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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/09/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6992/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 13/11/2024, da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. SIDOTI GIUSEPPE del Foro di Como, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 29/03/2016 ad Agrigento, dalla cui unione è nato il figlio (n. a Persona_1
Treviglio il 03/10/2014). La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo
1 Tribunale con sentenza parziale n.24/2024, emessa in data 12/12/2024 e pubblicata il
09/01/2025, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, l'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 02/07/2025 veniva rinviata per l'acquisizione dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
All'udienza di comparizione del 10/09/2025, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto la volontà di non volersi riconciliare (v. note depositate il 09/08/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge
6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative, il
Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4
c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4
c.p.c.:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
n Agrigento il 29/03/2016 (iscritto nei registri dello stato civile Parte_2 del medesimo Comune, anno 2016, atto n. 40, parte II, serie C) alle seguenti condizioni:
- l'ex dimora coniugale sita nel Comune di Treviglio (BG) via Don Lorenzo Milani n. 16, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata alla sig.ra che ne Parte_1
è proprietaria nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino
2 a quando il medesimo non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
- il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
- il figlio minore resta collocato prevalentemente presso la dimora materna e che il Per_1 sig. potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: fine settimana Pt_2 alterni, con pernottamento presso lo stesso, dal venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica alle ore 20.00 quando riaccompagnerà il figlio dalla madre;
nelle settimane in cui terrà con sé il figlio durante il fine settimana , terrà presso di sé anche i giorni lunedì e mercoledì Per_1 dalle ore 18.00 alle ore 21.00; nelle settimane in cui non terrà con sé il figlio durante il fine settimana, terrà presso di sé in settimana i giorni lunedì mercoledì e giovedì dalle Per_1 ore 18.00 alle ore 21.00; vacanze natalizie: il sig. terrà con sé il figlio per Pt_2 Per_1 una settimana, concordando con la sig.ra i relativi periodi con l'intesa che il giorno Pt_1 della Vigilia di Natale, di Natale e di Capodanno saranno regolati secondo il criterio dell'alternanza; vacanze pasquali: il padre terrà con sé il figlio per tre giorni, tendenzialmente consecutivi, concordando con la sig.ra relativi periodi con l'intesa che il giorno di Pt_1
Pasqua e Pasquetta saranno regolati secondo il criterio dell'alternanza; vacanze estive: il padre trascorrerà con due settimane, anche non consecutive secondo le modalità da Per_1 concordarsi tra i genitori entro il 31.04 di ogni anno con il massimo spirito collaborativo, in relazione alla turnazione feriale dei medesimi e con un congruo preavviso utile a consentire un'idonea programmazione;
quando il figlio si trova in vacanza con uno dei genitori, questi dovrà sempre comunicare all'altro dove si trova e dovrà, altresì, essere reperibile tramite telefono cellulare;
- trascorrerà la “Festa del papà” con il papà e la “Festa della mamma” con la Per_1 mamma;
- il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento del figlio Pt_2 Pt_1
la somma di euro 500,00 (euro cinquecento) mensili, entro e non oltre il giorno 15 Per_1 di ogni mese in via anticipata per dodici mensilità. Detto assegno verrà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT. Il pagamento della suddetta somma avverrà con valuta a favore della sig.ra mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Pt_1
3 medesima;
- i genitori provvedano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il figlio. Come da protocollo in uso avanti il Tribunale di Bergamo che si riporta, si intendono per spese straordinarie: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
- con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 20gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Qualora uno dei due genitori anticipasse tali spese avrà diritto al rimborso della metà da parte dell'altro genitore entro dieci giorni dalla presentazione dei documenti giustificativi;
- l'assegno unico verrà incassato al 100% dalla signora;
Pt_1
- i genitori si assumono l'impegno di garantire la rispettiva reperibilità telefonica nonché
l'obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione del loro recapito di telefonia fissa e mobile;
- i coniugi si concedono reciproca autorizzazione per il rilascio/rinnovo di passaporto e/o documento valido per l'espatrio per ciascuno di loro e per il figlio minore che avrà un proprio documento per l'espatrio.
4 2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AGRIGENTO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/09/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 13/11/2024, da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. SIDOTI GIUSEPPE del Foro di Como, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 29/03/2016 ad Agrigento, dalla cui unione è nato il figlio (n. a Persona_1
Treviglio il 03/10/2014). La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo
1 Tribunale con sentenza parziale n.24/2024, emessa in data 12/12/2024 e pubblicata il
09/01/2025, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, l'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 02/07/2025 veniva rinviata per l'acquisizione dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
All'udienza di comparizione del 10/09/2025, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto la volontà di non volersi riconciliare (v. note depositate il 09/08/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge
6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative, il
Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4
c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4
c.p.c.:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
n Agrigento il 29/03/2016 (iscritto nei registri dello stato civile Parte_2 del medesimo Comune, anno 2016, atto n. 40, parte II, serie C) alle seguenti condizioni:
- l'ex dimora coniugale sita nel Comune di Treviglio (BG) via Don Lorenzo Milani n. 16, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata alla sig.ra che ne Parte_1
è proprietaria nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino
2 a quando il medesimo non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
- il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
- il figlio minore resta collocato prevalentemente presso la dimora materna e che il Per_1 sig. potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: fine settimana Pt_2 alterni, con pernottamento presso lo stesso, dal venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica alle ore 20.00 quando riaccompagnerà il figlio dalla madre;
nelle settimane in cui terrà con sé il figlio durante il fine settimana , terrà presso di sé anche i giorni lunedì e mercoledì Per_1 dalle ore 18.00 alle ore 21.00; nelle settimane in cui non terrà con sé il figlio durante il fine settimana, terrà presso di sé in settimana i giorni lunedì mercoledì e giovedì dalle Per_1 ore 18.00 alle ore 21.00; vacanze natalizie: il sig. terrà con sé il figlio per Pt_2 Per_1 una settimana, concordando con la sig.ra i relativi periodi con l'intesa che il giorno Pt_1 della Vigilia di Natale, di Natale e di Capodanno saranno regolati secondo il criterio dell'alternanza; vacanze pasquali: il padre terrà con sé il figlio per tre giorni, tendenzialmente consecutivi, concordando con la sig.ra relativi periodi con l'intesa che il giorno di Pt_1
Pasqua e Pasquetta saranno regolati secondo il criterio dell'alternanza; vacanze estive: il padre trascorrerà con due settimane, anche non consecutive secondo le modalità da Per_1 concordarsi tra i genitori entro il 31.04 di ogni anno con il massimo spirito collaborativo, in relazione alla turnazione feriale dei medesimi e con un congruo preavviso utile a consentire un'idonea programmazione;
quando il figlio si trova in vacanza con uno dei genitori, questi dovrà sempre comunicare all'altro dove si trova e dovrà, altresì, essere reperibile tramite telefono cellulare;
- trascorrerà la “Festa del papà” con il papà e la “Festa della mamma” con la Per_1 mamma;
- il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento del figlio Pt_2 Pt_1
la somma di euro 500,00 (euro cinquecento) mensili, entro e non oltre il giorno 15 Per_1 di ogni mese in via anticipata per dodici mensilità. Detto assegno verrà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT. Il pagamento della suddetta somma avverrà con valuta a favore della sig.ra mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Pt_1
3 medesima;
- i genitori provvedano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il figlio. Come da protocollo in uso avanti il Tribunale di Bergamo che si riporta, si intendono per spese straordinarie: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
- con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 20gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Qualora uno dei due genitori anticipasse tali spese avrà diritto al rimborso della metà da parte dell'altro genitore entro dieci giorni dalla presentazione dei documenti giustificativi;
- l'assegno unico verrà incassato al 100% dalla signora;
Pt_1
- i genitori si assumono l'impegno di garantire la rispettiva reperibilità telefonica nonché
l'obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione del loro recapito di telefonia fissa e mobile;
- i coniugi si concedono reciproca autorizzazione per il rilascio/rinnovo di passaporto e/o documento valido per l'espatrio per ciascuno di loro e per il figlio minore che avrà un proprio documento per l'espatrio.
4 2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AGRIGENTO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/09/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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