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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 4496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4496 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
Rilasciata spedizione in SSEENNTTEENNZZAA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 12660/2022 del Ruolo Generale vertente
_____________________________ TRA
____________________________
(Avv. LUPO GIOACCHINO e Avv. BUTTACAVOLI GIUSY) Parte_1
per ricorrente
_____________________________ CONTRO
___________________________ (Avv. Controparte_1
Il Cancelliere LONGHITANO GIUSEPPINA)
(Avv. FURCAS LAURA e Controparte_2
Avv. OLLA MARINA)
resistenti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 26/09/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione
DISPOSITIVO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ annulla l'intimazione di pagamento n. 2962022901241570700, notificata in data
26/10/2022, limitatamente agli avvisi di addebito n. 59620160002939619000, n.
59620160007682316000, i cui crediti dichiara prescritti;
◊ rigetta il ricorso nella restante parte;
◊ dichiara interamente compensate le spese di lite con l' CP_2
◊ compensa per la metà le spese di lite con , condannando quest'ultimo a CP_3
pagare al ricorrente la restante parte che liquida euro 884,00, oltre spese generali,
IVA se dovuta e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore degli
Avvocati Lupo Gioacchino e Buttacavoli Giusy.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato il 06/12/2022, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l e l proponendo CP_2 Controparte_4
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 2962022901241570700,
notificata in data 26/10/2022, con cui l ha chiesto il Controparte_5
pagamento della complessiva somma di euro 4.825,27, relativa ai seguenti avvisi di addebito:
- n. 59620160002939619000, per un importo di euro 1.220,96, notificato il
18/05/2016;
- n. 59620160007682316000, per un importo di euro 1.233,95, notificato in data 07/12/2016;
- n. 59620170005057873000, per un importo di euro 2.370,36, notificato in data 13/10/2017,
afferenti contributi IVS per gli anni 2015, 2016 e 2017 e relative somme aggiuntive,
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro chiedendo in via preliminare la sospensione della sua efficacia esecutiva e nel merito l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
A sostegno delle proprie pretese eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici l'intimazione di pagamento opposta, la decadenza, ex art. 25 D.lgs. n. 46/1999, dal potere di procedere alla riscossione mediante ruolo a cagione della tardiva iscrizione, nonché l'intervenuta prescrizione del credito anche successivamente alla notifica degli atti presupposti.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Agente della
Riscossione, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa creditoria e alla notifica degli avvisi di addebito sottesi (di competenza dell . Inoltre, negava il perfezionamento dell'invocata fattispecie estintiva, CP_2
tenendo conto del periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale anti-VI.
Si costituiva, altresì, l evidenziando la regolarità delle notifiche degli avvisi di CP_2
addebito sottesi all'impugnata intimazione ed eccependo la tardività
dell'opposizione (ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.lgs. 46/1999), il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto agli atti rientranti nella potestà esclusiva del
Concessionario e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, con deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
◊
Con la presente opposizione, parte ricorrente contesta la titolarità del diritto delle controparti di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica degli atti prodromici l'intimazione di pagamento impugnata, nonché fatti estintivi
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sopravvenuti alla formazione degli stessi, ovvero la prescrizione dei crediti in essi portati.
Va, innanzitutto, osservato che, con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il ricorso introduce una opposizione agli atti esecutivi - rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell – da fare valere Controparte_5
nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi (ex art. 617 c.p.c.).
Configura, altresì una opposizione agli atti esecutivi, il vizio di violazione dell'art. 25
del D.lgs. n. 46/1999, rappresentando un'ipotesi di decadenza di carattere procedimentale (Cass. n. 3486/2016; Cass. n. 5963/2018; Cass. n. 27726/2019).
Orbene, tali eccezioni risultano tardivamente sollevate, perché l'opposizione è stata proposta in data 06/12/2022, dunque oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., decorrenti dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata
(avvenuta in data 26/10/2022).
Va, altresì, osservato, che il ricorrente, eccependo quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è l'Ente creditore. Deve, infatti, rilevarsi,
come difetti di legittimazione passiva e ciò alla Controparte_6
stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno chiarito che: “In tema di riscossione dei
crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, nell'ipotesi di
opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di fare valere
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il
maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente
impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
Inoltre, con riferimento alla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, si osserva che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico titolare dell'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 3870/2024); rilevandosi che la Suprema Corte, con sentenza a SS.UU. n. 7514/2022, ha chiarito che l'Ente creditore è litisconsorte necessario allorquando il motivo di opposizione riguardi il merito della pretesa (ivi compresa dunque la prescrizione del titolo) non escludendo però la qualità di litisconsorte di altri soggetti che possano essere chiamati in giudizio.
Mal si palesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dall CP_2
per il preteso mancato rispetto del termine decadenziale di impugnazione di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, decorrente dalla data di notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Come già osservato, il ricorrente, eccependo quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c. .
Tale opposizione può proporsi per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro se la stessa sia già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.). Questa
opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. civ., sez. III, 31/03/2007, n.8061).
***
Ciò detto, questione dirimente assume nella fattispecie de qua la fondatezza o meno dell'eccezione della c.d. nullità derivata dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei crediti ivi portati.
Ebbene, parte ricorrente, in seno alle note conclusive del 03/05/2024, eccepiva l'irregolarità e la nullità delle notifiche degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento impugnata.
In particolare, con riferimento all'avviso di addebito n. 59620160007682316000,
evidenziava che nell'avviso di raccomandata n. 65037903282-0, prodotto in giudizio,
non fosse indicata la data della notifica e che dall'attestazione di consegna dell'avviso di raccomandata n. 66545600060-5, connesso all'avviso di addebito n.
59620170005057873000, risultasse illeggibile la data di notifica, peraltro effettuata nei confronti di un soggetto diverso dal destinatario, mancando la prova della regolare notifica nei confronti del destinatario attraverso la c.d. raccomandata informativa al destinatario.
Tali eccezioni risultano infondate, in quanto:
- nell'avviso di raccomandata n. 65037903282-0 relativo all'avviso di addebito n. 59620160007682316000, la data della notifica risulta dal
CP_ timbro apposto dall'ufficio postale (cfr. all. 4 memoria di cost. ;
- parimenti, nell'avviso di ricevimento n. 66545600060-5, connesso all'avviso di addebito n. 59620170005057873000, è chiaramente indicata la data di notifica, regolarmente effettuata nei confronti di un soggetto diverso dal
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ destinatario per i motivi di cui infra (cfr. all. 6 memoria di cost. .
Pertanto, dalla documentazione versata in atti, emerge che l'onere probatorio in ordine alla ritualità della notifica degli atti impugnati è stato assolto dall'Ente
impositore.
Invero, risulta provato per tabulas che gli avvisi di addebito n.
59620160002939619000., n. 59620160007682316000, n. 59620170005057873000
sono stati regolarmente notificati, ad opera dello stesso Ente impositore, mediante spedizione a mezzo del servizio postale rispettivamente in data 18/05/2016,
07/12/2016 e 13/10/2017, presso l'indirizzo di via Baldassare Sgroi 9, Partinico,
non contestato da parte ricorrente.
Al riguardo, si osserva, quanto agli atti notificati a mezzo invio di raccomandata con avviso di ricevimento, che si applica il D.P.R. 655/1982 e non la legge n. 890/1982,
perché l'Ente impositore ha proceduto alla notifica diretta degli atti a mezzo posta e non attraverso l'ufficiale giudiziario, non trattandosi di un atto giudiziario, bensì di un mero atto recettizio (Cass. civ., ordinanza n. 2339/2021). Ciò è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sent. 12083, 10232,7184 e 3254 del
2016, nonché Cass. 1304/2017), secondo cui in tutti i casi di notifica postale eseguita direttamente dall'ufficio non si applicano le regole procedurali della Legge
890/1982, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Orbene, tale normativa non prevede alcuna identificazione del consegnatario, il quale può anche essere persona diversa dal destinatario della comunicazione (cfr. Cass.
9111/2012). Invero, come già precisato, applicandosi alla fattispecie in esame il
D.P.R. 655/1982 e difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo,
stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 8073/2002; Cass. n. 75816/2006).
Pertanto, la semplice presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico per come verificata dal postino, fa scattare la presunzione di conoscenza da parte del destinatario e la raccomandata si presume conosciuta in quanto giunta all'indirizzo del destinatario.
Va, dunque, esclusa la necessità dell'invio della raccomandata informativa nel caso di consegna a persona diversa dal destinatario, richiesta, invece, in caso di notifica effettuata a mezzo messi notificatori o ufficiali giudiziari.
Dunque, stante la regolare notifica degli atti opposti e la mancata impugnazione tempestiva degli stessi, parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di censurare vizi di legittimità di detti atti, potendo semmai far valere in questa sede come in effetti ha fatto eventi successivi alla formazione del titolo, quale la prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti.
***
Fatta questa premessa, occorre verificare se l'invocata prescrizione si sia compiuta con riferimento ai crediti di cui agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Va, innanzitutto, chiarito che in tema di contributi previdenziali la prescrizione è
quinquennale, come stabilito dall'art. 3, comma 9, L. 335/1995.
Quanto al termine di prescrizione applicabile, deve osservarsi come la giurisprudenza abbia chiarito che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio
per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto essenziale
della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale), in quello
ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. .Infatti, si è ritenuto che tale ultima
norma si applichi nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo, mentre la
suddetta cartella avendo natura di atto amministrativo è priva di efficacia di giudicato
(Cass. civ., sez. lav., 26/05/2021, n. 14690).
Inoltre, ai fini del maturare dei termini di prescrizione occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da VI Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.L. 2020 n. 18 (“Decreto Cura Italia),
convertito in L. n. 27 del 24/04/2020, “i termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995,
sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129
giorni.
È poi intervenuta una ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n.
183 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21), dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza
sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995, sono sospesi dall'entrata in
vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Orbene, la regolare notificazione degli avvisi di addebito de quo ha interrotto il termine di prescrizione, che da ogni singola data è cominciato a decorrere ex novo.
Dunque, si osserva che, in ragione del tempo trascorso tra notifica degli avvisi di addebito n. 59620160002939619000 e n. 59620160007682316000, (avvenuta rispettivamente in data 18/05/2016 e 07/12/2016) e la notifica dell'atto di intimazione oggi impugnato (avvenuta in data 26/10/2022), senza che siano stati posti in essere validi atti interruttivi, deve ritenersi decorso medio tempore il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995, pur applicando i termini di sospensione VI di cui al D.L. n. 18/2020 e al D.L. 183/2020 (pari a 311
giorni).
Invero:
- con riferimento all'avviso di addebito n. 59620160002939619000, i crediti si sarebbero estinti per prescrizione il 18/05/2021. Aggiungendo a tale data la sospensione VI di giorni 311, il termine prescrizionale si è
perfezionato il 25/03/2022, dunque prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 26/10/2022;
- con riferimento all'avviso di addebito n. 59620160007682316000, i crediti si sarebbero estinti per prescrizione il 07/12/2021. Aggiungendo a tale data la sospensione VI di giorni 311, il termine prescrizionale si è
perfezionato il 14/10/2022, dunque prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 26/10/2022.
Di contro, in applicazione di quanto disposto dal legislatore in periodo emergenziale
VI, non può ritenersi maturata la prescrizione quinquennale relativamente ai crediti portati nell' avviso di addebito n. 59620170005057873000, notificato in data
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 13/10/2017. Invero, tali crediti, si sarebbero estinti per prescrizione in data
13/10/2022. Aggiungendo a tale data la sospensione VI di giorni 311, il termine prescrizionale, perfezionatosi in data 24/08/2023, viene interrotto dalla notifica (in data 26/10/2022) dell'intimazione di pagamento impugnata.
In conclusione, in difetto di prova di atti interruttivi utilmente notificati entro il quinquennio decorrente dalle notifiche degli avvisi di addebito di cui infra e pur applicando i termini di sospensione VI di cui al D.L. n. 18/2020 e al D.L.
183/2020 (pari a 311 giorni), deve affermarsi che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (26/10/2022), i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59620160002939619000 e n. 59620160007682316000 , notificati rispettivamente in data 18/05/2016 e 07/12/2016 risultavano già prescritti. Con la conseguenza che deve essere dichiarato che non sono dovute dal ricorrente, poiché
prescritto il diritto di esigerle, le somme riportate negli avvisi in esame, sottostanti all'intimazione di pagamento opposta.
Invece, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (26/10/2022),
non può ritenersi maturata la prescrizione quinquennale relativamente ai crediti portati nell'avviso di addebito n. 59620170005057873000, notificato in data
13/10/2017, in applicazione di quanto disposto dal legislatore in periodo emergenziale VI.
Sussistono giusti motivi, connessi alla esclusiva responsabilità dell
[...]
in ordine alla prescrizione, per compensare le spese di lite tra Controparte_4
il ricorrente e l . CP_2
Le restanti spese, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, vengono compensate per la metà, con condanna dell'Ente Riscossore al pagamento in favore dell'opponente della restante parte, liquidata come in dispositivo, disponendone la
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro distrazione in favore dell'Avv. Lupo Gioacchino e dell'Avv. Buttacavoli Giusy, che hanno reso la dichiarazione ex art 93 c.p.c. .
PPEERR QQUUEESSTTII MMOOTTIIVVII
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 24.10.2025
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
Rilasciata spedizione in SSEENNTTEENNZZAA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 12660/2022 del Ruolo Generale vertente
_____________________________ TRA
____________________________
(Avv. LUPO GIOACCHINO e Avv. BUTTACAVOLI GIUSY) Parte_1
per ricorrente
_____________________________ CONTRO
___________________________ (Avv. Controparte_1
Il Cancelliere LONGHITANO GIUSEPPINA)
(Avv. FURCAS LAURA e Controparte_2
Avv. OLLA MARINA)
resistenti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 26/09/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione
DISPOSITIVO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ annulla l'intimazione di pagamento n. 2962022901241570700, notificata in data
26/10/2022, limitatamente agli avvisi di addebito n. 59620160002939619000, n.
59620160007682316000, i cui crediti dichiara prescritti;
◊ rigetta il ricorso nella restante parte;
◊ dichiara interamente compensate le spese di lite con l' CP_2
◊ compensa per la metà le spese di lite con , condannando quest'ultimo a CP_3
pagare al ricorrente la restante parte che liquida euro 884,00, oltre spese generali,
IVA se dovuta e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore degli
Avvocati Lupo Gioacchino e Buttacavoli Giusy.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato il 06/12/2022, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l e l proponendo CP_2 Controparte_4
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 2962022901241570700,
notificata in data 26/10/2022, con cui l ha chiesto il Controparte_5
pagamento della complessiva somma di euro 4.825,27, relativa ai seguenti avvisi di addebito:
- n. 59620160002939619000, per un importo di euro 1.220,96, notificato il
18/05/2016;
- n. 59620160007682316000, per un importo di euro 1.233,95, notificato in data 07/12/2016;
- n. 59620170005057873000, per un importo di euro 2.370,36, notificato in data 13/10/2017,
afferenti contributi IVS per gli anni 2015, 2016 e 2017 e relative somme aggiuntive,
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro chiedendo in via preliminare la sospensione della sua efficacia esecutiva e nel merito l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
A sostegno delle proprie pretese eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici l'intimazione di pagamento opposta, la decadenza, ex art. 25 D.lgs. n. 46/1999, dal potere di procedere alla riscossione mediante ruolo a cagione della tardiva iscrizione, nonché l'intervenuta prescrizione del credito anche successivamente alla notifica degli atti presupposti.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Agente della
Riscossione, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa creditoria e alla notifica degli avvisi di addebito sottesi (di competenza dell . Inoltre, negava il perfezionamento dell'invocata fattispecie estintiva, CP_2
tenendo conto del periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale anti-VI.
Si costituiva, altresì, l evidenziando la regolarità delle notifiche degli avvisi di CP_2
addebito sottesi all'impugnata intimazione ed eccependo la tardività
dell'opposizione (ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.lgs. 46/1999), il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto agli atti rientranti nella potestà esclusiva del
Concessionario e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, con deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
◊
Con la presente opposizione, parte ricorrente contesta la titolarità del diritto delle controparti di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica degli atti prodromici l'intimazione di pagamento impugnata, nonché fatti estintivi
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sopravvenuti alla formazione degli stessi, ovvero la prescrizione dei crediti in essi portati.
Va, innanzitutto, osservato che, con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il ricorso introduce una opposizione agli atti esecutivi - rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell – da fare valere Controparte_5
nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi (ex art. 617 c.p.c.).
Configura, altresì una opposizione agli atti esecutivi, il vizio di violazione dell'art. 25
del D.lgs. n. 46/1999, rappresentando un'ipotesi di decadenza di carattere procedimentale (Cass. n. 3486/2016; Cass. n. 5963/2018; Cass. n. 27726/2019).
Orbene, tali eccezioni risultano tardivamente sollevate, perché l'opposizione è stata proposta in data 06/12/2022, dunque oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., decorrenti dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata
(avvenuta in data 26/10/2022).
Va, altresì, osservato, che il ricorrente, eccependo quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è l'Ente creditore. Deve, infatti, rilevarsi,
come difetti di legittimazione passiva e ciò alla Controparte_6
stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno chiarito che: “In tema di riscossione dei
crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, nell'ipotesi di
opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di fare valere
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il
maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente
impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
Inoltre, con riferimento alla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, si osserva che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico titolare dell'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 3870/2024); rilevandosi che la Suprema Corte, con sentenza a SS.UU. n. 7514/2022, ha chiarito che l'Ente creditore è litisconsorte necessario allorquando il motivo di opposizione riguardi il merito della pretesa (ivi compresa dunque la prescrizione del titolo) non escludendo però la qualità di litisconsorte di altri soggetti che possano essere chiamati in giudizio.
Mal si palesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dall CP_2
per il preteso mancato rispetto del termine decadenziale di impugnazione di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, decorrente dalla data di notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Come già osservato, il ricorrente, eccependo quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c. .
Tale opposizione può proporsi per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro se la stessa sia già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.). Questa
opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. civ., sez. III, 31/03/2007, n.8061).
***
Ciò detto, questione dirimente assume nella fattispecie de qua la fondatezza o meno dell'eccezione della c.d. nullità derivata dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei crediti ivi portati.
Ebbene, parte ricorrente, in seno alle note conclusive del 03/05/2024, eccepiva l'irregolarità e la nullità delle notifiche degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento impugnata.
In particolare, con riferimento all'avviso di addebito n. 59620160007682316000,
evidenziava che nell'avviso di raccomandata n. 65037903282-0, prodotto in giudizio,
non fosse indicata la data della notifica e che dall'attestazione di consegna dell'avviso di raccomandata n. 66545600060-5, connesso all'avviso di addebito n.
59620170005057873000, risultasse illeggibile la data di notifica, peraltro effettuata nei confronti di un soggetto diverso dal destinatario, mancando la prova della regolare notifica nei confronti del destinatario attraverso la c.d. raccomandata informativa al destinatario.
Tali eccezioni risultano infondate, in quanto:
- nell'avviso di raccomandata n. 65037903282-0 relativo all'avviso di addebito n. 59620160007682316000, la data della notifica risulta dal
CP_ timbro apposto dall'ufficio postale (cfr. all. 4 memoria di cost. ;
- parimenti, nell'avviso di ricevimento n. 66545600060-5, connesso all'avviso di addebito n. 59620170005057873000, è chiaramente indicata la data di notifica, regolarmente effettuata nei confronti di un soggetto diverso dal
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ destinatario per i motivi di cui infra (cfr. all. 6 memoria di cost. .
Pertanto, dalla documentazione versata in atti, emerge che l'onere probatorio in ordine alla ritualità della notifica degli atti impugnati è stato assolto dall'Ente
impositore.
Invero, risulta provato per tabulas che gli avvisi di addebito n.
59620160002939619000., n. 59620160007682316000, n. 59620170005057873000
sono stati regolarmente notificati, ad opera dello stesso Ente impositore, mediante spedizione a mezzo del servizio postale rispettivamente in data 18/05/2016,
07/12/2016 e 13/10/2017, presso l'indirizzo di via Baldassare Sgroi 9, Partinico,
non contestato da parte ricorrente.
Al riguardo, si osserva, quanto agli atti notificati a mezzo invio di raccomandata con avviso di ricevimento, che si applica il D.P.R. 655/1982 e non la legge n. 890/1982,
perché l'Ente impositore ha proceduto alla notifica diretta degli atti a mezzo posta e non attraverso l'ufficiale giudiziario, non trattandosi di un atto giudiziario, bensì di un mero atto recettizio (Cass. civ., ordinanza n. 2339/2021). Ciò è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sent. 12083, 10232,7184 e 3254 del
2016, nonché Cass. 1304/2017), secondo cui in tutti i casi di notifica postale eseguita direttamente dall'ufficio non si applicano le regole procedurali della Legge
890/1982, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Orbene, tale normativa non prevede alcuna identificazione del consegnatario, il quale può anche essere persona diversa dal destinatario della comunicazione (cfr. Cass.
9111/2012). Invero, come già precisato, applicandosi alla fattispecie in esame il
D.P.R. 655/1982 e difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo,
stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 8073/2002; Cass. n. 75816/2006).
Pertanto, la semplice presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico per come verificata dal postino, fa scattare la presunzione di conoscenza da parte del destinatario e la raccomandata si presume conosciuta in quanto giunta all'indirizzo del destinatario.
Va, dunque, esclusa la necessità dell'invio della raccomandata informativa nel caso di consegna a persona diversa dal destinatario, richiesta, invece, in caso di notifica effettuata a mezzo messi notificatori o ufficiali giudiziari.
Dunque, stante la regolare notifica degli atti opposti e la mancata impugnazione tempestiva degli stessi, parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di censurare vizi di legittimità di detti atti, potendo semmai far valere in questa sede come in effetti ha fatto eventi successivi alla formazione del titolo, quale la prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti.
***
Fatta questa premessa, occorre verificare se l'invocata prescrizione si sia compiuta con riferimento ai crediti di cui agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Va, innanzitutto, chiarito che in tema di contributi previdenziali la prescrizione è
quinquennale, come stabilito dall'art. 3, comma 9, L. 335/1995.
Quanto al termine di prescrizione applicabile, deve osservarsi come la giurisprudenza abbia chiarito che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio
per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto essenziale
della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale), in quello
ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. .Infatti, si è ritenuto che tale ultima
norma si applichi nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo, mentre la
suddetta cartella avendo natura di atto amministrativo è priva di efficacia di giudicato
(Cass. civ., sez. lav., 26/05/2021, n. 14690).
Inoltre, ai fini del maturare dei termini di prescrizione occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da VI Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.L. 2020 n. 18 (“Decreto Cura Italia),
convertito in L. n. 27 del 24/04/2020, “i termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995,
sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129
giorni.
È poi intervenuta una ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n.
183 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21), dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza
sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995, sono sospesi dall'entrata in
vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Orbene, la regolare notificazione degli avvisi di addebito de quo ha interrotto il termine di prescrizione, che da ogni singola data è cominciato a decorrere ex novo.
Dunque, si osserva che, in ragione del tempo trascorso tra notifica degli avvisi di addebito n. 59620160002939619000 e n. 59620160007682316000, (avvenuta rispettivamente in data 18/05/2016 e 07/12/2016) e la notifica dell'atto di intimazione oggi impugnato (avvenuta in data 26/10/2022), senza che siano stati posti in essere validi atti interruttivi, deve ritenersi decorso medio tempore il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995, pur applicando i termini di sospensione VI di cui al D.L. n. 18/2020 e al D.L. 183/2020 (pari a 311
giorni).
Invero:
- con riferimento all'avviso di addebito n. 59620160002939619000, i crediti si sarebbero estinti per prescrizione il 18/05/2021. Aggiungendo a tale data la sospensione VI di giorni 311, il termine prescrizionale si è
perfezionato il 25/03/2022, dunque prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 26/10/2022;
- con riferimento all'avviso di addebito n. 59620160007682316000, i crediti si sarebbero estinti per prescrizione il 07/12/2021. Aggiungendo a tale data la sospensione VI di giorni 311, il termine prescrizionale si è
perfezionato il 14/10/2022, dunque prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 26/10/2022.
Di contro, in applicazione di quanto disposto dal legislatore in periodo emergenziale
VI, non può ritenersi maturata la prescrizione quinquennale relativamente ai crediti portati nell' avviso di addebito n. 59620170005057873000, notificato in data
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 13/10/2017. Invero, tali crediti, si sarebbero estinti per prescrizione in data
13/10/2022. Aggiungendo a tale data la sospensione VI di giorni 311, il termine prescrizionale, perfezionatosi in data 24/08/2023, viene interrotto dalla notifica (in data 26/10/2022) dell'intimazione di pagamento impugnata.
In conclusione, in difetto di prova di atti interruttivi utilmente notificati entro il quinquennio decorrente dalle notifiche degli avvisi di addebito di cui infra e pur applicando i termini di sospensione VI di cui al D.L. n. 18/2020 e al D.L.
183/2020 (pari a 311 giorni), deve affermarsi che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (26/10/2022), i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59620160002939619000 e n. 59620160007682316000 , notificati rispettivamente in data 18/05/2016 e 07/12/2016 risultavano già prescritti. Con la conseguenza che deve essere dichiarato che non sono dovute dal ricorrente, poiché
prescritto il diritto di esigerle, le somme riportate negli avvisi in esame, sottostanti all'intimazione di pagamento opposta.
Invece, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (26/10/2022),
non può ritenersi maturata la prescrizione quinquennale relativamente ai crediti portati nell'avviso di addebito n. 59620170005057873000, notificato in data
13/10/2017, in applicazione di quanto disposto dal legislatore in periodo emergenziale VI.
Sussistono giusti motivi, connessi alla esclusiva responsabilità dell
[...]
in ordine alla prescrizione, per compensare le spese di lite tra Controparte_4
il ricorrente e l . CP_2
Le restanti spese, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, vengono compensate per la metà, con condanna dell'Ente Riscossore al pagamento in favore dell'opponente della restante parte, liquidata come in dispositivo, disponendone la
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro distrazione in favore dell'Avv. Lupo Gioacchino e dell'Avv. Buttacavoli Giusy, che hanno reso la dichiarazione ex art 93 c.p.c. .
PPEERR QQUUEESSTTII MMOOTTIIVVII
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 24.10.2025
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro