Sentenza 12 maggio 1975
Massime • 1
Possono costituire oggetto di valido marchio anche parole di uso comune relative al genere di prodotto cui esso si riferisce, sempre che abbiano subito una modificazione tale da annullare il loro originario significato linguistico e siano divenute tali da designare, con sufficiente individuazione, un determinato prodotto. Alla luce di tali principi, per accertare la usurpazione del marchio e la concorrenza sleale dedotti dall'attore, il giudice non puo limitarsi a rilevare che il convenuto ha fabbricato e posto in vendita prodotti individuati con la medesima denominazione, ma deve altresi procedere, dopo aver accertata la forza individuante del marchio in questione per effetto della novita ed originalita della denominazione, all'indagine sulla confondibilita dei marchi, con riguardo all'impressione di insieme, nonche all'effetto grafico, fonetico ed acustico delle parole e delle figure, tenuto conto del livello medio dei consumatori ai quali il prodotto e destinato. (nella specie si trattava di lisciva per bucato e sapone denominati 'varecchina', con il termine, cioe, che e il generico nome dato alle soluzioni diluite di ipoclorito di sodio usate per sbiancare fibre tessili). ( V 1164/64; 752/62).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1975, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1975 |
Testo completo
Possono costituire oggetto di valido marchio anche parole di uso comune relative al genere di prodotto cui esso si riferisce, sempre che abbiano subito una modificazione tale da annullare il loro originario significato linguistico e siano divenute tali da designare, con sufficiente individuazione, un determinato prodotto. Alla luce di tali principi, per accertare la usurpazione del marchio e la concorrenza sleale dedotti dall'attore, il giudice non puo limitarsi a rilevare che il convenuto ha fabbricato e posto in vendita prodotti individuati con la medesima denominazione, ma deve altresi procedere, dopo aver accertata la forza individuante del marchio in questione per effetto della novita ed originalita della denominazione, all'indagine sulla confondibilita dei marchi, con riguardo all'impressione di insieme, nonche all'effetto grafico, fonetico ed acustico delle parole e delle figure, tenuto conto del livello medio dei consumatori ai quali il prodotto e destinato. (nella specie si trattava di lisciva per bucato e sapone denominati 'varecchina', con il termine, cioe, che e il generico nome dato alle soluzioni diluite di ipoclorito di sodio usate per sbiancare fibre tessili). ( V 1164/64; 752/62).*