Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/04/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 8022/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 04/04/2025 nella causa n. 8022/2024 RGL, promossa da:
(CF , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI
RINALDI, che la rappresenta e difende, per procura in atti, insieme agli avv.ti
WALTER MICELI, FABIO GANCI e GIOVANNI ZAMPIERI
PARTE RICORRENTE
contro
:
, rappresentato e difeso ex Controparte_1 art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse TECLA RIVERSO ed ELISA CESARO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Personale ATA – compenso individuale accessorio
1. la ricorrente , collaboratrice scolastica iscritta nelle Parte_1 graduatorie degli aspiranti a supplenze nella scuola nella Provincia di
Torino, afferma di aver stipulato contratti a tempo determinato per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto per la durata di 216 giorni complessivi nell'a.s. 2019/20, ed agisce per vedersi riconosciuto il compenso individuale accessorio (CIA), corrisposto ai sensi dell'art. 82 CCNL 2007 a favore dei dipendenti assunti a tempo indeterminato ed equiparati, ovvero ai lavoratori a termine con contratti a tempo determinato su posto vacante o disponibile, o fino al termine delle attività didattiche;
il ricorrente afferma che la mancata previsione del compenso in relazione ai contratti per supplenze brevi o saltuarie si
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ponga in contrasto con il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, di derivazione eurounitaria;
2. il convenuto si è' costituito Controparte_1 affermando di aver correttamente applicato le disposizioni contrattuali vigenti e opponendosi alla domanda;
3. l'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma
5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
4. il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese;
5. si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
6. il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che
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l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
7. la giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate;
8. il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico;
9. è indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico;
10. il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare
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le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso;
11. non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal , CP_2 che corrisponde il CIA – oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie:
l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5
CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio;
significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato;
12. non vi sono contestazioni in merito all'importo oggetto di domanda, Cont pari ad € 480,56, avendo il riconosciuto la correttezza contabile del conteggio allegato al ricorso;
13. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo (liquidata in corrispondenza dei minimi tariffari per lo scaglione di valore, attesa la serialità della controversia), con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
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- condanna parte convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di € 480,56 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 258,00, oltre rimborso spese generali 15%,
CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti GIOVANNI RINALDI, WALTER MICELI,
NICOLA ZAMPIERI e FABIO GANCI.
La Giudice dr.ssa Lucia LI
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