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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/12/2024, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1603/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 16.07.2024,
Da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. RIGANO FRANCESCA e dell'avv. FANDELLA GIOVANNA, elettivamente domiciliata presso i difensori in Varese, via Morazzone n. 5, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. , nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
27.07.1977, con il patrocinio dell'avv. DIANO ALFREDO, elettivamente domiciliato presso il difensore in Angera (VA), Piazza Garibaldi n. 12, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
24.08.2024);
pagina 1 di 4 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. verbale udienza del 3.12.2024)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere le seguenti conclusioni, già concordate tra le parti:
- affidare congiuntamente i figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre-istante, in Reno di Leggiuno (VA), Via Brughiera n. 25, con prosecuzione delle attività e secondo le indicazioni contenute nei rispettivi piani genitoriali allegati e nelle premesse del ricorso presentato da parte ricorrente;
- disporre che il diritto di visita del padre ai figli sia libero e collaborativo, con indicazione minimale, salvo diversi accordi delle parti per impegni lavorativi di ciascun genitore, di due pomeriggi a settimana dei bambini presso il padre, dall'uscita di scuola alla mattina successiva con l'accompagno a scuola, oltre a due week end alternati al mese, dal venerdì sera o dal sabato mattina alla domenica sera o al lunedì mattina, secondo gli impegni lavorativi dei genitori;
disporre che le vacanze estive siano concordate tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, prevedendo che i bambini trascorrano almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori;
- disporre che entrambi i genitori abbiano cura dei figli, tenendoli con sé e permettendo agli stessi di seguire tutte le attività indicate nel Piano genitoriale allegato, a seconda e compatibilmente con gli impegni e i turni lavorativi di ciascun genitore.
Disporre a carico del padre-resistente, in favore dei figli, un contributo al mantenimento nella misura di € 200,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 100% dell'assegno unico erogato dall'INPS, oltre alle spese straordinarie, come determinate dalle linee guida del Tribunale di
Varese nella misura del 50% facendo presente che per l'anno scolastico in corso il SI. Pt_2 continuerà a pagare per intero la retta dell'asilo di GI e che la SI.ra si farà Pt_1
integralmente carico delle spese di piscina e palestra dei due figli (euro 154 mensili) come attualmente già avviene. Per il prossimo anno scolastico GI andrà alla scuola primaria e pertanto non dovrà essere più corrisposta la retta per l'asilo, mentre eventuali spese di piscina o altro sport che i bambini praticassero nel prossimo anno scolastico verranno ripartite tra i genitori secondo quanto previsto dalle linee guida del Tribunale di Varese. Resta inteso che, sia per quanto attiene l'assegno unico erogato dall'INPS sia per quanto attiene l'assegno di
pagina 2 di 4 accompagnamento dei minori, detti importi saranno unicamente destinati alle necessità ordinarie dei minori con obbligo di rendicontazione al SI. per le spese più rilevanti;
Pt_2
Entro quindici giorni dalla data di udienza di comparizione personale delle parti avanti al
Tribunale di Varese, l'autovettura Dacia SA Tg: GP812TM, intestata al SI. ed in Pt_2
uso alla SI.ra , sarà restituita al SI. ; contestualmente, la Renault SC Parte_1 Pt_2
TG. EK855XZ intestata al SI. sarà ceduta a titolo gratuito alla SI.ra , con le Pt_2 Pt_1
spese del passaggio di proprietà a carico del SI. . Pt_2
Sempre entro quindici giorni dalla data di udienza di comparizione personale delle parti avanti al Tribunale di Varese, la SI.ra preleverà i propri effetti personali dalla casa di Pt_1 proprietà del SI. e restituirà le chiavi della casa al proprietario”. Pt_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
affidare i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre, di disporre che il diritto di visita del padre ai figli sia libero e collaborativo, con indicazione minimale, salvo diversi accordi delle parti, di disporre che le vacanze estive siano concordate tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, prevendendo che i bambini trascorrano almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori, di disporre che entrambi i genitori abbiano cura dei figli, tenendoli con sé e permettendo agli stessi di seguire tutte le attività indicate nel Piano genitoriale allegato, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di euro 300,00 mensili per ciascun figlio, oltre alla metà dell'assegno unico erogato dall'INPS, oltre alle spese straordinarie.
Integrato il contraddittorio, si è costituito accogliendo le conclusioni Parte_2 dell'avversa domanda ma chiedendo di porre a suo carico un contributo al mantenimento dei figli minori nella misura di euro 200,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 100% dell'assegno unico erogato dall'INPS, oltre le spese straordinarie.
All'udienza del 3.12.2024 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, dichiaravano di avere raggiunto un accordo in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale e al pagina 3 di 4 mantenimento della prole come da conclusioni della comparsa di costituzione e risposta deposita da parte resistente in data 30.11.2024.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473 bis . 21 c.p.c., provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportate in epigrafe, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le concordate condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione ai figli minori appaiono infatti tali da garantire agli stessi l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e le statuizioni economiche relative ai figli, nel contemperamento delle rispettive posizioni, risultano conformi all'interesse della prole. Alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti, l'ascolto dei figli minori non appare necessario, a norma dell'art. 473bis. 4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di conSIlio del 5.12.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 16.07.2024,
Da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. RIGANO FRANCESCA e dell'avv. FANDELLA GIOVANNA, elettivamente domiciliata presso i difensori in Varese, via Morazzone n. 5, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. , nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
27.07.1977, con il patrocinio dell'avv. DIANO ALFREDO, elettivamente domiciliato presso il difensore in Angera (VA), Piazza Garibaldi n. 12, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
24.08.2024);
pagina 1 di 4 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. verbale udienza del 3.12.2024)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere le seguenti conclusioni, già concordate tra le parti:
- affidare congiuntamente i figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre-istante, in Reno di Leggiuno (VA), Via Brughiera n. 25, con prosecuzione delle attività e secondo le indicazioni contenute nei rispettivi piani genitoriali allegati e nelle premesse del ricorso presentato da parte ricorrente;
- disporre che il diritto di visita del padre ai figli sia libero e collaborativo, con indicazione minimale, salvo diversi accordi delle parti per impegni lavorativi di ciascun genitore, di due pomeriggi a settimana dei bambini presso il padre, dall'uscita di scuola alla mattina successiva con l'accompagno a scuola, oltre a due week end alternati al mese, dal venerdì sera o dal sabato mattina alla domenica sera o al lunedì mattina, secondo gli impegni lavorativi dei genitori;
disporre che le vacanze estive siano concordate tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, prevedendo che i bambini trascorrano almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori;
- disporre che entrambi i genitori abbiano cura dei figli, tenendoli con sé e permettendo agli stessi di seguire tutte le attività indicate nel Piano genitoriale allegato, a seconda e compatibilmente con gli impegni e i turni lavorativi di ciascun genitore.
Disporre a carico del padre-resistente, in favore dei figli, un contributo al mantenimento nella misura di € 200,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 100% dell'assegno unico erogato dall'INPS, oltre alle spese straordinarie, come determinate dalle linee guida del Tribunale di
Varese nella misura del 50% facendo presente che per l'anno scolastico in corso il SI. Pt_2 continuerà a pagare per intero la retta dell'asilo di GI e che la SI.ra si farà Pt_1
integralmente carico delle spese di piscina e palestra dei due figli (euro 154 mensili) come attualmente già avviene. Per il prossimo anno scolastico GI andrà alla scuola primaria e pertanto non dovrà essere più corrisposta la retta per l'asilo, mentre eventuali spese di piscina o altro sport che i bambini praticassero nel prossimo anno scolastico verranno ripartite tra i genitori secondo quanto previsto dalle linee guida del Tribunale di Varese. Resta inteso che, sia per quanto attiene l'assegno unico erogato dall'INPS sia per quanto attiene l'assegno di
pagina 2 di 4 accompagnamento dei minori, detti importi saranno unicamente destinati alle necessità ordinarie dei minori con obbligo di rendicontazione al SI. per le spese più rilevanti;
Pt_2
Entro quindici giorni dalla data di udienza di comparizione personale delle parti avanti al
Tribunale di Varese, l'autovettura Dacia SA Tg: GP812TM, intestata al SI. ed in Pt_2
uso alla SI.ra , sarà restituita al SI. ; contestualmente, la Renault SC Parte_1 Pt_2
TG. EK855XZ intestata al SI. sarà ceduta a titolo gratuito alla SI.ra , con le Pt_2 Pt_1
spese del passaggio di proprietà a carico del SI. . Pt_2
Sempre entro quindici giorni dalla data di udienza di comparizione personale delle parti avanti al Tribunale di Varese, la SI.ra preleverà i propri effetti personali dalla casa di Pt_1 proprietà del SI. e restituirà le chiavi della casa al proprietario”. Pt_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
affidare i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre, di disporre che il diritto di visita del padre ai figli sia libero e collaborativo, con indicazione minimale, salvo diversi accordi delle parti, di disporre che le vacanze estive siano concordate tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, prevendendo che i bambini trascorrano almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori, di disporre che entrambi i genitori abbiano cura dei figli, tenendoli con sé e permettendo agli stessi di seguire tutte le attività indicate nel Piano genitoriale allegato, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di euro 300,00 mensili per ciascun figlio, oltre alla metà dell'assegno unico erogato dall'INPS, oltre alle spese straordinarie.
Integrato il contraddittorio, si è costituito accogliendo le conclusioni Parte_2 dell'avversa domanda ma chiedendo di porre a suo carico un contributo al mantenimento dei figli minori nella misura di euro 200,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 100% dell'assegno unico erogato dall'INPS, oltre le spese straordinarie.
All'udienza del 3.12.2024 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, dichiaravano di avere raggiunto un accordo in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale e al pagina 3 di 4 mantenimento della prole come da conclusioni della comparsa di costituzione e risposta deposita da parte resistente in data 30.11.2024.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473 bis . 21 c.p.c., provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportate in epigrafe, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le concordate condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione ai figli minori appaiono infatti tali da garantire agli stessi l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e le statuizioni economiche relative ai figli, nel contemperamento delle rispettive posizioni, risultano conformi all'interesse della prole. Alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti, l'ascolto dei figli minori non appare necessario, a norma dell'art. 473bis. 4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di conSIlio del 5.12.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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