TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 24/07/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 171/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 171/2023 del ruolo generale passata in decisione, il 20.03.2025 vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Iowenstrasse n. 7, Esslingen (Svizzera), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Pesce (c.f. ) del foro di Larino, elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio in Termoli alla Via di Francia n. 3, PEC Email_1
Attore CONTRO
(c.f.: , nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._3
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._4 entrambi residenti in [...] in C.da La Torre, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luigi Iavasile ( CodiceFiscale_5
e Francesco Desiderio (C.F. ), ed elettivamente domiciliati presso C.F._6 lo studio del primo difensore in Termoli (CB) alla via Polonia n.51, i quali avvocati dichiarano di voler ricevere le comunicazioni o notificazioni di cancelleria all'indirizzo pec Email_2
- Convenuti -
OGGETTO: Proprietà-regolamento di confini . CONCLUSIONI pagina 1 di 6 Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione alla udienza del 20.03.2025 .
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14/02/2023, , quale Parte_1
proprietario del terreno agricolo sito in Campomarino alla contrada “La Torre”, distinto in catasto al foglio 42 mappali 243, 247, 250, 138 e al foglio 43 mappali 441, 443, chiedeva il regolamento di confini con il contiguo terreno di proprietà dei coniugi
[...]
e , riportato in catasto al foglio 42 mappali 242, 246, 249 CP_1 Parte_2
e al foglio 43 mappali 100, 444, 442. Chiedeva altresì la condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione di tutti i manufatti abusivamente realizzati sul fondo dell'attore, al rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata nonchè al risarcimento di tutti i danni connessi e conseguenti alla illegittima occupazione.
Chiedeva infine che venisse ordinata l'apposizione lungo la determinanda linea di confine di una rete di recinzione e comunque di termini metallici e/o lapidei idonei a separare i fondi limitrofi, con vittoria di spese e compensi di lite.
A fondamento della domanda rilevava che tra i terreni oggetto di causa, originariamente facenti parte di un unico appezzamento interamente coltivato a vite, mancava qualsiasi segno di demarcazione. Evidenziava che per superare siffatta situazione di incertezza oggettiva e soggettiva le parti avevano conferito incarico ai geometri e CP_2 Pt_3
ma il si era rifiutato di sottoscrivere il “verbale di riconfinazione” del CP_1
23/02/2021 facendo così fallire ogni ipotesi di accordo in via stragiudiziale .
Precisava ancora che i convenuti, nell'autunno 2022, avevano inaudita altera parte separato la loro porzione di vigneto occupando abusivamente una lunga fascia di terreno di proprietà dell'attore. Precisava infine che, ancor più in ragione della suddetta usurpazione, si rendeva necessaria la presente actio finium regundorum per accertare e definire giudizialmente l'esatta linea di confine tra i fondi e le superfici di rispettiva proprietà, oltre ai danni patiti dall'attore a causa della altrui condotta illecita. Con
pagina 2 di 6 comparsa di risposta del 23/05/2023 si costituivano in giudizio e Controparte_1
chiedendo che la linea di confine venisse individuata in base al Parte_2
“verbale di riconfinazione” del 23/02/2021 e che su lungo detta linea di confine venisse ordinata l'apposizione di una rete di recinzione e comunque di termini metallici e/o lapidei, con rigetto di ogni altra diversa richiesta attorea e vittoria di spese.
Radicatosi in tal modo il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., acquisiti i documenti e le memorie istruttorie, nominato CT il geom. Persona_1
formulati i quesiti al CT, depositata la relazione di consulenza tecnica con i relativi allegati, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20/03/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica .
MOTIVAZIONE
Passando al merito della controversia appare indiscutibile che l'azione che ci occupa si riferisca alla c.d. actio finium regundorum, quale azione di regolamento dei confini - presupposto della quale vi è l'incertezza dei confini tra due fondi - avendo l'atto introduttivo del giudizio fatto riferimento all'accertamento dell'esatto confine dei fondi sopra dettagliatamente indicati.
Com'è noto, con l'azione di regolamento di confini non si vuole contestare la rispettiva proprietà dei fondi, ma si chiede l'adeguamento della realtà di fatto (il confine nella sua materialità) allo stato di diritto (l'effettiva estensione della proprietà sulla base del titolo).
Nel giudizio promosso mediante c.d. actio finium regundorum, ognuna delle parti deve provare il proprio diritto, in deroga al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. In difetto o carenza di prove, il giudice dovrà attenersi al confine attestato dalle risultanze catastali, in conformità al disposto di cui all'art. 950 c.c.
In particolare, l'art. 950 c.c., che individua l'azione di regolamento confini, stabilisce
“Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia
pagina 3 di 6 stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”.
L'azione di cui sopra, presuppone che il confine tra due fondi sia oggettivamente incerto ed è volta ad individuarne esclusivamente la demarcazione per rimuovere la relativa incertezza, e non il diritto di proprietà degli stessi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7944/2020), “Il giudizio di regolamento di confini verte sull'accertamento quantitativo del diritto di proprietà con effetto recuperatorio della porzione di immobile posseduta illegittimamente dal confinante, comportando, per l'ipotesi di sconfinamento in uno dei due fondi, l'obbligo del rilascio di quanto indebitamente detenuto, senza tener conto dell'intenzionalità dell'accertata occupazione abusiva”.
Per ciò che attiene all'onere della prova, nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova atto all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, assolutamente affrancato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo solo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario secondo la disposizione dell'art. 950, c. 3, c.c. (Cass. n. 19524/2018,
Cass. n. 596 e 594 del 2020). Dunque, la sola produzione dei certificati catastali è inidonea a fornire la prova della proprietà dei beni immobili (Cass. n. 14020/2017).
Dalle risultanze istruttorie è emerso che la domanda promossa da parte attrice in questo giudizio, risulta fondata.
Per confutare ogni dubbio, è stato nominato il CT Geom. , il quale Persona_1
ha depositato relazione peritale dalla quale si evince quanto segue :
Il CT, rispondendo al primo quesito, ha accertato che l'esatta linea di confine, tra il terreno di proprietà dell'attore (in catasto al foglio 42 mappali 243, 247, 250, 138 e al foglio 43 mappali 441, 443) e il terreno di proprietà dei convenuti (in catasto al foglio 42 pagina 4 di 6 mappali 242, 246, 249 e al foglio 43 mappali 100, 444, 442), è quella rappresentata nell'elaborato grafico “riconfinamento” allegato alla CT, segnata con linea continua rossa ed avente vertici nn. 317, 316, 315, 322, 323, 324.
Ha altresì accertato l'estensione e la lunghezza dei terreni confinanti: - superficie terreno ha. 4.08.10; - superficie terreno e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
ha 2.50.00; - lunghezza totale del terreno da valle a monte pari m. 404,00. Ha
[...]
ancora accertato uno sconfinamento da parte dei convenuti per metri lineari 340 e complessivi metri quadrati 870,00 e, precisamente, a valle per m. 5,30 con un filare di vigneto a filoni, in prossimità del pozzetto di irrigazione - che si trova nella proprietà dell'attore - per m. 3,70 con un filare di vigneto a tendone, e infine a monte per m. 1,15.
L'area di mq. 870,00 illegittimamente occupata dai convenuti è anch'essa rappresentata nell'allegato grafico “riconfinamento” e corrisponde alla fascia di terreno ricompresa tra la linea continua rossa (che segna il confine tra i fondi) e la linea tratteggiata rossa (che segna la presenza sul terreno dell'attore dei filari di vigneto dei convenuti). Ha infine quantificato il danno subito da in € 157,47, assumendo a parametro di Parte_1
riferimento la coltivazione a grano al momento del sopralluogo (2024). Rispondendo al secondo quesito, il CT ha evidenziato la non corrispondenza tra la linea di confine da lui individuata e quella del verbale di riconfinazione del 23/02/2021 (tracciata in nero nell'allegato “riconfinamento” ), ribadendo che v'è una differenza per sconfinamento dei convenuti a valle di m. 5,30, in corrispondenza del pozzetto di irrigazione di m. 3,70 e a monte di m.1,15. Rispondendo sul terzo quesito, il CT ha infine riferito di aver separato i fondi con picchetto in legno a valle, altro picchetto in legno al pozzetto dell'irrigazione ed altro picchetto in legno vicino alla rete a confine con la strada e gli ulivi (a monte).
Andrà anche accolta la domanda di apposizione di una rete di recinzione e/o di termini metallici e/o lapidei lungo la linea di confine individuata dal CT .
Pertanto, dalla documentazione versata in atti, e dalla CT è emerso come il confine di terreno per cui è causa, è stato illegittimamente posseduto da parte convenuta .
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da contro e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
rigetta ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione così dispone:
[...]
- accerta, per le ragioni sopra esposte, l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in narrativa, e negli allegati del CT “riconfinamento” ;
- per l'effetto, ordina a parti convenute e Controparte_1 Parte_2
l'immediato rilascio del terreno occupato, come indicato in CT, in favore di parte attrice
; Parte_1
-per l'effetto dispone l'apposizione di una rete di recinzione e/o di termini metallici e/o lapidei lungo la linea di confine individuata dal CT a cura e spese di entrambe le parti in causa;
-per l'effetto condanna parti convenute e Controparte_1 Parte_2
al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 500,00 a Parte_1
titolo di risarcimento danni da occupazione abusiva di fondo altrui , oltre interessi di legge dalla sentenza al soddisfo;
- per l'effetto, condanna altresì parti convenute e Controparte_1 Parte_2
al pagamento in favore di parte attrice delle spese e
[...] Parte_1
competenze di lite che si liquidano in euro € 125,00 per spese ed € 2.500,00 per competenze, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap. come per legge, se dovuti .
Le spese di ctu, già liquidate , sono poste definitivamente a carico delle parti convenute e . Controparte_1 Parte_2
Larino, 24.07.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 171/2023 del ruolo generale passata in decisione, il 20.03.2025 vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Iowenstrasse n. 7, Esslingen (Svizzera), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Pesce (c.f. ) del foro di Larino, elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio in Termoli alla Via di Francia n. 3, PEC Email_1
Attore CONTRO
(c.f.: , nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._3
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._4 entrambi residenti in [...] in C.da La Torre, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luigi Iavasile ( CodiceFiscale_5
e Francesco Desiderio (C.F. ), ed elettivamente domiciliati presso C.F._6 lo studio del primo difensore in Termoli (CB) alla via Polonia n.51, i quali avvocati dichiarano di voler ricevere le comunicazioni o notificazioni di cancelleria all'indirizzo pec Email_2
- Convenuti -
OGGETTO: Proprietà-regolamento di confini . CONCLUSIONI pagina 1 di 6 Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione alla udienza del 20.03.2025 .
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14/02/2023, , quale Parte_1
proprietario del terreno agricolo sito in Campomarino alla contrada “La Torre”, distinto in catasto al foglio 42 mappali 243, 247, 250, 138 e al foglio 43 mappali 441, 443, chiedeva il regolamento di confini con il contiguo terreno di proprietà dei coniugi
[...]
e , riportato in catasto al foglio 42 mappali 242, 246, 249 CP_1 Parte_2
e al foglio 43 mappali 100, 444, 442. Chiedeva altresì la condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione di tutti i manufatti abusivamente realizzati sul fondo dell'attore, al rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata nonchè al risarcimento di tutti i danni connessi e conseguenti alla illegittima occupazione.
Chiedeva infine che venisse ordinata l'apposizione lungo la determinanda linea di confine di una rete di recinzione e comunque di termini metallici e/o lapidei idonei a separare i fondi limitrofi, con vittoria di spese e compensi di lite.
A fondamento della domanda rilevava che tra i terreni oggetto di causa, originariamente facenti parte di un unico appezzamento interamente coltivato a vite, mancava qualsiasi segno di demarcazione. Evidenziava che per superare siffatta situazione di incertezza oggettiva e soggettiva le parti avevano conferito incarico ai geometri e CP_2 Pt_3
ma il si era rifiutato di sottoscrivere il “verbale di riconfinazione” del CP_1
23/02/2021 facendo così fallire ogni ipotesi di accordo in via stragiudiziale .
Precisava ancora che i convenuti, nell'autunno 2022, avevano inaudita altera parte separato la loro porzione di vigneto occupando abusivamente una lunga fascia di terreno di proprietà dell'attore. Precisava infine che, ancor più in ragione della suddetta usurpazione, si rendeva necessaria la presente actio finium regundorum per accertare e definire giudizialmente l'esatta linea di confine tra i fondi e le superfici di rispettiva proprietà, oltre ai danni patiti dall'attore a causa della altrui condotta illecita. Con
pagina 2 di 6 comparsa di risposta del 23/05/2023 si costituivano in giudizio e Controparte_1
chiedendo che la linea di confine venisse individuata in base al Parte_2
“verbale di riconfinazione” del 23/02/2021 e che su lungo detta linea di confine venisse ordinata l'apposizione di una rete di recinzione e comunque di termini metallici e/o lapidei, con rigetto di ogni altra diversa richiesta attorea e vittoria di spese.
Radicatosi in tal modo il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., acquisiti i documenti e le memorie istruttorie, nominato CT il geom. Persona_1
formulati i quesiti al CT, depositata la relazione di consulenza tecnica con i relativi allegati, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20/03/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica .
MOTIVAZIONE
Passando al merito della controversia appare indiscutibile che l'azione che ci occupa si riferisca alla c.d. actio finium regundorum, quale azione di regolamento dei confini - presupposto della quale vi è l'incertezza dei confini tra due fondi - avendo l'atto introduttivo del giudizio fatto riferimento all'accertamento dell'esatto confine dei fondi sopra dettagliatamente indicati.
Com'è noto, con l'azione di regolamento di confini non si vuole contestare la rispettiva proprietà dei fondi, ma si chiede l'adeguamento della realtà di fatto (il confine nella sua materialità) allo stato di diritto (l'effettiva estensione della proprietà sulla base del titolo).
Nel giudizio promosso mediante c.d. actio finium regundorum, ognuna delle parti deve provare il proprio diritto, in deroga al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. In difetto o carenza di prove, il giudice dovrà attenersi al confine attestato dalle risultanze catastali, in conformità al disposto di cui all'art. 950 c.c.
In particolare, l'art. 950 c.c., che individua l'azione di regolamento confini, stabilisce
“Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia
pagina 3 di 6 stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”.
L'azione di cui sopra, presuppone che il confine tra due fondi sia oggettivamente incerto ed è volta ad individuarne esclusivamente la demarcazione per rimuovere la relativa incertezza, e non il diritto di proprietà degli stessi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7944/2020), “Il giudizio di regolamento di confini verte sull'accertamento quantitativo del diritto di proprietà con effetto recuperatorio della porzione di immobile posseduta illegittimamente dal confinante, comportando, per l'ipotesi di sconfinamento in uno dei due fondi, l'obbligo del rilascio di quanto indebitamente detenuto, senza tener conto dell'intenzionalità dell'accertata occupazione abusiva”.
Per ciò che attiene all'onere della prova, nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova atto all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, assolutamente affrancato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo solo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario secondo la disposizione dell'art. 950, c. 3, c.c. (Cass. n. 19524/2018,
Cass. n. 596 e 594 del 2020). Dunque, la sola produzione dei certificati catastali è inidonea a fornire la prova della proprietà dei beni immobili (Cass. n. 14020/2017).
Dalle risultanze istruttorie è emerso che la domanda promossa da parte attrice in questo giudizio, risulta fondata.
Per confutare ogni dubbio, è stato nominato il CT Geom. , il quale Persona_1
ha depositato relazione peritale dalla quale si evince quanto segue :
Il CT, rispondendo al primo quesito, ha accertato che l'esatta linea di confine, tra il terreno di proprietà dell'attore (in catasto al foglio 42 mappali 243, 247, 250, 138 e al foglio 43 mappali 441, 443) e il terreno di proprietà dei convenuti (in catasto al foglio 42 pagina 4 di 6 mappali 242, 246, 249 e al foglio 43 mappali 100, 444, 442), è quella rappresentata nell'elaborato grafico “riconfinamento” allegato alla CT, segnata con linea continua rossa ed avente vertici nn. 317, 316, 315, 322, 323, 324.
Ha altresì accertato l'estensione e la lunghezza dei terreni confinanti: - superficie terreno ha. 4.08.10; - superficie terreno e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
ha 2.50.00; - lunghezza totale del terreno da valle a monte pari m. 404,00. Ha
[...]
ancora accertato uno sconfinamento da parte dei convenuti per metri lineari 340 e complessivi metri quadrati 870,00 e, precisamente, a valle per m. 5,30 con un filare di vigneto a filoni, in prossimità del pozzetto di irrigazione - che si trova nella proprietà dell'attore - per m. 3,70 con un filare di vigneto a tendone, e infine a monte per m. 1,15.
L'area di mq. 870,00 illegittimamente occupata dai convenuti è anch'essa rappresentata nell'allegato grafico “riconfinamento” e corrisponde alla fascia di terreno ricompresa tra la linea continua rossa (che segna il confine tra i fondi) e la linea tratteggiata rossa (che segna la presenza sul terreno dell'attore dei filari di vigneto dei convenuti). Ha infine quantificato il danno subito da in € 157,47, assumendo a parametro di Parte_1
riferimento la coltivazione a grano al momento del sopralluogo (2024). Rispondendo al secondo quesito, il CT ha evidenziato la non corrispondenza tra la linea di confine da lui individuata e quella del verbale di riconfinazione del 23/02/2021 (tracciata in nero nell'allegato “riconfinamento” ), ribadendo che v'è una differenza per sconfinamento dei convenuti a valle di m. 5,30, in corrispondenza del pozzetto di irrigazione di m. 3,70 e a monte di m.1,15. Rispondendo sul terzo quesito, il CT ha infine riferito di aver separato i fondi con picchetto in legno a valle, altro picchetto in legno al pozzetto dell'irrigazione ed altro picchetto in legno vicino alla rete a confine con la strada e gli ulivi (a monte).
Andrà anche accolta la domanda di apposizione di una rete di recinzione e/o di termini metallici e/o lapidei lungo la linea di confine individuata dal CT .
Pertanto, dalla documentazione versata in atti, e dalla CT è emerso come il confine di terreno per cui è causa, è stato illegittimamente posseduto da parte convenuta .
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da contro e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
rigetta ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione così dispone:
[...]
- accerta, per le ragioni sopra esposte, l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in narrativa, e negli allegati del CT “riconfinamento” ;
- per l'effetto, ordina a parti convenute e Controparte_1 Parte_2
l'immediato rilascio del terreno occupato, come indicato in CT, in favore di parte attrice
; Parte_1
-per l'effetto dispone l'apposizione di una rete di recinzione e/o di termini metallici e/o lapidei lungo la linea di confine individuata dal CT a cura e spese di entrambe le parti in causa;
-per l'effetto condanna parti convenute e Controparte_1 Parte_2
al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 500,00 a Parte_1
titolo di risarcimento danni da occupazione abusiva di fondo altrui , oltre interessi di legge dalla sentenza al soddisfo;
- per l'effetto, condanna altresì parti convenute e Controparte_1 Parte_2
al pagamento in favore di parte attrice delle spese e
[...] Parte_1
competenze di lite che si liquidano in euro € 125,00 per spese ed € 2.500,00 per competenze, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap. come per legge, se dovuti .
Le spese di ctu, già liquidate , sono poste definitivamente a carico delle parti convenute e . Controparte_1 Parte_2
Larino, 24.07.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 6 di 6