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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/05/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1213/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1213 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA CF: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mimmo Manfredi. attriceE
(CF: ), rappresentata e difesa CP_1 CP_2 C.F._1 dall'Avv. Vittorio Vercillo. convenuta NONCHÉ (CF: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Quercia. terza chiamata OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.11.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento depositato l'8.11.2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 D.lgs. n. 150/2011 depositato il 26.11.2018 la proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 706/2018 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 16.10.2018 con il quale, su istanza dell'Avv. , era stata condannata al pagamento di € CP_2
26.385,95, oltre interessi e spese, in virtù dell'attività espletata dal predetto difensore in favore dell'opponente in una serie di procedimenti instaurati dinanzi all'intestato Ufficio. Con riferimento a due dei procedimenti posti a base della domanda monitoria l'attrice deduceva l'esistenza di profili di responsabilità professionale a carico dell'Avv. CP_2
In particolare, quanto al procedimento monitorio R.G. n. 1296/2013 (D.I. n. 346/2013) avente come controparte la e al conseguente giudizio di Parte_2 opposizione R.G. n. 4210/2014 definito con sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 564/2018, esponeva che: -l'Avv. dopo aver richiesto ed ottenuto dal CP_2
Tribunale di Castrovillari l'emissione del predetto decreto ingiuntivo, aveva assunto la difesa della società opponente nel giudizio di opposizione spiegato dalla Pt_2
-con il suddetto decreto ingiuntivo l'opponente aveva ottenuto la pronuncia
[...] monitoria per un credito di € 81.027,00 oltre IVA;
-l'avvocato in merito al CP_2 giudizio di opposizione, non aveva provveduto a prestare il proprio mandato difensivo con la necessaria e dovuta diligenza sia in sede di costituzione che nella successiva fase istruttoria, con grave pregiudizio per la cliente;
-in particolare il difensore non aveva svolto compiute, puntuali ed efficaci difese al fine di provare la legittimità e la fondatezza del credito ingiunto;
-la superficialità e le omissioni poste in essere dall'Avv. emergono dal confronto con le produzioni CP_2 documentali e le difese esposte da altro difensore dell'opponente intervenuto nella fase di esecuzione il quale aveva ottenuto l'assegnazione della somma di € 60.000,00; -l'Avv. viceversa, si era limitata a spiegare nel giudizio di CP_2 opposizione una scarna e superficiale difesa a contrasto delle avverse argomentazioni omettendo sia di presenziare alle udienze fissate dal Giudice, sia di produrre documenti rilevanti e necessari nella fase istruttoria, nonostante le fosse stata fornita copiosa documentazione e senza richiedere alcun mezzo istruttorio nella fase di trattazione;
-l'Avv. avrebbe dovuto accorgersi e rilevare CP_2 eventuali vizi e/o nullità dei documenti portati a sostegno della pretesa creditoria (per come poi rilevati dal Giudice in sentenza) e richiedere alla cliente ulteriori documenti “più probanti” e/o avanzare ulteriori richieste istruttorie (ad esempio l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società debitrice e/o prova per testi) al fine di provare la fondatezza della pretesa creditoria;
-per come evincibile dalla lettura della sentenza n. 564/2018 l'Avv. non aveva CP_2 sicuramente assolto all'obbligo probatorio a cui era tenuta, avendo il Giudice dell'opposizione rilevato che “alla luce delle risultanze acquisite nel corso dell'istruttoria, non risulta provato il credito preteso da parte opposta”; -in forza dell'omesso assolvimento
2 dell'onere probatorio la società opponente era risultata soccombente, subendo di conseguenza la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese di lite per circa € 12.000,00; -in conseguenza di ciò l'opponente aveva dovuto restituire le somme già incassate in fase di esecuzione, provvedendo a proprie cure e spese alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita sull'immobile di proprietà della a restituire le spese a cui la stessa controparte era stata condannata nei Parte_2 giudizi di opposizioni vinti dall'Avv. Di Marco, nonché sostenere tutte le relative specie processuali, con un danno complessivo quantificabile in oltre € 120.000,00. Per quanto riguarda le ulteriori attività indicate dall'Avv. nella fattura n. 8/18 CP_2
(“3) competenze precetto 4) competenze pignoramento presso Equitalia Giustizia – FUG – Unicredit –Banca Pop Mezzogiorno –BPER 5) competenze giudizio di opposizione ”) CP_4 esponeva invece che: -l'Avv. in data 2.11.2016 aveva redatto e notificato via CP_2
PEC l'atto di precetto per € 927.033,59 fondato sull'ordinanza di assegnazione emessa il 17.10.2016 dal Tribunale di Castrovillari nei confronti di
[...]
, e;
-detto Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 precetto, allorquando era stato consegnato dall'Avv. Gizzi agli ufficiali giudiziari dell' del Tribunale di Roma, unitamente all'atto di pignoramento, era CP_8 risultato essere stato notificato dal difensore privo della prescritta attestazione di conformità e senza le ricevute di accettazione, per cui i competenti Ufficiali Giudiziari avevano rifiutato il richiesto pignoramento presso terzi, impedendo per l'effetto di poter procedere esecutivamente nei confronti del terzo
[...]
, all'epoca detentore delle somme del debitore ingiunto sig. Controparte_5
; -tale grossolano errore non aveva consentito all'Avv. Gizzi di Parte_3 provvedere al pignoramento delle somme assegnate con la predetta ordinanza, con gravissimo danno in capo alla società opponente che non aveva potuto incassare le somme già assegnate pari ad € 927.033,59, importo che integra un danno materiale effettivo;
-inoltre l'Avv. non aveva assistito personalmente l'opponente CP_2 nell'esecuzione effettuata in Rossano presso la e presso la Unicredit nelle CP_4 date del 16.11.2016 e del 30.11.2016. Sulla base di tali premesse chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di accertare l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. sia nel procedimento di opposizione R.G. n. 4210/2014, CP_2 sia con riferimento all'atto di precetto del 2.11.2016 e di condannarla conseguentemente al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società opponente patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, anche per perdita di chance, nella misura di € 1.047.003,59 o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
2. Si costituiva nel giudizio, rubricato al n. R.G. 3278/2018, l'Avv. CP_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
3 In ordine alla eccepita colpa professionale e alla domanda riconvenzionale contestava le allegazioni di controparte deducendone l'infondatezza. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e di essere autorizzata, in ogni caso, a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa nei cui Controparte_3 confronti formulava domanda di manleva.
3. Con ordinanza del 4.5.2021 il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, ritenuto che “la domanda riconvenzionale spiegata da
[...] presenti una pluralità di questioni di non immediato scrutinio che richiedono, Parte_1 all'evidenza, una trattazione ed istruzione non sommaria, con il conseguente corollario che, ai sensi del comma 4 dell'art. 702 bis c.p.c., ne va disposta la trattazione secondo le forme del rito ordinario a cognizione piena, previa separazione;
”, disponeva la separazione delle cause e sospendeva ex art. 295 c.p.c. il giudizio R.G. n. 3278/2018 afferente alla domanda di pagamento dei compensi professionali, mandando alla Cancelleria per la formazione di un autonomo fascicolo in merito alla domanda riconvenzionale spiegata dalla società opponente.
3.1. La causa è quindi stata iscritta al n. R.G. 1213/2021 e assegnata allo scrivente giudice, individuato secondo le tabelle di organizzazione vigenti.
4. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita la Controparte_3 la quale, associandosi alle difese della convenuta, ha chiesto il rigetto delle domande formulate dalla Parte_1
Ha specificato, quanto ai limiti della copertura assicurativa invocata dall'Avv.
, che la polizza in questione presenta un massimale di € 500.000,00 CP_2 con uno scoperto del 5% con il minimo di € 500,00 e che in essa non sono ricomprese le spese sostenute dall'assicurata per legali o tecnici dalla stessa designati e le richieste di restituzione dei compensi percepiti.
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5. Va premesso che secondo un consolidato orientamento le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, come quelle dell'avvocato, sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo, senza che il proprio inadempimento possa essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo, invece, essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, ed in particolare, al dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale media fissato dall'art. 4 1176, secondo comma cod. civ., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata, sicché la relativa responsabilità può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve, al dolo, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 cod. civ., solo nel caso di dolo o colpa grave (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II, 04/09/2024, n.23763). Per quanto concerne, nello specifico, l'onere della prova, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il cliente, il quale assume di aver subito un danno, deve dimostrare:
-l'avvenuto conferimento del mandato;
-la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
-l'esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass. civ., sez. II, 16 luglio 2018, n. 18858; Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238). Va aggiunto che con indirizzo ormai costante la giurisprudenza di legittimità, ritiene che la responsabilità dell'avvocato “non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, n.3566; Cass. n. 2638/2013; cfr. anche Cass. n. 1984/2016 e Cass. n. 13873/2020). Il giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa va condotto applicando la regola della preponderanza dell'evidenza o del
“più probabile che non”; si tratta in pratica di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il cliente avrebbe tratto dalla condotta dell'avvocato, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato (cfr. Cassazione civile sez. VI, 13/01/2021, n.410; Cassazione civile sez. III, 24/10/2017, n.25112).
6. Tanto premesso in punto di diritto, si inizieranno ad analizzare le doglianze svolte da parte attrice in ordine al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 346/2013 rubricato al n. R.G. 4210/2014 ed esitato nella sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 564/2018 del 20.6.2018. Orbene, è in primo luogo incontestata l'esistenza del mandato professionale relativo al predetto giudizio, protrattasi fino al 21.4.2016 data di inoltro della comunicazione di rinuncia da parte dell'Avv. . CP_2
La parte attrice ha lamentato che quest'ultima avrebbe mancato di adempiere diligentemente al proprio incarico avendo omesso:
-di presenziare alle udienze;
-di produrre documenti rilevanti;
5 -di richiedere mezzi istruttori nella fase di trattazione. Secondo le prospettazioni di parte attrice in mancanza di tali omissioni il Giudice avrebbe rigettato l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dalla Parte_2 ritenendo dimostrata la fondatezza della domanda avanzata dalla
[...] in sede monitoria. Parte_1
In base a quanto afferma l' il decreto ingiuntivo Parte_1 era stato revocato a causa delle predette negligenze del difensore in quanto, per come motivato nella menzionata pronuncia, l'opposta non aveva assolto l'onere di provare il titolo posto a fondamento della pretesa azionata, vale a dire il contratto di mandato avente ad oggetto “prestazioni di consulenza e progettazione economico- finanziaria, nonché di gestione dell'istruttoria della procedura finalizzata all'ottenimento dei finanziamenti pubblici di cui al contratto di programma del 16 dicembre 2002”. Segnatamente il Giudice aveva ritenuto del tutto inefficace la lettera di mandato prodotta dalla con la seconda memoria ex art. Parte_1
183 comma 6 n. 2 c.p.c. in quanto sottoscritta da un soggetto privo della rappresentanza della Parte_2
Ciò posto, quanto alla contestata mancata partecipazione alle udienze è sufficiente osservare come la parte attrice non abbia allegato in che modo tale condotta possa avere inciso sull'esito sfavorevole del giudizio. In ordine alla mancata produzione di documenti rilevanti si rileva che la società attrice non ha specificato a quali documenti essa faccia riferimento, né ha denunciato il fatto che l'Avv. pur avendo a disposizione della CP_2 documentazione ad essa messa a disposizione dalla cliente
[...] avesse omesso di versarla agli atti del giudizio R.G. n. Parte_1
4210/2014. Anzi, dal tenore delle deduzioni di parte attrice si evince che tutti i documenti a suo dire decisivi per dimostrare la fondatezza della pretesa fossero stati prodotti dall'Avv. il riferimento è in particolare al contratto di espromissione del CP_2
16.1.2006 e alla lettera di mandato del 23.10.2002, entrambi giudicati inconferenti dal Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Segnatamente il Giudice aveva ritenuto del tutto inefficace la lettera di mandato in quanto sottoscritta da un soggetto, tale , privo della Persona_1 rappresentanza della società opponente, poiché, si legge nella sentenza: “dall'esame della visura storica della società opponente risulta che all'epoca del rilascio del citato mandato l'amministratore unico e legale rappresentante di era in carica dal 9 febbraio Pt_2 Persona_2
1998 al 27 dicembre 2005”. Per quel che riguarda l'omessa richiesta di mezzi istruttori, la parte attrice ha specificato che il difensore avrebbe dovuto articolare istanze istruttorie volte a confermare che la firma presente sul contratto di espromissione del 16.1.2006 appartenesse effettivamente al sig. , legale rappresentante Persona_2 dell'opponente Parte_2
6 Tale deduzione, tuttavia, non coglie la ratio decidendi espressa a riguardo dalla sentenza n. 564/2018 che ha ritenuto tale evidenza documentale irrilevante non perché vi fosse un dubbio circa la paternità della firma al suddetto sig. Per_2
bensì in quanto “al contratto di espromissione del 16 gennaio 2006 non ha partecipato
[...] la società opponente, per cui il contratto stesso non vincola in alcun modo ”. Pt_2
A ciò si aggiunga il dato documentale, difficilmente scalfibile per il tramite di una prova orale, costituito dal fatto che il sig. nel suddetto contratto di Persona_2 espromissione non compare nella veste di legale rappresentante della Parte_2 ma della W&R Media di e anche nel campo dedicato alle firme la sua Persona_2 sottoscrizione compare sotto la dicitura “WeR MEDIA”. La parte attrice ha poi affermato che l'Avv. avrebbe dovuto richiedere prove CP_2 volte a dimostrare che la avesse beneficiato di somme per effetto Parte_2 dell'attività di consulenza e progettazione economico-finanziaria espletata dalla
Parte_1 Parte_1
A tal proposito si osserva che la principale difesa utilizzata dalla nel Parte_2 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo verteva sul mancato conferimento dell'incarico per cui una eventuale prova orale avrebbe dovuto anzitutto essere indirizzata a dimostrare la fonte negoziale del credito, vale a dire l'esistenza del contratto di mandato. Tuttavia una simile richiesta istruttoria si sarebbe verosimilmente esposta all'eccezione di inammissibilità ex art. 2721 c.c. della parte opponente. Uno dei modi che un difensore di media diligenza avrebbe avuto a disposizione per contrastare la difesa dell'opponente, fondata sul mancato conferimento di un incarico e sul fatto che colui che aveva sottoscritto la lettera di mandato del 23.10.2002 non era a quel tempo il legale rappresentante della sarebbe Parte_2 stato quello di far leva sul fatto che quest'ultima aveva comunque accettato le prestazioni rese dalla ciò determinando un Parte_1 conferimento dell'incarico per facta concludentia. A ben vedere questo è quello che è stato fatto dall'Avv. la quale nella CP_2 comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio R.G. n. 4210/2014 ha evidenziato che a prescindere dalla forma del contratto (visto che per il mandato non è richiesta forma scritta ad substantiam), l'opponente aveva comunque accettato l'attività di consulenza e assistenza espletata dall'opposta grazie alla quale aveva fruito del finanziamento pubblico. Tentare di dimostrare ciò attraverso una prova costituenda sarebbe stato inutile perché la non aveva contestato di avere percepito i finanziamenti Parte_2 pubblici, né aveva contestato espressamente di essersi avvalsa dell'attività dell'opposta –avendo unicamente negato di aver conferito l'incarico di consulenza- sicché si trattava di circostanze non bisognose di essere provate in ossequio a quanto previsto dall'art. 115 c.p.c.
7 In secondo luogo l'Avv. aveva già diligentemente allegato tutta la CP_2 documentazione potenzialmente idonea a dimostrare ciò, vale a dire il contratto di programma del 16.12.2002 nel quale la figurava come società Parte_2 appartenente al Consorzio “Procal” Imprese e il contratto di espromissione del 16.1.2006. Il fatto che il Giudice abbia ritenuto inconferenti le argomentazioni circa la possibile stipula del mandato in forma tacita, attribuendo rilievo assorbente all'inefficacia della lettera di mandato, non è dunque una conseguenza attribuibile all'attività difensiva dell'Avv. la quale dal punto di vista allegatorio e CP_2 probatorio ha coltivato la lite in modo diligente, senza comprometterne l'esito in sfavore della cliente odierna attrice. Così come non è dipeso da quest'ultima il fatto che il contratto di espromissione non sia stato ritenuto decisivo perché nello stesso non figurava come parte la
Parte_2
Invero la convenuta già nella comparsa di costituzione e risposta aveva illustrato seppur sinteticamente le dinamiche dell'operazione effettuata tramite tale accordo, mettendo in luce che tra i firmatari dello stesso vi era il sig. -la cui Persona_2 qualità di legale rappresentante dell'opponente non era oggetto di contestazione- e ponendo enfasi sul fatto che in detto contratto l'opponente veniva menzionata come una delle società che avevano aderito al ottenendo i Parte_4 finanziamenti di cui al contratto di programma del 16.12.2002 Aggiungasi che non può di certo imputarsi all'Avv. il fatto che il documento CP_2 messole a disposizione dalla cliente, vale a dire la lettera di mandato del 23.10.2002, fosse stato sottoscritto da un soggetto privo di poteri di rappresentanza nei confronti della Parte_2
In definitiva, sulla scorta di una disamina organica degli elementi illustrati, non può dirsi dimostrato che l'Avv. , con riguardo al giudizio in oggetto, abbia CP_2 svolto la sua prestazione in modo difettoso o inadeguato. L'esito del giudizio R.G. n. 4210/2014 non risulta causato dalla negligenza professionale della convenuta quanto piuttosto dalla non decisività della documentazione nella disponibilità della parte stessa a sostenere la domanda. Ciò è sufficiente a determinare il rigetto delle relative domande attoree, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
7. La ha poi contestato all'Avv. di avere Parte_1 CP_2 commesso degli errori in relazione all'atto di precetto fondato sull'ordinanza di assegnazione emessa il 17.10.2016 con la quale il G.E del Tribunale di Castrovillari aveva ordinato a , alla Controparte_9 Controparte_6
e a il pagamento in favore dell'odierna attrice di complessivi € Controparte_7
927.033,59.
8 Secondo quanto esposto dall'istante era emerso che tale atto era stato notificato senza l'attestazione di conformità e consegnato all del Tribunale di Roma CP_8 senza le ricevute di accettazione sicché gli Ufficiali Giudiziari avevano rifiutato il pignoramento presso terzi e non era stato possibile procedere esecutivamente nei confronti del terzo – FUG detentore delle somme del debitore Controparte_5 esecutato sig. . Parte_3
Ebbene, dalla disamina degli atti emerge che la contestata omissione, quand'anche si volesse ritenere accertata, non ha rivestito una efficacia causale nella perdita delle somme subita dall'attrice in quanto l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto in questione, vale a dire l'ordinanza di assegnazione, è stata sospesa con ordinanze emesse dal Tribunale di Castrovillari dapprima nei confronti della e in seguito nei confronti di Controparte_6 [...]
Controparte_5
In particolare nell'ordinanza del 10.3.2017 emessa a seguito dell'opposizione proposta da nei confronti dell'ordinanza di assegnazione Controparte_5 le somme originariamente riconducibili al debitore esecutato sig. Parte_3 sono state giudicate impignorabili ex art. 42 commi 7 novies e 7 decies del D.L. n. 207/2008 in quanto intestate al “Fondo Unico Giustizia”. Perciò non sarebbe stato in ogni caso possibile portare ad esecuzione detto titolo. Anzi l'attrice sarebbe stata persino esposta al rischio di dover restituire le somme al terzo pignorato Controparte_5
In altri termini la condotta della convenuta, per come denunciata, non ha cagionato un danno effettivo all'attrice la quale avrebbe pur sempre visto sfumare la possibilità di portare ad esecuzione il titolo per ragioni non legate all'operato dell'Avv. CP_2
Peraltro la non ha né allegato né provato di Parte_1 avere introdotto i relativi giudizi di merito delle opposizioni azionate dai terzi pignorati e di avere ottenuto in seguito a ciò la revoca delle predette ordinanze di sospensione.
7.1. L'attrice ha altresì dedotto che l'Avv. era stata assente durante gli accessi CP_2 effettuati dall'Ufficiale Giudiziario presso le filiali delle terze pignorate Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Unicredit, tuttavia non ha specificato in che termini tale condotta avrebbe inciso sulle prerogative difensive dell'assistita e quale concreto pregiudizio sarebbe da ciò scaturito. L'istante si è infatti limitata a dedurre nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. che la cliente non aveva potuto incassare le somme per non avere avuto la possibilità di controdedurre compiutamente e in diritto alle obiezioni mosse dai terzi pignorati. In realtà dalla documentazione prodotta emerge un quadro diverso.
9 Come si evince dal verbale del 17.11.2016 l'Unicredit risulta aver consegnato gli importi di sua competenza a mezzo assegno nelle mani del legale rappresentante della odierna attrice. Quanto alla , la stessa risulta affettivamente aver richiesto varie dilazioni CP_4 all'Ufficiale Giudiziario sulle quali tuttavia risulta essersi pronunciato il G.E. con ordinanza del 25.11.2016 nella quale la banca veniva in sostanza diffidata dal consegnare le somme ed avvisata che “nel caso di rifiuto si configurerebbero relative responsabilità giuridiche in pregiudizio delle ragioni creditorie del procedente”. L'assenza dell'Avv. durante tali accessi, pertanto, non risulta aver CP_2 compromesso in modo significativo le ragioni della Parte_1
[...]
Ad ogni modo il mancato recupero di tali somme è da attribuire al fatto che poco dopo, in data 22.12.2016, è intervenuta l'ordinanza con cui il Tribunale, in accoglimento dell'istanza cautelare avanzata dalla in sede di opposizione ex CP_4 art. 617 c.p.c., aveva sospeso l'efficacia esecutiva del titolo. In conclusione anche le richieste avanzate dall'attrice in relazione a detto procedimento meritano di essere rigettate, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
8. In base al principio della soccombenza la va Parte_1 condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. nella CP_2 misura che sarà liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio. La parte attrice va altresì condannata al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata Controparte_3
Va specificato che secondo la giurisprudenza di legittimità “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (v. Cass. 6 dicembre 2019, n. 31889). Nel caso di specie la chiamata in garanzia si rivela virtualmente fondata. Invero, l'esistenza del contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile professionale (polizza n. 381212302) è fatto del tutto incontestato oltre che documentalmente provato. Inoltre non è stata in alcun modo eccepita l'inoperatività della predetta polizza, né sono emersi indizi in tal senso.
10 8.1. Viste le peculiarità della vicenda esaminata e la controvertibilità delle questioni affrontate non appaiono sussistere i presupposti della “lite temeraria” ex art. 96 comma 3 c.p.c. invocata dalla compagnia assicurativa nei confronti della parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
RIGETTA integralmente le domande avanzate dalla nei Parte_1 confronti dell'Avv. ; CP_2
CONDANNA la al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell'Avv. , che si liquidano in complessivi € 20.000,00, oltre spese CP_2 generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge;
CONDANNA la al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in complessivi € 20.000,00, oltre spese Controparte_3 generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Castrovillari, 24/05/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1213 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA CF: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mimmo Manfredi. attriceE
(CF: ), rappresentata e difesa CP_1 CP_2 C.F._1 dall'Avv. Vittorio Vercillo. convenuta NONCHÉ (CF: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Quercia. terza chiamata OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.11.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento depositato l'8.11.2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 D.lgs. n. 150/2011 depositato il 26.11.2018 la proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 706/2018 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 16.10.2018 con il quale, su istanza dell'Avv. , era stata condannata al pagamento di € CP_2
26.385,95, oltre interessi e spese, in virtù dell'attività espletata dal predetto difensore in favore dell'opponente in una serie di procedimenti instaurati dinanzi all'intestato Ufficio. Con riferimento a due dei procedimenti posti a base della domanda monitoria l'attrice deduceva l'esistenza di profili di responsabilità professionale a carico dell'Avv. CP_2
In particolare, quanto al procedimento monitorio R.G. n. 1296/2013 (D.I. n. 346/2013) avente come controparte la e al conseguente giudizio di Parte_2 opposizione R.G. n. 4210/2014 definito con sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 564/2018, esponeva che: -l'Avv. dopo aver richiesto ed ottenuto dal CP_2
Tribunale di Castrovillari l'emissione del predetto decreto ingiuntivo, aveva assunto la difesa della società opponente nel giudizio di opposizione spiegato dalla Pt_2
-con il suddetto decreto ingiuntivo l'opponente aveva ottenuto la pronuncia
[...] monitoria per un credito di € 81.027,00 oltre IVA;
-l'avvocato in merito al CP_2 giudizio di opposizione, non aveva provveduto a prestare il proprio mandato difensivo con la necessaria e dovuta diligenza sia in sede di costituzione che nella successiva fase istruttoria, con grave pregiudizio per la cliente;
-in particolare il difensore non aveva svolto compiute, puntuali ed efficaci difese al fine di provare la legittimità e la fondatezza del credito ingiunto;
-la superficialità e le omissioni poste in essere dall'Avv. emergono dal confronto con le produzioni CP_2 documentali e le difese esposte da altro difensore dell'opponente intervenuto nella fase di esecuzione il quale aveva ottenuto l'assegnazione della somma di € 60.000,00; -l'Avv. viceversa, si era limitata a spiegare nel giudizio di CP_2 opposizione una scarna e superficiale difesa a contrasto delle avverse argomentazioni omettendo sia di presenziare alle udienze fissate dal Giudice, sia di produrre documenti rilevanti e necessari nella fase istruttoria, nonostante le fosse stata fornita copiosa documentazione e senza richiedere alcun mezzo istruttorio nella fase di trattazione;
-l'Avv. avrebbe dovuto accorgersi e rilevare CP_2 eventuali vizi e/o nullità dei documenti portati a sostegno della pretesa creditoria (per come poi rilevati dal Giudice in sentenza) e richiedere alla cliente ulteriori documenti “più probanti” e/o avanzare ulteriori richieste istruttorie (ad esempio l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società debitrice e/o prova per testi) al fine di provare la fondatezza della pretesa creditoria;
-per come evincibile dalla lettura della sentenza n. 564/2018 l'Avv. non aveva CP_2 sicuramente assolto all'obbligo probatorio a cui era tenuta, avendo il Giudice dell'opposizione rilevato che “alla luce delle risultanze acquisite nel corso dell'istruttoria, non risulta provato il credito preteso da parte opposta”; -in forza dell'omesso assolvimento
2 dell'onere probatorio la società opponente era risultata soccombente, subendo di conseguenza la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese di lite per circa € 12.000,00; -in conseguenza di ciò l'opponente aveva dovuto restituire le somme già incassate in fase di esecuzione, provvedendo a proprie cure e spese alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita sull'immobile di proprietà della a restituire le spese a cui la stessa controparte era stata condannata nei Parte_2 giudizi di opposizioni vinti dall'Avv. Di Marco, nonché sostenere tutte le relative specie processuali, con un danno complessivo quantificabile in oltre € 120.000,00. Per quanto riguarda le ulteriori attività indicate dall'Avv. nella fattura n. 8/18 CP_2
(“3) competenze precetto 4) competenze pignoramento presso Equitalia Giustizia – FUG – Unicredit –Banca Pop Mezzogiorno –BPER 5) competenze giudizio di opposizione ”) CP_4 esponeva invece che: -l'Avv. in data 2.11.2016 aveva redatto e notificato via CP_2
PEC l'atto di precetto per € 927.033,59 fondato sull'ordinanza di assegnazione emessa il 17.10.2016 dal Tribunale di Castrovillari nei confronti di
[...]
, e;
-detto Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 precetto, allorquando era stato consegnato dall'Avv. Gizzi agli ufficiali giudiziari dell' del Tribunale di Roma, unitamente all'atto di pignoramento, era CP_8 risultato essere stato notificato dal difensore privo della prescritta attestazione di conformità e senza le ricevute di accettazione, per cui i competenti Ufficiali Giudiziari avevano rifiutato il richiesto pignoramento presso terzi, impedendo per l'effetto di poter procedere esecutivamente nei confronti del terzo
[...]
, all'epoca detentore delle somme del debitore ingiunto sig. Controparte_5
; -tale grossolano errore non aveva consentito all'Avv. Gizzi di Parte_3 provvedere al pignoramento delle somme assegnate con la predetta ordinanza, con gravissimo danno in capo alla società opponente che non aveva potuto incassare le somme già assegnate pari ad € 927.033,59, importo che integra un danno materiale effettivo;
-inoltre l'Avv. non aveva assistito personalmente l'opponente CP_2 nell'esecuzione effettuata in Rossano presso la e presso la Unicredit nelle CP_4 date del 16.11.2016 e del 30.11.2016. Sulla base di tali premesse chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di accertare l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. sia nel procedimento di opposizione R.G. n. 4210/2014, CP_2 sia con riferimento all'atto di precetto del 2.11.2016 e di condannarla conseguentemente al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società opponente patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, anche per perdita di chance, nella misura di € 1.047.003,59 o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
2. Si costituiva nel giudizio, rubricato al n. R.G. 3278/2018, l'Avv. CP_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
3 In ordine alla eccepita colpa professionale e alla domanda riconvenzionale contestava le allegazioni di controparte deducendone l'infondatezza. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e di essere autorizzata, in ogni caso, a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa nei cui Controparte_3 confronti formulava domanda di manleva.
3. Con ordinanza del 4.5.2021 il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, ritenuto che “la domanda riconvenzionale spiegata da
[...] presenti una pluralità di questioni di non immediato scrutinio che richiedono, Parte_1 all'evidenza, una trattazione ed istruzione non sommaria, con il conseguente corollario che, ai sensi del comma 4 dell'art. 702 bis c.p.c., ne va disposta la trattazione secondo le forme del rito ordinario a cognizione piena, previa separazione;
”, disponeva la separazione delle cause e sospendeva ex art. 295 c.p.c. il giudizio R.G. n. 3278/2018 afferente alla domanda di pagamento dei compensi professionali, mandando alla Cancelleria per la formazione di un autonomo fascicolo in merito alla domanda riconvenzionale spiegata dalla società opponente.
3.1. La causa è quindi stata iscritta al n. R.G. 1213/2021 e assegnata allo scrivente giudice, individuato secondo le tabelle di organizzazione vigenti.
4. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita la Controparte_3 la quale, associandosi alle difese della convenuta, ha chiesto il rigetto delle domande formulate dalla Parte_1
Ha specificato, quanto ai limiti della copertura assicurativa invocata dall'Avv.
, che la polizza in questione presenta un massimale di € 500.000,00 CP_2 con uno scoperto del 5% con il minimo di € 500,00 e che in essa non sono ricomprese le spese sostenute dall'assicurata per legali o tecnici dalla stessa designati e le richieste di restituzione dei compensi percepiti.
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5. Va premesso che secondo un consolidato orientamento le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, come quelle dell'avvocato, sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo, senza che il proprio inadempimento possa essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo, invece, essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, ed in particolare, al dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale media fissato dall'art. 4 1176, secondo comma cod. civ., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata, sicché la relativa responsabilità può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve, al dolo, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 cod. civ., solo nel caso di dolo o colpa grave (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II, 04/09/2024, n.23763). Per quanto concerne, nello specifico, l'onere della prova, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il cliente, il quale assume di aver subito un danno, deve dimostrare:
-l'avvenuto conferimento del mandato;
-la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
-l'esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass. civ., sez. II, 16 luglio 2018, n. 18858; Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238). Va aggiunto che con indirizzo ormai costante la giurisprudenza di legittimità, ritiene che la responsabilità dell'avvocato “non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, n.3566; Cass. n. 2638/2013; cfr. anche Cass. n. 1984/2016 e Cass. n. 13873/2020). Il giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa va condotto applicando la regola della preponderanza dell'evidenza o del
“più probabile che non”; si tratta in pratica di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il cliente avrebbe tratto dalla condotta dell'avvocato, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato (cfr. Cassazione civile sez. VI, 13/01/2021, n.410; Cassazione civile sez. III, 24/10/2017, n.25112).
6. Tanto premesso in punto di diritto, si inizieranno ad analizzare le doglianze svolte da parte attrice in ordine al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 346/2013 rubricato al n. R.G. 4210/2014 ed esitato nella sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 564/2018 del 20.6.2018. Orbene, è in primo luogo incontestata l'esistenza del mandato professionale relativo al predetto giudizio, protrattasi fino al 21.4.2016 data di inoltro della comunicazione di rinuncia da parte dell'Avv. . CP_2
La parte attrice ha lamentato che quest'ultima avrebbe mancato di adempiere diligentemente al proprio incarico avendo omesso:
-di presenziare alle udienze;
-di produrre documenti rilevanti;
5 -di richiedere mezzi istruttori nella fase di trattazione. Secondo le prospettazioni di parte attrice in mancanza di tali omissioni il Giudice avrebbe rigettato l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dalla Parte_2 ritenendo dimostrata la fondatezza della domanda avanzata dalla
[...] in sede monitoria. Parte_1
In base a quanto afferma l' il decreto ingiuntivo Parte_1 era stato revocato a causa delle predette negligenze del difensore in quanto, per come motivato nella menzionata pronuncia, l'opposta non aveva assolto l'onere di provare il titolo posto a fondamento della pretesa azionata, vale a dire il contratto di mandato avente ad oggetto “prestazioni di consulenza e progettazione economico- finanziaria, nonché di gestione dell'istruttoria della procedura finalizzata all'ottenimento dei finanziamenti pubblici di cui al contratto di programma del 16 dicembre 2002”. Segnatamente il Giudice aveva ritenuto del tutto inefficace la lettera di mandato prodotta dalla con la seconda memoria ex art. Parte_1
183 comma 6 n. 2 c.p.c. in quanto sottoscritta da un soggetto privo della rappresentanza della Parte_2
Ciò posto, quanto alla contestata mancata partecipazione alle udienze è sufficiente osservare come la parte attrice non abbia allegato in che modo tale condotta possa avere inciso sull'esito sfavorevole del giudizio. In ordine alla mancata produzione di documenti rilevanti si rileva che la società attrice non ha specificato a quali documenti essa faccia riferimento, né ha denunciato il fatto che l'Avv. pur avendo a disposizione della CP_2 documentazione ad essa messa a disposizione dalla cliente
[...] avesse omesso di versarla agli atti del giudizio R.G. n. Parte_1
4210/2014. Anzi, dal tenore delle deduzioni di parte attrice si evince che tutti i documenti a suo dire decisivi per dimostrare la fondatezza della pretesa fossero stati prodotti dall'Avv. il riferimento è in particolare al contratto di espromissione del CP_2
16.1.2006 e alla lettera di mandato del 23.10.2002, entrambi giudicati inconferenti dal Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Segnatamente il Giudice aveva ritenuto del tutto inefficace la lettera di mandato in quanto sottoscritta da un soggetto, tale , privo della Persona_1 rappresentanza della società opponente, poiché, si legge nella sentenza: “dall'esame della visura storica della società opponente risulta che all'epoca del rilascio del citato mandato l'amministratore unico e legale rappresentante di era in carica dal 9 febbraio Pt_2 Persona_2
1998 al 27 dicembre 2005”. Per quel che riguarda l'omessa richiesta di mezzi istruttori, la parte attrice ha specificato che il difensore avrebbe dovuto articolare istanze istruttorie volte a confermare che la firma presente sul contratto di espromissione del 16.1.2006 appartenesse effettivamente al sig. , legale rappresentante Persona_2 dell'opponente Parte_2
6 Tale deduzione, tuttavia, non coglie la ratio decidendi espressa a riguardo dalla sentenza n. 564/2018 che ha ritenuto tale evidenza documentale irrilevante non perché vi fosse un dubbio circa la paternità della firma al suddetto sig. Per_2
bensì in quanto “al contratto di espromissione del 16 gennaio 2006 non ha partecipato
[...] la società opponente, per cui il contratto stesso non vincola in alcun modo ”. Pt_2
A ciò si aggiunga il dato documentale, difficilmente scalfibile per il tramite di una prova orale, costituito dal fatto che il sig. nel suddetto contratto di Persona_2 espromissione non compare nella veste di legale rappresentante della Parte_2 ma della W&R Media di e anche nel campo dedicato alle firme la sua Persona_2 sottoscrizione compare sotto la dicitura “WeR MEDIA”. La parte attrice ha poi affermato che l'Avv. avrebbe dovuto richiedere prove CP_2 volte a dimostrare che la avesse beneficiato di somme per effetto Parte_2 dell'attività di consulenza e progettazione economico-finanziaria espletata dalla
Parte_1 Parte_1
A tal proposito si osserva che la principale difesa utilizzata dalla nel Parte_2 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo verteva sul mancato conferimento dell'incarico per cui una eventuale prova orale avrebbe dovuto anzitutto essere indirizzata a dimostrare la fonte negoziale del credito, vale a dire l'esistenza del contratto di mandato. Tuttavia una simile richiesta istruttoria si sarebbe verosimilmente esposta all'eccezione di inammissibilità ex art. 2721 c.c. della parte opponente. Uno dei modi che un difensore di media diligenza avrebbe avuto a disposizione per contrastare la difesa dell'opponente, fondata sul mancato conferimento di un incarico e sul fatto che colui che aveva sottoscritto la lettera di mandato del 23.10.2002 non era a quel tempo il legale rappresentante della sarebbe Parte_2 stato quello di far leva sul fatto che quest'ultima aveva comunque accettato le prestazioni rese dalla ciò determinando un Parte_1 conferimento dell'incarico per facta concludentia. A ben vedere questo è quello che è stato fatto dall'Avv. la quale nella CP_2 comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio R.G. n. 4210/2014 ha evidenziato che a prescindere dalla forma del contratto (visto che per il mandato non è richiesta forma scritta ad substantiam), l'opponente aveva comunque accettato l'attività di consulenza e assistenza espletata dall'opposta grazie alla quale aveva fruito del finanziamento pubblico. Tentare di dimostrare ciò attraverso una prova costituenda sarebbe stato inutile perché la non aveva contestato di avere percepito i finanziamenti Parte_2 pubblici, né aveva contestato espressamente di essersi avvalsa dell'attività dell'opposta –avendo unicamente negato di aver conferito l'incarico di consulenza- sicché si trattava di circostanze non bisognose di essere provate in ossequio a quanto previsto dall'art. 115 c.p.c.
7 In secondo luogo l'Avv. aveva già diligentemente allegato tutta la CP_2 documentazione potenzialmente idonea a dimostrare ciò, vale a dire il contratto di programma del 16.12.2002 nel quale la figurava come società Parte_2 appartenente al Consorzio “Procal” Imprese e il contratto di espromissione del 16.1.2006. Il fatto che il Giudice abbia ritenuto inconferenti le argomentazioni circa la possibile stipula del mandato in forma tacita, attribuendo rilievo assorbente all'inefficacia della lettera di mandato, non è dunque una conseguenza attribuibile all'attività difensiva dell'Avv. la quale dal punto di vista allegatorio e CP_2 probatorio ha coltivato la lite in modo diligente, senza comprometterne l'esito in sfavore della cliente odierna attrice. Così come non è dipeso da quest'ultima il fatto che il contratto di espromissione non sia stato ritenuto decisivo perché nello stesso non figurava come parte la
Parte_2
Invero la convenuta già nella comparsa di costituzione e risposta aveva illustrato seppur sinteticamente le dinamiche dell'operazione effettuata tramite tale accordo, mettendo in luce che tra i firmatari dello stesso vi era il sig. -la cui Persona_2 qualità di legale rappresentante dell'opponente non era oggetto di contestazione- e ponendo enfasi sul fatto che in detto contratto l'opponente veniva menzionata come una delle società che avevano aderito al ottenendo i Parte_4 finanziamenti di cui al contratto di programma del 16.12.2002 Aggiungasi che non può di certo imputarsi all'Avv. il fatto che il documento CP_2 messole a disposizione dalla cliente, vale a dire la lettera di mandato del 23.10.2002, fosse stato sottoscritto da un soggetto privo di poteri di rappresentanza nei confronti della Parte_2
In definitiva, sulla scorta di una disamina organica degli elementi illustrati, non può dirsi dimostrato che l'Avv. , con riguardo al giudizio in oggetto, abbia CP_2 svolto la sua prestazione in modo difettoso o inadeguato. L'esito del giudizio R.G. n. 4210/2014 non risulta causato dalla negligenza professionale della convenuta quanto piuttosto dalla non decisività della documentazione nella disponibilità della parte stessa a sostenere la domanda. Ciò è sufficiente a determinare il rigetto delle relative domande attoree, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
7. La ha poi contestato all'Avv. di avere Parte_1 CP_2 commesso degli errori in relazione all'atto di precetto fondato sull'ordinanza di assegnazione emessa il 17.10.2016 con la quale il G.E del Tribunale di Castrovillari aveva ordinato a , alla Controparte_9 Controparte_6
e a il pagamento in favore dell'odierna attrice di complessivi € Controparte_7
927.033,59.
8 Secondo quanto esposto dall'istante era emerso che tale atto era stato notificato senza l'attestazione di conformità e consegnato all del Tribunale di Roma CP_8 senza le ricevute di accettazione sicché gli Ufficiali Giudiziari avevano rifiutato il pignoramento presso terzi e non era stato possibile procedere esecutivamente nei confronti del terzo – FUG detentore delle somme del debitore Controparte_5 esecutato sig. . Parte_3
Ebbene, dalla disamina degli atti emerge che la contestata omissione, quand'anche si volesse ritenere accertata, non ha rivestito una efficacia causale nella perdita delle somme subita dall'attrice in quanto l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto in questione, vale a dire l'ordinanza di assegnazione, è stata sospesa con ordinanze emesse dal Tribunale di Castrovillari dapprima nei confronti della e in seguito nei confronti di Controparte_6 [...]
Controparte_5
In particolare nell'ordinanza del 10.3.2017 emessa a seguito dell'opposizione proposta da nei confronti dell'ordinanza di assegnazione Controparte_5 le somme originariamente riconducibili al debitore esecutato sig. Parte_3 sono state giudicate impignorabili ex art. 42 commi 7 novies e 7 decies del D.L. n. 207/2008 in quanto intestate al “Fondo Unico Giustizia”. Perciò non sarebbe stato in ogni caso possibile portare ad esecuzione detto titolo. Anzi l'attrice sarebbe stata persino esposta al rischio di dover restituire le somme al terzo pignorato Controparte_5
In altri termini la condotta della convenuta, per come denunciata, non ha cagionato un danno effettivo all'attrice la quale avrebbe pur sempre visto sfumare la possibilità di portare ad esecuzione il titolo per ragioni non legate all'operato dell'Avv. CP_2
Peraltro la non ha né allegato né provato di Parte_1 avere introdotto i relativi giudizi di merito delle opposizioni azionate dai terzi pignorati e di avere ottenuto in seguito a ciò la revoca delle predette ordinanze di sospensione.
7.1. L'attrice ha altresì dedotto che l'Avv. era stata assente durante gli accessi CP_2 effettuati dall'Ufficiale Giudiziario presso le filiali delle terze pignorate Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Unicredit, tuttavia non ha specificato in che termini tale condotta avrebbe inciso sulle prerogative difensive dell'assistita e quale concreto pregiudizio sarebbe da ciò scaturito. L'istante si è infatti limitata a dedurre nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. che la cliente non aveva potuto incassare le somme per non avere avuto la possibilità di controdedurre compiutamente e in diritto alle obiezioni mosse dai terzi pignorati. In realtà dalla documentazione prodotta emerge un quadro diverso.
9 Come si evince dal verbale del 17.11.2016 l'Unicredit risulta aver consegnato gli importi di sua competenza a mezzo assegno nelle mani del legale rappresentante della odierna attrice. Quanto alla , la stessa risulta affettivamente aver richiesto varie dilazioni CP_4 all'Ufficiale Giudiziario sulle quali tuttavia risulta essersi pronunciato il G.E. con ordinanza del 25.11.2016 nella quale la banca veniva in sostanza diffidata dal consegnare le somme ed avvisata che “nel caso di rifiuto si configurerebbero relative responsabilità giuridiche in pregiudizio delle ragioni creditorie del procedente”. L'assenza dell'Avv. durante tali accessi, pertanto, non risulta aver CP_2 compromesso in modo significativo le ragioni della Parte_1
[...]
Ad ogni modo il mancato recupero di tali somme è da attribuire al fatto che poco dopo, in data 22.12.2016, è intervenuta l'ordinanza con cui il Tribunale, in accoglimento dell'istanza cautelare avanzata dalla in sede di opposizione ex CP_4 art. 617 c.p.c., aveva sospeso l'efficacia esecutiva del titolo. In conclusione anche le richieste avanzate dall'attrice in relazione a detto procedimento meritano di essere rigettate, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
8. In base al principio della soccombenza la va Parte_1 condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. nella CP_2 misura che sarà liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio. La parte attrice va altresì condannata al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata Controparte_3
Va specificato che secondo la giurisprudenza di legittimità “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (v. Cass. 6 dicembre 2019, n. 31889). Nel caso di specie la chiamata in garanzia si rivela virtualmente fondata. Invero, l'esistenza del contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile professionale (polizza n. 381212302) è fatto del tutto incontestato oltre che documentalmente provato. Inoltre non è stata in alcun modo eccepita l'inoperatività della predetta polizza, né sono emersi indizi in tal senso.
10 8.1. Viste le peculiarità della vicenda esaminata e la controvertibilità delle questioni affrontate non appaiono sussistere i presupposti della “lite temeraria” ex art. 96 comma 3 c.p.c. invocata dalla compagnia assicurativa nei confronti della parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
RIGETTA integralmente le domande avanzate dalla nei Parte_1 confronti dell'Avv. ; CP_2
CONDANNA la al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell'Avv. , che si liquidano in complessivi € 20.000,00, oltre spese CP_2 generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge;
CONDANNA la al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in complessivi € 20.000,00, oltre spese Controparte_3 generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Castrovillari, 24/05/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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