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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/07/2025, n. 6159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6159 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15233/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA TA IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15233/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. DANILO FOLCIO (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA GIULINI, 20 22100 COMO presso il difensore avv. DANILO FOLCIO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. STEFANO PIERI (C.F. ) e dell'avv. C.F._4
NT IA ( , elettivamente domiciliato in C.F._5
VIA UBERTO VISCONTI DI MODRONE, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. STEFANO PIERI
CO (C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._6 dell'avv. CO MARTINELLI (C.F. ), dell'avv. FILIPPO C.F._7
FRABASILE ( ) e dell'avv. ALESSANDRO DUBINI C.F._8
( ), elettivamente domiciliato in PIAZZA DEGLI AFFARI, 1 C.F._9
20123 MILANO presso il difensore avv. CO MARTINELLI
CONVENUTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero che in data 16 luglio 2024 ha apposto il proprio visto
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Per l'attrice Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare.
IN VIA PRINCIPALE
a) Accertare e dichiarare la falsità della dichiarazione resa, in sede di primo incontro di Mediazione del 19.11.2021, allorchè recita: “tutte le convocazioni sono state effettuate dall'Organismo, al quale risulta il buon esito delle stesse”.
In particolare, giammai è stata spedita la convocazione all'indirizzo indicato in sede di convocazione, ovverosia, “14 Albion Street – W22AS London EE”, e neppure è stata perfezionata la convocazione all'indirizzo “Palace Court 49/A London” per
“destinatario insufficiente”.
b) Si disconosce, ad ogni effetto giuridico, la sottoscrizione asseritamente apposta sulla ricevuta di ritorno indirizzata in Milano, Via della Spiga n. 48.
Per l'effetto,
Accertare e dichiarare la falsità dell'asserita sottoscrizione, da parte della SI.ra
[...]
, della ricevuta di ritorno indirizzata in Milano, Via della Spiga n. Parte_1
48 (di cui si chiede il sequestro).
c) Accertare e dichiarare la falsità dell'atto contestato, contraddistinto quale Doc.4, in particolare, ove attesti la conclusione della procedura di mediazione N.3576/2021 R.g. A.M. “con esito negativo per mancata adesione della parte invitata”.
Detto atto, infatti, avrebbe dovuto costituire condizione di procedibilità della causa giudiziale instaurata dall'Avv. , avanti il Tribunale Controparte_1
Ordinario di Milano – Sezione IV Civile – rubricata al N.14822/2022 R.G. - Giudice: Dott. Marcello Piscopo.
d) Ordinare l'annotazione dell'emananda sentenza sull'originale del documento impugnato, o della copia che ne tenga luogo.
IN OGNI CASO
Condannare gli odierni convenuti, ex art. 96 c.p.c., per le censurabili condotte tenute con riferimento alla fattispecie in esame. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA ed addizionali rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede ammettersi interrogatorio formale di parte convenuta e prove per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che la SI.ra , a mezzo Pec 9.11.2021 del proprio Parte_1 procuratore, inviava ai rispettivi difensori degli odierni convenuti, istanza di differimento del primo incontro di mediazione, come da Doc.3 che si rammostra.
pagina 2 di 14 2. Vero che, in occasione del primo incontro di mediazione del 19.11.2021, veniva verbalizzato che “non perveniva adesione alla procedura di mediazione da parte della SI.ra ”, come da Doc.4 che si rammostra. Parte_1
3. Vero che, in occasione del primo incontro di mediazione del 19.11.2021, veniva verbalizzato che “il mediatore dichiara conclusa la procedura con esito negativo per mancata adesione della parte invitata”, come da Doc.4 che si rammostra.
4. Vero che, in spregio alla richiesta di differimento del primo incontro di mediazione, avanzata dalla sorella, SI.ra , gli odierni convenuti hanno Parte_1 proseguito con la procedura di mediazione N.3576/2021 R.g. A.M.
5. Vero che con la propria condotta omissiva, la Mediatrice ha violato il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, dell'odierna parte attrice.
6. Vero che, mediante il verbale del primo incontro del 19.11.2021, la Mediatrice ha legittimato una procedura di mediazione, incardinata e conclusa in spregio alla alla propria funzione di pubblico ufficiale, ed ai legittimi diritti di una delle Parti interessate.
7. Vero che, nonostante l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano abbia indicato, quale indirizzo di residenza della SI.ra Parte_1
“14 Albion Street – W22AS London EE”, è stato accertato il mancato
[...] perfezionamento della convocazione de qua.
8. Vero che è stato accertato il mancato perfezionamento della convocazione de qua anche presso un altro indirizzo di Londra “Palace Court 49A W22AS EE London Gran Bretagna”, in cui il destinatario è indicato come “insufficiente”, come da Doc.6 che si rammostra.
9. Vero che, secondo quanto dichiarato dall'Organismo de quo, esiste un'altra raccomandata inoltrata presso – Via della Spiga n.48, Parte_1
20121 Milano MI”.
10. Vero che il suindicato indirizzo, invece della residenza dell'odierna attrice, rappresenta quella di entrambi i fratelli convenuti, che esercitano il pieno controllo sulla portineria dello stabile.
11. Vero che l'art.11, comma 4, del D.Lgs.28/2010 chiarisce che è compito del mediatore certificare l'autografia delle sottoscrizioni (anche digitali) dei difensori e delle parti, o la loro impossibilità di sottoscrivere il verbale di mediazione.
12. Vero che, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Dubini, si era tenuto un incontro, in presenza dei tre fratelli, della madre, e dei rispettivi procuratori, in occasione del quale l'Avv. aveva promesso che avrebbe conciliato la Controparte_1 controversia.
pagina 3 di 14 13. Vero che la Dott.ssa ebbe ad incontrare nel suo studio in Milano, Corso Tes_1 Part di Porta Vittoria n.28, la fraterna ovverosia Marco, e ai quali CP_1 Pt_1 prospettava la soluzione conciliativa in ordine alla comunione ereditaria.
14. Vero che tutti e tre i fratelli avevano assentito ed aderito alla proposta di conciliazione della Dott.ssa Tes_1
Si indicano quali testi:
- Mediatrice Avv. Marta Colombo, con studio in Milano,Via Friuli n.18.
- Avv. Stefano Pieri, con studio in Milano, Via Visconti di Modrone n.2.
- Avv. Alessandro Dubini, con studio in Milano, Piazza Affari n.1.
- Segretaria, addetta alla ricezione atti, presso Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano, in Milano, Via San Barnaba n.9.
- Dott.ssa con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28. Tes_1
➢ Ai sensi dell'art.224 c.p.c., si chiede che venga ordinato il sequestro, nelle forme previste dalla legge, del documento 4) in originale, ovvero che vengano disposte le necessarie cautele per la conservazione dello stesso, attualmente custodito presso la sede dell'Organismo di Mediazione, in Milano, Via San Barnaba n.9.
➢ Si chiede, altresì, che venga ordinato il sequestro, nelle forme previste dalla legge, delle raccomandate di convocazione in mediazione destinate alla SI.ra Parte_1
e, specificatamente, quelle indicate al punto a) della memoria ex art.171
[...] ter, comma I, n.1 c.p.c. di parte attrice.
Per il convenuto Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previe tutte le più opportune declaratorie, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
A) Dichiarare nulla e/o inammissibile la querela di falso avente ad oggetto il verbale negativo del 19/11/2021, relativo al primo incontro, da remoto, del procedimento di mediazione n. 3576/2021, avanti l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano – mediatore Avv. Marta Colombo, proposta da con atto di citazione 17/4/2024, e con i successivi atti di Parte_1 causa, confermando la piena veridicità del verbale suddetto e di ogni altro documento menzionato dall'attrice, con ogni declaratoria a ciò connessa, anche ex art. 226 c.p.c..
B) Dichiarare nulla e/o inammissibile, la nuova domanda di accertamento e declaratoria di falsità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della convocazione per la mediazione suddetta indirizzata in Milano, Via della Spiga 48, formulata da
[...]
con la prima memoria ex art. 171 ter, comma 1, n. 1 c.p.c. del Parte_1
14/10/2024 e con i successivi atti di causa.
pagina 4 di 14 C) Respingere, conseguentemente ed in ogni caso, tutte le domande e le istanze, ivi compresa quella di condanna ex art. 96 c.p.c., proposte da Parte_1 nei confronti di con atto di citazione 17/4/2024, con la Controparte_1 prima memoria ex art. 171 ter, comma 1, n. 1 c.p.c. del 14/10/2024 e con i successivi atti di causa, con ogni declaratoria a ciò connessa, anche ex art. 226 c.p.c..
SUBORDINATAMENTE, NEL MERITO:
D) Dichiarare infondata e rigettare la querela di falso avente ad oggetto il verbale negativo del 19/11/2021, relativo al primo incontro, da remoto, del procedimento di mediazione n. 3576/2021, avanti l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano – mediatore Avv. Marta Colombo, proposta da Parte_1
con atto di citazione 17/4/2024, confermando la piena veridicità del
[...] verbale suddetto.
E) Dichiarare infondata e rigettare la nuova domanda di accertamento e declaratoria di falsità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della convocazione per la mediazione suddetta indirizzata in Milano, Via della Spiga 48, formulata da Parte_1 con la prima memoria ex art. 171 ter, comma 1, n. 1 c.p.c. del 14/10/2024 e con i
[...] successivi atti di causa.
F) Respingere, conseguentemente ed in ogni caso, tutte le domande e le istanze, ivi compresa quella di condanna ex art. 96 c.p.c., proposte da Parte_1 nei confronti di con atto di citazione 17/4/2024, con la Controparte_1 prima memoria ex art. 171 ter, comma 1, n. 1 c.p.c. del 14/10/2024 e con i successivi atti di causa, con ogni declaratoria a ciò connessa, anche ex art. 226 c.p.c..
IN VIA SUBORDINATA ED ISTRUTTORIA, solo occorrendo, e senza inversione alcuna del relativo onere:
G) Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano segue strettamente, nelle procedure di mediazione, il Regolamento di Mediazione, che mi si rammostra e che confermo in ogni sua parte (doc. 10 ). CP_1
2) Vero che ha omesso di far pervenire all'Organismo di Conciliazione Parte_1 dell'Ordine degli Avvocati di Milano la propria adesione, mediante a compilazione dell'apposito modulo, al procedimento di mediazione Rg. A.M. 3576/2021 – mediatore Avv. Marta Colombo.
3) Vero che ha omesso di versare il contributo di € 40,00 + IVA necessario Parte_1 per l'adesione ad un procedimento di mediazione avanti l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano.
4) Vero che ha omesso di partecipare al primo incontro, da remoto, nel Parte_1 procedimento di mediazione Rg. A.M. 3576/2021 – mediatore Avv. Marta Colombo.
pagina 5 di 14 H) Ammettere prova contraria sui capitoli dedotti da e Parte_1 malauguratamente ammessi.
Con indicazione a testi, a prova diretta e contraria, di:
- SInora c/o Segreteria dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine Testimone_2 degli Avvocati di Milano, Via San Barnaba 29, 20122 Milano;
- Dott. , Responsabile dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine Testimone_3 degli Avvocati di Milano, c/o Ordine degli Avvocati di Milano, Via Carlo Freguglia 1, 20122 Milano. IN OGNI CASO
I) Ordinare, ex art. 89 c.p.c., che vengano cancellate ed eliminate dalla memoria ex art. 171 ter comma 1 n. 2 c.p.c. di , del 29/10/2024, le seguenti Parte_1 espressioni:
a) “ciò dimostra l'inequivocabile, incontrovertibile volontà di proseguire in questa assurda “guerra fratricida”” (pag. 3, righe 14 e 15);
b) “al fine di ablare i diritti successori della madre, SI.ra e gli usufrutti Persona_1 Part della zia paterna, SI.ra MA, architettava la mediazione, qui impugnata per querela di falso, onde qualificarla come comunione ordinaria” (pag. 3, ultima riga, e pag. 4, righe 1 e 2);
c) “costringeva la madre SI.ra a rivendicare i propri diritti” (pag. 6, Persona_1 righe 1 e 2);
d) “cercava, altresì, di coartare la volontà della società (pag. 6, righe 18 e Controparte_2
19);
e) “la medesima è diventata la principale destinataria di ogni sorta di nefandezza perpetrata dai fratelli, in combutta tra loro, all'unico fine di estrometterla dalla divisione ereditaria, fratelli che – lo si ripete ancora una volta – non hanno avuto il minimo scrupolo ad approfittare del precario stato di salute in cui versava” (pag. 12, righe da 22 a 24 e pag. 13, righe 1 e 2);
f) “in tal modo, agendo in concorso con il fratello, Avv. , e Controparte_1 contestualmente comprimendo i diritti della sorella, SI.ra , Parte_1
e quelli della madre, SI.ra NN TE Bay” (pag. 11, righe da 18 a 21);
g) “l'esempio più eclatante delle scellerate condotte de quibus” (pag. 13, riga 6).
L) Ordinare, altresì, ex art. 89 c.p.c., che vengano cancellate ed eliminate dalla memoria ex art. 171 ter comma 1 n. 3 c.p.c. di , del 14/11/2024, le Parte_1 seguenti espressioni:
h) da “cioè” a “legge” (pag. 4, righe 5 e 6);
i) da “che” a “successori” (pag. 5, righe da 10 a 13).
pagina 6 di 14 M) Assegnare a una somma a titolo di risarcimento Controparte_1 dal danno, anche non patrimoniale, sofferto, da determinarsi equitativamente, in importo non inferiore ad € 3.000,00, non riguardando le suddette espressioni offensive l'oggetto della causa, e condannare al relativo pagamento. Parte_1
N) Valutare il comportamento della querelante ex art. 88 c.p.c., ed emettere ogni conseguente, ulteriore, provvedimento.
O) Condannare, comunque, all'integrale refusione di spese Parte_1 ed onorari di causa, oltre IVA e CPA rimborso forfettario ex art. 15 D.M. 08/04/2004, n. 127, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., a favore di Controparte_1
da determinarsi, equitativamente, in importo non inferiore ad €
[...]
10.000,00.
P) Condannare alla pena pecuniaria di cui all'art. 226, Parte_1 comma 1 c.p.c., nel massimo previsto.
Per il convenuto Controparte_3
In via preliminare:
1) dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità dell'iniziativa giudiziale promossa dalla sig.ra in quanto non risulta chiamato in causa il Parte_1 soggetto a cui si addebita l'asserita falsità nella redazione del documento de quo (i.e. l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano nella persona della Mediatrice, avv. Marta Colombo) e, per l'effetto, disporre l'integrazione del contraddittorio delle parti del giudizio;
2) dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'iniziativa avversaria in quanto proposta in via principale ed autonoma e non invece in corso di causa come prescritto dall'art. 221 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa;
In via principale:
3) rigettare la querela di falso proposta dalla sig.ra con Parte_1 atto di citazione notificato il 18 aprile 2024 e ogni connessa domanda ex adverso formulata, perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni così come esposte in narrativa, con ogni conseguente declaratoria ex art. 226 c.p.c.; in ogni caso:
4) accertata la responsabilità aggravata dell'attrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., condannarla, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio nella sentenza che deciderà sulla querela di falso, in via equitativa in un importo comunque non inferiore a Euro 10.000,00;
pagina 7 di 14 5) con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(nel prosieguo anche solo ) ha citato in Parte_1 Parte_1 giudizio i fratelli (nel prosieguo anche solo Controparte_1 CP_1
) e (nel prosieguo anche solo ),
[...] Controparte_3 CP_3 proponendo querela di falso in relazione al contenuto del verbale di incontro di mediazione tenutosi in data 19 novembre 2021 innanzi all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano nell'ambito della procedura di mediazione R.G. n. 3576/2021. Nella specie, l'attrice ha inteso impugnare di falso il predetto verbale nella parte in cui ha attestato la conclusione della procedura di mediazione “con esito negativo per mancata adesione della parte invitata” , dando atto che tale Parte_1 procedura “avrebbe dovuto costituire condizione di procedibilità della causa giudiziale instaurata dall'avv. avanti al Tribunale Ordinario di Controparte_1
Milano – Sezione IV Civile – rubricata al n- 14822/2022 RG - Giudice, il dott. Piscopo”.
A sostegno della falsità dell'attestazione impugnata l'attrice ha dedotto di aver richiesto, con comunicazione a mezzo pec del 9 novembre 2021, all'Organismo di Conciliazione adito il differimento del primo incontro di mediazione posta la propria residenza in Londra. Tale istanza sarebbe, tuttavia, rimasta inevasa e, anzi, completamente ignorata dalla mediatrice in occasione del primo incontro del 19 novembre 2021, quando è stato verbalizzato che “non perveniva adesione alla procedura di mediazione da parte della SI.ra - senza alcuna menzione all'istanza di Parte_1 differimento dalla stessa presentata - e quando la procedura è stata conclusa “con esito negativo per mancata adesione della parte invitata”. Così facendo, la mediatrice avrebbe altresì falsamente certificato l'intervenuto avveramento della condizione di procedibilità del giudizio R.G. n. 14822/2022, pendente tra le parti innanzi a questo Tribunale e avente ad oggetto un contenzioso relativo allo scioglimento della comunione su alcuni beni siti in Milano.
si è costituito in giudizio eccependo CP_3
- l'improcedibilità della querela di falso in quanto non è stato chiamato in causa il soggetto a cui si addebita l'asserita falsità;
- l'inammissibilità dell'iniziativa avversaria in quanto la stessa è stata proposta dall'attrice in via principale e autonoma e non in corso di causa come invece prescritto dall'art. 221 c.p.c.;
- la carenza di interesse ad agire dell'attrice, stante l'inopponibilità dell'eventuale pagina 8 di 14 accoglimento della querela di falso nell'ambito del procedimento a quo.
si è costituito in giudizio eccependo CP_1
- l'inammissibilità della querela di falso o per abuso del processo, posto che sarebbe stato sufficiente fornire nel giudizio a quo prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale impugnato;
o per avere ad oggetto “una sorta di omissione - e, cioè, di un (asserito) errore materiale - nel verbale”;
o per non idonea indicazione degli elementi della falsità;
o per carenza di interesse in capo all'attrice.
Entrambi i convenuti hanno chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito della querela proposta, con condanna della querelante ex art. 96 c.p.c..
Nelle memorie integrative parte attrice
- ha contrastato le eccezioni di inammissibilità della querela proposta;
- ha disconosciuto formalmente la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento della convocazione in mediazione, con la conseguenza che la notifica della stessa nei confronti di , effettuata in Milano, Via della Parte_1
Spiga n. 48, non si può ritenere perfezionata;
- ha precisato le proprie conclusioni chiedendo di o accertare e dichiarare la falsità dell'attestazione di cui al verbale dell'incontro del 19 novembre 2021 già impugnato secondo cui “tutte le convocazioni sono state effettuate dall'Organismo, al quale risulta il buon esito delle stesse. In particolare, giammai, è stata spedita la convocazione all'indirizzo indicato in sede di convocazione, ovverosia,
“14 Albion Street – W22AS London EE”, e neppure è stata perfezionata la convocazione all'indirizzo “Palace Court 49/A Londra” per
“destinatario insufficiente”;
o accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata contenente la convocazione in mediazione indirizzata in Milano, Via della Spiga n. 48 e riferita alla Parte_1 stessa attrice (di cui si chiede il sequestro);
o accertare e dichiarare la falsità del verbale dell'incontro del 19 novembre 2021 nella parte in cui la procedura è stata dichiarata conclusa “con esito negativo per mancata adesione della parte invitata”;
pagina 9 di 14 o ordinare l'annotazione dell'emananda sentenza sull'originale del documento impugnato;
o condannare gli odierni convenuti ex art. 96 c.p.c.;
- in via istruttoria ha chiesto o disporsi l'acquisizione degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli inerenti alle cause R.G. n. 22829/2020 (dott.ssa ), R.G. n. Per_2
14822/22 (dott. Piscopo), R.G. n. 26357/2024 (dott.ssa e R.V.G. n. Per_3
2798/2023;
o disporsi l'acquisizione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo del procedimento di mediazione n. 3576/2021 da cui ha avuto origine la presente causa;
o ammettersi prove per interrogatorio formale e per testi;
o disporsi il sequestro del documento impugnato di falso e delle raccomandate di convocazione in mediazione destinate a;
Parte_1
il convenuto CP_3
- ha contestato l'impossibilità per di disconoscere una sottoscrizione Parte_1 alla stessa non riferita, precisando che la sottoscrizione disconosciuta dalla querelante nella prima memoria integrativa è stata pacificamente apposta dal portiere dello stabile di Via della Spiga 48; il convenuto CP_1
- ha ribadito l'assenza di prove a sostegno della falsità lamentata in questa sede;
- ha contestato l'inammissibilità delle nuove domande di falso formulate dall'attrice nella prima memoria integrativa;
- ha chiesto l'eliminazione dalla seconda memoria intermedia di parte attrice di una serie di espressioni ritenute palesemente sconvenienti ed offensive;
- in via istruttoria ha insistito, “in via subordinata ed occorrendo”, per l'ammissione della prova orale per testi già formulata nella comparsa di costituzione e risposta.
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti, all'esito di discussione nel contraddittorio, il Giudice istruttore si è riservato di provvedere sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti.
A scioglimento della riserva assunta, con provvedimento dell'8 febbraio 2025, rigettate tutte le istanze istruttorie avanzate dalle parti in quanto ritenute inammissibili o non utili ai fini della decisione, il Giudice istruttore ha fissato ex art. 189 c.p.c. l'udienza del 17 giugno 2025, quando la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in pagina 10 di 14 epigrafe, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
All'esito dell'istruttoria scritta e delle difese svolte nel contraddittorio, reputa il Tribunale che la domanda di non possa trovare accoglimento per le ragioni Parte_1 di seguito esposte.
1. Sull'improcedibilità della querela di falso - . CP_4
Secondo il convenuto la querela di falso proposta dall'attrice sarebbe CP_3 improcedibile per non essere stata chiamata in causa l'autrice dell'asserito falso, ovvero la mediatrice avv. Marta Colombo, la quale nella prospettazione attorea con la sua condotta omissiva avrebbe violato il diritto di difesa di . Parte_1
Il Tribunale ritiene di dover disattendere l'eccezione in commento a fronte del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda avvalersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso, ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (Cass. Civ. n. 19281/2019).
L'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto deve, pertanto, CP_3 essere disattesa.
2. Sulla tardività delle domande proposte dall'attrice in sede di prima memoria integrativa
Onde circoscrivere il perimetro della presente decisione, occorre in primis verificare l'ammissibilità delle domande introdotte da parte attrice nella prima memoria integrativa, laddove la querelante ha concluso impugnando di falso anche:
- il verbale di mediazione del 19 novembre 2021 nella parte in cui viene attestato che “tutte le convocazioni sono state effettuate dall'Organismo, al quale risulta il buon esito delle stesse”, in quanto secondo “giammai (le) è stata Parte_1 spedita la convocazione all'indirizzo indicato in sede di convocazione, ovverosia, “14 Albion Street – W22AS London EE”, e neppure è stata perfezionata la convocazione all'indirizzo “Palace Court 49/A London” per
“destinatario insufficiente””, nonché
- “l'asserita sottoscrizione, da parte della SI.ra Parte_1 della ricevuta di ritorno” della raccomandata contenente la comunicazione di fissazione del primo incontro di mediazione e “indirizzata in Milano, Via della Spiga n. 48”.
ha, dunque, inteso con la prima memoria istruttoria impugnare di falso Parte_1
pagina 11 di 14 ulteriori attestazioni rispetto a quelle già oggetto di impugnazione con l'atto introduttivo del giudizio. Ebbene, non si tratta evidentemente di mere precisazioni o modifiche delle domande già proposte, ma di vere e proprie domande nuove, le quali non sono minimamente conseguenza delle eccezioni proposte dai convenuti. Le domande di accertamento della falsità, da una parte, del verbale di mediazione in punti non precedentemente contestati e, dall'altra, della sottoscrizione di cui all'avviso di ricevimento avrebbero, invero, dovuto se del caso trovare ingresso già nell'atto di citazione, trattandosi di questioni ben note all'attrice già all'epoca.
Il vaglio di questo Giudice deve, dunque, essere limitato alla querela di falso di cui all'atto di citazione.
3. Sull'inammissibilità della querela di falso - Accoglimento.
Entrambi i convenuti, nel costituirsi, hanno eccepito l'inammissibilità della querela di falso ex adverso proposta sotto plurimi aspetti.
Con l'atto introduttivo del giudizio la querelante ha impugnato di falso il verbale del primo incontro della mediazione n. 3576/2021 tenutosi in data 19 ottobre 2021 innanzi all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella parte in cui la mediatrice ha dichiarato “la conclusione della procedura di mediazione (…) con esito negativo per mancata adesione della parte invitata” (cfr. doc. 4 attrice). Parte_1
Nella specie, secondo la querelante la mediatrice si è limitata a verbalizzare che “(…) non perveniva adesione alla procedura di mediazione da parte della SI.ra
[...]
(…)”, omettendo, così, “deliberatamente, di menzionare e Parte_1 considerare la comunicazione Pec” con cui la predetta aveva richiesto il Parte_1 differimento dell'incontro e, quindi, certificando “falsamente l'avverarsi della condizione di procedibilità, obbligatoriamente prevista ex lege per le divisioni e successioni ereditarie, dalla quale è poi scaturita la causa giudiziaria instaurata dal fratello avanti il Tribunale Ordinario di Milano”, Controparte_1 nella quale l'attrice si è successivamente costituita.
Ebbene, anche a voler ricondurre la figura del mediatore a quella del pubblico ufficiale,
o questione sulla quale, peraltro, non vi è uniformità di vedute tra giurisprudenza e dottrina, propendendo la prima per la soluzione affermativa e la seconda per quella negativa, vale rilevare come la mediatrice, avv. Marta Colombo, nella redazione del verbale del 19 novembre 2011, si sia dapprima limitata a dare atto dell'iter procedurale messo in moto tramite la domanda di mediazione depositata da parte di in data 19 CP_1 ottobre 2021, consistente
1. nella propria nomina quale mediatore della controversia, a cui è seguita l'accettazione dell'incarico,
pagina 12 di 14 2. nella successiva fissazione del primo incontro per la data del 19 novembre 2021, di cui è stata data informativa mediante inoltro di specifica convocazione da parte dell'Organismo di Conciliazione, “al quale risulta il buon esito delle stesse”, nonché
3. nella mancata adesione da parte di , Parte_1
e, sulla base di tale ultimo assunto, abbia dichiarato poi conclusa la procedura medesima.
Il contestato mancato richiamo a verbale anche dell'istanza presentata a mezzo pec in data 9 novembre 2021, con cui il difensore di ha chiesto il differimento Parte_1 dell'incontro fissato per il “19 novembre 2021, ore 11.30, da remoto, atteso che la propria assistita (…) risiede stabilmente a Londra e rientrerà a Milano alla fine del corrente mese ed in tale sede manifesterà la propria volontà” (cfr. doc. 3 attrice),
- istanza alla quale, peraltro, in pari data l'Organismo di Conciliazione ha risposto precisando che “ai sensi del Regolamento, non è possibile differire il primo incontro se non a seguito della formalizzazione della Vostra adesione al primo incontro con modulo e pagamento delle spese di avvio, contestualmente potrete rinnovare la presente istanza di rinvio” (cfr. doc. 9 ), CP_1 non rileva in alcun modo ai fini della presente decisone, atteso che la questione sottoposta dall'attrice attiene, invero, non tanto alla veridicità o meno dell'attestazione di conclusione della procedura di mediazione con “esito negativo per mancata adesione della parte invitata” , quanto, piuttosto, alla sua correttezza o meno in Parte_1 applicazione delle disposizioni del Regolamento dell'Organismo di Conciliazione (cfr. doc. 10 ). CP_1
In altre parole, viene chiesto a questo Tribunale di vagliare l'interpretazione e la successiva applicazione che la mediatrice, avv. Marta Colombo, ha fatto di tale Regolamento nel caso specifico. Infatti, la mediatrice, nel dare atto della mancata adesione di e nel dichiarare conseguentemente chiusa la procedura, ha in Parte_1 realtà qualificato la condotta di , interpretando le norme che regolamentano Parte_1 la mediazione innanzi all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano. L'attestazione colpita da querela di falso è, dunque, il frutto di una mera valutazione effettuata dalla mediatrice all'esito di un ragionamento giuridico, che può essere “corretto” o “non corretto”, ma non “vero” o “falso”.
La questione attiene a profili meramente interpretativi di norme di natura secondaria, e dunque esula dal perimetro tipico di una domanda di accertamento del falso.
Il fatto che l'ordinamento non preveda un mezzo di impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento di mediazione, a parere di questo Tribunale, non comporta nessuna lesione dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti dall'art. 24, in quanto all'autorità giudiziaria, nel successivo giudizio di merito a cognizione piena, spetta la pagina 13 di 14 valutazione dell'operato della mediatrice e, comunque, la decisione nel merito di tutte le questioni oggetto di controversia. Spetterà, inoltre, al giudice della causa di merito valutare liberamente la condotta delle parti in sede di mediazione ai fini di cui all'art. 12 bis D.Lgs. n. 28/2010.
La querela di falso proposta da deve essere, pertanto, dichiarata Parte_1 inammissibile.
4. Sulle spese di lite
Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza e quindi
è tenuta a rifondere le spese processuali sostenute dai fratelli e Parte_1 CP_1
, le quali vengono liquidate come in dispositivo sulla base tabelle di cui al CP_3
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile, della natura non particolarmente complessa delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 15233/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile la querela di falso proposta da parte attrice;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
e a le spese del giudizio, che liquida
[...] Controparte_3 in euro 4.700,00 a favore di ciascuno dei convenuti, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025
Il Giudice
MA TA IC
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA TA IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15233/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. DANILO FOLCIO (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA GIULINI, 20 22100 COMO presso il difensore avv. DANILO FOLCIO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. STEFANO PIERI (C.F. ) e dell'avv. C.F._4
NT IA ( , elettivamente domiciliato in C.F._5
VIA UBERTO VISCONTI DI MODRONE, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. STEFANO PIERI
CO (C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._6 dell'avv. CO MARTINELLI (C.F. ), dell'avv. FILIPPO C.F._7
FRABASILE ( ) e dell'avv. ALESSANDRO DUBINI C.F._8
( ), elettivamente domiciliato in PIAZZA DEGLI AFFARI, 1 C.F._9
20123 MILANO presso il difensore avv. CO MARTINELLI
CONVENUTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero che in data 16 luglio 2024 ha apposto il proprio visto
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Per l'attrice Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare.
IN VIA PRINCIPALE
a) Accertare e dichiarare la falsità della dichiarazione resa, in sede di primo incontro di Mediazione del 19.11.2021, allorchè recita: “tutte le convocazioni sono state effettuate dall'Organismo, al quale risulta il buon esito delle stesse”.
In particolare, giammai è stata spedita la convocazione all'indirizzo indicato in sede di convocazione, ovverosia, “14 Albion Street – W22AS London EE”, e neppure è stata perfezionata la convocazione all'indirizzo “Palace Court 49/A London” per
“destinatario insufficiente”.
b) Si disconosce, ad ogni effetto giuridico, la sottoscrizione asseritamente apposta sulla ricevuta di ritorno indirizzata in Milano, Via della Spiga n. 48.
Per l'effetto,
Accertare e dichiarare la falsità dell'asserita sottoscrizione, da parte della SI.ra
[...]
, della ricevuta di ritorno indirizzata in Milano, Via della Spiga n. Parte_1
48 (di cui si chiede il sequestro).
c) Accertare e dichiarare la falsità dell'atto contestato, contraddistinto quale Doc.4, in particolare, ove attesti la conclusione della procedura di mediazione N.3576/2021 R.g. A.M. “con esito negativo per mancata adesione della parte invitata”.
Detto atto, infatti, avrebbe dovuto costituire condizione di procedibilità della causa giudiziale instaurata dall'Avv. , avanti il Tribunale Controparte_1
Ordinario di Milano – Sezione IV Civile – rubricata al N.14822/2022 R.G. - Giudice: Dott. Marcello Piscopo.
d) Ordinare l'annotazione dell'emananda sentenza sull'originale del documento impugnato, o della copia che ne tenga luogo.
IN OGNI CASO
Condannare gli odierni convenuti, ex art. 96 c.p.c., per le censurabili condotte tenute con riferimento alla fattispecie in esame. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA ed addizionali rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede ammettersi interrogatorio formale di parte convenuta e prove per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che la SI.ra , a mezzo Pec 9.11.2021 del proprio Parte_1 procuratore, inviava ai rispettivi difensori degli odierni convenuti, istanza di differimento del primo incontro di mediazione, come da Doc.3 che si rammostra.
pagina 2 di 14 2. Vero che, in occasione del primo incontro di mediazione del 19.11.2021, veniva verbalizzato che “non perveniva adesione alla procedura di mediazione da parte della SI.ra ”, come da Doc.4 che si rammostra. Parte_1
3. Vero che, in occasione del primo incontro di mediazione del 19.11.2021, veniva verbalizzato che “il mediatore dichiara conclusa la procedura con esito negativo per mancata adesione della parte invitata”, come da Doc.4 che si rammostra.
4. Vero che, in spregio alla richiesta di differimento del primo incontro di mediazione, avanzata dalla sorella, SI.ra , gli odierni convenuti hanno Parte_1 proseguito con la procedura di mediazione N.3576/2021 R.g. A.M.
5. Vero che con la propria condotta omissiva, la Mediatrice ha violato il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, dell'odierna parte attrice.
6. Vero che, mediante il verbale del primo incontro del 19.11.2021, la Mediatrice ha legittimato una procedura di mediazione, incardinata e conclusa in spregio alla alla propria funzione di pubblico ufficiale, ed ai legittimi diritti di una delle Parti interessate.
7. Vero che, nonostante l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano abbia indicato, quale indirizzo di residenza della SI.ra Parte_1
“14 Albion Street – W22AS London EE”, è stato accertato il mancato
[...] perfezionamento della convocazione de qua.
8. Vero che è stato accertato il mancato perfezionamento della convocazione de qua anche presso un altro indirizzo di Londra “Palace Court 49A W22AS EE London Gran Bretagna”, in cui il destinatario è indicato come “insufficiente”, come da Doc.6 che si rammostra.
9. Vero che, secondo quanto dichiarato dall'Organismo de quo, esiste un'altra raccomandata inoltrata presso – Via della Spiga n.48, Parte_1
20121 Milano MI”.
10. Vero che il suindicato indirizzo, invece della residenza dell'odierna attrice, rappresenta quella di entrambi i fratelli convenuti, che esercitano il pieno controllo sulla portineria dello stabile.
11. Vero che l'art.11, comma 4, del D.Lgs.28/2010 chiarisce che è compito del mediatore certificare l'autografia delle sottoscrizioni (anche digitali) dei difensori e delle parti, o la loro impossibilità di sottoscrivere il verbale di mediazione.
12. Vero che, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Dubini, si era tenuto un incontro, in presenza dei tre fratelli, della madre, e dei rispettivi procuratori, in occasione del quale l'Avv. aveva promesso che avrebbe conciliato la Controparte_1 controversia.
pagina 3 di 14 13. Vero che la Dott.ssa ebbe ad incontrare nel suo studio in Milano, Corso Tes_1 Part di Porta Vittoria n.28, la fraterna ovverosia Marco, e ai quali CP_1 Pt_1 prospettava la soluzione conciliativa in ordine alla comunione ereditaria.
14. Vero che tutti e tre i fratelli avevano assentito ed aderito alla proposta di conciliazione della Dott.ssa Tes_1
Si indicano quali testi:
- Mediatrice Avv. Marta Colombo, con studio in Milano,Via Friuli n.18.
- Avv. Stefano Pieri, con studio in Milano, Via Visconti di Modrone n.2.
- Avv. Alessandro Dubini, con studio in Milano, Piazza Affari n.1.
- Segretaria, addetta alla ricezione atti, presso Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano, in Milano, Via San Barnaba n.9.
- Dott.ssa con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28. Tes_1
➢ Ai sensi dell'art.224 c.p.c., si chiede che venga ordinato il sequestro, nelle forme previste dalla legge, del documento 4) in originale, ovvero che vengano disposte le necessarie cautele per la conservazione dello stesso, attualmente custodito presso la sede dell'Organismo di Mediazione, in Milano, Via San Barnaba n.9.
➢ Si chiede, altresì, che venga ordinato il sequestro, nelle forme previste dalla legge, delle raccomandate di convocazione in mediazione destinate alla SI.ra Parte_1
e, specificatamente, quelle indicate al punto a) della memoria ex art.171
[...] ter, comma I, n.1 c.p.c. di parte attrice.
Per il convenuto Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previe tutte le più opportune declaratorie, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
A) Dichiarare nulla e/o inammissibile la querela di falso avente ad oggetto il verbale negativo del 19/11/2021, relativo al primo incontro, da remoto, del procedimento di mediazione n. 3576/2021, avanti l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano – mediatore Avv. Marta Colombo, proposta da con atto di citazione 17/4/2024, e con i successivi atti di Parte_1 causa, confermando la piena veridicità del verbale suddetto e di ogni altro documento menzionato dall'attrice, con ogni declaratoria a ciò connessa, anche ex art. 226 c.p.c..
B) Dichiarare nulla e/o inammissibile, la nuova domanda di accertamento e declaratoria di falsità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della convocazione per la mediazione suddetta indirizzata in Milano, Via della Spiga 48, formulata da
[...]
con la prima memoria ex art. 171 ter, comma 1, n. 1 c.p.c. del Parte_1
14/10/2024 e con i successivi atti di causa.
pagina 4 di 14 C) Respingere, conseguentemente ed in ogni caso, tutte le domande e le istanze, ivi compresa quella di condanna ex art. 96 c.p.c., proposte da Parte_1 nei confronti di con atto di citazione 17/4/2024, con la Controparte_1 prima memoria ex art. 171 ter, comma 1, n. 1 c.p.c. del 14/10/2024 e con i successivi atti di causa, con ogni declaratoria a ciò connessa, anche ex art. 226 c.p.c..
SUBORDINATAMENTE, NEL MERITO:
D) Dichiarare infondata e rigettare la querela di falso avente ad oggetto il verbale negativo del 19/11/2021, relativo al primo incontro, da remoto, del procedimento di mediazione n. 3576/2021, avanti l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano – mediatore Avv. Marta Colombo, proposta da Parte_1
con atto di citazione 17/4/2024, confermando la piena veridicità del
[...] verbale suddetto.
E) Dichiarare infondata e rigettare la nuova domanda di accertamento e declaratoria di falsità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della convocazione per la mediazione suddetta indirizzata in Milano, Via della Spiga 48, formulata da Parte_1 con la prima memoria ex art. 171 ter, comma 1, n. 1 c.p.c. del 14/10/2024 e con i
[...] successivi atti di causa.
F) Respingere, conseguentemente ed in ogni caso, tutte le domande e le istanze, ivi compresa quella di condanna ex art. 96 c.p.c., proposte da Parte_1 nei confronti di con atto di citazione 17/4/2024, con la Controparte_1 prima memoria ex art. 171 ter, comma 1, n. 1 c.p.c. del 14/10/2024 e con i successivi atti di causa, con ogni declaratoria a ciò connessa, anche ex art. 226 c.p.c..
IN VIA SUBORDINATA ED ISTRUTTORIA, solo occorrendo, e senza inversione alcuna del relativo onere:
G) Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano segue strettamente, nelle procedure di mediazione, il Regolamento di Mediazione, che mi si rammostra e che confermo in ogni sua parte (doc. 10 ). CP_1
2) Vero che ha omesso di far pervenire all'Organismo di Conciliazione Parte_1 dell'Ordine degli Avvocati di Milano la propria adesione, mediante a compilazione dell'apposito modulo, al procedimento di mediazione Rg. A.M. 3576/2021 – mediatore Avv. Marta Colombo.
3) Vero che ha omesso di versare il contributo di € 40,00 + IVA necessario Parte_1 per l'adesione ad un procedimento di mediazione avanti l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano.
4) Vero che ha omesso di partecipare al primo incontro, da remoto, nel Parte_1 procedimento di mediazione Rg. A.M. 3576/2021 – mediatore Avv. Marta Colombo.
pagina 5 di 14 H) Ammettere prova contraria sui capitoli dedotti da e Parte_1 malauguratamente ammessi.
Con indicazione a testi, a prova diretta e contraria, di:
- SInora c/o Segreteria dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine Testimone_2 degli Avvocati di Milano, Via San Barnaba 29, 20122 Milano;
- Dott. , Responsabile dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine Testimone_3 degli Avvocati di Milano, c/o Ordine degli Avvocati di Milano, Via Carlo Freguglia 1, 20122 Milano. IN OGNI CASO
I) Ordinare, ex art. 89 c.p.c., che vengano cancellate ed eliminate dalla memoria ex art. 171 ter comma 1 n. 2 c.p.c. di , del 29/10/2024, le seguenti Parte_1 espressioni:
a) “ciò dimostra l'inequivocabile, incontrovertibile volontà di proseguire in questa assurda “guerra fratricida”” (pag. 3, righe 14 e 15);
b) “al fine di ablare i diritti successori della madre, SI.ra e gli usufrutti Persona_1 Part della zia paterna, SI.ra MA, architettava la mediazione, qui impugnata per querela di falso, onde qualificarla come comunione ordinaria” (pag. 3, ultima riga, e pag. 4, righe 1 e 2);
c) “costringeva la madre SI.ra a rivendicare i propri diritti” (pag. 6, Persona_1 righe 1 e 2);
d) “cercava, altresì, di coartare la volontà della società (pag. 6, righe 18 e Controparte_2
19);
e) “la medesima è diventata la principale destinataria di ogni sorta di nefandezza perpetrata dai fratelli, in combutta tra loro, all'unico fine di estrometterla dalla divisione ereditaria, fratelli che – lo si ripete ancora una volta – non hanno avuto il minimo scrupolo ad approfittare del precario stato di salute in cui versava” (pag. 12, righe da 22 a 24 e pag. 13, righe 1 e 2);
f) “in tal modo, agendo in concorso con il fratello, Avv. , e Controparte_1 contestualmente comprimendo i diritti della sorella, SI.ra , Parte_1
e quelli della madre, SI.ra NN TE Bay” (pag. 11, righe da 18 a 21);
g) “l'esempio più eclatante delle scellerate condotte de quibus” (pag. 13, riga 6).
L) Ordinare, altresì, ex art. 89 c.p.c., che vengano cancellate ed eliminate dalla memoria ex art. 171 ter comma 1 n. 3 c.p.c. di , del 14/11/2024, le Parte_1 seguenti espressioni:
h) da “cioè” a “legge” (pag. 4, righe 5 e 6);
i) da “che” a “successori” (pag. 5, righe da 10 a 13).
pagina 6 di 14 M) Assegnare a una somma a titolo di risarcimento Controparte_1 dal danno, anche non patrimoniale, sofferto, da determinarsi equitativamente, in importo non inferiore ad € 3.000,00, non riguardando le suddette espressioni offensive l'oggetto della causa, e condannare al relativo pagamento. Parte_1
N) Valutare il comportamento della querelante ex art. 88 c.p.c., ed emettere ogni conseguente, ulteriore, provvedimento.
O) Condannare, comunque, all'integrale refusione di spese Parte_1 ed onorari di causa, oltre IVA e CPA rimborso forfettario ex art. 15 D.M. 08/04/2004, n. 127, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., a favore di Controparte_1
da determinarsi, equitativamente, in importo non inferiore ad €
[...]
10.000,00.
P) Condannare alla pena pecuniaria di cui all'art. 226, Parte_1 comma 1 c.p.c., nel massimo previsto.
Per il convenuto Controparte_3
In via preliminare:
1) dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità dell'iniziativa giudiziale promossa dalla sig.ra in quanto non risulta chiamato in causa il Parte_1 soggetto a cui si addebita l'asserita falsità nella redazione del documento de quo (i.e. l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano nella persona della Mediatrice, avv. Marta Colombo) e, per l'effetto, disporre l'integrazione del contraddittorio delle parti del giudizio;
2) dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'iniziativa avversaria in quanto proposta in via principale ed autonoma e non invece in corso di causa come prescritto dall'art. 221 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa;
In via principale:
3) rigettare la querela di falso proposta dalla sig.ra con Parte_1 atto di citazione notificato il 18 aprile 2024 e ogni connessa domanda ex adverso formulata, perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni così come esposte in narrativa, con ogni conseguente declaratoria ex art. 226 c.p.c.; in ogni caso:
4) accertata la responsabilità aggravata dell'attrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., condannarla, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio nella sentenza che deciderà sulla querela di falso, in via equitativa in un importo comunque non inferiore a Euro 10.000,00;
pagina 7 di 14 5) con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(nel prosieguo anche solo ) ha citato in Parte_1 Parte_1 giudizio i fratelli (nel prosieguo anche solo Controparte_1 CP_1
) e (nel prosieguo anche solo ),
[...] Controparte_3 CP_3 proponendo querela di falso in relazione al contenuto del verbale di incontro di mediazione tenutosi in data 19 novembre 2021 innanzi all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano nell'ambito della procedura di mediazione R.G. n. 3576/2021. Nella specie, l'attrice ha inteso impugnare di falso il predetto verbale nella parte in cui ha attestato la conclusione della procedura di mediazione “con esito negativo per mancata adesione della parte invitata” , dando atto che tale Parte_1 procedura “avrebbe dovuto costituire condizione di procedibilità della causa giudiziale instaurata dall'avv. avanti al Tribunale Ordinario di Controparte_1
Milano – Sezione IV Civile – rubricata al n- 14822/2022 RG - Giudice, il dott. Piscopo”.
A sostegno della falsità dell'attestazione impugnata l'attrice ha dedotto di aver richiesto, con comunicazione a mezzo pec del 9 novembre 2021, all'Organismo di Conciliazione adito il differimento del primo incontro di mediazione posta la propria residenza in Londra. Tale istanza sarebbe, tuttavia, rimasta inevasa e, anzi, completamente ignorata dalla mediatrice in occasione del primo incontro del 19 novembre 2021, quando è stato verbalizzato che “non perveniva adesione alla procedura di mediazione da parte della SI.ra - senza alcuna menzione all'istanza di Parte_1 differimento dalla stessa presentata - e quando la procedura è stata conclusa “con esito negativo per mancata adesione della parte invitata”. Così facendo, la mediatrice avrebbe altresì falsamente certificato l'intervenuto avveramento della condizione di procedibilità del giudizio R.G. n. 14822/2022, pendente tra le parti innanzi a questo Tribunale e avente ad oggetto un contenzioso relativo allo scioglimento della comunione su alcuni beni siti in Milano.
si è costituito in giudizio eccependo CP_3
- l'improcedibilità della querela di falso in quanto non è stato chiamato in causa il soggetto a cui si addebita l'asserita falsità;
- l'inammissibilità dell'iniziativa avversaria in quanto la stessa è stata proposta dall'attrice in via principale e autonoma e non in corso di causa come invece prescritto dall'art. 221 c.p.c.;
- la carenza di interesse ad agire dell'attrice, stante l'inopponibilità dell'eventuale pagina 8 di 14 accoglimento della querela di falso nell'ambito del procedimento a quo.
si è costituito in giudizio eccependo CP_1
- l'inammissibilità della querela di falso o per abuso del processo, posto che sarebbe stato sufficiente fornire nel giudizio a quo prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale impugnato;
o per avere ad oggetto “una sorta di omissione - e, cioè, di un (asserito) errore materiale - nel verbale”;
o per non idonea indicazione degli elementi della falsità;
o per carenza di interesse in capo all'attrice.
Entrambi i convenuti hanno chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito della querela proposta, con condanna della querelante ex art. 96 c.p.c..
Nelle memorie integrative parte attrice
- ha contrastato le eccezioni di inammissibilità della querela proposta;
- ha disconosciuto formalmente la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento della convocazione in mediazione, con la conseguenza che la notifica della stessa nei confronti di , effettuata in Milano, Via della Parte_1
Spiga n. 48, non si può ritenere perfezionata;
- ha precisato le proprie conclusioni chiedendo di o accertare e dichiarare la falsità dell'attestazione di cui al verbale dell'incontro del 19 novembre 2021 già impugnato secondo cui “tutte le convocazioni sono state effettuate dall'Organismo, al quale risulta il buon esito delle stesse. In particolare, giammai, è stata spedita la convocazione all'indirizzo indicato in sede di convocazione, ovverosia,
“14 Albion Street – W22AS London EE”, e neppure è stata perfezionata la convocazione all'indirizzo “Palace Court 49/A Londra” per
“destinatario insufficiente”;
o accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata contenente la convocazione in mediazione indirizzata in Milano, Via della Spiga n. 48 e riferita alla Parte_1 stessa attrice (di cui si chiede il sequestro);
o accertare e dichiarare la falsità del verbale dell'incontro del 19 novembre 2021 nella parte in cui la procedura è stata dichiarata conclusa “con esito negativo per mancata adesione della parte invitata”;
pagina 9 di 14 o ordinare l'annotazione dell'emananda sentenza sull'originale del documento impugnato;
o condannare gli odierni convenuti ex art. 96 c.p.c.;
- in via istruttoria ha chiesto o disporsi l'acquisizione degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli inerenti alle cause R.G. n. 22829/2020 (dott.ssa ), R.G. n. Per_2
14822/22 (dott. Piscopo), R.G. n. 26357/2024 (dott.ssa e R.V.G. n. Per_3
2798/2023;
o disporsi l'acquisizione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo del procedimento di mediazione n. 3576/2021 da cui ha avuto origine la presente causa;
o ammettersi prove per interrogatorio formale e per testi;
o disporsi il sequestro del documento impugnato di falso e delle raccomandate di convocazione in mediazione destinate a;
Parte_1
il convenuto CP_3
- ha contestato l'impossibilità per di disconoscere una sottoscrizione Parte_1 alla stessa non riferita, precisando che la sottoscrizione disconosciuta dalla querelante nella prima memoria integrativa è stata pacificamente apposta dal portiere dello stabile di Via della Spiga 48; il convenuto CP_1
- ha ribadito l'assenza di prove a sostegno della falsità lamentata in questa sede;
- ha contestato l'inammissibilità delle nuove domande di falso formulate dall'attrice nella prima memoria integrativa;
- ha chiesto l'eliminazione dalla seconda memoria intermedia di parte attrice di una serie di espressioni ritenute palesemente sconvenienti ed offensive;
- in via istruttoria ha insistito, “in via subordinata ed occorrendo”, per l'ammissione della prova orale per testi già formulata nella comparsa di costituzione e risposta.
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti, all'esito di discussione nel contraddittorio, il Giudice istruttore si è riservato di provvedere sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti.
A scioglimento della riserva assunta, con provvedimento dell'8 febbraio 2025, rigettate tutte le istanze istruttorie avanzate dalle parti in quanto ritenute inammissibili o non utili ai fini della decisione, il Giudice istruttore ha fissato ex art. 189 c.p.c. l'udienza del 17 giugno 2025, quando la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in pagina 10 di 14 epigrafe, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
All'esito dell'istruttoria scritta e delle difese svolte nel contraddittorio, reputa il Tribunale che la domanda di non possa trovare accoglimento per le ragioni Parte_1 di seguito esposte.
1. Sull'improcedibilità della querela di falso - . CP_4
Secondo il convenuto la querela di falso proposta dall'attrice sarebbe CP_3 improcedibile per non essere stata chiamata in causa l'autrice dell'asserito falso, ovvero la mediatrice avv. Marta Colombo, la quale nella prospettazione attorea con la sua condotta omissiva avrebbe violato il diritto di difesa di . Parte_1
Il Tribunale ritiene di dover disattendere l'eccezione in commento a fronte del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda avvalersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso, ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (Cass. Civ. n. 19281/2019).
L'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto deve, pertanto, CP_3 essere disattesa.
2. Sulla tardività delle domande proposte dall'attrice in sede di prima memoria integrativa
Onde circoscrivere il perimetro della presente decisione, occorre in primis verificare l'ammissibilità delle domande introdotte da parte attrice nella prima memoria integrativa, laddove la querelante ha concluso impugnando di falso anche:
- il verbale di mediazione del 19 novembre 2021 nella parte in cui viene attestato che “tutte le convocazioni sono state effettuate dall'Organismo, al quale risulta il buon esito delle stesse”, in quanto secondo “giammai (le) è stata Parte_1 spedita la convocazione all'indirizzo indicato in sede di convocazione, ovverosia, “14 Albion Street – W22AS London EE”, e neppure è stata perfezionata la convocazione all'indirizzo “Palace Court 49/A London” per
“destinatario insufficiente””, nonché
- “l'asserita sottoscrizione, da parte della SI.ra Parte_1 della ricevuta di ritorno” della raccomandata contenente la comunicazione di fissazione del primo incontro di mediazione e “indirizzata in Milano, Via della Spiga n. 48”.
ha, dunque, inteso con la prima memoria istruttoria impugnare di falso Parte_1
pagina 11 di 14 ulteriori attestazioni rispetto a quelle già oggetto di impugnazione con l'atto introduttivo del giudizio. Ebbene, non si tratta evidentemente di mere precisazioni o modifiche delle domande già proposte, ma di vere e proprie domande nuove, le quali non sono minimamente conseguenza delle eccezioni proposte dai convenuti. Le domande di accertamento della falsità, da una parte, del verbale di mediazione in punti non precedentemente contestati e, dall'altra, della sottoscrizione di cui all'avviso di ricevimento avrebbero, invero, dovuto se del caso trovare ingresso già nell'atto di citazione, trattandosi di questioni ben note all'attrice già all'epoca.
Il vaglio di questo Giudice deve, dunque, essere limitato alla querela di falso di cui all'atto di citazione.
3. Sull'inammissibilità della querela di falso - Accoglimento.
Entrambi i convenuti, nel costituirsi, hanno eccepito l'inammissibilità della querela di falso ex adverso proposta sotto plurimi aspetti.
Con l'atto introduttivo del giudizio la querelante ha impugnato di falso il verbale del primo incontro della mediazione n. 3576/2021 tenutosi in data 19 ottobre 2021 innanzi all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella parte in cui la mediatrice ha dichiarato “la conclusione della procedura di mediazione (…) con esito negativo per mancata adesione della parte invitata” (cfr. doc. 4 attrice). Parte_1
Nella specie, secondo la querelante la mediatrice si è limitata a verbalizzare che “(…) non perveniva adesione alla procedura di mediazione da parte della SI.ra
[...]
(…)”, omettendo, così, “deliberatamente, di menzionare e Parte_1 considerare la comunicazione Pec” con cui la predetta aveva richiesto il Parte_1 differimento dell'incontro e, quindi, certificando “falsamente l'avverarsi della condizione di procedibilità, obbligatoriamente prevista ex lege per le divisioni e successioni ereditarie, dalla quale è poi scaturita la causa giudiziaria instaurata dal fratello avanti il Tribunale Ordinario di Milano”, Controparte_1 nella quale l'attrice si è successivamente costituita.
Ebbene, anche a voler ricondurre la figura del mediatore a quella del pubblico ufficiale,
o questione sulla quale, peraltro, non vi è uniformità di vedute tra giurisprudenza e dottrina, propendendo la prima per la soluzione affermativa e la seconda per quella negativa, vale rilevare come la mediatrice, avv. Marta Colombo, nella redazione del verbale del 19 novembre 2011, si sia dapprima limitata a dare atto dell'iter procedurale messo in moto tramite la domanda di mediazione depositata da parte di in data 19 CP_1 ottobre 2021, consistente
1. nella propria nomina quale mediatore della controversia, a cui è seguita l'accettazione dell'incarico,
pagina 12 di 14 2. nella successiva fissazione del primo incontro per la data del 19 novembre 2021, di cui è stata data informativa mediante inoltro di specifica convocazione da parte dell'Organismo di Conciliazione, “al quale risulta il buon esito delle stesse”, nonché
3. nella mancata adesione da parte di , Parte_1
e, sulla base di tale ultimo assunto, abbia dichiarato poi conclusa la procedura medesima.
Il contestato mancato richiamo a verbale anche dell'istanza presentata a mezzo pec in data 9 novembre 2021, con cui il difensore di ha chiesto il differimento Parte_1 dell'incontro fissato per il “19 novembre 2021, ore 11.30, da remoto, atteso che la propria assistita (…) risiede stabilmente a Londra e rientrerà a Milano alla fine del corrente mese ed in tale sede manifesterà la propria volontà” (cfr. doc. 3 attrice),
- istanza alla quale, peraltro, in pari data l'Organismo di Conciliazione ha risposto precisando che “ai sensi del Regolamento, non è possibile differire il primo incontro se non a seguito della formalizzazione della Vostra adesione al primo incontro con modulo e pagamento delle spese di avvio, contestualmente potrete rinnovare la presente istanza di rinvio” (cfr. doc. 9 ), CP_1 non rileva in alcun modo ai fini della presente decisone, atteso che la questione sottoposta dall'attrice attiene, invero, non tanto alla veridicità o meno dell'attestazione di conclusione della procedura di mediazione con “esito negativo per mancata adesione della parte invitata” , quanto, piuttosto, alla sua correttezza o meno in Parte_1 applicazione delle disposizioni del Regolamento dell'Organismo di Conciliazione (cfr. doc. 10 ). CP_1
In altre parole, viene chiesto a questo Tribunale di vagliare l'interpretazione e la successiva applicazione che la mediatrice, avv. Marta Colombo, ha fatto di tale Regolamento nel caso specifico. Infatti, la mediatrice, nel dare atto della mancata adesione di e nel dichiarare conseguentemente chiusa la procedura, ha in Parte_1 realtà qualificato la condotta di , interpretando le norme che regolamentano Parte_1 la mediazione innanzi all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano. L'attestazione colpita da querela di falso è, dunque, il frutto di una mera valutazione effettuata dalla mediatrice all'esito di un ragionamento giuridico, che può essere “corretto” o “non corretto”, ma non “vero” o “falso”.
La questione attiene a profili meramente interpretativi di norme di natura secondaria, e dunque esula dal perimetro tipico di una domanda di accertamento del falso.
Il fatto che l'ordinamento non preveda un mezzo di impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento di mediazione, a parere di questo Tribunale, non comporta nessuna lesione dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti dall'art. 24, in quanto all'autorità giudiziaria, nel successivo giudizio di merito a cognizione piena, spetta la pagina 13 di 14 valutazione dell'operato della mediatrice e, comunque, la decisione nel merito di tutte le questioni oggetto di controversia. Spetterà, inoltre, al giudice della causa di merito valutare liberamente la condotta delle parti in sede di mediazione ai fini di cui all'art. 12 bis D.Lgs. n. 28/2010.
La querela di falso proposta da deve essere, pertanto, dichiarata Parte_1 inammissibile.
4. Sulle spese di lite
Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza e quindi
è tenuta a rifondere le spese processuali sostenute dai fratelli e Parte_1 CP_1
, le quali vengono liquidate come in dispositivo sulla base tabelle di cui al CP_3
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile, della natura non particolarmente complessa delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 15233/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile la querela di falso proposta da parte attrice;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
e a le spese del giudizio, che liquida
[...] Controparte_3 in euro 4.700,00 a favore di ciascuno dei convenuti, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025
Il Giudice
MA TA IC
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