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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 02/07/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 669/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 669/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUIGI CARTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE- CONTUMACE Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede Oggetto: modifica regolamentazione - mantenimento figlio minore CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE: “(…) Voglia, anche a modifica ed integrazione della ordinanza del Tribunale di Sassari del 05/01/2019 RG n. 2253/2015, disporre che l'assegno unico universale per la figlia erogato dall' sia di competenza e versato per l'intero alla madre, quale CP_2 genitore con il quale ha la residenza privilegiata e che provvede alla sua cura e mantenimento”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18 marzo 2025 chiedeva una modifica integrativa dell'ordinanza Parte_1 collegiale in data 5 gennaio 2019 con cui questo tribunale, nel regolamentare i rapporti genitoriali e il contributo per il mantenimento della figlia minore affidata congiuntamente ai genitori e Per_1 collocata prevalentemente presso la madre, aveva posto un contributo di 300,00 euro a carico del padre
, odierno resistente, oltre al concorso paritario nelle spese straordinarie. CP_1
Esponeva che la minore, nata il [...] dalla sua relazione col , dalla cessazione della CP_1 loro convivenza era sempre vissuta con la madre che si occupava in modo esclusivo di tutte le sue necessità dato che il padre, anche dopo l'adozione della richiamata ordinanza, era rimasto inadempiente all'obbligo di mantenimento a suo carico, oltre che, in generale, ai suoi doveri genitoriali. Aggiungeva che, a seguito dell'istituzione dell'assegno unico e universale, decorrente dal marzo 2022 e integrante circostanza sopravvenuta rispetto alla situazione esistente al momento della pregressa regolamentazione, il relativo importo era corrisposto dall' in favore di entrambi i genitori, per la CP_2 metà ciascuno, sicché essa esponente percepiva solo la somma di €116,75. pagina 1 di 2 Rappresentava quindi come detto sostegno le spettasse per intero, avuto riguardo alle sue condizioni reddituali e alla permanenza pressoché esclusiva della minore presso di sé. Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe. Il restava contumace e in esito all'udienza del 1° luglio 2025, alla quale compariva anche CP_1 personalmente la sola ricorrente, la causa era rimessa al collegio per la decisione.
*** La domanda dev'essere accolta. Ricorrono le condizioni per disporre la sollecitata modifica integrativa, considerato che la misura di sostegno di cui la sig.ra chiede di poter beneficiare nell'interesse della minore è stata introdotta Pt_1 successivamente all'adozione dell'ordinanza collegiale che aveva regolamentato (anche) il mantenimento della figlia residente presso la madre. Il D. Lgs. 29 dicembre 2021 n.230, è infatti entrato in vigore il 31 dicembre 2021 e ha stabilito la decorrenza del beneficio dal marzo 2022. Sussistono anche le condizioni per attribuire alla ricorrente la percezione esclusiva dell'assegno, considerato che ella ha allegato, e ha confermato in udienza, come il sig. non solo sia rimasto CP_1 totalmente inadempiente all'obbligo a suo carico di versarle il contributo mensile dovuto per la minore, ma ottemperi anche in modo alquanto saltuario alla disciplina inerente ai suoi incontri con che, Per_1 nei tempi previsti dalla richiamata ordinanza, frequenta per lo più la dimora dei nonni paterni, dove talvolta incontra anche il genitore (che vive altrove). Tali allegazioni, personalmente confermate dalla sig.ra non risultano contraddette dal resistente, totalmente disinteressatosi del procedimento, e Pt_1 inducono a ritenere del tutto verosimile che da tempo sia solamente la madre a provvedere in modo sostanzialmente esclusivo a tutte le esigenze di mantenimento della minore, risultando dunque giustificato che ella (che ha anche documentato compiutamente i propri redditi) usufruisca in modo esclusivo dell'ausilio economico oggetto della domanda, trattandosi di misura concepita per dare sostegno ai nuclei familiari con figli a carico, qual è quello facente capo all'odierna ricorrente. Nulla per le spese, non essendovi richieste al riguardo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso proposto da e a integrazione di Parte_1 quanto disposto dall'ordinanza emessa da questo tribunale in data 5 gennaio 2019, dispone che l'assegno unico e universale per i figli a carico sia interamente corrisposto alla ricorrente quale genitore collocatario della figlia. Nulla per le spese. Sassari, 2 luglio 2025 Il Presidente estensore Stefania Deiana
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 669/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUIGI CARTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE- CONTUMACE Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede Oggetto: modifica regolamentazione - mantenimento figlio minore CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE: “(…) Voglia, anche a modifica ed integrazione della ordinanza del Tribunale di Sassari del 05/01/2019 RG n. 2253/2015, disporre che l'assegno unico universale per la figlia erogato dall' sia di competenza e versato per l'intero alla madre, quale CP_2 genitore con il quale ha la residenza privilegiata e che provvede alla sua cura e mantenimento”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18 marzo 2025 chiedeva una modifica integrativa dell'ordinanza Parte_1 collegiale in data 5 gennaio 2019 con cui questo tribunale, nel regolamentare i rapporti genitoriali e il contributo per il mantenimento della figlia minore affidata congiuntamente ai genitori e Per_1 collocata prevalentemente presso la madre, aveva posto un contributo di 300,00 euro a carico del padre
, odierno resistente, oltre al concorso paritario nelle spese straordinarie. CP_1
Esponeva che la minore, nata il [...] dalla sua relazione col , dalla cessazione della CP_1 loro convivenza era sempre vissuta con la madre che si occupava in modo esclusivo di tutte le sue necessità dato che il padre, anche dopo l'adozione della richiamata ordinanza, era rimasto inadempiente all'obbligo di mantenimento a suo carico, oltre che, in generale, ai suoi doveri genitoriali. Aggiungeva che, a seguito dell'istituzione dell'assegno unico e universale, decorrente dal marzo 2022 e integrante circostanza sopravvenuta rispetto alla situazione esistente al momento della pregressa regolamentazione, il relativo importo era corrisposto dall' in favore di entrambi i genitori, per la CP_2 metà ciascuno, sicché essa esponente percepiva solo la somma di €116,75. pagina 1 di 2 Rappresentava quindi come detto sostegno le spettasse per intero, avuto riguardo alle sue condizioni reddituali e alla permanenza pressoché esclusiva della minore presso di sé. Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe. Il restava contumace e in esito all'udienza del 1° luglio 2025, alla quale compariva anche CP_1 personalmente la sola ricorrente, la causa era rimessa al collegio per la decisione.
*** La domanda dev'essere accolta. Ricorrono le condizioni per disporre la sollecitata modifica integrativa, considerato che la misura di sostegno di cui la sig.ra chiede di poter beneficiare nell'interesse della minore è stata introdotta Pt_1 successivamente all'adozione dell'ordinanza collegiale che aveva regolamentato (anche) il mantenimento della figlia residente presso la madre. Il D. Lgs. 29 dicembre 2021 n.230, è infatti entrato in vigore il 31 dicembre 2021 e ha stabilito la decorrenza del beneficio dal marzo 2022. Sussistono anche le condizioni per attribuire alla ricorrente la percezione esclusiva dell'assegno, considerato che ella ha allegato, e ha confermato in udienza, come il sig. non solo sia rimasto CP_1 totalmente inadempiente all'obbligo a suo carico di versarle il contributo mensile dovuto per la minore, ma ottemperi anche in modo alquanto saltuario alla disciplina inerente ai suoi incontri con che, Per_1 nei tempi previsti dalla richiamata ordinanza, frequenta per lo più la dimora dei nonni paterni, dove talvolta incontra anche il genitore (che vive altrove). Tali allegazioni, personalmente confermate dalla sig.ra non risultano contraddette dal resistente, totalmente disinteressatosi del procedimento, e Pt_1 inducono a ritenere del tutto verosimile che da tempo sia solamente la madre a provvedere in modo sostanzialmente esclusivo a tutte le esigenze di mantenimento della minore, risultando dunque giustificato che ella (che ha anche documentato compiutamente i propri redditi) usufruisca in modo esclusivo dell'ausilio economico oggetto della domanda, trattandosi di misura concepita per dare sostegno ai nuclei familiari con figli a carico, qual è quello facente capo all'odierna ricorrente. Nulla per le spese, non essendovi richieste al riguardo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso proposto da e a integrazione di Parte_1 quanto disposto dall'ordinanza emessa da questo tribunale in data 5 gennaio 2019, dispone che l'assegno unico e universale per i figli a carico sia interamente corrisposto alla ricorrente quale genitore collocatario della figlia. Nulla per le spese. Sassari, 2 luglio 2025 Il Presidente estensore Stefania Deiana
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