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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6425/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR IE Presidente
EC PR CE
NO CA CE relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6425/2025, introdotta da
Parte_1
nata l'[...] a [...]
e
, Parte_2
nato il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Renato Perfetto
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate in premessa si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel Comune di Fiumicino in data 8 luglio 2000 e che,
nel tempo, la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale sono nati due figli, (3 luglio 2002) e Per_1
(2 settembre 2006), entrambi maggiorenni e non economicamente Per_2
autosufficienti.
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 1° ottobre 2025 le parti hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
“1. - I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. - in ragione di quanto dichiarato nelle premesse, stante
l'autonomia economica dei coniugi, non è dovuto tra di loro alcun
assegno di mantenimento;
3. - i figli e , entrambe maggiorenni hanno Per_1 Per_2
manifestato la volontà di convivere con la madre salva la facoltà
del padre di vedere e tenere con sé i figli senza alcuna limitazione
purché compatibilmente con gli impegni di studio e la volontà dei
ragazzi ed alternativamente durante le vacanze estive, natalizie e
pasquali;
2 4.- il marito corrisponderà alla moglie nel domicilio di Lei entro il
giorno 5 di ogni mese, dal dì della sottoscrizione del presente atto
e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei ragazzi
o sino alla cessazione della coabitazione presso il domicilio della
madre, la somma di € 1.000,00 (milleeuro/00) al mese a titolo di
contributo al mantenimento da intendersi € 500 per ed € Per_1
500 per , da rivalutarsi in base agli indici istat come per Per_2
legge;
5.- le spese straordinarie per la gestione della vita e degli studi dei
figli saranno suddivise al 50% tra i due genitori, odierni ricorrenti;
6.- il marito, in considerazione della dispersione del patrimonio
familiare si obbliga ed impegna sin d'ora a favorire l'acquisto da
parte della signora anche in qualità di Parte_1
usufruttuaria, di una abitazione dove ospitare i figli rimborsando
alla stessa la quota pari al 50% del mutuo che la signora Pt_1
contrarrà per l'acquisto dell'abitazione da destinarsi a
[...]
casa familiare ove la stessa abiterà anche con uno solo dei figli;
7.- i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare il
rispettivo domicilio in modo da essere sempre reperibili per ogni
eventuale esigenza dei figli”.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il
3 sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile. Pt_1 Parte_2
Deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata l'8 Parte_1
agosto 1972 a Roma e , nato il [...] a Parte_2
NA SE (Novara), i quali hanno celebrato matrimonio in
Fiumicino in data 8 luglio 2000; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti
di Matrimonio del Comune di Fiumicino al n. 102; Parte 2; Serie A;
Ufficio
1; Anno 2000;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
4 Stato Civile del Comune di Fiumicino per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 10 ottobre 2025
Il CE estensore
NO CA
Il Presidente
AR IE
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR IE Presidente
EC PR CE
NO CA CE relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6425/2025, introdotta da
Parte_1
nata l'[...] a [...]
e
, Parte_2
nato il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Renato Perfetto
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate in premessa si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel Comune di Fiumicino in data 8 luglio 2000 e che,
nel tempo, la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale sono nati due figli, (3 luglio 2002) e Per_1
(2 settembre 2006), entrambi maggiorenni e non economicamente Per_2
autosufficienti.
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 1° ottobre 2025 le parti hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
“1. - I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. - in ragione di quanto dichiarato nelle premesse, stante
l'autonomia economica dei coniugi, non è dovuto tra di loro alcun
assegno di mantenimento;
3. - i figli e , entrambe maggiorenni hanno Per_1 Per_2
manifestato la volontà di convivere con la madre salva la facoltà
del padre di vedere e tenere con sé i figli senza alcuna limitazione
purché compatibilmente con gli impegni di studio e la volontà dei
ragazzi ed alternativamente durante le vacanze estive, natalizie e
pasquali;
2 4.- il marito corrisponderà alla moglie nel domicilio di Lei entro il
giorno 5 di ogni mese, dal dì della sottoscrizione del presente atto
e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei ragazzi
o sino alla cessazione della coabitazione presso il domicilio della
madre, la somma di € 1.000,00 (milleeuro/00) al mese a titolo di
contributo al mantenimento da intendersi € 500 per ed € Per_1
500 per , da rivalutarsi in base agli indici istat come per Per_2
legge;
5.- le spese straordinarie per la gestione della vita e degli studi dei
figli saranno suddivise al 50% tra i due genitori, odierni ricorrenti;
6.- il marito, in considerazione della dispersione del patrimonio
familiare si obbliga ed impegna sin d'ora a favorire l'acquisto da
parte della signora anche in qualità di Parte_1
usufruttuaria, di una abitazione dove ospitare i figli rimborsando
alla stessa la quota pari al 50% del mutuo che la signora Pt_1
contrarrà per l'acquisto dell'abitazione da destinarsi a
[...]
casa familiare ove la stessa abiterà anche con uno solo dei figli;
7.- i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare il
rispettivo domicilio in modo da essere sempre reperibili per ogni
eventuale esigenza dei figli”.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il
3 sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile. Pt_1 Parte_2
Deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata l'8 Parte_1
agosto 1972 a Roma e , nato il [...] a Parte_2
NA SE (Novara), i quali hanno celebrato matrimonio in
Fiumicino in data 8 luglio 2000; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti
di Matrimonio del Comune di Fiumicino al n. 102; Parte 2; Serie A;
Ufficio
1; Anno 2000;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
4 Stato Civile del Comune di Fiumicino per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 10 ottobre 2025
Il CE estensore
NO CA
Il Presidente
AR IE
5