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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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- 1. Ristorante in condominio: stop all’occupazione di androne e scale comuniGiuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 14 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9779 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela Robustella,
Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1659 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019
(cui è stato riunito il proc. 34566/2019)
TRA
nata a [...] l'[...] (CF: ) residente a Parte_1 C.F._1
Napoli, in Piazzetta Mondragone n. 12, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Patrizia Prota, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli,
Piazza dei Martiri n. 30;
- attrice nel proc. 1619/2019
- convenuta in via riconvenzionale nel proc. 34566/2019
CONTRO
, (CF: residente a [...], in Piazzetta Mondragone n. Controparte_1 CodiceFiscale_2
12, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Diego Manzo, presso il cui studio è elettivamente domicilia in Napoli, Piazzetta
Ascensione, 10, II Cortile;
- convenuta attrice in riconvenzionale nel proc. 1619/2019
E
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 nata a [...] il [...] (C.F.: ) residente a Controparte_2 C.F._3
Napoli, in Piazzetta Mondragone n. 12, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_3
residente a [...] e , nato C.F._4 Controparte_4
a Napoli il 16/01/1971, C.F.: residente a [...], C.F._5
rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alfonso Gentile, presso il cui studio, in Napoli, alla Via A. d'Isernia n°38, sono elettivamente domiciliati;
- chiamati in causa nel proc. RG 1659/2019
- convenuti nel proc. RG 34566/2019
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ed ivi residente Controparte_5 C.F._6
alla Piazzetta Mondragone 12, rapp.ta e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Francesca Baldini e dall'avv. Giulio
Avignone ed elett.te dom.to presso il loro studio in Napoli alla via Santa Lucia n. 110;
- chiamata in causa nel proc. RG 1659/2019
- convenuta nel proc. RG 34566/2019
E
(CF: residente in [...], 12, Controparte_6 CodiceFiscale_2
Napoli, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Diego Manzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, Piazzetta Ascensione, 10, II Cortile e dall'avv. Marco
Sasso del Verme, giusta procura in atti;
-chiamata in causa nel proc. Rg 165972019
- attrice nel proc. 34566/2019
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.01.2019, citava in giudizio Parte_1
, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e Controparte_1
dichiarare, anche a norma dell'art. 949 c.c., l'insussistenza di ogni diritto di proprietà, passaggio, godimento affermato dalla sig. sul corridoio di accesso sito al Controparte_1
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 terzo piano del fabbricato denominato LL UL sito in Napoli alla Piazzetta Mondragone
n.12, nonché sull'impianto ascensore ivi esistente;
2) dichiarare l'illegittimità delle opere effettuate dalla convenuta ed in particolare il varco aperto nel muro di spina del fabbricato in quanto attuato in assenza delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e del consenso degli altri proprietari;
3) condannare la convenuta al ripristino dello stato dei luoghi;
4) condannare la convenuta al risarcimento dei danni nella misura che meglio sarà precisata nel corso del processo;
5) condannare la convenuta al rimborso delle spese legali”.
Si costituiva in giudizio , chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Controparte_1
In via riconvenzionale e pregiudiziale, di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di compravendita per Notaio , Rep. n. 23175, Racc. n. 4785 del 02.12.2015, con Per_1
il quale la sig.ra diveniva proprietaria dell'immobile ubicato in Napoli, Parte_1
Piazzetta Mondragone, 12, Piano Terzo, Sc. B, Int. C., distinto al Catasto Fabbricati del
Comune di Napoli alla Sezione CHI, f. 17, p.lla 74, sub. 33; 2) per l'effetto, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e l'assenza di titolarità del rapporto controverso della sig.ra in relazione al presente giudizio ed alle domande in questa Parte_1
sede svolte nei confronti della sig.ra e, conseguentemente, rigettare le Controparte_1
domande attoree;
3) in via riconvenzionale e preliminare, di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione da parte della sig.ra della servitù di cui parte attrice Controparte_1
promuove l'accertamento negativo, in virtù di esercizio continuativo ed ultraventennale del diritto da parte della convenuta, che ha avuto inizio dai suoi dante causa;
4) autorizzare la chiamata in causa: 1) di;
2) di;
3) di Controparte_6 Controparte_2 CP_5
; 12; 4) di;
5) di 5) in via subordinata, accertare e
[...] Controparte_4 Controparte_3
dichiarare l'infondatezza delle domande formulate dall'attrice nei confronti di Controparte_1
per tutti i motivi sopra esposti;
6) In ogni caso, di condannare la sig.ra al Parte_1
pagamento delle spese e competenze processuali con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
Autorizzata la chiamata dei terzi da parte del Giudice, con atto di citazione notificato in data
03.06.2019, conveniva in giudizi tutti i terzi chiamati in causa. Controparte_1
Si costituivano tempestivamente , e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
impugnando estensivamente ogni avverso dedotto e chiedendo accogliersi le seguenti
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 conclusioni: “A) Rigettare tutte le domande, nessuna esclusa, proposte dalla convenuta
; B) ad adiuvandum accogliere la domanda proposta dall'attrice Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, accertare e dichiarare ai sensi, dell'art. 949 c.c. l'insussistenza di ogni
[...]
diritto di proprietà, passaggio, godimento affermato dalla convenuta sul Controparte_1
corridoio/ballatoio di accesso sito al terzo piano scala B del fabbricato in Napoli, alla
Piazzetta Mondragone n.12; C) condannare la convenuta al ripristino dello Controparte_1
stato dei luoghi;
D) con vittoria di spese e competenze di causa, anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c.”.
Si costituiva altresì , anch'ella con un mero intervento ad adiuvandum Controparte_5
rispetto alla posizione processuale dell'attrice, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “A) Rigettare tutte le domande, nessuna esclusa, proposte dalla convenuta
; B) accogliere la domanda proposta dall'attrice Sig.ra e Controparte_1 Parte_1
per l'effetto accertare e dichiarare ai sensi, dell'art. 949 c.c. l'insussistenza di ogni diritto di proprietà, passaggio, godimento affermato dalla convenuta sul Controparte_1
corridoio/ballatoio di accesso sito al terzo piano scala B del fabbricato in Napoli, alla
Piazzetta Mondragone n.12; C) condannare la convenuta al ripristino dello Controparte_1
stato dei luoghi;
D) con vittoria di spese e competenze di causa, anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c.”.
Si costituiva, tardivamente, , con un mero intervento ad adiuvandum Controparte_6
rispetto alla posizione della convenuta , dichiarando quanto segue: “Aderisce Controparte_1
all'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla sig.ra così Controparte_1
come fa propria la ricostruzione della storia tecnica dell'immobile censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Napoli alla Sezione CHI, f. 17, p.lla 74, sub. 33, di proprietà della sig.ra circostanze che, tra l'altro, sono state oggetto di comunicazione Parte_1
trasmessa, in data 06.09.2018, nell'interesse della sig.ra alla odierna Controparte_6
attrice ed al Notaio .” Persona_2
Nelle more, veniva instaurato, da , il procedimento RG n. 34566/2019, Controparte_6
con atto di citazione notificato, in data 2.12.2019, nei confronti di , Parte_1
, , , al fine di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la abusività, per assenza
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 delle autorizzazioni amministrative, condominiali e dei legittimi comproprietari dell'area comune, della apertura a servizio dell'”appartamentino” oggetto di compravendita, che consente l'accesso al corridoio comune alle unità abitative “A” e “B”, come individuate dall'Atto di compravendita per Notaio del 18.04.1979, le quali legittimamente vi si Per_3
affacciano; 2) per l'effetto, ordinare il ripristino dello stato dei luoghi attraverso la chiusura della apertura a servizio dell'”appartamentino” che consente illegittimamente l'accesso al corridoio comune e alle unità abitative “A” e “B”, nonché la rimozione di ogni ulteriore opera non assentita interna all''immobile di proprietà della sig.ra 3) Parte_1
condannare i convenuti al risarcimento del danno da corrispondersi in favore della sig.ra nella misura del 50% del valore locativo dell'area comune, che misura Controparte_6
mq 37,62, per il quinquennio, o nella misura maggiore o minore che il Giudice vorrà ritenere congrua anche mediante utilizzo del parametro equitativo ex art. 1226 c.c.; 4) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di compravendita per Notaio , Rep. n. 23175, Racc. n. 4785 Per_1
del 02.12.2015, con il quale la sig.ra diveniva proprietaria dell'immobile Parte_1
ubicato in Napoli, Piazzetta Mondragone, 12, Piano Terzo, Sc. B, Int. C., distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Napoli alla Sezione CHI, f. 17, p.lla 74, sub. 33; 5) ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari, in caso di declaratoria di nullità dell'atto di compravendita per Notaio , Rep. n. 23175, Racc. n. 4785 del 02.12.2015, la trascrizione Per_1
della emananda sentenza nei Pubblici Registri Immobiliari;
6) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione”.
Anche nel secondo procedimento si costituivano , nonché Parte_1 CP_2
, e , i quali reiteravano integralmente le eccezioni e
[...] Controparte_3 Controparte_4
difese già svolte nel primo giudizio, insistendo per il rigetto delle domande attoree, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. , in via Parte_1
riconvenzionale, chiedeva, altresì, la chiusura del secondo varco di accesso, realizzato abusivamente da nell'estate del 2015, a servizio della propria unità Controparte_6
abitativa e anch'esso aperto sul corridoio/ballatoio comune, in difetto delle prescritte autorizzazioni amministrative e dell'assenso degli altri comproprietari, con conseguente condanna al ripristino dello stato dei luoghi.
Riuniti i due procedimenti ed esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 30.05.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, il procedimento veniva riservato in decisione, con
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
***
Preliminarmente, va affermata la procedibilità della domanda in quanto preceduta da rituale procedura di mediazione (cfr. verbale negativo di mediazione in atti).
Sempre in via preliminare, va affermata la legittimazione attiva di poiché Parte_1
le contestazioni mosse dalle parti convenute, e , non Controparte_1 Controparte_6
attengono al presupposto della legittimazione, bensì alla titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione. Sul punto, occorre ricordare che la legittimazione, in quanto condizione dell'azione, consiste nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale, che ha spiegato la domanda, ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotti in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa;
tale verifica di coincidenza, tuttavia, va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore (cfr. Cass. Civ., sez. II, sentenza n.
6894/1999). Il difetto di legittimazione attiva, pertanto, sussiste unicamente laddove non via sia alcuna correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale.
Orbene, nel caso in esame è evidente che, rispetto alla prospettazione effettuata da
, l'eccezione sollevata dalle convenute di nullità del contratto di Parte_1 CP_1
compravendita del 02.12.2015 per Notaio , titolo su cui si fonda il diritto di proprietà Per_1
dell'attrice, è questione che attiene all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale e non alla legittimazione ad agire e sarà, pertanto, trattata nel prosieguo.
Prima di esaminare, però, nel merito la fondatezza delle domande proposte in via principale e riconvenzionale occorre una breve premessa sugli immobili oggetto di causa e gli atti di trasferimento degli stessi.
È pacifico che la costruzione del corridoio per cui è causa è riferibile al sig. , Parte_2
che, dopo aver acquistato l'immobile riportato nel N.C.E.U. di Napoli alla partita 61501, foglio
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6 17, mappale 74/13, P.tta Mondragone n. 12 piano terzo, scala n. 3 (oggi scala B) vani 10, con atto per NO del 31.12.1972, ha disposto una trasformazione edilizia dello stesso, Per_4
mediante ristrutturazione e poi frazionamento, ricavandone due unità immobiliari, poi distinte con gli interni “A” e “B”, ai cui rispettivi ingressi fu poi possibile accedere tramite il corridoio comune di ingresso, che si diparte dal ballatoio del piano (cfr. atto per Notaio Persona_5
registrato in data 23.06.1975 al n. 3116 dell'Ufficio Atti Pubblici di Napoli, con cui lo stesso sig. ha poi venduto l'appartamento “A” al sig. (dante causa Parte_2 Persona_6
della convenuta e l'appartamento “B” ai signori e Controparte_6 Controparte_7
(danti causa dei sig.ri che, poi, hanno a loro volta Parte_3 Controparte_8
venduto alla sig.ra . In tale atto di compravendita, Controparte_5 Parte_2
specificava che veniva trasferita in parti uguali agli acquirenti degli appartamenti A e B la proprietà esclusiva del corridoio di cui è causa.
Con specifico riferimento all'appartamento “B”, con atto di compravendita Rep. n. 45429,
Racc. n. 6574, del 18.04.1979 per Notaio , i sig.ri ed Persona_7 Controparte_7
hanno venduto al sig. ed alla sig.ra quali Parte_3 CP_9 Controparte_2
esercenti la potestà genitoriale sui minori e , Controparte_3 Controparte_4
l'“appartamento facente parte del complesso con ingresso dal cancello di ferro civico dodici
(12) della piazzetta Mondragone, in Napoli ed ingresso secondario dal civico tredici (13) della stessa Piazzetta e, cioè, appartamento al terzo piano (quarto livello dal piano androne) scala numero tre (3) composto di tre camerette ed accessori al livello del piano, di due camerette a quota diverse, terrazzo e piccolo locale di sgombro;
.. L'appartamento in oggetto è distinto con
l'interno “B”, ha ingresso dalla porta di fronte a chi percorre il corridoio comune di ingresso, che si diparte dal ballatoio del piano ed è riportato nel N.C.E.U. di Napoli alla partita 61501 infra-maggiore consistenza della particella 74 sub 13 del foglio 17, della quale è stata richiesta la variazione per frazionamento con scheda registrata presso l'U.T.E. di Napoli il
30.04.1975 al numero 1020”. E all'art. 3 si precisa che “la vendita è fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova il cespite, con tutti i diritti, ragioni, accessori, accessioni, pertinenze e dipendenze, servitù attive e passive e diritti di condominio come per legge, dai titoli di provenienza e come dai venditori e loro danti causa fino ad oggi posseduto e goduto” e che “è trasferito in esclusiva proprietà di ciascuna parte acquirente, in quote eguali, il
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 7 disimpegno o corridoio che si diparte dal ballatoio del piano e termina innanzi alle singole porte di accesso agli appartamenti”.
È, altrettanto, pacifico che, con atto di compravendita per Notaio del Persona_7
27.10.1980, Rep. n. 64285, , e cquistavano CP_9 Controparte_2 Controparte_3
da , , , la “camera facente Controparte_10 Parte_4 Parte_5 CP_11
parte dell'originario appartamento al terzo piano del fabbricato in Napoli alla Piazzetta
Mondragone 12 e, più precisamente, la stanzetta al confine con l'appartamento di proprietà degli acquirenti, con restante appartamento di proprietà dei venditori, con cortile salvo altri o più veri confini, riportata al N.C.E.U. di Napoli fra la maggiore consistenza della partita 89919 alla sez. CHI, foglio 17 p.lla 74 sub. 9, piano 2-3 int. 17, scala C;
della quale detta camera è stata distaccata come risulta dalla scheda di frazionamento presentata all'U.T.E. di Napoli in data 6.5.1980 e reg. al n. 2120 (mentre la restante parte dell'appartamento è individuato con la nuova scheda del 6.5.1980 al n. 2121)”.
Con successivo atto di compravendita Rep. n. 23175, Racc. n. 4785 del 02.12.2015 per Notaio
, acquistava dai sig.ri l'unità immobiliare Per_1 Parte_1 CP_3 CP_8
definita “appartamentino posto al terzo piano della scala B, distinto con l'interno C, avente accesso dal corridoio che si diparte dal ballatoio , di proprietà esclusiva dei CP_12
condomini che vi hanno accesso, e precisamente dalla terza porta a sinistra per chi esce dall'ascensore e percorre il corridoio in senso antiorario composto di 1,5 (uno virgola cinque) vani catastali” riportato nel N.C.E.U. alla sez. CHI foglio 17 part. 74 sub. 33 Z.C.11 categoria
A2 CL.4 vani 1,5 superficie 37 mq R.C. euro 306,00, Piazzetta Mondragone n. 12, piano 3, scala B.
Pacifica è anche la circostanza che l'originaria proprietà , sita al terzo piano Persona_8
della scala C, è stata acquisita dal padre di , , e che la Parte_1 Testimone_1
proprietà oggetto di atto pubblico per Notaio è stata resa di nuovo comunicante con Per_1
quella di originaria consistenza.
Infine, con atto per NO el 18 gennaio 2019, reg.to a Ischia il 24 gennaio 2019 al n. Per_9
137 e trascritto in pari data ai nn. 2208/1738, , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ciascuno per i diritti di propria spettanza e tutti solidalmente per l'intero, hanno
[...]
venduto a , la maggior consistenza dell'immobile frazionato, trasferendo la Controparte_5
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 8 piena ed esclusiva proprietà dell'immobile, facente parte del fabbricato sito in Napoli alla
Piazzetta Mondragone n. 12 (con ingresso secondario dal civico n. 13), e precisamente: appartamento al terzo piano con ammezzato (collegati tra loro da scala interna) composto di
8 (otto) vani catastali, distinto con il numero interno B1 della scala B, avente accesso dalla porta a destra per chi entra nell'ingresso comune anche all'appartamento sub 51 (di proprietà di essi venditori), e confinante con: appartamento sub 51; ingresso comune;
cortile; beni
Carpentieri. Il tutto riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla sez. CHI fol. 17,
p.lla 74 sub. 50, Piazzetta Mondragone n. 12, P.3, z.c. 11, cat. A/2, cl. 4, vani 8, sup. cat. 202 mq., R.C. Euro 1.632,00 (ex p.lla 74 sub 32).
Pertanto, non è controverso tra le parti che i proprietari degli appartamenti A e B del piano terzo scala B abbiano diritto di accesso al corridoio di cui è causa, in quanto comproprietari dello stesso, come statuito nell'art. 3 del contratto di compravendita per notar Per_5
registrato in data 23.06.1975 e successivi atti di alienazione. Altrettanto pacifica è la
[...]
circostanza che, all'atto della costituzione del corridoio da parte di , non vi era un Parte_2
varco di accesso allo stesso nelle mura dell'immobile acquistato da con atto Controparte_1
per NO del 11 gennaio 1999 (danti causa e nonché Per_10 CP_13 CP_14
), meglio identificato come segue: unità immobiliare, facente parte del CP_15
fabbricato sito in Napoli, alla Piazzetta Mondragone n. 12 e, precisamente, appartamento sito al terzo piano della scala B, con ingresso dalla porta di fronte, composto di tre vani ed accessori, confinante con vico Brancaccio, con vanella e con le scale (riportato nel N.C.E.U. del Comune di Napoli alla partita in ditta al venditori, sez. CHI, foglio 17, particella P.IVA_1
74, sub 12, Piazza Mondragone n. 12, piano 3, zona censuaria 11, categoria A/6, classe 3, vani
2.5, rendita catastale lire 412. 500).
Ciò che è controverso tra le parti, e che si accerterà nel prosieguo, è se abbia Controparte_1
usucapito il diritto di servitù e, in particolare, se l'accesso sul corridoio aperto nel muro maestro del suo immobile sia stato aperto prima dell'atto di acquisto del 11.01.1999 o in un momento successivo, considerando che dall'atto di acquisto risulta che l'appartamento di aveva solo un accesso dal ballatoio delle scale condominiali. Controparte_1
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 9 Altrettanto discussa è la legittimità dell'apertura effettuata nel muro dell'appartamentino interno C acquistato dall'attrice e del secondo accesso creato da Parte_1
nell'estate 2015. Controparte_6
Alla luce di quanto sin qui esposto, nonché dalla lettura delle compravendite e dei dati catastali agli atti, emerge che il corridoio di cui è causa è stato fin dall'inizio destinato, dal Sig.
, al durevole servizio delle unità immobiliari acquistate, rispettivamente, da Parte_2 Per_6
e da e e che, proprio a seguito del
[...] CP_16 Parte_3
frazionamento dell'unico immobile nei due appartamenti A e B del terzo piano scala 3 (oggi scala B), tale corridoio è caduto in comunione indivisa e forzosa fra i proprietari degli stessi appartamenti A e B– e dei rispettivi aventi causa, succedutisi nel tempo - al cui durevole servizio è, in modo funzionale e strutturale, destinato, unitamente all'ascensore ivi collocato.
Ciò posto, va richiamata la disciplina codicistica in tema di comproprietà e di apertura di accessi da parte di un comproprietario sui luoghi comuni.
L'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione è disciplinato dall'art. 1102 c.c.. Tale disposizione pone due limiti che si concretizzano nel divieto di alterarne la destinazione e nell'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari. Se ciò, da un lato, non esclude che il singolo possa servirsi del bene, anche per fini esclusivamente propri, ed anche più intensamente di altri, dall'altro gli impone di attenersi a tali obblighi di legge: l'importante è che ciascuno abbia il diritto di servirsi potenzialmente della cosa al pari degli altri.
In virtù di tale pacifico e consolidato principio la giurisprudenza ha, da sempre, sostenuto la legittimità della condotta del singolo che metta in collegamento la proprietà esclusiva di cui è titolare con un cortile o altra parte comune, sempre che tale iniziativa si contenga entro i limiti sopra individuati, come recentemente ribadito da Cass. civ. sez. II ordinanza n. 24718/2019.
In tale pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto condivisibile la statuizione secondo cui “il comproprietario di una stradella comune, posta al servizio dei singoli fondi appartenenti in proprietà esclusiva a ciascun partecipante alla comunione, può legittimamente aprirvi
l'accesso ad un locale costruito sul proprio suolo e destinato ad autorimessa, ai sensi dell'art.
1102 c.c. (Cass. Civ. 5.6.1978, n. 2814)”.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 10 I Giudici di legittimità hanno, però, precisato che, come statuito nella pronuncia n.
2814/1997, “l'apertura dell'accesso dalla proprietà esclusiva alla proprietà comune è legittima, qualora non ne derivi un mutamento dell'originaria destinazione della stradella comune, né un impedimento per gli altri condomini di farne pari uso”; ed ancora “in tema di condominio, è conforme a legge, ai sensi dell'art. 1102 c.c., sia l'utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione, purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini, sia l'uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all'uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno (cfr. Cass. 12.3.2007, n. 5753; Cass. 19.1.2006, n. 972; Cass.
1.8.2001, n. 10453; Cass. 16.4.2018, n. 9278).
Alla luce di tale consolidato orientamento, nel caso de quo deve ritenersi che i comproprietari del corridoio oggetto di causa siano legittimati ad aprire degli accessi sullo stesso dagli appartamenti di loro esclusiva proprietà, senza la necessità di un previo consenso degli altri, in quanto, da tali aperture, non deriva alcun pregiudizio per gli altri comproprietari e l'uso, anche potenziale, che gli stessi possono fare della cosa comune non è in alcun modo limitato o compromesso.
I principi sin qui esposti vanno applicati a ciascuna delle aperture effettuate nel corso del tempo dalle parti in causa, tenendo conto che, come sopra ricordato, il corridoio di cui è causa non è un bene comune del bensì di proprietà esclusiva di coloro che CP_17
hanno acquistato gli appartamenti A e B dal Sig. posti al terzo piano scala B, e dei Parte_2
loro aventi causa.
- Sull'accesso tramite porta creato nell'appartamento di Controparte_1
L'azione negatoria servitutis esperita da è fondata e va, pertanto, accolta Parte_1
per le ragioni di seguito esposte.
Al fine di valutare la domanda di cui sopra, in particolare, va preliminarmente decisa la domanda di accertamento della nullità del contratto di compravendita dell'immobile in favore dell'attrice . Parte_1
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 11 La convenuta , infatti, ha eccepito, in primis, il difetto di legittimazione attiva Controparte_1
che, come sopra esposto, va riqualificato quale difetto in capo all'attrice della Parte_1
titolarità del diritto di comproprietà sul corridoio in virtù della nullità dell'atto di compravendita per notar del dicembre 2015. La nullità deriverebbe dalla circostanza Per_1
che il nuovo accesso dell'appartamentino venduto “non era stato autorizzato della
Sovrintendenza – in quanto immobile sottoposto a vincolo - dal Comune, dai comproprietari esclusivi del corridoio comune e dal Condominio, in quanto proprietario della muratura portante”.
Da tale nullità dell'acquisto dell'immobile discenderebbe, ad avviso della convenuta, la non titolarità, in capo all'attrice, del diritto domenicale sul corridoio e, conseguentemente,
l'inammissibilità dell'actio negatoria servitutis. Sul punto, la convenuta richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di actio negatoria servitutis la validità del titolo di proprietà è condizione necessaria al fine della corretta esperibilità dell'azione” (cfr. Cass. n. 07/1409; n. 04/10149); “Nell'actio negatoria servitutis la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù” (Cass. n. 02/10443).
Orbene, è del tutto privo di fondamento giuridico l'assunto che il contratto di acquisto sarebbe nullo perché avente ad oggetto un immobile nel quale è stata aperta, quale unico accesso, una porta senza autorizzazione della Sovrintendenza, del dei CP_18
comproprietari esclusivi del corridoio comune e del CP_17
Come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 8230/2019 "La nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 12 all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".
Con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno superato l'orientamento richiamato dalla convenuta secondo il quale “agli effetti dell'art. 40, co. 2, L. 47/1985, sussiste, oltre che la nullità di carattere formale per gli atti di trasferimento di immobili da cui non risulti la regolarità urbanistica del bene, altresì la nullità di carattere “sostanziale” per gli atti di trasferimento di immobili comunque non in regola con la normativa urbanistica (tra le tante,
Cass. 05.12.2014, n. 25811; Cass., 17.10.2013, n. 23591).”
Ne deriva che, se gli estremi sono presenti, l'atto è valido, a prescindere da eventuali difformità tra l'immobile e il titolo stesso. Queste difformità, piuttosto, possono rilevare come inadempimento contrattuale, a fronte del quale la controparte, ma non i terzi, ha a disposizione gli strumenti di tutela della risoluzione del contratto e/o del risarcimento del danno.
Tale soluzione prospettata dal Supremo Consesso garantisce un equilibrio tra la tutela dell'acquirente, che non rischia di perdere la proprietà acquisita in caso di difformità sostanziali, pur conservando la possibilità di scegliere se chiedere la risoluzione e/o il risarcimento, e il contrasto all'abusivismo, che è sufficientemente garantito tramite sanzioni penali, amministrative e, nei casi gravi, la demolizione dell'immobile.
Pertanto, l'atto di acquisto per notar del dicembre 2015 è pienamente efficace e Per_1
legittimo, non ricorrendo il vizio formale relativo al titolo abilitativo, a prescindere dalla circostanza che l'immobile presenti o meno difformità sostanziali rispetto al titolo stesso e/o alla disciplina urbanistica ed edilizia. L'eventuale assenza dell'autorizzazione della
Sovrintendenza e/o del non inficia, quindi, la validità dell'atto di trasferimento CP_18
dell'immobile.
Quanto all'assenza del consenso degli unici comproprietari del corridoio e del , CP_17
basti rilevare che, come sopra evidenziato, la famiglia (parte alienante) Controparte_8
era pacificamente proprietaria dell'appartamento B e, quindi, comproprietaria, unitamente ai proprietari dell'appartamento A, del corridoio.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 13 Conseguentemente, anche qualora si dovesse ritenere che il varco sia stato aperto dai signori circostanza smentita, come si dirà in seguito nella parte della sentenza Controparte_8
relativa alla domanda proposta da nei confronti di , Controparte_6 Parte_1
gli stessi erano legittimati, in quanto comproprietari del corridoio, nei limiti di cui all'art. 1102
c.c., ad aprire tale varco per consentire l'ingresso alla “stanza”, acquistata nel 1980 e, successivamente alienata, nel 2015, a . Il consenso del Parte_1 CP_17
all'apertura del varco, inoltre, non era necessario, non avendo tale apertura limitato o inibito l'uso che gli altri condomini potevano fare della cosa comune.
Infine, è appena il caso di precisare come la convenuta sia carente di Controparte_1
interesse a fare valere l'illegittima apertura del varco, non essendo ella titolare di alcun diritto sullo stesso, come sarà meglio specificato in seguito in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione.
Accertata la validità dell'atto di compravendita tra i Sigg.ri e Controparte_8 Parte_1
quest'ultima risulta comproprietaria del corridoio di cui è causa in virtù di quanto statuito nel contratto stesso all'art. 4 “PRECISAZIONI”: “Nella verdita sono compresi tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze, nonché la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del fabbricato, così come determinate dall'art. 1117 c.c.. dal regolamento di condominio e dai titoli di provenienza, di cui si dirà ampiamente nel corso di questo atto ed ai quali le parti fanno espresso riferimento. La parte venditrice precisa, e la parte acquirente ne prende atto: […] che il corridoio che conduce dal ballatoio delle scale all'unità immobiliare venduta e ad altre unità immobiliari è escluso dai beni condominiali, ma costituisce proprietà comune alle unità immobiliari che dallo stesso traggono accesso: pertanto sono compresi nella vendita i diritti pro quota sullo stesso”.
Va, quindi, esaminata la domanda sollevata, in subordine, da in merito Controparte_1
all'acquisito per intervenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio sul corridoio di proprietà esclusiva dei signori (oggi e per Persona_11 CP_5 Controparte_6
l'esercizio continuativo ed ultraventennale del diritto iniziato mediante la creazione, da parte dei suoi danti causa, di un varco di accesso nel muro dell'appartamento di cui oggi è titolare.
Stante la nuova apertura di una porta di accesso, è evidente la sussistenza del requisito della apparenza della servitù, inteso come presenza di segni visibili di opere di natura permanente
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 14 obiettivamente destinate al suo esercizio e che dimostrano, in maniera non equivoca,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente (Cass. Civ., n. 13238/2010; Cass. Civ., n.
15447/2007; Cass. Civ. n. 3452/1984).
Ad avviso della scrivente, deve ritenersi, inoltre, provata sia l'utilità del passaggio per il fondo servente (e non solo per il proprietario), che la natura non clandestina né violenta dello stesso e l'atteggiamento psicologico del soggetto che ha posseduto tale servitù “uti dominus”, avendo aperto il varco e iniziato a passarvi, senza chiedere l'autorizzazione di Controparte_1
alcuno, quindi comportandosi apertamente come titolare del diritto vantato.
Ciò che, invece, non risulta provato è il possesso ventennale non interrotto. Invero, l'atto di citazione, primo atto interruttivo, è stato notificato in data 10.01.2019, come risulta dagli atti, mentre dall'attività istruttoria svolta è emerso che, diversamente da quanto asserito da
, il dies a quo, da cui ha iniziato a decorrere il possesso, non è antecedente né Controparte_1
coincidente con la data dell'atto di acquisto con atto per NO del 11.01.1999. All'atto Per_10
veniva allegata la planimetria in essere dell'immobile e le parti dichiaravano e riconoscevano come tale la consistenza del cespite: con un unico accesso direttamente dalla porta di fronte alle scale del pianerottolo condominiale. Le parti, quindi, riconoscevano ed affermavano innanzi al notaio, che ha certificato, che l'appartamento compravenduto aveva un unico accesso dal pianerottolo condominiale.
In tal senso depone anche la testimonianza di , marito della proprietaria Testimone_2
dell'appartamento del piano superiore, il quale, all'udienza del 30.05.2023, ha riferito che solo durante i lavori di ristrutturazione, avvenuti tra gennaio e febbraio 1999, Controparte_1
apriva un varco sul corridoio di cui è causa, causando danni all'appartamento sovrastante
(oggetto di autonomo giudizio preceduto da ATP). Non depone, invece, in senso contrario la dichiarazione testimoniale del Geom. Tecnico che all'epoca dei fatti era stato Tes_3
incaricato dalla Sig.ra e non dalle Sigg.re il quale ha riferito soltanto CP_2 CP_1
che, nel 2008, quando si è occupato del frazionamento e accatastamento dell'immobile
, c'era un accesso sul corridoio dall'appartamento di CP_2 CP_3 Controparte_1
Non è, poi, condivisibile l'assunto della difesa di , secondo il quale, dalla Controparte_1
relazione dell'ing. nel procedimento ATP rg. n. 1286/99, prodotta dall'attrice, CP_19
emergerebbe che l'accesso era stato già aperto prima dell'atto di acquisto dell'11.01.1999. In
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 15 primis, va, infatti, evidenziato che vi è un'incongruenza nella relazione peritale, perché il tecnico si riferisce all'immobile di proprietà di , quale appartamento posto al Controparte_1
secondo piano della scala B e non al terzo piano. In ogni caso, alla pagina n. 4 dell'elaborato peritale depositato agli atti, il CTU si è limitato ad affermare che, al momento del sopralluogo, non c'era più accesso dal ballatoio, ma dal passaggio comune a seguito dell'apertura di un varco reso possibile dallo stretto rapporto di parentela con la proprietaria dell'immobile adiacente (presumibilmente quello della sorella ). Ciò, quindi, non prova quanto CP_6
vuole affermare , ossia che il varco c'era già prima del suo acquisto ed era Controparte_1
stato realizzato dai precedenti proprietari.
Allo stesso modo alcun rilievo può essere attribuito alla sentenza n. 7368/2007, emessa dal
Tribunale di Napoli, né alla successiva sentenza della Corte d'Appello. Quest'ultima, infatti, concerne soltanto la quantificazione dei danni, mentre nella prima pronuncia il Giudice si è limitato a statuire che i danni erano gli stessi già accertati nell'ATP e che erano riconducibili alla demolizione della parete divisoria operata dai danti causa della nonché ai lavori CP_1
eseguiti da quest'ultima in relazione alla messa in sicurezza del secondo solaio. Da tali accertamenti, pertanto, non si può desumere il momento in cui è stato aperto l'accesso sul corridoio dall'appartamento di . Controparte_1
Né può attribuirsi alcuna rilevanza alla DIA, datata 12.10.1998, con cui ha Controparte_1
denunciato, alle competenti Autorità, l'inizio lavori di ristrutturazione, perché nell'atto vi è solo una attestazione di volontà della denunciante di iniziare gli stessi entro 20 giorni, ma non la prova che ciò sia avvenuto. Allo stesso modo, non vi è prova che il termine di 3 mesi per portare a termine i suddetti lavori sia stato rispettato e/o prorogato.
Ne deriva che, non avendo la convenuta provato il dies a quo dal quale ha iniziato a decorrere il possesso ventennale ai fini dell'eccepita usucapione, rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione, va accolta l'actio negatorio servitutis proposta da Parte_1
e, per l'effetto, va ordinato ad il ripristino dei luoghi, con chiusura
[...] Controparte_1
dell'accesso sul corridoio aperto illegittimamente nel muro dell'appartamento acquistato con atto per notar del 11 gennaio 1999 (danti causa e Per_10 CP_13 CP_14
nonché ), riportato nel N.C.E.U. del Comune di Napoli alla partita in CP_15 P.IVA_1
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 16 ditta al venditori, sez. CHI, foglio 17, particella 74, sub 12, Piazza Mondragone n. 12, piano 3, zona censuaria 11, categoria A/6, classe 3, vani 2.5, rendita catastale lire 412.500.
Non trova, invece, accoglimento la domanda risarcitoria proposta da , Parte_1
stante la mancata prova della sussistenza, in capo alla stessa, di un danno differente ed ulteriore rispetto a quello già ristorato attraverso la condanna al ripristino dello stato dei luoghi.
- Sull'accesso tramite porta creato nell'appartamento di Parte_1
chiede accertarsi l'abusività, per assenza delle autorizzazioni Controparte_6
amministrative, condominiali e dei legittimi comproprietari dell'area comune, dell'apertura a servizio dell'appartamentino oggetto di compravendita tra i Sigg. e CP_3 Controparte_2
che consente l'accesso al corridoio di proprietà esclusiva delle unità Parte_1
abitative A e B del piano 3 scala B, nonché del varco di collegamento tra gli appartamenti di proprietà di e quello della figlia;
nonché la condanna al ripristino Testimone_1 Pt_1
dello stato dei luoghi.
Occorre premettere che non è controverso tra le parti che, trattandosi di immobile edificato in epoca anteriore al 1967 e sottoposto a vincolo, in quanto dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. n. 42/04, gli interventi successivi modificativi, quali l'apertura di varchi di accesso dagli appartamenti al corridoio all'interno del
, dovevano essere regolarmente autorizzati dalle Autorità competenti. CP_17
Come già evidenziato, però, le difformità sostanziali di un immobile rispetto al titolo edilizio e/o alla normativa urbanistica, incluso il D.Lgs. 42/2004, in sede civile può rilevare solo come inadempimento contrattuale e conseguente eventuale azione della controparte, ma non di terzi, volta a ottenere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni sofferti.
Il contrasto all'abusivismo nell'interesse della collettività, infatti, è sufficientemente garantito in sede amministrativa e penale mediante apposite misure sanzionatorie e ripristinatorie, inclusa la demolizione nei casi gravi. Pertanto, il provvedimento autorizzatorio, così come l'assenza dello stesso, esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'Amministrazione ed il privato, che realizza la costruzione, non essendovi spazio nel processo civile per un'azione volta al mero accertamento dell'abusività di un immobile e ripristino dello
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 17 stato dei luoghi, in assenza di uno specifico e concreto pregiudizio di un diritto del privato che agisce.
In ogni caso, dall'attività istruttoria svolta, non è emerso alcun elemento a sostegno dell'assunto che sia stata ad aprire il varco successivamente all'acquisto Parte_1
dell'appartamentino interno C del terzo piano scala B. Al contrario, nell'atto di acquisto per notar del 2.12.2015, l'immobile viene così individuato “appartamentino posto al terzo Per_1
piano della scala B, distinto con l'interno C, avente accesso dal corridoio che si diparte dal ballatoio condominiale, di proprietà esclusiva dei condomini che vi hanno accesso, e precisamente dalla terza porta a sinistra per chi esce dall'ascensore e percorre il corridoio in senso antiorario composto di 1,5 (uno virgola cinque) vani catastali”.
Gli stessi alienanti, inoltre, hanno affermato che il vano oggetto della compravendita stipulata con la Sig.ra era già dotato, al momento del trasferimento, di autonomo accesso Parte_1
attraverso il corridoio comune, che, per di più, costituiva l'unico ingresso, precisando che, anzi, questo era dotato di tale accesso anche in epoca antecedente alla compravendita del
1980 e che avevano solo provveduto a ripristinarlo.
A riprova di ciò, gli stessi hanno allegato la piantina catastale del 1939, a firma dell'ing.
, raffigurante lo stato dei luoghi dell'immobile sito al terzo piano scala C, dalla quale Tes_4
si evince, in particolare, che la stanzetta aveva già all'epoca una porta di accesso autonoma sul corridoio di collegamento al ballatoio delle scale.
L'esistenza del varco al momento dell'atto di acquisto da parte di , nel Parte_1
dicembre 2015, è confermata, inoltre, dalla testimonianza di , resa Testimone_1
all'udienza del 30.5.2023, il quale ha dichiarato “quando mia figlia ha comprato aveva una porta di accesso sul corridoio comune”.
Per quanto concerne, invece, l'assenza del consenso dei comproprietari del corridoio e del si è già accertato che era comproprietaria del corridoio in CP_17 Parte_1
virtù dell'art. 4 dell'atto di compravendita e che, in generale, non occorre il consenso del affinché un condomino apra un varco nel muro portante, purché ciò non limiti o CP_17
inibisca l'uso che gli altri condomini possono fare della cosa comune.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 18 In relazione, invece, al presunto abuso costituito dal ripristino del collegamento già esistente tra gli appartamenti di proprietà di e quello della figlia , basti Testimone_1 Pt_1
rilevare che quest'ultima ha allegato alla memoria depositata in data 1.02.2022
l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza dei beni storici di Napoli in data 26.7.2016 per l'effettuazione dell'intervento, con espressa indicazione nella relazione tecnica che “scopo dell'intervento è unicamente quello di ripristinare i vani di passaggio già esistenti tra
l'appartamento del sig. ed il corridoio di ingresso comune sulla scala B e Testimone_1
tra i due appartamenti di proprietà dei sigg. e . Tes_1 Parte_1
Quanto all'assenza di un'autorizzazione condominiale, invece, la stessa non è necessaria per quanto concerne i lavori che i proprietari dei due immobili intendono effettuare all'interno delle loro proprietà esclusive e che non incidono, come nel caso di specie, in alcun modo sulle parti comuni del condominio.
Alla luce di quanto sin qui esposto, va rigettata la domanda proposta da Controparte_6
nei confronti di (proc. Rg 3456672019). Parte_1
- Sull'accesso tramite porta creato nell'appartamento di Controparte_6
È pacifico che è proprietaria dell'appartamento A e che tale diritto Controparte_6
dominicale le è stato trasferito da il quale a sua volta aveva acquistato Persona_6
l'immobile da . Con tale atto, in particolare, trasferiva agli Parte_2 Parte_2
acquirenti degli appartamenti A e B del terzo piano scala B anche la proprietà esclusiva, in parti uguali, del corridoio di accesso ai predetti immobili. Non vi è dubbio, pertanto, che l'appartamento A abbia sempre avuto, quale pertinenza, il corridoio di cui è causa e che avesse il diritto di aprire accessi sul corridoio di cui è comproprietaria ai Controparte_6
sensi e nei limiti dell'art. 1102 c.c..
Inoltre, come già esposto in relazione alle domande sopra esaminate, i vizi attinenti alla carenza di autorizzazione della Sovrintendenza e del non rilevano in questa sede, CP_18
mentre il consenso del e degli altri comproprietari del corridoio non è richiesto CP_17
per un intervento che rispetti i limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c..
Ne deriva che va rigettata la domanda riconvenzionale di , volta a far Parte_1
accertare l'abusività e, per l'effetto, a far chiudere il secondo varco d'accesso, aperto da
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 19 a servizio del proprio appartamento, sempre sul corridoio/ballatoio Controparte_6
comune, durante l'estate del 2015.
- Sulla disciplina delle spese di lite
Le spese di lite, ad eccezione di quanto si dirà al successivo capoverso, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, applicando i parametri medi previsti per le controversie di valore indeterminabile. Per la sola liquidazione delle spese di lite di , viene Controparte_5
esclusa la fase istruttoria, non avendo il difensore svolto alcuna attività in tale fase.
Per il solo rapporto tra e si compensano le spese, Parte_1 Controparte_6
stante la soccombenza reciproca.
Non trova accoglimento la domanda, proposta da , di condanna della Controparte_5
controparte ex art. 96 cpc. Nel presente giudizio, infatti, risulta che nessuna delle parti abbia agito o resistito in mala fede o colpa grave.
Si dispone, ex art. 331 cpp, la trasmissione di copia degli atti introduttivi del presente giudizio e della presente sentenza alla Procura della Repubblica – Sede – per quanto di competenza in relazione agli eventuali profili penali di responsabilità evidenziati in parte motiva in relazione alla commissione di violazioni di natura urbanistica.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sez. Civile, in persona del G.U. Dott.ssa Manuela Robustella, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie la domanda proposta, in via principale, da e, per l'effetto, Parte_1
accerta che non è titolare di un diritto di servitù di passaggio sul Controparte_1
corridoio oggetto di causa, che si diparte dal ballatoio della scala B, in atti identificato;
2. condanna, per l'effetto, al ripristino dei luoghi, con chiusura Controparte_1
dell'accesso sul corridoio aperto illegittimamente nel muro dell'appartamento acquistato con atto per notar del 11 gennaio 1999 (danti causa Per_10 CP_13
e nonché ), riportato nel N.C.E.U. del Comune di Napoli alla CP_14 CP_15
partita 1221200, in ditta al venditori, sez. CHI, foglio 17, particella 74, sub 12, Piazza
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 20 Mondragone n. 12, piano 3, zona censuaria 11, categoria A/6, classe 3, vani 2.5, rendita catastale lire 412.500 (in atti meglio identificato);
3. rigetta le domande proposte, in via riconvenzionale, da nei confronti Controparte_1
nel proc. RG n. 1659/2019; Parte_1
4. rigetta la domanda proposta, in via principale, da nei confronti Controparte_6
(Proc. RG 34566/2019); Parte_1
5. rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1
nel proc. RG 1659/2019; Controparte_1
6. rigetta la domanda proposta, in via riconvenzionale, da nei Parte_1
confronti di (proc. RG 34566/2019); Controparte_6
7. rigetta la domanda proposta, ex art. 96 cpc, da;
Controparte_5
8. condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1
, che liquida in euro 545,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi, oltre
[...]
spese generali al 15%, IVA e CPA;
9. compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_6
;
[...]
10. condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_1 Controparte_6
favore di , , delle spese di lite del Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
presente giudizio che liquida, in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA;
11. condanna e , in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 Controparte_6
favore di , delle spese di lite del presente giudizio che liquida, in Controparte_5
euro 5.818,00 per compensi oltre spese al 15%, IVA e CPA;
12. dispone, ex art. 331 cpp, la trasmissione di copia degli atti introduttivi del presente giudizio e della presente sentenza alla Procura della Repubblica – Sede – per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli in data 28.10.2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio mirato, dott.ssa Francesca Marrone.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 21 TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE
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