Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/04/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1549/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1549/2025, promossa con ricorso depositato il 24.03.2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina: ITALIANA Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_2 nato Oppido Mamertina (RC) il 16.03.1984
cittadino: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...]
entrambi con l'Avv. Cristina Colombo
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Vibo Valentia (CZ), in data 02.09.2017
(anno 2017 atto n. 71 parte II serie A)
□ senza figli
1
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24.03.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Legnano (Mi), via XXIX Maggio n. 27, cointestata, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al signor;
Parte_4
3. La IG si trasferirà nel più breve tempo possibile, e comunque entro 3 Parte_1
mesi dall'omologa della separazione, in altra soluzione abitativa, portando con sé i propri beni ed effetti di uso personale;
4. La IG si impegna a cedere al signor la propria quota (50%) di proprietà della Parte_1 Pt_4
casa coniugale, identificata catastalmente al NCEU del Comune di Legnano come segue: foglio 22, particella 907, sub. 6, piano 1, cat. A/3, classe 5, mq. 114; foglio 22, particella 907, subalterno 83, piano S1, cat. C/6, classe 4, mq. 33; foglio 22, particella 907, subalterno 30, piano S/1, cat. C/2, classe
3, mq. 4, sita in Legnano (Mi), via XXIX Maggio n. 27, per l'importo di euro 32.462,00= (euro trentaduemilaquattrocentosessantadue/00). Il residuo mutuo ipotecario, di cui il signor i farà Pt_4
carico in via esclusiva sino alla stipula dell'anzidetto atto notarile di cessione, verrà contestualmente estinto con sottoscrizione di altro mutuo unicamente a proprio nome.
5. l'auto Ford Kuga, Tg. GC976KS, cointestata, verrà trasferita alla IG , la quale Parte_1
sosterrà in via esclusiva il costo del passaggio di proprietà, che il signor si rende sin d'ora Pt_4
disponibile ad agevolare;
6. la IG ed il signor convengono di occuparsi a settimane alterne del proprio Parte_1 Pt_4
cane. Durante le festività natalizie il cane trascorrerà ad anni alterni con l'uno o l'altro il periodo dal
23 Dicembre al 6 Gennaio (l'anno 2025 competerà alla IG ). Durante i mesi di luglio Parte_1
ed agosto i signori e i occuperanno del cane per tre settimane consecutive ciascuno, Parte_1 Pt_4
definendo tra loro le relative date.
Ciascuno sosterrà direttamente i costi per cibo ed accessori nei tempi di permanenza del cane presso di sé; le spese veterinarie ordinarie verranno suddivise al 50%, mentre eventuali spese urgenti (interventi, eutanasia) dovranno essere previamente concordate.
I signori e i impegnano a garantire la copertura assicurativa per il cane, assumendosi Parte_1 Pt_4
la responsabilità per eventuali danni che l'animale possa provocare a terzi durante la reciproca
2 custodia. In ipotesi di smarrimento o decesso del cane riconducibile a responsabilità, anche oggettiva, di chi ne era custode, l'altra parte potrà rivalersi nei suoi confronti.
Resta salvo ogni diverso e miglior accordo.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7.I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano, reciprocamente, all'assegno di mantenimento nonché a qualsiasi ulteriore richiesta e/o rivendicazione di carattere economico;
8.Dichiarano altresì di aver risolto tra loro ogni altra questione di carattere economico e patrimoniale tra gli stessi pendente e di non aver altro reciprocamente a pretendere, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4;
9.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e rinnovo di carta di identità e/o passaporto validi per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 02.09.2017, in Vibo Valentia (CZ), con atto iscritto/trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Vibo Valentia (CZ) (anno 2017, atto n. 71, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___________30.4.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
3 Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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