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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/06/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1093/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1093 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (P.Iva Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Attanasio, in virtù di procura allegata all'atto P.IVA_1
di citazione;
- opponente -
E
(P.I. ), in persona del suo amministratore in carica e legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Luciano Celestino, in forza di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- opposta -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – cessione azienda – accollo debiti.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.189/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 6.2.2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della della complessiva somma di €. 36.600,00 iva compresa, per forniture di CP_1 merci effettuate in favore dell'impresa individuale , della quale Controparte_2
l'opponente veniva chiamato a rispondere, essendosi reso cessionario del complesso aziendale della predetta impresa individuale, in ossequio al disposto di cui all'art.2560 c.c..
pagina 1 di 8 A fondamento dell'opposizione, eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza per territorio del Tribunale
di Cosenza in favore del Tribunale di Paola, luogo in cui aveva sede l'impresa individuale dell'opponente e dove questi aveva stabilito il proprio domicilio, nonché anche ai sensi dell'art. 20
c.p.c., in relazione al foro in cui era sorta l'obbligazione e presso il quale l'obbligazione doveva essere adempiuta. Nel merito, contestava l'esistenza del credito, rilevando che non potesse essere invocata la responsabilità solidale della cessionaria rispetto al debito della cedente, in quanto lo stesso non risultava inserito nelle scritture contabili obbligatorie della cedente, inserimento che rappresentava elemento costitutivo della fattispecie disciplinata dall'art.2560, secondo comma, c.c.; deduceva, altresì, che il credito fatto valere dalla difettava del necessario requisito della liquidità, non costituendo CP_1
idonea prova la fattura prodotta a corredo del monitorio, e che lo stesso era stato oggetto di contestazione da parte della cedente, in ragione dell'esistenza di presunti vizi della fornitura che avrebbero reso i beni non commerciabili, rilevando che i due titoli di credito emessi dalla cedente erano stati consegnati alla società creditrice, quale garanzia per trattative afferenti ad altre vicende e non concernevano la fornitura contestata.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
Preliminarmente, rilevava che la competenza territoriale andava individuata nel luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento (forum destinatae solutionis), ai sensi del terzo comma dell'art.1182
c.c., coincidente con la sede legale della creditrice società sita in Rende (Cs), rientrante CP_1
nel circondario del Tribunale di Cosenza e che, peraltro, trovava applicazione anche la norma di cui all'art. 1498 terzo comma c.c., in base alla quale se il prezzo non si deve pagare alla consegna, il pagamento deve essere eseguito al domicilio del venditore, atteso che, nel caso di specie, era stato concordato un pagamento dilazionato mediante rilascio di due titoli di € 15.000,00 ciascuno;
che l'esistenza del credito era desumibile dal contenuto dell'atto di cessione d'azienda stipulato in data
3.7.2020 tra , titolare dell'impresa individuale , in qualità di cedente, e Controparte_2 Controparte_2
, in qualità di cessionario, laddove era espressamente stabilito che oggetto di Parte_1 cessione è anche il debito della cedente, pari ad €. 36.600,00 iva compresa, nei confronti della società
sia pure con la precisazione della esistenza di una presunta vertenza tra la cedente e la CP_1 CP_1
società creditrice;
che, pertanto, l'atto di cessione di azienda costituiva la prova che la fattura emessa dalla società creditrice era inserita nelle scritture contabili obbligatorie della cedente e che, in ogni caso, pagina 2 di 8 si configurava un accollo cumulativo e non privativo, ai sensi dell'art.1273 c.c., del debito, da parte del cessionario;
che dal contratto di vendita stipulato in data 26.05.2018, risultava che la merce fosse stata venduta con la clausola “vista e piaciuta”, come indicato nella stessa fattura n.1/2018, con conseguente esonero da responsabilità del venditore anche ai sensi dell'art.1490 c.c. e che le contestazioni sollevate dall'opponente erano meramente generiche.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Espletati gli incombenti di rito e concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, all'udienza del 24.2.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
L'opposizione proposta da , in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, è infondata e deve essere rigettata.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, in forza del decreto ingiuntivo n.189/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data
6.2.2023, è stato ingiunto a , in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, il pagamento, in favore della della complessiva somma di €. 36.600,00 iva CP_1 compresa, per forniture di merci effettuate in favore dell'impresa individuale Controparte_2
pagina 3 di 8 , della quale l'opponente è stato chiamato a rispondere, quale cessionario del complesso CP_2
aziendale della predetta impresa individuale, in ossequio al disposto di cui all'art.2560 c.c..
Preliminarmente, va richiamato il contenuto dell'ordinanza emessa in data 11.9.2023 con cui è stata disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, trovando applicazione, nel caso di specie, la norma di cui al terzo comma dell'art.1498 c.c., in base alla quale “se il prezzo non si deve pagare alla consegna, il pagamento deve essere eseguito al domicilio del venditore” ed avuto riguardo a quanto statuito dalle parti nel contratto di vendita del 26.5.2018, in forza del quale il pagamento doveva essere eseguito in due rate a mezzo assegni, dell'importo di € 15.000,00 ciascuno, da emettere in data 30.08.2018 ed in data 30.11.2018.
Passando all'esame del merito, le contestazioni sollevate dall'opponente per negare la propria responsabilità, quale cessionario, per i debiti dell'azienda ceduta, sul presupposto della mancata iscrizione nei libri contabili dell'azienda, ai sensi dell'art. 2560 secondo comma c.c., non appaiono fondate, per i motivi di seguito esposti.
Come ribadito dalla Suprema Corte, in tema di cessione d'azienda, la previsione, di cui al secondo comma dell'art. 2560 cod. civ., della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante,
sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell'azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti dell'eventuale coobbligato in solido (cfr. Cass. Civ. n. 20153 del 3.10.2011).
Inoltre, affinchè operi tale responsabilità solidale dell'acquirente è necessario che i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta risultino dai libri contabili obbligatori, trattandosi di elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda, data la natura eccezionale della norma che è
dettata, non solo dall'esigenza di tutelare í terzi creditori, già contraenti con l'impresa e peraltro sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui al primo comma del medesimo art. 2560 cod. civ., ma anche da quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti, specificità che va esclusa nell'ipotesi in cui i dati riportati nelle scritture contabili siano parziali e carenti nell'indicazione del soggetto titolare del credito, non potendosi in alcun modo integrare un'annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro. (cfr. Cass.
Civ. n. 23828 del 21.12.2012; n. 22831 del 10.11.2010). pagina 4 di 8 Va, peraltro, osservato che, con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha specificato che “In
tema di cessione d'azienda, l'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro
non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, esclude l'elemento costitutivo della responsabilità
del cessionario per i debiti relativi all'azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima
responsabilità; rimangono salvi l'eventuale, espresso patto di accollo con cui il cessionario si obblighi
a pagare i debiti contratti dal cedente ancorché non risultanti dai libri contabili obbligatori e
l'applicabilità dell'art. 2112, comma 2, c.c. - sussistendone i presupposti - per i crediti dei prestatori di
lavoro subordinato” (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 21561 del 07/10/2020).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'atto di cessione di azienda del 3.7.2020, stipulato con atto per
Notaio dr. tra l'impresa individuale , quale Persona_1 Controparte_2 cedente, e , in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, all'art. 2 Parte_1
espressamente prevede che “Le parti come sopra costituite precisano che compresi nella presente
cessione di azienda sono pure da considerarsi: i seguenti debiti aziendali…. debiti verso fornitore
società " , con sede in Rende alla via Adige snc, dell'importo di euro 36.600,00 CP_1
(trentaseimilaseicento virgola zerozero) come da fattura n. 1/2018 del 26 maggio 2018 nonchè come da vertenza intercorrente tra la cedente e la ditta fornitrice”
Nel predetto contratto, le parti hanno espressamente stabilito che:
“La parte cedente e la parte cessionaria, convengono che quest'ultima assuma - a titolo oneroso - i debiti della prima, come meglio sopra descritti.
La parte cessionaria, si accolla quindi i debiti in oggetto, ai sensi dell'art. 1273 del codice civile, con
efficacia esterna ed attribuendo ai creditori il corrispondente diritto di credito nei suoi confronti, con la
precisazione che la parte cessionaria non risponde di altri debiti all'infuori di quelli specificatamente
sopra menzionati.
Il presente si configura - come meglio infra precisato – come accollo liberatorio, espressamente esclusa
peraltro la novazione del rapporto obbligatorio.
Per la regolamentazione del presente accollo, le parti richiamano le norme del codice civile sul
contratto a favore di terzo, in quanto applicabili.
Le parti danno altresì atto che, ai sensi dell'art. 1273, comma 2, del codice civile, che la stipulazione a
favore della parte creditrice può essere revocata fino al momento in cui i suddetti creditori aderiranno
alla presente convenzione.
pagina 5 di 8 Ai sensi dell'articolo 1273, ultimo comma, del codice civile, l'accollante potrà opporre ai creditori ogni
eccezione derivante dal presente contratto di accollo. Potrà altresì opporgli le eccezioni relative al
rapporto obbligatorio in cui è subentrato, mentre non potrà opporre alcuna eccezione relativa ai suoi rapporti con il debitore originario”.
Alla stregua di tali previsioni, quindi, si configura la responsabilità del cessionario Parte_1
, quale accollante del debito della cedente nei confronti della ai sensi dell'art.
[...] CP_1
1273 del codice civile, con efficacia esterna.
In particolare, va evidenziato che l'accollo, generalmente inquadrato nello schema del contratto a favore di terzo (cioè del creditore), si distingue in liberatorio e cumulativo, a seconda che il creditore,
manifestando la volontà di volerne approfittare, dichiari di liberare o meno il debitore originario;
quando, invece, manca l'adesione del creditore si parla di accollo semplice (o interno), caratterizzato dal fatto che il rapporto si esaurisce fra accollante e accollato senza produrre alcun effetto giuridico nei confronti del terzo creditore.
Nel caso di specie, cedente e cessionario hanno espressamente concordato l'assunzione del debito nei confronti della " , dell'importo di euro 36.600,00, oggetto della fattura n. 1/2018 del 26 CP_1
maggio 2018, con efficacia esterna in favore della creditrice che, quindi, ha potuto agire direttamente nei confronti di . Parte_1
Consegue che l'espresso patto di accollo concordato tra cedente e cessionario è idoneo a fondare la responsabilità del cessionario-odierno opponente nei confronti della creditrice a CP_1
prescindere dall'inserimento del debito nei libri contabili obbligatori della ditta Controparte_2
.
[...]
Quanto, poi, alla prova del credito ingiunto, si osserva che la società creditrice ha prodotto il contratto di vendita di calzature, pelletteria e accessori, stipulato in data 26.05.2018, tra la Controparte_2
e la con cui sono state vendute calzature maschili, femminili e bambino,
[...] CP_1 pelletteria e accessori, “viste e piaciute” come da elenco dettagliato ed allegato, per il prezzo di €
30.000,00 oltre iva al 22%, e per un valore commerciale di € 98.500,00, conformemente a quanto riportato nella fattura n.1/2018 sottesa al decreto ingiuntivo.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza pagina 6 di 8 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n.
9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
Nella fattispecie in esame, l'opponente ha genericamente contestato l'idoneità della documentazione allegata a fornire la prova del credito, senza mettere in dubbio, tuttavia, l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti né l'effettiva e regolare fornitura della merce di cui alla suindicata fattura.
Inoltre, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte, “In tema di compravendita, la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa
visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima con riferimento a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede”
(cfr. Cass. Civ., n. 19061 dell'11.7.024).
Nella fattispecie in esame, il cessionario-odierno opponente non ha allegato l'esistenza di specifici vizi occulti della merce venduta, emersi dopo i normali controlli eseguiti al momento dell'acquisto, né ha dato prova di specifiche contestazioni sollevate dalla ditta cedente, sicchè non può configurarsi alcuna responsabilità della società venditrice.
Infine, costituisce mera l'asserzione dell'opponente, priva di ogni supporto probatorio, la circostanza secondo cui gli assegni emessi dalla ditta cedente sarebbero relativi a diversi rapporti non perfezionati tra le parti e che gli stessi sarebbero stati rilasciati a titolo di garanzia, rilevando, in tale sede,
esclusivamente la circostanza relativa al mancato incasso degli stessi da parte della creditrice (per irregolarità di girata e di emissione della data) e la conseguente mancata estinzione dell'obbligazione.
In conclusione, alla stregua degli ordinari criteri di ripartizione dell'onere probatorio e sulla scorta della documentazione allegata dalla società opposta, deve ritenersi fondata la richiesta di pagamento della somma di € 36.600,00 avanzata dalla in forza del decreto ingiuntivo opposto, nei CP_1
confronti di , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale e quale Parte_1
cessionario ed accollante del debito della cedente , ex art. 2560 Controparte_2
secondo comma e 1273 c.c..
Consegue che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , in qualità di Parte_1
titolare dell'omonima ditta individuale, deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n.189/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 6.2.2023 che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri pagina 7 di 8 minimi previsti dal D.M. n. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed
€ 52.000,00, avuto riguardo alla natura documentale del giudizio ed alla non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , in qualità di Parte_1
titolare dell'omonima ditta individuale, avverso il decreto ingiuntivo n.189/2023 emesso dal Tribunale
di Cosenza in data 6.2.2023, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da , in qualità di titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.189/2023
emesso dal Tribunale di Cosenza in data 6.2.2023, e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Cosenza, 17.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Rombolà
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1093 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (P.Iva Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Attanasio, in virtù di procura allegata all'atto P.IVA_1
di citazione;
- opponente -
E
(P.I. ), in persona del suo amministratore in carica e legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Luciano Celestino, in forza di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- opposta -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – cessione azienda – accollo debiti.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.189/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 6.2.2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della della complessiva somma di €. 36.600,00 iva compresa, per forniture di CP_1 merci effettuate in favore dell'impresa individuale , della quale Controparte_2
l'opponente veniva chiamato a rispondere, essendosi reso cessionario del complesso aziendale della predetta impresa individuale, in ossequio al disposto di cui all'art.2560 c.c..
pagina 1 di 8 A fondamento dell'opposizione, eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza per territorio del Tribunale
di Cosenza in favore del Tribunale di Paola, luogo in cui aveva sede l'impresa individuale dell'opponente e dove questi aveva stabilito il proprio domicilio, nonché anche ai sensi dell'art. 20
c.p.c., in relazione al foro in cui era sorta l'obbligazione e presso il quale l'obbligazione doveva essere adempiuta. Nel merito, contestava l'esistenza del credito, rilevando che non potesse essere invocata la responsabilità solidale della cessionaria rispetto al debito della cedente, in quanto lo stesso non risultava inserito nelle scritture contabili obbligatorie della cedente, inserimento che rappresentava elemento costitutivo della fattispecie disciplinata dall'art.2560, secondo comma, c.c.; deduceva, altresì, che il credito fatto valere dalla difettava del necessario requisito della liquidità, non costituendo CP_1
idonea prova la fattura prodotta a corredo del monitorio, e che lo stesso era stato oggetto di contestazione da parte della cedente, in ragione dell'esistenza di presunti vizi della fornitura che avrebbero reso i beni non commerciabili, rilevando che i due titoli di credito emessi dalla cedente erano stati consegnati alla società creditrice, quale garanzia per trattative afferenti ad altre vicende e non concernevano la fornitura contestata.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
Preliminarmente, rilevava che la competenza territoriale andava individuata nel luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento (forum destinatae solutionis), ai sensi del terzo comma dell'art.1182
c.c., coincidente con la sede legale della creditrice società sita in Rende (Cs), rientrante CP_1
nel circondario del Tribunale di Cosenza e che, peraltro, trovava applicazione anche la norma di cui all'art. 1498 terzo comma c.c., in base alla quale se il prezzo non si deve pagare alla consegna, il pagamento deve essere eseguito al domicilio del venditore, atteso che, nel caso di specie, era stato concordato un pagamento dilazionato mediante rilascio di due titoli di € 15.000,00 ciascuno;
che l'esistenza del credito era desumibile dal contenuto dell'atto di cessione d'azienda stipulato in data
3.7.2020 tra , titolare dell'impresa individuale , in qualità di cedente, e Controparte_2 Controparte_2
, in qualità di cessionario, laddove era espressamente stabilito che oggetto di Parte_1 cessione è anche il debito della cedente, pari ad €. 36.600,00 iva compresa, nei confronti della società
sia pure con la precisazione della esistenza di una presunta vertenza tra la cedente e la CP_1 CP_1
società creditrice;
che, pertanto, l'atto di cessione di azienda costituiva la prova che la fattura emessa dalla società creditrice era inserita nelle scritture contabili obbligatorie della cedente e che, in ogni caso, pagina 2 di 8 si configurava un accollo cumulativo e non privativo, ai sensi dell'art.1273 c.c., del debito, da parte del cessionario;
che dal contratto di vendita stipulato in data 26.05.2018, risultava che la merce fosse stata venduta con la clausola “vista e piaciuta”, come indicato nella stessa fattura n.1/2018, con conseguente esonero da responsabilità del venditore anche ai sensi dell'art.1490 c.c. e che le contestazioni sollevate dall'opponente erano meramente generiche.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Espletati gli incombenti di rito e concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, all'udienza del 24.2.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
L'opposizione proposta da , in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, è infondata e deve essere rigettata.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, in forza del decreto ingiuntivo n.189/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data
6.2.2023, è stato ingiunto a , in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, il pagamento, in favore della della complessiva somma di €. 36.600,00 iva CP_1 compresa, per forniture di merci effettuate in favore dell'impresa individuale Controparte_2
pagina 3 di 8 , della quale l'opponente è stato chiamato a rispondere, quale cessionario del complesso CP_2
aziendale della predetta impresa individuale, in ossequio al disposto di cui all'art.2560 c.c..
Preliminarmente, va richiamato il contenuto dell'ordinanza emessa in data 11.9.2023 con cui è stata disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, trovando applicazione, nel caso di specie, la norma di cui al terzo comma dell'art.1498 c.c., in base alla quale “se il prezzo non si deve pagare alla consegna, il pagamento deve essere eseguito al domicilio del venditore” ed avuto riguardo a quanto statuito dalle parti nel contratto di vendita del 26.5.2018, in forza del quale il pagamento doveva essere eseguito in due rate a mezzo assegni, dell'importo di € 15.000,00 ciascuno, da emettere in data 30.08.2018 ed in data 30.11.2018.
Passando all'esame del merito, le contestazioni sollevate dall'opponente per negare la propria responsabilità, quale cessionario, per i debiti dell'azienda ceduta, sul presupposto della mancata iscrizione nei libri contabili dell'azienda, ai sensi dell'art. 2560 secondo comma c.c., non appaiono fondate, per i motivi di seguito esposti.
Come ribadito dalla Suprema Corte, in tema di cessione d'azienda, la previsione, di cui al secondo comma dell'art. 2560 cod. civ., della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante,
sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell'azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti dell'eventuale coobbligato in solido (cfr. Cass. Civ. n. 20153 del 3.10.2011).
Inoltre, affinchè operi tale responsabilità solidale dell'acquirente è necessario che i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta risultino dai libri contabili obbligatori, trattandosi di elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda, data la natura eccezionale della norma che è
dettata, non solo dall'esigenza di tutelare í terzi creditori, già contraenti con l'impresa e peraltro sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui al primo comma del medesimo art. 2560 cod. civ., ma anche da quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti, specificità che va esclusa nell'ipotesi in cui i dati riportati nelle scritture contabili siano parziali e carenti nell'indicazione del soggetto titolare del credito, non potendosi in alcun modo integrare un'annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro. (cfr. Cass.
Civ. n. 23828 del 21.12.2012; n. 22831 del 10.11.2010). pagina 4 di 8 Va, peraltro, osservato che, con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha specificato che “In
tema di cessione d'azienda, l'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro
non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, esclude l'elemento costitutivo della responsabilità
del cessionario per i debiti relativi all'azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima
responsabilità; rimangono salvi l'eventuale, espresso patto di accollo con cui il cessionario si obblighi
a pagare i debiti contratti dal cedente ancorché non risultanti dai libri contabili obbligatori e
l'applicabilità dell'art. 2112, comma 2, c.c. - sussistendone i presupposti - per i crediti dei prestatori di
lavoro subordinato” (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 21561 del 07/10/2020).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'atto di cessione di azienda del 3.7.2020, stipulato con atto per
Notaio dr. tra l'impresa individuale , quale Persona_1 Controparte_2 cedente, e , in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, all'art. 2 Parte_1
espressamente prevede che “Le parti come sopra costituite precisano che compresi nella presente
cessione di azienda sono pure da considerarsi: i seguenti debiti aziendali…. debiti verso fornitore
società " , con sede in Rende alla via Adige snc, dell'importo di euro 36.600,00 CP_1
(trentaseimilaseicento virgola zerozero) come da fattura n. 1/2018 del 26 maggio 2018 nonchè come da vertenza intercorrente tra la cedente e la ditta fornitrice”
Nel predetto contratto, le parti hanno espressamente stabilito che:
“La parte cedente e la parte cessionaria, convengono che quest'ultima assuma - a titolo oneroso - i debiti della prima, come meglio sopra descritti.
La parte cessionaria, si accolla quindi i debiti in oggetto, ai sensi dell'art. 1273 del codice civile, con
efficacia esterna ed attribuendo ai creditori il corrispondente diritto di credito nei suoi confronti, con la
precisazione che la parte cessionaria non risponde di altri debiti all'infuori di quelli specificatamente
sopra menzionati.
Il presente si configura - come meglio infra precisato – come accollo liberatorio, espressamente esclusa
peraltro la novazione del rapporto obbligatorio.
Per la regolamentazione del presente accollo, le parti richiamano le norme del codice civile sul
contratto a favore di terzo, in quanto applicabili.
Le parti danno altresì atto che, ai sensi dell'art. 1273, comma 2, del codice civile, che la stipulazione a
favore della parte creditrice può essere revocata fino al momento in cui i suddetti creditori aderiranno
alla presente convenzione.
pagina 5 di 8 Ai sensi dell'articolo 1273, ultimo comma, del codice civile, l'accollante potrà opporre ai creditori ogni
eccezione derivante dal presente contratto di accollo. Potrà altresì opporgli le eccezioni relative al
rapporto obbligatorio in cui è subentrato, mentre non potrà opporre alcuna eccezione relativa ai suoi rapporti con il debitore originario”.
Alla stregua di tali previsioni, quindi, si configura la responsabilità del cessionario Parte_1
, quale accollante del debito della cedente nei confronti della ai sensi dell'art.
[...] CP_1
1273 del codice civile, con efficacia esterna.
In particolare, va evidenziato che l'accollo, generalmente inquadrato nello schema del contratto a favore di terzo (cioè del creditore), si distingue in liberatorio e cumulativo, a seconda che il creditore,
manifestando la volontà di volerne approfittare, dichiari di liberare o meno il debitore originario;
quando, invece, manca l'adesione del creditore si parla di accollo semplice (o interno), caratterizzato dal fatto che il rapporto si esaurisce fra accollante e accollato senza produrre alcun effetto giuridico nei confronti del terzo creditore.
Nel caso di specie, cedente e cessionario hanno espressamente concordato l'assunzione del debito nei confronti della " , dell'importo di euro 36.600,00, oggetto della fattura n. 1/2018 del 26 CP_1
maggio 2018, con efficacia esterna in favore della creditrice che, quindi, ha potuto agire direttamente nei confronti di . Parte_1
Consegue che l'espresso patto di accollo concordato tra cedente e cessionario è idoneo a fondare la responsabilità del cessionario-odierno opponente nei confronti della creditrice a CP_1
prescindere dall'inserimento del debito nei libri contabili obbligatori della ditta Controparte_2
.
[...]
Quanto, poi, alla prova del credito ingiunto, si osserva che la società creditrice ha prodotto il contratto di vendita di calzature, pelletteria e accessori, stipulato in data 26.05.2018, tra la Controparte_2
e la con cui sono state vendute calzature maschili, femminili e bambino,
[...] CP_1 pelletteria e accessori, “viste e piaciute” come da elenco dettagliato ed allegato, per il prezzo di €
30.000,00 oltre iva al 22%, e per un valore commerciale di € 98.500,00, conformemente a quanto riportato nella fattura n.1/2018 sottesa al decreto ingiuntivo.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza pagina 6 di 8 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n.
9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
Nella fattispecie in esame, l'opponente ha genericamente contestato l'idoneità della documentazione allegata a fornire la prova del credito, senza mettere in dubbio, tuttavia, l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti né l'effettiva e regolare fornitura della merce di cui alla suindicata fattura.
Inoltre, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte, “In tema di compravendita, la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa
visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima con riferimento a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede”
(cfr. Cass. Civ., n. 19061 dell'11.7.024).
Nella fattispecie in esame, il cessionario-odierno opponente non ha allegato l'esistenza di specifici vizi occulti della merce venduta, emersi dopo i normali controlli eseguiti al momento dell'acquisto, né ha dato prova di specifiche contestazioni sollevate dalla ditta cedente, sicchè non può configurarsi alcuna responsabilità della società venditrice.
Infine, costituisce mera l'asserzione dell'opponente, priva di ogni supporto probatorio, la circostanza secondo cui gli assegni emessi dalla ditta cedente sarebbero relativi a diversi rapporti non perfezionati tra le parti e che gli stessi sarebbero stati rilasciati a titolo di garanzia, rilevando, in tale sede,
esclusivamente la circostanza relativa al mancato incasso degli stessi da parte della creditrice (per irregolarità di girata e di emissione della data) e la conseguente mancata estinzione dell'obbligazione.
In conclusione, alla stregua degli ordinari criteri di ripartizione dell'onere probatorio e sulla scorta della documentazione allegata dalla società opposta, deve ritenersi fondata la richiesta di pagamento della somma di € 36.600,00 avanzata dalla in forza del decreto ingiuntivo opposto, nei CP_1
confronti di , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale e quale Parte_1
cessionario ed accollante del debito della cedente , ex art. 2560 Controparte_2
secondo comma e 1273 c.c..
Consegue che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , in qualità di Parte_1
titolare dell'omonima ditta individuale, deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n.189/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 6.2.2023 che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri pagina 7 di 8 minimi previsti dal D.M. n. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed
€ 52.000,00, avuto riguardo alla natura documentale del giudizio ed alla non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , in qualità di Parte_1
titolare dell'omonima ditta individuale, avverso il decreto ingiuntivo n.189/2023 emesso dal Tribunale
di Cosenza in data 6.2.2023, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da , in qualità di titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.189/2023
emesso dal Tribunale di Cosenza in data 6.2.2023, e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Cosenza, 17.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Rombolà
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