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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/08/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1886 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.
Filippo Francesco Ciconte e dall'Avv. Raffaele Pugliese;
ATTRICE
E
RO (C.F. ), in persona del Presidente l.r.p.t., CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Silvana Tassone e dall'Avv. Marina Cizza;
(C.F. ), in persona del Presidente l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Manna
CONVENUTE
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha convenuto in giudizio la e la Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 chiedendone la condanna in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali patiti in conseguenza dell'incendio verificatosi il 27 luglio 2020, alle ore 15,45, lungo la banchina di sinistra della strada provinciale 38 in Località Serrarossa, per Roccabernarda;
in particolare, ha dedotto che l'incendio è stato provocato dalla presenza di sterpaglie, rovi ed erbacce non rimossi, con propagazione nel canalone di scolo delle acque meteoriche che raggiunge il
1 fiume Tacina, anch'esso intricato di sterpi;
le fiamme, alimentate dal vento, hanno raggiunto l'aranceto di proprietà della società istante, danneggiando circa 800 piante giovani (di cui
700 in maniera grave), regolarmente distanziate sia dalla strada che dal canalone, ben tenute ed irrigate a goccia, con recinzione a rete metallica, anch'essa rimasta danneggiata, unitamente ai pali che la sostengono ed all'impianto di irrigazione.
Ha assunto la responsabilità ex art. 2043 e 2051 c.c. degli enti convenuti, deducendo che il rogo si è originato per negligenza della che non ha curato la Controparte_3 manutenzione delle banchine e dei bordi della strada, come espressamente previsto dall'art. 14 del c.d.s., e si è propagato per incuria della , che non ha eseguito la Controparte_2 pulitura del canale di scolo, così consentendo che le fiamme spinte dal vento si spingessero oltre la distanza di sicurezza lasciata a salvaguardia dell' . Pt_2
Ha dunque chiesto condannarsi le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni come già accertati e liquidati dal perito nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo svoltosi tra le medesime parti.
La ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della Controparte_3 domanda e, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa della stessa parte attrice.
La ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza per materia del Controparte_2
Tribunale ordinario in favore del Tribunale Regionale delle acque pubbliche, posto che la domanda risarcitoria involge l'accertamento di negligenze od omissioni nella manutenzione di opera idraulica;
nel merito, ha contestato ogni responsabilità a proprio carico, chiedendo il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo del procedimento per atp e disattese le richieste di prova costituenda formulate dalla parte attrice, la causa, mutato il giudice, è stata trattenuta per la decisione.
L'eccezione di incompetenza è tardiva, in quanto formulata dalla con Controparte_2 comparsa di costituzione depositata oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
Ferma la tardività dell'eccezione, la questione della competenza per materia sarebbe stata rilevabile d'ufficio entro la prima udienza, al di là della preclusione maturata;
tuttavia, nella specie il precedente giudicante non ha esercitato tale potere: con ordinanza resa in data
13.04.2022, il giudice ha infatti in un primo momento fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, ritenendo che l'eccezione di incompetenza formulata dalla CP_2
fosse idonea a definire il giudizio;
successivamente, a fronte della eccezione di
[...]
2 tardività sollevata dall'attrice, il giudice ha revocato il precedente provvedimento, ritenendo che la questione della competenza potesse essere decisa unitamente al merito, ed ha concesso i termini ex art. 183 c.p.c. vigente ratione temporis (v. ordinanza del 20.07.2022).
Non può dunque ritenersi che il precedente giudicante abbia esercitato il potere officioso di cui all'art. 38, comma terzo, c.p.c..
Al riguardo, è appena il caso di osservare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ove il convenuto abbia sollevato un'eccezione di incompetenza inderogabile nella comparsa di risposta depositata tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione o di una diversa eccezione di incompetenza inderogabile dev'essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella prima udienza. In mancanza, la competenza resta radicata avanti al giudice adito, dovendosi escludere che l'esercizio espresso del potere ufficioso per la questione di competenza tardivamente sollevata dalla parte non occorra in ragione del già esercitato potere da parte di essa, giacché detto esercizio deve considerarsi, per la sua tardività, tamquam non esset (v. Cass. n. 21672/2015; n.
3537/2014).
Nel merito, si osserva quanto segue.
Pacifica la verificazione dell'incendio, nelle circostanze di tempo e di luogo allegate dall'attrice, è sorta tra le parti contestazione circa l'origine dello stesso e le responsabilità connesse.
Ai fini della ricostruzione degli eventi, può essere utilizzata la relazione del consulente tecnico depositata nel procedimento di atp (R.G. n. 1746/2020), celebratosi tra le medesime parti ed acquisito agli atti.
In quella sede, il Ctu, all'esito di sopralluogo, ha accertato che la proprietà dell'azienda si estende lungo la strada provinciale (SP38) di Roccabernarda e che la Parte_1 parte interessata dall'incendio è delimitata da un fosso di raccolta delle acque che divide la proprietà aziendale in due parti sul lato Est;
lo stesso fosso divide la proprietà con la strada provinciale sul lato Nord. La proprietà si presenta dal lato della strada provinciale con una siepe costituita da rete metallica e pali in legno mentre l'altro lato è delimitato dal fosso, il quale è abbastanza profondo e non permette un facile passaggio tra le proprietà limitrofe, rappresentando una buona barriera naturale.
Il Ctu ha accertato che il fosso destinato alla raccolta delle acque piovane convoglia il tutto nel fiume Tacina che attraversa il territorio di Roccabernarda, “dunque ci sono dei periodi
3 dell'anno in cui lo stesso si trova in secca ed altri invece in cui sarà visibile lo scorrimento delle acque”.
Orbene, il Ctu ha anzitutto rilevato che la causa dell'innesco non può essere determinata, in quanto “cancellata” dalla stessa propagazione dell'incendio; tuttavia, ha accertato che il punto di innesco può individuarsi “all'incrocio tra il lato Nord ed Est della proprietà” come da foto allegata alla relazione, ossia in corrispondenza della banchina della strada provinciale.
Ha ipotizzato che il fuoco sia partito per un eccesso di calore, oppure per l'azione di terzi
(come una sigaretta lanciata da un'auto); ha chiarito che una volta innescato, le fiamme partono a rilento e si rinvigoriscono nelle vicinanze se vi è la presenza del combustibile, come ad esempio sterpaglie o rifiuti, “ragion per cui il fuoco vi permane più tempo ed ha modo di attaccare meglio anche gli alberi o la siepe in questo caso danneggiandola in modo evidente”. Inoltre, “prima dell'incendio sia a destra che a sinistra del fosso vi erano degli alberi di eucalipto che insistevano sui relativi margini, com'è noto questa specie arborea è molto oleosa soprattutto nelle foglie ed ha un buon potere calorifico anche a pianta verde perciò una volta avvenuto l'innesco giusto appunto nelle vicinanze di queste piante, il fuoco ha avuto vita facile si per rinvigorirsi che nel propagarsi visto la giornata ventosa”.
Pur non potendo risalire alle cause dell'innesco, il Ctu ha descritto le “condizioni di contorno”, rilevando come la manutenzione del fosso di raccolta delle acque che affluiscono al fiume Tacina non venisse eseguita da diversi anni e rilevando come, in aggiunta a fattori quali il caldo del periodo estivo e la giornata ventosa, il fosso alla data dell'incendio fosse invaso di arbusti e/o rami secchi di diverso genere.
Ha inoltre ritenuto non sufficiente l'operazione di trinciatura effettuata dalla Provincia il 20 giugno 2020.
Al riguardo, il Ctu ha accertato – fornendone anche rappresentazione fotografica – che
“durante tale fase lavorativa il trinciato viene polverizzato e non lascia residui secchi sul terreno che possono andare ad intasare il fosso o arrecare altri eventuali complicazioni, ma dimostra anche come l'operazione pulisca solo la parte afferente il ciglio stradale e come comunque la restante parte del fosso rimanga intasata da arbusti, pertanto rimane evidente come la trascurata manutenzione dell'intera dorsale afferente alla strada provinciale come pure il lato opposto sia effettivamente causa di un conseguente evento drammatico come un incendio. Dalle foto in atti di causa, come pure quelle inserite in perizia dal sottoscritto si
4 vede come il fosso afferente al fiume Tacina, come anche i cigli stradali afferenti al fosso stesso godano di una fitta e rigogliosa vegetazione anche perché nella fattispecie gli afferenti sono molto larghi ed in alcuni punti anche profondi, ma soprattutto il fosso è oltremodo profondo il alcuni punti rispetto al centro il fosso supera i 3,00 mt di altezza.
Pertanto la pulizia di questi fossi andrebbe fatta tramite un programma specifico e con il supporto di personale qualificato ed esperto in tali operazioni”.
Esaminando i luoghi, il Ctu ha evidenziato come “il tutto era lasciato incurato ed ostruito da vegetazione, la quale poi ha contribuito a creare un incendio abbastanza importante”
(…). Quanto al ciglio stradale, il Ctu ha rilevato come “Le evidenze delle parti che hanno partecipato alla combustione sono sia a destra che a sinistra del fosso affluente lungo il ciglio stradale, ma è altrettanto evidente che non vi è mai stata una sistemazione da parte di alcuno ai fossi di raccolta delle acque, quest'ultimi sono solo scolpiti degli eventi di scorrimento delle acque di pioggia, il lato stradale viene solo manutenuto per l'intralcio alla circolazione stradale, potrebbe anche non essere impartito dovere diverso ai cantonieri provinciali che come accennato prima per una manutenzione straordinaria avrebbero bisogno di uno specifico piano di pulizia”.
In definitiva, con riferimento alle cause dell'incendio, il Ctu, all'esito di accurate indagini, ha concluso nel senso di ritenere che – sebbene la causa dell'innesco non possa essere accertata, in quanto cancellata dalle stesse fiamme – nondimeno è da rilevare come “la manutenzione lungo il ciglio stradale sia fine solo al miglioramento visivo per il traffico veicolare della SP38 e non alla prevenzione incendi con una pulizia accurata del fosso stradale”; ancora “il fosso di raccolta delle acque di pioggia affluenti al fiume Tacina, che attraversa la proprietà di parte attrice dividendola in due era anch'esso oltremodo ostruito dalla vegetazione e (…) era da diversi anni lasciato all'incuria di qualunque manutenzione
a meno della pulizia marginale fatta ai confini dello stesso dai proprietari limitrofi”.
In conclusione, secondo il Ctu, “nelle cause che hanno contribuito all'incendio vi è il fattore predominante della manutenzione inesistente ai fini della prevenzione incendi dei due fossi che circoscrivono la proprietà di parte attrice”.
Le valutazioni del Ctu meritano condivisione, in quanto sorrette da motivazione esaustiva e convincente e non inficiate dalle osservazioni della parte attrice e della , Controparte_3 cui il Ctu ha esaurientemente risposto in sede di relazione definitiva.
Venendo all'individuazione delle responsabilità dell'evento, si rileva quanto segue.
5 Come osservato, per la natura e le modalità di verificazione dell'evento, il Ctu non ha potuto stabilire con certezza la causa dell'innesco dell'incendio, in quanto le relative tracce risultano eliminate dalle fiamme.
Tuttavia, è risalito al punto in cui l'incendio ha avuto origine, individuandolo in corrispondenza dell'incrocio tra il lato Nord ed il lato Est della proprietà di parte attrice, ossia (come indicato nella foto allegata alla relazione) in corrispondenza della banchina della strada provinciale.
Il Ctu ha riscontrato una carente manutenzione del tratto stradale, evidenziando come la manutenzione fosse finalizzata al solo “miglioramento visivo per il traffico veicolare della
SP38 e non alla prevenzione incendi con una pulizia accurata del fosso stradale”; ha ritenuto insufficiente l'operazione di trinciatura effettuata dalla il 20 giugno 2020, CP_3 precisando come “l'operazione pulisca solo la parte afferente il ciglio stradale e come comunque la restante parte del fosso rimanga intasata da arbusti, pertanto rimane evidente come la trascurata manutenzione dell'intera dorsale afferente alla strada provinciale come pure il lato opposto sia effettivamente causa di un conseguente evento drammatico come un incendio”.
Deve dunque ritenersi la responsabilità della , ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale ente CP_3 custode della strada provinciale – da cui è originato il sinistro – e dunque soggetto sul quale grava l'onere di manutenzione. Per completezza, si precisa che – essendo emerse negligenze nell'esecuzione delle opere di manutenzione medesima – la responsabilità della CP_3 deve essere affermata anche sulla base della regola generale di cui all'art. 2043 c.c., invocato alternativamente dalla parte attrice.
Ancora, l'attrice individua la responsabilità della , non già con riferimento Controparte_2 all'origine dell'incendio, ma alla sua propagazione, riconducendola all'incuria dell'ente regionale nell'esecuzione della pulitura dei canali di scolo.
Seguendo la prospettazione attorea, il titolo di responsabilità della non può Controparte_2 essere individuato, ad avviso di questo giudice, nell'art. 2051 c.c., relativo ai danni da cose in custodia.
Invero, la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, e non occorrendo, di converso, accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è
6 del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (Cass. n.
27724/2018; Cass. n. 4476/2011).
Nella specie, con riferimento alla responsabilità della parte attrice non riconduce CP_2
l'evento dannoso ad una caratteristica propria del bene pubblico (dalla quale poter inferire che sia stata la stessa “cosa” in custodia, per la sua conformazione, a cagionare il danno), quanto piuttosto alla incuria nella manutenzione dei canali di scolo, lamentando pertanto profili di negligenza dell'ente che devono essere ricondotti al paradigma generale della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c..
Tanto chiarito, come già osservato sussiste effettivamente il nesso di causalità tra la propagazione delle fiamme e l'insufficiente manutenzione dei canali di scolo.
Il Ctu ha infatti evidenziato che “il fosso di raccolta delle acque di pioggia affluenti al fiume
Tacina, che attraversa la proprietà di parte attrice dividendola in due era anch'esso oltremodo ostruito dalla vegetazione e (…) era da diversi anni lasciato all'incuria di qualunque manutenzione a meno della pulizia marginale fatta ai confini dello stesso dai proprietari limitrofi”; di conseguenza, le fiamme hanno potuto propagarsi, proprio a causa della “manutenzione inesistente ai fini della prevenzione incendi dei due fossi che circoscrivono la proprietà di parte attrice”.
Occorre dunque individuare il soggetto al quale tali negligenze siano attribuibili.
Al riguardo, si rileva anzitutto che non appare pertinente il richiamo operato dalla CP_3
e dalla – al fine di argomentare la responsabilità della stessa parte attrice in merito – CP_2 alla disciplina di cui all'art. 7, commi 2 e 4, della Legge regionale della Regione , n. CP_2
51 del 22 dicembre 2017 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353”
(Legge quadro in materia di incendi boschivi) (BURC n. 130 del 22 dicembre 2017), ai sensi dei quali rispettivamente “I proprietari (…) di terreni (…) hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti” e “I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e potature non oltre il terzo
7 inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo”.
Trattasi come è evidente di norme volte alla conservazione del patrimonio boschivo ed in particolare ad evitare che eventuali incendi originatisi su fondi di proprietà privata si propaghino nelle aree circostanti e confinanti;
fattispecie del tutto diversa da quella che ricorre nel caso di specie, ove al contrario l'incendio ha avuto origine lungo la banchina della strada provinciale e si è successivamente propagato all'interno del fondo di proprietà di parte attrice.
Nemmeno appare pertinente il richiamo agli artt. 12 e 64 del R.D. n. 523/1904, che pongono a carico dei proprietari dei fondi gli oneri di “costruzione delle opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua” (art. 12) e i “lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e migliorie dei terreni” (art. 64), trattandosi di fattispecie diverse da quella oggetto di causa.
Né appare pertinente il richiamo all'art. 140 Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368, che disciplina gli obblighi dei proprietari dei fondi con riferimento alle opere di bonifica delle paludi e dei terreni paludosi.
Ciò posto, si rileva che ai sensi della Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34, alla Regione sono riservate le funzioni amministrative concernenti la delimitazione e la declassificazione del demanio idrico, nonché il finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico, sentiti gli Enti locali interessati e i Consorzi di bonifica (art. 87); sono invece demandate alle Province le funzioni amministrative concernenti la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione, nonché la gestione del demanio idrico (art. 88); ai Comuni sono poi riservate le opere di piccola manutenzione finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica (art. 89).
Da quanto sopra esposto deriva che non può individuarsi direttamente nella CP_2
l'ente responsabile ex art. 2043 c.c. per i danni causati da negligenze e/o omissioni
[...] relative ai compiti materiali di manutenzione dei canali di scolo.
Pertanto, la domanda nei confronti della deve essere rigettata. CP_2
Tanto chiarito, deve a questo punto rilevarsi che le indagini del ctu consentono di individuare taluni profili di responsabilità a carico della stessa parte attrice in merito alla
8 produzione del danno conseguenza, valorizzabili in termini di concorso ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.p.c..
Il Ctu ha accertato come l'incendio abbia “interessato in modo predominante il fosso limitrofo alla proprietà di parte attrice e come questo abbia arrecato danni ai beni di parte attrice sia dal lato a confine con la strada provinciale che nelle due proprietà limitrofe insistendo sulle coltivazioni per ambo i lati ed il relativo impianto che ha necessitato della sostituzione” ed ha aggiunto che “le fiamme hanno avuto agile accesso ai filari coltivati in quanto nelle inter-distanze non viene contrastata la crescita spontanea per preservare il suolo, pertanto la coltivazione interessata si presenta o secca o comunque a scarsa vegetazione che necessita di estirpazione e reimpianto. Vi sono segni evidenti del passaggio del fuoco ancora lungo il burrone e negli alberi di grosso diametro che manifestano un incendio abbastanza vigoroso quindi con buone quantità di combustibile presenti il giorno dell'incendio”.
È possibile ritenere, pertanto, che l'entità delle conseguenze derivate dall'incendio sia in parte riconducibile alla non ottimale manutenzione da parte del proprietario delle coltivazioni presenti sul fondo, caratterizzate dalla presenza di vegetazione spontanea nelle inter-distanze tra i filari, che ha consentito alle fiamme di propagarsi più facilmente.
Dovendo ridursi progressivamente la percentuale di colpa a carico del convenuto, si reputa congruo quantificare in capo all'attrice il detto concorso di colpa nella misura del 20% rispetto alla produzione dell'evento dannoso.
Venendo ora alla quantificazione dei danni, possono essere integralmente recepite le conclusioni del Ctu, rispetto alle quali le parti non hanno formulato osservazioni supportate da dati tecnici che consentano una diversa valutazione.
Orbene il Ctu – considerando la spesa sostenuta per la coltivazione di ogni pianta nell'anno solare, moltiplicando tale valore per il numero degli anni e per il numero delle piante – ha ritenuto di quantificare il danno patito da parte attrice per la perdita delle piante e per il danneggiamento della rete metallica, in complessivi € 65.600,00.
Correttamente il Ctu ha escluso dal calcolo il danno da mancato guadagno per la fruttificazione delle piante, in quanto ancora troppo giovani per andare tutte a fruttificazione apprezzabile. Il Ctu inoltre ha preso in considerazione il valore di sole 700 piante, e non di
800, valutando che le 100 piante presenti sul lato destro del fosso di scolo non abbiano
9 subìto uno stress termico tale da necessitare l'estirpazione ed il reimpianto, ben potendo essere riprese nella coltivazione.
Operata dunque la riduzione del 20% in ragione della ritenuta corresponsabilità della danneggiata, si reputa equo riconoscere alla società attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma di € 52.480,00 rivalutata all'attualità, oltre interessi legali sulla medesima somma rivalutata anno per anno dalla data dell'evento sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi fissati dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un.
1712/1995), oltre ulteriori interessi legali sulla somma di € 52.480,00 rivalutata all'attualità, decorrenti dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese processuali del presente giudizio e del giudizio di atp seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attrice e la e si liquidano come in dispositivo. Controparte_3
Appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese processuali nei rapporti tra l'attrice e la , sia con riferimento al procedimento di atp che al presente Controparte_2 giudizio, avendo riguardo alle ragioni della decisione e alla tardività dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla CP_2
Le spese di Ctu, già liquidate nel procedimento di atp, sono poste definitivamente a carico della di con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato CP_3 CP_3 dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- condanna la al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € Controparte_3
52.480,00 rivalutata all'attualità, oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte in motiva;
- rigetta la domanda nei confronti della;
Controparte_2
- condanna la al pagamento delle spese processuali di parte attrice, che Controparte_3 liquida, con distrazione in favore degli Avv.ti Raffaele Pugliese e Filippo Francesco Ciconte che ne hanno fatto richiesta, in € 146,00 per esborsi, ed in € 2.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, relativamente al procedimento di
ATP; ed in € 545,00 per esborsi ed € 8.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, relativamente al presente giudizio;
10 - pone definitivamente a carico della Provincia di le spese di ctu liquidate nel CP_3 procedimento di atp, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato da parte attrice;
- compensa integralmente le spese processuali nei rapporti tra l'attrice e la , Controparte_2 in relazione al procedimento di atp e al presente giudizio.
Crotone, 06.08.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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