Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1374/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile Il Tribunale Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1374/2024 Rg.G./F avente per oggetto: regolamento questioni genitoriali nel rito artt. 473-bis.29 cpc, promossa da:
Parte_1 cod. fisc.( )nato a San Pedro de Macoris (Repubblica Dominicana) in [...]F._1 data 08-11-1989 residente in [...] elett.te dom.to in TT T.se Via Torino n.8, presso lo studio dell'avv. Arianna Scavone che lo rappresenta e difende per delega in atti PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nata a [...], il [...], C.F. , residente in [...]C.F._2
T.se (TO), via Filippo Turati n. 6 ed elettivamente domiciliata in TT T.se (TO), via Torino n. 22, presso lo studio dell'Avv. Caterina Bissoli che la rappresenta e difende per delega in atti PARTE RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 21.2.2025 Conclusioni delle Parti
- Per parte ricorrente, all'esito della discussione all'udienza del 22.1.2025 come da ricorso introduttivo del seguente letterale tenore: “(…) che codesto Ill.mo Tribunale, modificando il decreto ex art 337 bis emesso in data 05-07-2018 d, Voglia così decretare: 1) il SI. prelevi le figlie ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,30 alla ore 22 quando Parte_1 le bambine faranno rientro presso la residenza materna;
a week end alternati dal venerdì alla domenica sera sempre secondo gli orari già indicati.
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negli anni disparì avverrà il contrario, il criterio dell'alternanza verrà seguito anche per le festività pasquali (tre giorni un genitore e tre giorni con l'altro), feste comandate , ponti e com-pleanni
3) le festività natalizie spetteranno negli anni pari alla madre dal 23 al 30 dicembre mentre il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio sarà di spettanza paterna, fatta salva la sera del 24 dicem-bre che spetterà a quello tra i genitori che non trascorrerà con le figlie la settimana ricomprendente il giorno di Natale. Fatti salvi diversi accordi laddove impegni di lavoro impediscano di seguire il detto turno
4) Revocare l'obbligo in capo al SI. di versare la somma di euro 483,51 quale contributo Parte_1 mensile al mantenimento delle figlie.
5) Disporre che tutte le spese ordinarie e straordinarie vengano ripartite tra le parti in misura del 50% facendo riferimento al protocollo di intesa tra Magistrati e COA del tribunale di Ivrea 2018 in subordine e nella denegata ipotesi di non accoglimento della richiesta revoca di versamento del contributo ordinario si insta affiche la S.V Ill.ma Voglia ridurre la somma dovuta dal SInor stabilendo un importo pari ad euro 100,00 per cia- Parte_1 scuna figlia con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; conseguentemente entrambi i genitori siano tenuti, in egual misura, al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli come da protocollo.”
- Per parte resistente all'esito dell'udienza del 22.1.2025 ha concluso come da comparsa di costituzione del seguente letterale tenore: “(… ) “(…) Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione formulata nel ricorso introduttivo del 16.04.2024 dal SI. Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto: - confermare il provvedimento del Tribunale di
[...]
Ivrea del 05.07.2018 ed in articolare l'affido condiviso delle figlie minori d ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocazione delle stesse presso la madre, SI.ra ; - disporre, a conferma Controparte_1 del provvedimento del Tribunale di Ivrea del 05.07.2018 che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie, salvo diverso accordo fra i genitori, secondo le modalità già statuite nel provvedimento del Tribunale di Ivrea del 05.07.2018, emesso a definizione del procedimento n. 1048/2018 V.G.; - disporre, a conferma del provvedimento del Tribunale di Ivrea del 05.07.2018 che il SI. versi, la Parte_1 somma di € 483,51 mensili, valutato il reddito del ricorrente e le ulteriori circostanze di cui in premessa, alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento per le figlie, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario, o quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia- disporre, a conferma del provvedimento del Tribunale di Ivrea del 05.07.2018 che il SI. sia tenuto a contribuire al 50%, delle spese Parte_1 straordinarie relative alle minori, secondo il protocollo SIlato da Magistrati ed Avvocati Tribunale di Ivrea In via istruttoria, la convenuta chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova, che si intendono preceduti dalla locuzione “Vero che”: 1) il SI. vede le figlie e le tiene con sé per cena una-due Parte_1 volte la settimana. Il ricorrente preleva le bambine alle ore 18.00 circa e le riporta a casa della madre alle ore 21.00 circa, dopo cena;
2) un fine settimana ogni 15 giorni il SI. preleva le figlie il Parte_1 venerdì alle ore 18.00 e le tiene con sé fino alla domenica sera alle ore 21.00; 3) quando ed Per_1
pagina 2 di 6 tornano a casa dalla mamma, dopo la permanenza presso il padre, fanno la doccia, in quanto il Per_2 SI. non consente alle figlie di fare la doccia a casa propria;
4) soffre di disturbo Parte_1 Per_1 specifico dell'apprendimento ed ha un Piano Didattico Personalizzato;
5) le lezioni di supporto alla studio per la minore sono sempre state integralmente pagate dalla SI.ra RI;
6) il Per_1 ricorrente si è sempre rifiutato di concorrere alla spesa per le ripetizioni della figlia 7) il SI. Per_1
delega la gestione delle figlie alla SI.ra 8) il ricorrente si astiene dal collaborare Parte_1 CP_1 ad accompagnare le figlie alle attività extrascolastiche o dal tenerle quando stanno male e la mamma deve lavorare;
9) la SI.ra deve spesso ricorrere all'aiuto di una baby-sitter per le figlie, CP_1 facendosi carico del totale costo necessario, a causa dell'indisponibilità del SI. a collaborare Parte_1 nella gestione di e Si indica a teste la SI.ra , residente in [...]T.se Per_2 Per_1 Testimone_1
(TO), via Filippo Turati n.
6. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in relazione alle difese avversarie e di indicare testi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre a CPA come per legge ed al 15% per spese generali (…)”.
- Per il PM: V° Il Pubblico Ministero si accolgano le domande di parte resistente - 23/01/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex art 473 bis ss cpc Parte ricorrente ha rappresentato che dalla relazione tra le Parti sono nate le figlie a Chivasso il Per_1
07.09.2013 ed a Chivasso il 09.03.2018, esponendo come il Tribunale di Ivrea con Per_2
Decreto del 5.7.2018 in causa rg 1048/2018 del 5.7.2018 nelle forme ex art 337 bis ss / 737 ss cpc avesse disciplinato i rapporti genitoriali. Esponeva come la situazione di fatto disciplinata dal precitato decreto tribunalizio fosse medio tempore mutata, essendo nata una ulteriore figlia del ricorrente ( nata a [...] il [...]) avuta dalla di lui attuale ER moglie (il nuovo nucleo familiare del ricorrente abitando presso la casa di proprietà esclusiva della moglie, di professione impiegata). Esponeva, in sostanza, il ricorrente che a seguito del mutamento fattuale maturatosi nel corso del tempo le minori risiedevano per un tempo quasi-paritetico presso entrambe i genitori, e produceva buste paga attestanti un reddito mensile di circa 1.500,00 euro. Concludeva come sopra visto.
- Si costituiva in giudizio parte resistente contestando gli assunti attorei e rappresentando come dal 6.12.2024 la ricorrente fosse residente unitamente con le figlie in TT T.se via Turati 6 nell'abitazione dei propri genitori. Esposti i propri redditi (“…la SI.ra RI in data 25.11.2024 è stata assunta presso la società Dussman come addetta alle pulizie, con contratto a tempo determinato scadente il 31.01.2025 (doc. 2); VI)al momento ha percepito una sola busta paga, per il periodo 25.11.2024- 30.11.2024, per un totale netto di € 210,08 (doc. 3); VII)il reddito della SI.ra RI è stato pari a: per l'anno 2021 € 14,52 (doc. 4 CUD 2022 redditi 2021); per l'anno 2022 € 3.275,11 da GI GROUP SPA, € 5.744,61 da INPS ed € 151,48 da AN doc.ti 5-5bis-5ter CUD 2023 redditi 2022); per l'anno 2023 € 341,25 da Canavesana, € 87,40 da INPS ed € 7.647,77 da AN (doc.ti 6- 6bis-6ter CUD 2024 redditi 2023); VIII)la SI.ra RI è titolare di conto corrente IntesaSanPaolo il cui saldo al 20.12.2024 è pari ad € 378,94 (doc.ti 7-10 estratti conto); IX)la SI.ra RI non è titolare di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
” cfr comparsa di costituzione e risposta pag4 ) concludeva nel merito come sopra visto.
pagina 3 di 6 - All'udienza del 22.1.2025 il GR procedeva all'audizione delle Parti.
- Parte ricorrente dichiarava: “(…) durante la settimana vedo le figlie tre giorni alla settimana e poi con week end alternato, dalle 17.30 alle 21.30. Io faccio il metalmeccanico, l'ultima busta paga sono 1544 euro. Di straordinari riesco a fare fino a 100/200 euro al mese. Vivo con mia moglie e nostra figlia nata nell'agosto del 2018. Percepisco l'assegno unico dal 2023 perché prima lo percepiva integralmente la resistente. Io percepisco 199 euro al mese di assegno unico, la parte di mia spettanza. Io vorrei essere più coinvolto nella vita delle figlie, anche in punto gestione e consultazione del registro scolastico. Desidero prendere le decisioni per le figlie, voglio essere coinvolto nel processo decisionale, anche per le spese.”
- Parte resistente dichiarava: “(…) le dico Giudice che il padre vede le figlie tre volte durante la settimana, per cena e poi week end alternati, il resto del tempo sono sempre da me. Non mi oppongo a che il padre consulti attivamente il registro elettronico, ma evidentemente deve attivarsi lui per richiedere le password alla scuola. Lui mi versa 483 euro totali, con i quali devo pagare tutto io. Mia figlia Per_1 ha dei problemi scolastici. Lui mi aiuta a volte con i compiti alle bambine. Le ripetizioni e la baby-sitter la pago io. Io vivo con i miei genitori, ma a marzo 2025 entro in una casa nuova, in affitto, 620 euro al mese ammobiliata in c.so Vercelli Torino, oltre 80 euro di spese mensili. Io vorrei da questo processo la pace dei sensi. Io mi sbatto per organizzarmi. Io lavoro come addetta alle pulizie al Campus Einaudi a Torino, a tempo determinato 17 ore settimanali fino a maggio 2025. Faccio anche 15 ore per lavoro di pulizia scale fino ad agosto 2025. In tutto guadagno 1050 mensili. Inoltre percepisco € 483 di mantenimento per le figlie, oltre € 199 di assegno unico. Dovrò pagare l'abbonamento del GTT.”
- All'esito dell'audizione i difensori discutevano la controversia insistendo nelle rispettive richieste come in atti;
Parte ricorrente richiedeva altresì la presa in carico delle minori per monitoraggio dell'andamento della relazione genitoriale. Il PM concludeva come sopra visto e la causa viene ora a decisione.
* * * La presente controversia è attraibile nel solco ordinamentale di cui all'art. 473 bis 29 cpc a mente del quale qualora sopravvengano giustificati motivi, le Parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. In tale ottica il Tribunale deve vagliare la rilevanza delle c.d. sopravvenienze avuto riguardo ai precedenti titoli giudiziari in essere tra le Parti. Il dato giuridico è dunque dirimente, e nella presente causa val bene rilevare sin da subito come le Parti non abbiano depositato le memorie ex art 473 bis 17 cpc. Il dato è rilevante ai fini decisionali ed invero da un lato è pacifico che il ricorrente abbia generato una nuova figlia nata a [...] la cui modifica è oggetto della presente controversia (trattatasi, dunque, di sopravvenienza rilevante ai fini decisionali), e dall'altro lato deve rilevarsi come – a seguito delle dichiarazioni della madre rese in udienza – le figlie trascorrano effettivamente in sostanza tre pomeriggi/sere con annessa cena col padre e week end alternati (restando tutto il prevalente resto del tempo con la madre). In quest'ottica ritiene il Collegio che – pur bilanciate le rispettive capacità reddituali delle parti sopra richiamate, e tenuto in considerazione che da marzo 2025 la madre non potrà contare sul riparto costi del vivere quotidiano con i di lei genitori –
pagina 4 di 6 debba permanere l'obbligo al mantenimento paterno, da ricalibrarsi nella misura di € 180,00 per ciascuna figlia, oltre al 50 % delle spese straordinarie richiamato sul punto il Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016, il tutto come meglio infra enucleato in parte dispositiva. Infine, le spese di lite. L'esito della controversia ha visto la parziale reciproca soccombenza in ordine ai profili rilevanti in discussione, di talché appare corretto ex art. 92 Cpc disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le Parti ogni altra domanda istanza eccezione rigettate, a parziale modifica del Decreto del Tribunale di Ivrea del 5.7.2018 in essere tra le Parti:
- Dispone l'affidamento condiviso delle figlie ata a Chivasso il 07.09.2013 ed Per_1 nata a Chivasso il [...] ad [...] i genitori;
Per_2
- Dispone che le figlie abbiano collocazione abituale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
- Dispone che – salvo diversi accordi tra le Parti genitoriali – il padre possa vedere le figlie ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,30 alle ore 22, quando poi le figlie faranno rientro presso la residenza materna con accompagnamenti e riaccompagnamenti a cura del padre, ed a week end alternati dal venerdì alla domenica sera sempre secondo gli orari già indicati, con accompagnamenti e riaccompagnamenti a cura del padre;
per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé le figlie per almeno due settimane in periodo coincidente con quello in cui fruisce delle ferie lavorative concordandolo non appena gli verrà comunicato dalla azienda, ed in difetto d'accordo le vacanze estive varranno trascorse con il padre negli anni pari le prime due settimane di agosto, mentre le ultime due saranno di spettanza materna;
negli anni disparì avverrà il contrario, il criterio dell'alternanza verrà seguito anche per le festività pasquali (tre giorni un genitore e tre giorni con l'altro), feste comandate , ponti e compleanni;
le festività natalizie spetteranno negli anni pari alla madre dal 23 al 30 dicembre mentre il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio sarà di spettanza paterna (viceversa negli anni dispari dal 23 al 30 col padre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con la madre), fatta salva la sera del 24 dicembre che spetterà a quello tra i genitori che non trascorrerà con le figlie la settimana ricomprendente il giorno di Natale.
- Dispone che a decorrere dal mese successivo al deposito della presente sentenza e comunque da marzo 2025 incluso, invariata per il pregresso la misura disposta nei precedenti titoli giudiziali in essere tra le Parti, ciascun genitore mantenga in via diretta le figlie quando le ha con sé e inoltre dispone che il padre debba versare alla madre per il mantenimento della figlia € 180,00 mensili ciascuna entro il giorno 10 di ogni mese rivalutabili annualmente agli indici Istat sino al raggiungimento dell'autonomia economica delle figlie, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo in pagina 5 di 6 essere in materia presso il Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. Assegno unico percepito – ove spettante – come per legge.
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le Parti.
- Dispone che il Servizio Sociale di TT T.se prenda in carico le minori per monitoraggio della situazione di vita della prole minore ed anche per eventuale coordinamento col Servizio Sociale di Torino al momento in cui la madre ivi si trasferirà con le figlie, dovendo il Servizio Sociale segnalare alla competente A.G. minorile eventuali disagi verificatisi in danno della prole minore.
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, ai Servizi Sociali TT T.se , di Psicologia Età Evolutiva ed incombenze di competenza. Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 21.2.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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