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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/04/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
V.G.N. 1236/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2. Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3. Dott. Giuseppe Izzo - Giudice –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 1236/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso, in forza di procura in atti, dall' avv. Giovanni Riccio, presso il cui studio in Potenza
(PZ), alla via del Gallitello n 89/A, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], rapp.ta e Controparte_1 C.F._2 difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. Vincenzo Castaldo, presso il cui studio in Policastro
Bussentino (SA), alla via Nazionale n 43, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 2.04.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 05.12.2024 i Sig.ri e Parte_1 Controparte_1 chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
25.06.1995 in TO (SA). Il certificato di matrimonio se pur non correttamente riportato nei suoi dati in ricorso, è presente in atti.
I ricorrenti, entrambi economicamente indipendenti, rappresentavano che dalla loro unione coniugale era nato un solo figlio (nato in data [...]), oggi maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente il quale, in data 14.01.2022 contraeva matrimonio, creando così un proprio nucleo familiare.
Deducevano di essersi separati consensualmente con decreto di omologa (R.G.N. 249/2008) reso dal
Presidente del Tribunale di Sala Consilina. Rappresentavano che era ampiamente decorso il termine previsto dalla legge e che non vi era stata alcuna forma di comunione spirituale e materiale nonché la volontà di voler divorziare alle seguenti condizioni concordate:
A) I coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto.
B) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano espressamente e reciprocamente al mantenimento.
C) I ricorrenti dichiarano di non aver nessun'altra questione economica e/o patrimoniale pendente,
e si dichiarano entrambi integralmente soddisfatti delle elencate condizioni che confermano e sottoscrivono in ogni punto, dopo attenta lettura, avendone compreso appieno l'intero significato.
D) Le spese legali sono integralmente compensati fra le parti e, all'uopo, i difensori sottoscrivono il ricorso anche ai fini della rinunzia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L. Professionale.
E) Si chiede altresì che venga disposta la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di TT TA (SA) affinché proceda alle annotazioni di legge”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e comunicati gli atti del procedimento al PM, il quale il 17.12.2024 nulla opponeva alla pronuncia e all'esito dell'udienza cartolare del 24.03.2025, il
Giudice, rilevato che le parti escludevano la possibilità di riconciliazione, con ordinanza del
02.04.2025 rimetteva la causa in decisione al Collegio.
La domanda merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, essendo decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Sala Consilina, avvenuta in data 11.04.2008 nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa del 28.5.2008 e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno sostanzialmente chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, che venne celebrato in TO (SA) il 25.06.1995, alle seguenti condizioni suesposte, (come da accordi debitamente firmati dalle parti depositati in data 05.12.2024).
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale che possono essere posti a fondamento della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- Dichiara secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in TO (SA) il 25.06.1995 tra , nato a [...] Parte_1
TA il 15.05.1963 e , nata a [...] il [...] (ATTO n. 1, p. II, s. A Controparte_1
ANNO 1995 Comune di TO) ;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- Nulla per le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Presidente Rel./Est. dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2. Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3. Dott. Giuseppe Izzo - Giudice –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 1236/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso, in forza di procura in atti, dall' avv. Giovanni Riccio, presso il cui studio in Potenza
(PZ), alla via del Gallitello n 89/A, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], rapp.ta e Controparte_1 C.F._2 difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. Vincenzo Castaldo, presso il cui studio in Policastro
Bussentino (SA), alla via Nazionale n 43, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 2.04.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 05.12.2024 i Sig.ri e Parte_1 Controparte_1 chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
25.06.1995 in TO (SA). Il certificato di matrimonio se pur non correttamente riportato nei suoi dati in ricorso, è presente in atti.
I ricorrenti, entrambi economicamente indipendenti, rappresentavano che dalla loro unione coniugale era nato un solo figlio (nato in data [...]), oggi maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente il quale, in data 14.01.2022 contraeva matrimonio, creando così un proprio nucleo familiare.
Deducevano di essersi separati consensualmente con decreto di omologa (R.G.N. 249/2008) reso dal
Presidente del Tribunale di Sala Consilina. Rappresentavano che era ampiamente decorso il termine previsto dalla legge e che non vi era stata alcuna forma di comunione spirituale e materiale nonché la volontà di voler divorziare alle seguenti condizioni concordate:
A) I coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto.
B) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano espressamente e reciprocamente al mantenimento.
C) I ricorrenti dichiarano di non aver nessun'altra questione economica e/o patrimoniale pendente,
e si dichiarano entrambi integralmente soddisfatti delle elencate condizioni che confermano e sottoscrivono in ogni punto, dopo attenta lettura, avendone compreso appieno l'intero significato.
D) Le spese legali sono integralmente compensati fra le parti e, all'uopo, i difensori sottoscrivono il ricorso anche ai fini della rinunzia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L. Professionale.
E) Si chiede altresì che venga disposta la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di TT TA (SA) affinché proceda alle annotazioni di legge”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e comunicati gli atti del procedimento al PM, il quale il 17.12.2024 nulla opponeva alla pronuncia e all'esito dell'udienza cartolare del 24.03.2025, il
Giudice, rilevato che le parti escludevano la possibilità di riconciliazione, con ordinanza del
02.04.2025 rimetteva la causa in decisione al Collegio.
La domanda merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, essendo decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Sala Consilina, avvenuta in data 11.04.2008 nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa del 28.5.2008 e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno sostanzialmente chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, che venne celebrato in TO (SA) il 25.06.1995, alle seguenti condizioni suesposte, (come da accordi debitamente firmati dalle parti depositati in data 05.12.2024).
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale che possono essere posti a fondamento della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- Dichiara secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in TO (SA) il 25.06.1995 tra , nato a [...] Parte_1
TA il 15.05.1963 e , nata a [...] il [...] (ATTO n. 1, p. II, s. A Controparte_1
ANNO 1995 Comune di TO) ;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- Nulla per le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Presidente Rel./Est. dott.ssa Antonella Tedesco