Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4655 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato in data 10.6.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.26048/2024 R.G. LAVORO e PREVIDENZA
TRA
( ) e ( ) nella Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale della figlia minore ( Persona_1 [...]
) nata a [...] il [...], rapp.ti e difesi dall'avv. Simona Potenza. C.F._3
ricorrenti
E
, in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1 pro tempore
Rapp.to e difeso dall'avv. Giacomo Caiazza. resistente oggetto: ratei di indennità di frequenza conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato in data 27.11.2024 l'epigrafati ricorrenti hanno esposto di avere proposto presso la Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli, istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. al fine di conseguire l'accertamento del diritto all'indennità di frequenza in favore della minore;
che il giudizio si concludeva con il riconoscimento Persona_1 della prestazione assistenziale con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17.3.2022; di avere notificato e inviato il 22.7.2024 rispettivamente il decreto di omologa alla sede provinciale e legale e il modello amministrativo AP70 al fine di ottenere la liquidazione della prestazione in favore CP_1
CP_ della minore;
che l non ha provveduto alla liquidazione e al pagamento della relativa prestazione entro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis c.5 c.p.c.
1
L' , costituitosi in giudizio, ha dedotto di avere liquidato il 20.1.2025 la prestazione CP_1 dell'indennità di frequenza comunicando il Mod. TE08 della prestazione n. 07851946 Cat. INV CIV;
di avere calcolato in pari data la suddetta prestazione con decorrenza dal 1.4.2022 fino al 31.1.2025; di avere pagato la prima rata di pensione con valuta 7.2.2025; evidenziava che con rata del 1.3.2025 ha disposto il pagamento allo sportello postale della rata corrente e degli arretrati, come da cedolino allegato nella memoria di costituzione. Ha concluso chiedendo: “- Cessata Materia del Contendere.
- spese di lite secondo giustizia”.
Il Giudice, all'odierna udienza, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti.
La pronuncia richiesta dall e condivisa da parte ricorrente può essere disposta in CP_1 conformità. Ed invero, tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
2 Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n.
23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Quanto alle spese, esse cedono a carico dell che ha provveduto al pagamento della CP_1 prestazione successivamente alla notifica del ricorso, come da allegato modello tp/150 del 20.1.2025
e cedolino del 1.3.2025, senza aver giustificato il tardivo pagamento, oltre l'inutile decorso del termine di 120 gg per provvedere.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite liquidate in € 2.921,00 CP_1 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 10.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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