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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:
Dott. Gianluca Gelso Presidente
Dott.ssa Silvia Vitelli Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice Rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.03.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento n. 76 iscritto nel registro degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Oderisi da Gubbio, 18, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Francesca Cesaroni, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 22.01.2025.
Ricorrente
E
e , elettivamente domiciliate in Roma, via Oderisi da Gubbio, Controparte_1 Controparte_2 18, presso lo studio dell'avv. Francesca Cesaroni, che le rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente alla memoria di costituzione depositata il 18.02.2025.
Resistente
E
PM in Sede. Resistente Oggetto: adozione di maggiorenne.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20.03.2025.
***
1. In rito
Con ricorso presentato il 22.01.2025 ha domandato di adottare la maggiorenne Parte_1
nata a [...] il [...], e ha – in particolare – rappresentato che: Controparte_1
- l'adottanda è figlia di e di Controparte_2 Persona_1
- nato a [...] il [...], è deceduto in Roma il 20.03.2001; Persona_1
- di aver intessuto una relazione affettiva con e che l'adottanda Controparte_2 CP_1
– fin da quando era minore – è cresciuta con lo stesso e che “nel corso di questi anni è
[...] to non solo un punto di riferimento per la convivente, la SI.ra bensì Controparte_2 anche per sua figlia, . Ed invero il ricorrente si è sempre preso cura di ed i Controparte_1 CP_1 rapporti tra i due so he la ragazza considera il SI. come un prio Parte_1 padre”.
Parte ricorrente pertanto ha domandato a questo Tribunale di “fissare, ai sensi dell'art. 311 c.c., l'udienza per la comparizione del ricorrente, SI. e dell'adottanda, SI.ra , Parte_1 Controparte_1 affinché quest'ultimi manifestino il proprio conse zione. Si richiede, altres della SI.ra nata a [...] il [...] e residente in [...] Pastore n. 6 dottando, atteso che la stessa deve dichiarare il suo assenso in merito alla richiesta di adozione ex art. 297 c.c.”.
Con decreto reso il 23.01.2025 il Giudice relatore ha – in particolare – disposto l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'adottando, degli ascendenti e discendenti dell'adottando e dei discendenti dell'adottante.
Con memoria presentata il 18.02.2025 e la madre si sono Controparte_1 Controparte_2 costituite nell'ambito del presente procedimento e hanno – in particolare – rappresentato che “la domanda è stata formulata dal ricorrente concordemente alle SIg.re e Controparte_1 Controparte_2 in virtù del forte legame che lega la ragazza (quest'anno compirà 28 anni) al SI. atteso che la SI.ra Parte_1 ha perduto il padre in tenera età e che a seguito della nuova relazione d e, SI.ra CP_1 CP_2 con l'istante quest'ultimo è diventato un punto di riferimento per la ragazza medesima”.
Pertanto l'adottanda e hanno domandato a questo Tribunale Controparte_1 Controparte_2 di “accogliere la richiesta di adozione del SI. nei confronti della SI.ra . Parte_1 Controparte_1
All'udienza del 20.03.2025 il ricorrente ha dichiarato che “Confermo la volontà di Parte_1 adottare Ho conosciuto iccola, aveva forse un anno, e l'ho conosciuta Controparte_1 CP_1 quando ho iniziato un rapporto affettivo con la madre. Lei è vissuta con me fin quando era piccola e io l'ho trattata come una figlia. Preciso che non ho figli o coniuge”.
A detta udienza è stata sentita anche l'adottanda che ha dichiarato che “Confermo la Controparte_1 volontà di essere adottata da . Com lui per me è stato sempre presente e Parte_1 Pt_1 io lo ritengo mio padre e così lo chiamo. Preciso di essere celibe e di non avere figli” e che “desidero che il mio nome sia . Parte_2
All'udienza era presente che ha dichiarato “sono d'accordo con il farsi luogo Controparte_2 all'adozione”. A detta udienza parte ricorrente si è riportata al ricorso e ha insistito per il suo accoglimento.
Con nota presentata il 21.03.2025 il PM in Sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
2. Nel merito
Questo Tribunale ritiene potersi fare luogo all'adozione di da parte di Controparte_1 Parte_1
.
[...]
Preliminarmente si osserva che cresciuta con – dopo che lo stesso Controparte_1 Controparte_3 ha intessuto una relazione affettiva con madre dell'adottanda – e che pertanto Controparte_2
– che non ha conosciuto il padre a fronte della prematura scomparsa dello stesso – Controparte_1 si è sempre rapportata nei confronto dell'adottante riconoscedolo quale padre.
Depone quindi per l'accoglimento della domanda l'effettivo e strutturato rapporto affettivo tra adottante e adottando.
L'approdo risulta coerente con quanto riferito con nota presentata il 18.03.2025 dal Servizio Sociale del Comune di Cerveteri che ha confermato la sincera struttura affettiva che lega Parte_1 a che è stata cresciuta dallo stesso come un padre e che non risultano essere state Controparte_1 rilevate alcuna criticità sociale.
Il Servizio ha dato conto di aver eseguito diversi incontri con le parti interessate che “è emerso un quadro di relazione solido e affettivamente significativo tra il SI. e la SI.na egli ha sempre Parte_1 CP_1 svolto un ruolo di riferimento stabile per la giovane, supportandola nel suo percorso di crescita e fornendole un ambiente familiare sicuro” e che “la richiesta di adozione presentata appare motivata dal desiderio di ufficializzare un legame genitoriale già esistente e riconosciuto a livello affettivo”.
Il Servizio Sociale ha rappresentato nelle conclusioni che “non emergono situazioni di pregiudizio o criticità nel contesto socio – ambientale” e che risulta “un quadro positivo e favorevole nell'ambito del procedimento di adozione”.
L'interesse all'adozione risulta confermato – oltre che dalla valorizzazione dell'effettivo e strutturato rapporto affettivo con l'adottando – dalla qualità di soggetto incensuarato dell'adottante che – peraltro – è risultato privo anche di precedenti di P.S.
Ne discende che deve essere disposti il farsi luogo all'adozione di da parte di Controparte_1
con attribuzione all'adottata – come da domanda resa all'udienza del 20.03.2025 Parte_1 da – il nome “ . Controparte_1 Parte_2
3. Sulle spese di lite
A fronte del fatto che la decisione non comporta la soccombenza di alcuna parte nulla deve essere disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, ogni altra domanda e eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone il farsi luogo all'adozione con tutti gli effetti di legge di nata a [...] Controparte_1 il 04.10.1997, da parte di , nato a [...] il [...]; Parte_1
- dispone che l'adottata assuma il nome di Parte_2 - ordina all'ufficiale di Stato civile di annotare la presente sentenza sull'originale degli atti di nascita dell'adottata;
- manda la cancelleria di trasmettere copia della presente decisione all'ufficiale di Stato civile per gli adempimenti di competenza;
- manda la cancelleria di provvedere a trascrivere la presente decisione sul registro delle adozioni e per gli adempimenti di competenza;
- nulla sulle spese.
Si comunichi alle parti costituite e al PM in Sede.
Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 24.03.2025
Il Presidente
dott. Gianluca Gelso
Il Giudice dott. Andrea Barzellotti