Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/04/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5041/2021
All'udienza collegiale del giorno 30/04/2025 ore 12:40
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1
Avv. BRUNO ELETTRA avv. Angelini sost.
Appellato/i
Controparte_2
Avv. BERNARDINI SVEVA avv. Zanotti sost.
Controparte_3
Avv. GAGLIANO ALESSIA avv. Arcese sost.
AVV. SCHERINI GIORGIO
AVV. PIRAS STEFANO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avv. Zanotti si oppone e in caso di remissione della causa in istruttoria insiste per le proprie richieste istruttorie.
L'avv. Arcese si oppone alla richiesta dell'attore, si riporta gli atti e insiste nelle istanze formulate.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 30 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5041 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Elettra CP_1 C.F._1
Bruno (C.F. – PEC: ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Elettra Bruno sito a Formia (LT) in via Remigio Paone 10; giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
C.F. e p.i. ) in persona del responsabile della Controparte_2 P.IVA_1
Direzione Legale di Avv. Amedeo Gagliardi, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Sveva Bernardini (C.F.: – PEC: ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Cicerone 49, giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e on sede in 00159 - Roma, Via Giuseppe Donati, n. 174 (P.I. e Controparte_4 P.IVA_2
C.F. ), in persona del Legale Rappresentante pro tempore Ing. , P.IVA_3 Controparte_5 rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv. Giorgio Scherini (C.F.
[...]
[...] – PEC: e Alessia Gagliano (C.F. C.F._4 Email_3 [...]
– PEC: del Foro di Milano e dall'Avv. C.F._5 Email_4
Stefano Piras (C.F. – PEC: ) del Foro CodiceFiscale_6 Email_5 di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via dei Gracchi, n.
128, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 07/09/2021 ha proposto appello CP_1
avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 11293/2021, pubblicata in data 30/06/2021 resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 52375/2018, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e Controparte_2 Controparte_4
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato evocava e CP_1 Controparte_6
al fine di sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti CP_3
in occasione del sinistro del 16.7.15 h.
5.00 allorquando -in qualità di Agente di Polizia in fase di inseguimento di soggetti in fuga- scavalcava il guard rail dell'Autostrada A8 in Rho ferendosi su dei tondini di ferro presenti su una soletta di cemento armato sita oltre il manto erboso. Deduceva come sia che OC appaltatrice dei lavori in zona- dovevano rispondere ex art CP_2 CP_3
2051 o 2043 cc per la sussistenza di detta opera incompiuta ed insidiosa, in cantiere non recintato.
Si costituiva negando ogni addebito, deducendo la colpa esclusiva dell'infortunato che CP_2
aveva scavalcato imprudentemente il guard rail -conforme a legge- atto proprio a delimitare la strada da pericoli esterni, facendo così un uso non conforme della res. Chiedeva dunque respingersi la domanda ed in subordine -in caso di soccombenza- condannare la in quanto CP_3
responsabile dei lavori appaltati nel tratto ove occorso il sinistro. Si costituiva altresì la CP_3
deducendo come i lavori appaltati con realizzo di quinta corsia e barriere antirumore erano in corso di opera con sopralluoghi per la sicurezza continui;
l'area di cantiere era poi segnalata ed interdetta ad estranei con rete di recinzione integra e cancello;
il fatto, quindi, era interamente ascrivibile alla condotta dell'attore che aveva incautamente scavalcato il guard rail facendone un uso improprio.
Chiedeva dunque respingersi la domanda ed in subordine- contestando le voci di danno richieste- quantificarsi il dovuto nella misura dovuta”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “respinge la domanda;
compensa le spese di lite”. § 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa riforma della sentenza n. 11293/2021 del Tribunale di
Roma, -) in via preliminare, ammettere le richieste istruttorie formulate dall'attore in primo grado,
e dare corso alla relativa assunzione;
-) nel merito, accertare la responsabilità di Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e/o di in persona
[...] Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, - per l'effetto condannare in CP_2 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e/o di in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, anche in solido tra loro (o, in subordine, chi di ragione), al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti da parte appellante in conseguenza del sinistro, come meglio indicato in parte motiva ed in primo grado, nella misura ivi indicata o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo. - con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado giudizio, ivi comprese le spese generali, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi antistataria”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata Controparte_2 in data 15/12/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in via preliminare dichiarare l'improponibilità e / o improcedibilità del gravame per le ragioni sopra esposte. Nel merito respingerlo poiché infondato in fatto e in diritto. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, Voglia condannare la a manlevare e /o tenere indenne la comparente da ogni conseguenza pregiudizievole CP_3
possa derivare dal presente giudizio, in forza del contratto di appalto stipulato fra Controparte_2
e la che prevede anche che la custodia del bene e dei materiali del cantiere
[...] CP_3 siano affidati in via esclusiva all'Appaltatore. Vittoria di spese”.
§ 6. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_4
28/12/2021, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342
e/o 348-bis cpc. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza respinta e disattesa, In via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposta dal signor ex art CP_1
348 bis c.p.c. -in ogni caso dichiarare inammissibile la parte dia appello in cui il introduce CP_1 domande nuove e segnatamente il quinto motivo di appello, Nel merito: respingere l'appello proposto dal sig. e per l'effetto confermare la sentenza n.11293/2021 emessa dal Tribunale di CP_1
Roma in persona del Giudice dott.ssa Maria Lavinia Fanelli pubblicata in data 30.06.2021. Col favore delle spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre ad eventuale condanna ex art 96
c.p.c.”. § 7. — Con ordinanza del 18/01/2022 la Corte ha rigettato le istanze istruttorie e l'istanza di ammissione delle CTU avanzata dalla parte appellante.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello si articola in cinque motivi.
§ 9.1. — Il primo motivo di appello è rubricato: “Violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c.”
Deduce l'appellante: “La OC in primo grado del presente giudizio ha CP_2
depositato due comparse di costituzione risposta: una tempestiva, ma non contenente alcuna deduzione in fatto o in diritto inerente al caso di specie;
l'altra tardiva, contenente la compiuta esposizione delle difese pertinenti al caso di specie. La OC , nel depositare la seconda CP_2 delle suddette comparse, ha giustificato la propria condotta invocando un “mero errore di sistema”
(non meglio precisato) a causa del quale aveva in sostanza scambiato un atto per un altro. L'attore, nella prima memoria depositata ex articolo 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., a pagina 2, § 3, c.p.c., aveva prontamente eccepito che la seconda comparsa di costituzione risposta depositata dalla doveva reputarsi inammissibile, e di conseguenza dovevano reputarsi tamquam non CP_2
essent le difese tutte ivi svolte. Il Tribunale di Roma nulla ha stabilito in merito a tale eccezione;
ha tuttavia rigettato la domanda del merito anche nei confronti della OC . Tale statuizione CP_2
è affetta da nullità, sia nell'ipotesi in cui si volesse ritenere che il Tribunale abbia trascurato di provvedere, sia nell'ipotesi in cui si volesse ritenere che il Tribunale abbia implicitamente rigettato la suddetta eccezione di tardività”.
Il motivo è infondato.
Invero, da un lato, la non contestazione non poteva evidentemente evincersi da una comparsa che non riguardava i fatti di causa.
Dall'altro, successivamente, la OC si è costituita in giudizio contestando le CP_2
deduzioni avversarie.
§ 9.2. — Il secondo motivo di appello è rubricato “Nullità della sentenza per irrazionalità manifesta (art. 134, comma secondo, n. 4, c.p.c.)”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata
Deduce l'appellante: “Il Tribunale ha rigettato, senza motivazione, le richieste di prova testimoniale formulate dall'attore ed intese a provare che: a) la presenza del cantiere non era segnalata;
b) il cantiere non era illuminato;
c) mancavano le strisce gialle e nere regolamentari di delimitazione del cantiere;
d) dal lato della strada non erano presenti recinzioni;
e) non erano presenti indicazioni che mostrassero la via di ingresso e di uscita dal cantiere;
f) il cantiere non era interamente recintato (cfr., per tutte le circostanze che precedono, la II memoria ex art. 183 c.p.c., pp. 1-2, capp. 1-12). Dopo avere rigettato queste istanze istruttorie, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto dimostrato in facto che: a) il cantiere era interamente recintato;
b) “sussistevano le condizioni di normale percezione del cantiere” da parte dei terzi (così la sentenza, p. 3, secondo e quarto capoverso).
4.1. Il Tribunale, dunque, da un lato ha rigettato la domanda ritenendo dimostrati due fatti ben precisi (“il cantiere era interamente recintato”; “il cantiere era visibile”); dall'altro lato però ha negato all'attore il diritto di provare il contrario, e cioè la insussistenza di quei fatti. Così giudicando, il Tribunale è incorso nel vizio di nullità della sentenza per irrazionalità manifesta”.
Il motivo è infondato.
Invero il Tribunale ha respinto, implicitamente, la prova testimoniale ritenendola irrilevante a fronte della documentazione versata in atti da cui risultava, con sufficiente certezza, lo stato dei luoghi.
§ 9.3. — Con il terzo motivo di appello viene dedotta la violazione dell'art. 2051 c.c.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Ciò premesso è indubbio che il sg. - CP_1
seppure per giustificate ed encomiabili ragioni di servizio- abbia fatto un uso improprio della res, ovvero un utilizzo eccezionale e anormale rispetto alla regolarità causale della condotta degli utenti determinando per ciò solo il suo infortunio, pur in presenza di adottate misure di sicurezza da parte del custode (vd infra) .
Sul punto la OC appaltatrice dei lavori da parte di ha allegato CP_3 CP_2 come nel tratto interessato dal sinistro vi fossero lavori in corso determinati dall'ampliamento delle corsie e dalla necessità di realizzare barriere antirumore (all. 1 Controparte_7
In particolare emerge dai verbali di sopralluogo per la sicurezza dell'area in sub appalto nel periodo in questione e relative fotografie (doc 6. come il tratto fosse perimetrato dal Controparte_7
guard rail nel lato strada e recinzione lato interno (es foto 2 del verbale sopralluogo del 9.7.15) nonché fosse interdetto l'ingresso al cantiere per i non addetti da visibile segnaletica apposta su cancello chiuso (es. foto 2 e 3 verbale 17.8.15+ doc 3 c.r.).
Sussistevano dunque le condizioni di normale percezione da parte degli utenti della sussistenza di un cantiere con lavori in corso, debitamente circoscritta e segnalata nei punti di accesso senza che si possa pretendere una segnaletica lungo tutto il tratto.
Ne consegue che -una volta penetrato in detta area sebbene vietato- la pretesa attorea secondo cui gli elementi ferrosi sporgenti su cui accidentalmente caduto e deputati verosimilmente alla posa in opera dei manufatti avrebbero dovuto essere protetti quotidianamente (coperchi in gomma rossa?) al fine di evitare pericoli per gli utenti della strada non è plausibile: invero detti tondini non costituivano certamente un pericolo né per gli operai -unici autorizzati al transito- per la assoluta visibilità degli stessi (come si percepisce proprio dalla fotografia prodotta da parte attrice doc 13 cit) e che dovevano anzi utilizzarli per l'esecuzione dei lavori né per gli automobilisti in transito (se non in ipotesi eccezionale di sinistro per la quale prevista normativamente la barriera anti sfondamento/guard rail ivi presente).
Nessuna franca censura può dunque essere mossa al custode rectius alla nel caso CP_3
di specie: la zona era interdetta da guard rail ovvero da barriera protettiva allo stato in buone condizioni -in assenza di allegazione contraria- che volontariamente l'infortunato ha superato probabilmente con concitazione per l'inseguimento in corso e così inciampando su quegli ostacoli non perfettamente visibili solo contingentemente per la scarsa luminosità naturale dovuta all'orario.
L'utilizzo improprio dunque della zona da parte del sig. del bene -ancorché CP_1
giustificato- ha reso l'accadimento fortuito, accidentale e dunque idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la res e il sinistro”.
Deduce l'appellante: “Il Tribunale, nel rigettare ambedue le domande formulate dall'attore, ha: a) ritenuto che “custode” del cantiere fosse la sola senza nulla statuire in merito CP_3
alla domanda proposta nei confronti della (cfr. la sentenza di primo grado, p. 3, penultimo CP_2 capoverso); b) ritenuto che l'imprevedibilità della condotta della vittima escludesse la responsabilità del custode;
c) ritenuto che i ferri di armatura sporgenti dal suolo “non costituissero un pericolo”.
Tutte e tre queste affermazioni sono erronee in punto di diritto.
5.1. La prima statuizione è erronea in quanto il committente di un'opera edile non perde la qualità di “custode”, per i fini di cui all'art. 2051 c.c. Questo è un principio saldissimo nella giurisprudenza di legittimità, ribadito da ultimo da
Cass. civ., sez. III, 17.3.2021 n. 7553, secondo cui “la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori). 5.2.
La seconda statuizione è erronea in quanto la responsabilità del custode è oggettiva, prescinde dalla colpa e si fonda sulla sola esistenza del nesso di causalità tra cosa e danno. La circostanza, pertanto, che la condotta della vittima fosse prevedibile o imprevedibile da parte del custode non libera quest'ultimo dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. Ai fini della liberazione del custode dalla responsabilità presunta, infatti, non rileva la prevedibilità soggettiva (e cioè la possibilità per il singolo custode, nel caso specifico, di prevedere l'evento); ma unicamente e soltanto l'imprevedibilità oggettiva, e cioè “in base alle regole statistiche o scientifiche, oggettivizzate in base alla loro preponderanza o comune accettazione, da cui inferire un giudizio di non improbabilità dell'evento in base a criteri di ragionevolezza” (così la Cassazione nella ampia motivazione della nota sentenza con cui è stata “sistemata” la materia della responsabilità per danni da cose in custodia, e cioè Cass. civ. [ord.], sez. 3, 01-02- 2018, n. 2481, in Arch. circolaz., 2018, 838). Ma nel caso di specie non può certamente dirsi “imprevedibile oggettivamente” che una persona possa cadere ed essere trafitta da ferri di armatura sporgenti dal suolo. E nulla rileva, ovviamente, se quella persona sia un operaio, un addetto ai lavori, un utente della strada, o un terzo. Gli offendicula non sono ammessi nel nostro ordinamento, e la lesione della salute altrui non diventa certo lecita e legittima solo perché avvenuta in un'area privata.
5.3. La terza statuizione è erronea per ben due diverse ed indipendenti ragioni. La prima ragione è che, in punto di fatto, un ferro di acciaio sporgente dal suolo costituisce di per sé, per nozione di fatto rientrante nella comune esperienza, un pericolo. Esso può provocare l'inciampo di una persona, e trafiggere poi il corpo di chi vi cada al di sopra: come infatti è puntualmente avvenuto. Ed è talmente vero che i ferri di armatura sporgenti dal calcestruzzo sono un pericolo, che - come diremo meglio tra breve - la normativa e le prassi infortunistiche raccomandate sinanche dall' ne impongono la protezione. (…) In conclusione, CP_8 il Tribunale ha violato l'art. 2051 c.c. per avere: a) escluso la qualità di “custode” in capo all'appaltatore; b) affermato che l'imprevedibilità soggettiva dell'evento esclude la responsabilità del custode;
c) affermato che la pericolosità della cosa sia presupposto della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.”.
Il motivo è fondato.
Deve innanzitutto osservarsi che “Dei danni subiti all'interno di un'area di cantiere stradale
- se completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale - risponde esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode;
se, invece, l'area risulta adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c.”
(Cass. Sez. 3, 18/09/2023, n. 26780, Rv. 668758 - 01).
Nel caso di specie l'area era affidata alla gestione esclusiva della che aveva CP_3
realizzato un cantiere recintato su tre lati.
In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Nella specie – relativa al caso di un uomo il quale, dopo aver scavalcato, in orario notturno, il guard-rail che delimitava la piazzola di sosta di una strada statale, era caduto in un tombino per lo smaltimento delle acque reflue, aperto e non segnalato -, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva individuato nel comportamento colposo del danneggiato la causa esclusiva dell'evento, senza verificare se fosse configurabile una concorrente responsabilità ex art. 2051 dell'ente gestore della strada, per aver lasciato il tombino aperto e privo di qualsivoglia segnalazione, tenuto conto della circostanza che il luogo in cui si trovava era comunque raggiungibile da parte degli utenti della strada)” (Cass. Sez. 6, 17/11/2021, n. 34886, Rv. 663127 - 01).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame deve osservarsi che è pacifico che l'area in cui si è verificato il sinistro si trovava a margine dell'autostrada ed era oggetto di lavori di costruzione di una barriera antirumore affidata dalla OC alla che pertanto rivestiva la CP_2 CP_3
qualità di custode.
Parimenti è pacifico che il cantiere era recintato nella parte esterna mentre il lato confinante con l'autostrada era delimitato solo dal guard rail.
Osserva la Corte che il guard rail non può essere considerato una recinzione in quanto destinato ad evitare che le autovetture possano finire fuori strada.
Lo stesso è poi agevolmente scavalcabile e non consente di prevedere che oltre lo stesso si trovi un cantiere.
Deve osservarsi al riguardo che la segnalazione del cantiere era situata nel lato opposto.
Il fatto poi che un utente scavalchi il guard rail non può essere considerata una circostanza imprevedibile in quanto legata alla necessità di abbandonare un autoveicolo per svariate ragioni
(avaria, incendio, ecc.).
Dunque, il cantiere era soggetto a custodia da parte della e il fatto puro e semplice CP_3
che esso si trovasse al di là del guard-rail non consentiva alla OC custode di lasciarlo aperto e privo di segnalazione, posto che quel luogo era comunque raggiungibile da parte di un utente della strada (tant'è che fu raggiunto dalla vittima, nel caso in esame).
Indubbiamente poi la presenza di ferri aguzzi sporgenti dal cemento costituisce una fonte di pericolo che il custode avrebbe dovuto neutralizzare con apposite protezioni ovvero coprendolo.
La in quanto custode è pertanto tenuta al risarcimento dei danni subiti CP_3 dall'appellante.
Debbono invece essere respinte le domande proposte nei confronti di . CP_2
§ 9.4 – Con il quarto motivo di appello viene dedotta la violazione degli artt. 1227 e 2051 c.c.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Ebbene in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Cass. n. 9315/19)”.
Deduce l'appellante: “Il Tribunale, dopo avere erroneamente affermato in facto che la res non era pericolosa, e dopo avere erroneamente argomentato in iure che la non pericolosità della cosa esclude la responsabilità del custode, con una terza ratio decidendi ha affermato che la responsabilità dell'accaduto andava ascritta unicamente alla vittima, per essersi “introdotta” in un cantiere edile senza permesso (sic!). Il Tribunale ha evocato, al riguardo, la nozione di “uso improprio della cosa” da parte della vittima, ed affermato che nel caso di specie ricorreva una ipotesi di tale “uso improprio”.”.
Il motivo è fondato.
Invero “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., l'uso improprio od anomalo della cosa fonte di danno integra gli estremi del caso fortuito ed è quindi idoneo ad escludere la responsabilità del custode ma l'accertamento di tale modalità d'uso deve essere valutata in concreto ed “ex post”, non già in astratto ed “ex ante”. Ne consegue che il caso fortuito e la conseguente liberazione dalla responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. può essere esclusa quando l'uso anomalo, ancorché originato da un comportamento volontario sia stato posto in essere all'interno di un'attività utile, necessaria ed autorizzata per finalità professionali” (Cass. Sez. 3, 31/10/2017, n. 25838, Rv. 646636
- 01).
Nella specie è evidente che l'appellante abbia scavalcato il guard rail per ragioni di servizio essendo impegnato nell'inseguimento di alcuni malfattori.
Comunque “la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ., di natura oggettiva, non può escludersi per il solo fatto che la vittima abbia usato la cosa fonte di danno volontariamente ed in modo abnorme (ferma restando, in tal caso, la valutazione della sua condotta come concausa del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, cod. civ.), quando tale uso, benché non conforme a quello ordinario, è reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa medesima” (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 1769 del 08/02/2012 (Rv. 621772 - 01).
Nel caso di specie appunto il cantiere della era facilmente accessibile CP_3
semplicemente scavalcando il guard rail.
§9.5 – Con il quinto motivo di appello viene dedotta la violazione dell'art. 2043 c.c. e degli artt. 96 e 109, nonché dell'intero Allegato XII, al d. lgs.
9.4.2008 n. 81 (testo unico della sicurezza sul lavoro).
Deduce l'appellante: “Il Tribunale, nella propria motivazione, non ha affrontato separatamente l'accertamento della responsabilità per custodia, e quella per fatto illecito. Ha trattato l'una e l'altra congiuntamente, affermando da un lato che la colpa dell'accaduto era tutta della vittima, e dall'altro che il custode aveva “adottato le necessarie misure di sicurezza” (così la sentenza impugnata, pagina 3, secondo capoverso). Detto delle ragioni per le quali fu erronea l'attribuzione alla vittima della responsabilità esclusiva dell'infortunio, resta ora da dire che non meno erronea fu l'affermazione del Tribunale secondo cui nessuna condotta colposa sarebbe addebitabile all'appaltatore e, di conseguenza, al committente per culpa in vigilando. Questa statuizione è erronea in punto di diritto sotto tre aspetti: a) costituì colpa specifica dell'appaltatore non recintare l'intero perimetro del cantiere;
b) costituì colpa specifica dell'appaltatore non illuminare e non segnalare il cantiere;
c) costituì colpa specifica dell'appaltatore non proteggere in modo adeguato i ferri di armatura sporgenti”.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento dei motivi che precedono.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere accolto.
§ 11. — Per quanto concerne i danni subiti dall'appellante essi sono provati dalla documentazione medica versata in atti e, segnatamente :
1. Verbale di pronto soccorso n. 10063885 del 16.07.2015;
2. Certificato medico del 10.08.2015;
3. Certificato medico del 12.08.2015; 4. Piano riabilitativo del 03.09.2015;
5. Certificato medico del 04.09.2015;
6. Esame Elettromiografico- Elettroneurografico del 10.09.2015;
7. Certificato medico del 02.10.2015;
8. Relazione fisioterapica del 2.10.2015;
9. Certificato presenze prestazioni effettuate del 02.10.2015;
10. Certificato medico del 22.10.2015;
11. Certificato di compiuta guarigione con postumi.
In particolare, dal certificato del Pronto Soccorso si evince che l'appellante riportava a causa di una “caduta accidentale sul lavoro con conseguente trauma e ferita con tondino di ferro coscia- gamba sx” la “Ferita Coscia SX, Ferita Ginocchio SX, accidentale, Ferita Gamba SX”.
Dalla relazione medico- legale di parte redatta dal dott. - non oggetto Persona_1
di specifica contestazione - risulta che riportava un'invalidità temporanea di gg. 25 CP_1 al 75%, giorni 30 al 50% e giorni 45 al 25% nonché un'invalidità permanente del 10-11%.
Queste conclusioni paiono congrue in relazione alle ferite riportate come indicate nel verbale del pronto soccorso e della successiva documentazione medica da cui risulta la presenza di una vasta cicatrice.
Applicando come tabella di riferimento quella adottata dal Tribunale di Milano 2024 possono liquidarsi le seguenti somme :
Età del danneggiato alla data del sinistro 27 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 45
Danno biologico risarcibile € 22.728,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 28.637,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.156,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.293,75
Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00 Totale generale: € 33.812,00.
Non vi è prova di ulteriori danni e, in particolare, quelli per spese mediche ovvero per consulenze.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, la CP_4
in qualità di custode, deve essere condannata a risarcire i danni subiti da che si
[...] CP_1 liquidano in complessivi € 33.812,00.
Su tale somma devalutata al momento del sinistro andranno calcolati gli interessi sulle somme rivalutate annualmente anno per anno (cfr. Cass. Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712) e precisamente :
Indice alla Decorrenza: 107,2
Indice alla Scadenza: 121,4
Raccordo Indici: 1,071
Coefficiente di Rivalutazione: 1,213
Totale Rivalutazione: € 7.201,96
Capitale Rivalutato: € 41.013,96
Totale Colonna Giorni: 3546
Totale Interessi: € 4.308,10
Rivalutazione + Interessi: € 11.510,06
Capitale Rivalutato + Interessi: € 45.322,06.
La conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione effettuata dalla sentenza determina il diritto del danneggiato agli interessi legali sulla somma riconosciuta, con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al saldo.
§ 12. — In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto e, in riforma della sentenza impugnata, la OC deve essere condannata a pagare ad la somma di CP_3 CP_1 complessivi € 45.322,06 oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al saldo.
§ 13. — Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione del valore della causa (da € 26.001 ad € 52.000), applicando i valori medi, eccettuata la fase istruttoria per la quale vengono liquidati i compensi nella misura minima in quanto non effettuata, come segue:
Giudizio innanzi al Tribunale
Fase di studio della controversia : € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio : € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 903,00
Fase decisionale : € 2.905,00 per un totale di € 6.713,00 oltre ad € 518,00 per spese
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia : € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio : € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione € 1.523,00
Fase decisionale : € 3.470,00 per un totale di € 8.469,00 oltre ad € 777,00 per spese
Esse possono essere compensate per quanto concerne la posizione di attesa la CP_2 difficoltà nell'individuare il custode del cantiere.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di CP_1
e avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario Controparte_2 Controparte_4 di Roma n. 11293/2021, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la OC
a pagare ad la somma di complessivi € 45.322,06 oltre agli CP_4 CP_1 interessi legali con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al saldo;
2. rigetta le domande proposte nei confronti di;
CP_2
3. condanna la OC a rifondere ad le spese di lite che liquida, CP_4 CP_1 per il giudizio di primo grado, in complessivi € 6.713,00 per compensi ed € 518,00 per spese e per il presente grado in complessivi € 8.469,00 per compensi ed € 777,00 per spese oltre accessori di legge. Spese compensate riguardo alla posizione di . CP_2
Così deciso in Roma il 30 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli