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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 14/04/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco,
viene chiamata la causa promossa da
(avv. SALADINO PAOLA PUNTARELLO Parte_1
GIOVANNI ( ) Indirizzo Telematico;
) C.F._1
(avv. SALADINO PAOLA PUNTARELLO Parte_2
GIOVANNI ( ) Indirizzo Telematico;
) C.F._1
CONTRO
(avv. ) IA NA (avv. MARTORANA CP_1
TUSA SALVATORE )
Si dà atto che sono presenti l'avv. SALADINO PAOLA anche in sostituzione dell'avv. PUNTARELLO
GIOVANNI ( ) Indirizzo Telematico;
per C.F._1
per Parte_1 Parte_2
l'avv. Donald Morgano dell'avv. MARTORANA TUSA SALVATORE per
IA NA
IL GIUDICE ISTRUTTORE
si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 15,11 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura. il Giudice dott.ssa Monica Stocco R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 14/04/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6204 dell'anno 2023 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] in Parte_1 C.F._2
data 19/11/1983 e , nata a Palermo in [...] Parte_2
03/09/1984 C.F. , con il patrocinio degli C.F._3
avv.ti Giovanni Puntarello e Paola Saladino, giusta procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, C.F. , nato a [...] in CP_1 C.F._4
data 12.1.1973, residente in [...] e
IA NA, C.F. , nata a Palermo in [...] C.F._5
25 luglio 1976, in proprio e n.q. di procuratrice generale di
[...]
con il patrocinio dell'avv. Salvatore Martorana Tusa, CP_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione. PARTI CONVENUTE
OGGETTO: Recesso. Inadempimento contratto preliminare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludono riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 21.4.2023, gli attori, premesso di avere concluso un contratto preliminare in data
24.5.2022 con per l'acquisto dell'immobile, sito in CP_1
Isola delle Femmine, Contrada Torre, per il prezzo complessivo di €
249.000,00, di cui € 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria ed €
23.000,00 a titolo di acconto prezzo, hanno evocato il proprio promittente venditore per l'accertamento della legittimità del proprio recesso, a fronte dell'inadempimento avversario, e la condanna al pagamento in proprio favore della somma complessiva di €
63.000,00, di cui € 40.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria, e € 23.000,00 a titolo di acconto sul prezzo.
A sostegno della domanda, in particolare, gli attori hanno rappresentato di avere versato l'importo di € 20.000,00, a titolo di caparra confirmatoria, per il tramite di due assegni postali intestati a entrambi del 19.5.2017 ed € 23.000,00 a titolo di CP_1
acconto prezzo con vaglia postali e posta giro intestati, quanto a €
2.500,00 a ed € 20.500,00 intestati a TO Tiziana per CP_1
conto di ultimo dei quali datato 16.9.2022. CP_1 Hanno, altresì, riferito di avere ricevuto in data 22.9.2022 nota, con la quale il aveva dichiarato di disconoscere la scrittura CP_1
e comunque la firma apposta nel contratto preliminare ed il suo contenuto dell'atto, per l'incapacità derivante dal proprio abituale stato di tossicodipendenza.
Pertanto, gli attori, dedotto l'integrale inadempimento alle obbligazioni assunte da parte di e in particolare la CP_1
mancata stipula del contratto definitivo, hanno chiesto di accertare la legittimità del recesso operato dagli stessi, richiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 40.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria, ed il rimborso dell'ulteriore somma di € 23.000,00 corrisposta a titolo di acconto sul prezzo.
Con comparsa di risposta del 14.7.2023 si è costituita in giudizio
TO Tiziana, in proprio e n.q. di procuratrice di al CP_1
fine di chiedere il rigetto delle domande spiegate ex adverso.
In particolare, la convenuta ha eccepito l'invalidità ex artt. 428, 1346
e 1418 c.c del contratto preliminare, in quanto sottoscritto da
[...]
incapace di intendere e volere, e per impossibilità CP_1
dell'oggetto del negozio.
Ha contestato, altresì, la domanda di restituzione del doppio della caparra confirmatoria, in relazione alla non imputabilità dei versamenti effettuati da un soggetto estraneo al giudizio e al rapporto contrattuale, nonché effettuati cinque anni prima dalla sottoscrizione del contestato contratto e dunque non riferibili al titolo indicato dagli attori. Sicché, la causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa all'udienza odierna.
****
In via preliminare va rilevato che l'unico legittimato a contraddire rispetto alle domande formulate in via principale (accertamento dell'intervenuto recesso legittimo, versamento del doppio della caparra e restituzione dell'acconto prezzo) sia unicamente il convenuto essendo incontroverso che CP_1 CP_2
abbia agito, nella vicenda economica oggetto di causa, come semplice procuratrice del proprio fratello.
In via preliminare, vanno rigettate le eccezioni spiegate da parte convenuta fondata sull'invalidità del contratto preliminare stipulato inter partes.
Per quanto riguarda l'asserita invalidità del contratto ex art. 428 c.c., si ricorda che l'atto compiuto dal soggetto incapace di intendere e di volere al momento in cui l'atto è stato compiuto, può essere annullato
“per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente”.
Si ricorda che l'azione di annullamento degli atti posti in essere da persona incapace di intendere e di volere, prevista dall'art. 428 c.c., è posta a tutela dell'interessato che, anche quando intende avvalersi, come nel precedente caso, della relativa eccezione, è tenuto a dare prova del proprio asserito stato di incapacità naturale. Secondo la Suprema Corte, “ai fini dell'annullamento di un negozio per incapacità naturale non è necessaria una malattia che annulli in modo assoluto le facoltà psichiche del soggetto, essendo sufficiente un turbamento psichico risalente al momento della conclusione del negozio tale da menomare gravemente, anche senza escluderle, le facoltà volitive ed intellettive, che devono risultare diminuite in modo da impedire o ostacolare una seria valutazione dell'atto o la formazione della volontà (Corte di Cassazione, 22.3.2023 n. 7262).
Ulteriore requisito da dimostrare riguarda, poi, la malafede dell'altro contraente – nel senso della sua consapevolezza o addirittura conoscenza dell'altrui condizione di incapacità, con conseguente approfittamento, senza necessità della prova del grave pregiudizio per l'incapace, ritenuto solo uno dei possibili criteri con cui pervenire alla prova della malafede (Cass.19458/2015; Cass.4677/2009;
Cass.1770/2012; Cass.26729/2011; Cass. 21050/2004; Cass.
9007/1998).
Nel caso di specie, sotto il primo profilo, premesso che va escluso una sorta di automatico passaggio dal conclamato stato di tossicodipendenza a quello di incapacità d'intendere e di volere, il convenuto avrebbe dovuto provare in modo rigoroso e specifico l'asserita incidenza perturbatrice dello stato di tossicodipendenza sulla propria sfera intellettuale e volitiva al momento della conclusione del contratto (cfr. in tal senso Cass. 6999/2000 e Cass.
1484/1995). Era dunque onere della parte convenuta provare l'esistenza, al momento del compimento del negozio giudico oggetto di controversia, di una significativa situazione di disagio pschico e volitivo di tale da rendere quest'ultimo non in CP_1
condizione di rendersi effettivamente conto degli atti che stava ponendo in essere.
Orbene, si ritiene che le prove offerte da parte convenuta non siano idonee a dare questa prova.
Ed infatti, non risulta sufficiente, ai fini della prova dell'incapacità di quanto allegato e documentato da parte convenuta CP_1
in ordine alla mera condizione di tossicodipendenza del medesimo convenuto.
Si tratta di circostanza di per sé non dirimente ai fini dell'annullamento del contratto, non essendovi alcuna base scientifica o giuridica che consenta di presumere in via generale che la persona tossicodipendente, in quanto tale, versi in una condizione di incapacità rilevante ai fini dell'applicazione dell'art 428 c.c., ossia tale da provocare quello specifico grave turbamento delle facoltà volitive e cognitive che può essere invocato per l'applicazione della norma invocata da parte convenuta.
Pur essendo pacifico che l'incapacità naturale può anche essere il frutto di una situazione particolare, non necessariamente cronica e irrimediabile, parte convenuta non ha provato che proprio nelle date che rilevano ai fini del giudizio versasse in una CP_1
particolare condizione di disagio.
A tale considerazione di carattere generale si deve aggiungere che il convenuto ha depositato in causa documenti che contrastano con la tesi da lui stesso sostenuta, come si può verificare dagli esiti della relazione di perizia pschiatrica disposta nel procedimento penale rg
4375-2018 ove si attesta che il non fosse afflitto da infermità CP_1
tali da incidere sulla capacità di intendere e volere nella commissione dei fatti contestati e fosse capace di partecipare al processo.
Il Perito ha osservato, infatti, che l'assunzione acuta di sostanze come la cocaina pur alterando lo stato di base delle funzioni mentali non comporta una condizione tale per cui si possa partale di vizio di mente. Anche l'uso acuto, seppure in condizione di uso di abuso cronico di sostanze, senza aver creato dipendenza, né altra condizione di danno organico dipendente dall'abuso stesso, non è da considerare come occasione determinante vizio di mente. (cfr. all.to
6, perizia pschiatrica del 5.1.2019, pag. 9).
Il CTU, in particolare, non ha rilevato “alcun possibile segno da ricondurre a patologie della serie pscicotica, così come non risulta che il in passato abbia avuto la necessità di usufruire di CP_1
prestazioni sanitarie per problematiche di natura psicotica. Il soggetto
è portatore di un disturbo bipolare insorto in concomitanza con l'inizio dell'abuso, circostanza frequente in letteratura, ma l'uso di cocaina non ha certo determinato la comparsa di un quadro di deterioramento psicotico del soggetto tale da configurare una condizione di cronica intossicazione”.
Pertanto, dalla documentazione medica versata in atti da parte convenuta, non emerge una condizione di instabilità psichica di
[...]
che abbia compromesso la capacità del medesimo di CP_1
comprendere le conseguenze giuridiche del contratto preliminare sottoscritto.
Per tali ragioni, l'eccezione di invalidità ex art 428 cc per incapacità naturale di è infondata. CP_1
Esclusa, quindi, l'annullabilità del contratto ex art 428 cc, non ricorrono neppure i presupposti per dichiarare la nullità del contratto ex art. 1346 c.c. e 1418 c.c.
Ed infatti, deve ritenersi che le parti abbiano stipulato un preliminare di vendita di cosa futura, in cui l'oggetto del contratto risulta ben definito, ovvero vendita di una unità immobiliare in corso di costruzione, negozio con cui, da un canto si era CP_1
obbligato a trasferire un'unità immobiliare ben definita, dall'altro canto, gli odierni attori si erano obbligati all'acquisto di un immobile che avrebbe dovuto essere definito secondo quanto espressamente pattuito e convenuto tra le parti.
A nulla rileva che il non fosse un imprenditore edile, atteso che CP_1
l'assenza di tale qualifica non impediva in alcun modo al promittente venditore di fare eseguire le opere di definizione del bene immobile promesso in vendita prima di provvedere al trasferimento in sede di stipula del contratto definitivo. Priva di pregio risulta essere, poi, l'eccezione relativa alla non determinazione del prezzo di compravendita, atteso che esso risulta puntualmente determinato in € 249.000,00, non essendo in alcun modo le parti tenute a differenziare le componenti del corrispettivo in ragione del valore del trasferimento del bene allo stato grezzo e del valore delle opere necessarie per rifinire l'edificio prima della consegna.
Posta la validità del contratto concluso tra le parti, nel merito la domanda formulata da attori volta ad accertare la legittimità del recesso esercitato dai promissari acquirenti e ottenere la corresponsione del doppio della caparra va ritenuta fondata.
Occorre, infatti, evidenziare che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione, per la risoluzione o per il risarcimento del danno è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito costituito dall'avvenuto adempimento ( cfr. Cass. S.U. 30.10.2001 n.13533).
Orbene, nel caso di specie, risulta adeguatamente provato il titolo contrattuale su cui si fonda la domanda di recesso e versamento del doppio della caparra dell'attore (cfr. scrittura privata allegata all'atto di citazione), sicché incombeva sulla parte convenuta dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni o di non avere potuto adempiere per causa ad essa non imputabile.
Parte convenuta, invece, non ha dimostrato la propria condotta di adempimento né provato l'esistenza di un fatto estintivo o modificativo delle obbligazioni assunte con il contratto preliminare.
L'inadempimento della parte promissaria venditrice alla stipula del contratto definitivo entro il termine pattuito è idoneo a giustificare la legittimità del recesso operato dai promissari acquirenti, con conseguente diritto alla restituzione del doppio della caparra versata.
Come ritenuto dalla Suprema Corte ( cfr. Cass., 03/11/2017, n.
26206), infatti, in tema di contratto preliminare cui acceda il versamento di una caparra confirmatoria, la parte adempiente che si sia avvalsa della facoltà di provocarne la risoluzione mediante diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., può agire in giudizio esercitando il diritto di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., e in tal caso, ove abbia ricevuto la caparra, ha diritto di ritenerla definitivamente mentre, ove l'abbia versata, ha diritto di ricevere la restituzione del doppio di essa, con esclusione del diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento che ha giustificato il recesso.
Applicando tale principio al caso di specie, va rilevato che i promissari acquirenti hanno formulato il recesso sicché può invocarsi, ai sensi dell'art 1385 II co cc, il diritto a percepire il doppio della caparra versata. Parte convenuta contesta la domanda degli attori eccependo che “la somma di € 20.000,00 non può in alcun modo essere qualificata come caparra confirmatoria poiché proveniente da soggetto terzo rispetto al contratto con assegni senza alcuna causale riferibile al negozio”, ed inoltre perché “versata cinque anni prima della sottoscrizione e dunque mai sotto il profilo strettamente temporale riferibili ad un contratto che sarebbe stato concluso molto tempo dopo”.
Orbene, le eccezioni di parte convenuta vanno ritenute infondate.
Ed infatti, sotto il profilo della data di versamento della caparra confirmatoria, si osserva che all'art. 4 del contratto preliminare, le parti hanno pattuito il prezzo di vendita pari ad € 249.000,00, dando atto espressamente dei versamenti già effettuati da parte acquirente a titolo di caparra confirmatoria.
Si legge: “la parte promissaria acquirente, a titolo di caparra confirmatoria ad oggi ha già versato alla parte promittente venditrice la somma di € 20.000,00 (ventimila,00) mediante assegno bancario e assegno postale già versati in acconto e a saldo come segue:
-in data 19.05.2017 euro 10.000,00 effettuato dal sig. Parte_1
assegno bancario intestato al sig. CP_1
-in data 19.5.2017 euro 10.000,00 effettuato dalla sig.ra Parte_2
assegno postale intestato al sig. .
[...] CP_1
Si ritiene, al riguardo, che al fine dell'obbligo del venditore inadempiente di restituire il doppio della caparra confirmatoria non rileva la circostanza che il pagamento sia avvenuto tramite terzi soggetti, ovvero il padre di atteso che il nostro Parte_1
ordinamento contempla espressamente, tra le modalità di adempimento dell'obbligazione, l'adempimento del terzo ai sensi dell'art. 1180 c.c.
Va altresì riconosciuto il diritto alla restituzione della somma versata a titolo di acconto sul prezzo di vendita, pari ad € 23.000,00, atteso che il pagamento di tali somme in favore della parte promittente venditrice e della procuratrice della stessa emerge dalle prove documentali offerte da parte attrice e in particolare dalle copie dei vaglia e dei versamenti postali allegati all'atto introduttivo.
L'accoglimento delle domande principali impone di ritenere assorbite le domande formulate in via subordinata nei confronti di e TO Tiziana. CP_1
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 con riferimento alla attività in concreto svolta:
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio:, € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:, € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:, € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo:, € 2.127,00
Compenso tabellare, € 9.142,00, oltre € 759,00 per esborsi, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% vanno poste a carico di CP_1 In considerazione della pronuncia di assorbimento nulla deve disporsi con riferimento alle spese di lite relative alla controversia fra gli attori e TO Tiziana.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- DICHIARA la legittimità del recesso operato dagli attori rispetto al contratto preliminare concluso con il 24.5.2022, e CP_1
conseguentemente
- CONDANNA al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
e della somma di € 40.000,00;
[...] Parte_2
- CONDANNA al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
e della somma di € 23.000,00, versata a titolo
[...] Parte_2
di acconto sul prezzo finale di vendita;
-CONDANNA a rifondere nei confronti di CP_1 Pt_1
e le spese di lite che si liquidano in €
[...] Parte_2
9.142,00, oltre € 759,00 per esborsi, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 14/04/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.