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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8246 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 19962/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 30/05/2024, rimessa al Collegio alla udienza di discussione orale DE
16.9.2025 discussa nella Camera di Consiglio DE 15.10.2025 promossa
DA
c.f. nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 cittadino tedesco, residente a [...], rappresentato e difeso dall' avv. LOLLI
LI DE foro di Milano, presso la quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
GL (MI) l'1/03/1981, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
LI RA DE foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 14 Genitori di CF , nato il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._3 in Milano, via Bordighera 29,
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 1.7.2024
OGGETTO: modifica DEle condizioni DEla responsabilità genitoriale e art. 473 bis .39 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per : foglio DE 7.4.2025 Parte_1
Voglia l'ill.mo Tribunale ogni avversa istanza deduzione eccezione respinta, così giudicare
1) In applicazione DEl'art 473 bis 39 cpc ammonire la madre al rispetto di quanto stabilito nella pronuncia DEla corte d'Appello di Monaco in ordine al diritto di visita DE padre ed alla cooperazione al fine di permettere regolari contatti tra il ricorrente e il figlio minore anche in Videochiamata Pt_1
2) In modifica a quanto stabilito dalla Corte d'appello di Monaco con la pronuncia si chiede: a) che venga assicurato al padre un periodo di vacanza con pari a quello materno o comunque
Pt_1 superiore alla settimana attualmente consentita durante le vacanze estive e natalizie, in considerazione DE fatto che alla madre, presso la quale è collocato abitualmente, ne sono state assicurate sei,
Pt_1 attraverso la predisposizione di un nuovo calendario, b) che per il principio di equità i genitori non possano trascorrere più di due settimane consecutive con il minore nei mesi estivi, ed in particolare che alla madre non sia consentito scegliere 4 settimane consecutive nel mese di agosto, pregiudicando il diritto di visita DE ricorrente c) che venga rivista la limitazione imposta al padre di portare in vacanza nel raggio di 80 km da
Pt_1 Milano, limite che attualmente non consente al padre di poter trascorrere con il minore una vacanza al mare o al lago o anche in NI ai primi di settembre, dovendo stare per forza a Milano d) che venga rimosso il limite imposto al padre di fissare l'alloggio per i we alternati nel raggio di 25 Km dall'abitazione materna, atteso che è sempre il sig. a recarsi in Italia a trovare , e che Parte_1 Pt_1 un pernottamento a Como, eviterebbe a i trasferimenti per raggiungere prati e boschi dove il
Pt_1 papà lo porta a camminare e) in caso il we di spettanza DE padre cada in prossimità di un giorno festivo in base al calendario tedesco, venga consentito al padre di poter estendere il tempo di permanenza con inglobando
Pt_1 anche detto giorno di vacanza. (Festa DEl'ascensione 29/5/2025- Lunedi di Pentecoste 9/6/25 - festa DEl'unità tedesca 3 ottobre ) f) che venga disposto che l'intero periodo DEle vacanze natalizie e pasquali venga trascorso con il padre, così da poter riequilibrare i periodi in cui non vede il Papà, consentendogli di poter
Pt_1 liberamente portare in NI a trovare i nonni o la bisnonna
Pt_1
pagina 2 di 14 g) che venga mantenuto l'obbligo DEla madre di portare ogni 8 settimane presso la residenza Pt_1 DE padre, anche nel caso in cui quest'ultimo per avvicinarsi al figlio a Milano abbia trasferito la propria residenza in Svizzera h) che eventuali cambi di residenza DE minore in Italia o all'estero possano avvenire anche con il consenso paterno Con vittoria di spese e compensi
Per foglio DE 7.4.2025 Controparte_1 Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare. In via principale: Confermare le statuizioni DEla Corte d'Appello di Monaco in punto responsabilità genitoriale, visite e frequentazioni padre/figlio con i limiti stabiliti a tutela DE minore .
Pt_1 Confermare a carico DE padre il contributo al mantenimento indiretto di nella misura di €.
Pt_1 450,00 mese o in quella misura che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice oltre adeguamento ISTAT come per legge e porre a carico DE padre le spese straordinarie di nella misura DE 50% come da
Pt_1 protocollo DE Tribunale di Milano. In via subordinata: Confermare le statuizioni DEla Corte d'Appello di Monaco in punto responsabilità genitoriale, visite e frequentazioni padre/figlio con i limiti stabiliti a tutela DE minore modificando, nell'interesse di
Pt_1
e per i motivi indicati nella memoria di costituzione, la sola previsione relativa all'obbligo DE Pt_1 padre di fissare l'alloggio nei giorni di visita in Italia entro il raggio di 25 km dalla casa DEla madre, adattando la distanza alla realtà DEla città di Milano, e per l'effetto ridurre tale limite a 15 km stradali. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di causa oltre IVA, spese generali e CPA come per legge. Si chiede inoltre di condannare il ricorrente ex art. 96 comma 1, 3 e 4 c.p.c. per aver agito in giudizio proponendo domande palesemente infondate e prive di riscontri probatori, già peraltro esaminate e respinte da un'altra autorità giudiziaria solo a febbraio 2024 poiché ritenute non rispondenti all'interesse e benessere DE minore. In via istruttoria: Il ricorrente ha chiesto disporsi nuova CTU in maniera generica e DE tutto esplorativa. La Signora non ritiene necessaria una nuova consulenza avendo il Giudice a disposizione CP_1 quella resa l'anno scorso dalla Dott.ssa . Persona_1 In caso di accoglimento DEla richiesta formulata dal ricorrente, che si rimette alla decisione DE magistrato, si chiede che i relativi costi vengano posti a carico DE Signor Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
, premesso di aver avuto una relazione more uxorio in NI Parte_1 con decorrere dal 2020, dalla quale in data 22/08/2021 era nato Controparte_1
pagina 3 di 14 il figlio minore , relazione che si era deteriorata velocemente tanto che nel settembre 2022 la Pt_1 si era allontanata con il minore dalla casa comune, allegava che la coppia genitoriale aveva CP_1 affrontato un complesso e costoso contenzioso giudiziario in NI vertente sia sulla regolamentazione dei contatti padre e figlio sia sull'affidamento DE minore. In particolare era stata pronunciata in data 16 Febbraio 23 la sentenza DE Tribunale di primo grado di Memmingen da lui appellata presso la Corte d'Appello di Monaco. Il giudizio di secondo grado, dopo l'espletamento di
CTU psicologica, si era concluso il 19 Febbraio 2024 con una sentenza che disponeva l'affido di alla madre con diritto DEla stessa di fissare la residenza DE minore, autorizzandola a trasferirsi Pt_1 ed a risiedere a Milano ed autorizzandola a stabilire le cure mediche più opportune nell'interesse DE figlio. La quindi, si era trasferita a Milano in data 21/02/2024. La Corte d'appello aveva CP_1 statuito anche in ordine al diritto di visita padre/figlio sempre con provvedimento DE 19 Febbraio 2024 la madre non aveva rispettato le UDdette statuizioni. In particolare la madre non era collaborativa nell' organizzare le due videochiamate settimanali, non aveva programmato i sei viaggi all'anno che doveva fare per portare il figlio al padre in NI e non agevolava il rapporto tra il padre e il figlio.
Svolgeva, pertanto, le conclusioni come sopra trascritte.
Si costituiva la la quale evidenziava che il ricorrente, dopo solo tre mesi dalla CP_1 conclusione di un lungo giudizio contenzioso iniziato a Memmingen nel 2022 e concluso in appello a
Monaco nel Febbraio 24, si era rivolto al Tribunale italiano chiedendo la modifica DE diritto di visita in assenza dei sopravvenuti giustificati motivi che, soli, ai sensi DEl'articolo 473 bis. 29 c.p.c. avrebbero giustificato il deposito di un ricorso per modifica ed evidenziava che tutte le domande proposte dal ricorrente erano già state valutate, analizzate e respinte dalla Corte d'Appello di Monaco.
Se il padre non fosse stato d'accordo con le decisioni DEla Corte d'appello avrebbe potuto impugnare la sentenza e non attendere che passasse in giudicato per chiedere una modifica al giudice italiano.
Allegava che ella aveva lasciato la casa familiare con il figlio trovando ospitalità in una casa rifugio per donne vittime di violenza dove era rimasta fino all'agosto DE 2023. Si era poi trasferita in un'altra sistemazione pubblica e aveva fatto rientro in Italia a Marzo DE 2024 come da sentenza DEla
Corte d'Appello di Monaco che l'aveva a ciò autorizzata. Il ricorso era stato depositato dal ricorrente a maggio 2024 dopo solo 4/5 fine settimana di visite DE padre a Milano, e dopo che ella si era recata con in NI una sola volta, a settembre DE 24, come statuito dalla Corte, dopo 8 settimane a Pt_1 partire da luglio DE 24; le videochiamate erano avvenute secondo il calendario stabilito dalla Corte pagina 4 di 14 ossia fino a due volte a settimana. Gli inadempimenti che il padre le attribuiva in relazione alle videochiamate, o alle informazioni sullo stato di salute DE figlio, o sul fatto che non si era recata
NI secondo le indicazioni stabilite dal tribunale e circa le vacanze estive, erano tutti insussistenti. Evidenziava altresì che il padre negli anni 2023 e 2024 non aveva versato gli assegni familiari stabiliti dal Tribunale costringendola ad intraprendere in NI un'azione esecutiva per il recupero forzoso di dette somme ed aveva anche omesso di riversare alcune spese straordinarie DE minore in particolare le spese relative all'asilo nido. Concludeva quindi chiedendo di confermare le statuizioni DEla Corte d'Appello di Monaco in punto responsabilità genitoriale, visite e frequentazioni padre/figlio con i limiti stabiliti a tutela DE minore . In via subordinata di confermare le Pt_1 statuizioni DEla Corte d'Appello di Monaco in punto responsabilità genitoriale, visite e frequentazioni con i limiti stabiliti a tutela DE minore modificando, nell'interesse di e per i Persona_2 Pt_1 Pt_1 motivi indicati, la sola previsione relativa all'obbligo DE padre di fissare l'alloggio nei giorni di visita in Italia entro il raggio di 25 km dalla casa DEla madre, adattando la distanza alla realtà DEla città di
Milano, e per l'effetto ridurre tale limite a 15 km. Con vittoria di spese e con condanna DE ricorrente ex art. 96 comma 1, 3 e 4 c.p.c.
In data 23.12.2024 il ricorrente depositava la memoria ex art. 473 bis .17 co 1 c.p.c. ed il
9.1.2025 la memoria di cui al comma 3 DEla UDdetta norma. In data 7.4.2025 depositava il foglio di precisazione DEle conclusioni.
In data 4.1.2025 la resistente depositava la memoria ex art. 473 bis .17 co 2 c.p.c. ed in data
7.4.2025 il foglio di precisazione DEle conclusioni.
Entrambe le parti depositavano note di udienza non autorizzate rispettivamente il 31.3.2025 ed il 7.4.2025.
All'udienza DE 14.1.2025 svoltasi innanzi al primo giudice assegnatario DEla causa le parti venivano ampiamente sentite e la causa era rinviata per le conclusioni con autorizzazione al deposito DEla CTU svolta nel giudizio di appello di Monaco debitamente tradotta.
Con decreto DEl'1.4.2025 la causa era riassegnata al Presidente relatore per concedo parentale DE primo giudice.
Veniva celebrata una udienza in data 8.4.2024 e alla udienza DE 16.9.2025 la causa era rimessa al collegio per la decisone sulle conclusioni come precisate dalle parti in data 7.4.25.
pagina 5 di 14
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi DE Reg. UE 1111/2019 art. 7 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi DEla Convenzione DEl'Aja DE 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 15 essendo la legge DE foro.
Le istanze istruttorie
Le parti non hanno svolto istanze istruttorie. Del resto si ritiene la causa matura per la decisione.
Le questioni preliminari di rito.
La memoria ex art. 473 bis. 17 comma 2 di parte e ex art. 473 bis. 17 comma 3 di CP_1 parte Parte_1
È stata eccepita dalla parte ricorrente la tardività DEla memoria ex art. 473 bis. 17 comma 2 di parte Effettivamente, come già segnalato alla udienza di prima comparizione dal giudice CP_1 innanzi al quale è stata celebrata, detta memoria è tardiva in quanto è stata depositata sabato 4 gennaio
2025, mentre avrebbe dovuto essere depositata il venerdì 3 gennaio 2025 ai sensi di quanto previsto dall'art. 155, commi 4 e 5 c.p.c.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 8496 DE 24/03/2023, quanto al calcolo dei tempi entro i quali il deposito deve essere compiuto, lo spostamento nel tempo DEla scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già nel giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto. Negli stessi termini è la pronuncia DEla Suprema Corte n. 21335 DE
14/09/2017 secondo la quale il comma 4 DEl'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 DE medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), DEla l. n. 263 DE 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso", ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima DE quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi pagina 6 di 14 alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione DEl'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione DE termine medesimo.
Pertanto la memoria DEla el 4 gennaio 2025 è tardiva in quanto il termine scadeva il CP_1 precedente venerdì 3 gennaio 2025 e deve essere espunta dal giudiizo.
Di conseguenza la memoria ex art. 473 bis. 17 comma 3 DE ricorrente svolta, come indicato a pag 2, “In via subordinata nel denegato caso in cui si ritenesse comunque tempestivo il deposito” DEla memoria n. 1 di controparte DEla quale chiedeva l'espunzione, è anch'essa inammissibile dalla parte in cui costituisce replica DEla memoria di controparte espunta dal giudizio.
Le memorie depositate dal ricorrente in data 31.3.2025 e dalla resistente in data 7.4.2025.
Sono anche inammissibili in quanto non autorizzate le memorie depositate dal ricorrente in data
31.3.2025 e dalla resistente in data 7.4.2025.
Invero alla udienza DE 14.1.2025 il giudice aveva dato termine alle parti fino al 31/03/2025 per deposito in consolle DEla CTU acquisita nel corso DE giudizio svolto davanti alla Corte di Appello di
Monaco debitamente tradotta con traduzione certificata ed aveva rinviato all'udienza DEl'8/04/2025 per le sole conclusioni DEle parti senza concedere termine per il deposito di note o di memorie.
Parte invece ha depositato la memoria DE 31.3.2025 intitolata “note di udienza” non Parte_1 autorizzata e parte con la memoria DE 7.4.2025 contestava la ritualità DEla precedente CP_1 memoria di controparte e ne chiedeva l'espunzione dal giudio, ciononostante depositava un atto equivalente ad una memoria di replica anch'essa non autorizzata.
Le domande DE ricorrente
La domanda DE ricorrente instaurata con il ricorso introduttivo DE giudiizo è duplice: egli ha proposto una domanda ex art. 473 bis .39 ed una domanda di modifica. È evidente la duplicità DEla domanda alla semplice lettura DE ricorso ed anche esaminando le conclusioni di cui al ricorso, reiterate nel foglio di precisazione DEle conclusioni DE 7.4.2025 e sopra trascritte.
La domanda di modifica
La resistente ha eccepito la inammissibilità DEla modifica in quanto mancante dei “sopravvenuti giustificati motivi” di cui all'art. 473 bis.29 che disciplina la “modificabilità dei provvedimenti”.
pagina 7 di 14 Si sottolinea che il presupposto per l'accoglimento DEla richiesta di modifica DEle condizioni relative alla responsabilità genitoriale, nella specie dei diritti di visita DE padre, ai sensi DEl'art. 473 bis .29 c.p.c., è l'accertata sopravvenienza di fatti nuovi che rendano non più aderente agli interessi DE minore o DEle parti le condizioni di cui al precedente provvedimento concluso con sentenza passata in giudicato. Richiedere di valutare le condizioni di cui al precedente provvedimento, senza che sia allegato un quid novi contrasta con il principio DEla intangibilità DE giudicato. Ne consegue che il giudice, al fine di riconoscere un giustificato motivo di revisione, deve accertare l'effettività DEle sopravvenienze allegate e verificare l'esistenza di un nesso di casualità fra le medesime e la necessità di una revisione DEl'assetto stabilito con la precedente sentenza. Il giudicato impedisce di prendere in esame, ai fini DEle modifiche, fatti non sopravvenuti ed il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione DEla situazione personale DEle parti e DE minore sulla base di una propria diversa ponderazione DEle risultanze processuali DE precedente giudizio, ma, nel pieno rispetto DEle precedenti valutazioni, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute rendano necessario una rivisitazione DE giudicato.
E' pacifico che il ricorso sia stato proposto in data 30.5.2024 e che le due sentenze DEla Corte di Appello di Monaco, in tema di responsabilità genitoriale e di diritti di vista siano state pronunciate in data 19.2.2024. Quindi il padre, dopo solo 3 mesi dal giudicato, ha ritenuto di avviare un procedimento in Italia per ottenere alcune modifiche dei diritti di visita stabiliti dalla Corte di Appello di Monaco dopo un lungo giudizio ed una consulenza tecnica psicologica.
In particolare ha chiesto (si trascrive di seguito quanto indicato in ricorso alle pagine 11 e 12): che venga assicurato al padre un periodo di vacanza con pari a quello materno o Pt_1 comunque superiore a quello disposto di una settimana, in considerazione DE fatto che alla madre, presso la quale è collocato abitualmente, ne sono state assicurate sei. Pt_1 che per il principio di equità i genitori non possano trascorrere più di due settimane consecutive con il minore nei mesi estivi, ed in particolare che alla madre non sia consentito scegliere tre settimane consecutive nel mese di agosto, pregiudicando il diritto di visita DE ricorrente. che venga rivista ed eliminata la limitazione imposta al padre di portare in vacanza Pt_1 nel raggio di 80 km da Milano, limite che attualmente non consente al padre di poter trascorrere con il minore una vacanza al mare o al lago o anche in NI ai primi di settembre, dovendo stare per forza a Milano pagina 8 di 14 che venga rimosso il limite imposto al padre di fissare l'alloggio per i we alternati nel raggio di
25 Km dall'abitazione materna.
che in caso il we di spettanza DE padre cada in prossimità di un giorno festivo in base al calendario tedesco, doc. 10, venga consentito al padre di poter estendere il tempo di permanenza con inglobando anche detto giorno di festa. Pt_1
che venga disposto che l'intero periodo DEle vacanze natalizie e pasquali o, in subordine, almeno la maggior parte di esso, venga trascorso con il padre, così da poter riequilibrare i periodi in cui non vede il papà, consentendogli di poter liberamente portare in NI a trovare i Pt_1 Pt_1 nonni o la bisnonna che venga mantenuto l'obbligo DEla madre di portare ogni 8 settimane presso la Pt_1 residenza DE padre, anche qualora quest'ultimo per avvicinarsi al figlio a Milano dovesse trasferire la propria residenza in Svizzera o in Austria, e comunque in luogo diverso dalla NI DE UD .
che eventuali futuri cambi di residenza DE minore in Italia o all'estero possano avvenire solo con il consenso paterno.
Si tratta, con evidenza, di modifiche DEle statuizioni di cui alla sentenza tedesca n. 30UF
471/23 (si veda il dispositivo di cui al punto A DEla stessa) e di modifica DEla sentenza n. 30UF
299723 quanto al diritto ivi riconosciuto alla sola madre di determinare il luogo di residenza DE figlio e nessun sopravvenuto motivo è stato allegato tanto da giustificare la richiesta di modifica.
Con la memoria di cui all'art. 473 bis .17 co 1 c.p.c. destinata a consentire al ricorrente di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto nonché modificare o precisare le domande o le conclusioni già formulate, oppure proporre le domande o le eccezioni che sono conseguenza DEle difese DE convenuto, indicare mezzi di prova o produrre documenti, lo ha chiarito, quanto alla mancanza dei sopravvenuti giustificati motivi quanto segue: Parte_1
“Innanzitutto preme osservare che l'Ing. è stato costretto ad adire il Tribunale di Milano a Parte_1 seguito DE trasferimento DEla residenza di , che ha determinato lo spostamento DEla Pt_1 giurisdizione dalla NI all'Italia. In base all'art. 15, 3 comma DEla convenzione DEl'Aja DE
1996, il solo fatto DE trasferimento DE minore comporta l'applicazione DE diritto DE nuovo paese di residenza. E la circostanza che sia residente a [...]ha determinato la competenza DE Pt_1 tribunale di detto luogo. A ciò si aggiunge la difficoltà di mantenere rapporti stabili con il figlio
, stante il mancato rispetto da parte DE genitore collocatario DEle condizioni dettate dalla Pt_1
pagina 9 di 14 Corte di Appello di Monaco, che oltretutto hanno maggiormente agevolato quello tra la madre e il minore”.
Con la memoria ex art. 473 bis .17 co 3 nella parte iniziale il ricorrente ha nuovamente argomentato circa la sussistenza DE quid novi nei seguenti termini: “la richiesta di modifica ed in particolare di ampliamento DE diritto di visita a favore DE ricorrente trova fondamento nell'avvenuto trasferimento DE minore in Italia oltre che nel compimento da parte DE medesimo DE 3° anno di età”, atteso che “le disposizioni relative al diritto di visita, così come stabilite dalla Corte d'appello di
Monaco, in base al diritto tedesco devono ritenersi prive di efficacia, dal momento che ha Pt_1 compiuto 3 anni”.
Il Collegio non ritiene che i due profili che sono stati allegati possano costituire il quid novi necessario a rendere la presente modifica ammissibile.
Nei provvedimenti definitivi di Monaco è espressamente enunciato che il minore sarebbe stato trasferito dalla madre in Italia con autorizzazione DEla stessa Corte, e tutte le statuizioni relative agli incontri padre/figlio sono basate proprio sul presupposto DEla lontananza tra i due: in Italia il minore ed in NI il padre.
Pertanto la Corte ha disposto una regolamentazione completa e dettagliata DE diritto di visita padre-figlio che comprende sia gli incontri infrasettimanali, sia le vacanze estive e natalizie, sia le modalità degli incontri, fissando nel dettaglio ogni profilo necessario per impedire il sorgere di nuova conflittualità sul presupposto, come detto, DEle diverse residenze DE minore con la madre e DE padre.
Quindi non può costituire fatto nuovo il trasferimento DE minore in Italia.
Se è vero che il trasferimento DE minore in Italia comporta che il giudice italiano abbia giurisdizione e che debba applicare la propria legge, come anche sopra già indicato, il ricorrente non era certo “costretto ad adire il Tribunale di Milano a seguito DE trasferimento DEla residenza di
, che ha determinato lo spostamento DEla giurisdizione dalla NI all'Italia”. Pt_1
Se così fosse verrebbero meno i principi DE diritto DEla Unione che prevede che “Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare” e che “Le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rese ed esecutive in un determinato Stato membro, sono esecutive negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività” come espressamente indicato dagli artt. 30 e 34 DE
Regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione DEle pagina 10 di 14 decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori. Anche la Convenzione DEl'Aja sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori DE 1996, invocata dal ricorrente -peraltro superata dal Regolamento UE
1111/2019 ai sensi degli artt. 94 e seg. di detto Regolamento-, dispone con l'art.23 che “Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti”.
Pertanto è pacifico che le sentenze DEla Corte di Appello di Monaco siano valide, efficaci ed esecutive anche nel territorio DElo Stato italiano.
Ed il giudice italiano, che applica la propria legge, sostanziale e processuale, non può che applicare anche l'art. 473 bis.29 c.p.c. che richiede il fatto nuovo per rendere ammissibile la modifica di una sentenza definitiva.
Neppure costituisce un fatto sopravvenuto il compimento DE terzo anno di età DE minore che ha compiuto tre anni il 22.8.2024.
Nessun elemento contenuto nella sentenza di Monaco consente di ritenere che le statuizioni ivi assunte fossero efficaci solo fino al terzo anno di età DE minore. Anzi la stessa Corte ha regolato le frequentazioni padre-figlio anche per le vacanze estive DE 2024 e le vacanze natalizie 24/25 proprio al fine di ridurre il conflitto genitoriale e affinché “i genitori non fossero costretti ad adire i tribunali DEla famiglia competenti in Italia subito dopo la conclusione DE presente procedimento per regolare il diritto di visita durante le vacanze in agosto e Natale”. Ha quindi dato una regolamentazione completa che prevede, come detto, tutti gli incontri padre figlio da attuarsi nel corso DEl'anno.
La difesa DE ricorrente vorrebbe accreditare la, davvero originale, considerazione che la Corte di Appello di Monaco, che ha pronunciato sentenza il 19.2.2204, ha espresso una serie di condizioni che avrebbero dovuto rimanere efficaci solo per 7 mesi: dalla data DEla pronuncia, in data 19.2.2024, alla data DE compleanno di , 22.8.2024, per poi venire meno di diritto e ciò senza che alcun Pt_1 cenno alla UDdetta perdita di efficacia sia stato fatto dalla Corte stessa.
Che poi in alcuni passi DEla sentenza ed anche DEla CTU sia stato indicato che il minore era ancora molto piccolo ed aveva meno di tre anni non può avere altro significato che quello di dare contezza che le statuizioni stabilite e la gradualità che la Corte ha previsto nella ripresa DEle frequentazioni con il padre tenevano conto DEl'età DE minore, come deve sempre essere tenuto pagina 11 di 14 presente dal giudice DEla famiglia, qualsiasi sia l'età DE minore, visti i diversi bisogni che i minori esprimono nelle varie fasi di crescita, dalla nascita fino al compimento DEla maggiore età.
Se poi è vero che la crescita di un bambino possa essere da sè sola un fatto che possa legittimare una modifica, questo non può accadere quando la crescita sia solo di pochi mesi e quando, comunque, nessuna allegazione sulla diversa situazione DE minore per il trascorrere DE tempo sia stata effettuata al di là DE fatto meramente aritmetico DE compimento DE terzo anno di età.
Si accenna, da ultimo, al fatto che il ricorrente ha allegato nel corso DE giudizio di avere un nuovo posto di lavoro in Svizzera a Zurigo sottolineando che ciò è rimasta una mera allegazione e nessuna certificazione/contratto è stato prodotto al riguardo (l'unico certificato di residenza è stato prodotto con il ricorso ed indica la residenza DE ricorrente a Memmingen in NI).
In conclusione la domanda di modifica deve essere dichiarata inammissibile.
La domanda di cui all'art. 473 bis .39.
Il ricorrente ha chiesto in ricorso: “l'applicazione DEl'art 473 bis 39 Cpc ai fini di ammonire la madre al rispetto di quanto stabilito nella pronuncia DEla Corte d'Appello di Monaco, in ordine al diritto di visita DE padre ed alla cooperazione al fine di permettere i regolari contatti in videochiamata”.
Non è stata fornita prova DE fatto che la madre abbia posto in essere gravi inadempienze o atti che hanno arrecato pregiudizio al minore, o che hanno ostacolato il corretto svolgimento DEl'esercizio DEla responsabilità genitoriale. Si sottolinea che il ricorrente non ha articolato capitoli di prova, pertanto sono rimaste solo le allegazioni DEle parti.
All'udienza DE 14.1.2025 lo ha dichiarato: C'erano poi già problemi sulle Parte_1 videochiamate: inizialmente, appena arrivati in Italia e per 4 settimane circa, le chiamate venivano fatte in auto e era stanco. Poi la madre ha iniziato a chiamare da casa, ma il bambino era fuori Pt_1 video e ha iniziato a dirmi che il bambino non vuole parlare. È capitato invece, DEle volte, che Pt_1 voleva parlare ancora e la mamma lo faceva chiudere. È capitato ovviamente che il bambino era stanco, allora chiudiamo. C'è poi difficoltà nel fissare le chiamate;
se la chiamo non risponde, dobbiamo prima concordarle io e lei;
di solito al lunedì mando un messaggio per sapere quando posso telefonare, ma lei mi risponde anche dopo 2 giorni o comunque devo sollecitare. È difficile anche trovare un accordo sull'orario e non mi dice perché.”
pagina 12 di 14 A ben vedere, il padre non ha neppure allegato che le video chiamate (previste dalla Corte di
Monaco nel numero di 2 alla settimana per un tempo non superiore a 15 minuti ciascuna e da interrompere se si registra stanchezza DE bambino) non siano state tenute, ma che vi è stata difficoltà
a fissarle, a tenere il figlio innanzi alla telecamera, o a protrarle per 15 minuti, inadempimenti, anche qualora accertati, che non integrano i presupposti DEle gravi inadempienze genitoriali.
Inoltre non è neppure accertato che le allegazioni paterne siano rispondenti a verità atteso che la versione DEla madre è di tutt'altro tenore.
Ha dichiarato: “Le videochiamate in realtà era stato a lui a chiederle di farle in macchina quando eravamo in macchina, ancora quando eravamo nella struttura protetta e lui non avrebbe nemmeno potuto farle. Per rassicurarlo che se fossi stata autorizzata a rientrare le avrei fatte, io ho acconsentito a farle ugualmente. Una volta in Italia ho continuato a farle dalla macchina, perché era lui a insistere di farle in macchina, per evitare distrazioni DE bambino. Non sopporta se siamo al parco e ad esempio si distrae, vuole che io porti dei giochi selezionati che a suo parere aiutano il bambino a mantenere l'attenzione; se esce dall'obiettivo e lui non lo vede, si arrabbia. Mi ha minacciato fino al 31 luglio durante una videochiamata: lui è un collerico e ha attacchi di ira incontrollati, anche davanti al bambino. Non è vero che il bambino non è nell'obiettivo. Adesso va meglio, ma non posso trattenerlo davanti all'obiettivo nè voglio che si senta in colpa o che lui mi richiami 27 volte di fila. Non c'è rispetto da parte sua. Io cerco di fare le videochiamate 2 volte a settimana, intorno alle 18.00, di solito al giovedì e alla domenica, oppure quando lo vede nel weekend al martedì e al giovedì. Sono comunque una faticaccia perché vengo coperta di insulti e di minacce”.
Pertanto non sono stati provati i presupposti DEla norma invocata e la domanda deve essere rigettata.
La domanda svolte dalla resistente
La domanda svolta dalla resistente relativa alle spese extra di è tardiva essendo stata Pt_1 svolta per la prima volta con il foglio di precisazione DEle conclusioni, mentre la domanda di prevedere l'obbligo DE padre di fissare l'alloggio nei giorni di visita in Italia entro il raggio di 15 e non di 25 km dalla casa DEla madre è stata svolta solo in via subordinata. Nessuna statuizione è dunque necessaria.
Le spese di lite
pagina 13 di 14 Le spese di lite devono essere poste a carico DE ricorrente, integralmente soccombente, e si liquidano come in dispositivo ai sensi DE D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto DE valore indeterminato DEla causa, DEla qualità DEl'attività professionale svolta, DE numero e DEla difficoltà DEle questioni trattate, vista la tabella parametri forensi in vigore tenuto conto dei valori medi e dei valori minimi per la fase DEla decisione. Non sussistono i presupposti per la condanna DE ricorrente ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara inammissibile in quanto tardiva la memoria di parte ex art. 473 bis. 17 co. 2 CP_1
c.p.c. depositata il 4.1.2025 e la espunge dal giudizio,
2. Dichiara inammissibile la memoria di parte ex art. 473 bis. 17 co. 3 c.p.c. depositata Parte_1 il 9.1.2025 dalla parte in cui si legge: In via subordinata nel denegato caso in cui si ritenesse comunque tempestivo il deposito” in quanto replica a memoria espunta dal giudizio,
3. Dichiara inammissibili in quanto non autorizzate le memorie depositate dal ricorrente in data
31.3.2025 e dalla resistente in data 7.4.2025 e le espunge dal giudizio,
4. Dichiara inammissibile la domanda di modifica avanzata da Parte_1
5. Rigetta la domanda ex art. 473 bis .39 avanzata da Parte_1
6. Condanna lo alla rifusione DEle spese DE presente giudizio a favore DEla Parte_1 CP_1 che si liquidano in euro 6.164,00 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge
Sentenza immediatamente esecutiva
Milano 15.10.2025
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 30/05/2024, rimessa al Collegio alla udienza di discussione orale DE
16.9.2025 discussa nella Camera di Consiglio DE 15.10.2025 promossa
DA
c.f. nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 cittadino tedesco, residente a [...], rappresentato e difeso dall' avv. LOLLI
LI DE foro di Milano, presso la quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
GL (MI) l'1/03/1981, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
LI RA DE foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 14 Genitori di CF , nato il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._3 in Milano, via Bordighera 29,
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 1.7.2024
OGGETTO: modifica DEle condizioni DEla responsabilità genitoriale e art. 473 bis .39 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per : foglio DE 7.4.2025 Parte_1
Voglia l'ill.mo Tribunale ogni avversa istanza deduzione eccezione respinta, così giudicare
1) In applicazione DEl'art 473 bis 39 cpc ammonire la madre al rispetto di quanto stabilito nella pronuncia DEla corte d'Appello di Monaco in ordine al diritto di visita DE padre ed alla cooperazione al fine di permettere regolari contatti tra il ricorrente e il figlio minore anche in Videochiamata Pt_1
2) In modifica a quanto stabilito dalla Corte d'appello di Monaco con la pronuncia si chiede: a) che venga assicurato al padre un periodo di vacanza con pari a quello materno o comunque
Pt_1 superiore alla settimana attualmente consentita durante le vacanze estive e natalizie, in considerazione DE fatto che alla madre, presso la quale è collocato abitualmente, ne sono state assicurate sei,
Pt_1 attraverso la predisposizione di un nuovo calendario, b) che per il principio di equità i genitori non possano trascorrere più di due settimane consecutive con il minore nei mesi estivi, ed in particolare che alla madre non sia consentito scegliere 4 settimane consecutive nel mese di agosto, pregiudicando il diritto di visita DE ricorrente c) che venga rivista la limitazione imposta al padre di portare in vacanza nel raggio di 80 km da
Pt_1 Milano, limite che attualmente non consente al padre di poter trascorrere con il minore una vacanza al mare o al lago o anche in NI ai primi di settembre, dovendo stare per forza a Milano d) che venga rimosso il limite imposto al padre di fissare l'alloggio per i we alternati nel raggio di 25 Km dall'abitazione materna, atteso che è sempre il sig. a recarsi in Italia a trovare , e che Parte_1 Pt_1 un pernottamento a Como, eviterebbe a i trasferimenti per raggiungere prati e boschi dove il
Pt_1 papà lo porta a camminare e) in caso il we di spettanza DE padre cada in prossimità di un giorno festivo in base al calendario tedesco, venga consentito al padre di poter estendere il tempo di permanenza con inglobando
Pt_1 anche detto giorno di vacanza. (Festa DEl'ascensione 29/5/2025- Lunedi di Pentecoste 9/6/25 - festa DEl'unità tedesca 3 ottobre ) f) che venga disposto che l'intero periodo DEle vacanze natalizie e pasquali venga trascorso con il padre, così da poter riequilibrare i periodi in cui non vede il Papà, consentendogli di poter
Pt_1 liberamente portare in NI a trovare i nonni o la bisnonna
Pt_1
pagina 2 di 14 g) che venga mantenuto l'obbligo DEla madre di portare ogni 8 settimane presso la residenza Pt_1 DE padre, anche nel caso in cui quest'ultimo per avvicinarsi al figlio a Milano abbia trasferito la propria residenza in Svizzera h) che eventuali cambi di residenza DE minore in Italia o all'estero possano avvenire anche con il consenso paterno Con vittoria di spese e compensi
Per foglio DE 7.4.2025 Controparte_1 Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare. In via principale: Confermare le statuizioni DEla Corte d'Appello di Monaco in punto responsabilità genitoriale, visite e frequentazioni padre/figlio con i limiti stabiliti a tutela DE minore .
Pt_1 Confermare a carico DE padre il contributo al mantenimento indiretto di nella misura di €.
Pt_1 450,00 mese o in quella misura che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice oltre adeguamento ISTAT come per legge e porre a carico DE padre le spese straordinarie di nella misura DE 50% come da
Pt_1 protocollo DE Tribunale di Milano. In via subordinata: Confermare le statuizioni DEla Corte d'Appello di Monaco in punto responsabilità genitoriale, visite e frequentazioni padre/figlio con i limiti stabiliti a tutela DE minore modificando, nell'interesse di
Pt_1
e per i motivi indicati nella memoria di costituzione, la sola previsione relativa all'obbligo DE Pt_1 padre di fissare l'alloggio nei giorni di visita in Italia entro il raggio di 25 km dalla casa DEla madre, adattando la distanza alla realtà DEla città di Milano, e per l'effetto ridurre tale limite a 15 km stradali. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di causa oltre IVA, spese generali e CPA come per legge. Si chiede inoltre di condannare il ricorrente ex art. 96 comma 1, 3 e 4 c.p.c. per aver agito in giudizio proponendo domande palesemente infondate e prive di riscontri probatori, già peraltro esaminate e respinte da un'altra autorità giudiziaria solo a febbraio 2024 poiché ritenute non rispondenti all'interesse e benessere DE minore. In via istruttoria: Il ricorrente ha chiesto disporsi nuova CTU in maniera generica e DE tutto esplorativa. La Signora non ritiene necessaria una nuova consulenza avendo il Giudice a disposizione CP_1 quella resa l'anno scorso dalla Dott.ssa . Persona_1 In caso di accoglimento DEla richiesta formulata dal ricorrente, che si rimette alla decisione DE magistrato, si chiede che i relativi costi vengano posti a carico DE Signor Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
, premesso di aver avuto una relazione more uxorio in NI Parte_1 con decorrere dal 2020, dalla quale in data 22/08/2021 era nato Controparte_1
pagina 3 di 14 il figlio minore , relazione che si era deteriorata velocemente tanto che nel settembre 2022 la Pt_1 si era allontanata con il minore dalla casa comune, allegava che la coppia genitoriale aveva CP_1 affrontato un complesso e costoso contenzioso giudiziario in NI vertente sia sulla regolamentazione dei contatti padre e figlio sia sull'affidamento DE minore. In particolare era stata pronunciata in data 16 Febbraio 23 la sentenza DE Tribunale di primo grado di Memmingen da lui appellata presso la Corte d'Appello di Monaco. Il giudizio di secondo grado, dopo l'espletamento di
CTU psicologica, si era concluso il 19 Febbraio 2024 con una sentenza che disponeva l'affido di alla madre con diritto DEla stessa di fissare la residenza DE minore, autorizzandola a trasferirsi Pt_1 ed a risiedere a Milano ed autorizzandola a stabilire le cure mediche più opportune nell'interesse DE figlio. La quindi, si era trasferita a Milano in data 21/02/2024. La Corte d'appello aveva CP_1 statuito anche in ordine al diritto di visita padre/figlio sempre con provvedimento DE 19 Febbraio 2024 la madre non aveva rispettato le UDdette statuizioni. In particolare la madre non era collaborativa nell' organizzare le due videochiamate settimanali, non aveva programmato i sei viaggi all'anno che doveva fare per portare il figlio al padre in NI e non agevolava il rapporto tra il padre e il figlio.
Svolgeva, pertanto, le conclusioni come sopra trascritte.
Si costituiva la la quale evidenziava che il ricorrente, dopo solo tre mesi dalla CP_1 conclusione di un lungo giudizio contenzioso iniziato a Memmingen nel 2022 e concluso in appello a
Monaco nel Febbraio 24, si era rivolto al Tribunale italiano chiedendo la modifica DE diritto di visita in assenza dei sopravvenuti giustificati motivi che, soli, ai sensi DEl'articolo 473 bis. 29 c.p.c. avrebbero giustificato il deposito di un ricorso per modifica ed evidenziava che tutte le domande proposte dal ricorrente erano già state valutate, analizzate e respinte dalla Corte d'Appello di Monaco.
Se il padre non fosse stato d'accordo con le decisioni DEla Corte d'appello avrebbe potuto impugnare la sentenza e non attendere che passasse in giudicato per chiedere una modifica al giudice italiano.
Allegava che ella aveva lasciato la casa familiare con il figlio trovando ospitalità in una casa rifugio per donne vittime di violenza dove era rimasta fino all'agosto DE 2023. Si era poi trasferita in un'altra sistemazione pubblica e aveva fatto rientro in Italia a Marzo DE 2024 come da sentenza DEla
Corte d'Appello di Monaco che l'aveva a ciò autorizzata. Il ricorso era stato depositato dal ricorrente a maggio 2024 dopo solo 4/5 fine settimana di visite DE padre a Milano, e dopo che ella si era recata con in NI una sola volta, a settembre DE 24, come statuito dalla Corte, dopo 8 settimane a Pt_1 partire da luglio DE 24; le videochiamate erano avvenute secondo il calendario stabilito dalla Corte pagina 4 di 14 ossia fino a due volte a settimana. Gli inadempimenti che il padre le attribuiva in relazione alle videochiamate, o alle informazioni sullo stato di salute DE figlio, o sul fatto che non si era recata
NI secondo le indicazioni stabilite dal tribunale e circa le vacanze estive, erano tutti insussistenti. Evidenziava altresì che il padre negli anni 2023 e 2024 non aveva versato gli assegni familiari stabiliti dal Tribunale costringendola ad intraprendere in NI un'azione esecutiva per il recupero forzoso di dette somme ed aveva anche omesso di riversare alcune spese straordinarie DE minore in particolare le spese relative all'asilo nido. Concludeva quindi chiedendo di confermare le statuizioni DEla Corte d'Appello di Monaco in punto responsabilità genitoriale, visite e frequentazioni padre/figlio con i limiti stabiliti a tutela DE minore . In via subordinata di confermare le Pt_1 statuizioni DEla Corte d'Appello di Monaco in punto responsabilità genitoriale, visite e frequentazioni con i limiti stabiliti a tutela DE minore modificando, nell'interesse di e per i Persona_2 Pt_1 Pt_1 motivi indicati, la sola previsione relativa all'obbligo DE padre di fissare l'alloggio nei giorni di visita in Italia entro il raggio di 25 km dalla casa DEla madre, adattando la distanza alla realtà DEla città di
Milano, e per l'effetto ridurre tale limite a 15 km. Con vittoria di spese e con condanna DE ricorrente ex art. 96 comma 1, 3 e 4 c.p.c.
In data 23.12.2024 il ricorrente depositava la memoria ex art. 473 bis .17 co 1 c.p.c. ed il
9.1.2025 la memoria di cui al comma 3 DEla UDdetta norma. In data 7.4.2025 depositava il foglio di precisazione DEle conclusioni.
In data 4.1.2025 la resistente depositava la memoria ex art. 473 bis .17 co 2 c.p.c. ed in data
7.4.2025 il foglio di precisazione DEle conclusioni.
Entrambe le parti depositavano note di udienza non autorizzate rispettivamente il 31.3.2025 ed il 7.4.2025.
All'udienza DE 14.1.2025 svoltasi innanzi al primo giudice assegnatario DEla causa le parti venivano ampiamente sentite e la causa era rinviata per le conclusioni con autorizzazione al deposito DEla CTU svolta nel giudizio di appello di Monaco debitamente tradotta.
Con decreto DEl'1.4.2025 la causa era riassegnata al Presidente relatore per concedo parentale DE primo giudice.
Veniva celebrata una udienza in data 8.4.2024 e alla udienza DE 16.9.2025 la causa era rimessa al collegio per la decisone sulle conclusioni come precisate dalle parti in data 7.4.25.
pagina 5 di 14
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi DE Reg. UE 1111/2019 art. 7 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi DEla Convenzione DEl'Aja DE 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 15 essendo la legge DE foro.
Le istanze istruttorie
Le parti non hanno svolto istanze istruttorie. Del resto si ritiene la causa matura per la decisione.
Le questioni preliminari di rito.
La memoria ex art. 473 bis. 17 comma 2 di parte e ex art. 473 bis. 17 comma 3 di CP_1 parte Parte_1
È stata eccepita dalla parte ricorrente la tardività DEla memoria ex art. 473 bis. 17 comma 2 di parte Effettivamente, come già segnalato alla udienza di prima comparizione dal giudice CP_1 innanzi al quale è stata celebrata, detta memoria è tardiva in quanto è stata depositata sabato 4 gennaio
2025, mentre avrebbe dovuto essere depositata il venerdì 3 gennaio 2025 ai sensi di quanto previsto dall'art. 155, commi 4 e 5 c.p.c.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 8496 DE 24/03/2023, quanto al calcolo dei tempi entro i quali il deposito deve essere compiuto, lo spostamento nel tempo DEla scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già nel giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto. Negli stessi termini è la pronuncia DEla Suprema Corte n. 21335 DE
14/09/2017 secondo la quale il comma 4 DEl'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 DE medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), DEla l. n. 263 DE 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso", ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima DE quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi pagina 6 di 14 alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione DEl'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione DE termine medesimo.
Pertanto la memoria DEla el 4 gennaio 2025 è tardiva in quanto il termine scadeva il CP_1 precedente venerdì 3 gennaio 2025 e deve essere espunta dal giudiizo.
Di conseguenza la memoria ex art. 473 bis. 17 comma 3 DE ricorrente svolta, come indicato a pag 2, “In via subordinata nel denegato caso in cui si ritenesse comunque tempestivo il deposito” DEla memoria n. 1 di controparte DEla quale chiedeva l'espunzione, è anch'essa inammissibile dalla parte in cui costituisce replica DEla memoria di controparte espunta dal giudizio.
Le memorie depositate dal ricorrente in data 31.3.2025 e dalla resistente in data 7.4.2025.
Sono anche inammissibili in quanto non autorizzate le memorie depositate dal ricorrente in data
31.3.2025 e dalla resistente in data 7.4.2025.
Invero alla udienza DE 14.1.2025 il giudice aveva dato termine alle parti fino al 31/03/2025 per deposito in consolle DEla CTU acquisita nel corso DE giudizio svolto davanti alla Corte di Appello di
Monaco debitamente tradotta con traduzione certificata ed aveva rinviato all'udienza DEl'8/04/2025 per le sole conclusioni DEle parti senza concedere termine per il deposito di note o di memorie.
Parte invece ha depositato la memoria DE 31.3.2025 intitolata “note di udienza” non Parte_1 autorizzata e parte con la memoria DE 7.4.2025 contestava la ritualità DEla precedente CP_1 memoria di controparte e ne chiedeva l'espunzione dal giudio, ciononostante depositava un atto equivalente ad una memoria di replica anch'essa non autorizzata.
Le domande DE ricorrente
La domanda DE ricorrente instaurata con il ricorso introduttivo DE giudiizo è duplice: egli ha proposto una domanda ex art. 473 bis .39 ed una domanda di modifica. È evidente la duplicità DEla domanda alla semplice lettura DE ricorso ed anche esaminando le conclusioni di cui al ricorso, reiterate nel foglio di precisazione DEle conclusioni DE 7.4.2025 e sopra trascritte.
La domanda di modifica
La resistente ha eccepito la inammissibilità DEla modifica in quanto mancante dei “sopravvenuti giustificati motivi” di cui all'art. 473 bis.29 che disciplina la “modificabilità dei provvedimenti”.
pagina 7 di 14 Si sottolinea che il presupposto per l'accoglimento DEla richiesta di modifica DEle condizioni relative alla responsabilità genitoriale, nella specie dei diritti di visita DE padre, ai sensi DEl'art. 473 bis .29 c.p.c., è l'accertata sopravvenienza di fatti nuovi che rendano non più aderente agli interessi DE minore o DEle parti le condizioni di cui al precedente provvedimento concluso con sentenza passata in giudicato. Richiedere di valutare le condizioni di cui al precedente provvedimento, senza che sia allegato un quid novi contrasta con il principio DEla intangibilità DE giudicato. Ne consegue che il giudice, al fine di riconoscere un giustificato motivo di revisione, deve accertare l'effettività DEle sopravvenienze allegate e verificare l'esistenza di un nesso di casualità fra le medesime e la necessità di una revisione DEl'assetto stabilito con la precedente sentenza. Il giudicato impedisce di prendere in esame, ai fini DEle modifiche, fatti non sopravvenuti ed il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione DEla situazione personale DEle parti e DE minore sulla base di una propria diversa ponderazione DEle risultanze processuali DE precedente giudizio, ma, nel pieno rispetto DEle precedenti valutazioni, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute rendano necessario una rivisitazione DE giudicato.
E' pacifico che il ricorso sia stato proposto in data 30.5.2024 e che le due sentenze DEla Corte di Appello di Monaco, in tema di responsabilità genitoriale e di diritti di vista siano state pronunciate in data 19.2.2024. Quindi il padre, dopo solo 3 mesi dal giudicato, ha ritenuto di avviare un procedimento in Italia per ottenere alcune modifiche dei diritti di visita stabiliti dalla Corte di Appello di Monaco dopo un lungo giudizio ed una consulenza tecnica psicologica.
In particolare ha chiesto (si trascrive di seguito quanto indicato in ricorso alle pagine 11 e 12): che venga assicurato al padre un periodo di vacanza con pari a quello materno o Pt_1 comunque superiore a quello disposto di una settimana, in considerazione DE fatto che alla madre, presso la quale è collocato abitualmente, ne sono state assicurate sei. Pt_1 che per il principio di equità i genitori non possano trascorrere più di due settimane consecutive con il minore nei mesi estivi, ed in particolare che alla madre non sia consentito scegliere tre settimane consecutive nel mese di agosto, pregiudicando il diritto di visita DE ricorrente. che venga rivista ed eliminata la limitazione imposta al padre di portare in vacanza Pt_1 nel raggio di 80 km da Milano, limite che attualmente non consente al padre di poter trascorrere con il minore una vacanza al mare o al lago o anche in NI ai primi di settembre, dovendo stare per forza a Milano pagina 8 di 14 che venga rimosso il limite imposto al padre di fissare l'alloggio per i we alternati nel raggio di
25 Km dall'abitazione materna.
che in caso il we di spettanza DE padre cada in prossimità di un giorno festivo in base al calendario tedesco, doc. 10, venga consentito al padre di poter estendere il tempo di permanenza con inglobando anche detto giorno di festa. Pt_1
che venga disposto che l'intero periodo DEle vacanze natalizie e pasquali o, in subordine, almeno la maggior parte di esso, venga trascorso con il padre, così da poter riequilibrare i periodi in cui non vede il papà, consentendogli di poter liberamente portare in NI a trovare i Pt_1 Pt_1 nonni o la bisnonna che venga mantenuto l'obbligo DEla madre di portare ogni 8 settimane presso la Pt_1 residenza DE padre, anche qualora quest'ultimo per avvicinarsi al figlio a Milano dovesse trasferire la propria residenza in Svizzera o in Austria, e comunque in luogo diverso dalla NI DE UD .
che eventuali futuri cambi di residenza DE minore in Italia o all'estero possano avvenire solo con il consenso paterno.
Si tratta, con evidenza, di modifiche DEle statuizioni di cui alla sentenza tedesca n. 30UF
471/23 (si veda il dispositivo di cui al punto A DEla stessa) e di modifica DEla sentenza n. 30UF
299723 quanto al diritto ivi riconosciuto alla sola madre di determinare il luogo di residenza DE figlio e nessun sopravvenuto motivo è stato allegato tanto da giustificare la richiesta di modifica.
Con la memoria di cui all'art. 473 bis .17 co 1 c.p.c. destinata a consentire al ricorrente di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto nonché modificare o precisare le domande o le conclusioni già formulate, oppure proporre le domande o le eccezioni che sono conseguenza DEle difese DE convenuto, indicare mezzi di prova o produrre documenti, lo ha chiarito, quanto alla mancanza dei sopravvenuti giustificati motivi quanto segue: Parte_1
“Innanzitutto preme osservare che l'Ing. è stato costretto ad adire il Tribunale di Milano a Parte_1 seguito DE trasferimento DEla residenza di , che ha determinato lo spostamento DEla Pt_1 giurisdizione dalla NI all'Italia. In base all'art. 15, 3 comma DEla convenzione DEl'Aja DE
1996, il solo fatto DE trasferimento DE minore comporta l'applicazione DE diritto DE nuovo paese di residenza. E la circostanza che sia residente a [...]ha determinato la competenza DE Pt_1 tribunale di detto luogo. A ciò si aggiunge la difficoltà di mantenere rapporti stabili con il figlio
, stante il mancato rispetto da parte DE genitore collocatario DEle condizioni dettate dalla Pt_1
pagina 9 di 14 Corte di Appello di Monaco, che oltretutto hanno maggiormente agevolato quello tra la madre e il minore”.
Con la memoria ex art. 473 bis .17 co 3 nella parte iniziale il ricorrente ha nuovamente argomentato circa la sussistenza DE quid novi nei seguenti termini: “la richiesta di modifica ed in particolare di ampliamento DE diritto di visita a favore DE ricorrente trova fondamento nell'avvenuto trasferimento DE minore in Italia oltre che nel compimento da parte DE medesimo DE 3° anno di età”, atteso che “le disposizioni relative al diritto di visita, così come stabilite dalla Corte d'appello di
Monaco, in base al diritto tedesco devono ritenersi prive di efficacia, dal momento che ha Pt_1 compiuto 3 anni”.
Il Collegio non ritiene che i due profili che sono stati allegati possano costituire il quid novi necessario a rendere la presente modifica ammissibile.
Nei provvedimenti definitivi di Monaco è espressamente enunciato che il minore sarebbe stato trasferito dalla madre in Italia con autorizzazione DEla stessa Corte, e tutte le statuizioni relative agli incontri padre/figlio sono basate proprio sul presupposto DEla lontananza tra i due: in Italia il minore ed in NI il padre.
Pertanto la Corte ha disposto una regolamentazione completa e dettagliata DE diritto di visita padre-figlio che comprende sia gli incontri infrasettimanali, sia le vacanze estive e natalizie, sia le modalità degli incontri, fissando nel dettaglio ogni profilo necessario per impedire il sorgere di nuova conflittualità sul presupposto, come detto, DEle diverse residenze DE minore con la madre e DE padre.
Quindi non può costituire fatto nuovo il trasferimento DE minore in Italia.
Se è vero che il trasferimento DE minore in Italia comporta che il giudice italiano abbia giurisdizione e che debba applicare la propria legge, come anche sopra già indicato, il ricorrente non era certo “costretto ad adire il Tribunale di Milano a seguito DE trasferimento DEla residenza di
, che ha determinato lo spostamento DEla giurisdizione dalla NI all'Italia”. Pt_1
Se così fosse verrebbero meno i principi DE diritto DEla Unione che prevede che “Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare” e che “Le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rese ed esecutive in un determinato Stato membro, sono esecutive negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività” come espressamente indicato dagli artt. 30 e 34 DE
Regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione DEle pagina 10 di 14 decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori. Anche la Convenzione DEl'Aja sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori DE 1996, invocata dal ricorrente -peraltro superata dal Regolamento UE
1111/2019 ai sensi degli artt. 94 e seg. di detto Regolamento-, dispone con l'art.23 che “Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti”.
Pertanto è pacifico che le sentenze DEla Corte di Appello di Monaco siano valide, efficaci ed esecutive anche nel territorio DElo Stato italiano.
Ed il giudice italiano, che applica la propria legge, sostanziale e processuale, non può che applicare anche l'art. 473 bis.29 c.p.c. che richiede il fatto nuovo per rendere ammissibile la modifica di una sentenza definitiva.
Neppure costituisce un fatto sopravvenuto il compimento DE terzo anno di età DE minore che ha compiuto tre anni il 22.8.2024.
Nessun elemento contenuto nella sentenza di Monaco consente di ritenere che le statuizioni ivi assunte fossero efficaci solo fino al terzo anno di età DE minore. Anzi la stessa Corte ha regolato le frequentazioni padre-figlio anche per le vacanze estive DE 2024 e le vacanze natalizie 24/25 proprio al fine di ridurre il conflitto genitoriale e affinché “i genitori non fossero costretti ad adire i tribunali DEla famiglia competenti in Italia subito dopo la conclusione DE presente procedimento per regolare il diritto di visita durante le vacanze in agosto e Natale”. Ha quindi dato una regolamentazione completa che prevede, come detto, tutti gli incontri padre figlio da attuarsi nel corso DEl'anno.
La difesa DE ricorrente vorrebbe accreditare la, davvero originale, considerazione che la Corte di Appello di Monaco, che ha pronunciato sentenza il 19.2.2204, ha espresso una serie di condizioni che avrebbero dovuto rimanere efficaci solo per 7 mesi: dalla data DEla pronuncia, in data 19.2.2024, alla data DE compleanno di , 22.8.2024, per poi venire meno di diritto e ciò senza che alcun Pt_1 cenno alla UDdetta perdita di efficacia sia stato fatto dalla Corte stessa.
Che poi in alcuni passi DEla sentenza ed anche DEla CTU sia stato indicato che il minore era ancora molto piccolo ed aveva meno di tre anni non può avere altro significato che quello di dare contezza che le statuizioni stabilite e la gradualità che la Corte ha previsto nella ripresa DEle frequentazioni con il padre tenevano conto DEl'età DE minore, come deve sempre essere tenuto pagina 11 di 14 presente dal giudice DEla famiglia, qualsiasi sia l'età DE minore, visti i diversi bisogni che i minori esprimono nelle varie fasi di crescita, dalla nascita fino al compimento DEla maggiore età.
Se poi è vero che la crescita di un bambino possa essere da sè sola un fatto che possa legittimare una modifica, questo non può accadere quando la crescita sia solo di pochi mesi e quando, comunque, nessuna allegazione sulla diversa situazione DE minore per il trascorrere DE tempo sia stata effettuata al di là DE fatto meramente aritmetico DE compimento DE terzo anno di età.
Si accenna, da ultimo, al fatto che il ricorrente ha allegato nel corso DE giudizio di avere un nuovo posto di lavoro in Svizzera a Zurigo sottolineando che ciò è rimasta una mera allegazione e nessuna certificazione/contratto è stato prodotto al riguardo (l'unico certificato di residenza è stato prodotto con il ricorso ed indica la residenza DE ricorrente a Memmingen in NI).
In conclusione la domanda di modifica deve essere dichiarata inammissibile.
La domanda di cui all'art. 473 bis .39.
Il ricorrente ha chiesto in ricorso: “l'applicazione DEl'art 473 bis 39 Cpc ai fini di ammonire la madre al rispetto di quanto stabilito nella pronuncia DEla Corte d'Appello di Monaco, in ordine al diritto di visita DE padre ed alla cooperazione al fine di permettere i regolari contatti in videochiamata”.
Non è stata fornita prova DE fatto che la madre abbia posto in essere gravi inadempienze o atti che hanno arrecato pregiudizio al minore, o che hanno ostacolato il corretto svolgimento DEl'esercizio DEla responsabilità genitoriale. Si sottolinea che il ricorrente non ha articolato capitoli di prova, pertanto sono rimaste solo le allegazioni DEle parti.
All'udienza DE 14.1.2025 lo ha dichiarato: C'erano poi già problemi sulle Parte_1 videochiamate: inizialmente, appena arrivati in Italia e per 4 settimane circa, le chiamate venivano fatte in auto e era stanco. Poi la madre ha iniziato a chiamare da casa, ma il bambino era fuori Pt_1 video e ha iniziato a dirmi che il bambino non vuole parlare. È capitato invece, DEle volte, che Pt_1 voleva parlare ancora e la mamma lo faceva chiudere. È capitato ovviamente che il bambino era stanco, allora chiudiamo. C'è poi difficoltà nel fissare le chiamate;
se la chiamo non risponde, dobbiamo prima concordarle io e lei;
di solito al lunedì mando un messaggio per sapere quando posso telefonare, ma lei mi risponde anche dopo 2 giorni o comunque devo sollecitare. È difficile anche trovare un accordo sull'orario e non mi dice perché.”
pagina 12 di 14 A ben vedere, il padre non ha neppure allegato che le video chiamate (previste dalla Corte di
Monaco nel numero di 2 alla settimana per un tempo non superiore a 15 minuti ciascuna e da interrompere se si registra stanchezza DE bambino) non siano state tenute, ma che vi è stata difficoltà
a fissarle, a tenere il figlio innanzi alla telecamera, o a protrarle per 15 minuti, inadempimenti, anche qualora accertati, che non integrano i presupposti DEle gravi inadempienze genitoriali.
Inoltre non è neppure accertato che le allegazioni paterne siano rispondenti a verità atteso che la versione DEla madre è di tutt'altro tenore.
Ha dichiarato: “Le videochiamate in realtà era stato a lui a chiederle di farle in macchina quando eravamo in macchina, ancora quando eravamo nella struttura protetta e lui non avrebbe nemmeno potuto farle. Per rassicurarlo che se fossi stata autorizzata a rientrare le avrei fatte, io ho acconsentito a farle ugualmente. Una volta in Italia ho continuato a farle dalla macchina, perché era lui a insistere di farle in macchina, per evitare distrazioni DE bambino. Non sopporta se siamo al parco e ad esempio si distrae, vuole che io porti dei giochi selezionati che a suo parere aiutano il bambino a mantenere l'attenzione; se esce dall'obiettivo e lui non lo vede, si arrabbia. Mi ha minacciato fino al 31 luglio durante una videochiamata: lui è un collerico e ha attacchi di ira incontrollati, anche davanti al bambino. Non è vero che il bambino non è nell'obiettivo. Adesso va meglio, ma non posso trattenerlo davanti all'obiettivo nè voglio che si senta in colpa o che lui mi richiami 27 volte di fila. Non c'è rispetto da parte sua. Io cerco di fare le videochiamate 2 volte a settimana, intorno alle 18.00, di solito al giovedì e alla domenica, oppure quando lo vede nel weekend al martedì e al giovedì. Sono comunque una faticaccia perché vengo coperta di insulti e di minacce”.
Pertanto non sono stati provati i presupposti DEla norma invocata e la domanda deve essere rigettata.
La domanda svolte dalla resistente
La domanda svolta dalla resistente relativa alle spese extra di è tardiva essendo stata Pt_1 svolta per la prima volta con il foglio di precisazione DEle conclusioni, mentre la domanda di prevedere l'obbligo DE padre di fissare l'alloggio nei giorni di visita in Italia entro il raggio di 15 e non di 25 km dalla casa DEla madre è stata svolta solo in via subordinata. Nessuna statuizione è dunque necessaria.
Le spese di lite
pagina 13 di 14 Le spese di lite devono essere poste a carico DE ricorrente, integralmente soccombente, e si liquidano come in dispositivo ai sensi DE D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto DE valore indeterminato DEla causa, DEla qualità DEl'attività professionale svolta, DE numero e DEla difficoltà DEle questioni trattate, vista la tabella parametri forensi in vigore tenuto conto dei valori medi e dei valori minimi per la fase DEla decisione. Non sussistono i presupposti per la condanna DE ricorrente ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara inammissibile in quanto tardiva la memoria di parte ex art. 473 bis. 17 co. 2 CP_1
c.p.c. depositata il 4.1.2025 e la espunge dal giudizio,
2. Dichiara inammissibile la memoria di parte ex art. 473 bis. 17 co. 3 c.p.c. depositata Parte_1 il 9.1.2025 dalla parte in cui si legge: In via subordinata nel denegato caso in cui si ritenesse comunque tempestivo il deposito” in quanto replica a memoria espunta dal giudizio,
3. Dichiara inammissibili in quanto non autorizzate le memorie depositate dal ricorrente in data
31.3.2025 e dalla resistente in data 7.4.2025 e le espunge dal giudizio,
4. Dichiara inammissibile la domanda di modifica avanzata da Parte_1
5. Rigetta la domanda ex art. 473 bis .39 avanzata da Parte_1
6. Condanna lo alla rifusione DEle spese DE presente giudizio a favore DEla Parte_1 CP_1 che si liquidano in euro 6.164,00 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge
Sentenza immediatamente esecutiva
Milano 15.10.2025
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
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