Sentenza 2 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 02/09/2023, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/09/2023
N. 01096/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00412/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Prosperi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti;
e con l'intervento di
Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di foglio di via obbligatorio ex artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 159/2011 con diffida dal fare ritorno nei Comuni di Foggia e Manfredonia per la durata di tre anni prot. n. 2.2/2020, emesso dal Questore della provincia di Foggia in data 20.01.2020 e notificato in data 29.01.2020;
- di ogni altro atto presupposto o conseguente, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 l’avv. Donatella Testini e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Rosanna Norcia, su delega dell'avv. Marina Prosperi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità della misura di prevenzione personale indicata in epigrafe, emessa dal Questore di Foggia nei confronti del ricorrente in occasione degli eventi verificatisi il 6 dicembre 2019 in località Borgo Incoronata – Zona ASI di Foggia e dinanzi alla Questura di Foggia durante la protesta organizzata dal movimento “Campagne in lotta”, allorquando lo stesso è stato segnalato dalla Digos per il reato d’interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) in concorso con più persone.
Rilevato che il ricorrente è stato altresì segnalato “ in data 15.5.2017 e in data 11.02.2017 per la violazione in Foggia degli artt. 18 TULPS e 340 c.p., e annovera, inoltre, pregiudizi di polizia per la violazione degli artt. 610 c.p. e altri consumati in ambito di riunioni pubbliche o aperte al pubblico ed è solito accompagnarsi a persone con specifiche segnalazioni per turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica e che la sua reiterata condotta istigatrice e la sua presenza tra il Comune di Foggia e quello di Manfredonia, comuni ove ricade l’area adibita a CARA – Centro di Accoglienza per i Richiedenti Asilo, può determinare un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, in quanto si inserisce in un quadro che, proprio perché ontologicamente emergenziale, può facilmente evolvere in disordini ”, il Questore ha ritenuto che egli rientri nella categoria indicata dall’art. 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011 ossia di persona dedita alla commissione di reati che mettono in pericolo la tranquillità pubblica e che sia socialmente pericoloso ai sensi del successivo art. 2.
Conseguentemente ha adottato ha adottato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con diffida dal fare ritorno nei Comuni di Foggia e Manfredonia per la durata di tre anni dalla notifica, avvenuta in data 29.1.2020.
Avverso il predetto atto insorge parte ricorrente, deducendone l’illegittimità per mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento e, in buona sostanza, per asserita genericità dei presupposti di fatto sui quali si fonda la valutazione di pericolosità sociale e per difetto di motivazione in relazione alla radicata propensione a reiterare il suo atteggiamento anti-giuridico. Evidenzia l’assenza di condanne in sede penale a la riconducibilità dei precedenti pregiudizi di polizia al suo ruolo di Coordinatore del Sindacato Intercategoriale Cobas per la provincia di Caserta dal 2013.
Conclude per l’annullamento dell’atto gravato.
Le Amministrazioni intimate, per ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite, registrandosi la costituzione della solo Prefettura di Foggia, che va qualificata alla stregua d’intervento volontario.
L’Avvocatura dello Stato ha comunque depositato una dettagliata relazione di controdeduzioni al ricorso.
Previo deposito di una ulteriore memoria da parte del ricorrente, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 4 aprile 2023.
2. Giova premettere una breve ricostruzione dei principi che informano la disciplina della misura di prevenzione oggetto della domanda di annullamento.
La funzione preventiva, di cui costituisce manifestazione il provvedimento-foglio di via obbligatorio impugnato, non persegue la finalità di sanzionare specifici comportamenti lesivi dei beni giuridici da essa tutelati, ma di rimuovere, attraverso l’allontanamento delle persone socialmente pericolose dai luoghi, diversi da quelli di residenza, nei quali hanno avuto occasione di palesare la loro pericolosità, il rischio che una concreta aggressione a quei beni realmente si verifichi.
Il suo esercizio, quindi, non presuppone l’accertamento di una condotta immediatamente lesiva per i medesimi interessi, rendendosi sufficiente che, dagli elementi di fatto raccolti, complessivamente e logicamente valutati, emerga una concreta propensione dell’interessato a comprometterli.
Deve tuttavia osservarsi che il minus probatorio che legittima la funzione preventiva rispetto a quella tipicamente sanzionatoria, devoluta al giudice penale, deve essere compensato dal quid pluris che le relative disposizioni richiedono ai fini della integrazione dei relativi presupposti, rappresentato come si è detto da una condizione di “pericolosità” del sottoposto alla misura, declinata dall’art. 1, comma 1, lett. c) d.lvo n. 159/2011, nel quale la stessa Amministrazione rinviene la base legittimante il suo operato nella fattispecie in esame, nei termini della ragionevole possibilità di desumere dal comportamento del suddetto, “sulla base di elementi di fatto”, la sua dedizione “alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.
La formula legislativa esige quindi l’enucleazione di concreti elementi, anche di carattere indiziario, che consentano di collocare l’atteggiamento di volontario antagonismo del sottoposto nei confronti del rispetto delle norme di legge poste a salvaguardia dell’ordinato e tranquillo vivere civile al di là di una prospettiva episodicamente anti-giuridica, per cogliere la sua proiezione potenzialmente pregiudizievole per quei valori, sebbene non attualizzata in comportamenti concretamente lesivi, ma suscettibili di evolvere in tale direzione ove non tempestivamente contenuta attraverso l’applicazione della più idonea e proporzionata misura preventiva.
Da altro punto di vista, quindi, deve osservarsi che la funzione preventiva non si caratterizza semplicemente per una semplificazione della fattispecie legittimante, e la conseguente attenuazione degli oneri probatori (o, per meglio dire, istruttori) facenti carico all’Amministrazione rispetto a quelli rilevanti nella sede giudiziaria penale, ma per i caratteri “specializzanti” presenti nella medesima fattispecie, con la conseguenza, affatto paradossale ma anzi del tutto coerente con la ratio delle relative previsioni di legge, che anche l’integrazione di una fattispecie criminosa, secondo i rigorosi canoni probatori propri del processo penale, non è da sola idonea a giustificare, in termini di meccanico automatismo, l’applicazione della misura preventiva, laddove la condotta antigiuridica non rechi le tracce di una radicata propensione del suo autore a reiterare il suo atteggiamento anti-giuridico (in termini, Consiglio di Stato, Sez. III, 7 luglio 2022, n. 5652).
3. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che il ricorso sia suscettibile di favorevole apprezzamento nei termini e nei limiti che seguono.
3.1 Rileva il Collegio che le censure di parte ricorrente non meritano condivisione nella parte in cui mirano a giustificare quanto accaduto il 6 dicembre 2019 inserendolo nella cornice di un’asserita “manifestazione a carattere sindacale promossa dai lavoratori e dalle lavoratrici delle campagne di Foggia il cui scopo era quello di ottenere un incontro con il Ministero dell’Interno, al fine di richiedere la regolarizzazione della posizione giuridica dei lavoratori, il riconoscimento di migliori condizioni salariali, il rispetto della normativa nazionale in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro e l’applicazione delle leggi e dei contratti collettivi nazionali”.
Come rappresentato dalla Questura nella relazione versata in atti, il territorio foggiano è caratterizzato dalla presenza di numerosi insediamenti spontanei di diverse migliaia di cittadini extracomunitari dediti prevalentemente ai lavori stagionali in agricoltura, fortemente sindacalizzata in quanto le relative organizzazioni, in sinergica collaborazione con le istituzioni, sono impegnate nel sostenere i lavoratori contro lo sfruttamento e il caporalato.
La protesta del 6 dicembre 2019, però, è stata organizzata dal movimento “Campagna in lotta”, che si pone come antagonista di tutte le altre sigle sindacali (compresa la Si Cobas di cui è coordinatore provinciale per Caserta il ricorrente), delle istituzioni, dei partiti politici e degli organi di stampa e che si caratterizza per modalità di protesta violente.
Quanto accaduto il 6 dicembre 2019 è senz’altro molto grave, come si verrà di seguito a spiegare.
Invero, il Collegio appieno concorda con l’orientamento giurisprudenziale per cui la misura di prevenzione per cui è causa ben può essere applicata ne confronti di soggetti che, anche in occasione di conflitti sindacali, usino violenza o minaccia nei confronti delle forze dell’ordine, perché l’esercizio del diritto di sciopero, anche nella forma del c.d. picchettaggio, non deve mai legittimare l’impiego della violenza o della minaccia e la commissione di reati (in termini, Consiglio di Stato, Sez. III, 6 novembre 2019, n. 7575).
3.2 La manifestazione del 6 dicembre 2019 non era stata né preavvisata né autorizzata.
Riferisce la Questura, senza contestazioni da parte del ricorrente, che alle 6 e 20 un gruppo di circa 150 persone, prevalentemente ai lavoratori agricoli stranieri stagionali, guidati e governati da un gruppo di cittadini italiani del movimento “Campagne in lotta”, giungevano a bordo di tre pullman e, dopo aver posizionato gli striscioni di protesta, si predisponevano in modo organizzato per bloccare fisicamente con il proprio corpo la rotatoria posta sulla strada provinciale numero 76 autostradale, arteria che consente l’accesso allo svincolo autostradale A 14 e all’intera area di un centro commerciale, compresa la zona adibita allo scarico e carico delle merci paralizzando di fatto la circolazione stradale e l’attività del centro commerciale.
I manifestanti determinavano l’interruzione del servizio di trasporto pubblico bloccando i mezzi dell’azienda municipale ATAF dalle 10:15 alle 12:15 con gravi disagi e ripercussioni sulla libera circolazione delle persone.
Nel corso della manifestazione mattutina, governata tra gli altri dalla parte ricorrente, i partecipanti si sono resi responsabili di un fitto lancio di pietre bottiglie di vetro contro le forze dell’ordine allorquando esse sono intervenute per fermare uno degli autori dei disordini, successivamente identificato in un cittadino di nazionalità senegalese che, unitamente ad altri, opponeva resistenza ai pubblici ufficiali che cercavano di liberare il centro commerciale e la strada i blocchi operati dei protestanti.
Tra le ore 14.00 e le 17.00 i blocchi stradali sono stati attuati anche nel pieno centro di Foggia.
In particolare, a causa dell’accompagnamento in Questura di un cittadino extracomunitario per la procedura di identificazione, il ricorrente, unitamente agli altri manifestanti, alle ore 14:00, raggiugeva a bordo degli autobus noleggiati la Questura, ponendo in essere un’ulteriore manifestazione non autorizzata di circo 80 partecipanti per chiedere il rilascio immediato del cittadino extracomunitario.
3.3 Alla luce di quanto osservato al punto 3.1, va da sé che l’aggressione alle forze dell’ordine non può essere scriminata da alcuna rivendicazione sociale e/o sindacale.
Nel caso di specie, però, la stessa descrizione dei fatti contestati nel foglio di via, inoltre, difetta però di specificità e di individualità, in quanto dalla lettura del foglio di via non si comprende se il ricorrente abbia usato in senso proprio violenza nei confronti delle forze dell’ordine né se la presunta violenza sia attribuibile specificamente alla sua condotta.
A ciò deve aggiungersi che il ricorrente è stato deferito per interruzione di pubblico servizio e non risulta che abbia preso parte attiva alle condotte violente contro le forze dell’ordine.
3.4 Elementi di maggiore significato indiziario circa la ritenuta radicata propensione del ricorrente a reiterare il suo atteggiamento anti-giuridico di cui al punto 2 non si colgono poi nemmeno nel riferimento, che si legge nel foglio di via, a precedenti denunce dell’appellante per violenza privata, violazione dell’art. 18 del T.U.L.P.S. e interruzione di pubblico servizio, secondo la mera e generica elencazione di tali denunce che si legge nel foglio stesso. Né particolare significatività assume la circostanza che il ricorrente sia solito accompagnarsi a persone con specifiche segnalazioni per turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica.
4. Ne segue che, in accoglimento del ricorso, l’atto impugnato va annullato per difetto di motivazione e d’istruttoria, con assorbimento della censura volta a stigmatizzare la violazione delle garanzie partecipative.
5. Le spese di lite, la complessità del caso, implicante un delicato bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco, possono essere interamente compensate tra le parti.
L’Amministrazione soccombente deve essere condannata a rimborsare il contributo unificato corrisposto dall’interessato per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Contributo unificato refuso a carico dell’Amministrazione soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.