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30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 47-sexies. (( (Maggiorazione del capitale) )) (( 1. All'esito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies l'IVASS, in circostanze eccezionali, puo', con provvedimento motivato, imporre una maggiorazione del capitale dell'impresa qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato con la formula standard secondo quanto disposto dal Titolo II, Capo IV-bis, Sezione II e:
1) l'utilizzo di un modello interno di cui all'articolo 46-octies e' inadeguato o e' risultato inefficace; oppure
2) un modello interno completo o parziale di cui all'articolo 46-octies e' in via di predisposizione;
b) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato con un modello interno o un modello interno parziale secondo quanto disposto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, in quanto il modello non tiene conto in misura sufficiente di taluni rischi quantificabili e l'impresa non e' riuscita ad adattare il modello al proprio profilo di rischio entro il termine stabilito dall'IVASS;
c) il sistema di governo societario dell'impresa differisce in modo significativo dalle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e tali difformita' impediscono all'impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi a cui e' o potrebbe essere esposta, ed altre misure adottabili dall'IVASS non sarebbero idonee, entro un congruo periodo di tempo, a sanare in modo adeguato le carenze riscontrate.
d) l'impresa applica l'aggiustamento di congruita' di cui all'articolo 36-quinquies, l'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 36-septies o le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies e l'IVASS conclude che il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese a dette correzioni, rettifiche e misure transitorie.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), la maggiorazione del capitale e' calcolata in modo tale da garantire che l'impresa rispetti l'articolo 45-ter, commi 3 e 4.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la maggiorazione del capitale e' commisurata ai rischi sostanziali imputabili alle carenze che hanno indotto l'IVASS ad imporre tale maggiorazione.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), la maggiorazione del capitale e' commisurata ai rischi sostanziali legati agli scostamenti.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), l'IVASS verifica che l'impresa adotti ogni iniziativa necessaria a rimediare alle carenze che hanno determinato l'imposizione della maggiorazione del capitale.
6. L'IVASS riesamina, almeno annualmente, l'imposizione della maggiorazione del capitale e revoca tale imposizione nel caso in cui l'impresa abbia sanato le carenze riscontrate.
7. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' comprendente la maggiorazione del capitale imposta sostituisce il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' inadeguato.
8. Fermo quanto disposto al comma 7, ai fini del calcolo del margine di rischio di cui all'articolo 36-ter, commi 9, 10 e 11, il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' non include la maggiorazione del capitale imposta nel caso di cui al comma 1, lettera c).
9. L'IVASS con regolamento, detta disposizioni per l'applicazione delle maggiorazioni di capitale di cui al presente articolo. ))
a) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato con la formula standard secondo quanto disposto dal Titolo II, Capo IV-bis, Sezione II e:
1) l'utilizzo di un modello interno di cui all'articolo 46-octies e' inadeguato o e' risultato inefficace; oppure
2) un modello interno completo o parziale di cui all'articolo 46-octies e' in via di predisposizione;
b) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato con un modello interno o un modello interno parziale secondo quanto disposto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, in quanto il modello non tiene conto in misura sufficiente di taluni rischi quantificabili e l'impresa non e' riuscita ad adattare il modello al proprio profilo di rischio entro il termine stabilito dall'IVASS;
c) il sistema di governo societario dell'impresa differisce in modo significativo dalle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e tali difformita' impediscono all'impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi a cui e' o potrebbe essere esposta, ed altre misure adottabili dall'IVASS non sarebbero idonee, entro un congruo periodo di tempo, a sanare in modo adeguato le carenze riscontrate.
d) l'impresa applica l'aggiustamento di congruita' di cui all'articolo 36-quinquies, l'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 36-septies o le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies e l'IVASS conclude che il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese a dette correzioni, rettifiche e misure transitorie.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), la maggiorazione del capitale e' calcolata in modo tale da garantire che l'impresa rispetti l'articolo 45-ter, commi 3 e 4.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la maggiorazione del capitale e' commisurata ai rischi sostanziali imputabili alle carenze che hanno indotto l'IVASS ad imporre tale maggiorazione.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), la maggiorazione del capitale e' commisurata ai rischi sostanziali legati agli scostamenti.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), l'IVASS verifica che l'impresa adotti ogni iniziativa necessaria a rimediare alle carenze che hanno determinato l'imposizione della maggiorazione del capitale.
6. L'IVASS riesamina, almeno annualmente, l'imposizione della maggiorazione del capitale e revoca tale imposizione nel caso in cui l'impresa abbia sanato le carenze riscontrate.
7. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' comprendente la maggiorazione del capitale imposta sostituisce il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' inadeguato.
8. Fermo quanto disposto al comma 7, ai fini del calcolo del margine di rischio di cui all'articolo 36-ter, commi 9, 10 e 11, il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' non include la maggiorazione del capitale imposta nel caso di cui al comma 1, lettera c).
9. L'IVASS con regolamento, detta disposizioni per l'applicazione delle maggiorazioni di capitale di cui al presente articolo. ))
Commentari • 18
- 1. Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidatohttps://www.brocardi.it/ · 1
1. L'IVASS, al fine di determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, tiene in particolare considerazione i casi in cui le circostanze di cui all'articolo 47 sexies, comma 1, lettere a), b) e c), potrebbero verificarsi a livello di gruppo, segnatamente qualora: a) un rischio specifico esistente a livello di gruppo non sia sufficientemente coperto dalla formula standard o dal modello interno utilizzati, in quanto difficile da quantificare; b) una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate sia imposta dall'IVASS o …
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