Ordinanza collegiale 29 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 12 marzo 2021
Sentenza 5 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 05/05/2021, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/05/2021
N. 00595/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01115/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea De Benetti, subentrato all’avv. Federica Stecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituitosi in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
dei provvedimenti di diniego di accesso ai documenti amministrativi, entrambi del -OMISSIS-, privi dell'indicazione di numero di protocollo, a firma del -OMISSIS- ad interim , -OMISSIS-, emessi dal -OMISSIS-“-OMISSIS-” alle istanze di accesso agli atti amministrativi presentate da -OMISSIS- in data -OMISSIS-, nonché del provvedimento confermativo dei predetti dinieghi, sempre a firma del -OMISSIS-comunicato tramite PEC, ordinando il rilascio dei documenti richiesti;
di tutti gli ulteriori atti o provvedimenti ai precedenti connessi per ragioni di pregiudizialità e/o presupposizione in ordine ai quali la ricorrente si riserva la facoltà di presentare motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente espone di aver partecipato alla selezione per l’ammissione ai corsi accademici dell’anno scolastico -OMISSIS-del -OMISSIS--OMISSIS-, di essere stata dichiarata idonea dopo aver superato le prove per la sua categoria, il canto, ma di non essere stata ammessa.
Il -OMISSIS-, in riscontro ad un’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di non ammissione, ha chiarito che le ragioni della mancata ammissione, specificando che i candidati ancora privi, come la ricorrente, del diploma di maturità, possono essere ammessi solo se a giudizio della commissione dimostrano spiccate capacità ed attitudini ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e dell’art. 23 del regolamento didattico, e che nel caso di specie la commissione, pur avendo formulato un giudizio largamente positivo, non ha espresso tale valutazione.
Il provvedimento di non ammissione è stato impugnato con ricorso r.g. n.-OMISSIS-tutt’ora pendente.
Alla luce di tali elementi la ricorrente ha presentato nelle date del-OMISSIS-due domande di accesso per conoscere i verbali delle prove di esame di altri sei studenti ammessi all’iscrizione ai corsi per l’anno accademico -OMISSIS-nonostante fossero privi del diploma di maturità, precisando che la conoscenza di tali atti è necessaria per difendere i propri interessi nel giudizio pendente, mediante l’eventuale proposizione di motivi aggiunti nel caso emergano situazioni di disparità di trattamento tra le situazioni omogenee oggetto di valutazione da parte della commissione.
Con due provvedimenti di uguale contenuto del-OMISSIS-io ha respinto le istanze sia perché mancherebbe un interesse diretto, concreto ed attuale collegato all’acquisizione di documenti relativi a strumenti diversi dal canto, e quindi connotati da metodologie, didattiche e criteri di valutazione diversi, sia perché un tale accesso comporterebbe un inammissibile controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione.
Con il ricorso in epigrafe la legittimità dei dinieghi di accesso è contestata sotto il profilo della violazione dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 24 della Costituzione in quanto nel caso di specie sussistono tutte le condizioni affinché possa essere esercitato il diritto di accesso, tenuto conto della strumentalità necessaria intercorrente tra la conoscenza di questi atti e l’esigenza di un efficace esercizio del diritto di difesa nel giudizio già pendente, con cui è stato impugnato il provvedimento di non ammissione. In particolare, l’acquisizione dei verbali riportanti la votazione della commissione di sei candidati - ammessi nonostante essi siano privi, come la ricorrente, del diploma di maturità – è ritenuta rilevante anche al fine di verificare se effettivamente, come affermato nelle relazioni del -OMISSIS- depositate in giudizio, esiste una prassi secondo la quale il giudizio di eccellenza viene riservato ai soli studenti che abbiano conseguito una votazione superiore ai nove decimi.
Si è costituita in giudizi l’Amministrazione intimata replicando alle censure proposte e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza-OMISSIS-, è stato riconosciuto l’errore scusabile in merito alla mancata tempestiva notifica ad almeno uno dei controinteressati, dovuta ad un caso fortuito ed al rifiuto opposto dal -OMISSIS- di fornire i relativi dati anagrafici, ed è stata quindi disposta l’integrazione del contraddittorio, in seguito ritualmente effettuata secondo i termini e le modalità previste dalla predetta ordinanza.
Nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 14 aprile 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto.
Nella fattispecie in esame ricorrono infatti i presupposti per l’esercizio dell’accesso alla luce di quanto chiarito nella recente sentenza dell’Adunanza Plenaria del consiglio di Stato, 18 marzo 2021, n. 4.
Quanto al bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo, preordinato all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato, e la tutela della riservatezza dei terzi, va osservato che, secondo la previsione dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, non trova applicazione né il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari) né il criterio dell'indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cc.dd. supersensibili), ma il criterio generale della “ necessità ” ai fini della “ cura ” e della “ difesa ” di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell’accesso documentale di tipo difensivo.
In questo caso le domande di accesso presentate sono formulate in modo specifico e puntuale, e risultano altresì suffragate da un’idonea documentazione attestante l’esistenza di nesso di strumentalità necessaria tra la conoscenza dei documenti per i quali è stata chiesta l’ostensione e l’esigenza di dispiegare in modo completo le proprie difese nel giudizio già pendente.
Nella fattispecie in esame devono pertanto ritenersi sussistenti tutti i presupposti a consentire l’accesso, posto che, come sottolineato dalla sopra citata sentenza dell’Adunanza Plenaria “ la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990 ”, evenienze queste ultime che non ricorrono nel caso in esame.
Il ricorso pertanto deve essere accolto con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente di ottenere l’ostensione dei verbali di ammissione dei controinteressati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in conformità a quanto indicato nella nota spese depositata in giudizio il 28 febbraio 2021.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dispone che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, il -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS- consenta l’accesso ai documenti richiesti dalla parte ricorrente con le istanze del -OMISSIS-.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente liquidandole nella somma di € 1.380,00 oltre ad iva e cpa ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 14 aprile 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.