Art. 5.
Gli effetti giuridici ed economici del conferimento dei posti da ricoprire nella prima attuazione dell'articolo 21 del regolamento organico, nei confronti del personale nominato in ruolo a seguito della partecipazione ai concorsi di cui all'art. 78 del regolamento medesimo, decorrono dal 18 marzo 1953.
Dalla stessa data decorrono, altresi', gli effetti giuridici ed economici dei concorsi previsti dall'art. 86 del citato regolamento.
Gli effetti giuridici ed economici del conferimento dei posti da ricoprire nella prima attuazione dell'articolo 21 del regolamento organico, nei confronti del personale nominato in ruolo a seguito della partecipazione ai concorsi di cui all'art. 78 del regolamento medesimo, decorrono dal 18 marzo 1953.
Dalla stessa data decorrono, altresi', gli effetti giuridici ed economici dei concorsi previsti dall'art. 86 del citato regolamento.