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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 29.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2691 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA elett.me dom.ta in Roma, via Muzio Parte_1
Clementi n. 68, presso lo studio dell'avv. Raoul Barsanti che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.to in Reggio Calabria, via Argine Dx Controparte_1
Calopinace n. 20, presso lo studio dell'avv. Antonino Battaglia che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 5742/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 16.5.2024 e notificata il 2.9.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver assunto, in data 7.4.2021, Parte_1 di apprendistato professionalizzante, volto al Controparte_1 conseguimento della figura professionale di Capo Stazione, liv. B - tecnico specializzato (posizione retributiva B3), CCNL di settore, che lo stesso in data 25.11.2022 rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa, con decorrenza dal 26.11.2022, giusta causa non configurabile nella specie, con conseguente diritto, in base alle pattuizioni contrattuali, alla restituzione delle somme relative al mancato preavviso ed al rimborso delle 112 giornate di formazione erogate, ha convenuto in giudizio il lavoratore rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che il recesso del Sig. è privo di giusta Controparte_1 causa o giustificato motivo;
per l'effetto, dichiarare che il Sig. è tenuto CP_1 Cont al pagamento, in favore di dell'importo di € 16.863,15 per indicate ai punti II.3 e II.4; dichiarare altresì che ha legittimamente proceduto CP_3
a compensazione per € 2.301,50 tra q ante al Sig. con le CP_1 buste paga dei mesi di Dicembre 2021 e Gennaio 2022 e quanto da costui dovuto per effetto del recesso anticipato e per il rimborso delle giornate di formazione;
-condannare pertanto il Sig. al pagamento –in favore di Controparte_1 [...] uella somma diversa riten Parte_1 giustizia in corso di causa, oltre accessori di legge dalla data di messa in mora al pagamento effettivo. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in caso di contestazioni da parte del convenuto e, comunque, di articolare mezzi istruttori in base alle argomentazioni di controparte. Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori tutti di legge e rimborso del C.U. pari ad € 118,50”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha respinto il Controparte_1 ricorso condannando alla refusione delle spese di Parte_1 lite.
1.2. Il primo giudice: i) ha affermato che Risulta depositata agli atti la relazione del medico incaricato dalla di visitare il RR in data 5.8.2022 dalla CP_3 quale emerge con chiare izio di idoneità parziale temporanea del ricorrente alla mansione specifica di Capo Stazione con esclusione, in particolare, dello stesso dall'esposizione a rischi specifici, tra i quali la “esclusione temporanea da mansioni che comportino un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi”. Orbene, a fronte di tale indicazione, la società datrice di lavoro ben avrebbe dovuto provvedere senza indugio al mutamento temporaneo di mansioni del ricorrente, esonerandolo da quelle, specificamente indicate dal medico incaricato, di Capo Stazione. Tanto, tuttavia, la non risulta aver fatto, nondimeno non negando di CP_3 conoscere la pericolosità dell'adibizione del ricorrente alle mansioni di Capo Stazione (il quale, come da profilo professionale tratto dal sito istituzionale di Cont
“Svolge attività di dirigenza del movimento, di sorveglianza e di coordinamento tecnico, pratico, amministrativo e gestionale nell'ambito della stazione e nei settori relativi all'andamento dei treni, nonché di applicazione delle norme regolamentari dell'esercizio e dell'attività di ripartizione dei veicoli”)>; ii) ha disatteso la tesi difensiva della società per cui < il – a differenza di CP_1 quanto espresso in ricorso, nel quale aveva asserito di essere stato lasciato a movimentare locomotive – sia sempre rimasto assente per malattia nel periodo tra il 5.8.2022 e il 2.12.2022 – “ad eccezione delle giornate del 9 e 10 agosto 2022”, giornate nelle quali era stato destinato a svolgere attività alla IAP, ovvero alle Informazioni Al Pubblico, quale “ridottissima attività residuale che può svolgere il capo stazione che sia stato dichiarato inidoneo temporaneo alle attività di sicurezza” - dal momento che all'esito della visita medica alla quale era stato sottoposto ben sarebbe dovuto seguire un provvedimento espresso di adibizione a mansioni esenti dal rischio specifico al quale “per tabulas” risultava che egli non sarebbe dovuto essere esposto. In disparte ogni considerazione in ordine all'attinenza del servizio IAP alla “sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi”…….. altresì priva di rilievo appare la circostanza relativa al fatto che il non avesse manifestato alla società segni di sofferenza psicologica CP_1 prima della visita medica dell'agosto 2022, costituendo questa un dato certo ed inequivocabile della condizione di salute del lavoratore, oltre che un discrimine temporale oltre il quale la società non aveva alcuna giustificazione per esimersi dal provvedere, senza indugio, al formale esonero dello stesso dalle mansioni a rischio. Neppure a seguito della esplicita richiesta del ricorrente (all. 26 parte ricorrente) in data 21.11.2022 - che giammai sarebbe stato tenuto a chiedere - essa ha provveduto ad alcuna formalizzazione dell'esonero – seppur temporaneo
– dalle mansioni a rischio, niente affatto negando la propria inerzia nella sede odierna (nell'ambito della quale si è limitata ad allegare di aver adibito il ricorrente, nelle giornate del 9 e 10 agosto, esclusivamente ad attività alla IAP cioè informazioni al pubblico - mansioni residuali sempre di capotreno – e che poi il fosse di nuovo entrato in malattia dal 12 agosto fino al CP_1 licenzi ; ha quindi affermato che La condotta della datrice di lavoro si pone, nella specie, quale mancata osservanza del proprio obbligo di garantire la salute e la sicurezza sul posto di lavoro ex art. 2087 c.c. [..]apprezzabile quale inadempimento grave e significativo al punto da non permettere la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto> ii) ha, dunque, ritenuto le dimissioni del sostenute da giusta causa e la pretesa della ricorrente del tutto CP_1 infondata, sia con riguardo al mancato preavviso che in relazione alla formazione ricevuta>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello la società
[...] lamentando: I) l'erroneità della sentenza per avere il Parte_1 lla luce delle risultanze della visita del 5.8.2022, il RR inidoneo a tutte le mansioni di capostazione trascurando come lo stesso, invece, fosse stato giudicato idoneo per le attività di cui alla Disp. 55/06 punto 6 e punto 6.3 e inidoneo solo per alcune mansioni riguardanti la sicurezza della circolazione, segnatamente le attività di cui alla Disp. 55/06 punto 6.1 e punto 6.2.; ha aggiunto che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, essa era necessario specificare le mansioni che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere sino al 9/11/2022, data della visita di controllo che non si era mai svolta perché l'appellato era rimasto assente per malattia, visita all'esito della quale avrebbe potuto e dovuto adottare un provvedimento definitivo;
ha ulteriormente aggiunto che essa società non era tenuta a mutare le mansioni in quanto l'appellato non era stato dichiarato definitivamente e totalmente inidoneo, mutamento di mansioni impedito anche dal tipo di contratto in corso tra le parti;
ha quindi lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2087 c.c.. II) l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice ricondotto le dimissioni del a giusta causa, escludendo il diritto CP_1 della società all'indennità di mancato preavviso;
III) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, confermando la giusta causa delle dimissioni, non ha ritenuto integrato il presupposto per il rimborso della formazione erogata.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello, i cui motivi per evidente connessione possono essere congiuntamente trattati, è infondato e deve essere respinto.
4. Il gravame non coglie a pieno le ragioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere sussistente la giusta causa delle dimissioni rassegnate da CP_1 il 25/11/2022, quando era ancora in corso il contratto di app
[...] stipulato con il 7/4/2021. CP_3
4.1. Innanzit r come emerge dalla già richiamata motivazione, non risponde al vero né che il Tribunale non abbia tenuto conto degli effettivi esiti della visita medica del 5/8/2022 né che abbia ritenuto il “inidoneo CP_1 temporaneo a tutte le mansioni”.
4.2. La gravata sentenza riproduce quanto indicato nella certificazione medica Cont di provenienza di depositata dal lavoratore (doc. 2 fascicolo I grado) e più esattamente lo st i idoneità parziale temporanea alla mansione specifica di Capo Stazione con “esclusione temporanea da mansioni che comportino un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi”.
4.3. Il certificato prodotto dalla società in prime cure (doc. 2 allegato alle note del 22/2/2024), non interpretabile se non alla luce della disposizione di servizio n. 55 del 2006, che però è stata prodotta solo in questo grado, non sembra contenere diverse indicazioni, laddove riconosce la idoneità esclusivamente per attività tecniche specialistiche, come ammette lo stesso gravame, attività che comunque, conformemente al parere medico acquisito, doveva consistere in mansioni che non comportassero un rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi.
4.4. Il Tribunale, diversamente da quanto sembra ritenere il gravame, non ha affermato che la società avrebbe dovuto sottrarre all'appellato le mansioni di capostazione, bensì ha evidenziato come la datrice di lavoro, venendo meno all'obbligo di protezione sancito dall'art. 2087 c.c., non aveva adottato alcun per come richiesto nel parere di idoneità parziale.
4.5. L'affermazione del primo giudice non è smentita da alcun elemento contrario né l'omissione può ritenersi giustificata dalla circostanza che il parere medico non fosse definitivo perché con validità fino al 9/11/2022, data nella quale era stata fissata altra visita di verifica. L'accertata parziale inidoneità imponeva immediati provvedimenti organizzativi, a prescindere dalla durata temporanea del parere espresso dal sanitario incaricato, che non sollevava certo dall'evidenziato obbligo di protezione;
era in quel momento che occorreva intervenire, avendo l'appellato manifestato anche un “controllo emotivo poco adeguato”, con “sintomi moderati (fobia, insonnia, tremori) e moderate difficoltà nel funzionamento sociale e lavorativo”.
4.6. L'obbligo di un pronto intervento era imposto, diversamente da quanto sembra ritenere la società, anche dalla natura del contratto inter partes- apprendistato professionalizzante-, tenuto conto del necessario contenuto formativo e della possibilità di rimodulare, nelle more della visita medica di verifica, la formazione teorica.
4.7. Infine anche il tenore della nota del lavoratore avrebbe imposto, al di là di certi rilievi mossi dallo stesso estranei al giudizio, una risposta chiara con la specifica indicazione di mansioni conformi al giudizio di parziale inidoneità, così da indicare al dipendente i propri compiti e valutare eventualmente e successivamente la effettiva funzionalità del rapporto alla luce del rispetto dei reciproci obblighi.
4.8. Da ultimo va osservato che il giudizio medico complessivo ha indotto il Tribunale a dubitare anche della rispondenza e congruità delle mansioni affidate all'appellato nei soli due giorni di presenza in servizio dopo il giudizio medico (il 9 e 10 agosto 2022); quanto espresso dal Tribunale sul punto [ considerazione in ordine all'attinenza del servizio IAP alla “sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi” (dal momento che “Nelle stazioni l'informazione al pubblico è di due tipi: ● quella di tipo fisso, relativa all' orientamento in stazione e alle indicazioni per la sicurezza nonché all'orario dei treni programmato, è veicolata, rispettivamente, attraverso la segnaletica e i quadri orari murali con l'indicazione per fascia oraria dei treni in arrivo e partenza ● quella di tipo variabile, in tempo reale, relativa all'effettivo orario e binario di arrivo e partenza dei treni nonché alla comunicazione di eventuali anormalità di circolazione (ritardi, soppressioni, scioperi, ecc), veicolata da canali sonori e visivi tramite dispositivi audio, monitor e tabelloni a led, indicatori di carrozza”, quali attività non estranee ictu oculi alle Cont dette esigenze, cfr. sito internet ]> non è adeguatamente censurato né smentito da elementi certi.
5. In conclusione l'appello va respinto e la gravata sentenza confermata, rimanendo assorbita ogni altra questione.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
6.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna a rifondere all'appellato le spese del Parte_1 grado liquidate in complessivi € 3.011,00, oltre rimborso 15%, iva e cpa, da distrarre;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma 29.5.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 29.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2691 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA elett.me dom.ta in Roma, via Muzio Parte_1
Clementi n. 68, presso lo studio dell'avv. Raoul Barsanti che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.to in Reggio Calabria, via Argine Dx Controparte_1
Calopinace n. 20, presso lo studio dell'avv. Antonino Battaglia che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 5742/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 16.5.2024 e notificata il 2.9.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver assunto, in data 7.4.2021, Parte_1 di apprendistato professionalizzante, volto al Controparte_1 conseguimento della figura professionale di Capo Stazione, liv. B - tecnico specializzato (posizione retributiva B3), CCNL di settore, che lo stesso in data 25.11.2022 rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa, con decorrenza dal 26.11.2022, giusta causa non configurabile nella specie, con conseguente diritto, in base alle pattuizioni contrattuali, alla restituzione delle somme relative al mancato preavviso ed al rimborso delle 112 giornate di formazione erogate, ha convenuto in giudizio il lavoratore rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che il recesso del Sig. è privo di giusta Controparte_1 causa o giustificato motivo;
per l'effetto, dichiarare che il Sig. è tenuto CP_1 Cont al pagamento, in favore di dell'importo di € 16.863,15 per indicate ai punti II.3 e II.4; dichiarare altresì che ha legittimamente proceduto CP_3
a compensazione per € 2.301,50 tra q ante al Sig. con le CP_1 buste paga dei mesi di Dicembre 2021 e Gennaio 2022 e quanto da costui dovuto per effetto del recesso anticipato e per il rimborso delle giornate di formazione;
-condannare pertanto il Sig. al pagamento –in favore di Controparte_1 [...] uella somma diversa riten Parte_1 giustizia in corso di causa, oltre accessori di legge dalla data di messa in mora al pagamento effettivo. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in caso di contestazioni da parte del convenuto e, comunque, di articolare mezzi istruttori in base alle argomentazioni di controparte. Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori tutti di legge e rimborso del C.U. pari ad € 118,50”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha respinto il Controparte_1 ricorso condannando alla refusione delle spese di Parte_1 lite.
1.2. Il primo giudice: i) ha affermato che Risulta depositata agli atti la relazione del medico incaricato dalla di visitare il RR in data 5.8.2022 dalla CP_3 quale emerge con chiare izio di idoneità parziale temporanea del ricorrente alla mansione specifica di Capo Stazione con esclusione, in particolare, dello stesso dall'esposizione a rischi specifici, tra i quali la “esclusione temporanea da mansioni che comportino un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi”. Orbene, a fronte di tale indicazione, la società datrice di lavoro ben avrebbe dovuto provvedere senza indugio al mutamento temporaneo di mansioni del ricorrente, esonerandolo da quelle, specificamente indicate dal medico incaricato, di Capo Stazione. Tanto, tuttavia, la non risulta aver fatto, nondimeno non negando di CP_3 conoscere la pericolosità dell'adibizione del ricorrente alle mansioni di Capo Stazione (il quale, come da profilo professionale tratto dal sito istituzionale di Cont
“Svolge attività di dirigenza del movimento, di sorveglianza e di coordinamento tecnico, pratico, amministrativo e gestionale nell'ambito della stazione e nei settori relativi all'andamento dei treni, nonché di applicazione delle norme regolamentari dell'esercizio e dell'attività di ripartizione dei veicoli”)>; ii) ha disatteso la tesi difensiva della società per cui < il – a differenza di CP_1 quanto espresso in ricorso, nel quale aveva asserito di essere stato lasciato a movimentare locomotive – sia sempre rimasto assente per malattia nel periodo tra il 5.8.2022 e il 2.12.2022 – “ad eccezione delle giornate del 9 e 10 agosto 2022”, giornate nelle quali era stato destinato a svolgere attività alla IAP, ovvero alle Informazioni Al Pubblico, quale “ridottissima attività residuale che può svolgere il capo stazione che sia stato dichiarato inidoneo temporaneo alle attività di sicurezza” - dal momento che all'esito della visita medica alla quale era stato sottoposto ben sarebbe dovuto seguire un provvedimento espresso di adibizione a mansioni esenti dal rischio specifico al quale “per tabulas” risultava che egli non sarebbe dovuto essere esposto. In disparte ogni considerazione in ordine all'attinenza del servizio IAP alla “sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi”…….. altresì priva di rilievo appare la circostanza relativa al fatto che il non avesse manifestato alla società segni di sofferenza psicologica CP_1 prima della visita medica dell'agosto 2022, costituendo questa un dato certo ed inequivocabile della condizione di salute del lavoratore, oltre che un discrimine temporale oltre il quale la società non aveva alcuna giustificazione per esimersi dal provvedere, senza indugio, al formale esonero dello stesso dalle mansioni a rischio. Neppure a seguito della esplicita richiesta del ricorrente (all. 26 parte ricorrente) in data 21.11.2022 - che giammai sarebbe stato tenuto a chiedere - essa ha provveduto ad alcuna formalizzazione dell'esonero – seppur temporaneo
– dalle mansioni a rischio, niente affatto negando la propria inerzia nella sede odierna (nell'ambito della quale si è limitata ad allegare di aver adibito il ricorrente, nelle giornate del 9 e 10 agosto, esclusivamente ad attività alla IAP cioè informazioni al pubblico - mansioni residuali sempre di capotreno – e che poi il fosse di nuovo entrato in malattia dal 12 agosto fino al CP_1 licenzi ; ha quindi affermato che La condotta della datrice di lavoro si pone, nella specie, quale mancata osservanza del proprio obbligo di garantire la salute e la sicurezza sul posto di lavoro ex art. 2087 c.c. [..]apprezzabile quale inadempimento grave e significativo al punto da non permettere la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto> ii) ha, dunque, ritenuto le dimissioni del sostenute da giusta causa e la pretesa della ricorrente del tutto CP_1 infondata, sia con riguardo al mancato preavviso che in relazione alla formazione ricevuta>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello la società
[...] lamentando: I) l'erroneità della sentenza per avere il Parte_1 lla luce delle risultanze della visita del 5.8.2022, il RR inidoneo a tutte le mansioni di capostazione trascurando come lo stesso, invece, fosse stato giudicato idoneo per le attività di cui alla Disp. 55/06 punto 6 e punto 6.3 e inidoneo solo per alcune mansioni riguardanti la sicurezza della circolazione, segnatamente le attività di cui alla Disp. 55/06 punto 6.1 e punto 6.2.; ha aggiunto che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, essa era necessario specificare le mansioni che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere sino al 9/11/2022, data della visita di controllo che non si era mai svolta perché l'appellato era rimasto assente per malattia, visita all'esito della quale avrebbe potuto e dovuto adottare un provvedimento definitivo;
ha ulteriormente aggiunto che essa società non era tenuta a mutare le mansioni in quanto l'appellato non era stato dichiarato definitivamente e totalmente inidoneo, mutamento di mansioni impedito anche dal tipo di contratto in corso tra le parti;
ha quindi lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2087 c.c.. II) l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice ricondotto le dimissioni del a giusta causa, escludendo il diritto CP_1 della società all'indennità di mancato preavviso;
III) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, confermando la giusta causa delle dimissioni, non ha ritenuto integrato il presupposto per il rimborso della formazione erogata.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello, i cui motivi per evidente connessione possono essere congiuntamente trattati, è infondato e deve essere respinto.
4. Il gravame non coglie a pieno le ragioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere sussistente la giusta causa delle dimissioni rassegnate da CP_1 il 25/11/2022, quando era ancora in corso il contratto di app
[...] stipulato con il 7/4/2021. CP_3
4.1. Innanzit r come emerge dalla già richiamata motivazione, non risponde al vero né che il Tribunale non abbia tenuto conto degli effettivi esiti della visita medica del 5/8/2022 né che abbia ritenuto il “inidoneo CP_1 temporaneo a tutte le mansioni”.
4.2. La gravata sentenza riproduce quanto indicato nella certificazione medica Cont di provenienza di depositata dal lavoratore (doc. 2 fascicolo I grado) e più esattamente lo st i idoneità parziale temporanea alla mansione specifica di Capo Stazione con “esclusione temporanea da mansioni che comportino un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi”.
4.3. Il certificato prodotto dalla società in prime cure (doc. 2 allegato alle note del 22/2/2024), non interpretabile se non alla luce della disposizione di servizio n. 55 del 2006, che però è stata prodotta solo in questo grado, non sembra contenere diverse indicazioni, laddove riconosce la idoneità esclusivamente per attività tecniche specialistiche, come ammette lo stesso gravame, attività che comunque, conformemente al parere medico acquisito, doveva consistere in mansioni che non comportassero un rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi.
4.4. Il Tribunale, diversamente da quanto sembra ritenere il gravame, non ha affermato che la società avrebbe dovuto sottrarre all'appellato le mansioni di capostazione, bensì ha evidenziato come la datrice di lavoro, venendo meno all'obbligo di protezione sancito dall'art. 2087 c.c., non aveva adottato alcun per come richiesto nel parere di idoneità parziale.
4.5. L'affermazione del primo giudice non è smentita da alcun elemento contrario né l'omissione può ritenersi giustificata dalla circostanza che il parere medico non fosse definitivo perché con validità fino al 9/11/2022, data nella quale era stata fissata altra visita di verifica. L'accertata parziale inidoneità imponeva immediati provvedimenti organizzativi, a prescindere dalla durata temporanea del parere espresso dal sanitario incaricato, che non sollevava certo dall'evidenziato obbligo di protezione;
era in quel momento che occorreva intervenire, avendo l'appellato manifestato anche un “controllo emotivo poco adeguato”, con “sintomi moderati (fobia, insonnia, tremori) e moderate difficoltà nel funzionamento sociale e lavorativo”.
4.6. L'obbligo di un pronto intervento era imposto, diversamente da quanto sembra ritenere la società, anche dalla natura del contratto inter partes- apprendistato professionalizzante-, tenuto conto del necessario contenuto formativo e della possibilità di rimodulare, nelle more della visita medica di verifica, la formazione teorica.
4.7. Infine anche il tenore della nota del lavoratore avrebbe imposto, al di là di certi rilievi mossi dallo stesso estranei al giudizio, una risposta chiara con la specifica indicazione di mansioni conformi al giudizio di parziale inidoneità, così da indicare al dipendente i propri compiti e valutare eventualmente e successivamente la effettiva funzionalità del rapporto alla luce del rispetto dei reciproci obblighi.
4.8. Da ultimo va osservato che il giudizio medico complessivo ha indotto il Tribunale a dubitare anche della rispondenza e congruità delle mansioni affidate all'appellato nei soli due giorni di presenza in servizio dopo il giudizio medico (il 9 e 10 agosto 2022); quanto espresso dal Tribunale sul punto [ considerazione in ordine all'attinenza del servizio IAP alla “sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi” (dal momento che “Nelle stazioni l'informazione al pubblico è di due tipi: ● quella di tipo fisso, relativa all' orientamento in stazione e alle indicazioni per la sicurezza nonché all'orario dei treni programmato, è veicolata, rispettivamente, attraverso la segnaletica e i quadri orari murali con l'indicazione per fascia oraria dei treni in arrivo e partenza ● quella di tipo variabile, in tempo reale, relativa all'effettivo orario e binario di arrivo e partenza dei treni nonché alla comunicazione di eventuali anormalità di circolazione (ritardi, soppressioni, scioperi, ecc), veicolata da canali sonori e visivi tramite dispositivi audio, monitor e tabelloni a led, indicatori di carrozza”, quali attività non estranee ictu oculi alle Cont dette esigenze, cfr. sito internet ]> non è adeguatamente censurato né smentito da elementi certi.
5. In conclusione l'appello va respinto e la gravata sentenza confermata, rimanendo assorbita ogni altra questione.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
6.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna a rifondere all'appellato le spese del Parte_1 grado liquidate in complessivi € 3.011,00, oltre rimborso 15%, iva e cpa, da distrarre;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma 29.5.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario