CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/11/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REP
BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Maura Stassano Presidente
Consigliere Rocco Pavese
Consigliere rel. Francesca Tritto
Riunita in camera di consiglio all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. del 3.11.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 627/2023
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to CASIELLO Parte 1
RI e presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA DON
LE PAESANO 53 EBOLI
- appellante -
E Controparte 1
rappresentato e difeso dall'avv.ROMA ANNA e dell'avv. LEO IANNELLI
dom.toVIA C. COLOMBO N. 9 BATTIPAGLIA
- appellato -
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 1124/23 pubblicata in data
30.6.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.01.2020, proposto dinanzi al Tribunale di Salerno - Sezione
' premesso di aver lavorato alle dipendenze della [...] Lavoro -, Parte 1
Controparte_2 con sede in Eboli via
Serracapilli, dal 3.1.2013 al 31.12.2016 con contratto a tempo indeterminato e parziale, svolgendo le mansioni di addetta alle spedizioni merci con inquadramento nel 3° livello del CCNL per gli impiegati agricoli, deduceva:
a) che tanto il contratto quanto la busta paga indicavano un orario di lavoro di 4 ore al giorno per 6 giorni a settimana;
b) di avere sempre osservato, tuttavia, l'orario di lavoro dalle 8.30-9.00 alle
16.30; di aver lavorato anche oltre le 16.30 almeno un giorno a settimana per riunioni che l'azienda indiceva tra i dipendenti;
di aver lavorato anche nei giorni festivi, quali il giorno dell'Epifania, di Pasquetta, del Santo Patrono e dell'Immacolata, senza ricevere la dovuta maggiorazione;
di non aver ricevuto tredicesima e quattordicesima mensilità nella giusta misura, né il pagamento degli scatti di anzianità, nonché dei giorni di ferie e di permesso maturati e non goduti;
di aver diritto al pagamento delle differenze retributive su 172 giorni di malattia, dei contributi previdenziali e del TFR in misura corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate.
Sulla scorta di tali premesse, la sig.ra Parte 1 conveniva in giudizio la
Controparte_3 per vedere accolte le seguenti conclusioni:
1) condannare la convenuta al pagamento in suo favore della somma pari ad euro
40.113,36 o a quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a mezzo nomina CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la Controparte_3 la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto,
eccependo in particolare l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate e l'erroneità dei conteggi allegati al ricorso.
Con sentenza n. 1124/2023 pubblicata in data 30.06.2023, il Tribunale di Salerno,
disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente, rigettava il ricorso per non avere la ricorrente assolto all'onere della prova e la condannava al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Avverso tale pronuncia Parte_1 proponeva appello con ricorso depositato nella cancelleria di questa Corte in data 10.11.2023.
La parte appellante, ricostruita la vicenda di causa, insisteva per l'accoglimento della domanda proposta con il ricorso introduttivo. Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 21.02.2025,
l'appellata deduceva l'infondatezza del gravame e chiedeva l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto. 1) Con il primo motivo di gravame, l'odierna appellante denunciava la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per avere il giudice di prime cure fondato la decisione sulle risultanze istruttorie di altro processo, senza averle mai acquisite, né sottoposte al contraddittorio tra le parti.
In particolare, nelle note difensive depositate nel fascicolo di primo grado in data
22.06.2023, la società rappresentava che la teste di parte ricorrente, Tes 1
che in sede di escussione testimoniale aveva dichiarato di essere stata
-
dipendente della CP 1 dal 2007 al 2017- nel corso del diverso giudizio sub
R.g. Lav. n.°553/2020 proposto dalla stessa Parte 1 nei confronti della
Kiwi Sud S.r.l., aveva invece dichiarato di aver lavorato per quest'ultima dal 2009
al 2017. A riprova di tale circostanza, essa resistente allegava altresì copia della sentenza n.° 351/2022 resa nel giudizio de quo.
Alle note difensive seguiva immediatamente-senza che l'odierna appellante avesse modo di contraddire sul punto - la pubblicazione della sentenza oggi gravata, nella quale il giudicante basava anche su tale circostanza la valutazione di inattendibilità della teste Tes 1 Il motivo è fondato e vanno, pertanto, ritenute ammissibili le allegazioni e i documenti oggi prodotti da parte appellante, resisi necessari solo in conseguenza delle osservazioni relative all'inattendibilità della teste contenute nelle note conclusive di controparte, in relazione alle quali la prima non ha avuto alcuna facoltà di replica nel corso del giudizio di primo grado.
In particolare, da tale documentazione emerge chiaramente che la CP 1 e la Kiwi Sud s.r.l. svolgono attività analoghe, sono ubicate nella medesima sede e,
soprattutto, hanno i medesimi legali rappresentanti, Controparte 1 CP_1
[...], per i quali la sig.ra Tes_1 ha lavorato continuativamente dal 2007 al 2017,
anche se sotto diversa ditta. Appare, pertanto, evidente che la medesima sia incorsa in un semplice lapsus linguae. 2) Con il secondo motivo di gravame, parte appellante lamenta la carenza e illogicità della motivazione della sentenza per avere il giudice ritenuto non provate le asserzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, dopo aver disposto CTU - la quale, per definizione, concerne fatti già accertati dal giudice o comunque non contestati tra le parti - i cui costi sono stati, infine, posti a carico della ricorrente medesima.
Ebbene, tale motivo risulta solo parzialmente fondato, atteso che l'espletamento della CTU non è in alcun modo vincolante per il giudicante, al quale la decisione
è in ogni caso riservata. A fortiori in presenza di una CTU deducente, che non costituisce mezzo di prova, atteso che in tal caso la prova dei fatti di causa deve desumersi interamente aliunde.
Nel caso di specie, dal concreto svolgersi del giudizio di primo grado, risulta evidente che le circostanze emerse dalle note conclusive hanno spiegato precipua incidenza sul convincimento del giudice relativo all'inattendibilità dei testi di parte ricorrente. Ciò posto, ferma la già riconosciuta necessità di suscitare il contradditorio su tali circostanze, non può ritenersi che il Giudice fosse vincolato all'esito della lite per come prospettatosi al momento della nomina del CTU.
Ciò nonostante, dall'accoglimento del gravame consegue comunque la riforma della sentenza impugnata anche nel capo relativo alla condanna al pagamento delle spese di CTU.
3) Infine, il terzo motivo d'appello concerne l'errata valutazione delle prove, in particolare, nel punto in cui il giudice di primo grado afferma che le testi Testimone_2 e Tes 1 "hanno confermato in linea di massima tutte le circostanze riportate nell'atto introduttivo...tuttavia trattasi di dichiarazioni generiche o de relato ovvero di persone che hanno avuto una conoscenza parziale o saltuaria o limitata dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte della ricorrente".
Dall'esame degli atti di causa, tuttavia, emerge innanzitutto che entrambe le testi hanno lavorato con l'odierna appellante per diversi anni: in particolare, Tes_1
[...] per l'intero periodo oggetto di causa, cioè dal 2013 al 2016; mentre Tes_2
[...] dal 2013 al 2015.
Entrambe, inoltre, hanno confermato di averla vista lavorare dal lunedì al sabato dalle 8.30-9.00; Tes 1 ha poi specificato anche l'orario di uscita alle 16.30; Testimone 2 ha soltanto potuto affermare che alle 15.30 - suo orario dimentre
uscita - la ricorrente era ancora al lavoro.
Ulteriore equivoco concerne, poi, la presunta alterità tra il luogo di lavoro della ricorrente e quello in cui svolgeva la propria attività la teste Pt 1 È vero, infatti,
che la teste svolgeva le mansioni di incartatrice all'interno del magazzino e che, invece, l'odierna appellante era addetta alle spedizioni e, in particolare, alla preparazione dei documenti di trasporto, ma la sua postazione di lavoro si trovava proprio all'interno del magazzino, come confermato dallo stesso teste di
Testimone 3 ("la ricorrente lavorava nell'ufficio delparte resistente magazzino...").
Effettivamente generiche risultano, invece, le dichiarazioni relative al lavoro festivo e al lavoro straordinario, atteso che nessuna delle due testi di parte ricorrente ha saputo indicare giorni e orari precisi, se non con un vago riferimento ad alcune festività o alla stagione estiva;
mentre il teste Tes 3 nulla ha saputo riferire in proposito, ritenendolo addirittura improbabile.
Infine, nulla è stato riferito anche a proposito delle ferie non godute, in relazione alle quali deve, tuttavia, evidenziarsi quanto la giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione ha affermato “sin dal 2020, ha mutato parzialmente orientamento
(confrontandosi con la giurisprudenza espressa dalla CGUE) affermando che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore (a cui è intrinsecamente collegato il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro) e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro;
grava su quest'ultimo l'onere di provare di avere adempiuto il proprio obbligo di concedere le ferie medesime, mentre la perdita del diritto alle ferie (e, alla cessazione del rapporto di lavoro, alla corrispondente indennità sostitutiva) può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il recupero delle energie cui esse sono volte a contribuire;
in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 13613 del 2020; Cass. n. 6262 del 2022; Cass. n. 17643 del 2023;
Cass. n. 18140 del 2022; Cass. n. 21780 del 2022; Cass. n. 29844 del 2022; Cass. n. 17643
del 2023;; Cass. n. 9982 del 2024; Cass. n. 9993 del 2024; Cass. n. 14083 del 2024; Cass.
n. 27496 del 2024), secondo un meccanismo che questa Corte ha ricondotto all'istituto della mora credendi del lavoratore (Cass. Sez. L - Sentenza n. 2496 del 01/02/2018)" (cfr.
da ultimo Cass. Sez. Lav. 16772/2025).
Ebbene, dai conteggi allegati da parte ricorrente, si evince che dei 120 giorni di ferie maturati nei quattro anni di lavoro, la Pt 1 ha goduto di soli 54 giorni,
residuando pertanto ben 66 giorni di ferie maturati e non goduti.
Ciò nonostante, l'odierna appellata non ha assunto alcuna posizione sul punto,
limitandosi ad affermare nella comparsa di costituzione in primo grado che la ricorrente avrebbe goduto di ferie nel (solo) mese di dicembre 2015, senza fornire alcuna dimostrazione a tale riguardo e addirittura in contrasto con le risultanze della relativa busta paga, che per giurisprudenza consolidata costituisce prova nei confronti del datore di lavoro che l'ha emessa.
Da quanto osservato in relazione agli esiti istruttori deriva che la domanda della lavoratrice deve essere accolta per quanto riguarda lo svolgimento del lavoro supplementare per almeno 2 ore al giorno per 6 giorni a settimana, con tutto ciò
che ne consegue in relazione a scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima mensilità, differenze retributive su 172 giorni di malattia, contributi previdenziali e TFR, nonché per quanto riguarda l'indennità sostitutiva dei 66 giorni di ferie maturati e non goduti. La domanda va, invece, respinta per il resto, non essendo stata fornita la prova dello svolgimento di lavoro straordinario e festivo, nonché dei permessi non goduti - che non possono essere equiparati alle ferie, quanto al relativo onere probatorio.
Pertanto, in punto di quantificazione delle spettanze dovute alla lavoratrice,
questo Collegio ritiene innanzitutto di accogliere l'ipotesi 1B formulata dal CTU
nominato nel giudizio di primo grado che - aderendo quasi perfettamente agli esiti istruttori per come sopra descritti e difettando unicamente il calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute - riconosce alla Pt 1 una
differenza retributiva pari ad euro 20.127,28.
Tale ipotesi, inoltre, risulta correttamente fondata, da un lato, sull'esclusione della prescrizione dei crediti maturati dalla dipendente, iniziando la medesima a decorrere solo all'atto della cessazione del rapporto come d'altronde già
evidenziato dal giudice di prime cure, con statuizione non soggetta a specifico gravame;
dall'altro, sulla necessaria esclusione di elementi non invocati, come risulta chiaramente dai conteggi allegati agli atti di parte ricorrente, con la doverosa precisazione che il difetto di invocazione non concerne il quantum della pretesa, ma l'an, atteso il mancato richiamo negli atti di parte agli istituti contrattuali sottesi.
Giova, poi, evidenziare che il CTU nominato in primo grado si è anche puntualmente confrontato - superandole - con tutte le osservazioni avanzate dalle parti.
Quanto all'indennità sostitutiva dei 66 giorni di ferie maturati e non goduti,
invece, essa può essere agevolmente calcolata - ponendo a base di calcolo la retribuzione globale giornaliera pari ad euro 45,62, quale risultante dalla summenzionata CTU - in euro 3.010,92. Pertanto, in accoglimento del gravame e in riforma dell'impugnata sentenza, [...]
deve essere condannataControparte_2
Parte 1 della somma complessiva pari ad euroal pagamento in favore di
23.138,20, oltre che alla refusione nei suoi confronti delle spese del doppio grado di giudizio – come liquidate in dispositivo e delle spese di CTU liquidate in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 10.11.2023 da Parte 1 avverso la sentenza 1124/2023, emessa in data 30.06.2023
dal Tribunale di Salerno, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così
provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
Controparte_2 al condanna pagamento in favore di della somma complessiva pari ad euro Parte 1
23.138,20 oltre interessi dalla domanda e fino al soddisfo;
b) condanna parte appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio – che liquida in euro 2.540,00 per il primo grado ed euro 2.906,00 per
-
l'appello - oltre esborsi, maggiorazione spese generali in misura del 15% di dette somme, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'avvocato dichiaratosi anticipatario e oltre le spese di CTU come liquidate in primo grado.
Salerno, 3.11.2025
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.o.t., dott.ssa Valentina
Pagano.
Il Consigliere estensore
Dr. Francesca Tritto
Il Presidente Dr. Maura Stassano
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno nelle persone dei magistrati come in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
Parte 1
contro
CP 1 Parte 2
[...] e sull'appello incidentale proposto da [...] CP 4
contro
CP_5 reietta ogni altra istanza, eccezione o deduzione così decide:
rigetta l'appello; accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza condanna CP_5 al pagamento in favore di CP 4 della somma di euro
1769,00 oltre accessori di legge con distrazione all'avv. dichiaratosi anticipatario.
Condanna CP_5 alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 962,00 oltre accessori di legge con distrazione.
Salerno così deciso il 18/11/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Tritto dott.ssa Maura Stassano
BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Maura Stassano Presidente
Consigliere Rocco Pavese
Consigliere rel. Francesca Tritto
Riunita in camera di consiglio all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. del 3.11.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 627/2023
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to CASIELLO Parte 1
RI e presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA DON
LE PAESANO 53 EBOLI
- appellante -
E Controparte 1
rappresentato e difeso dall'avv.ROMA ANNA e dell'avv. LEO IANNELLI
dom.toVIA C. COLOMBO N. 9 BATTIPAGLIA
- appellato -
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 1124/23 pubblicata in data
30.6.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.01.2020, proposto dinanzi al Tribunale di Salerno - Sezione
' premesso di aver lavorato alle dipendenze della [...] Lavoro -, Parte 1
Controparte_2 con sede in Eboli via
Serracapilli, dal 3.1.2013 al 31.12.2016 con contratto a tempo indeterminato e parziale, svolgendo le mansioni di addetta alle spedizioni merci con inquadramento nel 3° livello del CCNL per gli impiegati agricoli, deduceva:
a) che tanto il contratto quanto la busta paga indicavano un orario di lavoro di 4 ore al giorno per 6 giorni a settimana;
b) di avere sempre osservato, tuttavia, l'orario di lavoro dalle 8.30-9.00 alle
16.30; di aver lavorato anche oltre le 16.30 almeno un giorno a settimana per riunioni che l'azienda indiceva tra i dipendenti;
di aver lavorato anche nei giorni festivi, quali il giorno dell'Epifania, di Pasquetta, del Santo Patrono e dell'Immacolata, senza ricevere la dovuta maggiorazione;
di non aver ricevuto tredicesima e quattordicesima mensilità nella giusta misura, né il pagamento degli scatti di anzianità, nonché dei giorni di ferie e di permesso maturati e non goduti;
di aver diritto al pagamento delle differenze retributive su 172 giorni di malattia, dei contributi previdenziali e del TFR in misura corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate.
Sulla scorta di tali premesse, la sig.ra Parte 1 conveniva in giudizio la
Controparte_3 per vedere accolte le seguenti conclusioni:
1) condannare la convenuta al pagamento in suo favore della somma pari ad euro
40.113,36 o a quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a mezzo nomina CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la Controparte_3 la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto,
eccependo in particolare l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate e l'erroneità dei conteggi allegati al ricorso.
Con sentenza n. 1124/2023 pubblicata in data 30.06.2023, il Tribunale di Salerno,
disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente, rigettava il ricorso per non avere la ricorrente assolto all'onere della prova e la condannava al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Avverso tale pronuncia Parte_1 proponeva appello con ricorso depositato nella cancelleria di questa Corte in data 10.11.2023.
La parte appellante, ricostruita la vicenda di causa, insisteva per l'accoglimento della domanda proposta con il ricorso introduttivo. Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 21.02.2025,
l'appellata deduceva l'infondatezza del gravame e chiedeva l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto. 1) Con il primo motivo di gravame, l'odierna appellante denunciava la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per avere il giudice di prime cure fondato la decisione sulle risultanze istruttorie di altro processo, senza averle mai acquisite, né sottoposte al contraddittorio tra le parti.
In particolare, nelle note difensive depositate nel fascicolo di primo grado in data
22.06.2023, la società rappresentava che la teste di parte ricorrente, Tes 1
che in sede di escussione testimoniale aveva dichiarato di essere stata
-
dipendente della CP 1 dal 2007 al 2017- nel corso del diverso giudizio sub
R.g. Lav. n.°553/2020 proposto dalla stessa Parte 1 nei confronti della
Kiwi Sud S.r.l., aveva invece dichiarato di aver lavorato per quest'ultima dal 2009
al 2017. A riprova di tale circostanza, essa resistente allegava altresì copia della sentenza n.° 351/2022 resa nel giudizio de quo.
Alle note difensive seguiva immediatamente-senza che l'odierna appellante avesse modo di contraddire sul punto - la pubblicazione della sentenza oggi gravata, nella quale il giudicante basava anche su tale circostanza la valutazione di inattendibilità della teste Tes 1 Il motivo è fondato e vanno, pertanto, ritenute ammissibili le allegazioni e i documenti oggi prodotti da parte appellante, resisi necessari solo in conseguenza delle osservazioni relative all'inattendibilità della teste contenute nelle note conclusive di controparte, in relazione alle quali la prima non ha avuto alcuna facoltà di replica nel corso del giudizio di primo grado.
In particolare, da tale documentazione emerge chiaramente che la CP 1 e la Kiwi Sud s.r.l. svolgono attività analoghe, sono ubicate nella medesima sede e,
soprattutto, hanno i medesimi legali rappresentanti, Controparte 1 CP_1
[...], per i quali la sig.ra Tes_1 ha lavorato continuativamente dal 2007 al 2017,
anche se sotto diversa ditta. Appare, pertanto, evidente che la medesima sia incorsa in un semplice lapsus linguae. 2) Con il secondo motivo di gravame, parte appellante lamenta la carenza e illogicità della motivazione della sentenza per avere il giudice ritenuto non provate le asserzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, dopo aver disposto CTU - la quale, per definizione, concerne fatti già accertati dal giudice o comunque non contestati tra le parti - i cui costi sono stati, infine, posti a carico della ricorrente medesima.
Ebbene, tale motivo risulta solo parzialmente fondato, atteso che l'espletamento della CTU non è in alcun modo vincolante per il giudicante, al quale la decisione
è in ogni caso riservata. A fortiori in presenza di una CTU deducente, che non costituisce mezzo di prova, atteso che in tal caso la prova dei fatti di causa deve desumersi interamente aliunde.
Nel caso di specie, dal concreto svolgersi del giudizio di primo grado, risulta evidente che le circostanze emerse dalle note conclusive hanno spiegato precipua incidenza sul convincimento del giudice relativo all'inattendibilità dei testi di parte ricorrente. Ciò posto, ferma la già riconosciuta necessità di suscitare il contradditorio su tali circostanze, non può ritenersi che il Giudice fosse vincolato all'esito della lite per come prospettatosi al momento della nomina del CTU.
Ciò nonostante, dall'accoglimento del gravame consegue comunque la riforma della sentenza impugnata anche nel capo relativo alla condanna al pagamento delle spese di CTU.
3) Infine, il terzo motivo d'appello concerne l'errata valutazione delle prove, in particolare, nel punto in cui il giudice di primo grado afferma che le testi Testimone_2 e Tes 1 "hanno confermato in linea di massima tutte le circostanze riportate nell'atto introduttivo...tuttavia trattasi di dichiarazioni generiche o de relato ovvero di persone che hanno avuto una conoscenza parziale o saltuaria o limitata dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte della ricorrente".
Dall'esame degli atti di causa, tuttavia, emerge innanzitutto che entrambe le testi hanno lavorato con l'odierna appellante per diversi anni: in particolare, Tes_1
[...] per l'intero periodo oggetto di causa, cioè dal 2013 al 2016; mentre Tes_2
[...] dal 2013 al 2015.
Entrambe, inoltre, hanno confermato di averla vista lavorare dal lunedì al sabato dalle 8.30-9.00; Tes 1 ha poi specificato anche l'orario di uscita alle 16.30; Testimone 2 ha soltanto potuto affermare che alle 15.30 - suo orario dimentre
uscita - la ricorrente era ancora al lavoro.
Ulteriore equivoco concerne, poi, la presunta alterità tra il luogo di lavoro della ricorrente e quello in cui svolgeva la propria attività la teste Pt 1 È vero, infatti,
che la teste svolgeva le mansioni di incartatrice all'interno del magazzino e che, invece, l'odierna appellante era addetta alle spedizioni e, in particolare, alla preparazione dei documenti di trasporto, ma la sua postazione di lavoro si trovava proprio all'interno del magazzino, come confermato dallo stesso teste di
Testimone 3 ("la ricorrente lavorava nell'ufficio delparte resistente magazzino...").
Effettivamente generiche risultano, invece, le dichiarazioni relative al lavoro festivo e al lavoro straordinario, atteso che nessuna delle due testi di parte ricorrente ha saputo indicare giorni e orari precisi, se non con un vago riferimento ad alcune festività o alla stagione estiva;
mentre il teste Tes 3 nulla ha saputo riferire in proposito, ritenendolo addirittura improbabile.
Infine, nulla è stato riferito anche a proposito delle ferie non godute, in relazione alle quali deve, tuttavia, evidenziarsi quanto la giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione ha affermato “sin dal 2020, ha mutato parzialmente orientamento
(confrontandosi con la giurisprudenza espressa dalla CGUE) affermando che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore (a cui è intrinsecamente collegato il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro) e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro;
grava su quest'ultimo l'onere di provare di avere adempiuto il proprio obbligo di concedere le ferie medesime, mentre la perdita del diritto alle ferie (e, alla cessazione del rapporto di lavoro, alla corrispondente indennità sostitutiva) può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il recupero delle energie cui esse sono volte a contribuire;
in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 13613 del 2020; Cass. n. 6262 del 2022; Cass. n. 17643 del 2023;
Cass. n. 18140 del 2022; Cass. n. 21780 del 2022; Cass. n. 29844 del 2022; Cass. n. 17643
del 2023;; Cass. n. 9982 del 2024; Cass. n. 9993 del 2024; Cass. n. 14083 del 2024; Cass.
n. 27496 del 2024), secondo un meccanismo che questa Corte ha ricondotto all'istituto della mora credendi del lavoratore (Cass. Sez. L - Sentenza n. 2496 del 01/02/2018)" (cfr.
da ultimo Cass. Sez. Lav. 16772/2025).
Ebbene, dai conteggi allegati da parte ricorrente, si evince che dei 120 giorni di ferie maturati nei quattro anni di lavoro, la Pt 1 ha goduto di soli 54 giorni,
residuando pertanto ben 66 giorni di ferie maturati e non goduti.
Ciò nonostante, l'odierna appellata non ha assunto alcuna posizione sul punto,
limitandosi ad affermare nella comparsa di costituzione in primo grado che la ricorrente avrebbe goduto di ferie nel (solo) mese di dicembre 2015, senza fornire alcuna dimostrazione a tale riguardo e addirittura in contrasto con le risultanze della relativa busta paga, che per giurisprudenza consolidata costituisce prova nei confronti del datore di lavoro che l'ha emessa.
Da quanto osservato in relazione agli esiti istruttori deriva che la domanda della lavoratrice deve essere accolta per quanto riguarda lo svolgimento del lavoro supplementare per almeno 2 ore al giorno per 6 giorni a settimana, con tutto ciò
che ne consegue in relazione a scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima mensilità, differenze retributive su 172 giorni di malattia, contributi previdenziali e TFR, nonché per quanto riguarda l'indennità sostitutiva dei 66 giorni di ferie maturati e non goduti. La domanda va, invece, respinta per il resto, non essendo stata fornita la prova dello svolgimento di lavoro straordinario e festivo, nonché dei permessi non goduti - che non possono essere equiparati alle ferie, quanto al relativo onere probatorio.
Pertanto, in punto di quantificazione delle spettanze dovute alla lavoratrice,
questo Collegio ritiene innanzitutto di accogliere l'ipotesi 1B formulata dal CTU
nominato nel giudizio di primo grado che - aderendo quasi perfettamente agli esiti istruttori per come sopra descritti e difettando unicamente il calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute - riconosce alla Pt 1 una
differenza retributiva pari ad euro 20.127,28.
Tale ipotesi, inoltre, risulta correttamente fondata, da un lato, sull'esclusione della prescrizione dei crediti maturati dalla dipendente, iniziando la medesima a decorrere solo all'atto della cessazione del rapporto come d'altronde già
evidenziato dal giudice di prime cure, con statuizione non soggetta a specifico gravame;
dall'altro, sulla necessaria esclusione di elementi non invocati, come risulta chiaramente dai conteggi allegati agli atti di parte ricorrente, con la doverosa precisazione che il difetto di invocazione non concerne il quantum della pretesa, ma l'an, atteso il mancato richiamo negli atti di parte agli istituti contrattuali sottesi.
Giova, poi, evidenziare che il CTU nominato in primo grado si è anche puntualmente confrontato - superandole - con tutte le osservazioni avanzate dalle parti.
Quanto all'indennità sostitutiva dei 66 giorni di ferie maturati e non goduti,
invece, essa può essere agevolmente calcolata - ponendo a base di calcolo la retribuzione globale giornaliera pari ad euro 45,62, quale risultante dalla summenzionata CTU - in euro 3.010,92. Pertanto, in accoglimento del gravame e in riforma dell'impugnata sentenza, [...]
deve essere condannataControparte_2
Parte 1 della somma complessiva pari ad euroal pagamento in favore di
23.138,20, oltre che alla refusione nei suoi confronti delle spese del doppio grado di giudizio – come liquidate in dispositivo e delle spese di CTU liquidate in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 10.11.2023 da Parte 1 avverso la sentenza 1124/2023, emessa in data 30.06.2023
dal Tribunale di Salerno, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così
provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
Controparte_2 al condanna pagamento in favore di della somma complessiva pari ad euro Parte 1
23.138,20 oltre interessi dalla domanda e fino al soddisfo;
b) condanna parte appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio – che liquida in euro 2.540,00 per il primo grado ed euro 2.906,00 per
-
l'appello - oltre esborsi, maggiorazione spese generali in misura del 15% di dette somme, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'avvocato dichiaratosi anticipatario e oltre le spese di CTU come liquidate in primo grado.
Salerno, 3.11.2025
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.o.t., dott.ssa Valentina
Pagano.
Il Consigliere estensore
Dr. Francesca Tritto
Il Presidente Dr. Maura Stassano
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno nelle persone dei magistrati come in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
Parte 1
contro
CP 1 Parte 2
[...] e sull'appello incidentale proposto da [...] CP 4
contro
CP_5 reietta ogni altra istanza, eccezione o deduzione così decide:
rigetta l'appello; accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza condanna CP_5 al pagamento in favore di CP 4 della somma di euro
1769,00 oltre accessori di legge con distrazione all'avv. dichiaratosi anticipatario.
Condanna CP_5 alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 962,00 oltre accessori di legge con distrazione.
Salerno così deciso il 18/11/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Tritto dott.ssa Maura Stassano