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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/08/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione civile – in composizione monocratica- in persona del Giudice dott.
Daniele Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3582 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Petralia Sottana, via Duomo n. 29, presso l'avv. Giuseppe Calabrese, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
opponente
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), e per essa quale procuratore la Kruk Italia Controparte_1 P.IVA_1
s.r.l., in persona ldel suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170, presso gli avv.ti Raffaele Zurlo
e Andrea Ornati, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
opposta
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - accertamento negativo del credito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 19/03/2025 le parti hanno concluso come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1
introdotto l'odierno giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 920/2021 col quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di la somma Controparte_1
di euro 30.322,36 oltre interessi e spese.
L'opponente, in particolare, ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria di controparte, asserendo di non aver mai ricevuto alcun versamento dalla stessa ed eccependo, altresì, la prescrizione del suddetto credito.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e Controparte_1
la conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 05/10/2022 è stato assegnato termine alle parti per introdurre il prescritto tentativo di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. 28/2010.
All'udienza del 19/03/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
***
Nel merito l'opposizione non può essere accolta.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Oggetto del giudizio di opposizione, infatti, è l'accertamento dell'esistenza e della validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione monitoria (cfr. Cass. civ. sent. n. 19126/2004), sicché, sebbene le parti risultino processualmente invertite, l'onere probatorio è ripartito tra queste in ragione della loro posizione sostanziale, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Ne consegue che l'onere di fornire la prova del credito azionato, secondo le regole del giudizio ordinario di cognizione, incombe sulla parte opposta, mentre sull'opponente grava l'onere di provare la sussistenza di ragioni estintive o modificative della pretesa avversaria.
Nel caso di specie, il credito vantato da parte opposta risulta provato avendo la stessa prodotto in atti il contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto in data 13/12/2006, nonché il relativo estratto conto.
Il dedotto mancato versamento delle somme oggetto del contratto de quo risulta privo di alcun riscontro probatorio.
All'esito dell'istruttoria può invece ragionevolmente affermarsi che le somme concesse a titolo di cessione del quinto siano state erogate in favore dell'odierno opponente, avendo il creditore prodotto la comunicazione di avvenuto versamento del saldo dovuto per la cessione del quinto, per cui è causa, sottoscritta per ricevuta dall'odierno opponente (cfr. doc. n. 4 della produzione di parte opposta).
Per quanto riguarda poi l'eccezione di prescrizione del credito, si rileva che il debito rateizzato e gli interessi previsti dal piano di ammortamento non possono ritenersi scaduti prima della scadenza dell'ultima rata, considerato
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
che la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sent. 18951/13, Trib. Roma sent. n. 4627/2020 e Trib.
Torino sent. n. 3760/2021).
Ne consegue, quindi, che il dies a quo del termine di prescrizione del credito coincide non con la data di stipula del contratto, ma con quella di scadenza dell'ultima rata o di decadenza dal beneficio del termine.
Così ricostruita la disciplina della prescrizione del debito rateizzato, nel caso di specie si rileva che il finanziamento contratto dal in data Pt_1
13/12/2006 (in atti) prevedeva una rateizzazione del debito in n. 120 rate mensili decorrenti dal giorno 10 del mese successivo a quello di notifica
(gennaio 2007), sicché è dalla data del 10.12.2016 che è iniziato a decorrere l'ordinario termine prescrizionale.
In definitiva, l'opposizione va rigettata e la parte opponente va condannata al pagamento delle spese di lite come liquidate in sentenza in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14 ridotti al 50% per la complessità delle questioni affrontate
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione; condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
parte opposta, che liquida in euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Termini Imerese, 12.8.2025
Il Giudice
Daniele Salvatore Abbate
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione civile – in composizione monocratica- in persona del Giudice dott.
Daniele Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3582 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Petralia Sottana, via Duomo n. 29, presso l'avv. Giuseppe Calabrese, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
opponente
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), e per essa quale procuratore la Kruk Italia Controparte_1 P.IVA_1
s.r.l., in persona ldel suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170, presso gli avv.ti Raffaele Zurlo
e Andrea Ornati, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
opposta
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - accertamento negativo del credito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 19/03/2025 le parti hanno concluso come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1
introdotto l'odierno giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 920/2021 col quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di la somma Controparte_1
di euro 30.322,36 oltre interessi e spese.
L'opponente, in particolare, ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria di controparte, asserendo di non aver mai ricevuto alcun versamento dalla stessa ed eccependo, altresì, la prescrizione del suddetto credito.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e Controparte_1
la conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 05/10/2022 è stato assegnato termine alle parti per introdurre il prescritto tentativo di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. 28/2010.
All'udienza del 19/03/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
***
Nel merito l'opposizione non può essere accolta.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Oggetto del giudizio di opposizione, infatti, è l'accertamento dell'esistenza e della validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione monitoria (cfr. Cass. civ. sent. n. 19126/2004), sicché, sebbene le parti risultino processualmente invertite, l'onere probatorio è ripartito tra queste in ragione della loro posizione sostanziale, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Ne consegue che l'onere di fornire la prova del credito azionato, secondo le regole del giudizio ordinario di cognizione, incombe sulla parte opposta, mentre sull'opponente grava l'onere di provare la sussistenza di ragioni estintive o modificative della pretesa avversaria.
Nel caso di specie, il credito vantato da parte opposta risulta provato avendo la stessa prodotto in atti il contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto in data 13/12/2006, nonché il relativo estratto conto.
Il dedotto mancato versamento delle somme oggetto del contratto de quo risulta privo di alcun riscontro probatorio.
All'esito dell'istruttoria può invece ragionevolmente affermarsi che le somme concesse a titolo di cessione del quinto siano state erogate in favore dell'odierno opponente, avendo il creditore prodotto la comunicazione di avvenuto versamento del saldo dovuto per la cessione del quinto, per cui è causa, sottoscritta per ricevuta dall'odierno opponente (cfr. doc. n. 4 della produzione di parte opposta).
Per quanto riguarda poi l'eccezione di prescrizione del credito, si rileva che il debito rateizzato e gli interessi previsti dal piano di ammortamento non possono ritenersi scaduti prima della scadenza dell'ultima rata, considerato
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
che la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sent. 18951/13, Trib. Roma sent. n. 4627/2020 e Trib.
Torino sent. n. 3760/2021).
Ne consegue, quindi, che il dies a quo del termine di prescrizione del credito coincide non con la data di stipula del contratto, ma con quella di scadenza dell'ultima rata o di decadenza dal beneficio del termine.
Così ricostruita la disciplina della prescrizione del debito rateizzato, nel caso di specie si rileva che il finanziamento contratto dal in data Pt_1
13/12/2006 (in atti) prevedeva una rateizzazione del debito in n. 120 rate mensili decorrenti dal giorno 10 del mese successivo a quello di notifica
(gennaio 2007), sicché è dalla data del 10.12.2016 che è iniziato a decorrere l'ordinario termine prescrizionale.
In definitiva, l'opposizione va rigettata e la parte opponente va condannata al pagamento delle spese di lite come liquidate in sentenza in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14 ridotti al 50% per la complessità delle questioni affrontate
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione; condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
parte opposta, che liquida in euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Termini Imerese, 12.8.2025
Il Giudice
Daniele Salvatore Abbate
Tribunale di Termini Imerese sez. civile