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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 7027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7027 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23501 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MOLINO
VINCENZO presso cui elettivamente domicilia in
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. IACONO ANTONIO presso cui elettivamente domicilia in
RESISTENTE
NONCHÉ
1 2
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/10/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L
898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio - celebrato il 7.08.1993 - con l'adozione dei provvedimenti consequenziali, ossia la revoca del mantenimento di euro 300,00 mensili per la figlia nata il [...], studentessa universitaria fuori corso Per_1
e senza occupazione lavorativa.
Si costituiva la resistente chiedendo la conferma del contributo al mantenimento della figlia della coppia a carico dell'istante, nonché la corresponsione di assegno divorzile per sè.
All'udienza dell'11.1.2024 il ricorrente rinunciava alla domanda di revoca del contributo al mantenimento per la figlia Per_1
studentessa universitaria prossima alla laurea.
All'udienza del 29/10/2024 le parti concludevano come da rispettivi atti.
• Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
2 3
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di
Napoli con sentenza n.8532/2011 dell'01.04.2011, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sull'assegno di mantenimento della figlia Per_1
Quanto alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne proposta dal ricorrente in ricorso e nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., osserva il Collegio che, il ricorrente in sede di istruttoria rinunciava alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia non reiterando la richiesta neanche in sede di precisazione delle conclusioni.
Ed invero non ignora il Tribunale che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza
3 4
alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente
a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse” (Cass. Sez. III n. 3593 del 16.02.2010).
Ebbene nel caso in esame, oltre alla mancata riproposizione in sede di precisazione conclusioni, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento è stata espressamente rinunciata nella comparsa conclusionale (sulla possibilità di rinunciare a qualche capo della domanda attraverso la comparsa conclusionale, nonostante la natura illustrativa della stessa cfr. tra le altre cfr.
Cass. Sez. 3 n. 7977 del 25.08.1997), per cui in relazione ad essa nessuna statuizione deve essere adottata.
Vi è tuttavia da valutare la domanda, spiegata in via riconvenzionale dalla resistente, di conferma del contributo per la figlia a carico del ricorrente. Ebbene, l'istante ha Per_1
documentato il percorso di studi della figlia, iniziato nell'anno accademico 2017/2018 presso l'Università di Napoli L'Orientale ed ancora in atto alla data della certificazione di frequenza del
14.10.2022.
Pertanto, essendo emersa la vicinanza del percorso di studi al traguardo finale della laurea, risulta meritevole di accoglimento la domanda avanzata dal genitore convivente, in assenza di cause che giustifichino la revoca dell'assegno (come ad esempio il raggiungimento di una indipendenza economica).
Va quindi confermato l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento per la figlia con l'importo pari Per_1
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ad euro 300,00 mensili, aggiornato all'attualità in euro 368,70 mensili, da versare alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese oltre aggiornamento Istat e 50% delle spese straordinarie come da come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del
2018.
• Sulla domanda riconvenzionale di assegno di divorzio.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970,
n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007
5 6
Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del
13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011).
Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29 Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
tuttavia è innegabile che, nel caso in cui risulti che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue - in via presuntiva pressoché automatica - che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
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Né si può ignorare che la La funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre (cassazione (Cassazione 11832/23 e. Cass. n. 21926 del 30/08/2019; Cass. n. 5055 del 24/02/2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia - cosa ben diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale- e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
Invero la disparità reddituale determinata da impossibilità oggettiva di ricollocarsi nel mondo del lavoro in conseguenza delle scelte concordate in costanza di matrimonio determina il riconoscimento dell'assegno divorzile. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 31 dicembre 2024, n.
35225)
Ed infatti (Cassazione 11832/23) , il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass. n. 21234 del 09/08/2019)
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Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
………..tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. ………,
è irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e accettata dall'altro, né rileva che tale scelta comporti o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli , senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera.
(Cassazione 27945/23).
Inoltre, nel riconoscimento e nell'attribuzione dell'assegno di divorzio, particolare rilievo assume la durata del matrimonio, che viene definita dalle Sezioni Unite come «fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale,
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anche in relazione all'età del coniuge ed alla conformazione del mercato del lavoro».
Sotto questo profilo, si reputa inoltre di interpretare la durata del matrimonio non asetticamente dalla celebrazione e sino al divorzio stesso, ma in termini più ampi ed elastici tenendo conto dell'evoluzione intercorsa nel concetto di famiglia, della pluralità di modelli familiari anche riconosciuti giuridicamente (l. n. 76/2016) ed in generale privilegiando la durata del progetto familiare, formalmente sancito dal matrimonio. Il fattore tempo può inoltre incidere sotto il profilo dell'età dei divorziandi, perché certamente il divorzio tra due soggetti giovani induce a ritenere più agevole la ricostruzione di un'autonomia professionale ed economica in capo agli stessi, mentre al contrario, laddove il divorzio sia pronunciato tra persone ormai avanti negli anni, questa possibilità può ritenersi assai più difficile, se non in alcuni casi impossibile, pur se la Cassazione ha ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
Ora, applicando i principi esposti al caso in esame rileva, innanzitutto, il Collegio che nessun elemento di prova a fondamento della propria domanda risulta fornito da parte
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resistente, limitandosi quest'ultima a dedurre che il ricorrente ha continuato a svolgere la professione di insegnante in Friuli-
Venezia Giulia, percependo uno stipendio mensile di
€.1.700,00,(circostanza contestata dal ricorrente solo sul quantum)
e che inoltre è percettore di ulteriori redditi non meglio specificati;
mentre per sé ha dedotto che nell'anno 2020 non è stata riassunta presso lo stesso datore di lavoro come ex organizzatrice della gestione di centro per cure termali ad Ischia a causa della chiusura della struttura alberghiera rimanendo senza lavoro, anche per gravi problemi di salute, con invalidità al 55%, che l'hanno attanagliata.
Inoltre, in sede di interrogatorio formale la resistente ha dichiarato di aver lavorato, senza interruzioni, fino al 2019, di avere una relazione stabile da oltre 15 anni con una persona pensionata, senza riconoscere la circostanza della convivenza. Ha altresì documentato solo in parte i suoi dedotti problemi di salute, per i quali non risulta in ogni caso inabile al lavoro, né ha provato gli ulteriori redditi che sarebbe stati percepiti dal ricorrente, né ha documentato i propri attraverso le ultime dichiarazioni reddituali.
Gli stessi testi di parte istante, e Testimone_1 Tes_2
, hanno reso dichiarazioni generiche, prive di qualsiasi
[...]
riferimento alla tipologia di aziende presso cui la sig.ra CP_1
avrebbe presentato invano il curriculum. Ha omesso inoltre di fornire sufficienti elementi probatori idonei a dimostrare che la dedotta sperequazione reddituale in essere all'epoca della separazione (sentenza nr 8532/2011 emessa nell'ambito del proc.
RG 26493/2003) sia stata direttamente causata dalle scelte comuni
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di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali ella abbia sacrificato le proprie realistiche aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune.
A ciò aggiungasi una durata della convivenza matrimoniale di circa
10 anni, e l'età della richiedente, che all'epoca dell'avvio della procedura separativa (2003) aveva 42 anni, e dunque era nel pieno delle sue capacità lavorative, tanto da averle messe a frutto in un settore specifico, quale quello turistico, sino al 2019. Pertanto, per difetto di prova degli elementi costitutivi della domanda de qua,
s'impone il rigetto della stessa.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a SERRARA
FONTANA il 07/08/1993 (atto n.7, parte II, s. A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1993);
• conferma a carico del ricorrente il contributo al mantenimento della figlia nata il [...], pari ad euro Per_1
11 12
300,00 mensili aggiornato all'attualità in euro 368,70 mensili, da versare alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese oltre aggiornamento Istat (da luglio 2026) e 50% delle spese straordinarie come da come da Protocollo del Tribunale di
Napoli siglato con il COA del 2018.
• rigetta la domanda riconvenzionale di assegno divorzile di parte resistente;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
SERRARA FONTANA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23501 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MOLINO
VINCENZO presso cui elettivamente domicilia in
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. IACONO ANTONIO presso cui elettivamente domicilia in
RESISTENTE
NONCHÉ
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Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/10/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L
898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio - celebrato il 7.08.1993 - con l'adozione dei provvedimenti consequenziali, ossia la revoca del mantenimento di euro 300,00 mensili per la figlia nata il [...], studentessa universitaria fuori corso Per_1
e senza occupazione lavorativa.
Si costituiva la resistente chiedendo la conferma del contributo al mantenimento della figlia della coppia a carico dell'istante, nonché la corresponsione di assegno divorzile per sè.
All'udienza dell'11.1.2024 il ricorrente rinunciava alla domanda di revoca del contributo al mantenimento per la figlia Per_1
studentessa universitaria prossima alla laurea.
All'udienza del 29/10/2024 le parti concludevano come da rispettivi atti.
• Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
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È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di
Napoli con sentenza n.8532/2011 dell'01.04.2011, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sull'assegno di mantenimento della figlia Per_1
Quanto alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne proposta dal ricorrente in ricorso e nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., osserva il Collegio che, il ricorrente in sede di istruttoria rinunciava alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia non reiterando la richiesta neanche in sede di precisazione delle conclusioni.
Ed invero non ignora il Tribunale che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza
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alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente
a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse” (Cass. Sez. III n. 3593 del 16.02.2010).
Ebbene nel caso in esame, oltre alla mancata riproposizione in sede di precisazione conclusioni, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento è stata espressamente rinunciata nella comparsa conclusionale (sulla possibilità di rinunciare a qualche capo della domanda attraverso la comparsa conclusionale, nonostante la natura illustrativa della stessa cfr. tra le altre cfr.
Cass. Sez. 3 n. 7977 del 25.08.1997), per cui in relazione ad essa nessuna statuizione deve essere adottata.
Vi è tuttavia da valutare la domanda, spiegata in via riconvenzionale dalla resistente, di conferma del contributo per la figlia a carico del ricorrente. Ebbene, l'istante ha Per_1
documentato il percorso di studi della figlia, iniziato nell'anno accademico 2017/2018 presso l'Università di Napoli L'Orientale ed ancora in atto alla data della certificazione di frequenza del
14.10.2022.
Pertanto, essendo emersa la vicinanza del percorso di studi al traguardo finale della laurea, risulta meritevole di accoglimento la domanda avanzata dal genitore convivente, in assenza di cause che giustifichino la revoca dell'assegno (come ad esempio il raggiungimento di una indipendenza economica).
Va quindi confermato l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento per la figlia con l'importo pari Per_1
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ad euro 300,00 mensili, aggiornato all'attualità in euro 368,70 mensili, da versare alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese oltre aggiornamento Istat e 50% delle spese straordinarie come da come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del
2018.
• Sulla domanda riconvenzionale di assegno di divorzio.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970,
n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007
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Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del
13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011).
Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29 Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
tuttavia è innegabile che, nel caso in cui risulti che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue - in via presuntiva pressoché automatica - che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
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Né si può ignorare che la La funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre (cassazione (Cassazione 11832/23 e. Cass. n. 21926 del 30/08/2019; Cass. n. 5055 del 24/02/2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia - cosa ben diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale- e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
Invero la disparità reddituale determinata da impossibilità oggettiva di ricollocarsi nel mondo del lavoro in conseguenza delle scelte concordate in costanza di matrimonio determina il riconoscimento dell'assegno divorzile. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 31 dicembre 2024, n.
35225)
Ed infatti (Cassazione 11832/23) , il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass. n. 21234 del 09/08/2019)
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Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
………..tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. ………,
è irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e accettata dall'altro, né rileva che tale scelta comporti o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli , senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera.
(Cassazione 27945/23).
Inoltre, nel riconoscimento e nell'attribuzione dell'assegno di divorzio, particolare rilievo assume la durata del matrimonio, che viene definita dalle Sezioni Unite come «fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale,
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anche in relazione all'età del coniuge ed alla conformazione del mercato del lavoro».
Sotto questo profilo, si reputa inoltre di interpretare la durata del matrimonio non asetticamente dalla celebrazione e sino al divorzio stesso, ma in termini più ampi ed elastici tenendo conto dell'evoluzione intercorsa nel concetto di famiglia, della pluralità di modelli familiari anche riconosciuti giuridicamente (l. n. 76/2016) ed in generale privilegiando la durata del progetto familiare, formalmente sancito dal matrimonio. Il fattore tempo può inoltre incidere sotto il profilo dell'età dei divorziandi, perché certamente il divorzio tra due soggetti giovani induce a ritenere più agevole la ricostruzione di un'autonomia professionale ed economica in capo agli stessi, mentre al contrario, laddove il divorzio sia pronunciato tra persone ormai avanti negli anni, questa possibilità può ritenersi assai più difficile, se non in alcuni casi impossibile, pur se la Cassazione ha ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
Ora, applicando i principi esposti al caso in esame rileva, innanzitutto, il Collegio che nessun elemento di prova a fondamento della propria domanda risulta fornito da parte
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resistente, limitandosi quest'ultima a dedurre che il ricorrente ha continuato a svolgere la professione di insegnante in Friuli-
Venezia Giulia, percependo uno stipendio mensile di
€.1.700,00,(circostanza contestata dal ricorrente solo sul quantum)
e che inoltre è percettore di ulteriori redditi non meglio specificati;
mentre per sé ha dedotto che nell'anno 2020 non è stata riassunta presso lo stesso datore di lavoro come ex organizzatrice della gestione di centro per cure termali ad Ischia a causa della chiusura della struttura alberghiera rimanendo senza lavoro, anche per gravi problemi di salute, con invalidità al 55%, che l'hanno attanagliata.
Inoltre, in sede di interrogatorio formale la resistente ha dichiarato di aver lavorato, senza interruzioni, fino al 2019, di avere una relazione stabile da oltre 15 anni con una persona pensionata, senza riconoscere la circostanza della convivenza. Ha altresì documentato solo in parte i suoi dedotti problemi di salute, per i quali non risulta in ogni caso inabile al lavoro, né ha provato gli ulteriori redditi che sarebbe stati percepiti dal ricorrente, né ha documentato i propri attraverso le ultime dichiarazioni reddituali.
Gli stessi testi di parte istante, e Testimone_1 Tes_2
, hanno reso dichiarazioni generiche, prive di qualsiasi
[...]
riferimento alla tipologia di aziende presso cui la sig.ra CP_1
avrebbe presentato invano il curriculum. Ha omesso inoltre di fornire sufficienti elementi probatori idonei a dimostrare che la dedotta sperequazione reddituale in essere all'epoca della separazione (sentenza nr 8532/2011 emessa nell'ambito del proc.
RG 26493/2003) sia stata direttamente causata dalle scelte comuni
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di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali ella abbia sacrificato le proprie realistiche aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune.
A ciò aggiungasi una durata della convivenza matrimoniale di circa
10 anni, e l'età della richiedente, che all'epoca dell'avvio della procedura separativa (2003) aveva 42 anni, e dunque era nel pieno delle sue capacità lavorative, tanto da averle messe a frutto in un settore specifico, quale quello turistico, sino al 2019. Pertanto, per difetto di prova degli elementi costitutivi della domanda de qua,
s'impone il rigetto della stessa.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a SERRARA
FONTANA il 07/08/1993 (atto n.7, parte II, s. A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1993);
• conferma a carico del ricorrente il contributo al mantenimento della figlia nata il [...], pari ad euro Per_1
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300,00 mensili aggiornato all'attualità in euro 368,70 mensili, da versare alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese oltre aggiornamento Istat (da luglio 2026) e 50% delle spese straordinarie come da come da Protocollo del Tribunale di
Napoli siglato con il COA del 2018.
• rigetta la domanda riconvenzionale di assegno divorzile di parte resistente;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
SERRARA FONTANA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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