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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/07/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1333/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 9.7.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. COPPOLA Daniele, C.so Vittorio Emanuele 110 - Città Sant'Angelo (Pe)
CONTRO
Controparte_1 Dott. TRIPPITELLI Pierangelo,
c/o Ambito Territoriale di Pescara, Via Passolanciano 75 - Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 29.7.2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
esponendo di aver prestato servizio (quale docente) in forza di
[...]
a tempo determinato negli anni scolastici pregressi (2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/24) e domandando l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo di
€500,00 annui, istituita con L.107/2015, illegittimamente riconosciuta dal solo ai docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato (con scelta CP_1 discriminatoria e violativa del diritto alla formazione), deducendo la necessità di una interpretazione della normativa costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria di cui alla Direttiva Europea 1999/70/CE.
Inoltre, esponendo altresì di aver prestato servizio (quale docente) in forza di diversi contratti a tempo determinato in anni scolastici pregressi (2018/2019 e 2021/2022) domandava in relazione a detti periodi la corresponsione della voce retributiva RPD-Retribuzione Professionale Docenti, che quantificava in
€2.884,20, oltre €164,89 per differenze di TFR, dal attribuita solo ai CP_1 docenti assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero beneficiari di supplenze di lunga durata;
deduceva l'illegittimità della mancata corresponsione, trattandosi di voce retributiva fissa e continuativa spettante a tutti i docenti, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato.
L'Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio resistendo alla domanda.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
La domanda relativa alla Carta docente è fondata per le seguenti ragioni.
Occorre richiamare il testo dei commi che rilevano dell'art.1 L.107/2015 (recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti - c.d. la buona scuola):
• “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, sp Controparte_2
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
2 Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_3 Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappr Controparte_3 125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attivita' formative di cui ai commi da 121 a 124 e' autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
In attuazione della suddetta normativa sono state emanate le disposizioni di cui all'art.2 comma 1 D.P.C.M. 23.9.2015, alla nota prot. n. 15219 del 15.10.2015 del , e da ultimo all'art.3 comma 1 D.P.C.M. 28.11.2016, Controparte_1 che continua a riferirsi, quali beneficiari dell'istituto, ai soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Il diritto alla formazione è invece previsto in via generale dall'art.35 Cost. per tutti i lavoratori e, specificamente per i docenti, dall'art.28 (Formazione) del CCNL Comparto Scuola in data 4.8.1995 e dagli art.63 (Formazione in servizio) e 64 (Fruizione del diritto alla formazione) del CCNL Comparto Scuola in data 27.11.2007.
Inoltre, la legittimità della limitazione della fruizione della Carta docente ai soli docenti di ruolo deve valutarsi alla luce della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone alla clausola 4 quanto segue:
• “Principio di non discriminazione (clausola 4)
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
3 La Corte di Giustizia Europea ha dunque già avuto modo di pronunciarsi, in ordine alla contrarietà della suddetta normativa ai principi comunitari:
• “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 CP_1 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Il Consiglio di Stato ha affermato la contrarietà dell'esclusione dei docenti non di ruolo ai principi dettati dalla Costituzione considerata, in ultima analisi, l'esigenza di assicurare la qualità dell'insegnamento, vista la massiccia utilizzazione, nella scuola italiana, di personale a tempo determinato:
• “(…) In conclusione, l'appello è fondato e da accogliere, attesa la fondatezza del terzo motivo con esso dedotto e dunque in virtù dell'illegittimità degli atti impugnati (in specie: il d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte CP_4 in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.: ciò che, come già visto, consente di prescindere dalla questione - dedotta con gli altri motivi dell'appello - della conformità della succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in disparte la fondatezza o meno della questione pregiudiziale comunitaria, gli atti impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua” (Cons. Stato Sez. VII, 16/03/2022, n. 1842).
Infine, anche la Corte di Cassazione si è da ultimo pronunciata affermando i seguenti principi con riferimento ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano (ancora) interni al sistema delle docenze scolastiche:
• “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_1 (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961);
• “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cassazione civile, sez. lav. ,
4 27/10/2023, n. 29961).
La S.C. ha inoltre individuato i seguenti ulteriori principi con riferimento ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze:
• “3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio” (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961).
Infine, la Corte di Cassazione ha affermato le seguenti regole applicabili, per le due ipotesi, in tema di prescrizione:
• “4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961).
Già in precedenza la S.C. si era pronunciata nel senso dell'applicabilità estensiva della normativa sulla Carta docente a categorie di personale ulteriori rispetto a quelle previste dal tenore letterale della disposizione:
• “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 32104 del 31/10/2022, Rv. 666000 - 01).
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In definitiva, la situazione dei docenti a tempo determinato deve ritenersi del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato, quanto alla natura del lavoro svolto e delle competenze professionali.
Né sussistono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della c.d. Carta Docente, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi.
Pertanto, il mancato riconoscimento del suddetto beneficio ai docenti assunti con
5 contratti a tempo determinato si pone in contrasto sia con i principi costituzionali sia con quelli eurounitari.
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Al fine di valutare l'applicabilità dei principi generali sopra richiamati alla concreta fattispecie all'esame occorre dunque verificare se, nel concreto svolgimento del rapporto di lavoro della parte ricorrente negli anni scolastici richiamati in narrativa, non sussistono, per gli effetti di cui alla clausola 4, punto 1, della Direttiva 1999/70/CE, ragioni oggettive che giustifichino un trattamento un meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Applicando in via analogica i principi dettati dalla normativa interna sul riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della determinazione dell'anzianità al momento dell'immissione in ruolo, in precedenti pronunce di questo Tribunale è stato ritenuto che il servizio di insegnamento pur se a tempo determinato deve considerarsi come anno scolastico intero alle condizioni previste dalle seguenti disposizioni:
• l'art. 489 (Periodi di servizio utili al riconoscimento) del D.Lgs.297/1994 (recante t.u. istruzione) dispone che “1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”;
• l'art.11 comma 14 L.124/1999, recando l'interpretazione autentica della predetta disposizione, stabilisce che “14. Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974- 1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
In definitiva, è stato ritenuto che la mancanza di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti supplenti ricorre soltanto quando il docente a tempo determinato abbia avuto supplenze annuali, ovvero sino al termine delle attività didattiche, ovvero di durata maggiore di 180 giorni, ovvero che si siano protratte dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, poiché solo in tali casi la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni.
Va tuttavia ora richiamato l'orientamento assunto dalla S.C. la quale ha dettato il principio di diritto di seguito riportato, in considerazione del disposto di cui all'art.4 (Supplenze), comma 1 L.124/1999 (che dispone che “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il
6 conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”) e di cui all'art.4, comma 2 L.124/1999 (che dispone che “2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”):
• “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cassazione CP_1 civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961);
• la suddetta pronuncia in motivazione ha precisato che “(…) 8. (…) la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (…) 10. (…) Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle "ore" svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più. (…)”;
e che “7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica". Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2. 7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999 (…)” (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961, in motivazione).
***
Relativamente alla posizione della odierna parte ricorrente, sussistono in fatto i predetti requisiti, considerata la documentata durata dei periodi di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici richiamati in narrativa, sicchè nella fattispecie concreta all'esame deve ritenersi che la stessa ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
7 Va in conclusione disapplicato l'art.1 comma 121 L.107/2015 nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato e va affermato il diritto della parte ricorrente a beneficiare della stessa (con le stesse forme previste in favore dei docenti di ruolo) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/24, con conseguente condanna del convenuto ad attribuire alla CP_1 parte ricorrente il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all' art.1 commi 121 s.s. L.107/2015.
Né può sostenersi che il beneficio di cui trattasi, con riferimento ad anni scolastici ormai conclusi sia precluso dall'esaurimento dei relativi rapporti giuridici, in quanto le perpetrate discriminazioni, che hanno determinato il mancato utilizzo del beneficio, rimarrebbero senza rimedio, oltre che senza sanzione.
Infine, in applicazione analogica dell'art. 6 (Uso della Carta) del D.P.C.M. 28.11.2016 (recante Disciplina delle modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), che dispone al comma 6 che “6. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, vanno pertanto accreditate sulla Carta docente della parte ricorrente tutte le somme che sarebbero spettate nei medesimi anni scolastici sopra richiamati.
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La domanda relativa alla Retribuzione professionale docenti è fondata per le seguenti ragioni.
L'emolumento richiesto è previsto dall'art. 7 (Retribuzione professionale docenti) CCNL relativo al secondo biennio economico 2000 - 2001 del personale del comparto scuola del 15.3.2001, che dispone quanto segue:
• “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Si tratta dunque di una voce retributiva di nuova istituzione, conglobante il soppresso compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 CCNI 31.8.1999, e da corrispondersi con le medesime modalità già stabilite da detto art. 25, in particolare ai commi 5 ss., che prevedono una liquidazione su base mensile, ovvero, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori
8 al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o di situazione assimilata, e con quantificazione in base all'orario contrattuale nei casi di part- time, nonché, per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio, con riduzione nella stessa misura, e, nei casi di assenza per malattia, con assoggettamento alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del CCNL Scuola 4.8.1995.
Il richiamato art.25 (Compenso individuale accessorio) del CCNI del 31.8.1999 reca infatti la seguente formulazione:
• “1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello A.T.A. con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999. 3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt. 33 e 34. 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L.. 15 7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT). 10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell'anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001. 11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell'art. t. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell'istituzione scolastica”.
La formulazione letterale dell'art.7 cit. fa ritenere che il richiamo dell'art.25 cit. è compiuto solo al fine di individuare le modalità di corresponsione della Retribuzione professionale docenti (“con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”) e non per escludere dalla sua applicabilità i docenti destinatari di supplenze brevi, come diversamente prevede l'art.25 per individuare il proprio campo di applicazione soggettivo (e non già le modalità del pagamento) ed in relazione al (diverso) compenso ivi previsto (“Compenso individuale accessorio”).
9 Peraltro la stessa regolamentazione delle modalità di pagamento prevista dall'art.25 è compatibile con la retribuzione di supplenze brevi, disponendo esso che “per i periodi di servizio (…) inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio”.
Del resto una diversa interpretazione risulterebbe in contrasto con la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28.6.1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato che dispone alla clausola 4 quanto segue:
• “Principio di non discriminazione (clausola 4)
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Pertanto, in ordine alla questione all'esame, relativa all'individuazione dei beneficiari di detto emolumento, pare del tutto condivisibile l'orientamento assunto dalla S.C.:
• “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.” (Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018, Rv. 650043);
• conforme, Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020, che in motivazione ha affermato che “(…) 4 che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa CP_1 applicazione degli artt. 77 e 83 del CCNL per il comparto Scuola relativo al quadriennio 2006/2009, lamenta la non conformità a diritto dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale in ordine alla disciplina contrattuale relativa alla "retribuzione professionale docente" laddove ritiene che la stessa non consenta di escludere, come, viceversa, emerge dalle circolari a riguardo emesse dal , dal novero degli aventi diritto il personale supplente CP_1 temporaneo;
5 che il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive
10 legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
”;
Si deve dunque escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della clausola contrattualcollettiva istitutiva, sia sulla base della ratio della clausola stessa, volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio.
Detti principi costituiscono peraltro uno sviluppo dell'orientamento della S.C. che già in precedenza aveva ritenuto che la RPD fosse un compenso fisso e continuativo:
• “In tema di pubblico impiego privatizzato, il "passaggio diretto" di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella sua formulazione originaria - modificata dall'art. 16 della l. n. 246 del 2005, avente natura di norma interpretativa e, quindi, non applicabile alle procedure di mobilità espletate antecedentemente alla sua entrata in vigore -, è riconducibile all'istituto civilistico della cessione del contratto, sicché è caratterizzato dalla conservazione dell'anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza. Ne consegue che nel caso di passaggio diretto dal al Controparte_1 Controparte_5
avvenuto nella vigenza della predetta formulazione del citato art. 30, nella
[...] inazione dell'assegno "ad personam", dovuto al dipendente, va inclusa la "retribuzione personale docente", in quanto compenso fisso e continuativo ai sensi dell'art. 7 del c.c.n.l. Comparto Scuola del 15 marzo 2001, senza che rilevi che tale compenso fosse finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10145 del 26/04/2018, Rv. 648733;
conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24724 del 20/11/2014, Rv. 633412; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10145 del 26/04/2018, Rv. 648733, che in motivazione ha affermato che
“(…) in ragione dei principi affermati da questa Corte con numerose sentenze pronunciate all'udienza del 16 ottobre 2014 (ex multis, Cass., nn. 24724, 24725, 24726 del 2014, cui adde Cass., n. 10062, n. 10063, n. 8613 del 2016), ai quali si intende dare continuità, gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati;
che nelle sentenze sopra richiamate questa Corte ha affermato, in ragione di articolata motivazione, alla quale si intende fare riferimento ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, che non può dubitarsi del fatto che la RPD costituisca un compenso fisso e continuativo atteso che lo stesso veniva corrisposto, ai sensi del più volte citato art. 7 CCNL, per dodici mensilità ed in misura fissa, a nulla rilevando in contrario, il fatto che tale compenso fosse finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente nonchè al riconoscimento del ruolo determinante dei docenti;
che la RPD pertanto deve essere computata nella determinazione dell'assegno ad personam dovuto alla ricorrente in primo grado in relazione al suo passaggio al ). Controparte_5
***
Competono in conclusione gli emolumenti richiesti, che devono essere liquidati, per gli eventuali periodi in cui l'orario di lavoro complessivo previsto nei contratti stipulati era a tempo parziale, “in rapporto all'orario risultante dal contratto”, in
11 applicazione del disposto del richiamato art.25 CCNI del 31.8.1999, nella parte in cui prevede che “Nei confronti del personale (…) docente (…) con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
Visto il condivisibile conteggio del dovuto contenuto nel ricorso, non contestato da parte resistente, consegue la condanna del Controparte_1
al pagamento, a titolo di Retribuzione professionale docenti,
[...] della complessiva somma di €2.884,20, oltre €164,89 per differenze di TFR.
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e del carattere seriale della controversia (tenuto conto che in identica materia sono stati proposti numerosi altri giudizi, conseguendone l'applicazione in via analogica, ricorrendo la medesima ratio, dell'art. 151 disp. att. c.p.c., che prevede la riduzione delle spese in caso di riunione delle cause connesse per identità di questioni giuridiche).
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna il ad attribuire a Controparte_1
il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento Parte_1
e la formazione del docente di cui all' art.1 commi 121 ss. L.107/2015, in relazione all'anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/24, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento in Controparte_1 favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione professionale docenti, con riferimento ai contratti menzionati nel ricorso che liquida in complessivi €2.884,20, oltre €164,89 per differenze di TFR, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il a rifondere a Controparte_1
le spese del giudizio che liquida in complessivi Parte_1
€1.800,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.COPPOLA Daniele.
Così deciso in Pescara in data 9.7.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
12
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 9.7.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. COPPOLA Daniele, C.so Vittorio Emanuele 110 - Città Sant'Angelo (Pe)
CONTRO
Controparte_1 Dott. TRIPPITELLI Pierangelo,
c/o Ambito Territoriale di Pescara, Via Passolanciano 75 - Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 29.7.2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
esponendo di aver prestato servizio (quale docente) in forza di
[...]
a tempo determinato negli anni scolastici pregressi (2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/24) e domandando l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo di
€500,00 annui, istituita con L.107/2015, illegittimamente riconosciuta dal solo ai docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato (con scelta CP_1 discriminatoria e violativa del diritto alla formazione), deducendo la necessità di una interpretazione della normativa costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria di cui alla Direttiva Europea 1999/70/CE.
Inoltre, esponendo altresì di aver prestato servizio (quale docente) in forza di diversi contratti a tempo determinato in anni scolastici pregressi (2018/2019 e 2021/2022) domandava in relazione a detti periodi la corresponsione della voce retributiva RPD-Retribuzione Professionale Docenti, che quantificava in
€2.884,20, oltre €164,89 per differenze di TFR, dal attribuita solo ai CP_1 docenti assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero beneficiari di supplenze di lunga durata;
deduceva l'illegittimità della mancata corresponsione, trattandosi di voce retributiva fissa e continuativa spettante a tutti i docenti, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato.
L'Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio resistendo alla domanda.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
La domanda relativa alla Carta docente è fondata per le seguenti ragioni.
Occorre richiamare il testo dei commi che rilevano dell'art.1 L.107/2015 (recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti - c.d. la buona scuola):
• “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, sp Controparte_2
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
2 Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_3 Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappr Controparte_3 125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attivita' formative di cui ai commi da 121 a 124 e' autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
In attuazione della suddetta normativa sono state emanate le disposizioni di cui all'art.2 comma 1 D.P.C.M. 23.9.2015, alla nota prot. n. 15219 del 15.10.2015 del , e da ultimo all'art.3 comma 1 D.P.C.M. 28.11.2016, Controparte_1 che continua a riferirsi, quali beneficiari dell'istituto, ai soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Il diritto alla formazione è invece previsto in via generale dall'art.35 Cost. per tutti i lavoratori e, specificamente per i docenti, dall'art.28 (Formazione) del CCNL Comparto Scuola in data 4.8.1995 e dagli art.63 (Formazione in servizio) e 64 (Fruizione del diritto alla formazione) del CCNL Comparto Scuola in data 27.11.2007.
Inoltre, la legittimità della limitazione della fruizione della Carta docente ai soli docenti di ruolo deve valutarsi alla luce della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone alla clausola 4 quanto segue:
• “Principio di non discriminazione (clausola 4)
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
3 La Corte di Giustizia Europea ha dunque già avuto modo di pronunciarsi, in ordine alla contrarietà della suddetta normativa ai principi comunitari:
• “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 CP_1 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Il Consiglio di Stato ha affermato la contrarietà dell'esclusione dei docenti non di ruolo ai principi dettati dalla Costituzione considerata, in ultima analisi, l'esigenza di assicurare la qualità dell'insegnamento, vista la massiccia utilizzazione, nella scuola italiana, di personale a tempo determinato:
• “(…) In conclusione, l'appello è fondato e da accogliere, attesa la fondatezza del terzo motivo con esso dedotto e dunque in virtù dell'illegittimità degli atti impugnati (in specie: il d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte CP_4 in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.: ciò che, come già visto, consente di prescindere dalla questione - dedotta con gli altri motivi dell'appello - della conformità della succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in disparte la fondatezza o meno della questione pregiudiziale comunitaria, gli atti impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua” (Cons. Stato Sez. VII, 16/03/2022, n. 1842).
Infine, anche la Corte di Cassazione si è da ultimo pronunciata affermando i seguenti principi con riferimento ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano (ancora) interni al sistema delle docenze scolastiche:
• “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_1 (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961);
• “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cassazione civile, sez. lav. ,
4 27/10/2023, n. 29961).
La S.C. ha inoltre individuato i seguenti ulteriori principi con riferimento ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze:
• “3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio” (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961).
Infine, la Corte di Cassazione ha affermato le seguenti regole applicabili, per le due ipotesi, in tema di prescrizione:
• “4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961).
Già in precedenza la S.C. si era pronunciata nel senso dell'applicabilità estensiva della normativa sulla Carta docente a categorie di personale ulteriori rispetto a quelle previste dal tenore letterale della disposizione:
• “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 32104 del 31/10/2022, Rv. 666000 - 01).
***
In definitiva, la situazione dei docenti a tempo determinato deve ritenersi del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato, quanto alla natura del lavoro svolto e delle competenze professionali.
Né sussistono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della c.d. Carta Docente, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi.
Pertanto, il mancato riconoscimento del suddetto beneficio ai docenti assunti con
5 contratti a tempo determinato si pone in contrasto sia con i principi costituzionali sia con quelli eurounitari.
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Al fine di valutare l'applicabilità dei principi generali sopra richiamati alla concreta fattispecie all'esame occorre dunque verificare se, nel concreto svolgimento del rapporto di lavoro della parte ricorrente negli anni scolastici richiamati in narrativa, non sussistono, per gli effetti di cui alla clausola 4, punto 1, della Direttiva 1999/70/CE, ragioni oggettive che giustifichino un trattamento un meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Applicando in via analogica i principi dettati dalla normativa interna sul riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della determinazione dell'anzianità al momento dell'immissione in ruolo, in precedenti pronunce di questo Tribunale è stato ritenuto che il servizio di insegnamento pur se a tempo determinato deve considerarsi come anno scolastico intero alle condizioni previste dalle seguenti disposizioni:
• l'art. 489 (Periodi di servizio utili al riconoscimento) del D.Lgs.297/1994 (recante t.u. istruzione) dispone che “1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”;
• l'art.11 comma 14 L.124/1999, recando l'interpretazione autentica della predetta disposizione, stabilisce che “14. Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974- 1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
In definitiva, è stato ritenuto che la mancanza di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti supplenti ricorre soltanto quando il docente a tempo determinato abbia avuto supplenze annuali, ovvero sino al termine delle attività didattiche, ovvero di durata maggiore di 180 giorni, ovvero che si siano protratte dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, poiché solo in tali casi la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni.
Va tuttavia ora richiamato l'orientamento assunto dalla S.C. la quale ha dettato il principio di diritto di seguito riportato, in considerazione del disposto di cui all'art.4 (Supplenze), comma 1 L.124/1999 (che dispone che “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il
6 conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”) e di cui all'art.4, comma 2 L.124/1999 (che dispone che “2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”):
• “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cassazione CP_1 civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961);
• la suddetta pronuncia in motivazione ha precisato che “(…) 8. (…) la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (…) 10. (…) Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle "ore" svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più. (…)”;
e che “7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica". Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2. 7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999 (…)” (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961, in motivazione).
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Relativamente alla posizione della odierna parte ricorrente, sussistono in fatto i predetti requisiti, considerata la documentata durata dei periodi di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici richiamati in narrativa, sicchè nella fattispecie concreta all'esame deve ritenersi che la stessa ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
7 Va in conclusione disapplicato l'art.1 comma 121 L.107/2015 nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato e va affermato il diritto della parte ricorrente a beneficiare della stessa (con le stesse forme previste in favore dei docenti di ruolo) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/24, con conseguente condanna del convenuto ad attribuire alla CP_1 parte ricorrente il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all' art.1 commi 121 s.s. L.107/2015.
Né può sostenersi che il beneficio di cui trattasi, con riferimento ad anni scolastici ormai conclusi sia precluso dall'esaurimento dei relativi rapporti giuridici, in quanto le perpetrate discriminazioni, che hanno determinato il mancato utilizzo del beneficio, rimarrebbero senza rimedio, oltre che senza sanzione.
Infine, in applicazione analogica dell'art. 6 (Uso della Carta) del D.P.C.M. 28.11.2016 (recante Disciplina delle modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), che dispone al comma 6 che “6. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, vanno pertanto accreditate sulla Carta docente della parte ricorrente tutte le somme che sarebbero spettate nei medesimi anni scolastici sopra richiamati.
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La domanda relativa alla Retribuzione professionale docenti è fondata per le seguenti ragioni.
L'emolumento richiesto è previsto dall'art. 7 (Retribuzione professionale docenti) CCNL relativo al secondo biennio economico 2000 - 2001 del personale del comparto scuola del 15.3.2001, che dispone quanto segue:
• “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Si tratta dunque di una voce retributiva di nuova istituzione, conglobante il soppresso compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 CCNI 31.8.1999, e da corrispondersi con le medesime modalità già stabilite da detto art. 25, in particolare ai commi 5 ss., che prevedono una liquidazione su base mensile, ovvero, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori
8 al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o di situazione assimilata, e con quantificazione in base all'orario contrattuale nei casi di part- time, nonché, per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio, con riduzione nella stessa misura, e, nei casi di assenza per malattia, con assoggettamento alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del CCNL Scuola 4.8.1995.
Il richiamato art.25 (Compenso individuale accessorio) del CCNI del 31.8.1999 reca infatti la seguente formulazione:
• “1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello A.T.A. con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999. 3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt. 33 e 34. 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L.. 15 7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT). 10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell'anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001. 11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell'art. t. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell'istituzione scolastica”.
La formulazione letterale dell'art.7 cit. fa ritenere che il richiamo dell'art.25 cit. è compiuto solo al fine di individuare le modalità di corresponsione della Retribuzione professionale docenti (“con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”) e non per escludere dalla sua applicabilità i docenti destinatari di supplenze brevi, come diversamente prevede l'art.25 per individuare il proprio campo di applicazione soggettivo (e non già le modalità del pagamento) ed in relazione al (diverso) compenso ivi previsto (“Compenso individuale accessorio”).
9 Peraltro la stessa regolamentazione delle modalità di pagamento prevista dall'art.25 è compatibile con la retribuzione di supplenze brevi, disponendo esso che “per i periodi di servizio (…) inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio”.
Del resto una diversa interpretazione risulterebbe in contrasto con la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28.6.1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato che dispone alla clausola 4 quanto segue:
• “Principio di non discriminazione (clausola 4)
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Pertanto, in ordine alla questione all'esame, relativa all'individuazione dei beneficiari di detto emolumento, pare del tutto condivisibile l'orientamento assunto dalla S.C.:
• “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.” (Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018, Rv. 650043);
• conforme, Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020, che in motivazione ha affermato che “(…) 4 che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa CP_1 applicazione degli artt. 77 e 83 del CCNL per il comparto Scuola relativo al quadriennio 2006/2009, lamenta la non conformità a diritto dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale in ordine alla disciplina contrattuale relativa alla "retribuzione professionale docente" laddove ritiene che la stessa non consenta di escludere, come, viceversa, emerge dalle circolari a riguardo emesse dal , dal novero degli aventi diritto il personale supplente CP_1 temporaneo;
5 che il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive
10 legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
”;
Si deve dunque escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della clausola contrattualcollettiva istitutiva, sia sulla base della ratio della clausola stessa, volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio.
Detti principi costituiscono peraltro uno sviluppo dell'orientamento della S.C. che già in precedenza aveva ritenuto che la RPD fosse un compenso fisso e continuativo:
• “In tema di pubblico impiego privatizzato, il "passaggio diretto" di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella sua formulazione originaria - modificata dall'art. 16 della l. n. 246 del 2005, avente natura di norma interpretativa e, quindi, non applicabile alle procedure di mobilità espletate antecedentemente alla sua entrata in vigore -, è riconducibile all'istituto civilistico della cessione del contratto, sicché è caratterizzato dalla conservazione dell'anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza. Ne consegue che nel caso di passaggio diretto dal al Controparte_1 Controparte_5
avvenuto nella vigenza della predetta formulazione del citato art. 30, nella
[...] inazione dell'assegno "ad personam", dovuto al dipendente, va inclusa la "retribuzione personale docente", in quanto compenso fisso e continuativo ai sensi dell'art. 7 del c.c.n.l. Comparto Scuola del 15 marzo 2001, senza che rilevi che tale compenso fosse finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10145 del 26/04/2018, Rv. 648733;
conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24724 del 20/11/2014, Rv. 633412; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10145 del 26/04/2018, Rv. 648733, che in motivazione ha affermato che
“(…) in ragione dei principi affermati da questa Corte con numerose sentenze pronunciate all'udienza del 16 ottobre 2014 (ex multis, Cass., nn. 24724, 24725, 24726 del 2014, cui adde Cass., n. 10062, n. 10063, n. 8613 del 2016), ai quali si intende dare continuità, gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati;
che nelle sentenze sopra richiamate questa Corte ha affermato, in ragione di articolata motivazione, alla quale si intende fare riferimento ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, che non può dubitarsi del fatto che la RPD costituisca un compenso fisso e continuativo atteso che lo stesso veniva corrisposto, ai sensi del più volte citato art. 7 CCNL, per dodici mensilità ed in misura fissa, a nulla rilevando in contrario, il fatto che tale compenso fosse finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente nonchè al riconoscimento del ruolo determinante dei docenti;
che la RPD pertanto deve essere computata nella determinazione dell'assegno ad personam dovuto alla ricorrente in primo grado in relazione al suo passaggio al ). Controparte_5
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Competono in conclusione gli emolumenti richiesti, che devono essere liquidati, per gli eventuali periodi in cui l'orario di lavoro complessivo previsto nei contratti stipulati era a tempo parziale, “in rapporto all'orario risultante dal contratto”, in
11 applicazione del disposto del richiamato art.25 CCNI del 31.8.1999, nella parte in cui prevede che “Nei confronti del personale (…) docente (…) con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
Visto il condivisibile conteggio del dovuto contenuto nel ricorso, non contestato da parte resistente, consegue la condanna del Controparte_1
al pagamento, a titolo di Retribuzione professionale docenti,
[...] della complessiva somma di €2.884,20, oltre €164,89 per differenze di TFR.
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Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e del carattere seriale della controversia (tenuto conto che in identica materia sono stati proposti numerosi altri giudizi, conseguendone l'applicazione in via analogica, ricorrendo la medesima ratio, dell'art. 151 disp. att. c.p.c., che prevede la riduzione delle spese in caso di riunione delle cause connesse per identità di questioni giuridiche).
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna il ad attribuire a Controparte_1
il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento Parte_1
e la formazione del docente di cui all' art.1 commi 121 ss. L.107/2015, in relazione all'anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/24, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento in Controparte_1 favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione professionale docenti, con riferimento ai contratti menzionati nel ricorso che liquida in complessivi €2.884,20, oltre €164,89 per differenze di TFR, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il a rifondere a Controparte_1
le spese del giudizio che liquida in complessivi Parte_1
€1.800,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.COPPOLA Daniele.
Così deciso in Pescara in data 9.7.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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