Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 07/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3322 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), n.q. di C.F._3 Parte_4 C.F._4
eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Angela Messinò, con Persona_1
la quale sono elettivamente domiciliati in Locri (RC), Via Nino Bixio, n. 4
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Resistente contumace
OGGETTO: differenze retributive
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/11/2021, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, hanno esposto:
- che, con sentenza n° 189/2020, il Tribunale di Locri ha accolto la domanda proposta dal dott. riconoscendo il diritto del Persona_1
medesimo a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni
2006-2013;
- che, tuttavia, l' non ha adottato alcun provvedimento al fine di CP_1
quantificare le spettanze dovute;
- che esiste una proposta di delibera con la quantificazione degli importi dovuti, nella misura di € 64.418,98;
- che, pertanto, gli eredi del dott. hanno diritto ad Persona_1
ottenere quanto già riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale accogliere il ricorso e, per l'effetto condannare l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento della somma che sarà accertata, previo espletamento di perizia contabile in caso di contestazione dell'importo accertato dall Parte_5
. Si fa presente che l aveva già adottato una proposta di
[...] Pt_5
delibera, con quantificazione del dovuto, senza mai portarla ad esecuzione.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' , Controparte_1
sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** 3
Preliminarmente va ribadita la contumacia dell , Controparte_1
già dichiarata con provvedimento del 19/07/2023, previa verifica della ritualità della notifica del ricorso introduttivo.
Nel merito, osserva il giudicante che non è oggetto di contestazione la spettanza, in capo ai ricorrenti, nella qualità di eredi del dott. , Persona_1
dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, riconosciuta con sentenza del
Tribunale di Locri n. 180/2020.
Parte ricorrente lamenta la mancata liquidazione dell'indennità in parola, riconosciuta in virtù di una sentenza di condanna generica, che non ha, dunque, quantificato le somme spettanti, onere che sarebbe, in ogni caso, gravato sul datore di lavoro che, invece, alla luce di quanto allegato dalla parte creditrice e non contestato dal datore di lavoro/debitore (che non si è costituito), risulta inadempiente alla propria obbligazione, in quanto non ha provato né di aver esattamente adempiuto, né di non aver potuto adempiere per cause allo stesso non imputabili.
Orbene, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, sarebbe stato onere del datore di lavoro/debitore, dinanzi alla prova del titolo (la sentenza che ha riconosciuto la spettanza dell'indennità sostitutiva per ferie non godute) e all'allegazione dell'inadempimento, provare di aver esattamente adempiuto o di non aver potuto adempiere per cause allo stesso non imputabili.
Tuttavia, l'azienda datrice di lavoro, che non si è costituita in giudizio, nulla ha allegato in tal senso.
Pertanto, la stessa va condannata a corrispondere, in favore degli eredi del dott. , le spettanze maturate a titolo di indennità sostitutiva per Persona_1
ferie non godute, riconosciuta con sentenza del Tribunale di Locri n. 180/2020.
Del resto, parte ricorrente ha allegato una proposta di delibera, alla quale tuttavia l'azienda non ha dato attuazione, contenente la quantificazione delle spettanze del dott. in applicazione della menzionata sentenza e i criteri di Per_1 4
calcolo utilizzati.
Orbene, detta proposta deliberativa, proveniente dall'ente debitore, sebbene non attuata, può essere utilizzata come base di calcolo ai fini della quantificazione delle somme spettanti ai ricorrenti per i titoli dedotti in ricorso.
Infatti, la proposta di delibera, proveniente dall'azienda resistente, implica che la discrezionalità tecnica si è esaurita e che la somma è stata, in tal modo, quantificata dallo stesso datore di lavoro.
Inoltre, i criteri di calcolo utilizzati, quali si evincono dalla proposta di delibera, sono analiticamente indicati (dal momento che nella delibera vengono anche le voci di bilancio di riferimento), sono conformi alle norme contrattuali e Contr non sono stati contestati dall che non si è costituita.
Pertanto, il calcolo operato dai ricorrenti, ricavato dalla proposta di delibera allegata e non contestato dall'azienda resistente, può essere accreditato nel presente giudizio, in quanto congruo e coerente con la normativa di riferimento.
Per tale ragione, è stato ritenuto superfluo disporre la CTU contabile, come richiesta nel ricorso introduttivo.
Ne discende che l , in accoglimento del ricorso, va Controparte_1
condannata a corrispondere, in favore dei ricorrenti nella loro qualità di eredi del dott. , la somma di € 64418,98, a titolo di indennità sostitutiva Persona_1
per ferie non godute, come riconosciuta con sentenza del Tribunale di Locri n.
180/2020.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' la condanna alla Controparte_1
refusione delle spese di lite non è esclusa dalla contumacia della parte soccombente (Cassazione civile sez. VI, n.13498/2018).
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , Parte_1 Parte_2
, , n.q. di eredi di , N.R.G. Parte_3 Parte_4 Persona_1
3322/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere, in favore dei ricorrenti, la somma di € 64418,98, per i titoli dedotti in ricorso;
-Condanna l , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 3689,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 07/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci