annunziata il 21.01.15, questo confermando in ogni sua parte”;
“b. respingere ogni altra domanda del sig. , in quanto CP_2
infondata in fatto e in diritto”;
In via subordinata:
“a. accertare l'ammontare dell'importo che il sig. è CP_2
tenuto a versare alla e, per l'ammontare E_
dell'importo accertato, dichiararlo tenuto e condannarlo al versamento in favore della;
E_
“b. per l'eventuale somma che dovesse risultare non dovuta dal sig.
, a titolo di interessi e/o sorte capitale, dichiarare CP_2
14 15
tenuta e conseguentemente condannare alla relativa _1
restituzione a favore di . E_
II.3. Con comparsa di risposta all'appello del 16 gennaio 2020, si costituiva in giudizio , deducendo l'infondatezza sia CP_2
dell'interposto appello principale, sia dell' interposto appello incidentale della compagnia di assicurazione, sia in fatto che in diritto.
Tanto premesso, chiedeva all'adita Corte di:
“Rigettare in ogni caso nel merito, per le ragioni ed i motivi di cui al
capo A), B) e C) della presente comparsa di risposta, l'appello proposto dalla nonché l'appello incidentale proposto dalla _1
avverso la sentenza del Tribunale di Torre E_
Annunziata n. 1160/2019, con ogni provvedimento consequenziale.
Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di
giudizio ed attribuzione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto
difensore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari”.
II.4. Espletato con esito negativo il procedimento di mediazione delegato, con comparsa del 16 febbraio 2021, si costituiva in giudizio la incorporante la e suo avente Parte_1 _1
15 16
causa, “confermando tutti gli atti giudiziali e processuali della dante causa”.
II.5. Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 31 ottobre 2024, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, le parti depositavano le proprie note ex art. 127 ter e la Corte introitava la causa in decisione assegnando alle parti i termini ridotti (50+20) ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La presente controversia - in disparte l'impugnazione proposta in via incidentale dalla di cui E_
appresso si dirà- ha ad oggetto l'appello proposto dalla _1
(ora avverso la sentenza n. 1160/2019 resa Parte_1
dal Tribunale di Torre Annunziata, all'esito della riunione di due giudizi di opposizione a d.i.:
a) il primo proposto da avverso il d.i n. CP_2
775/2014, con cui il Tribunale di Torre Annunziata gli aveva ingiunto il pagamento in favore della della somma di € _1
7.550,92, corrispondente alle rate scadute e non pagate relative al contratto di mutuo (acceso dal con la FI e poi ceduto CP_2
16 17
alla oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché _1
alle spese di lite;
b) il secondo proposto da avverso il d.i. n. CP_2
187/2015, con cui il Tribunale di Torre Annunziata gli aveva ingiunto il pagamento in favore della (che, avendo E_
pagato alla finanziaria, si era surrogata nelle posizioni del creditore ed agiva in ripetizione nei confronti del debitore) della somma di €
23.195,82 “determinata in ragione di € 19.750,50 liquidata dalla
PA a favore della maggiorata degli interessi _1
moratori al tasso annuo stabilito nel contratto di finanziamento, pari al 3,95% a decorrere dal 30.02.2010”.
A fondamento di entrambe le opposizioni, l'opponente,
premetteva che: CP_2
-l'FI aveva erogato a un mutuo di € Controparte_2
34.752,00 di montante, comprensivo dell'estinzione di un precedente finanziamento della Prestitalia, da restituire mediante n. 96 rate mensili di € 362,00 cadauna;
- a fronte di tale finanziamento il aveva ceduto pro solvendo CP_2
alla FI “una quota mensile del suo stipendio pari alla rata da versare”;
17 18
- tale contratto era stato notificato alla sua datrice di lavoro “L'igiene
Urbana S.r.l.”, che nelle more aveva rilasciato il certificato di stipendio del suo dipendente e l'atto di benestare alla cessione;
- successivamente, con raccomandata a.r. del 07 luglio 2009
l'FI S.p.A. aveva comunicato alla debitrice ceduta (L'igiene
Urbana S.r.l.) e al mutuatario ( ) la cessione del suo CP_2
credito a favore della società “ ; Controparte_1
- essendo intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro con
“L'igiene Urbana S.r.l.” per pensionamento del dipendente, la _1
aveva, invano, diffidato l' erogatore del trattamento
[...] CP_5
pensionistico, a proseguire nel pagamento del mutuo mediante trattenute mensili sulla pensione;
- l'Istituto non aveva mai provveduto nonostante ogni diffida così come non aveva sortito effetto alcuno la diffida rivolta direttamente al mutuatario, obbligato principale. Di qui entrambe le richieste monitoria nei confronti del debitore , la prima su CP_2
ricorso della cessionaria del credito ad oggetto la _1
restituzione delle rate impagate, la seconda su ricorso della
[...]
ad oggetto il credito in cui si era surrogata nei E_
confronti del debitore.
18 19
In ambedue i giudizi, l'opponente lamentava CP_2
il superamento del c.d. tasso soglia nel contratto di mutuo, in particolare, si doleva del carattere usurario degli interessi pattuiti e segnatamente degli interessi moratori invocando la nullità parziale del contratto ex art. 1815 co.2 c.c. e la sua conversione da finanziamento oneroso a gratuito. Per l'effetto chiedeva la revoca dei decreti ingiuntivi opposti, con condanna della alla restituzione _1
in suo favore di tutti gli interessi, indebitamente, corrisposti.
2. Il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto entrambe le opposizioni e revocato i decreti ingiuntivi opposti perché il “consulente, al quale (…) ha affidato il compito di verificare la legittimità dei tassi degli interessi corrispettivi, e, quindi, se superassero o meno le soglie di cui alla L.108/96 ha accertato l'applicazione di un TAEG pari a
18,11%, a fronte di un tasso soglia pari a 15,24% includendo sia le imposte che i costi assicurativi” (cfr. sentenza).
3.La (ora con la sua _1 Parte_1
impugnazione, formula due censure alla sentenza.
Con la prima si duole che il Tribunale abbia “errato e
sovrapposto i tassi TAEG e TEG” ed abbia omesso la “distinzione tra interessi moratori ed interessi corrispettivi confondendo il TAEG con il
TEG”. In particolare, lamenta che il primo Giudice abbia ingiustamente revocato il decreto ingiuntivo n. 775/2014 del 10
19 20
giugno 2014 “asserendo il superamento del tasso soglia con
riferimento al TAEG, che sarebbe stato applicato nella misura del
18,11% a fronte di un tasso soglia del 15,24%, includendo nel calcolo sia le imposte che i costi assicurativi” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello), che invece, a suo dire, sono “escluse, come da disposizioni di Banca
Italia, quando derivano, come nel caso di specie, dall'esclusivo adempimento degli obblighi di legge” (cfr. pag. 6 dell'atto di appello).
Con la seconda, invece, si duole che il Giudice di prime cure non si sia pronunciato sulla istanza di anonimizzazione da lui proposta.
La prima censura è fondata, la seconda va respinta.
Invero, contrariamente a quanto asserito dalla società appellante, il Giudice di prime cure correttamente ha statuito che, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del prestito, si debba tener conto del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) dell'operazione, e che esso vada determinato conteggiando, oltre che gli interessi corrispettivi pattuiti (TAN), anche tutte le altre spese e costi fissi previsti in contratto che siano in collegamento funzionale con il prestito/mutuo,
e dunque anche le spese assicurative, stabilite in contratto e legate al finanziamento, dovute dal cliente.
Per quanto concerne i criteri da osservare per la determinazione del Tasso Annuo Effettivo Globale e da considerare per valutare il superamento o meno del più volte richiamato tasso soglia ex legge
20 21
anti-usura 108/1996, va rilevato che non sono di certo vincolanti per il Giudice, con riguardo al caso concreto ed allo specifico rapporto di finanziamento banca-cliente privato, le direttive fornite dalla Banca
d'Italia agli operatori finanziari del settore.
La Banca d'Italia emana infatti “le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”, che costituiscono la base della raccolta dei dati di riferimento forniti dagli operatori finanziari necessari per la “rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura”, tassi che,
a cura del MEF, per specifica disposizione di legge speciale (la suddetta
L. 108/1996, ed in particolare l'art. 2 di tale legge) vengono poi trasposti nei relativi decreti ministeriali richiamati dalla normativa anti-usura. Tali istruzioni che, si ripete, risultano dirette agli operatori finanziari e sono solo per essi vincolanti, svolgono essenzialmente la fondamentale funzione di garantire l'omogeneità dei dati comunicati e rilevati dalla Banca d'Italia, posti poi a base dei decreti ministeriali anti-usura che definiscono i tassi soglia o i tassi effettivi globali medi praticati in Italia dagli istituti finanziari abilitati.
Quello che invece rileva ed appare determinante, ai fini della verifica in concreto del superamento del tasso soglia anti-usura nell'ambito di una specifica operazione finanziaria esaminata, è invece il TAEG ovvero il tasso annuo effettivo globale relativo a detta singola
21 22
operazione di mutuo ed effettivamente applicato dall'istituto finanziario per quel determinato contratto.
In particolare, ai fini del calcolo effettivo di detto
TAEG concernente uno specifico contratto di mutuo, tasso da porsi poi in rapporto con il richiamato tasso soglia anti-usura determinato sulla base dei decreti ministeriali con riguardo alle singole categorie di operazioni finanziarie, è necessario computare, oltre che gli interessi corrispettivi pattuiti, anche tutte le altre spese e costi fissi previsti in contratto che siano in collegamento funzionale con il prestito/mutuo,
e dunque senza dubbio anche le spese assicurative imposte in contratto e legate al finanziamento.
Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio di diritto secondo cui, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, debbano essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art.644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del
collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del
22 23
mutuo”. (vedi Cass. n. 37058/2021 del 26 novembre 2021, Cass. n.
3025/2022 e, negli stessi termini, Cass. n. 8806/2017).
Nel caso in esame risulta “per tabulas” che la spesa di assicurazione è contestuale all'erogazione del finanziamento, per cui la sussistenza del predetto collegamento funzionale va considerata senz'altro presunta.
Pertanto, per stabilire in concreto se il finanziamento in oggetto sia stato usurario o meno, è necessario tenere conto non solo degli interessi corrispettivi in senso stretto pattuiti e praticati dalla banca
(TAN), ma anche di tutti gli altri costi fissi legati al finanziamento stesso, conteggiando dunque le commissioni, le remunerazioni in favore della banca e tutte le ulteriori spese collegate all'erogazione del credito, comprese le spese di assicurazione e, in generale, di garanzia contrattualmente previste ed intese ad assicurare al creditore/finanziatore, anche in caso di inadempimento colpevole o meno del debitore, il rimborso totale o parziale del credito, e con esclusione dunque delle sole tasse ed imposte in quanto aventi diversa finalità di pubblico interesse.
La funzione della legge n.108/1996 è difatti quella di affermare l'onnicomprensività del calcolo degli oneri dell'operazione di finanziamento allo scopo di contrastare l'usura, in modo tale che
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nessun “artificio contabile” possa riuscire a “raggirare” in alcun modo l'eventuale superamento del tasso soglia usurario.
Il fatto poi che, all'epoca della stipulazione del contratto di finanziamento, le Istruzioni della Banca d'Italia non includessero ancora le spese assicurative tra gli oneri da computare da parte degli istituti di credito ai fini della determinazione del TEG (così come sostenuto da parte appellante) non inibisce di certo, comunque, la considerazione ed inclusione di dette spese ai fini della determinazione in concreto del TAEG effettivo in relazione alla specifica operazione di mutuo e del conseguente accertamento del superamento o meno del tasso soglia anti-usura, atteso che non si tratta di disposizioni di rango normativo vincolanti in relazione ai rapporti finali tra istituti finanziari e consumatori/utenti nascenti dalla stipula di singoli contratti di mutuo/finanziamento, essendo esclusivamente dirette agli operatori finanziari del settore come già innanzi esposto.
Per l'effetto, il contenuto di dette direttive della Banca d'Italia vigenti all'epoca del mutuo in oggetto e indirizzate agli istituti finanziari operanti nel settore (tra l'altro modificate poco dopo nel senso della inclusione dei costi di assicurazione per la determinazione del TEG), non costituisce di certo un principio regolatore
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della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire alcuna deroga alle norme primarie di legge in materia.
La normativa primaria antiusura impone un unico criterio per la rilevanza del costo ai fini della verifica della usura presunta, ovvero la sua attinenza all'erogazione del credito, che senz'altro sussiste nel caso di specie.
Le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorchè si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644
c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (cfr anche Cass. Sez. Un, n. 19597 del 18/09/2020).
Né la non perfetta omogeneità tra i parametri da confrontare può essere superata attraverso una sostanziale disapplicazione della norma penale, come sarebbe se si limitasse solo per questo la onnicomprensività, ai fini dell'usura, degli oneri in essa previsti nella formazione del TEG del singolo rapporto da portare a confronto con il tasso soglia di riferimento. Secondo la giurisprudenza di legittimità,
infatti, “il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione non può pregiudicare la valenza precettiva dell'art. 644 cp per cui, ai fini della valutazione
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dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere
conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cassazione civile, sez. II, 24 ottobre 2023, n.
29501).
Poiché la normativa primaria anti-usura impone un unico criterio per la rilevanza del costo ai fini della verifica della usura presunta, ovvero la sua attinenza all'erogazione del credito, deve concludersi per la natura usuraria delle condizioni applicate al contratto di finanziamento per cui è causa in considerazione della inclusione dei costi di assicurazione sopportati dall'odierna appellata contestualmente al finanziamento de quo.
Il rapporto di connessione particolarmente elevato tra prodotto assicurativo e prodotto finanziario si desume, altresì, dal concorso delle seguenti circostanze: 1) la polizza ha funzione di copertura del credito (cioè, è preordinata ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore); 2) vi è connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che erogazione e spesa sono avvenute contestualmente e i due contratti
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hanno pari durata;
3) l'indennizzo è stato parametrato al debito residuo;
4) il soggetto stipulante l'assicurazione è lo stesso al quale è stato erogato il prestito;
6) il pagamento del premio assicurativo è stato trattenuto e detratto dal capitale erogato.
Alla luce di quanto sopra esposto, il contratto di finanziamento, stipulato in data 23 luglio 2007 ha un contenuto usurario in quanto,
il TAEG, comprensivo di tutti i costi connessi al rapporto e calcolato secondo quanto previsto dall'art. 644 c.p., comprensivo di commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito – escluse dunque le sole imposte e tasse ed incluso invece il costo delle polizze assicurative sottoscritte dall'appellante finalizzate a garantire il rimborso al creditore degli emolumenti finanziati - aveva un tasso pari al 18,12 % annuo e, dunque, superava già al momento della pattuizione il tasso soglia anti-usura all'epoca vigente (pari al
15,24 %).
Sicchè il ragionamento esposto dal Tribunale e la relativa statuizione di usurarietà del mutuo stipulato da con CP_2
FI S.p.A., poi ora _1 Parte_1
vanno condivise.
L'appello della ora va, _1 Parte_1
dunque, respinto.
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4. A questo punto si passa all'esame dell'appello incidentale proposto dalla con cui l'istante lamenta E_
che il Giudice abbia omesso di pronunciarsi sulla “domanda di restituzione formulata da nei confronti E_
di in relazione alle somme che dovessero risultare non _1
dovute da sig. ” (cfr. pag. 16 della comparsa di risposta CP_2
all'appello) nonché “sulla domanda di restituzione formulata in via
subordinata da nei confronti di E_ _1
in relazione alle somme che dovessero risultare non dovute dal
[...]
sig. nell'ipotesi di accertamento della natura usuraria degli CP_2
interessi previsti dal contratto di mutuo in esame” (cfr. pag. 17 della comparsa di risposta all'appello). In particolare, la compagnia assicurativa critica la sentenza impugnata laddove il primo Giudice non abbia rilevato che “per effetto della nullità del contratto in esame per asserita natura usuraria degli interessi previsti, analoga sanzione di nullità avrebbe dovuto colpire anche la polizza assicurativa “rischio impiego” stipulata dall'istituto finanziario in concomitanza e in collegamento funzionale rispetto a tale contratto di mutuo” (cfr. pag.
17 della citata comparsa). Dal chè la richiesta di restituzione di quanto pagato in esecuzione di una polizza affetta da nullità.
La doglianza va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
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Come risulta dagli atti di causa, la compagnia assicurativa, nella comparsa di costituzione di primo grado, ebbe a chiedere al Tribunale di: “(…) accertare l'ammontare dell'importo che il sig. CP_2
è tenuto a versare alla e per l'ammontare E_
dell'importo accertato, dichiarare tenuto e condannare l'odierno opponente al versamento dell'importo in favore della
[...]
con vittoria dei compensi e spese di causa;
e per E_
l'eventuale somma che dovesse risultare non dovuta dal sig.
[...]
a titolo di interessi e/o sorte capitale, dichiarare tenuta alla CP_2
restituzione la con rifusione del compensi e spese del _1
presente giudizio in via alternativa e/o solidale – a carico di parte opponente e/o ciascuna per la propria qualità e secondo _1
l'esito del giudizio” (cfr. pag. 11 della citata comparsa).
Sulle anzidette domande il Giudice, effettivamente, non si pronunciava, pertanto, la decisione va conformemente emendata.
Sicchè, in accoglimento dell'appello incidentale, ad integrazione della sentenza impugnata, la Corte accerta il diritto della
[...]
ad ottenere dalla (ora E_ _1 [...]
la restituzione della somma pagata a titolo di surroga, Parte_1
ex art 1916 c.c. “nei diritti della Contraente/Beneficiario verso
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l'Assicurato /Cedente”, pari ad € 19.750,50, oltre interessi legali dalla domanda.
5. Impregiudicata la liquidazione delle spese del primo grado, che non è incisa dalla presente decisione, le spese del giudizio del grado di appello seguono la soccombenza dell'appellante principale e si liquidano come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 147/2022,
con riferimento allo scaglione di valore della causa da € 5.200,01 ad
€ 26.000.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
6.Va infine dichiarata inammissibile l'istanza avanzata dalla
(ora ex art 52 Dlgs n 196/2003 _1 Parte_1
di anonimizzazione delle generalità e di ogni altro dato identificativo dell'istante dalla sentenza.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di diritto all'anonimato delle parti in giudizio e dei soggetti interessati di cui all'art. 52 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, per effetto delle modifiche apportate all'art. 4, lett. i), d.lg. cit. dall'art. 40 d.l. 6 dicembre 2011,
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n. 201, convertito, con modificazioni, in l. 22 dicembre 2011, n. 214,
riveste la qualità di "interessato", legittimato a presentare l'istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri elementi identificativi, soltanto la persona fisica alla quale si riferiscono i dati e non la persona giuridica (cfr Cass. civile n. 4167 del 09/02/2022 sulla mancanza del presupposto soggettivo richiesto dalla normativa per l'accoglimento dell'istanza di anonimizzazione dati presentata in nome e per conto di società in liquidazione;
in tal senso anche Cass. civile n. 25173 del
23/08/2023; da ultimo Cass. penale n. 29053 del 11/05/2023 ha ritenuto il difetto di legittimazione dell'istante, trattandosi di una persona giuridica e non di una persona fisica).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla (ora _1
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore – con atto di citazione per l'udienza del 10 gennaio 2020, notificato il 31 luglio 2019 - e sull'appello incidentale proposto dalla in persona del legale rappresentante pro E_
tempore – con comparsa di risposta all'appello del 18 dicembre 2019
- avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1160/2019 pubblicata il 10 maggio 2019, così provvede:
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A) rigetta l'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, condanna la (ora _1 Parte_1
a restituire alla la somma dovuta a
[...] E_
titolo di surroga, pari ad € 19.750,50, oltre interessi legali dalla domanda;
B) B) condanna la (ora al _1 Parte_1
pagamento, in favore di - con distrazione CP_2
all'avv. Mariano Nozzola- e della E_
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida, cadauno, in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
D) dichiara l'inammissibilità dell'istanza avanzata dall'appellante principale ex art 52 Dlgs n 196/2003;
E) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Napoli, addì 30 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dr.ssa Marielda Montefusco Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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