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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3503/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 11/03/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1 R.G. n. 3503/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 3503/2020 degli affari civili contenziosi
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., C.F. (Avv. ACCOLLA GIUSEPPE) P.IVA_1
Parte attrice
E
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1
(Avv. PALEOLOGO ANTONINO) P.IVA_2
Parte convenuta
Oggetto: ripetizione di indebito
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 11.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, Parte_1
ha convenuto in giudizio deducendo che la stessa, nel corso
[...] Controparte_1 del rapporto di conto corrente nr. 29800 , aperto almeno far data almeno dal 01/07/1988 e chiuso il
22/10/2020, aveva applicato interessi ultralegali e spese quanto meno sino al 26/11/2012, data in cui veniva redatto il primo contratto per iscritto, e -per il periodo successivo -interessi usurari e anatocistici
2 e commissioni e spese non legittimamente pattuite, viziando in tal modo il saldo risultante dagli estratti conto del suindicato rapporto. Ha quindi chiesto il ricalcolo del saldo del contratto di c/c alla luce delle nullità riscontrate e la condanna della convenuta a pagare la somma di € 142.516,43, indebitamente trattenuta dalla banca.
Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio la quale eccepiva, Controparte_1 in via preliminare, l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione, la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. dei versamenti solutori e l'infondatezza delle doglienze mosse all'indirizzo del conto corrente.
Espletata C.T.U. contabile, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti, all'udienza cartolare del 11.3.2025.
§§§
Così compendiata la res litigiosa, va innanzitutto osservato che l'eccezione di improcedibilità è da ritenersi superata per effetto dell'esperimento della procedura di mediazione su invito del giudice, nelle more del procedimento.
Va osservato che parte convenuta ha eccepito che il procedimento di mediazione, demandato dal Giudice all'udienza del 20/04/2021, non è stato validamente esperito entro il termine di quindici giorni assegnato in quanto l'istanza di mediazione era stata sottoscritta esclusivamente dall'Avv. Accolla, munito di semplice procura alle liti, non idonea a rappresentare la parte sostanziale nella procedura di mediazione.
L'eccezione è infondata in quanto all'incontro svoltosi davanti al mediatore era presente il legale rappresentante della società attrice, il quale ha ratificato l'operato del difensore sanando ogni eventuale vizio di procura.
Sgomberato il campo da tale eccezione, sotto il profilo documentale, in linea generale, gioverà ricordare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso con specifico riferimento al riparto dell'onere della prova in materia bancaria (cfr. ex multis Cass. sez. 1 civ. n. 9201/15) secondo cui, qualora sia il correntista ad agire in giudizio per l'accertamento negativo del debito nei confronti dell'istituto in considerazione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non dovute, incombe sullo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti posti a corredo della domanda, vale a dire di dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa rispetto alle quali l'applicazione degli interessi usurari o di commissioni non pattuite, avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Infatti, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, 3 non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass.
23229/04; Cass. 9099/12).
Mentre l'onere di produrre gli estratti conto – che contengono la prova dei pagamenti – è regolato dai principi appena enunciati e sostanzialmente grava su chi agisce per il recupero del credito (la banca) o per la restituzione delle somme (il correntista), l'onere di produrre i contratti grava sempre sulla banca, non solo ove rivesta la posizione di attrice sostanziale, ma pure ove sia convenuta in un'azione di accertamento negativo del credito evidenziato dal saldo negativo a una certa data (cfr. in proposito cass. Sez. L. n. 22862/10, sez.
6-L ord. 16917/12) o in un'azione di ripetizione dell'indebito, a fronte della produzione di estratti conto da parte del cliente che attestano il pagamento di interessi ultralegali e spese varie. Risulta determinante, in proposito, la portata delle norme dettate dal TUB sull'obbligo di forma scritta dei contratti bancari, dall'art. 1284 c.c. sull'obbligo di convenire in forma scritta interessi ultralegali (in proposito cfr. ex multis cass. sez. I civ. n. 9791/94) e dagli articoli 1418 e 1346 c.c. sull'obbligo di determinatezza dell'oggetto del contratto e delle sue clausole ( v. Tribunale Palermo, sez. V,
04/10/2021, n. 3665).
Ebbene, nel caso in esame, risulta agli atti che il primo contratto che ha regolato il rapporto di conto corrente tra le parti è quello datato 6.2.2008 mentre per il periodo dal 01/07/1988 sino alla data in cui è intervenuta la prima regolamentazione, non vi è prova di alcuna pattuizione per iscritto.
Sono stati poi prodotti gli estratti conto che hanno consentito la determinazione del saldo.
Sulla base di ciò, il ctu, dott.ssa , considerata l'assenza della documentazione Persona_1 contrattuale iniziale, ha proceduto sulla base degli estratti conto disponibili, a ricostruire l'intera movimentazione del conto espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto sino al momento in cui è intervenuta una pattuizione scritta delle condizioni contrattuali.
Quindi, dal 30.06.1988 al 05.02.2008 gli interessi sono stati calcolati applicando il tasso legale mentre a partire dal contratto di apertura di credito del 06.02.2008 sono stati applicati gli interessi man mano pattuiti.
Passando all'esame delle altre doglianze mosse da parte attrice all'indirizzo del rapporto di conto corrente, va innanzitutto rilevato, in ordine alla dedotta applicazione di interessi
4 anatocistici, che il ctu ha accertato che dal 06.02.2008, data del primo contratto di apertura di credito presente in atti, è stata applicata la capitalizzazione trimestrale pattuita in quanto oggetto di clausola contrattuale e con applicazione della medesima periodicità. Il ctu ha quindi mantenuto gli effetti della capitalizzazione;
ciò tuttavia sino al 01.01.2014 essendo stato introdotto in tale data il divieto di anatocismo;
dall'entrata in vigore della delibera CICR del
03.08.2016 è stata poi applicata la capitalizzazione annuale al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati gli interessi.
È poi fondata la contestazione relativa alla illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto.
Il ctu ha accertato infatti, che per il periodo sino al 05.02.2008, tale commissione non è stata pattuita, non essendo stato prodotto alcun contrato;
quanto al contratto del 06.02.2008 ha accertato che è stata indicata la percentuale della csm ma non sono pattuite le altre condizioni quali la periodicità, la base ed i criteri di calcolo.
Pertanto il ctu, stante l'indeterminatezza della clausola, ha eliminato dal saldo tale componente.
A partire dal contratto di apertura di credito del 07.09.2010 ha applicato, perché oggetto di specifica pattuizione, le commissioni sostitutive.
La contestazione relativa all'applicazione di interessi usurari è fondata in parte.
Il ctu ha accertato che:
-in relazione al contratto di apertura di credito del 07/09/2010, col quale è stato pattuito un tasso debitore entro fido di 4,272% e un tasso debitore oltre fido di 11,630%, vi è stato superamento del tasso soglia usura (TSU 13,71% ) per il tasso fuori fido;
-in relazione al contratto di apertura di credito del 26/11/2012, col quale è stato pattuito un tasso entro fido di 13,50% e un tasso debitore oltre fido di 15,00%, vi è stato superamento del tasso soglia usura (TSU 16,3875%) sia per il tasso entro fido che per il tasso fuori fido;
-in relazione al contratto di apertura di credito del 01/07/2014, col quale è stato pattuito un tasso debitore entro fido di 13,634% e un tasso debitore oltre fido di 16,00%, vi è stato superamento del tasso soglia usura (TSU 16,75%) per il tasso fuori fido;
-in relazione al contratto di apertura di credito del 16/03/2016, col quale è stato pattuito un tasso debitore entro fido di 4,866% e un tasso debitore oltre fido di 16,00%, vi è stato superamento del tasso soglia usura (TSU 15,925%) per il tasso fuori fido;
-in relazione al contratto di apertura di credito del 18/10/2017, col quale è stato pattuito tasso debitore entro fido di 5,416% e un tasso debitore oltre fido di 13,15%, vi è stato superamento del tasso soglia usura (TSU 15,15%) per il tasso fuori fido.
5 Va rilevato, come chiarito dal ctu in risposta alle osservazioni formulate all'elaborato peritale dalla banca, che l'usurarietà del tasso extra fido non ha avuto alcuna incidenza ai fini del calcolo in quanto, dalla documentazione agli atti, non risulta che tale tasso sia stato in concreto applicato, mentre, con riferimento alla usurarietà del tasso intrafido previsto dal contratto di apertura di credito del 26/11/2012, il ctu, con riguardo ai trimestri dal 26/11/2012 al 30/09/2014, ha tenuto conto dello sforamento del tasso soglia per 3 trimestri, fino al 30/09/2013, in quanto dal
01/10/2013 in poi è stato applicato il tasso convenzionale, essendo sotto soglia.
Ora, ai fini del ricalcolo del saldo di conto corrente, da operare tenendo conto delle accertate invalidità, va presa ora in considerazione l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
La decisione circa la fondatezza o meno dell'eccezione non può prescindere dalla valutazione circa la natura "ripristinatoria" ovvero "solutoria" delle rimesse in conto. Sul punto, infatti, la giurisprudenza della Cassazione, a Sezioni Unite, ha ritenuto che "l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"" (Cass. Sez. Un. n. 24418 del 2010).
Ad ulteriore specificazione di tali principi la successiva giurisprudenza di legittimità a Sezioni
Unite ha ritenuto che "in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte" (Cass. S.U. n. 15895 del 2019).
6 Concettualmente distinto dall'onere di allegazione (con riferimento al quale operano i principi fatti propri dalle Sezioni Unite appena menzionati) è l'onere probatorio avente ad oggetto la natura solutoria ovvero ripristinatoria della "rimessa" in conto corrente.
Riguardo a tale ultimo profilo è stato sostenuto che "i versamenti eseguiti su conto corrente in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici"
(Cass. n. 4518 del 2014).
Successivamente la Corte di Cassazione (sent. 27704 del 2018) ha fornito l'esatta interpretazione da attribuire al principio espresso nella pronuncia n. 4518 del 2014, affermando che "grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto". Solamente una volta che si sia data prova del contratto di apertura di credito (ovvero la stipulazione di tale negozio tra le parti non sia in contestazione) opera la presunzione in merito alla natura ripristinatoria delle rimesse (Cass. n. 20933 del 2017).
Dal punto di vista metodologico, va condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la determinazione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse in conto corrente ai fini dell'accertamento della prescrizione va operata tenendo conto dei saldi tempo per tempo ricalcolati (in tal senso, Cass. n. 9141 del 2020, secondo cui "in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio").
In applicazione di tali principi al caso di specie, deve ritenersi che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca sia ammissibile in quanto non deve ritenersi necessaria l'indicazione, in sede di allegazione, delle singole rimesse ritenute solutorie e, pertanto, prescritte.
7 Va poi osservato che il correntista ha assolto l'onere di provare la natura ripristinatoria di parte delle provviste.
Infatti dagli accertamenti del ctu fondati sugli estratti conto prodotti, emergono una serie di elementi che fanno ritenere, pur in assenza di una pattuizione per iscritto, la presenza di un affidamento.
Il ctu ha in particolare dato atto che la documentazione contabile attesta la presenza di un fido di fatto;
ciò in quanto le informazioni contabili contenute negli estratti conto consentano di individuare, da un punto di vista tecnico contabile, l'importo delle linee di fido accordate.
Infatti, a partire dal IV trimestre 1988, i prospetti di liquidazione periodica delle competenze evidenziano l'applicazione dei tassi e delle aliquote delle CMS entro fido e fuori fido, indicando chiaramente la presenza di un affidamento.
Ciò fa indubbiamente ritenere sussistente la presenza di un affidamento sin dal primo periodo successivo all'apertura.
Come accertato dal ctu, alcune delle provviste hanno avuto funzione solutoria.
L'individuazione delle rimesse solutorie è stata condotta dal ctu attribuendo rettamente tale natura alle sole rimesse effettuate con saldo passivo scoperto o extrafido: le rimesse affluite in conto in assenza o in eccedenza rispetto all'affidamento esistente, aventi quindi natura solutoria, sono state imputate prioritariamente a pagamento delle competenze precedentemente addebitate dalla banca.
Dall'analisi condotta dal ctu è emerso che le rimesse solutorie ammontano a
€ 572,46.
Alla luce dei superiori accertamenti, risulta quindi che, alla data del 22.10.2020, il rapporto di conto corrente oggetto di causa presenta un saldo a credito per il correntista pari euro 103.977,54
a fronte di un saldo banca, indicato alla stessa data di ero zero.
Pertanto la convenuta deve essere condannata a pagare all'attrice la somma di euro 103.977,54 oltre interessi dalla domanda al soddisfo
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta di un valore ricompreso tra i minimi e medi tabellari di cui al dm 55/2014, avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni trattate e all'accoglimento parziale della domanda
Le spese di ctu vanno poste a carico della convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
8 condanna la convenuta a pagare all'attrice, per i titoli di culi alla parte motiva, euro CP_1
103.977,54 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna la convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in euro 6.545,00 di cui di cui euro 545,00 per spese vive ed €. 6.000,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge, pone i costi della c.t.u. contabile, liquidata con separato decreto, a carico della convenuta.
Così deciso in Agrigento, 11.3.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 11/03/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1 R.G. n. 3503/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 3503/2020 degli affari civili contenziosi
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., C.F. (Avv. ACCOLLA GIUSEPPE) P.IVA_1
Parte attrice
E
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1
(Avv. PALEOLOGO ANTONINO) P.IVA_2
Parte convenuta
Oggetto: ripetizione di indebito
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 11.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, Parte_1
ha convenuto in giudizio deducendo che la stessa, nel corso
[...] Controparte_1 del rapporto di conto corrente nr. 29800 , aperto almeno far data almeno dal 01/07/1988 e chiuso il
22/10/2020, aveva applicato interessi ultralegali e spese quanto meno sino al 26/11/2012, data in cui veniva redatto il primo contratto per iscritto, e -per il periodo successivo -interessi usurari e anatocistici
2 e commissioni e spese non legittimamente pattuite, viziando in tal modo il saldo risultante dagli estratti conto del suindicato rapporto. Ha quindi chiesto il ricalcolo del saldo del contratto di c/c alla luce delle nullità riscontrate e la condanna della convenuta a pagare la somma di € 142.516,43, indebitamente trattenuta dalla banca.
Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio la quale eccepiva, Controparte_1 in via preliminare, l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione, la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. dei versamenti solutori e l'infondatezza delle doglienze mosse all'indirizzo del conto corrente.
Espletata C.T.U. contabile, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti, all'udienza cartolare del 11.3.2025.
§§§
Così compendiata la res litigiosa, va innanzitutto osservato che l'eccezione di improcedibilità è da ritenersi superata per effetto dell'esperimento della procedura di mediazione su invito del giudice, nelle more del procedimento.
Va osservato che parte convenuta ha eccepito che il procedimento di mediazione, demandato dal Giudice all'udienza del 20/04/2021, non è stato validamente esperito entro il termine di quindici giorni assegnato in quanto l'istanza di mediazione era stata sottoscritta esclusivamente dall'Avv. Accolla, munito di semplice procura alle liti, non idonea a rappresentare la parte sostanziale nella procedura di mediazione.
L'eccezione è infondata in quanto all'incontro svoltosi davanti al mediatore era presente il legale rappresentante della società attrice, il quale ha ratificato l'operato del difensore sanando ogni eventuale vizio di procura.
Sgomberato il campo da tale eccezione, sotto il profilo documentale, in linea generale, gioverà ricordare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso con specifico riferimento al riparto dell'onere della prova in materia bancaria (cfr. ex multis Cass. sez. 1 civ. n. 9201/15) secondo cui, qualora sia il correntista ad agire in giudizio per l'accertamento negativo del debito nei confronti dell'istituto in considerazione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non dovute, incombe sullo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti posti a corredo della domanda, vale a dire di dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa rispetto alle quali l'applicazione degli interessi usurari o di commissioni non pattuite, avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Infatti, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, 3 non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass.
23229/04; Cass. 9099/12).
Mentre l'onere di produrre gli estratti conto – che contengono la prova dei pagamenti – è regolato dai principi appena enunciati e sostanzialmente grava su chi agisce per il recupero del credito (la banca) o per la restituzione delle somme (il correntista), l'onere di produrre i contratti grava sempre sulla banca, non solo ove rivesta la posizione di attrice sostanziale, ma pure ove sia convenuta in un'azione di accertamento negativo del credito evidenziato dal saldo negativo a una certa data (cfr. in proposito cass. Sez. L. n. 22862/10, sez.
6-L ord. 16917/12) o in un'azione di ripetizione dell'indebito, a fronte della produzione di estratti conto da parte del cliente che attestano il pagamento di interessi ultralegali e spese varie. Risulta determinante, in proposito, la portata delle norme dettate dal TUB sull'obbligo di forma scritta dei contratti bancari, dall'art. 1284 c.c. sull'obbligo di convenire in forma scritta interessi ultralegali (in proposito cfr. ex multis cass. sez. I civ. n. 9791/94) e dagli articoli 1418 e 1346 c.c. sull'obbligo di determinatezza dell'oggetto del contratto e delle sue clausole ( v. Tribunale Palermo, sez. V,
04/10/2021, n. 3665).
Ebbene, nel caso in esame, risulta agli atti che il primo contratto che ha regolato il rapporto di conto corrente tra le parti è quello datato 6.2.2008 mentre per il periodo dal 01/07/1988 sino alla data in cui è intervenuta la prima regolamentazione, non vi è prova di alcuna pattuizione per iscritto.
Sono stati poi prodotti gli estratti conto che hanno consentito la determinazione del saldo.
Sulla base di ciò, il ctu, dott.ssa , considerata l'assenza della documentazione Persona_1 contrattuale iniziale, ha proceduto sulla base degli estratti conto disponibili, a ricostruire l'intera movimentazione del conto espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto sino al momento in cui è intervenuta una pattuizione scritta delle condizioni contrattuali.
Quindi, dal 30.06.1988 al 05.02.2008 gli interessi sono stati calcolati applicando il tasso legale mentre a partire dal contratto di apertura di credito del 06.02.2008 sono stati applicati gli interessi man mano pattuiti.
Passando all'esame delle altre doglianze mosse da parte attrice all'indirizzo del rapporto di conto corrente, va innanzitutto rilevato, in ordine alla dedotta applicazione di interessi
4 anatocistici, che il ctu ha accertato che dal 06.02.2008, data del primo contratto di apertura di credito presente in atti, è stata applicata la capitalizzazione trimestrale pattuita in quanto oggetto di clausola contrattuale e con applicazione della medesima periodicità. Il ctu ha quindi mantenuto gli effetti della capitalizzazione;
ciò tuttavia sino al 01.01.2014 essendo stato introdotto in tale data il divieto di anatocismo;
dall'entrata in vigore della delibera CICR del
03.08.2016 è stata poi applicata la capitalizzazione annuale al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati gli interessi.
È poi fondata la contestazione relativa alla illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto.
Il ctu ha accertato infatti, che per il periodo sino al 05.02.2008, tale commissione non è stata pattuita, non essendo stato prodotto alcun contrato;
quanto al contratto del 06.02.2008 ha accertato che è stata indicata la percentuale della csm ma non sono pattuite le altre condizioni quali la periodicità, la base ed i criteri di calcolo.
Pertanto il ctu, stante l'indeterminatezza della clausola, ha eliminato dal saldo tale componente.
A partire dal contratto di apertura di credito del 07.09.2010 ha applicato, perché oggetto di specifica pattuizione, le commissioni sostitutive.
La contestazione relativa all'applicazione di interessi usurari è fondata in parte.
Il ctu ha accertato che:
-in relazione al contratto di apertura di credito del 07/09/2010, col quale è stato pattuito un tasso debitore entro fido di 4,272% e un tasso debitore oltre fido di 11,630%, vi è stato superamento del tasso soglia usura (TSU 13,71% ) per il tasso fuori fido;
-in relazione al contratto di apertura di credito del 26/11/2012, col quale è stato pattuito un tasso entro fido di 13,50% e un tasso debitore oltre fido di 15,00%, vi è stato superamento del tasso soglia usura (TSU 16,3875%) sia per il tasso entro fido che per il tasso fuori fido;
-in relazione al contratto di apertura di credito del 01/07/2014, col quale è stato pattuito un tasso debitore entro fido di 13,634% e un tasso debitore oltre fido di 16,00%, vi è stato superamento del tasso soglia usura (TSU 16,75%) per il tasso fuori fido;
-in relazione al contratto di apertura di credito del 16/03/2016, col quale è stato pattuito un tasso debitore entro fido di 4,866% e un tasso debitore oltre fido di 16,00%, vi è stato superamento del tasso soglia usura (TSU 15,925%) per il tasso fuori fido;
-in relazione al contratto di apertura di credito del 18/10/2017, col quale è stato pattuito tasso debitore entro fido di 5,416% e un tasso debitore oltre fido di 13,15%, vi è stato superamento del tasso soglia usura (TSU 15,15%) per il tasso fuori fido.
5 Va rilevato, come chiarito dal ctu in risposta alle osservazioni formulate all'elaborato peritale dalla banca, che l'usurarietà del tasso extra fido non ha avuto alcuna incidenza ai fini del calcolo in quanto, dalla documentazione agli atti, non risulta che tale tasso sia stato in concreto applicato, mentre, con riferimento alla usurarietà del tasso intrafido previsto dal contratto di apertura di credito del 26/11/2012, il ctu, con riguardo ai trimestri dal 26/11/2012 al 30/09/2014, ha tenuto conto dello sforamento del tasso soglia per 3 trimestri, fino al 30/09/2013, in quanto dal
01/10/2013 in poi è stato applicato il tasso convenzionale, essendo sotto soglia.
Ora, ai fini del ricalcolo del saldo di conto corrente, da operare tenendo conto delle accertate invalidità, va presa ora in considerazione l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
La decisione circa la fondatezza o meno dell'eccezione non può prescindere dalla valutazione circa la natura "ripristinatoria" ovvero "solutoria" delle rimesse in conto. Sul punto, infatti, la giurisprudenza della Cassazione, a Sezioni Unite, ha ritenuto che "l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"" (Cass. Sez. Un. n. 24418 del 2010).
Ad ulteriore specificazione di tali principi la successiva giurisprudenza di legittimità a Sezioni
Unite ha ritenuto che "in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte" (Cass. S.U. n. 15895 del 2019).
6 Concettualmente distinto dall'onere di allegazione (con riferimento al quale operano i principi fatti propri dalle Sezioni Unite appena menzionati) è l'onere probatorio avente ad oggetto la natura solutoria ovvero ripristinatoria della "rimessa" in conto corrente.
Riguardo a tale ultimo profilo è stato sostenuto che "i versamenti eseguiti su conto corrente in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici"
(Cass. n. 4518 del 2014).
Successivamente la Corte di Cassazione (sent. 27704 del 2018) ha fornito l'esatta interpretazione da attribuire al principio espresso nella pronuncia n. 4518 del 2014, affermando che "grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto". Solamente una volta che si sia data prova del contratto di apertura di credito (ovvero la stipulazione di tale negozio tra le parti non sia in contestazione) opera la presunzione in merito alla natura ripristinatoria delle rimesse (Cass. n. 20933 del 2017).
Dal punto di vista metodologico, va condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la determinazione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse in conto corrente ai fini dell'accertamento della prescrizione va operata tenendo conto dei saldi tempo per tempo ricalcolati (in tal senso, Cass. n. 9141 del 2020, secondo cui "in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio").
In applicazione di tali principi al caso di specie, deve ritenersi che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca sia ammissibile in quanto non deve ritenersi necessaria l'indicazione, in sede di allegazione, delle singole rimesse ritenute solutorie e, pertanto, prescritte.
7 Va poi osservato che il correntista ha assolto l'onere di provare la natura ripristinatoria di parte delle provviste.
Infatti dagli accertamenti del ctu fondati sugli estratti conto prodotti, emergono una serie di elementi che fanno ritenere, pur in assenza di una pattuizione per iscritto, la presenza di un affidamento.
Il ctu ha in particolare dato atto che la documentazione contabile attesta la presenza di un fido di fatto;
ciò in quanto le informazioni contabili contenute negli estratti conto consentano di individuare, da un punto di vista tecnico contabile, l'importo delle linee di fido accordate.
Infatti, a partire dal IV trimestre 1988, i prospetti di liquidazione periodica delle competenze evidenziano l'applicazione dei tassi e delle aliquote delle CMS entro fido e fuori fido, indicando chiaramente la presenza di un affidamento.
Ciò fa indubbiamente ritenere sussistente la presenza di un affidamento sin dal primo periodo successivo all'apertura.
Come accertato dal ctu, alcune delle provviste hanno avuto funzione solutoria.
L'individuazione delle rimesse solutorie è stata condotta dal ctu attribuendo rettamente tale natura alle sole rimesse effettuate con saldo passivo scoperto o extrafido: le rimesse affluite in conto in assenza o in eccedenza rispetto all'affidamento esistente, aventi quindi natura solutoria, sono state imputate prioritariamente a pagamento delle competenze precedentemente addebitate dalla banca.
Dall'analisi condotta dal ctu è emerso che le rimesse solutorie ammontano a
€ 572,46.
Alla luce dei superiori accertamenti, risulta quindi che, alla data del 22.10.2020, il rapporto di conto corrente oggetto di causa presenta un saldo a credito per il correntista pari euro 103.977,54
a fronte di un saldo banca, indicato alla stessa data di ero zero.
Pertanto la convenuta deve essere condannata a pagare all'attrice la somma di euro 103.977,54 oltre interessi dalla domanda al soddisfo
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta di un valore ricompreso tra i minimi e medi tabellari di cui al dm 55/2014, avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni trattate e all'accoglimento parziale della domanda
Le spese di ctu vanno poste a carico della convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
8 condanna la convenuta a pagare all'attrice, per i titoli di culi alla parte motiva, euro CP_1
103.977,54 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna la convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in euro 6.545,00 di cui di cui euro 545,00 per spese vive ed €. 6.000,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge, pone i costi della c.t.u. contabile, liquidata con separato decreto, a carico della convenuta.
Così deciso in Agrigento, 11.3.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
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