Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore
Dott. Ernesta Tarantino Consigliere alla pubblica udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1319/2023 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. DIBITONTO MARCO Parte_1
APPELLANTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Foggia con sentenza in data 18.5.2023 accoglieva solo in parte la domanda proposta con ricorso del 7.12.2022 da la quale aveva Parte_1
lamentato la propria indebita esclusione dall'assegnazione della c.d. Carta del docente, allegando all'uopo di aver svolto contratti di insegnamento a tempo determinato per gli anni scolastici:
2021/2022 (dal 4.9.2021 al 31.8.2022); infatti, il Tribunale condannava il all'accredito della somma di € 500,00 CP_1
sulla carta elettronica a generarsi “limitatamente all' anno scolastico 2021/2022”, compensando integralmente le spese di lite inter partes.
2. Con ricorso depositato in data 10.11.2023 la docente interponeva appello.
Si costituiva in giudizio per il con apposita comparsa. CP_1
All'udienza odierna, la discussione orale della causa, precedeva la decisione come da dispositivo che segue.
3. L'appellante censura l'impugnata sentenza laddove ha erroneamente applicato l'art. 3 D.P.C.M. n. 32313 del 23.9.2015 a mente del quale per i docenti di ruolo gli accrediti sulla Carta in esame sono utilizzabili (solo) nell'arco dell'anno scolastico di riferimento (ovvero dall'1 settembre al 31 agosto), fermo restando (v. comma 3) che
“la cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”; per cui, argomentava il primo giudice, non può “essere riconosciuta l'erogazione con riferimento ad anni pregressi per i quali non ha più senso parlare di aggiornamento/formazione ora per allora….”, anche in considerazione del fatto che la carta docente non è una voce retributiva ma un mero strumento di lavoro, non suscettibile di cumulo.
Evidenzia all'uopo l'appellante che la suddetta disposizione non implicava in realtà alcuna decadenza implicita da un diritto attribuito per legge, posto che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale non atteneva al diritto azionato bensì solo ad una facoltà ad esso inerente, osservando che il , mentre ha erogato CP_1
spontaneamente ai docenti di ruolo il suddetto beneficio tramite la cd Carta del docente, ha negato l'identico beneficio al docente non di ruolo che quindi – cosa che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato – non ha mai potuto godere dello stesso vantaggio solo in ragione della tipologia di contratto di lavoro precario.
2 4. L'appello è fondato.
4.1 Va premesso che, in tema, è intervenuta di recente la sentenza n. 29961/2023 della S.C. che ha affermato i seguenti principi:
a) la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche
(L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio;
b) se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
c) al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla
Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno.
d) la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del
1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
3 e) Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità
f) se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché
l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
4.2 Tanto rilevato, se è vero che (come peraltro riconosciuto in termini generali nell'impugnata sentenza) ai docenti ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, è anche vero che non può ritenersi sussistente alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione (ultrabiennale) in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile.
Non convince, infatti, l'interpretazione di parte di certa giurisprudenza di merito la quale ha affermato che se il beneficio – secondo la previsione di legge - è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che il riconoscimento di plurime annualità avrebbe comportato una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo.
Ed invero, la Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato, senza avere
4 ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla CGUE.
Ed invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del D.P.C.M. del
28.06.2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale (ciò che qui non è in discussione anche alla stregua delle risultanze dello stato matricolare completo esibito dal in CP_1
questo grado del giudizio).
Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che suddetta disposizione, contemplando esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, perché ovviamente non ammettono tra i beneficiari la categoria dei docenti precari, va riferita alla definitiva conclusione del rapporto lavorativo, per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento.
La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può condurre alla automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500 euro, e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla Suprema Corte, che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, che non risultano dunque impegnati in attività didattica
(vedi, D.P.C.M. 23.9.2015 e il d.P.C.M. del 28.11.2016).
5 Non si condivide dunque la sentenza impugnata in quanto alla Corte pare irragionevole limitare la fruizione del beneficio economico erogato tramite la c.d.“Carta docente” sulla base di una sorta di decadenza ontologica dal diritto, in quanto strettamente connesso il beneficio ad una annualità scolastica, o al più alla successiva in virtù dell'eventuale residuo, altrimenti vanificandosi la sua imprescindibile funzionalità formativa.
Come giustamente rilevato nel gravame, qualora si applicasse tale principio, si assisterebbe, inammissibilmente, alla imposizione di una vera e propria causa estintiva di un diritto espressamente attribuito per legge, al di fuori di qualsiasi originaria previsione normativa e al verificarsi di una decadenza alla quale ha dato causa la stessa Amministrazione debitrice con il proprio consolidato orientamento.
Così operando si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo,
e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata.
5. In definitiva, in riforma dell'impugnata sentenza, va condannato il
[...]
all'attribuzione, in favore di parte appellante, della Carta Controparte_2
Docente per un importo pari al valore di € 500,00 per ciascuno degli anni richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell'accredito, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, come da domanda (il primo giudice aveva infatti omesso di statuire sugli accessori per cui anche il relativo motivo di gravame risulta fondato).
7. Nonostante l'accoglimento in parte qua dell'appello, le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate per metà (il che assorbe il motivo di gravame svolto in relazione all'errata compensazione delle spese processuali da parte del primo giudice), alla luce dell'intervento chiarificatore della Suprema Corte soltanto nel corso del giudizio, e poste nella restante parte a carico del appellante, CP_1
parte sostanzialmente soccombente, nella misura e con le modalità di cui in
6 dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività svolta, in ossequio ai parametri di cui al DM 147/22.
La liquidazione, che tiene conto del più ristretto valore della lite in questo grado, è affidata al dispositivo che segue.
A tale riguardo la Corte evidenzia la spettanza, per il giudizio di appello, di una maggiorazione delle spese di lite in misura del 10% ex art. 4 comma 1bis del d.m. n.
55 del 2014, tenuto conto dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto di gravame ed in sede di ricorso introduttivo. L'art. 4 comma 1bis, cit. (aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del d.m. n. 147 del 2022), afferma che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
È indubbia la spettanza in favore del difensore dell'appellante di tale aumento, tuttavia poiché i collegamenti ipertestuali (c.d. link) contenuti nel corpo degli atti suddetti si limitano a un numero limitato di documenti, ad alcune pronunce giurisprudenziali e alla sentenza impugnata, si reputa congruo un aumento nella misura del 10%.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato in data 10.11.2023, nei confronti del Controparte_2
, in persona del Ministro in carica, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
[...]
Foggia, sezione lavoro, in data 18.5.2023, così provvede: accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il all'attribuzione, in favore di parte appellante, Controparte_2
della Carta Docente per un importo pari al valore di € 500,00 per ciascuno degli anni richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio con funzionamento secondo il sistema
7 attuativo di cui alla L. n. 107/2015, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell'accredito, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994; conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna il al pagamento, in favore dell'appellante e con distrazione, della CP_1
metà delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida per l'intero con riferimento al primo grado in ragione di € 1.500,00 e con riferimento al presente giudizio di appello in complessivi € 550,00, oltre accessori di legge;
compensa tra le parti la residua metà di dette spese.
Così deciso in Bari il 14/01/2025
Il Presidente Dott. Manuela Saracino Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
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