Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 02/04/2025, n. 6576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6576 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06576/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02644/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2644 del 2025, proposto da
Ecolab S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Cursano, Francesca Romana Baratta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, non costituito in giudizio;
nei confronti
Giochemica S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. I.5.i.d./41 del 24 dicembre 2024 avente ad oggetto l'autorizzazione in deroga all'immissione in commercio di disinfettanti per cute integra prima di trattamento medico, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero della Salute; della nota del Ministero della Salute del 14 febbraio 2025 con cui il Ministero fornisce mera risposta interlocutoria all’istanza di annullamento in autotutela del Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. I.5.i.d./41 del 24 dicembre 2024; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la nota prot. 1388675 del 23 dicembre 2024 della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante “Richiesta di adozione di misure urgenti per prevenire possibili carenze nelle strutture sanitarie di prodotti per la disinfezione di cute integra prima di trattamento medico”, di cui la ricorrente ha chiesto copia all’Amministrazione resistente attraverso formale richiesta di accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente ha dichiarato, con atto dell’11 marzo 2025, che è cessata la materia del contendere “ per avere il Ministero della Salute soddisfatto l'interesse dedotto dal ricorrente nel presente giudizio ” e ha insistito per le spese;
- che alla camera di consiglio del 25 marzo 2025, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione;
- che, preso atto di quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- che le spese possono essere compensate stante la condotta dell’Amministrazione resistente che ha provveduto all’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Lattanzi | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO