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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14207/2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. TIZIANA LARATTA
ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. CRISTIANA VIVIAN
convenuto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 cpc e ex art. 24, commi 5 e 6 , dlg.s 46/99, ha proposto opposizione all'ava n. 368 2024 Parte_1
00038576303000 notificato da in data 29.10.24, eccependo CP_2
l'insussistenza della pretesa creditoria azionata, in quanto scaturente da
1 note di rettifica tempestivamente corrette con l'invio degli idonei uniemens.
Ha chiesto quindi a questo Tribunale, previa sospensione dell'avviso di addebito impugnato, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dello stesso per insussistenza della pretesa contributiva dell'ente convenuto.
2. Si è costituito l' , che ha riferito che l'ava opposto consegue ad una CP_2 nota di rettifica intervenuta in data 20.1.2024 e dovuta ad un'errata esposizione dei dati in uniemens da parte dell'azienda opponente.
La correzione, con la sistemazione dei complessivi adempimenti richiesti,
è intervenuta dopo una lunga interlocuzione con l'azienda, con comunicazione di accettazione del 18.12.2024, intervenuta dopo l' invio della documentazione necessaria, e quindi oltre il termine di gestione amministrativa della nota di rettifica sopracitata;
nella nota di rettifica si specificava che in caso di mancato pagamento nel termine – febbraio
2024 – e salvo il caso di presentazione del ricorso amministrativo, l' CP_2 avrebbe iscritto a ruolo il credito, il che è avvenuto in data 18.9.2024.
Tutto ciò premesso, ha riferito che l'ufficio ha ritenuto di operare lo sgravio integrale dell'avviso di addebito opposto (Doc.1, comunicazione del 27.2.2025).
Ha chiesto quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3. All'udienza odierna le parti hanno concordato per la cessazione della materia del contendere, ma la difesa opponente ha chiesto la liquidazione delle spese a su favore, considerato che la prima rettifica dell' Pt_2
è stata fatta in data 20.1.2024 e i dati errati venivano rettificati
2 nuovamente in data 18.10.2024 e poi anche in data 14.11.2024, seguendo le indicazioni dell' . CP_2
4. L'intervenuto sgravio della contribuzione richiesta determina la cessazione della materia del contendere, che secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (cfr. ad esempio, Cass. n. 6909 del 2009, Cass.
n. 7772 del 2015), postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, situazione che si verifica nel caso in esame.
5. Le spese processuali vengono compensate tra le parti, considerato che l'addebito ha fatto seguito ad un errore nella comunicazione Uniemens da parte della società opponente e che la notifica dell'avviso di addebito è avvenuta prima dell'invio della comunicazione di chiusura della pratica con dichiarazione del lavoratore interessato (doc. 9) e dunque prima che la procedura di correzione dell'errore fosse completata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese processuali.
Milano, 26/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. TIZIANA LARATTA
ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. CRISTIANA VIVIAN
convenuto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 cpc e ex art. 24, commi 5 e 6 , dlg.s 46/99, ha proposto opposizione all'ava n. 368 2024 Parte_1
00038576303000 notificato da in data 29.10.24, eccependo CP_2
l'insussistenza della pretesa creditoria azionata, in quanto scaturente da
1 note di rettifica tempestivamente corrette con l'invio degli idonei uniemens.
Ha chiesto quindi a questo Tribunale, previa sospensione dell'avviso di addebito impugnato, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dello stesso per insussistenza della pretesa contributiva dell'ente convenuto.
2. Si è costituito l' , che ha riferito che l'ava opposto consegue ad una CP_2 nota di rettifica intervenuta in data 20.1.2024 e dovuta ad un'errata esposizione dei dati in uniemens da parte dell'azienda opponente.
La correzione, con la sistemazione dei complessivi adempimenti richiesti,
è intervenuta dopo una lunga interlocuzione con l'azienda, con comunicazione di accettazione del 18.12.2024, intervenuta dopo l' invio della documentazione necessaria, e quindi oltre il termine di gestione amministrativa della nota di rettifica sopracitata;
nella nota di rettifica si specificava che in caso di mancato pagamento nel termine – febbraio
2024 – e salvo il caso di presentazione del ricorso amministrativo, l' CP_2 avrebbe iscritto a ruolo il credito, il che è avvenuto in data 18.9.2024.
Tutto ciò premesso, ha riferito che l'ufficio ha ritenuto di operare lo sgravio integrale dell'avviso di addebito opposto (Doc.1, comunicazione del 27.2.2025).
Ha chiesto quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3. All'udienza odierna le parti hanno concordato per la cessazione della materia del contendere, ma la difesa opponente ha chiesto la liquidazione delle spese a su favore, considerato che la prima rettifica dell' Pt_2
è stata fatta in data 20.1.2024 e i dati errati venivano rettificati
2 nuovamente in data 18.10.2024 e poi anche in data 14.11.2024, seguendo le indicazioni dell' . CP_2
4. L'intervenuto sgravio della contribuzione richiesta determina la cessazione della materia del contendere, che secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (cfr. ad esempio, Cass. n. 6909 del 2009, Cass.
n. 7772 del 2015), postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, situazione che si verifica nel caso in esame.
5. Le spese processuali vengono compensate tra le parti, considerato che l'addebito ha fatto seguito ad un errore nella comunicazione Uniemens da parte della società opponente e che la notifica dell'avviso di addebito è avvenuta prima dell'invio della comunicazione di chiusura della pratica con dichiarazione del lavoratore interessato (doc. 9) e dunque prima che la procedura di correzione dell'errore fosse completata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese processuali.
Milano, 26/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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