Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 01/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
2360 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di conIGlio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2360 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in SLATINA TIMIS (ROMANIA) in data 23/08/2015 (atto n. 930995) trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di MELDOLA in data 03/08/2018 tra i coniugi:
1. , nato in [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. VALLICELLI MONICA e dall' avv. ROSSITTI MADDALENA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 08/11/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi
1
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 05/06/2023;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in SLATINA TIMIS (ROMANIA) in data
23/08/2015 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di MELDOLA al n. 32
Parte II – Serie C – Anno 2018; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
08/11/2024, che integralmente si riportano:
1) Disporre, nell'interesse del minore, l'assegnazione della casa coniugale sita in
Meldola (FC) Via Sbaraglio n. 52 di proprietà dei coniugi, inclusi beni mobili ed arredi ivi esistenti, alla IG.ra che continuerà a viverci unitamente al Parte_1
figlio minore fino al raggiungimento della piena autonomia economica Persona_1
da parte di quest'ultimo;
2 2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, Persona_1
con residenza stabile e collocazione prevalente presso l'abitazione familiare assegnata alla madre;
3) Stabilire che il padre vedrà e terrà presso la propria abitazione il figlio un pomeriggio alla settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 22.00 e a fine settimana alternate, dal sabato prima di pranzo alla domenica dopo cena, salvo diverso accordo tra i genitori;
4) Stabilire che il padre vedrà e terrà con sé il figlio per 20 giorni anche non consecutivi, durante le ferie estive scolastiche e per 5 giorni durante le Festività
Natalizie, alternando, di anno in anno, il giorno di Natale con il capodanno, oltre 3 giorni durante le festività pasquali, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori;
5) Disporre che il IG. corrisponda alla moglie a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 300,00, Persona_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico bancario entro il
5 di ogni mese;
6) Disporre che l'erogazione da c.d. assegno unico e universale sia interamente ed esclusivamente riservata alla IG.ra ; Parte_1
7) ciascun genitore si impegna a versare all'altro il 50% delle spese straordinarie, mediche non mutuabili, scolastiche, ricreative e sportive sostenute dal genitore per il figlio, previamente concordate;
8) Entrambi i coniugi risultano economicamente autosufficienti e, pertanto, non hanno alcuna rivendicazione di carattere economico l'uno nei confronti dell'altro e viceversa;
9) Stabilire che venga osservato e rispettato, nell'interesse del minore, il diritto di visita a nonni, zii e parenti in genere di ciascun ramo genitoriale.
Spese compensate tra le parti in ragione dell'oggetto della causa
3 Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di MELDOLA per quanto di competenza.
Forlì, 01/04/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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